Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-09-2011) 13-10-2011, n. 36932

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza del 16.3.2011 la Corte di Appello di Caltanissetta, pronunciando quale giudice della ricusazione nel procedimento promosso da M.C., in relazione al processo n. 833/2010 R.G.C, definito con sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta in data 17.2.2011, ha dichiarato inammissibile l’istanza, per essere stata presentata in data successiva alla definizione del processo a cui si riferisce.

Avverso la pronunzia l’imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando una unica censura sulla inosservanza o erronea applicazione della legge penale e sulla contraddittorietà e illogicità della motivazione resa dalla Corte di Appello.

Il Procuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma da versarsi alla cassa delle ammende.

2. – Il ricorso è manifestamente infondato e deve dichiararsi inammissibile. La Corte di Appello nel provvedimento impugnato ha ritenuto, in applicazione dell’art. 38 c.p.p. – a norma del quale la dichiarazione di ricusazione deve essere proposta in ogni caso prima della udienza preliminare – inammissibile per tardività l’istanza di ricusazione sollevata successivamente alla definizione del giudizio cui si riferisce: con ciò facendo corretta applicazione della legge ed esprimendo sintetica motivazione ma adeguata alla evidenza della questione prospettata.

3. – All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che si stima equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 01-12-2011, n. 3033

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso notificato il 25 ottobre 2011 e depositato il successivo 9 novembre il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe con il quale gli è stato negato il contributo di solidarietà di cui all’art. 35 del T.U. delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di cui alla L.r. 7 dicembre 2009, n. 27.

Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, chiedendo la reiezione del ricorso e dell’istanza cautelare.

Alla camera di consiglio del 30 novembre 2011, ravvisata la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata e consultate le parti in proposito, la causa è passata in decisione.

2. Il ricorrente è assegnatario di un alloggio di ERP in Milano, Via Rapallo, 2.

Essendosi reso moroso nel pagamento di alcune mensilità di canone ed avendo difficoltà a far fronte al debito accumulato, nel luglio 2009 ha presentato domanda finalizzata ad ottenere il contributo di solidarietà ai sensi dell’art. 35 della L.r. 27/2009.

Con provvedimento del 5 luglio 2011 il Direttore del Servizio erogazione Servizi del Settore zona 9 del Comune di Milano ha comunicato che la Commissione centrale ha respinto la sua domanda con la seguente motivazione: "partita IVA aperta e mancanza di requisiti".

Detto provvedimento è stato impugnato sia per violazione dell’art. 35 della L.r. 27/2009, in quanto la decisione di reiezione sarebbe stata adottata da una Commissione priva di competenza, atteso che essa non corrisponderebbe alla commissione unica composta da rappresentanti del Comune, dell’Ente proprietario e delle associazioni sindacali cui la legge attribuisce detta competenza, sia per difetto di istruttoria e di motivazione dal momento che dal provvedimento non è dato risalire a quali siano le ragioni di fatto e di diritto poste alla base dell’impugnato diniego.

3. Il ricorso è fondato e va accolto.

Recita l’art. 35 del Testo Unico adottato con L.r. 27/2009: "1. I comuni, nell’ambito delle proprie competenze in materia di politica sociale, e le ALER sostengono, secondo i principi di cui al presente articolo, gli assegnatari che non sono in grado di far fronte al pagamento del canone di locazione e dei servizi prestati dall’ente proprietario. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituita, senza oneri, una specifica commissione, di cui fanno parte i rappresentanti del comune, tra i quali il presidente, e dell’ente proprietario interessato; è garantita la presenza di due rappresentanti degli assegnatari…".

Ritiene il Collegio di prescindere dall’esame del motivo di ricorso riguardante la dedotta incompetenza della Commissione che ha provveduto, essendo pacifico che la Commissione unica di cui al comma 2 del surriportato art. 35, sebbene formalmente non costituita, risulta tuttavia funzionante in regolare composizione in adeguamento della preesistente Commissione comunale, come si evince dalle delibere di Giunta Municipale n. 1881/2008 e n. 2609 e relativo protocollo di intesa del 28 settembre 2009.

Ne discende che, più che l’aspetto formale afferente alla competenza dell’organo che ha adottato l’atto, l’impugnato provvedimento va riguardato sotto il profilo sostanziale dell’assoluta mancanza di motivazione.

Invero dalla laconica motivazione recata dall’impugnata nota del 5 luglio 2011 non è dato evincere in alcun modo se siano stati vagliati i criteri fissati dalla Giunta comunale nella delibera n. 1608 del 1 luglio 2003, relativi al Fondo sociale di cui all’art. 31 della L.r. 5 dicembre 1983, n. 91, poi trasformato in contributo di solidarietà, (criteri confermati nella delibera n. 1881/2008) né quali di essi siano risultati eventualmente determinanti ai fini del diniego, né, infine, in quale modo il fatto di essere attributario di partita IVA possa aver determinato, per il ricorrente, l’esclusione dalla platea degli aventi diritto al contributo di solidarietà.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L. 241/90 l’atto amministrativo deve recare l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’adozione in relazione alle risultanze dell’istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall’autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta (Cons. Stato, sez. V, 20 maggio 2010, n. 3190).

La giurisprudenza ha, peraltro, chiarito che l’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo non può ritenersi violato quando, anche a prescindere dal tenore letterale dell’atto finale, i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti e univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni e l’iter motivazionale della determinazione assunta.

Nel caso di specie manca del tutto qualunque elemento o documento da cui risalire, in concreto, alle ragioni poste a base dell’impugnato diniego; anzi, proprio dalla documentazione prodotta dal Comune – in particolare dal modello Unico 2009 (riportante redditi pari a zero) compilato dal ricorrente, acquisito dall’Agenzia delle Entrate – risulta evidente che la titolarità di partita IVA sia un dato meramente formale del tutto privo di ricadute in punto di eventuale superamento dei limiti reddituali.

Per quanto precede il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, l’atto impugnato deve essere annullato statuendosi l’obbligo per l’Amministrazione di provvedere nuovamente sulla interposta domanda, svolgendo adeguata istruttoria e dando conto in modo puntuale delle ragioni di fatto e di diritto poste a base del provvedimento che sarà adottato all’esito della corretta riedizione del potere.

4. Le spese possono essere compensate atteso che il ricorrente risulta ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 22-12-2011, n. 10127

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che con il ricorso ritualmente notificato e depositato parte ricorrente impugna le graduatorie in epigrafe nonché il D.M. n. 42/2009 che in tema di integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento consentono l’inserimento del personale docente in tre ulteriori province, rispetto a quella di provenienza, ma sempre "in posizione subordinata (in coda");

Considerato che il ricorso, sulla base del sottorichiamato orientamento giurisprudenziale (Cassazione e Consiglio di Stato) risulta inammissibile per difetto di giurisdizione;

Visto l’art. 74 c.p.a. che così dispone: "Nel caso in cui si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata" e che, quanto alla motivazione essa può consistere, "se del caso a un precedente conforme";

Considerato che tali precedenti sono da individuarsi nella decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n11 del 4 luglio 2011 (che ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale esistente in subiecta materia anche alla luce dei dubbi evidenziali al riguardo dal giudice costituzionale con decisione n. 09 febbraio 2011, n.41) uniformatasi al recente orientamento del giudice della giurisdizione ex sentenza Cassazione Sezioni Unite civili n.22805 del 12 ottobre 2010;

– che nel riferito contesto e nelle more del giudizio interveniva:

– il comma 4ter, adottato in sede di legge di conversione del decreto legge del 25 settembre 2009, n. 134 che avrebbereso inefficace, in quanto norma (asseritamente) interpretativa, l’indirizzo giurisprudenziale di cui alla sentenza di questa Sezione (Tar lazio Sez.III bis) n. 10809 in data 27 novembre 2008.

– l’ordinanza n. 00230/2010 di questa Sezione sollevante questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4ter del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, convertito nella l. 24 novembre 2009, n. 167, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 51, comma 1, 97, comma 1, 113, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione;

– l’accoglimento da parte della Corte costituzionale,con sentenza 09 febbraio 2011, n.41 della sollevata questione di legittimità costituzionale con declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4 ter d.l. 25 settembre 2009 n. 134, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009 n. 167, per violazione dell’art. 3 cost., " posto che introduce, con effetto temporale rigidamente circoscritto a un biennio, una disciplina eccentrica, rispetto alla regola dell’inserimento "a pettine" dei docenti nelle graduatorie, vigente non solo nel periodo anteriore, ma anche in quello posteriore all’esaurimento del biennio in questione..", evidenziando in via preliminare che il contrasto di giurisprudenza in merito alla giurisdizione in subiecta materia "….preclude una pronuncia di inammissibilità della questione perché sollevata da un giudice privo di giurisdizione, avendo questa Corte affermato che il relativo difetto per essere rilevabile deve emergere in modo macroscopico e manifesto, cioè ictu oculi (sentenze n. 81 del 2010 e n. 34 del 2010)….)…".

Tenuto conto che la suindicata decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n11 del 4 luglio 2011 ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale surrichiamato ed ha avuto modo di ribadire in via definitiva che:

– "la questione sottoposta…. va decisa confermando la tesi della giurisdizione del giudice ordinario, per le ragioni…. fondate sulla base della situazione giuridica protetta, della natura della attività esercitata dall’amministrazione e della assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto: si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti e deve ritenersi esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale…."

"Infatti, da un lato, si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico….; dall’altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo….".

Preso atto che dal richiamato orientamento giurisprudenziale emerge chiaramente che i D M disciplinanti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi ma di atti ".. che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato…….. di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione".

Va quindi declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

Alla dichiarazione di difetto di giurisdizione segue il rinvio della causa al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione tenuto conto del disposto di cui all’art.11 secondo comma del c.p.a.ex D.Lgs. 272010 n. 104 che "fa salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda medesima entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia che declina la giurisdizione".

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) decidendo il ricorso in epigrafe ai sensi dell’art. 74 del c.p.a. lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione con conservazione degli effetti sostanziali e processuali, secondo le modalità di cui in parte motiva ex art.11 secondo comma del c.p.a.ex D.Lgs. 272010 n. 104.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 10-01-2012, n. 213

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso introduttivo, la Società ricorrente impugnava gli atti, meglio indicati in epigrafe.

All’udienza del 7 dicembre 2011, parte ricorrente, a mezzo di difensore regolarmente munito di delega, dichiarava la rinunzia al ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente, Estensore

Domenico Lundini, Consigliere

Giuseppe Sapone, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.