Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-12-2010) 15-03-2011, n. 10372

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 11.2.2010 la Corte d’Appello di Trento sez. distaccata di Bolzano confermava la sentenza del Tribunale di Bolzano sez. distaccata di Bressanone che il 14.12.2007 aveva condannato, a pena condonata, C.C. per il reato di truffa aggravata in danno di O.C..

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputata contestando che la sentenza impugnata è incorsa in violazione di legge con riguardo all’art. 640 c.p. per avere erroneamente considerato la C. come persona che avrebbe indotto in errore l’ O. quando, dall’istruttoria dibattimentale, era emerso la correttezza del comportamento dell’imputata. Lamenta il ricorrente che il giudice di merito ha travisato le argomentazioni difensive ed ha evidenziato di non avere conoscenza della tipologia finanziaria dello "Zero Coupons", applicata nel caso in esame.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente sotto il profilo del vizio di motivazione tenta in realtà di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito anche dopo la Novella. La modifica normativa dell’art. 606 c.p.p., lett. e), di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46 ha lasciato infatti inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito.

Al giudice di legittimità resta tuttora preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro nella nuova disciplina, è e resta giudice della motivazione.

Nel caso di specie va anche ricordato che ci si trova dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.

Il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cd. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass. Sez. 4 n. 19710/2009 Rv 243636;

Cass. Sez. 1 n. 24667/07; Cass. Sez. 2 n. 5223/2007 rv. 236130).

Nel caso di specie, invece, il giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione della sentenza di primo grado.

Aderendo a tali principi deve perciò affermarsi che la sentenza impugnata supera il vaglio di legittimità. Il ricorrente infatti attraverso lo schermo del travisamento chiede una rivalutazione complessiva delle prove non consentita in questa fase di legittimità.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

L’inammissibilità del ricorso preclude l’accesso al rapporto di impugnazione ed impedisce la declaratoria di prescrizione maturata, come nel caso in esame, il 16.12.2010 e quindi dopo la sentenza impugnata (Sez. un., 27 giugno 2001, Cavalera, Cass. Sez. un. 23428/05 Bracale).

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di mille Euro alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-06-2011, n. 13826 Ricorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 7.9.2006 la Corte di Appello di Napoli, decidendo sull’impugnazione proposta dal Comune di Casal di Principe avverso la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno di B.V. nei confronti dell’ente territoriale, dichiarava la nullità dell’atto di gravame per difetto della procura alla lite.

Contro la sentenza il Comune proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui il B. resisteva con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, a sua volta contrastato con controricorso.

In particolare, con il ricorso principale il Comune denunciava violazione degli artt. 83, 125, 156 c.p.c., in quanto, pur risultando rilasciata la procura in atto diverso da quelli indicati nell’art. 83 c.p.c., comma 3, l’assenza di specifiche contestazioni circa la sua esistenza e tempestività ne avrebbe determinato la sanatoria.

Con il ricorso incidentale condizionato il B. denunciava dal canto suo violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all’affermata infondatezza dell’ulteriore eccezione di inammissibilità proposta in sede di gravame, sotto il profilo della tardività dell’appello.

Disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., osserva il Collegio che va dichiarato inammissibile il ricorso principale ( quello incidentale, che pure risulta privo dei prescritti quesiti, è stato proposto in via condizionata) per violazione del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c. all’epoca vigente (la sentenza impugnata è stata depositata il 7.9.06), secondo il quale l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la formulazione di un quesito di diritto (nel caso di violazione di legge) ovvero l’indicazione del fatto controverso (nel caso di vizio di motivazione), formulazione e indicazione che nella specie, viceversa, risultano omesse.

L’inammissibilità del ricorso principale comporta l’assorbimento di quello incidentale condizionato, come detto anch’esso non corredato dei prescritti quesiti, circostanza quest’ultima che induce alla compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile quello principale, assorbito quello incidentale e compensa le spese del giudizio di legittimità.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-03-2011) 18-04-2011, n. 15575

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to con rinvio della sentenza.
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Ascoli Piceno ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di B. N. in ordine al delitto di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies, per mancanza di querela, non proposta dalle parti offese.

2. Ricorre il PG presso la Corte di Appello e denuncia ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) la erroneità della pronuncia che non ha tenuto conto della procedibilità di ufficio del delitto di omessa corresponsione dell’assegno divorzile.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e pertanto la sentenza impugnata è da annullare con rinvio alla Corte di Appello di Ancona per il giudizio.

2. E’ dato acquisito che la L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies, punisce il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione ai figli (senza limitazione di età) affidati al coniuge divorziato, dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice in sede di divorzio, prescindendo dalla prova dello stato di bisogno dell’avente diritto, ed è procedibile di ufficio (p. Sez. 6, Sentenza n. 39938 del 25/09/2009 Ud. (dep. 13/10/2009) Rv. 245004).

3. Infatti, il rinvio operato dalla L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies all’art. 570 c.p. deve intendersi riferito esclusivamente al trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare e non anche ai relativo regime di procedibilità. 4. Il giudice di merito non si è attenuto a questi principi ed ha individuato una causa di improcedibilità del tutto inesistente: gli atti sono dunque da rimettere al giudice di appello, che provvedere al giudizio di merito.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte di Appello di Ancona.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-03-2011) 04-05-2011, n. 17244 Materie esplodenti

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 11 giugno 2007, il Tribunale di Cagliari condannava F.M., con la diminuente del vizio parziale di mente equivalente alle contestate aggravanti e ritenuta la continuazione, alla pena complessiva di anni otto di reclusione per i reati di cui ai seguenti capi:

1)- tentata minaccia nei confronti del Consiglio e della Giunta Comunale di Sarroch, commesso il (OMISSIS);

3)- danneggiamento aggravato in danno di C.V., commesso il (OMISSIS);

4)- danneggiamento aggravato in danno del Municipio di Sarroch, commesso il (OMISSIS);

5)- danneggiamento aggravato in danno dell’Ufficio Tecnico del suddetto Comune, commesso il (OMISSIS);

6)- danneggiamento seguito da incendio in danno dell’abitazione di S.R., commesso il (OMISSIS);

7)- danneggiamento seguito da incendio in danno dell’autovettura di M.S., commesso il (OMISSIS);

8)- detenzione e porto illegali di esplosivi tra il (OMISSIS);

9)- danneggiamento seguito da incendio in danno della porta di ingresso di O.E., commesso il (OMISSIS);

10)- tentato danneggiamento dell’imbarcazione di O.E., commesso nel (OMISSIS);

11)- danneggiamento seguito da incendio in danno dell’autovettura di Sc.Ma., commesso il (OMISSIS);

12)- importazione, detenzione e porto illegali di armi, accertato l’8.10.2004.

La Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della suddetta sentenza, con sentenza in data 11.5.2010 dichiarava non doversi procedere nei confronti di F.M. in ordine al reato di cui al capo 1, perchè estinto per prescrizione; dichiarava la nullità della sentenza impugnata quanto al capo 2, perchè la condanna per il suddetto capo non risultava dal dispositivo della sentenza; riduceva la pena ad anni sette e mesi sei di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

Secondo quanto risulta dalla sentenza del secondo Giudice, il difensore dell’imputato aveva chiesto con i motivi d’appello l’assoluzione dai delitti di cui ai capi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 per non aver commesso il fatto; l’assoluzione dai delitti di cui ai capi 10, 11 e 12, quanto meno ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2, con conseguente riduzione della pena inflitta; aveva chiesto, inoltre, il riconoscimento delle attenuanti generiche e una ulteriore riduzione di pena per il vizio parziale di mente, per quanto attiene all’azione dimostrativa ai danni dell’abitazione del Prefetto O. e ai reati in materia di armi; aveva chiesto, infine, la rinnovazione del dibattimento per espletare perizia sulle armi e perizia grafologica.

Nella sentenza d’appello si dà anche atto che, con motivi aggiunti, è stato chiesto alla Corte d’appello di consentire all’imputato il patteggiamento allargato, onde contenere la pena nei limiti edittali.

Avverso la suddetta sentenza della Corte d’appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione personalmente l’imputato, deducendo i seguenti motivi.

Con un primo motivo ha chiesto la nullità del processo poichè allo stesso aveva partecipato un Pubblico Ministero addetto alla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, senza la delega del Procuratore generale presso la Corte d’appello e senza che si dovessero trattare reati di competenza della D.D.A..

La questione, secondo il ricorrente, era stata sottoposta alla Corte d’appello con i motivi in data 28 novembre – 1 dicembre 2008, ma sul punto la Corte non si era pronunciata.

Con un secondo motivo ha eccepito la nullità della consulenza tecnica del P.M., poichè era stato sottoposto ad esame l’hard disk del computer sequestrato all’imputato il 25.5.2004, senza dare avviso alla difesa, nonostante il chiaro disposto dell’art. 360 c.p.p. che prevede l’avviso al difensore per gli accertamenti tecnici non ripetibili.

Con un terzo motivo ha dedotto l’omessa motivazione sulla richiesta delle attenuanti generiche, in quanto il giudice d’appello aveva respinto la suddetta richiesta con una motivazione solo apparente e con clausole di stile.

Con un quarto motivo ha denunciato l’omessa motivazione sulla chiamata in correità effettuata da Mu.St. nei confronti dell’imputato. La Corte non aveva analizzato nè l’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dal predetto nè l’attendibilità estrinseca dello stesso. Che risultava smentito da risultanze obiettive.

Per i suddetti motivi ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

I motivi di impugnazione sono palesemente infondati, e quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

L’art. 178 c.p.p., lett. b prescrive a pena di nullità solo l’osservanza delle disposizioni concernenti l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e la sua partecipazione al procedimento.

Il ricorrente afferma – senza peraltro fornire alcun elemento di prova – che un magistrato del P.M. addetto alla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo avrebbe partecipato al processo senza la prevista delega del Procuratore generale e senza che si dovessero trattare reati di competenza della DDA. la circostanza, anche se fosse vera, non determinerebbe alcuna nullità di atti, non essendo prevista nè per la mancata delega del Procuratore generale nè per la partecipazione di un P.M. della D.D.A. a un processo che tratta reati ordinari la predetta sanzione processuale. Quanto al secondo motivo, non da luogo ad accertamento tecnico irripetibile l’estrazione dei dati archiviati in un computer, trattandosi di operazione meramente meccanica, riproducibile per un numero indefinito di volte (V. Sez. 1^ sent. 23035 del 30.4.2009, Rv.

244454). Pertanto non sussiste neppure la nullità dedotta con il secondo motivo di ricorso.

La Corte distrettuale ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, facendo riferimento alla gravità dei fatti contestati, che non consentivano ulteriori riduzioni di pena oltre quella derivante dal riconosciuto vizio parziale di mente, e alla insussistenza di elementi positivi di giudizio.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte di appello ha motivato in modo specifico sulla attendibilità di Mu.

S., richiamando anche l’amplissima motivazione sul punto della sentenza di promo grado.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.