Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-05-2011, n. 11338 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

che il Ministro della giustizia, con ricorso del 23 febbraio 2010, ha impugnato per cassazione deducendo numerosi motivi di censura -, nei confronti di D.S.A.M. e di C.M.L. – in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulla minore D.S.F., nonchè di D.S.A., il decreto della Corte d’Appello di Roma depositato in data 8 gennaio 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso dei predetti intimati – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale ha concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il ricorrente a pagare a ciascun resistente la somma di Euro 8.000,00,00 a titolo di equa riparazione;

che D.S.A.M. ha depositato istanza di partecipazione alla discussione orale;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 2006, era fondata sui seguenti fatti: a) D.S.A.M. e C.M.L. avevano proposto, in proprio e quali genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori A. e F. – con citazione del 20 maggio 1994 -, domanda di risarcimento dei danni da incidente stradale dinanzi al Tribunale ordinario di Benevento; b) il Tribunale adito aveva deciso la causa con sentenza del 26 maggio 2005;

che la Corte d’Appello di Roma, con il suddetto decreto impugnato – respinta l’eccezione di prescrizione, quantomeno parziale, del diritto azionato, sollevata dal Ministro della giustizia, e detratti tre anni di ragionevole durata del processo presupposto – ha liquidato ad D.S.A.M. ed a C.M.L. – in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulla minore D.S.F. "di cui sono pertanto titolari della relativa quota" – nonchè ad D.S.A., a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale, la somma di Euro 8.000,00 ciascuno per gli ulteriori otto anni circa di irragionevole durata dello stesso processo presupposto.
Motivi della decisione

che con i motivi di censura vengono denunciati come illegittimi, anche sotto il profilo del vizio di motivazione: a) la reiezione dell’eccezione di prescrizione del diritto azionato; b) la liquidazione dell’indennizzo anche in favore di D.S. A., nonostante che questi fosse minorenne al momento dell’introduzione del giudizio presupposto e che lo stesso non si è ivi costituito al compimento della maggiore età;

che, in particolare, la censura sub a) è infondata, perchè, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè al frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, nel caso – quale quello di specie – di ritardo ultradecennale nella definizione del processo (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 27719 del 2009, 1886 e 3325 del 2010);

che, nella specie, la Corte romana ha affermato – con statuizione non censurata – che il predetto termine semestrale di decadenza non è stato superato;

che, invece, la censura sub b) è fondata, nei sensi che seguono;

che la questione sottesa a tale censura consiste nello stabilire se il soggetto minore d’età sia o no titolare del diritto all’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1;

che la risposta non può che essere affermativa sulla base dei concorrenti rilievi che: a) l’art. 111 Cost., comma 2, garantisce a tutte le parti il diritto alla ragionevole durata del processo ("La legge può provvedere (come in effetti provvede) a questo scopo la realizzazione del diritto ad un giudizio equo ed imparziale in modi diversi, purchè ragionevolmente idonei, componendo l’interesse a garantire l’imparzialità del giudizio con i concorrenti interessi ad assicurare la speditezza dei processi (la cui ragionevole durata è oggetto, oltre che di un interesse collettivo, di un diritto di tutte le parti, costituzionalmente tutelato non meno di quello ad un giudizio equo e imparziale, come oggi espressamente risulta dal dettato dell’art. 111 Cost., comma 2) e la salvaguardia delle esigenze organizzative dell’apparato giudiziario": Corte costituzionale, sentenza n. 78 del 2002, n. 3. del Considerato in diritto), come pure il menzionato art. 6, prf. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che, in particolare, assicura tale diritto ad "ogni persona" e, dunque, anche alla parte minore d’età; b) la L. L: n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, nel riconoscere "il diritto ad una equa riparazione" a "chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto" della violazione dell’art. 6, paf. 1, della Convenzione europea non può che interpretarsi in senso conforme a tale disposizione pattizia e, perciò, nel senso che anche la parte minore d’età – che, quale persona che non ha il libero esercizio dei diritti, abbia partecipato al giudizio per mezzo del proprio rappresentante legale ( art. 75 cod. proc. civ., comma 2: cfr., in tal senso, la sentenza n. 6116 del 2008) – è titolare dello stesso diritto; c) tale diritto è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte anche alla persona incapace: infatti, è stato enunciato il principio per cui, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, il danno non patrimoniale è una conseguenza che, secondo l’id quod plerumque accidit, si accompagna alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, e il risarcimento di tale pregiudizio spetta pure all’interdetto che di esso sia stato parte, perchè, a prescindere da ogni riferimento al dolore emozionale, detto danno è destinato in ogni caso a rilevare, e ad essere pertanto risarcito, nella sua componente oggettiva di offesa per la lesione del diritto ad un procedimento giurisdizionale che si svolga nei tempi ragionevoli prescritti dalla Costituzione e dalla CEDU, a causa della conseguente perdita dei vantaggi personali conseguibili da una sollecita risposta del servizio giustizia (cfr. la sentenza n. 10412 del 2009);

che, ovviamente, il diritto ad un’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo spetta al minore – che vi abbia partecipato debitamente rappresentato – fino al momento della maggiore età, al raggiungimento della quale lo stesso soggetto, avendo ormai acquisito il libero esercizio dei propri diritti ed avendo perciò la facoltà di costituirsi nel processo quale parte autonoma ( art. 75 cod. proc. civ., comma 1), perde da tale momento detto diritto ove a ciò non abbia provveduto (cfr. la sentenza n. 6116 del 2008 cit.);

che, nella specie – pacifico essendo che il giudizio presupposto ha avuto inizio con la citazione del 20 maggio 1994 e termine con la sentenza del 26 maggio 2005 – la Corte romana non specifica la data di nascita di D.S.A. e, quindi, la posizione processuale assunta da quest’ultimo nel giudizio presupposto, cioè se lo stesso fosse minorenne – come sembra – al momento dell’introduzione e nel corso di tutto tale giudizio, ovvero se, eventualmente raggiunta medio tempore la sua maggiore età, lo stesso si sia autonomamente costituito nel giudizio medesimo;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla censura in esame, con conseguente annullamento del decreto impugnato, limitatamente alla parte in cui condanna il Ministro della giustizia a corrispondere ad D.S.A. l’indennizzo di Euro 8.000,00;

che, conseguentemente, la causa deve essere rinviata alla Corte d’Appello di Roma, la quale, precisate le su evidenziate circostanze di fatto, dovrà assumere le consequenziali decisioni di merito sulla base dei principi di diritto dianzi enunciati e provvedere altresì sulle spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato, nella parte in cui condanna il Ministro della giustizia a corrispondere ad D.S.A. l’indennizzo di Euro 8.000,00, e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent., 25-03-2011, n. 1712 Bellezze naturali e tutela paesaggistica Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo

Con atto notificato in data 1516 ottobre 2010 e depositato il successivo 12 novembre M.F.B. ha impugnato la nota della Soprintendenza dei Beni Architettonici, Paesaggistici e Storico Artistici e Etnoantropologici di Napoli e Provincia, prot. 17294 del 2 agosto 2010, recante parere negativo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in merito all’intervento di realizzazione di un’autorimessa interrata su due livelli nel fondo di sua proprietà, sito in Vico Equense, località Massaquano, identificato in catasto al foglio 5, p.lla 1593, sub. 3.

In punto di fatto ha dedotto di avere presentato con nota prot. 8706 del 31 marzo 2010 al Comune di Vico Equense istanza di rilascio del permesso di costuire ex L.R. n. 19/01 per tale intervento e che l’area su cui avrebbe dovuto essere realizzato ricadeva in zona omogenea "B" (urbanizzazione recente) del vigente P.R.G. del Comune di Vico Equense e in zona territoriale "4" ("riqualificazione insediativa ed ambientale di 1°) del P.U.T. approvato con la legge regionale n. 35/87.

La C.E.C.I., con verbale 42/3 del 10 giugno 2010, riteneva in un primo momento opportuno invitare l’interessato ad elaborare una nuova soluzione progettuale richiedendo, inoltre, 1’integrazione della pratica mediante produzione di ulteriore documentazione grafica e fotografica comprovante lo stato dei luoghi.

Tuttavia la Soprintendenza adottava l’atto in epigrafe, con cui esprimeva parere negativo alla realizzazione dell’opera, sulla base del rilievo che l’area su cui doveva effettuarsi ricadeva nella zona territoriale 4 (riqualificazione Ambientale di Primo Grado) del P.U.T. ed in Zona Omogenea "A1" di "interesse storico artistico" del P.R.G. adeguato al P.U.T. Precisava al riguardo la Soprintendenza che legge Regionale 35/87 prevede che nell’articolazione nei Piani Regolatori Generali per zona "A" la normativa deve rispondere a quanto detto per la Zona Territoriale "2" (tutela degli insediamenti antichi e accentrati) che prevede "la redazione obbligatoria di piani particolareggiati di Restauro e Risanamento Conservativo, da redigere secondo le norme tecniche di cui al successivo titolo IV".

Ciò posto in punto di fatto, ha dedotto le seguenti censure avverso l’atto in epigrafe, articolate in tre motivi di ricorso:

1) Violazione di legge. Eccesso di potere per erroneità del presupposto dell’atto, difetto di istruttoria, atteso che il fondo del ricorrente ricade in zona B e non in zona A1 del P.R.G. adeguato al P.U.T.;

2) Violazione degli artt. 6 e 9 l. reg. 19/2001, della l. 122/1989, dell’art. 17 l. reg. 35/1987, eccesso di potere, per irragionevolezza, atteso che la Soprintendenza ha erroneamente ritenuto che l’area ricadesse in zona A1; inoltre, con riferimento al caso di specie, avuto riguardo alla zona territoriale "4" prevista dal P.U.T. ("riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado"), ed alle connesse facoltà edificatorie ivi accordate, è pacifico che giammai può disquisirsi di inedificabilità assoluta (soccorrendo, peraltro, in tal senso il testuale dato normativo di cui all’art. 17 della L.R. 35/87); identiche considerazioni valgono con riferimento alla zona omogenea di P.R.G. di riferimento che, come ripetuto, è non già "Al’ (come erroneamente assunto dalla p.a.) quanto "B": tali contesti territoriali, sia ai sensi dell’art. 17 L. 35/87 che ai sensi dell’art. 40 della N.T.A. del PRG del Comune di Vico Equense, non possono in alcun modo essere considerati come gravati da un vincolo di inedificabilità assoluta e tanto si evince, al di là di qualsivoglia margine di incertezza, dal fatto che il PUT ed il PRG, lungi dall’imporre l’immutabilità dello stato dei luoghi, espressamente ammettono anche significativi interventi di trasformazione del territorio quali, tra l’altro, la realizzazione di opere di ristrutturazione e di adeguamento funzionale;

3) Violazione di legge. Violazione del D.lgs. 42/2004. Violazione della legge regionale. 35/87.

La Soprintendenza non poteva effettuare, come avvenuto nell’ipotesi di specie, valutazioni di carattere urbanistico, dovendo valutare la sola compatibilità paesaggistica dell’intervento da autorizzare.

Si sono costituiti il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici e Storico Artistici e Etnoantropologici di Napoli e Provincia, mentre il Comune di Vico Equense non si è costituito.

In data 23 novembre 2010 parte ricorrente ha depositato memoria difensiva a sostegno delle censure già dedotte con il ricorso.

Alla camera di consiglio del 25 novembre 2010, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il Collegio ha disposto istruttoria, al fine di acquisire dal Comune di Vico Equense documentati chiarimenti nonché il certificato di destinazione urbanistica del fondo di proprietà del ricorrente, rinviando all’udienza per la discussione del merito.

L’adempimento istruttorio è stato curato dal Comune di Vico Equense in data 28/12/2010 con il deposito della nota prot. n. 35585 del 21/12/2010 e dell’allegato certificato di destinazione urbanistica, con cui ha attestato che l’area de qua ricadeva in zona territoriale 4 del P.U.T. ed in zona "B" del P.R.G. adeguato al P.U.T.

In data 5 gennaio 2011 parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso, attesa l’insussistenza nell’area de qua di un vincolo di inedificabilità assoluta.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 10 febbraio 2011.
Motivi della decisione

1.Oggetto del presente gravame è il parere negativo espresso dalla Soprintendenza in merito al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ex art. 146 Dlgs. 42/2004.

Come noto l’autorizzazione paesaggistica è atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire ai sensi del richiamato art. 146; sull’istanza di autorizzazione la Soprintendenza esprime parere vincolante (co. 5) sulla compatibilità paesaggistica.

E’, quindi, indubbio che l’atto gravato abbia efficacia immediatamente lesiva nella sfera giuridica del ricorrente, comportando il diniego dell’autorizzazione paesaggistica e conseguentemente del permesso di costruire (in tal senso T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 03 dicembre 2010, n. 2784 secondo cui "nel procedimento previsto dall’art. 146, d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42, il parere della Soprintendenza, Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, ha natura obbligatoria e vincolante e, quindi, assume una connotazione non solamente consultiva, ma tale da possedere un’autonoma capacità lesiva della sfera giuridica del destinatario, lesività non superabile e perciò attuale quando l’interessato non abbia prodotto alcuna osservazione. L’indicato parere, pertanto, è autonomamente ed immediatamente lesivo e di conseguenza ex se impugnabile in sede giurisdizionale").

2. Ciò posto il Collegio ritiene di esaminare congiuntamente le prime due censure, di carattere assorbente, poste a base del ricorso, relative al difetto dei presupposti di fatto del gravato provvedimento, per avere la Soprintendenza erroneamente ritenuto che l’autorimessa interrata di cui è causa dovesse realizzarsi in zona territoriale 4 del P.U.T. e in zona A1 del P.R.G. adeguato al P.U.T.

3. La circostanza che la Soprintendenza abbia erroneamente ritenuto che l’area de qua ricadesse nella zona A1 del P.R.G. anziché in quella "B" è stata invero confermata dalla disposta istruttoria.

Da ciò secondo il ricorrente deriva la piena realizzabilità dell’intervento di cui è causa, posto che nell’area territoriale 4 del P.U.T. zona "B" del P.R.G. adeguato al P.U.T. non sussisterebbe un vincolo di inedificabilità assoluta, ma relativa.

Ciò posto, ai fini della disamina della problematiche di diritto sottese al presente ricorso, giova un richiamo alle questioni già trattate dalla sezione.

4. Il presente ricorso pone infatti nuovamente all’attenzione di questa Sezione (da ultimo sent. n. 178 del 18 gennaio 2010), la delicata questione concernente i rapporti tra la normativa generale in materia di parcheggi pertinenziali posta dell’articolo 6 della legge regionale n. 19/2001 e la speciale disciplina relativa ai territori oggetto del P.U.T. dell’Area SorrentinoAmalfitana, posta dall’art. 9 della medesima legge n. 19/2001.

In proposito occorre innanzi tutto evidenziare che l’articolo 6 della legge regionale n. 19/2001 prevede, al primo comma, che "la realizzazione di parcheggi, da destinare a pertinenze di unità immobiliare e da realizzare nel sottosuolo del lotto su cui insistono gli edifici, se conformi agli strumenti urbanistici vigenti, è soggetta a semplice denuncia di inizio attività" e, al secondo comma (modificato dall’art. 49, comma 15, della legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004, che ha sostituito all’autorizzazione gratuita prevista nel testo originario della norma il permesso di costruire non oneroso), che "la realizzazione di parcheggi in aree libere, anche non di pertinenza del lotto dove insistono gli edifici, ovvero nel sottosuolo di fabbricati o al pianterreno di essi, è soggetta a permesso di costruire non oneroso in deroga agli strumenti urbanistici vigenti".

Per effetto di tali disposizioni la Regione Campania ha in parte modificato – con un ampliamento del numero dei possibili destinatari e con una semplificazione delle procedure di assenso – le previsioni contenute nell’art. 9, comma 1, della legge n. 122/1989 (c.d. legge Tognoli), secondo il quale, sulla base di una semplice autorizzazione (nel testo originario della norma, ma ora con DIA – SCIA), "i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato".

In particolare la legge regionale n. 19/2001 ha operato una distinzione fra l’ipotesi della realizzazione di parcheggi pertinenziali nel sottosuolo del lotto su cui insistono gli edifici, soggetta a semplice denuncia di inizio di attività se conformi agli strumenti urbanistici vigenti, dall’ipotesi della realizzazione di parcheggi su aree libere (anche non pertinenziali) nel sottosuolo dei fabbricati o al pianterreno di essi, prevedendo in tal caso il rilascio di una autorizzazione gratuita (ora permesso di costruire gratuito), anche in deroga agli strumenti urbanistici. La Regione Campania ha quindi, da un lato, semplificato la procedura abilitativa prevedendo una semplice denuncia di inizio di attività per la realizzazione di parcheggi pertinenziali conformi agli strumenti urbanistici (anticipando il legislatore statale che nel D.P.R. n. 380/2001 ha sostituito l’autorizzazione prevista dalla c.d. legge Tognoli per la realizzazione di parcheggi pertinenziali con la denuncia di inizio di attività) e, dall’altro, – nel prevedere il rilascio di una autorizzazione (ora permesso gratuito) per le ipotesi non rientranti fra quelle oggetto di semplificazione (e quindi ammesse con D.I.A.) – ha allargato l’ambito di applicazione della disciplina statale, consentendo il rilascio di un atto gratuito di assenso, in deroga agli strumenti urbanistici, per la realizzazione di parcheggi anche in aree non pertinenziali o con un rapporto di pertinenzialità da determinare in un fase successiva.

Inoltre questo Tribunale (T.A.R. Campania, Sez. IV, 21 aprile 2005, n. 4469) ha posto in rilievo che la legge n. 19/2001, nell’ampliare l’ambito applicativo della disciplina statale, non ha operato distinzioni basate sulla condizione dei soggetti che intendono realizzare i parcheggi pertinenziali e, in particolare, non ha limitato l’applicazione della relativa disciplina in favore dei soli soggetti residenti (e per le connesse finalità abitative). Pertanto non è possibile negare, in presenza degli altri presupposti richiesti, il rilascio del permesso di costruire gratuito per la realizzazione di un parcheggio interrato al servizio di un immobile non residenziale.

5. Fermo restando quanto precede, occorre evidenziare che il medesimo art. 6 della legge regionale n. 19/2001 disciplina, in termini generali, la realizzazione di parcheggi pertinenziali nelle zone sottoposte ai vincoli di cui al decreto legislativo n. 42/2004 e a vincoli idrogeologici, disponendo (al comma 3) che "l’inizio delle opere è subordinato al rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte delle amministrazioni e degli enti preposti alla tutela del vincolo". Peraltro, a fronte di tale norma generale, l’articolo 9 della medesima legge regionale n. 19/2001 (come sostituito dall’art. 49, comma 10, dalla legge regionale n.16/2004, ed anteriormente alla ultima sostituzione disposta dall’art. 2, comma 1, lettera n), L.R. 5 gennaio 2011, n. 1, con decorrenza dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5 della stessa legge) disponeva, alla data di adozione del provvedimento oggetto del giudizio e con particolare riferimento ai territori oggetto del P.U.T. dell’area SorrentinoAmalfitana, che "le disposizioni procedurali della presente legge trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35, fatti salvi tutti i vincoli previsti dalla legge stessa".

Ebbene, secondo questa Sezione (T.A.R. Campania, Sez. VII, 25 febbraio 2008, n. 931; 3 aprile 2009, n. 1747;17 novembre 2009, n. 7543; 18 gennaio 2010, n. 178), da una lettura congiunta degli articoli 6 e 9 della legge regionale n. 19/2001 si desume che l’art. 9 (nel testo sostituito dall’art. 49, comma 10, dalla legge regionale n.16/2004) se, da un lato, confermava l’applicabilità delle disposizioni della legge n. 19/2001 anche nei territori oggetto del P.U.T. dell’area SorrentinoAmalfitana, dall’altro, facendo espressamente salvi tutti i vincoli previsti dalla legge n. 35/1987, precludeva una generalizzata applicazione dell’art. 6, comma 3 (il quale presuppone evidentemente che il parcheggio pertinenziale vada realizzato in una zona sottoposta ad un vincolo di inedificabilità relativa), ed imponeva di tener conto di eventuali vincoli di inedificabilità assoluta previsti dalla legge regionale n. 35/1987.

Del resto tale conclusione trova conferma nello specifico tenore della modifica apportata dall’art. 49 comma 10 legge regionale n.16/2004 (anteriormente alla modifica da ultimo apportata dalla legge regionale n. 1/2011) all’articolo 9 della legge regionale n. 19/2001, il quale prevedeva (nel testo originario) che "le disposizioni della presente legge trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35, e, in caso di contrasto, prevalgono sulle disposizioni di quest’ultima". Infatti il testo originario dell’articolo 9 (ante modifica ad opera della legge regionale n. 16/2004) – sancendo la generalizzata applicabilità di tutte le disposizioni poste dalla legge regionale n. 19/2001 nei territori oggetto del P.U.T.- induceva a ritenere che i vincoli di inedificabilità assoluta posti dalla legge regionale n. 35/1987 non precludessero l’applicazione dell’articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 19/2001. Invece il successivo testo dell’articolo 9 della legge regionale n. 19/2001 – oltre a far salvi tutti i vincoli previsti dalla legge regionale n. 35/1987 – si limitava a sancire l’applicabilità delle sole "disposizioni procedurali" della stessa legge n. 19/2001, così confermando che la tipologia degli interventi realizzabili nei territori oggetto del P.U.T. dovesse essere ricercata esclusivamente nelle previsioni dalla legge regionale n. 35/1987.

Né potrebbe rilevare in senso contrario l’inciso finale dell’art. 6, comma 2, della legge regionale n. 19/2001, che prevede la possibilità di autorizzare la realizzazione dei parcheggi "anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti". Infatti, stante il tenore letterale dell’articolo 9 (sempre nel testo sostituito dall’art. 49, comma 10, dalla legge regionale n.16/2004) della legge regionale n. 19/2001 e la specialità – ratione loci – di tale disposizione rispetto alla disciplina generale posta dall’art. 6 della medesima legge n. 19/2001, la "deroga agli strumenti urbanistici vigenti" non può evidentemente riguardare le disposizioni dei Piani Regolatori Generali che recepiscano vincoli di inedificabilità assoluta posti dalla legge regionale n. 35/1987.

6. Le considerazioni che precedono impongono quindi – secondo la giurisprudenza di questa Sezione – di verificare, volta per volta, se le differenti discipline poste dall’art. 17 dalla legge regionale n. 35/1987 (che, come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 529 del 29 dicembre 1995, sono prescrittive per la formazione dei Piani Regolatori Generali) per le sedici zone territoriali in cui è suddivisa l’area oggetto del P.U.T. dell’area SorrentinoAmalfitana contengano o meno vincoli di inedificabilità assoluta, tali da precludere anche la realizzazione dei parcheggi interrati.

7. In particolare, venendo alla disamina della disciplina delle zone rilevante per la decisione del presente ricorso, vi è da evidenziare che:

A) la disciplina relativa alla zona territoriale 4 del P.U.T., (Riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado), che comprende aree agricole ed insediamenti (spazi, per nuclei o accentrati) di interesse ambientale, si presenta invero molto articolata. Tra gli insediamenti, alcuni possono rivestire anche interesse storicoartistico, altri – di recente realizzazione – risultano privi di qualità ambientale. Per la zona occorre procedere ad una complessa riqualificazione insediativa e delle strutture agricole. Infatti l’art. 17 prevede che tale zona territoriale vada articolata nei Piani Regolatori Generali nelle seguenti zone: a) eventuale zona "A", "per la quale la normativa deve rispondere a quanto detto per la zona "A" derivante dall’articolazione della precedente zona territoriale 2"; b) zona "B", di urbanizzazione recente, da considerare satura ai fini residenziali, per la quale "la normativa di Piano Regolatore Generale dovrà: impedire la edificazione delle residue aree libere, fatta eccezione per le attrezzature pubbliche che coprono una quota degli standards urbanistici di cui al precedente articolo 11; consentire, per l’edilizia esistente, esclusivamente interventi di restauro conservativo, manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui al successivo titolo IV";…";

B) in relazione alla disciplina della richiamata zona territoriale 2 (Tutela degli insediamenti antichi accentrati) – la quale "comprende gli insediamenti antichi ed accentrati di interesse storico, artistico ed ambientale" – l’art. 17 dispone innanzi tutto che essa venga trasferita nei Piani Regolatori Generali come zona "A", ai sensi del DM 2 aprile 1968, n. 1444, oppure articolata in due zone di cui una classificata "A", come sopra, e l’altra "di rispetto ambientale". Inoltre i Piani Regolatori Generali per la zona "A" devono "prevedere la redazione obbligatoria di Piani particolareggiati di restauro e risanamento conservativo, da redigere secondo le norme tecniche di cui al successivo titolo IV; fino all’approvazione dei suddetti Piani particolareggiati consentire soltanto interventi di manutenzione ordinaria e consolidamento statico, entrambi secondo le norme tecniche di cui al successivo titolo IV", mentre per la zona di "rispetto ambientale" devono "impedire nuova edificazione privata; consentire, per l’eventuale edilizia esistente, quanto previsto relativamente alla precedente "zona territoriale 1b" per l’edilizia esistente a tutto il 1955". Infine i Piani Regolatori Generali devono "consentire, qualora la zona di "rispetto ambientale" non interferisca con le visuali prospettive di osservazione degli insediamenti antichi, di cui alla zona "A", interventi pubblici per la realizzazione di scuole materne e dell’obbligo, di attrezzature di interesse comune e di impianti sportivi, il tutto nel rispetto delle caratteristiche ambientali":

C) consegue a tale ricostruzione che il rigoroso regime dettato per la zona territoriale 2 (Tutela degli insediamenti antichi accentrati) trova, quindi, applicazione solo nelle zone "A" della zona territoriale 4 del P.U.T., (Riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado), e non anche nella zona "B" della medesima zona territoriale 4 del P.U.T., (Riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado).

8. Tornando alla fattispecie in esame, il Collegio ritiene che – tenuto conto della disciplina posta dall’art. 17 della legge regionale n. 35/1987 per la zona territoriale 4 del P.U.T. dell’area SorrentinoAmalfitana, zona "B" del P.R.G. adeguato al P.U.T. nonché della richiamata giurisprudenza di questa Sezione sui rapporti tra gli articoli 6 e 9 della legge regionale n. 19/2001 – il ricorso meriti accoglimento.

Infatti a seguito della disposta istruttoria è risultato che l’area interessata dal progetto di autorimessa interrata di cui alla richiesta del permesso di autorizzazione paesaggistica rientra, come dedotto dal ricorrente, e come già indicato dal Comune di Vico Equense nella relazione illustrativa ex art. 146 comma 7, del Dlgs. 42/2004, in zona omogenea "B" (Urbanizzazione recente) del Piano Regolatore Generale vigente, nonché in zona Territoriale 4 (Riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado) del Piano Urbanistico Territoriale della Penisola Sorrentina e Amalfitana di cui alla L.R. 35/87, come attestato dalla nota prot. n. 35585 del 21/12/2010 del Comune di Vico Equense e dall’allegato certificato di destinazione urbanistica e non, come erroneamente ritenuto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici, paesaggistici, storico, artistici ed etnoantropologici per Napoli e Provincia, nell’atto oggetto dell’odierno gravame, nella zona territoriale 4 del P.U.T. e in Zona omogenea A1 (di interesse storico artistico) del P.R.G. adeguato al P.U.T..

Il parere negativo della Soprintendenza – che ben si giustificava in relazione alla ritenuta inclusione dell’area de qua nella zona territoriale n. 4 del P.U.T. e nella zona "A 1" del P.R.G. adeguato al P.U.T. – non trova invece giustificazione in relazione alla accertata inclusione dell’area nella zona "B".

Infatti in relazione alla sottozona "B" devono considerarsi condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza n. 599 del 6 febbraio 2003, nella quale è stato affermato che "la finalità perseguita dall’art. 17 della legge regionale n. 35 del 1987 è quella di impedire l’edificazione di ulteriori vani a fini residenziali, come è dimostrato dal fatto che esso consente la realizzazione di attrezzature pubbliche nei limiti dei previsti standards urbanistici, non già di vietare la realizzazione di opere pertinenziali a edifici esistenti (tra le quali rientrano il parcheggio privato in questione)". Infatti da un’attenta lettura della motivazione di tale sentenza si evince che la stessa riguarda un intervento da realizzare, come nell’ipotesi di specie, nella sottozona B della medesima zona territoriale 4, per la quale l’art. 17 della legge regionale n. 35/1987 prevede una disciplina assai diversa da quella relativa alla sottozona A.

Come già evidenziato in precedenza, l’art. 17 della legge regionale n. 35/1987 per la sottozona B (di urbanizzazione recente) dispone che la normativa di piano, oltre a "consentire, per l’edilizia esistente, esclusivamente interventi di restauro conservativo, manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione", deve "impedire la edificazione delle residue aree libere, fatta eccezione per le attrezzature pubbliche che coprono una quota degli standards urbanistici di cui al precedente articolo 11", sicché da quest’ultima disposizione la sesta Sezione del Consiglio di Stato nella suddetta sentenza n. 599/2003 ha potuto agevolmente desumere che per le residue aree libere della sottozona B la finalità perseguita dall’art. 17 "è quella di impedire l’edificazione di ulteriori vani a fini residenziali,… non già di vietare la realizzazione di opere pertinenziali a edifici esistenti". Dette conclusioni devono considerarsi condivisibili anche alla luce delle modifiche apportate all’articolo 9 della legge regionale n. 19/2001 (come sostituito dall’art. 49, comma 10, dalla legge regionale n.16/2004) che disponeva, con particolare riferimento ai territori oggetto del P.U.T. dell’area SorrentinoAmalfitana, che "le disposizioni procedurali della presente legge trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35, fatti salvi tutti i vincoli previsti dalla legge stessa", atteso che nella zona territoriale 4 del P.U.T., sottozona "B" del P.R.G. adeguato al P.U.T. non sussiste un vincolo di inedificabilità assoluta ma, come detto, un vincolo limitato all’ulteriore edificazione a fin residenziali.

9.Né rileva in senso ostativo la previsione dell’art. 40 del P.R.G. adeguato al P.U.T. che regola l’edificabilità dell’area de qua, laddove al comma 3 prevede che "è vietato qualsiasi aumento del volume esistente. Sul patrimonio edilizio esistente sono infatti consentiti solo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di restauro e risanamento conservativo e consolidamento statico e di ristrutturazione degli edifici" in quanto le prescrizioni del P.R.G. adeguato al P.U.T. rilevano in senso ostativo solo, come detto, in riferimento al recepimento di vincoli di inedificabilità assoluta previsti dal P.U.T..

Acclarato che nell’area 4 del P.U.T. sottozona "B" del P.R.G. il vincolo apposto dall’art. 17 l. 35/87 non è di inedificabilità assoluta – atteso che la finalità perseguita è, come detto, quella di impedire la nuova edificazione a fini residenziali, non quella di impedire opere pertinenziali a edifici esistenti – la previsione dell’art. 40 del P.R.G. adeguato al P.U.T. laddove non recepisce una previsione di inedificabilità assoluta prevista dall’art. 17 della legge regionale 27 giugno 1987, n. 35, il P.R.G., ben può essere derogata.

Ed invero, la derogabilità al P.R.G. degli interventi edilizi inerenti l’esecuzione di parcheggi interrati pertinenziali privati non risulta impedita dalla previsione del più volte citato art. 9 della legge regionale n. 19/2001 (come sostituito dall’art. 49, comma 10, dalla legge regionale n.16/2004), in quanto tale disposto normativo, letto in correlazione all’art. 6 della medesima legge, se, da un lato, preclude una generalizzata applicazione dell’art. 6, comma 3 (il quale presuppone evidentemente che il parcheggio pertinenziale vada realizzato in una zona sottoposta ad un vincolo di inedificabilità relativa), ed impone di tener conto di eventuali vincoli di inedificabilità assoluta previsti dalla legge regionale n. 35/1987, dall’altro conferma l’applicabilità delle disposizioni della legge n. 19/2001 anche nei territori oggetto del P.U.T. dell’area SorrentinoAmalfitana, anche ai fini di una deroga alle previsioni di P.R.G..

10. Ne consegue che essendo stato l’atto gravato adottato sulla base di erronei presupposti di fatto e con difetto di istruttoria, in ordine alla destinazione urbanistica dell’area de qua, determinanti ai fini della decisione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’atto in epigrafe.

E ciò indipendentemente dalla sostituzione del testo dell’art. 9 l.r. n. 19/2001 – da ultimo disposta dall’art. 2, comma 1, lettera n), L.R. 5 gennaio 2011, n. 1, con decorrenza dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5 della stessa legge – in ossequio al principio secondo il quale la legittimità del provvedimento censurato deve essere scrutinata con riferimento al quadro normativo vigente alla data di sua adozione (Consiglio Stato, sez. VI, 08 agosto 2008, n. 3902 e T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 04 luglio 2007, n. 6461).

11. All’annullamento dell’atto gravato consegue, alla luce della disciplina di cui all’art. 146 Dlgs. 14672004, il riesercizio del potere ad opera della Sopraintendenza, avuto riguardo all’esatta inquadramento della zona de qua.

Ed invero si deve ritenere che il potere della Soprintendenza che, ai sensi della disciplina di cui all’art. 146 comma 5 Dlgs. 42/2004, applicabile a far data dal 1 gennaio 2010, si esprime attraverso il parere vincolante, sia da qualificarsi come potere di amministrazione attiva, sub specie di "codecisione" all’emissione dell’autorizzazione paesaggistica.

Da tale qualificazione deriva che lo stesso, al contrario del potere di annullamento prefigurato dalla disciplina transitoria di cui all’art. 159 comma 3 Dlgs. 42/2004 – il quale, in quanto rientrante nel potere di controllo di legittimità si esauriva con il suo esercizio – sia suscettibile di riesercizio.

Detto potere dovrà peraltro riesercitarsi con riguardo alla disciplina attualmente vigente, di cui al novellato disposto dell’art. 9 L.R. 19/01 secondo cui "le disposizioni procedurali della presente legge trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35".

Ed invero – pur dovendosi ritenere che l’eliminazione dell’inciso "fatti salvi tutti i vincoli previsti dalla legge stessa", operata dalla L.R. n. 01/2011, non abbia avuto la finalità di una generalizzata autorizzabilità degli interventi disciplinati dalla legge de qua, nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla L.R. n. 35/87, avuto riguardo sia al riferimento all’applicabilità delle sole disposizione procedurali della L.R. 19/01, che alla previsione dell’art. 6 comma 3 della medesima legge, secondo cui "nelle zone sottoposte ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e a vincoli idrogeologici l’inizio delle opere è subordinato al rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte delle amministrazioni e degli enti preposti alla tutela del vincolo" – deve rilevarsi che, come detto, nella zona de qua, non sussiste, in forza della disciplina del P.U.T., un vincolo di inedificabilità assoluta, ma relativa.

12..Alla luce di tali rilievi resta assorbito il terzo motivo di ricorso.

13. Le spese di lite seguono la soccombenze e vengono poste a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Soprintendenza Beni Architettonici, Paesaggistici e Storico Artistici e Etnoantropologici di Napoli e Provincia, attesa l’assoluta estraneità del Comune di Vico Equense rispetto all’adozione dell’atto gravato, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna il Ministero per i Beni e Le Attività Culturali e la Soprintendenza Beni Architettonici, Paesaggistici e Storico Artistici e Etnoantropologici di Napoli e Provincia alla refusione delle spese di lite nei confronti del ricorrente, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge ed oltre alla restituzione di quanto anticipato a titolo di contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Valle d’Aosta Aosta Sez. I, Sent., 13-04-2011, n. 30 Legittimazione processuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti impugnano le deliberazioni in epigrafe, assumendo:

1. la violazione dell’art. 81ter LR 54/98, che prevederebbe, per le comunità montane, un unico vicepresidente;

2. la violazione dell’art. 3 della LR 47/09, che vieterebbe la rideterminazione in aumento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali;

3. il difetto di motivazione circa i motivi che renderebbero preferibile, per la Comunità Montana Monte Cervino, l’elezione di due vicepresidenti anziché di uno solo.

I controinteressati eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse, sul presupposto che i consiglieri comunali o della comunità montana non sarebbero legittimati ad agire contro l’amministrazione di appartenenza.

L’assunto è condivisibile; il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione dei ricorrenti.

Il processo amministrativo non costituisce una giurisdizione di diritto oggettivo, volta semplicemente a ristabilire una legalità che si assume violata, ma ha la funzione di dirimere una controversia fra un soggetto che si afferma leso in modo diretto e attuale da un provvedimento amministrativo e l’amministrazione che lo ha emanato (sul punto, per una puntuale ricostruzione della ratio di tale principio, Cons. Stato, Sez. V, 19 febbraio 2007, n. 826; nonchè, ex plurimis, TAR Lombardia Brescia, Sez. II, 30 aprile 2010, n. 1660).

Occorre quindi, per essere legittimati al ricorso, la titolarità di una posizione giuridica soggettiva che sia differenziata da quella della generalità dei consociati; sul punto, è stato condivisibilmente precisato che "…principio fondamentale accolto nel nostro ordinamento è quello secondo cui la possibilità di agire in giudizio è riconosciuta (e consentita) a colui che vanti un interesse personale qualificato. In relazione poi al diritto processuale amministrativo sia la dottrina che la giurisprudenza richiedono, ai fini di individuare la condizione dell’azione, due fattori legittimanti la proposizione del ricorso: il primo, la sussistenza di una situazione giuridica qualificata, di interesse differenziato rispetto a tutti gli altri soggetti, in virtù della quale il soggetto titolare della stessa acquisisce la c.d. legitimatio ad causam; il secondo costituito dall’effettività ed attualità della lesione subita, lì dove occorre un pregiudizio concreto subito da un soggetto, secondo il canone di cui all’art. 100 del codice di procedura civile, applicabile pienamente al processo amministrativo (legittimatio ad processum)…" (TAR Toscana, Sez. III, 26 febbraio 2010, n. 536).

Né ciò implica una violazione del precetto costituzionale di cui all’art. 113 Cost., secondo cui contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (sul punto, TAR Abruzzo – L’Aquila, 7 ottobre 2003, n. 839), potendo gli atti deliberativi a fronte dei quali non si ritiene sussistere un soggetto dotato di legittimazione attiva, coerentemente con i citati principi generali, essere impugnati quali atti presupposti in seguito alla emanazione di atti applicativi.

Nel caso del consigliere dell’organo di un ente territoriale, l’esistenza di una posizione giuridica soggettiva differenziata è stata ricondotta, per orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa, da cui questo Collegio non ritiene sussistano motivi per discostarsi, alla lesione diretta di prerogative dell’ufficio di cui sia titolare, ovvero di una posizione giuridica soggettiva spettante alla persona investita della carica elettiva: "…il consigliere comunale è legittimato a ricorrere contro il Comune soltanto qualora vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul suo diritto all’ufficio (Consiglio Stato, sez. V, 31 gennaio 2001, n. 358)…" (Cons. Stato, Sez. VI, 19 maggio 2010, n. 3130; analogamente, ex plurimis, Cons. Stato 826/2007, citata; TAR Piemonte, Sez. I, 12 febbraio 2011, n. 163; TAR Lazio – Roma, Sez. II, 18 gennaio 2011, n. 403; TAR Sicilia – Palermo, Sez. III, 19 gennaio 2010, n. 559).

Ciò in base alle considerazioni che il giudizio amministrativo è diretto, di regola, a risolvere controversie intersoggettive e non controversie fra organi o componenti di organi di uno stesso ente, in particolare fra i consiglieri di un ente locale e l’ente di appartenenza, e che il giudizio amministrativo non può, comunque, costituire uno strumento di soluzione delle contese politiche interne all’ente (ex plurimis, TAR Piemonte 163/2011, citata).

Non ignora il Collegio la presenza di un orientamento minoritario secondo cui "…oltre al tradizionale riconoscimento della legittimazione dei Consiglieri comunali ad agire in giudizio ove vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all’ufficio, deve riconoscersi loro un’analoga potestà nei casi in cui, come quello in esame, venga contestata sotto altri profili tra cui particolarmente quelli concernenti il rispetto della disciplina statutaria la legittimità dell’azione degli organi politici dell’Ente di appartenenza…" (TAR Puglia – Lecce, Sez. I, ord. cautelare 6 luglio 2005, n. 680; analogamente, TAR Sicilia – Palermo, Sez. I, 15 dicembre 2010, n. 14310; TAR Puglia – Lecce, Sez. I, 24 febbraio 2010, n. 622; TAR Puglia – Lecce, Sez. I, 12 maggio 2006, n. 2573); tuttavia, in disparte la circostanza che tale orientamento è stato disatteso dal Consiglio di Stato (sentenza 826/2007, citata), appare comunque preferibile aderire all’orientamento prevalente, ritenuto maggiormente in linea con i principi generali regolanti il giudizio amministrativo.

Nel caso di specie, i ricorrenti affermano di essere "…tutti consiglieri nell’ambito dei Comuni della Comunità Montana Monte Cervino…" (ricorso, pag. 2), con ciò risultando che essi agiscono in tale loro qualità, e impugnano le deliberazioni con cui viene modificato lo Statuto della Comunità Montana, attraverso l’istituzione della doppia vicepresidenza (deliberazione 32/2010), e con cui vengono eletti i due vicepresidenti (deliberazione 40/2010); nessuna delle due deliberazioni può essere ritenuta, in ragione del contenuto, incidere in maniera attuale e diretta sul loro ufficio o su posizioni giuridiche soggettive loro spettanti.

Né può essere condivisa la tesi, espressa dalla difesa dei ricorrenti nel corso della discussione del ricorso, secondo cui i ricorrenti non impugnerebbero atti dell’organo cui appartengono, ma del Consiglio dei Sindaci.

Infatti, ciò non varrebbe comunque, secondo quanto già espresso, a legittimare i ricorrenti, in difetto sia di una posizione differenziata sia di una lesione diretta ed attuale; sul punto, con riferimento alla impugnazione di deliberazioni consiliari da parte di cittadini: "…l’impugnazione di una deliberazione consiliare da parte di un cittadino residente nel territorio comunale implica la sussistenza di un interesse concreto ed attuale in capo al ricorrente, connesso alla lesione di una posizione giuridica soggettiva qualificata e differenziata, meritevole di protezione secondo l’ordinamento…" (TAR Lazio – Roma, 403/2011, citata).

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D’Aosta (Sezione Unica), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, in via equitativa, in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA, nei confronti della Comunità Montana resistente, ed in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA, pro quota nei confronti dei controinteressati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 04-05-2011, n. 2678 Concorsi notarili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente appella la sentenza in epigrafe, reiettiva del ricorso, integrato da motivi aggiunti, che ella aveva proposto avverso la mancata ammissione alle prove orali del concorso a 200 posti di notaio indetto con D.D.G. dell’1.9.2004 e gli atti presupposti e susseguenti.

Contesta, con ampie argomentazioni, ulteriormente valorizzate, anche con diffusi richiami giurisprudenziali, in memoria, le motivazioni della sentenza di I grado attinenti alla censura concernente la valutazione negativa del proprio elaborato mortis causa; in particolare ed in sintesi, segnala di aver inteso censurare l’illegittimità di tale valutazione sotto diversi profili, ossia quello dell’illogicità del giudizio alla luce del contenuto dell’elaborato in raffronto a quanto richiesto dalla traccia, quello del travisamento in cui sarebbe incorsa la commissione, sia nella lettura dell’elaborato, sia nell’interpretazione della traccia, quello, infine, dell’arbitrio della stessa nel ritenere alcune soluzioni come oggettivamente errate in alcuni casi e corrette in altri; lamenta che l’insieme di tali critiche sia stato disatteso con la seguente motivazione: "Il giudizio espresso dalla commissione d’esami costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, e in quanto tale è sindacabile in sede di legittimità solo se risulti viziato da una manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, figure sintomatiche dell’eccesso di potere che nel caso di specie, nonostante la cospicua censura, non appaiono ictu oculi ravvisabili"; motivazione che ella reputa generica ed atta ad essere spesa per qualsivoglia ricorso avente ad oggetto una valutazione concorsuale.

Critica, inoltre, il successivo passaggio della sentenza relativo alla censura, ritenuta non persuasiva, di disparità di trattamento.

Resiste il Ministero intimato.

Il ricorso è stato posto in decisione all’udienza del 18.01.2011.

L’impugnazione della sentenza si rivela infondata.

La circostanza che una motivazione possa risultare pertinente in una molteplicità di casi che presentano caratteristiche similari, pur con dettagli individuali, quali i giudizi su elaborati concorsuali, non è indicativa di omissione o superficialità del vaglio compiuto e condensato in quella motivazione, ma rispecchia, appunto, la sostanziale ripetitività di certe fattispecie.

Si tratta, quindi, di verificare se la valutazione contenuta nella sentenza impugnata sia aderente alla concreta fattispecie e condivisibile.

L’appellante, che si dichiara ben consapevole delle limitazioni che il giudice amministrativo incontra nel sindacato sulle valutazioni tecnico discrezionali ed in particolare della impossibilità di sostituire al giudizio della commissione una propria valutazione, adduce, ponendo a raffronto il giudizio negativo espresso dalla commissione di esame, il tema assegnato, il contenuto dell’elaborato redatto, nonché l’esito di elaborati di altri candidati che, secondo quanto riferisce, hanno offerto, in tutto o in parte, soluzioni corrispondenti a quelle indicate dalla ricorrente, la palese sussistenza dei sintomi di eccesso di potere individuati nella illogicità, nel travisamento, nell’arbitrarietà e disparità di trattamento che minerebbero il giudizio negativo che ha impedito la sua ammissione alla prova orale.

Occorre, quindi, prendere le mosse dalla traccia proposta ai candidati e dal giudizio riportato dalla ricorrente, premettendo che, come riferito nella sentenza appellata, in sede di predeterminazione dei criteri generali cui attenersi nella valutazione degli elaborati, la commissione aveva deliberato che non potesse essere attribuito il punteggio minimo richiesto per l’approvazione in una serie di casi, tra i quali quello di travisamento della traccia o contraddittorietà tra le soluzioni adottate o le soluzioni medesime e le relative motivazioni e quello di gravi errori di diritto nella scelta delle soluzioni e/o nell’illustrazione delle parti teoriche.

Le parti rilevanti del contenuto della traccia riportata dalla ricorrente sono le seguenti: "Massimo, noto romanziere e saggista, è titolare di un ragguardevole patrimonio… si rivolge al notaio… e gli dichiara che è sua intenzione fare testamento e così disporre dei suoi beni: 1) lasciare e destinare il fabbricato romano di p.zza Farnese, con tutto ciò che vi si troverà e il fabbricato di Milano ad una fondazione che sarà istituita con la denominazione "Fondazione biblioteca di Massimo". La fondazione con sede in Roma, P.zza Farnese, avrà per finalità… potrà realizzare i suoi scopi sia con il notevole reddito riveniente dalla locazione del fabbricato di Milano ad essa destinato, sia… Massimo precisa inoltre: – che egli intende affidare a Ronaldino, suo amico di vecchia data, docente di diritto… il compito di determinare la norme relative all’organizzazione della fondazione secondo le quali questa opererà. Ronaldino, pertanto, dovrà completare e integrare l’atto di fondazione negli elementi mancanti, redigendone lo statuto. Successivamente curerà anche tutti gli adempimenti necessari per l’ottenimento del riconoscimento della fondazione; – che, ove mai la fondazione non ottenga il riconoscimento, i beni suddetti vadano attribuiti alla già esistente "Fondazione per la promozione della cultura europea" con sede a Napoli, che persegue finalità analoghe… 6) nominare esecutore testamentario lo stesso Ronaldino…".

All’elaborato della ricorrente è stato attribuito il seguente giudizio: "Non idoneo: La PARTE PRATICA l’affidamento all’esecutore testamentario del compito di costituire la fondazione è in netto contrasto con la volontà del testatore di costituire la fondazione (e così determina travisamento della traccia) il quale intende costituire la fondazione con negozio testamentario delegando all’esecutore solo l’integrazione degli elementi mancanti. La mancanza di un termine entro il quale la fondazione debba essere riconosciuta mina di fatto l’operatività dell’attribuzione in favore della fondazione di Napoli. La PARTE TEORICA non può superare i vizi sopra indicati".

L’appellante sostiene che la commissione sia, essa, incorsa in travisamento "nell’interpretazione della stessa traccia", oltre che nella lettura dell’elaborato, ed abbia espresso un giudizio illogico.

La commissione avrebbe travisato la traccia non cogliendo la relativa ambiguità, che la candidata aveva inteso considerando il tenore letterale dell’espressione "sarà istituita" e più in generale l’uso del tempo futuro dei verbi riferiti alla fondazione ("avrà per finalità… potrà realizzare i suoi scopi"), la prevista nomina di un esecutore testamentario esperto di diritto e l’attribuzione a questi del compito di integrare l’atto di fondazione, la richiesta della traccia di redigere "il testamento pubblico in conformità di legge, rispettando, per quanto possibile, le volontà del testatore"; ella avrebbe, quindi, pienamente inteso il significato della traccia e, tenutone conto, optato motivatamente per la soluzione, ritenuta prudenziale allo scopo di evitare eventuali nullità, di far costituire la fondazione all’esecutore testamentario.

Nella specie, il contestato travisamento della traccia da parte della commissione non soltanto non è palese, ciò che solo potrebbe configurarlo come sintomo di eccesso di potere, ma neppure appare percepibile al Collegio, onde inconferente appare il richiamo a giurisprudenza espressasi in un caso nel quale l’esclusione di un candidato era stata in concreto ritenuta frutto di un travisamento della traccia da parte della commissione. In particolare, non vale a denotare l’erroneità dell’interpretazione della traccia da parte della commissione il segnalato impiego, nel testo, del tempo futuro relativamente alla istituzione della fondazione, che è puramente conseguente all’utilizzo nella traccia stessa del tempo presente per descrivere Massimo vivente che si reca dal notaio e gli dichiara le proprie volontà a valere per il momento, appunto futuro, della propria morte (così si parla del fabbricato romano e di "tutto ciò che vi si troverà" ecc.).

La tesi della ambiguità della traccia non risulta, quindi, persuasiva.

Su di essa si fonda, in larga parte, con continui richiami, anche l’ulteriore contestazione di travisamento del contenuto dell’elaborato ed di illogicità della relativa valutazione in raffronto a quanto richiesto dalla traccia. La ricorrente sostiene che non è serio e logico da parte della commissione ritenere che solo una sia la soluzione da seguire, considerando aprioristicamente e immotivatamente inidonea qualsiasi altra soluzione e che la soluzione offerta nel proprio elaborato non era in contrasto né con la volontà del testatore né con la traccia, anche in considerazione del tenore letterale della stessa, ove è detto "una fondazione che sarà istituita"; obietta che, se pure l’obiettivo imposto al candidato era l’aderenza alla volontà del testatore, era comunque prescritto di redigere il testamento in conformità di legge e che la soluzione proposta, come illustrato nella parte teorica dell’elaborato, ha il pregio di mettere al riparo da possibili contestazioni in ordine alla validità dell’atto, cui, invece, si sarebbe esposta la soluzione della commissione; sostiene, inoltre, che la mancata indicazione di un termine entro il quale la fondazione doveva essere riconosciuta non è un difetto dell’atto di ultima volontà formulato ma un’assenza giustificata.

Tali notazioni, che in definitiva tendono a evidenziare pregi della soluzione adottata corrispondenti a difetti di quella ritenuta corretta dalla commissione, implicando valutazioni che attengono al piano della discrezionalità tecnica, non persuadono della pretesa superficialità dell’esame dell’elaborato e del fraintendimento del relativo contenuto, né di una manifesta illogicità della valutazione tenuto conto dei margini che la traccia forniva ai candidati.

Riguardo all’ulteriore contestazione di arbitrarietà, cui si connette la censura di disparità di trattamento, in relazione a valutazioni favorevoli di altri candidati che, si riferisce, hanno adottato la medesima soluzione, le argomentazioni esposte non valgono a superare la condivisibile osservazione della sentenza impugnata che la positiva valutazione attribuita ad un altro elaborato non è idonea, di per sé sola, a dimostrare il vizio della valutazione negativa di un altro candidato, ben potendo il vizio risiedere nella positiva valutazione dell’elaborato posto in comparazione anziché nella diversa valutazione attribuita all’altro elaborato.

L’appello va, pertanto, respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente a rifondere al Ministero intimato le spese del giudizio che liquida in euro 3000, oltre i.v.a. e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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