T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 20-05-2011, n. 537 Libertà di circolazione e soggiorno Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con ricorso notificato il 14.03.2011 il sig. H.W., cittadino cinese, ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, il decreto n. 2010/7623 con il quale il Prefetto di Torino aveva respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento del Questore di rigetto della sua istanza tesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

In relazione all’atto impugnato il ricorrente ha dedotto le censure di violazione di legge, per la mancata traduzione in lingua cinese sia del provvedimento di primo grado che di quello di riesame e per l’omessa audizione nel ricorso gerarchico, e di eccesso di potere per il travisamento dei fatti in cui sarebbe incorsa la p.a. addebitandogli ingiustamente la responsabilità di un errore di notifica commesso dall’Ufficio.

Il 13.04.2011 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato.

All’udienza in camera di consiglio del 13.04.2011, fissata per la discussione della sospensiva, la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a., sussistendone i presupposti di legge.

Con il primo motivo il ricorrente si duole della mancata traduzione in Cinese del provvedimento impugnato e del decreto del Questore.

Tale censura è infondata e deve essere rigettata: l’omessa traduzione dei provvedimenti de quibus nella lingua madre del ricorrente – la cui reale incidenza sulla conoscibilità degli atti appare quanto meno dubbia, vista la lunga permanenza del sig. H.W. sul territorio nazionale (dal 1994) ed il rilascio in Italiano della procura al difensore – non integra, infatti, come sottolineato da costante giurisprudenza, un motivo di annullabilità, bensì una mera irregolarità che avrebbe potuto condurre, al massimo, ad una rimessione in termini del ricorrente ai fini dell’impugnazione (cfr. ex multis, T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 20/01/2011, n. 154; Consiglio Stato, sez. VI, 16/12/2010, n. 9071).

Parimenti infondata è anche la seconda doglianza prospettata dal ricorrente, relativa alla mancata audizione da parte del Prefetto: il provvedimento con cui si decide su un ricorso gerarchico costituisce, in verità, l’espressione finale di un procedimento contenzioso amministrativo disciplinato dal d.P.R. n. 1199 del 1971 che non prevede l’ audizione della parte, ma affida alle censure e memorie scritte la possibilità, per la medesima, di far valere le proprie ragioni (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 12/05/2003, n. 4105).

Con l’ultimo motivo di ricorso il sig. H.W. ha lamentato di non essere stato informato dall’Amministrazione, a causa di un errore di notifica dell’Ufficio, della necessità di integrare la documentazione allegata alla sua domanda e di non aver, dunque, potuto tempestivamente depositare i documenti che avrebbero condotto all’accoglimento della sua istanza.

Anche tale censura non può essere condivisa: da un lato, infatti, dalla documentazione in atti, il ricorrente appare essere stato informato una prima volta, il 28/07/2009, quando si era recato per i rilievi dattiloscopici presso lo Sportello Polifunzionale, della necessità di produrre, a prova del requisito reddituale, il cd. "bilancino" ed il Modello Unico 2009 (cfr. doc. n. 1 dell’Amministrazione, apparentemente sottoscritto dall’interessato), dall’altro egli risulta non aver più ricevuto alcuna comunicazione al riguardo, nonostante i tentativi effettuati dai Commissariati di P.S. "Barriera Milano" e "Dora Vanchiglia", non per un errore di notifica, ma a causa della sua irreperibilità all’ultimo domicilio conosciuto (correttamente indicato nei rapporti di tentata notifica come Largo Cigna n. 73).

Su tali circostanze il Prefetto di Torino ha fondato il suo provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico che, anche in considerazione dell’insufficienza, in ogni caso, del reddito dimostrato, appare ragionevolmente motivato e scevro dal denunciato vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti.

Alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorso deve essere, dunque, rigettato.

Per la natura della controversia sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo rigetta;

compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 06-06-2011, n. 3340 Sanitari

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Svolgimento del processo

Con il ricorso di primo grado, era stato chiesto dall’ odierno appellante l’accertamento della natura di pubblico impiego di fatto dell’attività medico assistenziale da questi svolta dal 1981 al 1985 prima alle dipendenze dell’Università degli Studi di Napoli "Federico II", e successivamente alle dipendenze dell’Azienda Universitaria Policlinico della medesima università, e, conseguentemente, il riconoscimento del proprio diritto a percepire ai sensi dell’articolo 2126 c.c., tutte le differenze retributive maturate nei periodi indicati calcolate nelle differenze tra quanto percepito a titolo di gettone e quanto spettante secondo le retribuzioni dei pubblici dipendenti dell’amministrazione sanitaria con mansioni analoghe oltre agli accessori di legge, nonché il trattamento assicurativo, assistenziale e previdenziale ed il conseguimento dell’indennità di buonuscita con la condanna delle amministrazioni, ciascuna per il periodo di competenza, al versamento delle corrispondenti somme maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria.

Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale della Campania – Sede di Napoli – ha respinto l’impugnazione evidenziando che tra gli elementi caratterizzanti un rapporto di pubblico impiego doveva essere necessariamente ricompreso anche l’orario di servizio, non potendosi affermare la sussistenza (neppure) di un rapporto nullo in presenza di prestazioni saltuarie e discontinue.

Il limite di tale prestazione doveva essere stato individuato in un servizio di 120 ore mensili, ossia per un periodo di tempo equiparabile a quello del "medico a tempo definito" (di cui all’articolo 5 del d.P.R. n. 348 del 25 giugno 1983), il cui orario settimanale era fissato in 28 ore e 30 minuti: l’odierno appellante aveva prestato la propria attività lavorativa dal 1981 al 1985 ma la prestazione da questi svolta non era sufficiente per il riconoscimento di un rapporto d’impiego sia pure nullo.

L’originario ricorrente rimasto soccombente ha censurato la predetta sentenza chiedendone l’annullamento in quanto viziata da errori di diritto ed illegittima.

La predeterminatezza e fissità dell’orario di lavoro costituiva soltanto uno degli indici rivelatori della sussistenza di un rapporto di pubblico impiego; era errato ritenere che la mancata prestazione di un certo numero di ore non potesse dar luogo al riconoscimento di un rapporto, ancorché nullo, posto egli comunque aveva svolto il proprio servizio con carattere di continuità; egli ha poi riproposto tutte le doglianze contenute del mezzo di primo grado e non esaminate dal primo giudice perché assorbite.

Con nota depositata in data 1 febbraio 2011 la difesa dell’appellante ha depositato una dichiarazione nella quale questi ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso in appello.

Alla odierna pubblica udienza del 10 maggio 2011 la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione

Il Collegio prende atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del’odierno appello e lo dichiara improcedibile.

Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio sostenute.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)definitivamente pronunciando sull’appello, numero di registro generale 6026 del 2006, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-03-2011) 17-06-2011, n. 24440

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 5 marzo 2009 la Corte di appello di Roma riformava la sentenza emessa il 15 luglio 2008 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere con la quale P.F., C. D., M.A. e V.G. erano stati dichiarati colpevoli del reato di concorso in estorsione aggravata anche ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 conv. nella L. n. 203 del 1991, reato commesso in (OMISSIS) ai danni di A.A., e il M. dell’analogo reato commesso in (OMISSIS) ed erano stati condannati, ritenuta la continuazione, il P. e il C. alla pena di anni dodici di reclusione ed Euro 2.300,00 di multa, il M. alla pena di anni tredici di reclusione ed Euro 2.800,00 di multa e il V. (assolto dal secondo reato per non aver commesso il fatto), con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti previste dall’art. 629 cpv. c.p. e art. 112 c.p.. alla pena di anni sette, mesi quattro di reclusione ed Euro 900,00 di multa, per tutti con le pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione legale durante l’esecuzione della pena. La Corte di appello riduceva la pena nei confronti del M. ad anni undici, mesi due di reclusione ed Euro 2.800,00 di multa e nei confronti del V. ad anni sei, mesi due. giorni venti di reclusione ed Euro 900,00 di multa, confermando le restanti statuizioni. Nel corso del giudizio di appello sia il M. che il V. avevano rinunciato ai motivi di gravame diversi da quello relativo alla pena.

I fatti venivano ricostruiti dal giudice di primo grado e di appello nei termini che seguono. A.A., socio accomandatario dell’Ente Fiere Europa s.r.l., aveva accettato di organizzare una fiera nel comune di Caturano ed era entrato in contatto con il presidente della Pro loco. D.C.P., che gli aveva preannunciato un incontro con P.F., referente del clan Belforte per la zona di (OMISSIS), il quale gli aveva chiesto un "contributo" di Euro 40.000,00, poi ridotto a Euro 25.000,00 e successivamente a Euro 20.000,00, consigliandogli di servirsi per la stampa del materiale pubblicitario di una determinata tipografia. Al P., uscito di scena, era subentrato tale A. ( M.) che aveva chiesto all’ A. di versare Euro 16.000.00, importo diminuito a Euro 12.000,00 in occasione dell’incontro avvenuto in aperta campagna con dei "latitanti" (uno dei quali identificato nel C.) che, di fronte alle esitazioni dell’ A., avevano minacciato di "far saltare tutto in aria".

La richiesta era in seguito diminuita prima a Euro 8.000, poi a Euro 5.500,00 e, infine, essendo stati nel frattempo informati i Carabinieri, S.P. era stato arrestato in flagranza subito dopo aver ritirato la somma di Euro 1.500,00.

Avverso la sentenza di appello gli imputati P., M. e C. hanno proposto, tramite i rispettivi difensori, ricorso per cassazione.

Con il ricorso presentato nell’interesse del M. si deduce:

1) la violazione di legge -con riferimento all’art. 530 c.p.p., art. 629 c.p., comma 2, art. 628 c.p., comma 3, nn.1 e 3 e L. n. 203 del 1991, art. 7 – e il difetto di motivazione quanto all’affermazione di responsabilità dell’imputato, fondata solo sulle incerte dichiarazioni del teste Pi.;

2) la violazione di legge e il difetto della motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante prevista dall’art. 62 c.p., n. 4 in quanto M., il quale all’epoca dei fatti era tossicodipendente e versava in disagiate condizioni economiche, si sarebbe limitato a minacciare la persona offesa e non le avrebbe recato alcun danno materiale.

Con il ricorso presentato nell’interesse del C. si deduce:

1) la mancanza di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, fondata essenzialmente sulle dichiarazioni del teste D.C., il quale aveva riconosciuto in fotografia il ricorrente;

2) il difetto di motivazione relativamente alla mancata diminuzione della pena. Con il ricorso presentato nell’interesse del P. si deduce:

1) la violazione dell’art. 110 c.p. e il vizio della motivazione in quanto la semplice partecipazione ad un tentativo di estorsione non avrebbe potuto integrare il concorso nell’estorsione consumata fondata su una nuova trattativa instaurata a distanza di circa sei mesi, con diverse modalità esecutive e diverse richieste; il P., infatti, nei contatti avuti con la persona offesa si era presentato con il suo vero nome e, inoltre, riferendosi agli "amici" intendeva riferirsi al D.C. e non a componenti di un’organizzazione criminale camorristica;

2) la violazione dell’art. 56 c.p., comma 3 e il vizio della motivazione essendo estranea e irrilevante la richiesta del P. (poi trasferitosi all’estero) rispetto all’estorsione in seguito messa in atto autonomamente da altri soggetti;

3) la violazione di legge in relazione alla L. n. 203 del 1991, art. 7, non avendo mai l’imputato prospettato alla persona offesa la propria appartenenza ad un clan camorristico di cui solo il D. C. aveva parlato all’ A., il quale peraltro si era rifiutato di versare alcunchè;

4) la violazione dell’art. 133 c.p. e il vizio della motivazione avendo il giudice di merito preso in considerazione solo i precedenti penali del P., senza tener conto della sua condotta durante e dopo la commissione del reato.

Il ricorso presentato nell’interesse dell’imputato M. è inammissibile.

Il primo motivo è del tutto generico e, comunque, manifestamente infondato poichè, come rilevato nella sentenza impugnata, l’imputato aveva rinunciato nel corso del giudizio di appello ai motivi di gravame diversi da quello relativo all’entità della pena, ammettendo le proprie responsabilità. Pertanto le censure in punto di responsabilità correttamente non sono state prese in considerazione.

Il secondo motivo è anch’esso generico e, comunque, manifestamente infondato poichè l’imputato rinunciando ai motivi di appello diversi da quello relativo all’entità della pena (sensibilmente ridotta, anche in considerazione del comportamento processuale) non poteva dolersi della carenza di motivazione in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella prevista dall’art. 62 c.p., n. 4.

E’ inammissibile anche il ricorso presentato nell’interesse dell’imputato C..

Con il primo motivo si tende, in maniera peraltro del tutto generica, a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Nel caso in esame legittimamente il giudice di appello ha richiamato per relationem la ricostruzione e la qualificazione dei fatti contenuti nella motivazione della sentenza di primo grado, ponendo in evidenza quanto alla posizione del C. – identificato nel "latitante" con il quale l’ A. e il D.C. "furono condotti ad incontrarsi in aperta campagna e che trattò la conclusione dell’estorsione in una posizione di evidente superiorità rispetto al M., pure presente all’incontro"- che l’ammissione di responsabilità del M., intervenuta nel corso del giudizio di appello, costituiva un significativo elemento di riscontro alla lineare deposizione del teste D.C. il quale, presa visione dell’album fotografico utilizzato per le individuazioni, aveva reiterato in termini di certezza l’individuazione del ricorrente come uno dei due "latitanti" protagonisti dell’incontro in aperta campagna. La Corte territoriale, ad ulteriore conferma dell’attendibilità del teste, ha posto altresì in rilievo la circostanza, già sottolineata dal giudice di primo grado, che il D. C. aveva fornito una precisa descrizione del "latitante", riferendo il particolare (non risultante dalla fotografia) che l’uomo indossava occhiali (il C. in dibattimento aveva gli occhiali) e dimostrando così di ricordare, indipendentemente dalla fotografia, la percezione immediata che aveva avuto nell’incontrare la persona individuata. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.

Anche il secondo motivo è generico e, comunque, manifestamente infondato in quanto nella sentenza impugnata la Corte territoriale ha fatto riferimento, relativamente alle doglianze difensive sull’entità della pena, alla condivisibile motivazione del giudice di primo grado il quale, richiamando la negativa personalità dell’imputato, aveva fatto evidente riferimento ai precedenti penali dell’imputato, prendendo quindi in considerazione i criteri previsti dall’art. 133 c.p. e ponendone in adeguato rilievo quello ritenuto più significativo.

Il primo motivo del ricorso presentato nell’interesse del P. è, invece, fondato.

La Corte rileva, infatti, che la motivazione in ordine al ritenuto concorso del P. nel reato di estorsione consumata è carente nella parte in cui non viene data un’adeguata spiegazione delle ragioni per le quali è stata ritenuta l’esistenza di un rapporto di continuità tra la condotta del ricorrente e quella dei coimputati i quali – secondo la ricostruzione della vicenda della Corte territoriale – erano intervenuti dopo che era trascorso "un po’ di tempo" da quando il P. era uscito "di scena" (f.7 sentenza impugnata) e il D.C. aveva avvisato l’ A. che il P. "non c’era più". In particolare risulta priva di adeguata giustificazione la ritenuta "partecipazione concorsuale del prevenuto a tutta l’attività estorsiva" in quanto, se appare logicamente coerente e giuridicamente corretto escludere l’ipotesi della desistenza volontaria non avendo il P. "posto in essere alcuna condotta per vanificare gli effetti del suo iniziale intervento", non si evince dalla motivazione della sentenza impugnata in base a quali concreti elementi – pur essendo trascorso, un apprezzabile periodo di tempo dalle esose richieste iniziali del P. e risultando sensibilmente inferiore l’ammontare della somma effettivamente versata, in mancanza di una situazione tale da far ritenere l’esistenza tra il P. (il quale, secondo il difensore, si era addirittura trasferito all’estero) e i coimputati di un iniziale e perdurante accordo criminoso in cui la condotta del ricorrente si inserisse quale contributo alla realizzazione collettiva dell’azione estorsiva portata a compimento – sia stato possibile ravvisare un "normale mercanteggiamento, privo di soluzione di continuità, tipico di tali fattispecie criminose" e non il susseguirsi di condotte criminose analoghe ma distinte, una rimasta alla fase del tentativo e l’altra consumata.

Si impone pertanto, per consentire di colmare le lacune della motivazione sul punto della "continuità" tra la condotta del P. e quella dei coimputati (il cui accertamento è preliminare rispetto all’esame delle ulteriori doglianze del ricorrente), l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti del P., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.

Alla inammissibilità dei ricorsi di C. e M. consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di P.F. con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, per nuovo giudizio. Dichiara inammissibili i ricorsi di C. e M. che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-11-2011, n. 24637

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Svolgimento del processo

S.U. ricorre per cassazione avverso il decreto della corte d’appello di Napoli in data 24 aprile 2009 che ha accolto la domanda di equa riparazione del pregiudizio derivante dall’irragionevole durata (di 21 anni e 8 mesi) di un giudizio promosso davanti al tar Campania liquidando la somma di Euro 8.400,00.

Il ministero dell’economia non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Trattandosi di ricorso per cassazione proposto nei confronti di provvedimento pubblicato dopo il 2 marzo 2006 e prima del 4 luglio 2009, deve trovare applicazione art. 366-bis, c.p.c., inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, (abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, lett. d), applicabile, per espressa previsione dell’art. 58 della stessa legge alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato o depositato dopo il 4 luglio 2009), a tenore del quale "Nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione";

Secondo il costante orientamento di questa Corte la norma, che risponde all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diverse da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, nè in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la corte in condizioni di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola iuris, che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata; inoltre, la formulazione della censura art. 360 c.p.c., ex n. 5, deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, con la precisazione delle ragioni che rendono la motivazione inidonea a giustificare la decisione mediante lo specifico riferimento ai fatti rilevanti, alla documentazione prodotta, alla sua provenienza e alìincidenza rispetto alla decisione, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

Nella specie i motivi non si concludono con la formulazione del quesito di diritto e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese non avendo l’amministrazione svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile.

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