Cass. civ. Sez. V, Sent., 22-09-2011, n. 19319 ICI

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La società Della Valle Immobiliare (già Tessitura Della Valle s.r.l. propone ricorso per cassazione nei confronti del Ministero delle Finanze (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamento per rettifica ICI relativa agli anni 1995 e 1996, la C.T.R. Lombardia, in accoglimento dell’appello del Comune di Cairate, rideterminava ai fini dell’imposta in discussione il valore dell’immobile.

IL ricorso risulta proposto e notificato esclusivamente nei confronti del Ministero, che non è stato parte del giudizio d’appello e non è titolare del rapporto relativo ad una imposta locale quale l’ICI, ma non è stato notificato al legittimo contraddittore, il comune di Cairate, che in ogni caso non si è costituito. Il ricorso deve essere perciò dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-10-2011, n. 20168 Risarcimento dei danni

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Svolgimento del processo

1. – Con domanda di arbitrato del 27 giugno 2003, la s.p.a.

S.A.E.E.T. – che agiva quale società mandataria dell’Associazione temporanea di imprese, costituita tra essa stessa e la s.r.l. Poli Gaspero, la s.a.s. Aerotecnica Nocchi di Franco Nocchi & C. e la s.r.l. Edilcolor – convenne la Azienda U.s.l. n. (OMISSIS) di Firenze esponendo che: a) in data 25 gennaio 2000, aveva concluso con la Azienda U.s.l. n. (OMISSIS) di Firenze un contratto di appalto, avente ad oggetto la realizzazione di opere nel blocco operatorio dell’Ospedale Nuovo (OMISSIS); b) i lavori erano stati consegnati in data 22 marzo 2000; c) il contratto prevedeva il termine di ventinove mesi dalla consegna per l’ultimazione dei lavori; d) l’esecuzione di tali lavori era stata distinta in quattro fasi, con intervalli di sessanta giorni tra ciascuna di esse; e) la fase "A" era stata ultimata in data 3 agosto 2001; f) in data 5 agosto 2001, la direzione aveva sospeso i lavori, con la motivazione che a tutt’oggi non sono state ancora espletate le procedure di collaudo tecnico funzionale per cui non è possibile proseguire i lavori nel rispetto della tempistica prevista e che i lavori da eseguire, a partire dalla fase "B", sono inseriti nel progetto generale di ristrutturazione ed ampliamento del presidio, la cui variante è oggetto di nuovo parere da parte della Conferenza dei Servizi, a tutt’oggi non ancora acquisito; g) in data 20 novembre 2001, l’appaltatrice aveva sottoscritto atto di sottomissione, con il quale si dava atto della necessità di eseguire maggiori lavori rispetto a quelli in origine contrattualmente previsti, con maggiori prezzi e con ulteriori tempi necessari per l’esecuzione; h) la stessa appaltatrice aveva contestato la legittimità della predetta sospensione dei lavori, iscrivendo sei riserve nel registro di contabilità, in data 19 luglio 2002; i) perdurando la sospensione dei lavori, l’appaltatrice, in data 7 marzo 2003, aveva notificato all’Azienda sanitaria, atto di risoluzione del contratto di appalto.

Tanto esposto, la s.p.a. S.A.E.E.T., nella predetta qualità, chiese la condanna della Azienda U.s.l. n. (OMISSIS) di Firenze al pagamento delle somme spettanti alle imprese associate a titolo di corrispettivi e di risarcimento dei danni.

In contraddittorio con la Azienda U.s.l. n. (OMISSIS) di Firenze – la quale chiese la reiezione delle domande -, il Collegio arbitrale, con lodo del 4-11 aprile 2005 – dopo aver affermato che: la sospensione dei lavori, inizialmente legittima, era divenuta illegittima dal 5 aprile 2002, perchè protrattasi oltre il termine semestrale di cui al D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 30, comma 2; le riserve iscritte dalla appaltatrice dovevano considerarsi tempestive; il comportamento della committente, la quale non era stata ancora in grado di fornire la annunciata "variante" progettuale nel marzo 2003, costituiva inadempimento del contratto – condannò la Azienda U.s.l. n. (OMISSIS) di Firenze al risarcimento dei danni per l’illegittima sospensione dei lavori e per la risoluzione del contratto, liquidandoli, rispettivamente, in Euro 137.596,00 ed in Euro 248.918,00. 2. – Con citazione del 12 dicembre 2005, la Azienda U.s.l. n. (OMISSIS) di Firenze impugnò per nullità il lodo dinanzi alla Corte d’Appello di Firenze, chiedendo che, in fase rescissoria, fossero respinte tutte le domande proposte dall’Associazione temporanea di imprese in sede arbitrale.

Si costituirono con unico atto le Società S.A.E.E.T., Edilcolor e Poli Gaspero, le quali chiesero il rigetto dell’impugnazione e, nell’eventuale fase rescissoria, la reiezione delle domande proposte dalla Azienda sanitaria, proponendo in subordine impugnazione incidentale per l’accoglimento delle domande disattese dagli arbitri;

eccepirono altresì l’inammissibilità delle nuove domande formulate dal Commissario liquidatore del Concordato preventivo della s.a.s.

Aerotecnica Nocchi di Franco Nocchi & C. Quest’ultimo, costituitosi a sua volta con autonomo atto, nel resistere all’impugnazione principale della Società S.A.E.E.T. e nell’aderire alla impugnazione incidentale dalla stessa proposta, chiese che fosse accertato che la Società S.A.E.E.T. non era più mandataria della s.a.s. Aerotecnica Nocchi di Franco Nocchi & C. e, quindi, della relativa procedura di concordato preventivo; chiese altresì che le somme spettanti alla Società Aerotecnica fossero a questa versate direttamente dalla Azienda sanitaria.

La Corte adita, con la sentenza n. 485/07 del 20 marzo 2007, respinse l’impugnazione della Azienda U.s.l. n. (OMISSIS) di Firenze.

Per ciò che in questa sede ancora rileva, la Corte fiorentina:

A) quanto alla questione della legitimatio ad processum della s.a.s.

Aerotecnica Nocchi di Franco Nocchi & C. in concordato preventivo – premesso che tale questione era insorta in quanto, a seguito della ammissione della Società Aerotecnica al concordato preventivo, la Società S.A.E.E.T., con lettera del 18 febbraio 2004, aveva espulso dall’Associazione temporanea di imprese la Società Aerotecnica Nocchi, la quale ne aveva preso atto con lettera del Commissario liquidatore del 6 settembre 2004, e che la stessa questione consisteva nello stabilire se, a seguito di tali circostanze la Società Aerotecnica in concordato preventivo avesse riacquistato una legittimazione autonoma rispetto alla rappresentanza della s.p.a.

S.A.E.E.T. – ha affermato: in primo luogo, che il D.Lgs. n. 406 del 1991, art. 18 prevede soltanto la possibilità che l’impresa ammessa al concordato preventivo sia esclusa dalle gare d’appalto, con la conseguenza che la l’intervenuta espulsione della Società Aerotecnica ad opera della s.p.a. S.A.E.E.T., non già nella fase di affidamento dei lavori ma nel corso dell’esecuzione del contratto d’appalto, non è riconducibile a detta disposizione; in secondo luogo, che la fattispecie in esame caratterizzata dalla predetta lettera di espulsione della s.p.a. S.A.E.E.T. in data 18 febbraio 2004 e dalla corrispondente presa d’atto della Società Aerotecnica, la quale aveva ribadito i propri diritti ai risultati economici della comune iniziativa – è qualificabile come estinzione del mandato per rinunzia del mandatario accettata dal mandante, con la conseguenza che la Società Aerotecnica in concordato preventivo è processualmente legittimata a partecipare al giudizio;

B) quanto alla questione della legittimità della disposta sospensione dei lavori, ha condiviso il giudizio arbitrale – secondo cui la sospensione dei lavori, inizialmente legittima, era divenuta illegittima dal 5 aprile 2002, perchè protrattasi oltre il termine semestrale di cui al D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 30, comma 2, – ed ha al riguardo affermato che: 1) Il provvedimento di sospensione, per come è stato motivato e per come gli arbitri hanno correttamente riportato nella loro decisione, appariva perfettamente legittimo. La necessità di procedere a verifica, attraverso il collaudo, delle opere eseguite, l’ulteriore necessità di adeguare il progetto iniziale alle mutate esigenze e dunque l’inevitabile attesa che il parere sul progetto di variante venisse fornito dalla Conferenza dei servizi (qui si nota che la terminologia utilizzata dall’Amministrazione era idonea a far credere che quel parere fosse in fieri), la proposta di realizzare lavori aggiuntivi rispetto a quelli già pattuiti (proposta concretizzatasi con la sottoposizione delle appaltatrici, per la sottoscrizione concretamente avvenuta il 20 novembre 2001, di un atto di sottomissione) costituiscono altrettante circostanze idonee ad indurre un contraente in buona fede e che doverosamente confidasse nella correttezza della controparte, ente pubblico, a ritenere che la sospensione sarebbe stata contenuta entro il termine semestrale previsto da quella norma del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30 che il provvedimento aveva richiamato.

Corretta si palesa dunque quella valutazione che … viene offerta con il lodo del comportamento della committente; 2) nella specie, non è applicabile il D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30, comma 2, – che disciplina l’ipotesi di sospensione legittima -, in quanto Qui si è … al di fuori di quell’ipotesi di sospensione legittima che è disciplinata dall’art. 30 … ed il risarcimento del danno è stato collegato dagli arbitri alla risoluzione e determinato, esclusivamente per il periodo successivo alla scadenza del semestre di sospensione legittima, secondo gli ordinar criteri risarcitori.

3. – Avverso tale sentenza la Azienda U.s.l. n. (OMISSIS) di Firenze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria.

Resistono, con distinti controricorsi, la s.p.a. S.A.E.E.T., la s.r.l. Edilcolor e la s.r.l. Poli Gaspero – le quali hanno depositato anche memoria -, nonchè la s.a.s. Aerotecnica Nocchi di Franco Nocchi & C. in concordato preventivo, che ha parimenti depositato memoria.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo (con cui deduce: Nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: art. 1362 c.c. con riferimento al D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 30 e all’art. 36 del capitolato speciale di appalto – Nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia), la ricorrente critica la sentenza impugnata (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 2, lettera B) anche sotto il profilo della sua motivazione, e sostiene che – anche a voler condividere l’affermazione secondo cui, nella specie, si verte in una ipotesi di sospensione che, inizialmente legittima, è divenuta illegittima per inutile decorso del termine semestrale -, tuttavia, in tale fattispecie, la norma applicabile è il D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30, comma 2, con la conseguenza che, avendo la Società S.A.E.E.T. optato per lo scioglimento del contratto e non essendosi a ciò opposta l’Azienda sanitaria, alla stessa Società S.A.E.E.T. non competerebbe alcuna indennità in forza di detta disposizione.

Con il secondo motivo (con cui deduce: Nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, art. 23 – oggi D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 31, comma 16.

Nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia), la ricorrente critica ancora la sentenza impugnata (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 2, lettera A) anche sotto il profilo della sua motivazione, e sostiene che i Giudici a quibus, nel riconoscere la legitimatio ad processum alla Società Aerotecnica in concordato preventivo, ha totalmente omesso di considerare il disposto del D.Lgs. n. 406 del 1991, art. 23 il quale, nel caso di associazioni temporanee di imprese, che siano parti di un contratto di appalto di opera pubblica, attribuisce all’impresa mandataria la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante.

2. – Deve essere preliminarmente esaminato il secondo motivo del ricorso, concernente la questione della legitimatio ad processum della Società Aerotecnica Nocchi in concordato preventivo.

Il motivo è inammissibile, per omessa censura della ratio decidendi della sentenza impugnata.

La Corte di Firenze – sulla premessa che detta questione era insorta in quanto, a seguito della ammissione della Società Aerotecnica al concordato preventivo, la Società S.A.E.E.T., con lettera del 18 febbraio 2004, aveva espulso dall’Associazione temporanea di imprese la Società Aerotecnica Nocchi, la quale ne aveva preso atto con lettera del Commissario liquidatore del 6 settembre 2004, e che la questione consisteva nello stabilire se, a seguito di tali circostanze la Società Aerotecnica in concordato preventivo avesse riacquistato una legittimazione autonoma rispetto alla rappresentanza della s. P. a. S.A.E.E.T., quale mandataria della Associazione temporanea di imprese comprensiva anche della s.a.s. Aerotecnica Nocchi di Franco Nocchi & C. ha affermato che la fattispecie in esame, caratterizzata appunto dalla predetta lettera di espulsione della s.p.a. S.A.E.E.T. in data 18 febbraio 2004 e dalla corrispondente presa d’atto della Società Aerotecnica, la quale aveva ribadito i propri diritti ai risultati economici della comune iniziativa, è qualificabile come estinzione del mandato per rinunzia del mandatario accettata dal mandante, con la conseguenza che la Società Aerotecnica in concordato preventivo è processualmente legittimata a partecipare al giudizio.

Di censure specifiche a tale ratio decidendi, fondata sull’applicazione del combinato disposto dell’art. 1722 c.c., n. 3, e dell’art. 1727 cod. civ., non v’è traccia nel motivo in esame: con esso, infatti, la ricorrente si limita a denunciare la violazione del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, art. 23, comma 9, che attribuisce al mandatario la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti, ma non deduce alcuna critica in ordine alla fattispecie individuata dai Giudici a quibus e posta a fondamento di detta ratio decidendi (espulsione dall’Associazione temporanea di imprese della Società Aerotecnica e presa d’atto di quest’ultima), e neppure critica specificamente la qualificazione di tale fattispecie come rinuncia del mandatario accettata dal mandante e la conseguente applicazione delle menzionate norme codicistiche.

3. – Il primo motivo del ricorso è infondato.

Trattandosi di ricorso per cassazione avverso una pronuncia che ha definito l’impugnazione di un lodo arbitrale, è utile premettere: in primo luogo, che, mediante l’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, non può essere contestata la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, in quanto tale valutazione è rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri per stessa volontà delle parti (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 4078 del 2003, 4397 e 23597 del 2006); in secondo luogo, che il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto esclusivamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, con la conseguenza che l’accertamento in fatto compiuto dagli arbitri non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, con la sola eccezione del caso in cui la motivazione del lodo stesso sia completamente mancate od assolutamente carente (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 2201 e 13511 del 2007); infine, che in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, al fine di verificare se la sentenza medesima sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, il giudice di legittimità non può apprezzare direttamente la pronuncia arbitrale, e può esaminare solo la decisione emessa nel giudizio di impugnazione, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull’impugnazione del lodo (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 6028 e 10209 del 2007, 21035 del 2009).

Nella specie, la Corte fiorentina ha condiviso il giudizio arbitrale – secondo cui la sospensione dei lavori, inizialmente legittima, era divenuta illegittima dal 5 aprile 2002, perchè protrattasi oltre il termine semestrale di cui al D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 30, comma 2, – ed ha al riguardo rammentato quanto accertato dagli arbitri, cioè che la sospensione dei lavori, disposta in data 5 ottobre 2001 dalla committente, era stata da questa motivata con la dichiarata necessità di espletare la procedura di collaudo dei lavori di cui alla fase "A" e di acquisire un nuovo parere da parte della Conferenza dei Servizi per i lavori da eseguire a partire dalla fase "B" in quanto inseriti nel progetto generale di ristrutturazione e di ampliamento del presidio ospedaliero, oggetto di variante, parere non ancora acquisito alla data della notificazione dell’atto introduttivo del presente giudizio. La Corte ha, perciò, concluso:

Qui si è … al di fuori di quell’ipotesi di sospensione legittima che è disciplinata dall’art. 30 … ed il risarcimento del danno è stato collegato dagli arbitri alla risoluzione e determinato, esclusivamente per il periodo successivo alla scadenza del semestre di sospensione legittima, secondo gli ordinari criteri risarcitori.

Orbene, tale decisione è perfettamente conforme al consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale, in tema di appalto di opere pubbliche, l’opzione data all’appaltatore dal D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 30 di chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità in caso di sospensione dei lavori, ed il conseguente diritto al risarcimento dei danni solo nel caso in cui l’Amministrazione si sia opposta a tale richiesta, si riferiscono esclusivamente all’ipotesi di sospensione disposta per ragioni di pubblico interesse o necessità (diversa da quella, contemplata nel comma 1 della norma, della sospensione disposta per cause temporanee ostative alla prosecuzione dei lavori a regola d’arte) e limitatamente, inoltre, al caso in cui il protrarsi della sospensione sia legittimo, in quanto correlato al perdurare di quelle ragioni, mentre tale disciplina non riguarda il caso – quale quello di specie – di protrazione illegittima della sospensione, in quanto dovuta a fatto imputabile all’amministrazione committente, in tal caso tornando applicabile la normativa codicistica sull’inadempimento delle obbligazioni, da cui deriva il diritto dell’appaltatore ad una congrua proroga del termine per l’ultimazione dell’opera ed al rimborso delle maggiori spese, nonchè i rimedi di carattere generale della risoluzione del contratto e del risarcimento del danno (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 14574 del 2010 e 13643 del 2004).

La s.p.a. S.A.E.E.T., nella specie, ha fatto ricorso proprio a questo rimedio di carattere generale, di cui il lodo ha riconosciuto il legittimo esercizio a fronte della sopravvenuta illegittimità della sospensione disposta dalla ricorrente.

4. – Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 8.200,00, ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, in favore del Concordato preventivo della s.a.s. Aerotecnica Nocchi di Franco Nocchi & C, ed in Euro 10.200,00, ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, in favore della s.p.a. S.A.E.E.T., della s.r.l. Edilcolor e della s.r.i.

Poli Gaspero.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-06-2011, n. 5484 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 4 maggio 2006 e depositato il successivo 15 maggio, espone il ricorrente di avere acquistato, nell’agro del comune di Trevignano Romano, un terreno agricolo con sovrastante capannone fatiscente. Successivamente egli provvedeva a ristrutturarlo presentandone in data 9 febbraio 2004 la relativa domanda di condono ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

Espone che l’Amministrazione comunale richiedeva integrazione della documentazione in data 11 ottobre 2005 e che egli, pertanto, trasmetteva quanto richiesto.

L’interessato rappresenta di avere presentato anche la istanza di nulla osta all’Ente Parco in data 13 gennaio 2006 e quella di accertamento di compatibilità paesaggistica alla Regione, ai sensi dell’art. 1, comma 39 della L. n. 308 del 2004.

L’Ente Parco comunicava al ricorrente una interruzione dei termini per il rilascio del nulla osta di cambio di destinazione d’uso del bene in data 7 marzo 2006, per chiedere delucidazioni alla Regione su alcuni dubbi interpretativi e il ricorrente si vedeva notificare l’ordinanza al momento gravata, avverso la quale deduce:

1.Violazione dell’art. 27 e 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.; eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei presupposti di fatto, incompetenza relativa.

2. Violazione dell’art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 modificato dall’art. 32 del d.ls. 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge n. 326/2003; eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria.

3. violazione dell’art. 6 della Legge regionale del Lazio 8 novembre 2004, n. 12; omessa partecipazione al procedimento.

4. Violazione dell’art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i.;compatibilità paesaggistica dell’intervento in relazione alla destinazione urbanistica dell’area; edificabilità condizionata.

Conclude chiedendo l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.

In assenza di costituzione della Amministrazione comunale l’istanza cautelare è stata accolta alla Camera di Consiglio del 26 giugno 2006.

Il ricorso è stato infine trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 31 marzo 2011.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato come nel prosieguo verrà indicato.

Con esso parte ricorrente impugna l’ordinanza in epigrafe con la quale il Comune di Trevignano gli ha ingiunto la demolizione di: "Manufatto allo stato di rustico avanzato di forma irregolare in muratura portante in blocchetti di tufo a faccia vista su fondazioni in c.a. avente dimensioni di mt. 22,50 per il lato maggiore 8,50 mt. per il lato nord e mt. 4,60 per quello sud con tetto ligneo ricoperto in parte con tegole montate alla romana per un’altezza media alla gronda di mt. 2,85;

realizzazione degli impianti elettrico ed idraulico e predisposizione di tutte le canalizzazioni di scarico e fornitura dell’utenza del fabbricato", in assenza di titolo autorizzativo e della denuncia prevista dall’art. 65 del d.P.R. n. 380 del 2001.

2. L’interessato sostiene che nell’ingiunzione impugnata mancano i presupposti per l’applicazione delle potestà di cui agli articoli 27 e 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto non si è concluso il procedimento di condono attivato con l’istanza acquisita al protocollo comunale nel 2004; manca altresì la verifica dell’accertata inedificabilità assoluta dell’area in esame, non essendosi neppure completato il procedimento per il rilascio del nulla osta da parte dell’Ente Parco che ha disposto proprio una interruzione del relativo iter per chiarimenti.

Egli insiste che ai fini del condono, l’acquisizione del parere da parte dell’Amministrazione preposta alla tutela dei valori paesistico – ambientali rappresenta un passaggio istruttorio indefettibile e obbligatorio, per come risulta modificato l’art. 32 della L. n. 47 del 1985 ad opera della novella operatane dalla L. n. 326 del 2003.

L’interessato lamenta che ai sensi della norma di cui all’art. 6 della legge regionale n. 12 del 2004, il Comune, qualora al termine dell’istruttoria determini che il titolo abilitativo edilizio in sanatoria non può essere concesso ne dà comunicazione all’interessato con provvedimento motivato, consentendo perciò agli interessati di proporre osservazioni, mentre nel caso in esame tale procedura è completamente mancata.

Lamenta che l’apposizione di un vincolo in una determinata zona non comporta di per sé la immodificabilità del bene che ne costituisce oggetto a condizione che non si rechi pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. A tal fine il legislatore ha previsto un apposito procedimento di autorizzazione preventiva nonché uno specifico procedimento di autorizzazione in sanatoria ex art. 146 del Testo Unico sui Beni Ambientali e Culturali, procedimento che si va ad inserire in quello ex art. 32 della legge n. 326 del 2003 ancora pendente.

3. A tutte le doglianze proposte dal ricorrente, in sostanza, è sottesa la argomentazione per cui il provvedimento in esame è stato adottato in violazione della disposizione di cui all’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto il Comune ha disposto la demolizione dell’opera prima ancora di averne analizzato la condonabilità ai sensi della predetta norma.

Con altri aspetti delle medesime censure e con l’ultima di esse, poiché l’interessato tende a porre in rilievo o difetti del procedimento di rilascio del nulla osta dell’Ente Parco oppure ad evidenziare la realizzabilità delle opere anche in zona vincolata, appare tendere a precostituire le valutazioni dell’Amministrazione sia sul nulla osta richiesto all’Ente Parco in data 13 gennaio 2006 sia sulla istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata in pari data alla Regione, ai sensi dell’art. 1, comma 39 della L. n. 308 del 2004, con la conseguenza che detti profili vanno per tale ragione rigettati.

Quanto al primo, invece, esso va accolto, nella considerazione più volte ribadita dalla sezione (ex multis TAR Lazio, sezione I quater, 3 agosto 2010, n. 29669, 2 ottobre 2009, n. 9540) che la richiesta di sanatoria impone all’amministrazione di valutare la condonabilità o meno dell’abuso commesso e, si aggiunga, di concludere il procedimento avviato, seppure ad istanza di parte, prima di adottare provvedimenti sanzionatori.

Va inoltre osservato che l’art. 32, comma 25, del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269 nel richiamare le disposizioni del capo IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 fa riferimento anche l’art. 38 di quest’ultima, stante il quale la presentazione nei termini della domanda di condono edilizio sospende il procedimento per le sanzioni amministrative.

Di conseguenza va ritenuta come sussistente la rilevata illegittimità del provvedimento adottato dall’Amministrazione comunale prima di avere concluso l’iter avviato dall’interessato con la domanda di condono del 9 febbraio 2004.

4. Il ricorso va pertanto accolto come in motivazione indicato e per l’effetto va annullata l’ingiunzione del Comune di Trevignano al n. 6 in data 7 marzo 2006, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione comunale in ordine alla domanda di condono sopra citata e per il resto va respinto.

5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio delle amministrazione evocatevi, rilevata anche la soccombenza solo parziale delle stesse.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione indicato e per l’effetto annulla l’ingiunzione del Comune di Trevignano al n. 6 in data 7 marzo 2006, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione comunale in ordine alla domanda di condono del 9 febbraio 2004 e per il resto lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-04-2011) 05-07-2011, n. 26140

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

La Corte di appello di Napoli con sentenza del 21.1.2010 in riforma della sentenza emessa dal GUP di Napoli del 2.5.2008 riconosceva il vincolo della continuazione tra le odierne imputazioni contestate al C. con i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 24.10.2008 irrevocabile il 9.3.2009 ritenendo assorbita la relativa pena ivi comminata in quella inflitta con l’odierna sentenza impugnata. Confermava nel resto.

Con sentenza del 2.5.2008 il P. veniva ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi a) e QQ) e veniva condannato alla pena di anni venti di reclusione, il C. ritenuto colpevole dei reati sub a) D, M, Aa, MM, QQ, BBB, CCC, MM, QQ e di cui al capo B) della richiesta di rinvio a giudizio di cui al proc. n. 11554/08 e 16564/2008 riunito a quello originario, veniva condannato alla pena di anni venti di reclusione.

La Corte territoriale per i reati associativi contestati (capi a e QQ) richiamava le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia menzionati a pag. 2 della sentenza, l’acquisizione di alcune sentenze e l’attività di intelligence effettuata dalla P.G. soprattutto attraverso le intercettazioni disposte.

Per la posizione del P. sussistono le dichiarazioni rese dal L.G., interno all’associazione, che ha riferito analiticamente il ruolo di preminenza coperto dal ricorrente all’interno del clan, si da diventate braccio destro e consigliere di M.V.. Il P. veniva definito dagli altri appartenenti al clan come zio U.. Il dichiarante ha riconosciuto in foto l’imputato ed il ruolo dello stesso emerge chiaramente dalla captazione de 16.9.2005 tra un detenuto e la moglie.

Circa il reato associativo concernente la droga sussistevano le dichiarazioni del L. riportate a pag. 8 della sentenza impugnata e le intercettazioni riportate alla stessa pagina.

Circa la posizione del C. la Corte territoriale rilevava come fossero del tutto inconferenti le varie deduzioni di cui a pag. 13 della sentenza in quanto senza alcun riferimento con la posizione del ricorrente. Venivano a pag. 15 riportate le dichiarazioni dei collaboranti sia in ordine al reato associativo che per quello concernente gli stupefacenti. Veniva riconosciuta la continuazione con i fatti giudicati dal Tribunale di Nola in data 24.10.2008, ma non con quelli di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 4.3.2003 e del Tribunale di Napoli del 2.5.2008 in quanto non erano emersi elementi in concreto per ritenere che fossero stati commessi nell’ambito del medesimo disegno criminoso. Per il tentato omicidio di G.G. il Tribunale di Nola aveva esclusa la matrice mafioso.

Ricorre la difesa del C. che richiede l’applicazione della continuazione rispetto alla già richiamata sentenza del Tribunale di Nola; il tentato omicidio di G. fu commesso dal ricorrente in concorso con A.F. ed altri avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis c.p. per rafforzare l’associazione del M..

Per il P. si deduce la carenza di motivazione in ordine ai reati associativi contestati, non era stata attribuita efficacia probatoria alla sentenza n. 1898/2007 relativa al M. ed altri, processo che non aveva il ricorrente come imputato. Erano state prese per buone senza riscontri le dichiarazioni del L. generiche e poco concludenti riscontrate da una intercettazione non riferibile al ricorrente. Anche per il reato di associazione dedita altra traffico di stupefacenti mancavano gli elementi di prova.

Motivi della decisione

Stante la manifesta infondatezza de ricorsi, gli stessi vanno dichiarati inammissibili.

Circa il ricorso del C. si tratta di un motivo di merito, già esaminato dai giudici delle precedenti fasi del procedimento che hanno escluso l’applicabilità della continuazione con il processo – per tentato omicidio di G.G. definito con sentenza del Tribunale di Napoli, confermata dalla Corte di appello di Napoli. La Corte territoriale ha osservato che non sussistono in relazione ai detti fatti nè una omogeneità di causale nè una concatenazione di ordine temporale. Per il citato tentato omicidio fu esclusa la matrice mafioso, ma accertata invece come matrice la contrapposizione tra i gruppi operanti nell’ambito del traffico di stupefacenti nel nolano. La motivazione appare congrua e logicamente coerente; le censure sono di mero fatto e del tutto generiche.

Nel ricorso del P. si muovono nel primo motivo censure del tutto generiche alla sentenza impugnata per avere ritenuto credibile le dichiarazioni rese dal collaborante L.. Lo stesso motivo però ricorda che le dichiarazioni rese dal L. sono state confermate dalla captazione di una conversazione in carcere. In realtà la sentenza impugnata ha vagliato attentamente le dichiarazioni rese dal L. che ha riconosciuto il ricorrente anche fotograficamente ed ha evidenziato come le accuse del propalante siano obiettivamente ed incontrovertibilmente confermate dalla citata intercettazione che è riportata per stralcio a pag. 7 della sentenza impugnata. La motivazione sul punto appare congruamente e logicamente motivata, mentre le censure sono di fatto e, come detto, del tutto generiche. Anche circa l’associazione concernente il traffico di stupefacenti la Corte territoriale ha ricordato le dichiarazioni a carico del ricorrente offerte dal L. e riscontrate dalle intercettazioni effettuate. Le censure sono di fatto e del tutto vaghe e generiche non prendendo neppure in esame la motivazione delle sentenze di merito, mentre la sentenza appare congruamente e persuasivamente motivata. L’impossibilità di una partecipazione contestuale ad una associazione mafioso ed ad una diretta allo spaccio ed al traffico di stupefacenti è destituita di fondamento giuridico trattandosi di associazioni con diversa finalità.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè ciascuno – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

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