Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-06-2011) 20-07-2011, n. 28858

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ha proposto ricorso per cassazione L.S., avverso la sentenza della Corte di Appello di Tento del 9.6.2010, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal gup del locale Tribunale il 23.9.2009, per il reato di cui all’art. 643 c.p. in danno di P.C..

Deduce il ricorrente il vizio di manifesta illogicità e carenza della motivazione della sentenza, per avere infondatamente confermato il giudizio di responsabilità nei suoi confronti in ordine al reato in contestazione.

Le menomate condizioni di salute della persona non sarebbero in realtà state conoscibili, e in ogni caso non sarebbero tali da incidere sulla capacità di intendere e di volere del P., affetto da un disturbo bipolare che consente a chi ne soffre di condurre una vita normale, salve le parentesi di crisi acute, risolvibili con trattamenti farmacologici o ricoveri ospedalieri.

D’altra parte l’erogazione della somma di Euro 20.500,00 a favore del ricorrente, da parte del P., sarebbe stata giustificata dalla prospettiva dell’avvio di una comune impresa societaria, naufragata soltanto a causa dell’intervenuto ricovero della persona offesa in ospedale a cagione dell’acutizzarsi del suo disturbo.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale sottolinea tra l’altro adeguatamente le indicazioni processuali della piena consapevolezza, e del conseguente approfittamento, da parte del ricorrente, delle precarie condizioni psichiche della persona offesa all’epoca dei fatti, rivelategli dalla madre dell’interessato, ma percepite anche direttamente dall’imputato, che aveva notato una singolare condizione di "assoggettamento" della persona offesa nei confronti di altro soggetto; hanno evidenziato che la data del versamento era caduta appena dieci prima del ricovero della persona offesa in trattamento sanitario obbligatorio, quando ormai le sue condizioni psichiche dovevano evidentemente essere in sensibile peggioramento da qualche tempo, tanto da determinare la necessità del ricovero; hanno correttamente rilevato l’anomala intensità dei contatti telefonici tra le parti (ben 28) nel giorno del versamento, significativi di una esasperata opera di pressione dell’imputato sulla vittima ecc..

Il riferimento del ricorrente alla presunta non incidenza delle condizioni mentali del P. sulla sua capacità di intendere e di volere, non è poi pertinente in diritto, perchè alla stregua del parametro normativo tipizzato nell’art. 643 c.p., l’incapacità della persona offesa deve essere intesa non in senso assoluto ma con riferimento a tutte le forme anche non morbose di indebolimento intellettuale, di menomazione della capacità di critica e delle funzioni volitive e affettive, che rendano la vittima facilmente suggestionabile e ne diminuiscano la capacità di opporsi ad insinuazioni ed insidie (ex plurimis, Cass. Pen. Sez. 2^, 3458 del 2005), dovendosi peraltro notare che nel caso di specie, secondo le giuste argomentazioni dei giudici di appello, la situazione personale della vittima era ben più critica di quella corrispondente agli standard "minimi" previsti dalla norma incriminatrice.

E appare davvero riduttiva e spregiudicata la tesi del ricorrente che vorrebbe ricondurre a banali questioni contrattuali una vicenda così drammaticamente connotata dal punto di vista della persona offesa, e altrettanto cinicamente gestita dallo stesso ricorrente, anche sotto questo profilo dovendosi condividere le corrette valutazioni della Corte territoriale.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-12-2011, n. 28732

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Roma con sentenza del 12.6.2007 dichiarava inammissibile l’appello proposto dal Ministero della Pubblica istruzione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Latina, giudice del lavoro, in data 4.11.2005, con la quale era stata accolta la domanda proposta da M.G. di riconoscimento del diritto al computo dell’anzianità nel suo complesso maturata come personale ATA in epoca precedente al passaggio al " comparto scuola", con condanna al pagamento delle dovute differenze retributiva.

La Corte territoriale rilevava la tardività dell’appello tenuto conto della data di notifica della sentenza impugnata.

Ricorre per la cassazione della sentenza il Ministero con due motivi.

Motivi della decisione

Con il primo motivo parte ricorrente allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 495 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3. Dalla busta contenente l’atto di notifica della sentenza impugnata era palese che il momento in cui era stata notificata la stessa era diverso da quello stabilito in sentenza, rilevando – ai fini dell’applicazione del termine "breve" per l’impugnazione, solo il momento della effettiva conoscenza dell’atto, non quello della richiesta di notifica. L’appello era quindi tempestivo.

Il motivo è inammissibile non avendo provveduto parte ricorrente a produrre il documento dal quale risulterebbe l’erroneo calcolo dei termini di impugnazione da parte dei Giudici di appello, con palese violazione di quanto stabilito all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile essendo il secondo motivo, concernente il merito della controversia, assorbito dalla dichiarazione di inammissibilità del primo. Nulla sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-05-2011) 13-09-2011, n. 33833

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Svolgimento del processo

1. – La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con l’ordinanza impugnata, ha rigettato l’incidente di esecuzione proposto da A. A. diretto a conseguire – per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità – la revoca dell’ordine di esecuzione emesso nei suoi confronti dal Procuratore Generale della Repubblica di Reggio Calabria e relativo a due sentenze di condanna, deliberate rispettivamente il 16 gennaio e l’11 marzo 2008 dalla Corte di Appello di Reggio Calabria.

1.1 – Il giudice dell’esecuzione, infatti, ha disatteso l’argomentazione difensiva secondo cui l’ A., arrestato in (OMISSIS) ed estradato in Italia in relazione alle imputazioni oggetto di ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Catania (associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico; ricettazione di armi da sparo clandestine), non poteva essere validamente sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di sentenze di condanna che avevano ad oggetto reati diversi (fatti di narcotraffico accertati dal (OMISSIS); violazione di sigilli) e commessi in epoca anteriore rispetto a quelli per i quali era stata richiesta e concessa l’estradizione, evidenziando che l’invocato principio di specialità di cui all’art. 721 c.p.p., non poteva trovare applicazione, poichè, nel caso in esame, l’ A. era stato consegnato con procedura semplificata – prevista dalla legge di quel paese attuativa della decisione quadro del Consiglio dell’U.E. sul mandato d’arresto europeo – e che lo stesso aveva prestato il proprio consenso alla consegna immediata, venendo informato delle conseguenze di tale opzione, che comportava, in forza della legislazione olandese, una rinuncia irrevocabile a tale principio, analogamente, del resto, a quanto previsto dalla legge italiana ( L. n. 69 del 2005, art. 26).

2. – Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per Cassazione l’ A., deducendone l’illegittimità per violazione di legge ( L. n. 69 del 2005, art. 32), evidenziando, a sostegno dell’impugnazione, che contrariamente a quanto affermato dal giudice dell’esecuzione, nel caso in esame non era ravvisabile, in realtà, alcuna ipotesi di caducazione del principio di specialità, posto che il consenso alla consegna prestato dinanzi all’autorità olandese, riguardava esclusivamente il procedimento oggetto dell’ordinanza cautelare del GIP di Catania, laddove il riferimento del giudice dell’esecuzione a norme dell’ordinamento olandese secondo cui il consenso alla consegna implicherebbe anche rinuncia al principio di specialità, ed accettazione ad essere giudicato anche per fatti diversi, deve ritenersi assolutamente incongruo, anche alla luce della giurisprudenza largamente prevalente di questa Corte, che esclude l’esecuzione di sentenze di condanna per fatti anteriori e diversi da quelli per i quali la consegna sia stata concessa, ponendosi la decisione impugnata, pertanto, come una palese violazione dell’art. 6 della CEDU, che prevede il diritto del cittadino ad un processo equo e giusto.

Motivi della decisione

1. L’impugnazione proposta nell’interesse di A.A. è basata su motivi infondati e va quindi rigettata.

2. – Le deduzioni prospettate in ricorso, prescindendo dal percorso argomentativo assolutamente logico e lineare sviluppato dal giudice dell’esecuzione – solo sommariamente illustrato nella motivazione, in fatto, della presente sentenza – si caratterizzano, invero, per la loro assoluta astrattezza limitandosi, infatti, ad evocare alcuni principi di diritto elaborati da questa Corte di legittimità in tema di estradizione e di applicabilità anche in sede esecutiva del generale principio di specialità, che seppure senz’altro condivisibili, si rivelano, però, non pertinenti rispetto alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, e per ciò del tutto inidonei a confutarne la fondatezza.

2.1 – Il primo dato fattuale non adeguatamente valutato dal ricorrente è quello indicato a pagina 3, periodo primo, dell’ordinanza impugnata – che l’ A. è stato consegnato dalle autorità olandesi in base alla procedura semplificata di cui alla L. n. 195 del 2004, art. 39 di quello Stato di attuazione della decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea sul Mandato d’Arresto Europea (in seguito per brevità MAE) e le procedure di consegna tra i Paesi Membri dell’Unione Europea.

2.1.2 – Ulteriore dato fattuale evocato nell’ordinanza (sempre a pagina 3 secondo e terzo periodo) e che non ha formato oggetto di specifica e verificabile confutazione da parte del ricorrente è poi quello che l’ A., "debitamente sentito ed assistito" – secondo quanto emerge dal verbale prodotto all’udienza camerale del 16 ottobre 2010 e dalla nota del Procuratore Generale Olandese M. M. J. Norda prodotta in data 26 novembre 2009 – venne "reso edotto dal magistrato procedente (olandese) della possibilità di prestare il consenso alla procedura della consegna immediata di cui all’art. 39 della richiamata normativa straniera" e che lo stesso, altresì, venne "informato delle conseguenze di tale opzione", ovvero: (a) che la dichiarazione di consenso, in base all’art. 39 comma 2 della normativa straniera, una volta effettuata, come si esprime il giudice dell’esecuzione "non può più essere ritirata"; (b) che in base al successivo art. 40, comma 3, in caso di consegna immediata, "non si applica il principio di specialità di cui all’art. 14, in virtù del quale – come rileva sempre il giudice dell’esecuzione – la persona estradata "non può essere giudicata, punita o privata delle sue libertà a causa di atti commessi prima della sua consegna e per cui la persona non è stata consegnata".

Alla stregua di tali rilevanti dati fattuali, del tutto incongruo si rivela allora, evidentemente, il richiamo del ricorrente all’ormai pacifico e consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui "la clausola di specialità di cui all’art. 721 c.p.p., a tenore del quale la persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza nè assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l’estradizione è stata concessa, si configura come introduttiva di una condizione di procedibilità" (in termini, ex multis, sez. 2, sentenza n. 11726 del 15/12/2010, dep. il 24 marzo 2011, Sez. 6, sentenza n. 932 del 09/10/2009, dep. il 12 gennaio 2010) dal momento che l’ A., giova ribadirlo, risulta aver rinunciato al principio di specialità e che rappresenta parimenti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, "che in tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 26, non trova applicazione quando la persona ricercata abbia acconsentito alla propria consegna all’autorità giudiziaria italiana ed abbia rinunciato ad avvalersi del predetto principio, a nulla rilevando la mancata acquisizione del verbale di udienza durante la quale sono stati raccolti il consenso e la rinuncia dinanzi all’autorità giudiziaria straniera" (in termini, sez. 6, sentenza n. 17269, del 22 aprile 2010, dep. il 06 maggio 2010 rv 247380, nella quale si precisa che ciò che rileva è l’avvenuta manifestazione del consenso e della rinuncia al principio di specialità, nel rispetto delle garanzie previste dalla pertinente normativa estera).

3. – Al rigetto del ricorso, consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-04-2011) 29-09-2011, n. 35299 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma, sez. Riesame delle misure cautelari, ha confermato in data 18 maggio 2010 l’ordinanza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Latina del 27 aprile 2010, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di L.F., indagato per i reati di cui agli artt. 572, 612 bis e 81 cpv. e 609 bis c.p. in danno di T.A.R..

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’indagato chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

1. Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per mancata motivazione, in quanto il Tribunale avrebbe ignorato le allegazioni difensive, in particolare le querele precedenti che l’indagato aveva presentato nei confronti della persona offesa;

2. Mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione alla gravità del quadro indiziario, in quanto non sussisterebbero affatto i plurimi ed univoci riscontri;

3. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, in quanto i riscontri hanno riguardato solo i reati sub a) e b) e non il reato di violenza sessuale;

4. Mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza dell’esigenza cautelare della prevenzione speciale, posto che è stata la persona offesa che ha dichiarato che a seguito della denuncia l’indagato non aveva più posto in essere condotte aggressive nei suoi confronti.

Motivi della decisione

1. E’ bene premettere che l’ambito del controllo che la Corte di Cassazione esercita in tema di misure cautelari non riguarda la ricostruzione dei fatti, nè le valutazioni, tipiche del giudice di merito, sull’attendibilità delle fonti e la rilevanza e/o concludenza dei dati probatori, nè la riconsiderazione delle caratteristiche soggettive delle persone indagate, compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate: tutti questi accertamenti rientrano nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata richiesta l’applicazione della misura cautelare e del tribunale del riesame. Il giudice di legittimità deve invece verificare che l’ordinanza impugnata contenga l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che hanno sorretto la decisione e sia immune da illogicità evidenti: il controllo investe, in sintesi, la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (in tal senso, Sez. 6, n. 3529 dell’1/2/1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104).

2. L’ordinanza oggetto della presente impugnazione è sorretta da logica e corretta argomentazione motivazionale e risponde a tali due requisiti. I giudici del riesame, hanno compiutamente esaminato le dichiarazioni della persona offesa, valutandole intrinsecamente credibili e confermate da elementi di natura esterna i quali sono stati compiutamente elencati ed esaminati (documentazione medica oltre a numerose testimonianze, non solamente "de relato" degli episodi di violenza fisica e psichica subiti dalla T., compiuti anche alla presenza di terze persone). Nè sono necessari riscontri specifici per il reato di violenza sessuale, per il quale, come da giurisprudenza consolidata, è ben possibile che il giudice tragga il proprio convincimento circa la responsabilità dell’imputato anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 che richiedono la presenza di riscontri esterni (cfr., per tutte, Sez. 1, n. 29372 del 27/7/2010, Stefanini, Rv. 248016). I primi tre motivi di ricorso sono pertanto infondati.

3. Anche il quarto motivo di ricorso risulta infondato: il Tribunale del riesame ha espresso le motivazioni che l’hanno indotto ad una prognosi positiva della pericolosità dell’indagato, connesse con la gravità del fatto per la reiterazione degli episodi (durati per circa tre anni) e le modalità di esecuzione, dalle quali deve desumersi una non comune propensione dello stesso a compiere reati della stessa specie, di talchè tali esigenze trovano tutela nella misura cautelare coercitiva adottata, che è stata indispensabile per far cessare il L. dal proseguire nelle gravi condotte in danno della T. e che quindi è stata valutata come l’unica adeguata per il caso di specie.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.