T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 14-11-2011, n. 8789 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe la parte ricorrente espone quanto segue:

1) che egli lavora alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria;

2) che con sentenza n. 12009 del 2008 il TAR Lazio accoglieva il ricorso proposto dai signori M. ed altri (tra cui il ricorrente) per vedersi riconoscere il diritto ad ottenere il computo delle due ore settimanali di servizio obbligatorio a fini di tredicesima mensilità, nonché ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico e di quello di buonuscita, con relativa condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto; in particolare il TAR accoglieva in parte la pretesa dei ricorrenti riconoscendo il loro diritto ad ottenere il computo delle due ore di servizio straordinario obbligatorio a decorrere dal 31 dicembre 1995 nella base pensionabile e sulla base di calcolo della buonuscita.

Espone altresì di avere notificato nel secondo semestre del 2010, come risultante in atti, apposita diffida affinché l’Amministrazione eseguisse la sentenza in epigrafe, posto che questa è passata in giudicato, atteso il decorso dei termini di impugnazione previsti per legge senza che la parte soccombente proponesse appello.

Conclude chiedendo pertanto che sia dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione della Giustizia di portare ad esecuzione la prefata sentenza, oppure che sia nominato un commissario ad acta come per legge.

L’esponente aziona la pretesa ad ottenere l’esecuzione della sentenza in epigrafe, in base alla quale è stato riconosciuto il diritto nei confronti dei destinatari e dei quali fa parte, ad ottenere la determinazione della base pensionabile e della base di calcolo dell’indennità di buonuscita ricomprendendovi anche le due ore di lavoro obbligatorie e settimanali già previste dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 a decorrere dal 31 dicembre 1995.

Al riguardo è dunque da rilevare che, ancorché la sentenza possa ritenersi quanto meno esecutiva non avendo parte ricorrente prodotto certificato di non interposto appello, mentre l’art. 114, comma 2 del Codice di rito prescrive che l’attore debba produrre in giudizio anche l’eventuale prova del passaggio in giudicato, la situazione di cui sopra rende la domanda di esecuzione del tutto indeterminata, laddove a fronte del riconoscimento del diritto ad ottenere il beneficio di che trattasi recato dalla sentenza in epigrafe, la relativa condanna dell’Amministrazione alla corretta determinazione delle sopra cennate basi di calcolo ai fini della pensione e della indennità di buonuscita potrà avere attuazione quando gli interessati, tra cui l’esponente, lo matureranno e cioè al momento del collocamento in quiescenza.

Sotto questo profilo potrebbe obiettarsi che l’ottemperanza sostanzia un giudizio di merito, nel quale, unico, il giudice può sostituirsi all’Amministrazione nell’adottare il provvedimento, ma tale obiezione non vale a scalfire la circostanza che era nella disponibilità della parte fornire la prova dell’intervenuta cessazione al momento della proposizione del ricorso per l’esecuzione, laddove il giudice non può di certo, neppure in sede di merito, sostituirsi all’Amministrazione quando la pretesa azionata, ancorché derivante da una sentenza asseritamente passata in giudicato, sia indeterminata o futura.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando:

Dichiara inammissibile il ricorso, come in epigrafe proposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 04-05-2012, n. 6825 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che l’avvocato M.G.L. ricorre per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello di Firenze, in epigrafe indicato, che ha, in parziale accoglimento della sua domanda, riconosciuto la somma di Euro 1.000,00 a titolo di equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del procedimento per correzione di errore materiale instaurato avanti al Tribunale di Lucca e proseguito avanti alla Corte di Cassazione, che l’ha definito con sentenza del 28 marzo 2008;

che il Ministero della giustizia resiste con controricorso.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

Ritenuto che con il primo ed il quarto motivo si censura il decreto impugnato, sotto il profilo della violazione di legge (art. 6, p.1 CEDU e L. n. 89 del 2001) nonchè del vizio di motivazione, nella parte in cui ha calcolato erroneamente la durata del processo in quattro anni e quattro mesi, anzichè in cinque anni e due mesi, considerando quale dies a quo la data del 12 dicembre 2003 anzichè quella esatta del 5 febbraio 2003;

che tali censure sono inammissibili, atteso che esse non integrano nè un’errata ricognizione dell’astratto contenuto delle norme di legge applicate nè una carente motivazione in fatto, bensì semmai un’errata percezione delle risultanze degli atti su un punto non controverso, da far valere con il rimedio processuale previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4;

ritenuto che con il secondo, terzo, quinto e sesto motivo si censura il decreto impugnato, sotto il profilo della violazione di legge (art. 6, p.1 CEDU, L. n. 89 del 2001, art. 2, artt. 113 e 114 c.p.c., artt. 1223 e 1224 c.c.) nonchè del vizio di motivazione, nella parte in cui ha liquidato per due anni e 10 mesi di durata irragionevole l’importo di Euro 1000,00 – nel quale ha peraltro incluso illegittimamente gli interessi, in contrasto con i criteri normalmente adottati dalla Corte EDU e da questa Corte nonchè con motivazione insufficiente ed erronea riguardo alla concreta posta in gioco;

che tali censure sono fondate, nei limiti delle considerazioni che seguono;

che infatti la determinazione, operata dalla Corte di merito, di una somma pari a Euro 350 circa per ogni anno di ritardo peraltro comprensiva degli interessi medio tempore maturati, ancorchè motivata dalla presunzione di una sofferenza affievolita dalla scarsa entità della concreta posta in gioco (la controversia riguardava la liquidazione delle spese di difesa in un procedimento per correzione di errore materiale), non rispetti l’obiettivo di assicurare un serio ristoro, al quale la Corte Europea ha fatto costante riferimento;

che il collegio considera che uno scostamento rispetto al parametro base Europeo di Euro 1000 per anno di non ragionevole durata del processo, ma non al di sotto della soglia di Euro 750 per anno, sia giustificato, anche alla stregua dei più recenti orientamenti della Corte Europea (cfr. Volta et autres c. Italia, 16 marzo 2010; Falco et autres c. Italia, 6 aprile 2010), quando ricorrano circostanze quali quelle qui evidenziate ed una durata del processo che non abbia superato di oltre tre anni quella ordinaria, mentre per il periodo ulteriore uno scostamento da quel parametro di mille Euro non si giustifichi (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. n. 22869/2009; n. 1893/2010; 19054/2010);

che pertanto si impone la cassazione del decreto impugnato (restando assorbiti il settimo e ottavo motivo relativi alle statuizioni sulle spese), e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito alla stregua dei criterii indicati, con il riconoscimento in favore del ricorrente di un’equa riparazione per la durata irragionevole di anni due e mesi dieci pari a Euro 2.000,00 alla quale devono aggiungersi gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda di indennizzo, conformemente all’orientamento costantemente seguito da questa Corte;

ritenuto infine che le considerazioni esposte nel decreto impugnato (non opposizione della Amministrazione alla domanda) giustificano la compensazione parziale, nella misura di due terzi, delle spese del giudizio di merito; e che altrettanto deve disporsi per questo giudizio di cassazione (tenuto anche conto della parziale inammissibilità del ricorso); che la residua quota di un terzo delle spese di entrambi i giudizi liquidata come da dispositivo tenuto conto dell’importo riconosciuto – deve porsi a carico della Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti precisati in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 2000,00 con gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda. Compensa tra le parti per due terzi le spese di entrambi i gradi e condanna l’Amministrazione resistente al pagamento della residua quota di un terzo che liquida, quanto al giudizio di merito, in complessivi Euro 267,00 (di cui Euro 148 per onorari ed Euro 103 per diritti), e, quanto al giudizio di legittimità, nell’importo complessivo di Euro 200,00 (di cui Euro 165 per onorari), oltre, in ambo i casi, alle spese generali e agli accessori di legge.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-05-2012, n. 8569

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Svolgimento del processo

1. Con atto del 28 luglio 1999 C.M. citava in giudizio, davanti al Tribunale di Crotone, G.A. e la società assicuratrice Unipol affinchè fossero condannati in solido al risarcimento dei danni a lui causati nel sinistro stradale avvenuto in data (OMISSIS).

Il Tribunale, con sentenza del 28 novembre 2002, dichiarava che l’incidente si era verificato per esclusiva colpa del convenuto G., il quale aveva tamponato con la propria autovettura il motociclo condotto dal C., sbalzando quest’ultimo dal sellino. Riconosceva, quindi, in favore dell’attore la somma di 17.141,41 Euro a titolo di danno biologico, danno morale, danni al veicolo e spese mediche; rigettava, invece, l’ulteriore domanda di risarcimento del danno patrimoniale conseguente al licenziamento asseritamente patito dal C. a seguito dell’incidente.

2. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello principale il C., contestando l’insufficiente liquidazione del danno, non comprensivo di quello conseguente al licenziamento patito in conseguenza della propria ridotta capacità lavorativa.

Proponevano altresì appello incidentale l’Unipol s.p.a. ed il G., censurando l’esclusiva attribuzione di responsabilità nella determinazione del sinistro.

3. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 7 giugno 2006, rigettava entrambi gli appelli, con compensazione delle spese.

In ordine all’appello incidentale, il giudice di secondo grado concordava col primo giudice nell’attribuzione esclusiva della responsabilità del sinistro a carico del G..

Quanto all’appello principale, la Corte calabrese rilevava che il C. non aveva contestato il grado di invalidità permanente conseguente alle lesioni subite (pari al 10 per cento), ma aveva solo lamentato che, a causa di queste, gli fossero derivati postumi di depressione ed impotenza sessuale. Dalla consulenza tecnica d’ufficio espletata, peraltro, era emersa soltanto la sussistenza di uno stato depressivo di origine non determinata, sicchè il risarcimento stabilito dal Tribunale era da considerare corretto.

In relazione al mancato risarcimento del danno da licenziamento, la Corte territoriale osservava che la produzione delle dichiarazioni dei redditi da parte dell’appellante era tardiva e, quindi, inammissibile, trattandosi di documentazione che andava prodotta in primo grado ( art. 184 c.p.c.)- D’altra parte, poichè il C. non aveva contestato che la riduzione della sua capacità lavorativa specifica era pari al 15 per cento, doveva ritenersi che egli avrebbe potuto continuare a svolgere il suo lavoro di gommista, sia pure con maggiore fatica. La Corte d’appello – dopo aver dato atto della produzione, da parte dell’appellante, della pronuncia, passata in giudicato, con la quale il Giudice di pace di Crotone aveva riconosciuto a Ch.Mi. il risarcimento del danno conseguente alla corresponsione dello stipendio, in favore di C.M., durante il periodo di malattia perveniva alla conclusione che detta sentenza non poteva esplicare alcuna efficacia di giudicato, a causa della diversità delle parti di quel giudizio.

4. Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione il C., con atto contenente tre motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata.

1.1. Col primo motivo di ricorso il C. lamenta insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5), in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Osserva, in relazione al profilo del mancato risarcimento del danno da licenziamento, che la Corte d’appello non ha tenuto in alcuna considerazione la prova testimoniale svolta in primo grado, nè ha tratto le dovute conclusioni dall’esame della sentenza del Giudice di pace di Crotone la quale afferma, tra l’altro, che doveva ritenersi dimostrato che il C. non aveva potuto riprendere il proprio lavoro dopo l’incidente per cui è causa.

1.2. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), che il giudice di secondo grado abbia errato nell’affermare che la sentenza già sopra citata, emessa dal Giudice di pace di Crotone, non possa esplicare alcuna efficacia in questo giudizio. La sentenza in questione, infatti, è stata emessa in una causa promossa dal datore di lavoro del C. contro il medesimo G. e la s.p.a. Unipol per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al licenziamento del C. stesso; e in quella sede è stato accertato, con pronuncia definitiva, che l’odierno ricorrente aveva perso il lavoro in conseguenza dell’incidente.

1.3. Col terzo ed ultimo motivo, infine, il C. censura la sentenza per falsa applicazione dell’art. 184 c.p.c.; a suo dire, infatti, la produzione della documentazione relativa alla denuncia dei redditi, avvenuta in sede di appello, non sarebbe tardiva, perchè i convenuti non avevano sollevato alcuna eccezione in merito alla documentazione prodotta in primo grado, limitandosi a farlo in sede di comparsa conclusionale, sicchè l’attore aveva necessariamente dovuto produrre tali documenti in appello.

Tutti e tre i motivi sono corredati da quesiti di diritto.

2. Rileva il Collegio che il presente ricorso si colloca, ratione temporis, nel periodo di vigenza dell’art. 366-bis cod. proc. civ., il quale imponeva che ciascun motivo di ricorso fosse concluso dalla formulazione di un quesito di diritto e che, in relazione alla censura di vizio di motivazione, venisse fornita chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale si assumeva che la motivazione fosse mancante, insufficiente o contraddittoria.

Alla stregua dei criteri enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte, tutti i motivi di ricorso sono inammissibili per inidoneità dei quesiti.

Il primo motivo, infatti, contenente peraltro una censura di vizio di motivazione, si conclude con un quesito di diritto che ha già in sè la (ovvia) risposta, peraltro di nessuna utilità ai fini della decisione, (v., in senso analogo, le sentenze delle Sezioni Unite 30 ottobre 2008, n. 26020, e 2 dicembre 2008, n. 28536) . Il secondo motivo, a sua volta, si conclude con un quesito del tutto generico, che sollecita la Corte ad affrontare un tema in modo astratto, risolvendosi nella formulazione di una domanda priva di ogni concreto riferimento alla vicenda. Il terzo motivo, infine, contiene un quesito formulato in modo tale che alla Corte risulta preclusa la possibilità, di fornire un’adeguata risposta, anche perchè esso non va a scalfire la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha osservato che la produzione documentale era tardiva e che non era stata dedotta alcuna valida ragione che giustificasse il ritardato deposito; tanto più che la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni ribadito che il termine per il deposito dei documenti, ai sensi dell’art. 184 cod. proc. civ., è perentorio e sottratto alla disponibilità delle parti (sentenza 20 novembre 2006, n. 24606, ordinanza 12 febbraio 2010, n. 3319).

3. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Nulla per le spese.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-06-2012, n. 10844 Tassa occupazione suolo pubblico

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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 53/34/0, depositata il 13.2.2007, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dalla società Publi-A- s.p.a. avverso la sentenza di primo grado che aveva disatteso l’appello della società avverso il silenzio rifiuto del Comune di Roma sull’istanza di rimborso della somma di Euro 210.023,91, pagata a titolo di Tosap per gli anni d’imposta dal 1994 al 1998.

Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale, confermando quanto affermato già nella sentenza di primo grado, che, in forza della delibera comunale n. 86 del 1999, l’esonero dei contribuenti, con decorrenza dal 1994 al 1999 dalla Tosap era subordinato alla mancata conclusione dei rapporti, mentre, nel caso di specie, con l’avvenuto pagamento dell’imposta il rapporto doveva considerarsi definito.

Publi-A- s.p.a. impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 63, e L. n. 448 del 1998, art. 31, comma 27, così come regolamentati dal Comune di Roma con le Delib. n. 260 del 1997 e Delib. n. 86 nel 1999, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè illogicità, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione non potendo considerarsi concluso il rapporto se, nei termini di decadenza previsti dalla legge, è stata presentata istanza di rimborso.

Il Comune di Roma si è costituito con controricorso.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 23.5.2012, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Ai sensi della L. n. 448 del 1998, art. 31, comma 27, i Comuni e le Province, con propria deliberazione, possono disporre le agevolazioni di cui alla L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 63, anche con effetto retroattivo "per i rapporti non conclusi".

Trattasi, quindi di accertare il significato di tale ultima espressione.

Deve ritenersi che il contribuente abbia diritto al rimborso della somma, pagata senza contestazioni, se presenti istanza nei termini previsti dalla legge a pena di decadenza, allorchè vengano successivamente stabilite con effetto retroattivo agevolazioni o anche la completa esenzione dal tributo, in quanto deve escludersi che il pagamento incontestato determini l’esaurimento del rapporto, dovendo intendersi per rapporti esauriti solo quelli in relazione ai quali sia intervenuta una preclusione che li abbia resi irretrattabili, e quindi insensibili anche ad eventuali pronunce di illegittimità costituzionale, come quella conseguente al giudicato, ovvero alla prescrizione o alla decadenza, ed, in particolare, in materia tributaria, quelli in cui il pagamento dell’imposta sia stato eseguito e non sia stata presentata domanda di rimborso nel termine stabilito, a pena di decadenza, dalle singole leggi d’imposta, o, in mancanza, dalla previsione residuale di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21 (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2822 del 24/02/2012).

Va, quindi, accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti, decidendo nel merito ex art. 384 epe, va accolto il ricorso originario della Publi-A- s.p.a..

Stante la particolarità e novità della questione sussistono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., accoglie il ricorso originario della Publi- A- s.p.a..

Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 23 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

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