Cass. civ. Sez. II, Sent., 12-12-2011, n. 26668 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale della Spezia ha respinto l’opposizione che Do.Ma. e D. M., entrambi soci con poteri di rappresentanza esterna della s.n.c. Trasporti Dolciami di Dolciami Arturo e Giuseppe & C., avevano proposto avverso l’ordinanza ingiunzione con cui la Provincia della Spezia aveva irrogato a uno di loro (indicando l’altro come coobbligato solidale) la sanzione pecuniaria di L. 3.000.000, per aver effettuato attività di trasporto di rifiuti accompagnando gli stessi con il prescritto formulario di identificazione del rifiuto trasportato in cui era indicato in modo inesatto il destinatario nonchè il luogo di destinazione del rifiuto".

Do.Ma. e D.M. hanno proposto ricorso per cassazione, in base a cinque motivi, poi illustrati anche con memoria. La Provincia della Spezia si è costituita con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso Do.Ma. e D. M. deducono che il Tribunale ha mancato di provvedere sulla ragione di opposizione con la quale avevano eccepito la nullità dell’ordinanza ingiunzione oggetto della loro impugnazione: lamentano di essere stati ritenuti responsabili della violazione in questione in quanto soci della s.n.c. Trasporti Dolciami di Dolciami Arturo e Giuseppe & C., mentre autore del presunto illecito era stato semmai l’autista che aveva effettuato il trasporto con il formulario del quale è stata ritenuta l’irregolarità.

La censura va accolta.

Effettivamente il giudice a quo non ha affrontato la questione relativa al titolo in base al quale era stata irrogata la sanzione di cui si tratta; questione che avrebbe dovuto essere risolta applicando il principio – più volte enunciato da questa Corte, con riguardo alle infrazioni attribuite ad amministratori di società di persone:

v., per tutte Cass. 10 dicembre 1998 n. 12459 – secondo cui a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3 è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l’azione materiale o l’omissione che integra la violazione, poichè vale anche con riferimento alle società di persone (nella specie, società in accomandita semplice) il principio che la responsabilità per le sanzioni amministrative è personale e che quindi della singola violazione risponde la persona fisica autore dell’illecito, salva la responsabilità solidale della società.

Ne discende che Do.Ma. e D.M., contrariamente a quanto sostiene la controricorrente, non potevano automaticamente essere chiamati a rispondere della violazione, ognuno quale coautore perchè socio di una società di persone. Occorreva invece che l’uno o l’altro o entrambi avessero tenuto una condotta, positiva od omissiva, che avesse dato luogo alla commissione dell’infrazione, sia pure in ipotesi sotto il profilo del concorso soltanto morale.

Accolto quindi il primo motivo di ricorso, restano assorbiti gli altri, che attengono a punti che in sede di rinvio soltanto eventualmente dovranno essere esaminati, secondo la soluzione che verrà data alla questione di cui prima si è detto.

La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al Tribunale della Spezia in persona di diverso magistrato, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa al Tribunale della Spezia in persona di diverso magistrato, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 07-09-2011, n. 1621

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato alle Amministrazioni resistenti e depositato l’8.10.2010, I.C. s.r.l., premesso che con istanza prot. n. 8917 aveva chiesto all’I., Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (già S.I. s.p.a.) la concessione delle agevolazioni previste dal D.Lg.vo 185/00 per l’avvio di una iniziativa imprenditoriale per la produzione di formaggi ovini e derivati del latte con un investimento previsto di Euro 415.294,00; che essa, al termine dell’istruttoria, era stata ammessa alle predette agevolazioni per Euro 348.938,94; che in data 16.9.09 l’Agenzia aveva richiesto alla Prefettura di Palermo il rilascio della certificazione antimafia relativa sia alla società che ai soci, sospendendo nelle more l’erogazione delle agevolazioni relative al primo stato di avanzamento lavori; che in data 5.5.2010 la Prefettura aveva fatto pervenire all’Agenzia nota informativa antimafia atipica, significando che il genitore dei due amministratori aveva avuto pregressi rapporti di frequentazione con persone ritenute contigue ad ambienti mafiosi; che, in seguito ad accesso agli atti, essa aveva inviato l’Agenzia a non considerare l’informativa in questione siccome ostativa in quanto generica, non circostanziata ed attuale; che ciò nonostante l’Agenzia aveva revocato le agevolazioni in precedenza concesse; tutto quanto sopra premesso, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, lamentandone l’illegittimità per 1) eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione, del travisamento dei fatti e della carenza dei presupposti; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 1 septies legge 726/82 in relazione all’art. 10, comma 2 D.P.R. 252/98 – eccesso di potere; 3) violazione e falsa applicazione artt. 1 septies legge 726/82 e 10, comma 2 D.P.R. 252/98, con riferimento agli artt. 27 e 41 della Costituzione; ha poi concluso per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno patrimoniale e da lesione del proprio diritto all’immagine.

Con memoria depositata il 15.11.2010 si è costituita l’I. s.p.a., eccependo di avere disposto la revoca della deliberazione di ammissione della ricorrente alle agevolazioni finanziarie dopo una adeguata istruttoria, previa sollecitazione del contraddittorio con la società stessa ed in esito ad una ponderata valutazione degli elementi fattuali emersi e degli interessi in gioco.

All’adunanza camerale del 23.11.2010, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare della ricorrente, si sono costituite le Amministrazioni resistenti, senza depositare memoria scritta, producendo documenti ed instando per il rigetto del ricorso avversario; all’esito di tale adunanza il T.A.R. adito, con ordinanza n. 1039/2010, ha accolto l’istanza di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Con ordinanza n. 154/2011 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto il gravame cautelare riformando l’ordinanza di sospensione emessa in primo grado.

All’udienza del 22.6.2011 il ricorso, su concorde richiesta dei procuratori delle parti, è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Con un primo motivo di gravame – rubricato "eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione, del travisamento dei fatti e della carenza dei presupposti" – la ricorrente si duole, in sostanza, dell’illegittimità della determinazione prefettizia, siccome adottata in presenza di meri sospetti e del solo rapporto di parentela degli amministratori con un soggetto ritenuto legato alla consorteria mafiosa.

Ritiene I.C.gio che la censura non possa essere condivisa.

La Prefettura resistente ha emesso una informativa antimafia atipica sottolineando come dalle risultanze fattuali non potesse ritenersi provato il tentativo di infiltrazione o condizionamento dell’impresa, pur essendo emersi legami di parentela diretta ed indiretta con soggetti appartenenti alle famiglie mafiose del territorio ricompreso tra i comuni di Torretta, Carini e limitrofi.

La doglianza, dunque, non coglie nel segno, dal momento che essa presuppone l’adozione di una informativa prefettizia tipica ovverosia la formulazione di un giudizio positivo di infiltrazione e/o condizionamento dell’impresa da parte della consorteria mafiosa.

Con un secondo motivo di gravame – rubricato "violazione e falsa applicazione dell’art. 1 septies legge 726/82 in relazione all’art. 10, comma 2 D.P.R. 252/98; eccesso di potere" – la ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento di revoca impugnato per essersi limitato esso a richiamare i contenuti dell’informativa atipica, senza fornire un’adeguata autonoma motivazione.

Ritiene I.C.gio, re melius perpensa rispetto al pronunciamento cautelare, che la censura non possa essere condivisa.

L’Agenzia resistente, nel provvedimento impugnato, ha dato atto di avere ricevuto dalla Prefettura l’informativa atipica de qua, ove si evidenzia che il genitore di entrambi i soci ha avuto rapporti di frequentazione con persone ritenute contigue ad ambienti mafiosi, sottoposte a sorveglianza speciale e con pregiudicati per associazione mafiosa; ha poi ritenuto che "nell’ottica di garantire la corretta allocazione delle risorse pubbliche gestite, nell’analizzare gli elementi forniti dalla Prefettura e gli ulteriori elementi forniti dalla beneficiaria…anche alla luce del colloquio intercorso con il Vice Prefetto e nel contemperare i principi di cui sopra non ha potuto ritenere illogico o completamente escludibile la sussistenza di un possibile collegamento con organizzazioni mafiose o di condizionamento anche indiretto della beneficiaria da parte di queste ultime".

Osserva I.C.gio che il provvedimento di revoca, alla luce della valutazioni di cui sopra, resiste alla censura di difetto di motivazione sostanzialmente spiegata dalla ricorrente, posto che la P.A. ha correttamente esplicitato i presupposti logici e giuridici che l’hanno indotta alla revoca, ben potendo gli elementi fattuali essere solo quelli posti a base della informativa atipica; tanto più laddove si verta in tema di concessione di benefici finanziari (soprattutto se non concretamente erogati) e non in tema di risoluzione di rapporti contrattuali di durata, ove l’Amministrazione è chiamata anche a ponderare l’affidamento ingenerato nella ricorrente, la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e l’interesse pubblico alla continuità dello svolgimento dell’opera o delle prestazioni.

Con un ultima doglianza – rubricata "violazione e falsa applicazione artt. 1 septies legge 726/82 e 10, comma 2 D.P.R. 252/98, con riferimento agli artt. 27 e 41 della Costituzione" – la ricorrente lamenta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per essere essi contrari ai principi costituzionali della personalità della responsabilità penale e della libertà di iniziativa economica.

La censura non ha pregio.

Il principio di personalità della responsabilità è dettato in Costituzione proprio con riferimento agli illeciti penali e non si estende sic et simpliciter alla responsabilità civile ed amministrativa od ai rapporti contrattuali con la P.A., dove ulteriori interessi in gioco possono essere legittimamente bilanciati dal legislatore per introdurre forme di responsabilità oggettiva o anticipazioni della soglia di tutela dell’ordine pubblico, come nel caso di specie della legislazione antimafia in materia di contrattazione con la Pubblica Amministrazione.

Analogamente deve sottolinearsi come la libertà di iniziativa economica non sia assoluta, ma debba essere esercitata nel rispetto della legge e dei principi dell’ordinamento, con conseguente legittimità della normativa dettata in subiecta materia che tutela l’ordine pubblico, la corretta allocazione delle risorse pubbliche, il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione.

Alla legittimità dei provvedimenti dell’Amministrazione consegue anche il rigetto della domanda risarcitoria spiegata dalla ricorrente.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite possono essere compensate, avuto riguardo all’ampio margine di discrezionalità sotteso ai provvedimenti impugnati ed alla natura anticipata della tutela rinvenibile nell’istituto dell’informativa atipica.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-01-2012, n. 509 Azioni a difesa della proprietà

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Svolgimento del processo

Nel 1993 P.A. e altri attori convenivano in giudizio M.M. e Mu.Lo., proponendo nei loro confronti una negatoria, servitutis relativamente ad un tratto di strada antistante la proprietà del P., denominata (OMISSIS). Il Tribunale di Roma, con sentenza resa pubblica il 5 giugno 2003, dichiarava estinto per rinuncia il rapporto processuale tra alcuni attori e i convenuti; dichiarava inammissibile per tardività la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti; rigettava la domanda formulata dal P., che condannava alla rifusione in favore dei convenuti delle spese di lite.

P.A. proponeva appello, cui resistevano il M. e la Mu..

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 967 del 2009, resa pubblica mediante deposito il 4 marzo 2009, in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dell’actio negatoria servitutis proposta dal P., ha accertato che lo stesso era comproprietario, insieme agli altri originar attori e intervenuti, del tratto di strada denominato (OMISSIS); ha dichiarato la illegittimità dell’uso fattone dal M. e dalla Mu. e, per l’effetto, ha ordinato a questi ultimi la cessazione di ogni attività di utilizzazione, condannandoli ad eliminare le aperture che dalla loro proprietà erano state realizzate su detto tratto di strada; ha condannato gli appellati alla rifusione delle spese del doppio grado.

Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso Maurizio M. e Mu.Lo. sulla base di un motivo; ha resistito, con controricorso, Al.Pe..

Motivi della decisione

Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti denunciano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. I ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata non avrebbe assolutamente dato la giusta rilevanza agli atti depositati nel giudizio di primo grado, sintomatici e decisivi circa la destinazione del tratto di strada di (OMISSIS) al servizio delle esigenze della collettività. I ricorrenti rilevano che il giudice di primo grado ben aveva apprezzato gli elementi dai quali poteva desumersi tale destinazione, dando sul punto adeguata motivazione, laddove la sentenza impugnata, in maniera impropria e con motivazione sintetica, ha ritenuto tutti gli elementi valutati dal Tribunale non decisivi nè sintomatici di una inclusione effettiva e stabile del tratto di strada in questione al servizio delle esigenze della collettività. I ricorrenti sostengono quindi che gli stessi elementi interpretati dal giudice di primo grado per riconoscere la destinazione all’uso pubblico del tratto di strada in contestazione, sono stati usati dalla Corte d’appello per un giudizio di senso contrario.

Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardivita.

L’eccezione è fondata. La sentenza impugnata è stata infatti pubblicata il 4 marzo 2009, mentre il ricorso, come si desume dalla attestazione allegata allo stesso, è stato consegnato agli ufficiali giudiziari per la notifica il 6 maggio 2010 e quindi oltre il termine di un anno e 46 giorni dalla data del deposito della sentenza.

Il ricorso è comunque inammissibile perchè dalla stessa prospettazione del denunciato vizio di motivazione risulta evidente che i ricorrenti si dolgono del fatto che il giudice di secondo grado abbia diversamente valutato i medesimi elementi sulla base dei quali il Tribunale aveva invece rigettato la domanda del P., senza tuttavia evidenziare alcun vizio logico o alcuna incongruenza della motivazione della sentenza impugnata. Il che rende inammissibile la censura proposta.

Il ricorso inoltre non rispetta i requisiti di formulazione imposti dall’art. 366-bis cod. proc. civ. per il caso in cui venga denunciato un vizio di motivazione; non risulta infatti chiaramente individuato il fatto controverso e decisivo per la soluzione della controversia, nè sono esplicitate le ragioni per le quali si assume che la motivazione della sentenza impugnata sia omessa, insufficiente e contraddittoria; senza dire che la stessa deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 con la contestuale denuncia della omissione, della insufficienza e della contraddittorietà della motivazione rende di per sè sola inammissibile il motivo.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido tra loro e in applicazione del principio della soccombenza, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorar, oltre spese generali e accessori di legge.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-02-2012, n. 2393 Crediti di lavoro

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Svolgimento del processo

Il ricorrente in epigrafe impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello che, confermando la pronuncia resa dal Tribunale in sede di opposizione allo stato passivo, ha dichiarato inammissibile la domanda tardiva d’insinuazione al passivo per le ultime tre mensilità di retribuzione spettanti al dipendente della società fallita in quanto preceduta da domanda tempestiva per altri crediti anche dello stesso tipo fondati sullo stesso rapporto di lavoro.

Il ricorso è affidato a sette motivi.

L’intimata curatela non ha proposto difese.

Motivi della decisione

La questione sottoposta all’esame della corte è stata già decisa con ripetute sentenze, su ricorsi del tutto analoghi a quello in esame, riguardanti opposizioni allo stato passivo del medesimo fallimento (si vedano, tra le altre, Cass. da n. 26539 a 26543 del 2011).

In tali precedenti sentenze le censure sono state ritenute infondate le ragioni in base alle quali la corte d’appello ha giudicato inammissibile la domanda d’insinuazione tardiva al passivo del fallimento.

Infatti si è anzitutto escluso che, essendo stata chiesta e concessa l’ammissione del credito per TFR ed essendo il suo ammontare calcolato sulla retribuzione, la mancata indicazione del credito relativo alle ultime mensilità avesse comportato una definitiva quantificazione del trattamento di fine rapporto, incompatibile con il riconoscimento di crediti per mensilità ulteriori.

E’ stato invece chiarito che si tratta di un’ulteriore domanda fondata su un diverso titolo ed avente un diverso oggetto (sia quanto al petitum sia quanto alla causa petendi).

Non è infatti da considerarsi nuova la domanda relativa alle ultime tre mensilità, posto che la causa petendi si identifica con i fatti costitutivi del diritto azionato e che tale non è il rapporto di lavoro ma (o sono i fatti rilevanti che nello svolgimento dello stesso si succedono, sicchè nessuna identità di causa petendi e di petitum è ravvisabile tra la pretesa per retribuzioni relativa ad un determinato segmento temporale del rapporto di lavoro rispetto a quella attinente ad altro segmento.

E’ stato del pari esclusi che la pronuncia del giudice delegato sulla domanda tempestiva abbia necessariamente comportato l’esame e la pronuncia sull’intero rapporto, così precludendone una rivalutazione in sede di successiva domanda di ammissione tardiva, dal momento che non risulta e non viene neppure esplicitamente sostenuto nella decisione in esame che la domanda tempestiva abbia espressamente investito l’intera durata del rapporto lavorativo fino alla data del fallimento (e quindi anche quella per cui sono state richieste le ultime tre mensilità).

Non v’è ragione per discostarsi da tali enunciazioni, con la conseguenza che il ricorso deve essere accolto, con la necessità di una nuova decisione di merito e l’assorbimento della censura riguardante la regolazione delle spese.

L’impugnata sentenza deve dunque essere cassata e la causa rinviata al giudice a quo che provvederà anche sulle spese.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

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