Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-04-2011) 20-05-2011, n. 20085 Ordinamento giudiziario

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hiedendo che la sentenza sia annullata.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 23 aprile 2009, la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città che aveva dichiarato, all’esito di giudizio abbreviato, P.S. colpevole dei reati di calunnia e di oltraggio ad un magistrato in udienza, condannandolo alla pena di anni due di reclusione.

Al P. era addebitato di aver, nel corso di un’udienza davanti alla Corte d’Assise di Foggia, nella quale rivestiva la qualità di imputato di concorso nell’omicidio di L.G. e dell’occultamento del suo cadavere, accusato, sapendoli innocenti, il P.M. di udienza dei reati di abuso d’ufficio e di calunnia in suo danno, ed i collaboratori di giustizia C.A., R. A. e D.R., che aveva reso in quel procedimento dichiarazioni accusatorie, dei reati di falsa testimonianza e di calunnia in suo danno, rendendo a verbale le seguenti dichiarazioni spontanee: "questo processo è tutto un complotto tra falsi pentiti, compresi i P.M., tutto un complotto"; ledendo, in tal modo, altresì il prestigio del medesimo P.M..

2. Avverso la suddetta sentenza, propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, con cui denuncia la violazione di legge, in relazione agli artt. 110, 368 e 343 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla condotta integrante i reati ascritti all’imputato.

Sostiene il ricorrente che i giudici di merito hanno erroneamente valutato il comportamento dell’imputato, estrapolando il termine "complotto" dal contesto delle complessive dichiarazioni da lui rese.

L’imputato, che intendeva riferirsi al solo collaboratore C., utilizzando impropriamente il termine "complotto", voleva denunciare la circostanza vera che costui aveva modificato le sue precedenti dichiarazioni, rendendole compatibili con risultanze processuali. Di qui la frase "è tutto un complotto, perchè sono cose riferite dal p.m. …".

Rileva il ricorrente che, in ogni caso anche a voler ammettere che le dichiarazioni dell’imputato avessero ipotizzato una sorta di intrigo tra il P.M. e i collaboranti, nessuna indagine è stata svolta per accertare la falsità dell’accusa.

Quanto infine al reato di cui all’art. 343 cod. pen., il ricorrente denuncia la erronea applicazione della legge penale, in quanto la condotta non integrerebbe il suddetto reato.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito indicati.

2. Quanto al reato di calunnia, deve osservarsi che la frase incriminata ("questo processo qua è tutto un complotto"), se letta nell’ambito dell’integrale dichiarazione resa dal P. ai giudici della Corte di assise, appare chiaramente diretta a contraddire, se pur con toni aspri, la tesi dell’accusa della credibilità del collaboratore di giustizia C.A., posto che costui aveva corretto il tiro delle sue dichiarazioni accusatorie rese al P.M, solo dopo che quest’ultimo gli aveva fatto rilevare l’impossibilità fattuale delle circostanze riferite (il C. aveva in un primo tempo dichiarato di aver appreso del coinvolgimento del P. nella vicenda omicidiaria dal complice V.P., modificando poi la versione dei fatti, dopo che il P.M. gli aveva fatto notare che all’epoca dei fatti costui era detenuto in carcere).

Orbene, è vero, come è stato rilevato nella sentenza impugnata, che nell’esercizio del diritto di difesa in senso stretto nell’ambito di un processo penale non può ritenersi scriminata la calunnia. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, infatti, integra il delitto di cui all’art. 368 cod. pen. la condotta dell’imputato che non si limiti a negare la sussistenza dei fatti addebitatigli, ma accusi terzi, di cui conosca l’innocenza, di fatti criminosi, in quanto, in tal caso, non ricorrono le condizioni richieste perchè si configuri il legittimo esercizio del diritto di difesa e quindi la causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen..

Peraltro, perchè possa configurarsi il reato di calunnia è pur sempre necessario che la falsa accusa sia obiettivamente idonea a determinare la possibilità che inizi nei confronti degli accusati un procedimento penale.

Nel caso in esame, la frase pronunciata dall’imputato non appare integrare l’elemento oggettivo di una falsa accusa, in quanto, per la sua assoluta genericità, risulta del tutto inidonea all’apertura delle indagini preliminari. Ne è riprova tra l’altro che nessuna iniziativa venne avviata per dar seguito alle affermazioni dell’imputato.

3. Fondata è anche la censura relativa all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 343 cod. pen..

Deve rilevarsi che la critica ad un provvedimento del giudice esula dalla fattispecie astratta configurata dagli artt. 341, 343 e 344 cod. pen., in quanto il rispetto, di cui tutti i pubblici funzionari debbono essere circondati, non equivale ad insindacabilità.

Tuttavia, perchè ciò accada, è necessario che le espressioni, attraverso le quali si esercita il diritto di critica, siano immediatamente percepibili come un giudizio che investa la legittimità o l’opportunità del provvedimento in sè considerato e non la persona del pubblico ufficiale (tra le tante, Sez. 6, n. 21112 del 23/03/2004, dep. 05/05/2004, Perniciaro, Rv. 228817).

Nel caso in esame, deve ritenersi che esula dalla fattispecie del reato di oltraggio di cui all’art. 343 cod. pen. la condotta ascritta all’imputato, posto che la stessa costituisce, se esaminata nella sua interezza, soltanto l’espressione di uno sfogo difensivo, quant’anche aspro, rivolto a disapprovare l’operato del pubblico ministero nella gestione dei pentiti (in particolare, l’aver consentito al pentito C., con la contestazione di cui si è detto in premessa, di rivedere le sue precedenti inveritiere dichiarazioni accusatorie).

Le espressioni incriminate appaiono appare infatti non assumere natura oltraggiosa proprio per l’atteggiamento esplicativo dell’imputato, che nella successiva parte della dichiarazione ebbe a chiarire il vero senso dell’espressione usata.

4. Alla luce di quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perchè i fatti non sussistono.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i fatti non sussistono.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 17-02-2011) 01-06-2011, n. 21842 Reati edilizi

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 17 settembre 2010 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli – Sezione Distaccata di Ischia – emessa in data 11 ottobre 2008 con la quale I.E., imputato dei reati di violazione della legge urbanistica, edilizia ed antisismica ( D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. C), artt. 93, 94 e 95 e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis (fatti commessi in data (OMISSIS)), era stato ritenuto colpevole dei suddetti reati e condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, alla pena – condizionalmente sospesa – di mesi otto e giorni quindici di reclusione.

In risposta agli specifici motivi di impugnazione (con i quali era stata richiesta in principalità, l’assoluzione dai reati anzidetti con la più ampia formula liberatoria, versandosi in tema di opere interne non abbisognevoli di preventivi permessi, non incidenti sull’assetto territoriale e comunque di dimensioni ridottissime e, in subordine, una congrua riduzione della pena da ritenersi condonata, unitamente alla revoca del disposto ordine di demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi), la Corte territoriale aveva disatteso tutte le doglianze difensive, chiarendo che, indipendentemente dai riscontri documentali di tipo fotografico, attestanti la realizzazione di lavori di entità non trascurabile, il reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis era in ogni caso configurabile anche se i lavori erano stati eseguiti nel sottosuolo, tenuto conto delle finalità perseguite dalla norma e del bene giuridico protetto (tutela del paesaggio).

Rilevava poi, quanto ai motivi subordinati, che l’entità delle opere ostava alla invocata riduzione della pena e che l’eventuale concedibilità dell’indulto avrebbe potuto formare oggetto di valutazione in sede di esecuzione.

Ricorre avverso la detta sentenza l’imputato a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione della legge penale ( D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis) sotto il profilo che i lavori realizzati ed in corso d’opera non avevano alterato affatto – come ritenuto dalla Corte territoriale – le bellezze paesaggistiche, in quanto si trattava di opere eseguite all’interno di una grotta, senza interessamento della crosta terrestre superficiale soprastante, tanto che la stessa Corte aveva affermato trattarsi di opere non visibili dall’esterno.

Denuncia, anche, contraddittorietà della motivazione ed illogicità manifesta per avere la Corte – nonostante l’affermazione che si trattava di opere non visibili dall’esterno – ritenuto che tali opere non erano consentite, in quanto insistenti in zona vincolata.

Denuncia, poi, violazione della legge e difetto di motivazione con riferimento al reato di cui al capo b) in quanto l’opera realizzata riguardava l’esecuzione di un tramezzo interno non in cemento armato e dunque sottratto al regime sanzionatorio previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 61 e 72.

Con un terzo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 521 c.p.p. in quanto la Corte aveva affermato, diversamente da quanto contestato, la realizzazione di nuovi volumi in prosecuzione di un fabbricato preesistente mediante scavo.

Con un quarto motivo viene poi denunciato travisamento dei fatti e della prova, avendo la Corte affermato, diversamente da quanto riferito dal teste verbalizzante, l’avvenuta constatazione di uno scavo teso alla creazione di nuovi volumi.

Con l’ultimo motivo viene dedotta l’omessa motivazione relativamente al diniego della riduzione della pena, esplicitato con il ricorso ad una clausola di stile, lamentandosi, anche, la mancata applicazione dell’indulto, senza che venisse revocata la concessa sospensione della pena.

Il ricorso è infondato.

La prima censura rivolta alla sentenza impugnata concerne la ritenuta colpevolezza per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 181, comma 1 bis, che il ricorrente reputa non configurabile in quanto l’intervento edilizio non era visibile dall’esterno ed, in ogni caso, non aveva interessato la crosta superficiale terrestre ma aveva interessato il sottosuolo: da qui l’inapplicabilità della normativa contestata afferente invece ad opere incidenti sulla modifica dell’assetto territoriale, purchè esternamente visibili.

La norma invocata dal ricorrente ( D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 149) non appare però attinente alla fattispecie in esame: come più volte precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, il reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis, (che si pone come tipica ipotesi di reato di pericolo), si configura anche in caso di lavori realizzati, in difetto di autorizzazione, nel sottosuolo di zone sottoposte a determinati vincoli paesaggistici in quanto la norma in parola vieta l’esecuzione di lavori di qualunque genere su beni paesaggistici, dovendosi ritenere realizzata anche in tali casi una modificazione, anche se non immediatamente visibile, dell’assetto del territorio (Cass. Sez. 3A 16.1.2007 n. 7292, Armenise ed altro, Rv. 236080).

La ratio della norma incriminatrice è, quindi, la tutela massima del paesaggio, dovendosi escludere il reato solo nella residuale ipotesi che, nemmeno in via astratta, l’opera realizzata (o in corso di esecuzione) sia idonea a pregiudicare il bene paesaggistico protetto dalla norma (Cass. Sez. 3A 24.5.202 nr. 26276, Rv. 222231).

Ne consegue che la disposizione di cui al cit. D.Lgs., art. 149 in tanto può valere, in quanto l’opera realizzata non alteri lo stato dei luoghi: circostanza che la Corte – e prima ancora il Tribunale – aveva radicalmente escluso con motivazione immune da vizi logici oltre che coerente con i dati probatori acquisiti (non solo la riferita testimonianza resa dall’ufficiale di P.G. verbalizzante di cui è cenno nella sentenza impugnata, ma soprattutto il dato obiettivo fotografico attestante la tipologia dei lavori eseguiti).

Parimenti infondata la censura mossa in merito al difetto di motivazione riguardante la richiesta di assoluzione dal reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 95: anche in questo caso, infatti, la difesa ritiene che la norma in questione non fosse applicabile sol perchè il tramezzo realizzato non fosse in cemento armato con conseguente non necessità del deposito di calcoli strutturali.

Secondo le prescrizioni contenute nel D.P.R. n. 380 del 2001, art. 93 qualsiasi opera edilizia – senza distinzione di sorta anche con riferimento alla struttura dell’opera – laddove eseguita in zona sismica, abbisogna della previa presentazione del progetto all’Ufficio del Genio Civile:

trattasi come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di violazioni di tipo c.d. "formale" per le quali non assume alcun rilievo la eventuale pericolosità della costruzione anche laddove attraverso una verifica postuma dovesse accertarsi l’assenza di pericolo (in tal senso, v. Cass. Sez. 3A 13.5.1997 n. 5738, Rv.

208299).

Non appare poi condivisibile quanto sostenuto dal ricorrente circa la mancata motivazione da parte della Corte sulla specifica doglianza mossa con l’atto di appello, avendo la Corte napoletana richiamato nella sua integralità i contenuti della sentenza di primo grado, specifica anche su tale punto, e, conseguentemente, avendo reso una motivazione adeguata, sia pure per relationem.

E’ noto, in proposito, il principio in forza del quale la struttura motivazionale della sentenza di appello, laddove le due pronunce di primo e di secondo grado risultino concordanti nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a base delle rispettive decisioni, si salda e si integra con quella precedente di primo grado (Cass. Sez. 2A 10.1.2007 n. 5606, Conversa e altri; Rv. 236181; Cass. Sez. 1A 26.6.2000 n. 8868, Sangiorgi, Rv. 216906; Cass. Sez. Un. 4.2.1992 n. 6682, Pm: p.c, Musumeci ed altri, Rv. 191229).

Considerazioni identiche – quanto alla infondatezza del relativo motivo – possono essere svolte con riguardo al motivo afferente la mancata assoluzione dal reato urbanistico di cui al capo a).

Allo I. era stata mossa la contestazione di avere effettuato, quale committente, la realizzazione di opere consistite nella realizzazione di un vano internamente ad un preesistente fabbricato in muratura per una superficie di mq. 12 circa ed un’altezza di mt.2,10:

evidente, quindi, da una semplice lettura del capo di imputazione, la realizzazione di volumi nuovi e non una diversa suddivisione di un locale preesistente come pretenderebbe il ricorrente.

Orbene, anche su questo punto la Corte ha fornito sufficiente motivazione attraverso il richiamo integrale alla sentenza di primo grado.

Inoltre è da disattendere la censura mossa dal ricorrente per violazione della norma processuale (difetto di correlazione tra accusa e sentenza), in quanto è la stessa lettura del capo di imputazione che esclude che da parte della Corte sia stato espresso un giudizio su un fatto diverso da quello contestato.

Al riguardo va anche rilevato che, contrariamente alle affermazioni della difesa secondo le quali la stessa Corte avrebbe scritto in premessa che "per l’appellante, non necessitava quindi il preventivo rilascio del permesso di costruire" (vds. pag. 4 dei motivi di ricorso), si tratta di una proposizione attribuibile esclusivamente all’appellante (in quanto contenuta nei motivi di appello come riportati sia pure per sintesi dalla Corte nelle premesse della sentenza) ma non di certo alla Corte, che ha invece confermato l’illegittimità dell’opera anche sotto il profilo strettamente urbanistico e dunque la necessità del preventivo permesso di costruire.

Con riguardo al motivo di ricorso afferente omessa motivazione in ordine alla asserita carenza di prova della materialità del reato, va precisato che la stessa Corte, ancora una volta, sinteticamente, ha comunque spiegato – richiamandosi alle considerazioni della sentenza del Tribunale – come nel caso di specie fosse stata constatata la realizzazione di nuovi volumi in prosecuzione ed ampliamento rispetto ad una struttura preesistente, proseguendo poi in tale affermazione – fatta propria nella sentenza impugnata – con il riferimento a riscontri oggettivi (fotografie e testimonianze) conclamanti la prova del commesso reato e correttamente evidenziati dalla Corte di merito.

E, quanto al supposto travisamento della prova, nulla di tutto ciò è dato rinvenire da una lettura coordinata della sentenza di primo grado e di quella di appello, avendo la Corte territoriale esattamente riportato quanto riferito dal teste e collegando poi tali testimonianze ai risultati oggettivi rappresentanti dai rilievi fotografici.

Con riguardo al motivo di ricorso afferente alla omessa motivazione sulla richiesta di riduzione della pena, va chiarito che la Corte ha reso una motivazione convincente, richiamandosi alla entità delle opere realizzate, così implicitamente riconoscendo valore negativo ostativo a tali opere, in piena coerenza con le affermazioni precedenti riguardanti proprio la particolare tipologia dell’intervento edilizio e la sua incidenza sull’assetto territoriale e paesaggistico della zona.

Quanto all’ultimo motivo di doglianza riguardante la mancata applicazione dell’indulto, dalla Corte rinviato ad una fase successiva (quella dell’esecuzione), trattasi di valutazione di merito effettuata dal giudice territoriale nell’ambito dei poteri riconosciutigli quale giudice della cognizione, in maniera congrua ed immune da vizi, anche perchè ancorata alla mera richiesta di applicazione del beneficio senza alcun riferimento a questioni legate al concesso beneficio della sospensione condizionale della pena, per come è dato leggere dalla sentenza impugnata. Segue, al rigetto del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-10-2011, n. 22419 Confini

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Svolgimento del processo

I.M.R. proprietaria di un terreno con retrostante fabbricato conveniva davanti alla Pretura di Siena sez. distaccata di Poggibonsi, i vicini I.A. e B.M.G. per l’accertamento del confine di un tratto di terreno in contestazione. In proseguo del giudizio integrava la domanda, reclamando la condanna dei convenuti di eliminare alcuni alberi e la tubazione collocati all’interno della particella n. 92 e da astenersi dal transitare attraverso le particelle 81 e 126 anch’esse di sua proprietà:

Si costituivano I.A. e B.M.G. i quali eccepivano l’usucapione ventennale sia della proprietà sulla prima particella e sia della servitù di passaggio sulle altre due.

Il Tribunale di Siena, sez. distaccata di Poggibonsi, con sentenza n. 60 del 2002 accertava il confine controverso, accoglieva l’eccezione di usucapione della proprietà della particella 92, ma rigettava quella relativa alla servitù di passaggio sulle particelle 81 e 126.

Avverso tale sentenza proponeva appello davanti alla Corte di Appello Firenze I.M.R. rilevando l’erronea valutazione dei fatti da parte del Giudice di primo grado.

Si costituivano I.A. e B.M.G., chiedendo il rigetto del gravame e proponevano appello incidentale perchè venisse riconosciuto il loro diritto di transito sulle particelle 81 e 126.

La Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 982 del 2005 confermava la sentenza impugnata. A sostegno di questa decisione la Corte fiorentina osservava: a) che il possesso degli alberi i cui anni di vita così come stabilito dalla consulenza tecnica, erano di 24 o 25 anni, superavano il tempo di venti anni, e che, unitamente al possesso del piazzale antistante alla casa e del tubo di scarico igienico, denotavano il possesso dell’intero stacco di terreno almeno fin dove non esistevano segnali o limiti impeditivi della facoltà di utilizzarlo o idonei a far supporre un’utilizzazione da parte del confinante; b) non esistevano sul posto segni stabilizzati di transito ed insufficienti al fine di dimostrare il possesso della servitù di passaggio, erano gli occasionali passaggi dello I.A. con le sue pecore.

La cassazione della sentenza n. 982 del 2005 della Corte di Appello di Firenze è stata chiesta da I.M.R. con atto di ricorso:

articolato in due motivi. I.A. e B.M. G. hanno resistito con controricorso.
Motivi della decisione

1.= Appare opportuno esaminare per primo, il secondo motivo, con il quale è stato dedotto la falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in particolare, la ricorrente ribadisce in sede di legittimità la formulata eccezione di ultra petitum. La ricorrente sosteneva già in appello l’errore procedurale in cui sarebbe incorso il Giudicante nel momento in cui ha disposto per l’intervenuta usucapione dell’intera particella 92 di proprietà attrice, mentre parte convenuta aveva avanzato tale richiesta solo in merito ad una parte della stessa "con esattezza laddove esistono le piante e i tubi che nella planimetria allegata alla relazione tecnica del geom. R. è individuata nei tratti (P4-P2) e (P3-P2)". Per altro – si specifica – considerato che la domanda di usucapione era stata avanzata in corso di causa e quale ampliamento della domanda originaria di mero accertamento dei confini tra le proprietà, è ragionevole ritenere che la domanda di usucapione fosse oggettivamente relativa alla sola parte di terreno interessata dagli alberi e dalla tubazione. Nè nell’ipotesi può invocarsi un’interpretazione estensiva dell’art. 112 c.p.c. non potendosi ritenere che la domanda di usucapione estesa all’intera particella fosse stata tacitamente proposta, considerato che la parte interessata non ha allegato alcun argomento a sostegno di tale domanda.

1.1.= Il motivo è infondato e non può essere accolto non solo perchè è generico, ma, soprattutto, perchè dalla sentenza impugnata risulta che l’usucapione era stata eccepita con riferimento all’intera particella n. 92. 1.2.= Questa Corte ritiene, comunque, opportuno evidenziare che il vizio di ultra petitum della pronunzia, quale vizio della sentenza, dev’essere, anzitutto, fatto valere dal ricorrente per cassazione, esclusivamente attraverso la deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e, non già con la denunzia della violazione di differenti norme di diritto processuale o di norme di diritto sostanziale.

2.= Con il primo motivo la ricorrente, I.M.C. lamenta – come da rubrica – insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ( art. 369 c.p.c., n. 5). Secondo la ricorrente, la Corte di merito, non avrebbe motivato in modo sufficiente e rigoroso l’acquisto per usucapione di un’intera particella di terreno, considerato che ha dedotto l’uso continuativo e non contestato del terreno di cui alla particella di cui si dice, dalla sola età delle piante di alto fusto e per il fatto che il soggetto, che ha dedotto l’usucapione, avrebbe collocato quelle piante nel terreno in questione. Epperò, ritiene la ricorrente, non può ammettersi che si possa dedurre l’usucapione di un’intera particella di terreno per avervi il soggetto piantato degli alberi, soprattutto, quando ricorrono – come nella fattispecie – oggettivi elementi di tempo – per il confutato decorso ventennale e contestazioni proprio in merito al terreno in questione. Il mero fatto di piantare alberi di alto fusto, che di per sè non necessitano di cure ed attenzioni particolari che possano impegnare il soggetto in attività relative, non può valere – sempre secondo la ricorrente – a rappresentare ai sensi di legge quell’animus possidendi che dovrebbe realizzare unitamente agli altri requisiti di legge, l’usucapione dedotta. Nel caso concreto, poi, gli alberi erano stati piantati a ridosso della linea di confine tra i fondi, almeno quella che era ritenuta tale, tanto che l’oggetto principale della domanda risulta la verifica degli esatti confini tra le proprietà in oggetto. L’oggettiva vicinanza tra le piante ed il confine delle proprietà, a fronte della oggettiva incertezza su tali confini costituirebbe – pertanto – prova contraria agli assunti della sentenza impugnata non potendosi rilevare da ciò alcun animus da parte convenuta in merito al possesso nè, in relazione all’altruità del terreno. E di più, l’affermazione della Corte di Appello di Firenze, secondo la quale il possesso degli alberi che si aggiunge del resto al possesso del piazzale antistante la casa e del tubo di scarico igienico denota il possesso dell’intero stacco di terreno almeno fin dove non esistono segnali o limiti impeditivi della facoltà di utilizzarlo o idonei a fare supporre una utilizzazione da parte del confinante", non è fondata su alcuna prova e non è adeguatamente giustificata.

2.1.= Il motivo non è fondato e non può essere accolto, non solo e non tanto perchè la ricorrente con tale censura sostanzialmente richiederebbe una nuova e diversa valutazione delle prove acquisite in giudizio, preclusa in questa sede, ma e soprattutto, perchè la decisione della Corte di Firenze ha sufficientemente ed adeguatamente motivato il proprio convincimento e ha indicato, con chiarezza, le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione.

2.2.= La Corte fiorentina, con proprio giudizio di merito, insindacabile perchè corretto sotto il profilo logico formale – ha ritenuto che le prove acquisiste conducevano tutte ad affermare che I.A. e B.M.G. avevano posseduto, uti dominus, la particella n. 92 foglio 10 del Comune di Casole D’Elsa per oltre un ventennio. Secondo la Corte fiorentina, infatti, I. e B., da oltre un ventennio, si comportavano quali i legittimi possessori della particella n. 92 di cui si dice, dato che avevano piantato, in detto terreno, degli alberi (due cipressi e un ciliegio) avevano collocato un tubo di scarico igienico, avevano realizzato, per loro uso, un piazzale antistante la propria abitazione. A sua volta, il possesso ventennale relativo all’intera particella n. 92 discendeva da una triplice considerazione: a) un teste che la Corte ha ritenuto attendibile (per la considerazione che lo stesso affermava che gli alberi esistevano da circa 20 – 25 anni, così come veniva confermato dal CTU con metodo scientifico) aveva dichiarato che frequentava da circa quarantanni i luoghi relativi alla particella n. 92 e di "avere sempre visto i convenuti usare la piazzuola antistante l’abitazione; b) altro teste dichiarava di aver abitato i luoghi sino al 1968 e si ricordava sin da allora, l’esistenza dello scarico nella suddetta particella; c) era pacifico che le piante di alto fusto due cipressi ed un ciliegio esistenti sul piazzale antistante la casa di I. erano stati messi a dimora dagli appellanti da almeno 26-29/30 anni, così come veniva accertato con metodo scientifico dalla consulenza tecnica.

2.3.= A ben vedere, il ragionamento della, ovvero, l’iter logico seguito dalla Corte di appello di Firenze, coinvolge più evenienze emerse dalle prove e non è limitato come vorrebbe l’attuale ricorrente – alla sola attività di collocazione degli alberi nel terreno relativo alla particella n. 92. Piuttosto, la collocazione degli alberi, di cui si dice, completa il quadro probatorio e conferma il possesso del terreno relativo alla particella n. 92 da parte di I.A. e B.M.G., con la specifica considerazione che la messa a dimora di piante è anch’essa un’ attività di coltivazione del terreno e rappresenta un’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà. 2.4.= Sicchè, la decisione impugnata, ovvero, l’affermazione della Corte di Appello di Firenze secondo la quale il possesso degli alberi che si aggiunge del resto al possesso del piazzale antistante alla casa e del tubo di scarico igienico, denota il possesso dell’intero stacco di terreno almeno fin dove non esistono segnali o limiti impeditivi della facoltà di utilizzo o idonei a fare supporre un’utilizzazione da parte del confinante, è non solo motivata ma motivata in modo sufficiente e adeguato ma è in sè immune da vizi logici.

2.4.= Quanto, poi, alla presunta mancanza dell’animus possidendi denunciata dalla ricorrente va precisato che, non essendo trattata dalla sentenza impugnata, avrebbe dovuto essere denunciata – ma non è stato fatto – siccome omessa pronuncia.

2.5.= Tuttavia, -come è insegnamento di questa Corte: l’omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della "ratio decidendi", e, cioè, l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata, in ragione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese del giudizio di cassazione così come verranno liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 07-07-2011, n. 747

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig. S.M., ha chiesto il rilascio della licenza di cui all’art. 88 del R.D. 18/6/1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), al fine di svolgere l’attività di raccolta di scommesse relative ad eventi sportivi per conto della G.S. GMBH (società di nazionalità austriaca), alla quale, mediante apposito centro di trasmissione dati, inviare le giocate.

Con decreto 11E/numero 242010 in data 16/10/2010, il Questore di Cagliari ha rigettato l’istanza, a causa dell’assenza di titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalla competente autorità nazionale così come richiesto dall’art. 88 del T.U.L.P.S.".

Ritenendo il citato decreto illegittimo l’istante lo ha impugnato, deducendo svariate censure incentrate, in particolare, sulla violazione degli articoli 43 e 49 del T.C.E., in tema di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi; sulla violazione del connesso principio del mutuo riconoscimento tra gli Stati membri dell’Unione Europea.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, depositando memoria con cui si è opposta all’accoglimento del ricorso.

All’udienza pubblica del 22/6/2011 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

Sono fondate, le censure con cui viene dedotta la violazione dell’art. 88 del T.U.L.P.S. (anche dopo la norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 2, comma 2 ter, del D.L. 25/3/2010 n. 40, conv. in L. 22/5/2010 n. 73), in relazione agli articoli 43 e 49 del Trattato CE (trasfusi attualmente, rispettivamente, negli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), in ordine alla libertà di stabilimento delle imprese e alla libera prestazione dei servizi all’interno della Comunità.

La questione è stata recentemente affrontata da questa Sezione con sentenza 22/6/2011 n. 641 da cui il Collegio non ritiene di doversi discostare.

Non resta pertanto che richiamare le motivazioni ivi esplicitate.

"Come affermato in diverse occasioni da questa Sezione (cfr. T.A.R. Sardegna, I Sez., 31/1/2009, n. 147, n. 148, n. 149 e 150; I Sez., 24/3/2009, n. 353), la Corte di Giustizia CE con le sentenze 6 novembre 2003 (causa C243/01, Gambelli) e 6 marzo 2007 (cause riunite C338/04, C359/04, C360/04, Placanica) ha statuito che la normativa nazionale italiana "in quanto contiene il divieto – penalmente sanzionato – di esercitare attività nel settore dei giochi d’azzardo in assenza di concessione o di autorizzazione rilasciata dallo Stato, comporta restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi (sentenza Gambelli e a., citata, punto 59 e dispositivo)" (così la sentenza Placanica, cit., punto 42), precisando, da un lato, che lo stesso effetto restrittivo deriva dalla predeterminazione del numero di concessioni che lo Stato italiano prevede di rilasciare, dall’altro lato che l’obiettivo della normativa italiana "mirante a prevenire l’esercizio delle attività di gioco d’azzardo per fini criminali o fraudolenti canalizzandole in circuiti controllabili" si può conseguire anche attraverso un sistema di concessioni, limitato nel numero, purché questo sia compatibile con i principi derivanti dal diritto europeo (e dunque, in primo luogo, con i principi in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e di non discriminazione).

La compatibilità del sistema, nel senso precisato, va effettuata verificando, in primo luogo, se la limitazione del numero di concessioni per l’esercizio dell’attività di scommesse sportive, e le conseguenti restrizioni alla prestazione di servizi da parte di operatori economici di altri Stati membri, rientri nelle deroghe previste dall’articolo 52 del T.F.U.E. (che lascia "impregiudicata l’applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica"). In secondo luogo, come ha ribadito la Corte di Giustizia nella richiamata sentenza Placanica, la compatibilità va esaminata anche alla luce del principio di proporzionalità, per stabilire se gli obiettivi che si intendono perseguire con le restrizioni conseguenti ad un sistema nazionale limitato di concessioni (pur, in astratto, corrispondenti alle eccezioni ammesse dal Trattato) non possano essere conseguiti con altri strumenti maggiormente conformi ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazioni dei servizi. In particolare viene in rilievo l’obiettivo del controllo sui soggetti che operano nel settore dei giuochi e delle scommesse al fine di evitare (come si sostiene nel provvedimento impugnato) "le possibili degenerazioni criminali nel settore".

Tuttavia, da un lato, come emerge dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia sopra richiamata, la previsione di un sistema chiuso di concessioni si pone in contrasto con il principio di non discriminazione (v. in specie sentenza Gambelli); dall’altro lato, alla luce del principio di proporzionalità (cfr. sentenza Placanica, punto 58), l’obiettivo indicato può essere perseguito attraverso controlli svolti direttamente nei confronti dei soggetti operanti nel settore delle scommesse, e delle modalità della loro attività, e non mediante la previsione di una norma nazionale che imponga l’acquisizione di una concessione. A tali fini, nell’ordinamento nazionale, può essere utilizzato lo strumento amministrativo dell’autorizzazione di pubblica sicurezza prevista dal T.U.L.P.S.

Con riferimento alla normativa dell’ordinamento nazionale interno, quanto appena rilevato comporta come conseguenza la disapplicazione dell’art. 88 del T.U.L.P.S. nella parte in cui subordina il rilascio della licenza per l’esercizio delle scommesse al possesso della concessione "da parte dei Ministeri o di altri enti". In altri termini, l’amministrazione competente non può vietare di svolgere l’attività di raccolta delle scommesse esclusivamente sulla base del rilievo che la società per conto della quale l’attività viene effettuata non è titolare di concessione rilasciata dallo Stato italiano.

Come accennato, rimane riservato all’amministrazione, invece, anche seguendo le indicazioni ricavabili dalla citata giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, il potere di verificare che le attività relative alla raccolta scommesse non siano svolte per fini criminali o illeciti, potere che si traduce nel rilascio (o nel diniego) della licenza di pubblica sicurezza, come disciplinata in linea generale dagli articoli 10 e 11 e, in specie, dagli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S.".

E’ illegittimo, quindi, un provvedimento (quale quello impugnato con il ricorso in epigrafe) che motiva il diniego esclusivamente con la mancanza di una concessione rilasciata dallo Stato italiano in capo alla società Goldbet, pur in possesso di licenza rilasciata dal Governo Federale Austriaco.

Il ricorso va conseguentemente accolto.

Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Condanna l’intimata amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente liquidandole forfettariamente in complessivi Euro 2.000/00 (duemila/00) oltre IVA e CPA nella misura di legge e restituzione di quanto pagato a titolo di contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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