Cass. civ. Sez. V, Ord., 20-07-2012, n. 12651 ICI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Nel ricorso iscritto al n. 4801/2009 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 106/06/2007, pronunziata dalla CTR di L’AQUILA Sezione n. 06 l’11.12.2007 e DEPOSITATA il 14 gennaio 2008.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione dell’avviso di accertamento ICI degli anni dal 1998 al 2001, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2 e 5, del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito in L. n. 248 del 2006, del D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies e art. 16, convertito in L. n. 248 del 2005, D.L. n. 223 del 2006, L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, L. n. 1150 del 1942, art. 11, L. n. 1187 del 1968, art. 2.

L’intimata non ha svolto difese in questa sede.

3 – La questione posta dal ricorso va esaminata e decisa in base al principio affermato dalle SS.UU. di questa Corte (SS.UU. n. 25506 del 30.11.2006, n. 23682/2007), secondo cui "In tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi; l’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo ius aedificandi o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d’imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. f);

l’inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell’immobile impone peraltro di tenere conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonchè della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio".

4 – La decisione impugnata, ha rigettato l’appello del Comune ed escluso, nel caso, l’imponibilità delle aree ai fini ICI, sulla base dell’erronea ratio che, di per sè, la previsione dello strumento urbanistico per servizi pubblici ed a p.e.e.p., escludesse la possibilità di sfruttamento a fini edificatori.

5 – Ciò posto, data la realtà fattuale, alla stregua del richiamato principio, si ritiene sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la relativa definizione, proponendosi il relativo accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. Il Relatore Cons. Dott. A. D..

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed al trascritto principio, il ricorso va accolto e che, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo, la quale procederà al riesame e, attenendosi al richiamato principio, deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, motivando adeguatamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012



Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-10-2013) 24-10-2013, n. 43457

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/





Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza in data 21.6/14.12.2011, la corte d’appello di Catania ha rigettato l’istanza avanzata da C.E. diretta alla riparazione dell’ingiusta detenzione dallo stesso subita dal 1.7.2002 al 22.10.2007 in relazione alla prospettata commissione, da parte dello stesso, di una serie di reati concernenti l’associazione per delinquere, il reclutamento e l’induzione alla prostituzione, l’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina al fine dello sfruttamento della prostituzione, la detenzione e porto d’armi da fuoco e la riduzione in schiavitù di diverse donne; reati, tutti, rispetto alla cui imputazione l’istante era stato definitivamente assolto nel merito.

A sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato la sussistenza, nella specie, della condizione ostativa alla riparazione rappresentata dall’avere l’istante dato (o concorso a dare) causa alla detenzione per dolo o colpa grave, essendo stato il C. assolto nel merito esclusivamente in base al rilievo dell’inutilizzabilità, per mero vizio di forma, delle conversazioni intercettate sulla base delle quali era stato definito il quadro indiziario che aveva originariamente condotto all’adozione della misura restrittiva della libertà dello stesso.

In particolare, da dette conversazioni intercettate era emerso che l’istante appariva sicuramente coinvolto nelle vicende processuali oggetto di contestazione, anche avuto riguardo alla constatata frequentazione e ai contatti intrattenuti dal medesimo con soggetti facenti parte di un gruppo di cittadini albanesi dimoranti nello stato e dediti alle attività illecite oggetto di contestazione, alcuni dei quali anche giudicati e condannati.

Lo stesso istante, peraltro, si era astenuto dal rendere adeguate spiegazioni nelle competenti sedi d’interrogatorio in ordine alle condotte emerse sulla base delle attività di osservazione, pedinamento e controllo svolte nel corso delle indagini dalla polizia giudiziaria.

2. – Avverso il provvedimento della corte d’appello di Catania, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione il C., censurando l’ordinanza impugnata per violazione della legge processuale e vizio di motivazione, avendo la corte territoriale erroneamente ritenuto utilizzabile, ai fini del giudizio sull’istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione subita, il contenuto di conversazioni intercettate già ritenute inutilizzabili in sede di cognizione penale; conversazioni per altro verso inidonee a fornire elementi certi in ordine alla sicura identificazione dell’imputato e alla relativa responsabilità per i reati allo stesso ascritti.

Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte di cassazione, concludendo per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Ha depositato memoria il Ministero dell’Economia e delle Finanze concludendo per la dichiarazione d’inammissibilità, ovvero per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è fondato.

Secondo l’indirizzo fatto proprio dalle sezioni unite di questa corte di legittimità, l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di conversazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione (v. Cass., Sez. Un., n. 1153/2008, Rv. 241667).

Tale principio riposa sulla premessa in forza della quale, al cospetto di intercettazioni eseguite fuori dei casi previsti dalla legge ovvero in violazione dell’art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, si versa in ipotesi di palese "illegalità": conseguenza che va al di là della sanzione che il legislatore assume nei termini della "inutilizzabilità" e che fonda l’asserzione per cui, costituendo la disciplina delle intercettazioni la concreta attuazione del precetto costituzionale, in quanto attuativa delle garanzie da esso richieste a presidio della libertà e della segretezza delle comunicazioni, la sua inosservanza deve determinare la totale "espunzione" del materiale processuale delle intercettazioni illegittime, che si concreta nella loro giuridica inutilizzabilità e nella "fisica eliminazione" (Corte Cost. sent. n. 720/75; Cass., Sez. Un., n. 3/96). Eliminazione ora esplicitamente codificata, attraverso la modificazione dell’art. 240 c.p.p., che, predisponendo un’apposita disciplina in materia di "atti relativi a intercettazioni illegali", e, più in particolare, di "atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti", ne ha sancito la "distruzione", ossia l’eliminazione irreversibile da ogni protocollo giudiziario (Cass., Sez. Un., n. 1153/2008, cit.).

Ciò premesso, avendo la corte territoriale omesso di articolare, in termini compiuti e logicamente argomentati, il tema relativo agli altri elementi di valutazione probatoria nel caso di specie asseritamente rilevanti ai fini del diniego dell’invocata riparazione (e genericamente riferiti, tra gli altri, al valore di singoli episodi criminosi, al carattere eloquente delle frequentazioni criminali dell’istante o alla relativa condotta processuale), dev’essere disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla corte d’Appello di Catania, cui è altresì rimesso il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Catania cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Tribunale di Roma, 15 giugno 2009 Danno morale, sofferenza morale soggettiva, difetto di manutenzione strade (2009-07-08)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE

in persona del dr. Carlo Filadoro ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 83999 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell’anno 2004, trattenuta in decisione all’udienza del 13 marzo 2009 e vertente TRA …. rappresentato e difeso dagli avv.ti bb;

ATTORE E AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, in persona del Presidente, rappresentata e difesa dall’avv. c;

CONVENUTO

Oggetto: risarcimento danni Conclusioni: come da verbale di cui all’udienza in epigrafe indicata

FATTO E DIRITTO

Il sig. Paolo …. con atto di citazione, esponeva che in data 29 maggio 2002 alle ore 9.30 circa, procedeva alla guida del proprio ciclomotore lungo via degli Arcelli e perdeva il controllo del mezzo per la presenza di una profonda buca non segnalata.

A seguito della caduta il ….a subi’va lesioni personali.

Citava, quindi, in giudizio innanzi a questo Tribunale il Comune di Roma chiedendo il risarcimento dei danni subi’ti.

Il Comune di Roma si costituiva opponendosi all’avversa domanda, chiedendone il rigetto.

In corso di giudizio il Tribunale accertata la non titolarita’ di via degli Arcelli in capo al Comune di Roma e autorizzava parte attrice alla chiamata in causa della Provincia di Roma che si costituiva concludendo per il rigetto della domanda attrice.

Con sentenza n. 7794/2006 il Tribunale rigettava la domanda attrice nei confronti del Comune di Roma, constatava la titolarita’ della via dell’avvenuto sinistro in capo alla Provincia di Roma cosi’ motivando: “Dai documenti prodotti dal Comune di Roma alla udienza 9.11.2005 risulta comprovato che l’ente proprietario della strada (e dunque il soggetto tenuto alla manutenzione e “custodia del bene”) non e’ il Ministero delle Comunicazioni (come erroneamente indicato dallo stesso Comune nella comparsa di risposta, in base a mera ipotesi formulata dai verbalizzanti nel rapporto in data 30.5.2002n. 866), ne’ “dei proprietari frontisti o del consorzio stradale di pertinenza” (come, peraltro dubitativamente, indicato dal Municipio XVI UOT nella nota 7.3.2003 prot. 12072 trasmessa al difensore dell’attore), sibbene la Amministrazione Provinciale di Roma, come puo’ ritenersi definitivamente accertato alla stregua:

a) della mancanza di contestazioni da parte dell’ente provinciale chiamato in causa

b) delle ricerche planimetriche e catastali effettuate dal Comune di Roma (cfr. nota Polizia Municipale UO XVI Gruppo in data 9.6.2005) dalle quali emerge che la strada (indicata con tratteggio nella planimetria) e’ ubicata sui terreni contraddistinti al Catasto Terreni del Comune di Roma al fg. 443, partt. 12, 451 e 448 intestati alla Amministrazione Provinciale di Roma, proprietaria esclusiva (1000/1000) in base a scrittura privata del 12.9.1984 registrata il 21.9.1984 al n. 30889.

La condotta processuale dell’ente provinciale valutata unitamente alle risultanze catastali consente di attribuire piena efficacia probatoria ai rilievi topografici delle mappe catastali depositate in giudizio (cfr. Cass. III sez. 16.6.1998 n. 5980).” Quindi unico legittimato passivo nel presente giudizio e’ la Provincia di Roma e il giudizio proseguiva tra attore e AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA giusta ordinanza depositata in cancelleria in data 23 marzo 2006.

La causa istruita con prova testimoniale, disposta CTU medico-legale, era ritenuta in decisione sulle conclusioni delle parti all’udienza in epigrafe indicata.

Dalla prova testimoniale espletata e’ confermato quanto dedotto in citazione circa la dinamica del sinistro.

La teste … ha confermato quanto dedotto in citazione precisando la conformazione della strada –stretta- e la presenza di due autoveicoli che precedevano il …. nonche’ l’oggettiva difficolta’ di avvistare la buca e la mancanza di segnalazioni di pericolo.

Alla luce delle prova espletata e della documentazione fotografica depositata da parte attrice e’ evidente il configurarsi di una situazione di pericolo insidioso.

Quanto all’ammontare del danno, si puo’ fare integrale e sicuro riferimento alle risultanze della CTU.

Tali risultanze appaiono invero tratte a seguito dei piu’ opportuni accertamenti e di un’accurata disamina dei fatti in contestazione e si presentano condotte con corretti criteri e con iter logico ineccepibile.

Esse possono quindi essere tranquillamente condivise e fatte proprie da questo giudice ai fini delle valutazioni da assumere in questo procedimento.

Il CTU ha in particolare accertato la presenza del nesso causale tra modalita’ del sinistro e danni fisici riportati dall’attrice che ha quantificato in giorni 20 per inabilita’ temporanea totale e giorni 40 per inabilita’ temporanea parziale al 50%, oltre a 5 punti percentuali di invalidita’ permanente, da intendersi come danno biologico.

Si liquidano € 841,20 per I.T.A. € 841,20 per I.T.P., oltre a € 6.189,08 per danno biologico oltre € 1.977,70 per danno non patrimoniale da sofferenza morale soggettiva (v. Cass. SS.UU. n. 26972/2008) come personalizzato secondo i criteri dettati dalla citata sentenza della Corte, avuto conto della lesione psico-fisica costituzionalmente tutelata, della maggiore difficolta’ nel relazionarsi, del periodo di riposo reso necessario dal trauma nonche’ delle sofferenze patite e non del tutto cronicizzate come descritto dal CTU–-frattura condilo mandibolare sinistro—irregolarita’ dell’apice del condilo mandibolare sinistro come per lesione traumatica senza dislocazione dei monconi da controllare eventualmente con ortopantomografia ed eventuale esame TC— trauma contusivo dell’emifaccia sinistra.

È pacifico e condivisibile insegnamento della Cassazione la responsabilita’ per danni conseguenti a difetto di manutenzione delle strade e’ configurabile solo quando risulti violato il limite di discrezionalita’ amministrativa della norma primaria del “neminem laedere”, di far si’ che la strada aperta al pubblico transito non integri per l’utente una situazione di pericolo occulto(v. Cass. 1571/04, 10654/04, 22592/04, 3745/05, 10040/2006, 15384/2006, 1204/2007, 3595/2007).

Le spese seguono la soccombenza P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, cosi’ provvede;

a)- condanna l’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA a risarcire Paolo …. per i danni subiti per la complessiva somma di € 9.849,18 oltre interessi al saggio legale dalla data del sinistro al soddisfo, e pone definitivamente le spese per la consulenza medica d’ufficio a carico dell’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA;

b)- condanna l’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA al pagamento delle spese di lite che liquida in € 198,00 per spese, € 938,80 per diritti di procuratore e € 1.687,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore degli avvocati Sergio …. e Leandro … dichiaratisi antistatari.

Cosi’ deciso in Roma, il giorno 15 giugno 2009 Il Tribunale

Corte Costituzionale SENTENZA N. 153 del 2006 LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI REGIONE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1. ¾ Con ricorso notificato il 15 marzo 2004 e depositato in cancelleria il 24 marzo 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli artt. 33 e 117, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).

Osserva il ricorrente che il nuovo testo dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione colloca le “professioni” tra le materie oggetto di potestà legislativa concorrente. In questa materia, pertanto, spetta allo Stato la determinazione, per via legislativa, dei principi fondamentali, mentre alle Regioni compete la determinazione della disciplina di dettaglio. Così – ricorda l’Avvocatura generale dello Stato – si sarebbe espresso, in un recente parere, il Consiglio di Stato, affermando che nel nuovo sistema di legislazione concorrente spetta allo Stato il potere di determinare i tratti della disciplina che richiedono, per gli interessi indivisibili da realizzare, un assetto unitario, mentre va riconosciuto alla legge regionale il compito di dare vita a discipline diversificate che si innestino nel tronco dell’assetto unitario espresso a livello di principi fondamentali.

Secondo il ricorrente, appartiene alla determinazione dei principi fondamentali l’individuazione, per ciascuna professione, quanto meno del contenuto e del corrispondente titolo professionale; tanto più che, ai sensi dell’art. 33 della Costituzione, la materia degli esami di Stato rientra nell’ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato, con la conseguenza che per le professioni regolamentate, alle quali si accede con un esame di Stato, la disciplina dei titoli che danno accesso alla professione, nonché quella dei relativi percorsi formativi, è di esclusiva competenza statale.

L’articolo 32, comma 1, della legge regionale impugnata prevede che «la Regione individua le […] figure professionali dei servizi sociali» indicate alle lettere a), b), c), e d); l’ambigua espressione «individua», ad avviso del ricorrente, sembrerebbe riservare alla Regione la determinazione dei titoli professionali e dei correlativi contenuti della professione, in contrasto con il riparto di competenze previsto dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione in materia di professioni.

In particolare, le professioni di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a) e b) – assistenti sociali ed educatori professionali – sono già regolamentate nell’ambito della disciplina statale, rispettivamente con la legge 23 marzo 1993, n. 84 e con il decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

A sua volta, l’art. 32, comma 2, della medesima legge regionale, disciplinando i titoli di studio necessari per l’esercizio della professione di educatore professionale, si porrebbe in contrasto con la legislazione statale vigente in materia. Infatti l’art. 5 della legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) prevede una specifica formazione universitaria ed un esame conclusivo abilitante per le professioni sanitarie ivi previste; tra tali professioni rientra anche l’educatore professionale, ai sensi dell’art. 3, lettera h), del decreto ministeriale 29 marzo 2001.

L’Avvocatura rileva che con decreti ministeriali di data 2 aprile 2001 sono stati disciplinati i percorsi formativi previsti dalla legge n. 251 del 2000, determinandosi le classi di laurea e di laurea specialistica i cui corsi si concludono con un esame finale abilitante. E siccome tale esame conclusivo dei percorsi formativi rappresenta, a tutti gli effetti, un esame di Stato, di esclusiva competenza statale, la norma denunciata, nel prevedere quali titoli idonei per l’accesso alla professione titoli diversi da quelli già disciplinati nei decreti ministeriali 2 aprile 2001 – titoli di formazione regionale e titoli universitari senza alcun esame finale abilitante – si porrebbe in contrasto con l’art. 33 della Costituzione.

Ad avviso del ricorrente, anche qualora si ammettesse la possibilità, per le Regioni, di individuare nuove figure professionali dei servizi sociali, in ogni caso non potrebbe essere consentito alle Regioni di disciplinare ex novo figure già esistenti, per le quali le disposizioni vigenti hanno previsto la formazione universitaria e l’abilitazione a seguito di esame di Stato, in termini tali da svalutare la figura professionale e il relativo titolo. Con ciò si determinerebbe una disparità ingiustificata tra i possessori del medesimo titolo professionale: coloro, infatti, che avessero legittimamente conseguito tale titolo previo percorso formativo superiore ed esame di Stato si troverebbero a subire la concorrenza di soggetti in possesso del medesimo titolo con contenuto formativo di livello inferiore. Tale situazione, inoltre, potrebbe indurre in inganno l’utenza, indotta a ritenere di livello universitario un professionista munito, invece, del solo diploma di scuola superiore, con conseguente violazione del principio di “tutela dell’utenza”, che rappresenterebbe il principio fondamentale posto dalle leggi statali in materia di attività professionali.

Al riguardo, la difesa del Presidente del Consiglio richiama la sentenza di questa Corte n. 353 del 2003, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, la legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 25, che istituiva e disciplinava nuove professioni, aventi ad oggetto pratiche terapeutiche non convenzionali.

2. ¾ Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la Regione Piemonte, concludendo per la non fondatezza della questione.

La legge della Regione Piemonte n. 1 del 2004 – osserva la difesa regionale – disciplina l’organizzazione sul territorio regionale del sistema integrato dei servizi sociali e la prestazione di interventi a favore della collettività, in attuazione della legge quadro 8 novembre 2000, n. 328.

L’art. 32 è dedicato al personale dei servizi sociali.

Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, il comma 1 di tale disposizione – secondo la Regione – si limiterebbe ad indicare le categorie professionali operanti nel sistema piemontese dei servizi sociali, senza alcun intento creativo di nuove figure professionali, ma semplicemente «allo scopo di identificare in modo chiaro quelle legittimamente operanti in base alla legislazione vigente, in un settore nel quale carenze di regolamentazione e sovrapposizioni di normative diverse non sempre adeguatamente coordinate possono determinare incertezze applicative».

Il dubbio di legittimità costituzionale sarebbe suggerito da un’erronea interpretazione, che invece, ad avviso della Regione, non troverebbe fondamento né nella lettera né nello spirito della norma.

Infondata sarebbe del pari la questione relativa al comma 2 dell’art. 32: con esso la Regione non avrebbe disciplinato i titoli di studio necessari per esercitare l’attività di educatore professionale, ma avrebbe soltanto indicato i titoli che, in base alla disciplina legislativa vigente, occorre possedere per svolgere il compito di educatore professionale nei servizi sociali.

Il ricorso del Presidente del Consiglio farebbe esclusivo riferimento alla legge n. 251 del 2000 ed al decreto ministeriale 29 marzo 2001, con richiamo all’art. 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992 ed al decreto ministeriale n. 520 del 1998, che disciplinano la figura dell’educatore professionale prevista nell’ambito dei servizi sanitari e che l’art. 32, comma 2, della legge regionale contempla alla lettera c).

Ma il ricorrente erroneamente non considererebbe la figura dell’educatore professionale nei servizi sociali, munito in base alle leggi vigenti di altri titoli, quali: la laurea in scienze dell’educazione – indirizzo educatore professionale extrascolastico (decreto ministeriale 4 agosto 2000 – classe di laurea 18), indicata nella lettera b) della disposizione denunciata; i diplomi e gli attestati di qualifica di educatore professionale conseguiti con gli specifici corsi di formazione post-secondaria regionale ed universitaria già espletati in base alla normativa precedente (decreto ministeriale 10 febbraio 1984; decreto ministeriale 27 luglio 2000; legge 21 dicembre 1978, n. 845), indicati nella lettera a) del medesimo art. 32.

Ad avviso della Regione, pertanto, la norma denunciata non confliggerebbe con la legislazione statale in materia, non determinando alcuna dequalificazione di figure professionali né inducendo confusione nell’utenza dei servizi sociali, limitandosi a confermare, per il personale che deve operare nei servizi sociali, i titoli occorrenti per lo svolgimento dell’attività di educatore professionale nei servizi sociali stessi.

3. ¾ In prossimità dell’udienza, la Regione Piemonte ha depositato una memoria illustrativa.

La Regione ribadisce che l’art. 32, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2004 si limiterebbe ad indicare le categorie professionali operanti nel sistema piemontese dei servizi sociali, senza intento di creare nuove figure professionali.

Quanto alla figura dell’educatore professionale, la Regione, dopo avere ripercorso la stratificata disciplina normativa, sia statale che regionale, in materia, sostiene che l’art. 32, comma 2, non avrebbe dettato una nuova disciplina del titolo di educatore professionale, né nuovi requisiti per l’esercizio di tale professione, ma si sarebbe limitato ad indicare i titoli che in base alla disciplina legislativa vigente consentono di svolgere le funzioni di educatore professionale nei servizi sociali. In sostanza, la disposizione denunciata avrebbe lo scopo di ricapitolare l’attuale situazione, con l’intento di fornire ai servizi territoriali ed agli operatori riferimenti certi ed esaurienti per individuare correttamente il personale attualmente abilitato ad operare nei servizi sociali.

Considerato in diritto

1. ¾ La questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, investe l’art. 32, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).

Il comma 1 della disposizione denunciata individua le figure professionali dei servizi sociali, includendovi gli assistenti sociali, gli educatori professionali, gli operatori socio-sanitari, gli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari e gli animatori professionali socio-educativi.

Il comma 2 della medesima disposizione, a sua volta, indica i titoli il cui possesso è richiesto per l’esercizio della professione di educatore professionale. Essi sono, alternativamente:

a) il diploma o l’attestato di qualifica di educatore professionale o di educatore specializzato o altro titolo equipollente conseguito in esito a corsi biennali o triennali post-secondari, riconosciuti dalla Regione o rilasciati dall’università;

b) la laurea in scienze dell’educazione – indirizzo educatore professionale extrascolastico, indirizzo e curriculum educatore professionale;

c) la laurea di educatore professionale conseguita ai sensi del decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520 (Regolamento recante norme per l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’educatore professionale, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, l’art. 32, comma 1, della legge della Regione Piemonte n. 1 del 2004 contrasterebbe con l’art. 117, comma terzo, della Costituzione, giacché l’ambigua espressione «individua» sembrerebbe riservare alla Regione la determinazione dei titoli professionali e dei correlativi contenuti della professione, in contrasto con il riparto di competenze previsto dalla norma costituzionale in materia di professioni.

Inoltre, secondo il ricorrente, l’art. 32, comma 2, della medesima legge regionale, nel prevedere quali titoli idonei per l’accesso alla professione di educatore professionale titoli diversi da quelli già richiesti dalla disciplina statale (titoli di formazione regionale e titoli universitari senza alcun esame finale abilitante), violerebbe l’art. 117, terzo comma, Costituzione, perché apparterrebbe alla determinazione dei principi fondamentali l’individuazione, per ciascuna professione, quanto meno del contenuto e del corrispondente titolo professionale; e si porrebbe in contrasto, altresì, con l’art. 33 della Costituzione, perché la materia degli esami di Stato rientrerebbe nell’ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato, con la conseguenza che per le professioni regolamentate, alle quali si accede con un esame di Stato, la disciplina dei titoli che danno accesso alla professione, nonché quella dei relativi percorsi formativi, è di esclusiva competenza statale.

2. ¾ Le questioni sono fondate.

2.1. ¾ Occorre premettere che l’art. 32 della legge della Regione Piemonte n. 1 del 2004, dedicato alle figure professionali che operano nei servizi sociali, va ricondotto alla materia delle “professioni”, appartenente alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

2.2. ¾ Alla stregua di quanto affermato in materia da questa Corte, occorre ribadire che – spettando allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente previste dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione – qualora non ne siano stati formulati di nuovi, la legislazione regionale deve svolgersi (ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131) nel rispetto di quelli risultanti anche dalla normativa statale in vigore (sentenza n. 355 del 2005).

Parimenti, va riaffermato che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera di singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale (sentenze n. 40 del 2006, n. 424 e n. 319 del 2005 e n. 353 del 2003).

2.3. ¾ L’art. 32, comma 1, della legge della Regione Piemonte n. 1 del 2004, provvedendo ad individuare direttamente le figure professionali, alle quali la Regione fa ricorso per il funzionamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali, viola il principio fondamentale che assegna allo Stato l’individuazione delle figure professionali.

2.4. ¾ Altrettanto lesiva delle competenze statali è la disposizione di cui al comma 2 del medesimo art. 32.

La stessa indicazione, da parte della legge regionale, di specifici requisiti per l’esercizio della professione di educatore professionale, anche se in parte coincidenti con quelli già stabiliti dalla normativa statale, viola senza dubbio la competenza dello Stato, risolvendosi in un’indebita ingerenza in un settore, quello della disciplina dei titoli necessari per l’esercizio della professione, costituente principio fondamentale della materia.

2.5. ¾ Resta assorbito l’ulteriore profilo di censura.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2006.

Annibale MARINI, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2006.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.