Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-01-2013) 27-02-2013, n. 9279

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 16/07/2012, il tribunale di Bolzano confermava il decreto con il quale, in data 22/06/2012, il giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva ordinato il sequestro preventivo per equivalente di cose o somme fino all’importo di Euro 260.000,00 nei confronti di M.O. e C.M., indagati del reato di riciclaggio di Euro 260.000,00 provento dì reati di truffa commessi da terze persone ( A.A., Ac.Lu., T.F. ed altri ai danni della società di leasing Autobahn spa).

2. Avverso la suddetta ordinanza, entrambi gli indagati, a mezzo del comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 321 cod. proc. pen.:

2.1. per avere il Tribunale omesso qualsiasi valutazione in ordine alla doglianza con la quale avevano sostenuto la propria buona fede "e di avere aderito alle richieste di A.A., cognato del M., in virtù del rapporto parentale e delle giustificazioni dallo stesso fornite e delle quali, tenuto in particolare conto della situazione oggettiva e soggettiva del momento, non avevano ragione alcuna di dubitare";

2.2. illegittimo, poi, doveva ritenersi il sequestro indiscriminato di tutti i beni mobili ed immobili dei ricorrenti, atteso che i suddetti beni, ed in particolare il denaro, sono assolutamente estranei all’ipotesi delittuosa contestata tant’è che "la GDF non ha riscontrato alcun versamento sospetto su tale libretto, nè, contrariamente a quanto riscontrato dal tribunale, vi è prova che tale deposito fosse gestito nell’interesse e secondo direttive di M.O.".

Motivi della decisione

1. Il ricorso, nei termini in cui le doglianze sono state dedotte, è manifestamente infondato.

2. In punto di diritto, va premesso che il ricorso per cassazione, nel caso in esame, è ammissibile solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen..

Il che significa che il controllo sulla adeguatezza e coerenza logica della motivazione non può estendersi se non nei casi di inesistenza o mera apparenza intendendosi con tale ultima locuzione quella motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento.

3. Tanto premesso, i ricorrenti, sostanzialmente, hanno dedotto due doglianza.

3.1. Con la prima, hanno sostenuto di essere estranei al reato contestato, deducendo la loro buona fede.

Al che deve replicarsi che, sul punto, il tribunale ha ampiamente preso in esame la medesima censura e, con motivazione ampia, logica ed aderente agli evidenziati elementi fattuali, l’ha disattesa. Di conseguenza, poichè la suddetta motivazione non può certo definirsi inesistente o apparente, la censura non può che essere ritenuta manifestamente infondata.

3.2. Con la seconda censura, i ricorrenti, hanno sostenuto che i beni sequestrati non avevano nulla a che vedere con il reato loro contestato.

La doglianza è fuorviante per la semplice ragione che il sequestro è stato disposto per equivalente ossia un tipo di sequestro che presuppone proprio l’estraneità dei beni sequestrati al reato: il che è quanto ha puntualmente fatto rilevare il tribunale nel provvedimento impugnato a pag. 2.

4. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 28-01-2011, n. 179

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Svolgimento del processo

Lo statuto della Fondazione P.E.C.M. Onlus di Boccaglio – istituzione di diritto privato non lucrativa e di utilità sociale che svolge attività nei settori dell’assistenza sociale e sociosanitaria, istituendo e gestendo in strutture di proprietà una serie di servizi a tutela dei soggetti anziani e dei disabili – prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto, oltre che da altri soggetti, anche da due componenti nominati, rispettivamente, dai Sindaci dei Comuni di Coccaglio e Torbole Casaglia.

Al fine di detta designazione, il Comune di Torbole Casaglia ha pubblicato un bando per la presentazione delle candidature, il quale prevedeva quali "condizioni preferenziali di nomina", il possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, il possesso di ulteriore titolo specifico, l’aver ricoperto incarichi pubblici.

Il sig. B.G. ha presentato la propria candidatura attestando, oltre alla propria esperienza come consigliere comunale e Sindaco, il possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, ma non anche della laurea in giurisprudenza, in quanto ritenuta titolo non specialistico.

In data 17 febbraio 2010 il sig. B., cui nulla era stato comunicato, apprendeva che, con decreto n. 1 del 5 febbraio 2010 il Sindaco aveva designato come rappresentante del Comune A.P., ritenuto in possesso dei requisiti necessari per ricoprire l’incarico: ciò richiamando, nel provvedimento, l’art. 50, comma 8 del d. lgs. 267/2000 e la deliberazione di consiglio comunale n. 18 del 12 settembre 2006, recante la "definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione, la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni", la quale impone di tener conto della esperienza e della capacità organizzativa del soggetto designando.

Nonostante tale riferimento, però, nessuna traccia sarebbe rinvenibile, nel provvedimento stesso, della procedura comparativa posta in essere tra i candidati da parte del Sindaco, con la conseguenza che, proprio in ragione di tale mancata valutazione comparata delle condizioni preferenziali possedute dai due candidati, il provvedimento di nomina sarebbe illegittimo:

1. per violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 50, comma 8 del d. lgs. 267/2000, degli indirizzi del Consiglio comunale, della lex specialis della procedura;

2. per violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 e, quindi, una carente motivazione della scelta operata.

Si è costituito in giudizio il controinteressato che, anche con la successiva memoria, ha ricordato l’orientamento del Consiglio di Stato (tra le altre la sentenza n. 5107 del 20 ottobre 2008) secondo cui le designazioni e nomine dei rappresentanti degli enti locali in altri organismi non scaturiscono da procedure concorsuali, ma sono l’esisto di una scelta fiduciaria, effettuata anche "in sintonia con gli indirizzi politico amministrativi stabiliti dalla stessa amministrazione"; sintonia che non sembrerebbe certo ravvisarsi con riferimento all’odierno ricorrente, esponente dell’opposizione.

Lo stesso controinteressato ha altresì richiesto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 c.p.c., "vengano cancellate dall’atto introduttivo tutte le dichiarazioni sconvenienti ed offensive formulate all’indirizzo del contro interessato Avv. P., in merito all’asserita mancanza "di forte motivazione e spiccata sensibilità a ricoprire l’incarico" e di mancata o scarsa capacità organizzativa.

A tale fine, nella propria ultima memoria il controinteressato evidenzia come gli incarichi rivestiti quale rappresentante nel consiglio parrocchiale, nonché all’interno del Partito Democratico sia a livello locale che provinciale sarebbero sintomatici del suo impegno sociale e delle sue capacità organizzative. Esso insiste, infine, sulla non applicabilità dell’art. 50 del T.U.E.L. alla fattispecie in esame, poiché la Fondazione in questione non sarebbe qualificabile come società partecipata, finanziata o controllata dal Comune.

Si è costituito in giudizio anche il Comune, il quale ha depositato una memoria di cui non può essere tenuto conto, al pari di quella depositata da parte ricorrente in vista della pubblica udienza lo stesso 22 dicembre 2010, in quanto tardive.

Le tesi di entrambe le parti sono state, comunque, oralmente esposte nel corso della pubblica udienza del 13 gennaio 2011, all’esito della quale la causa, su conforme richiesta dei procuratori presenti, è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Deve essere preliminarmente respinta la richiesta del controinteressato attinente alla cancellazione, dall’atto introduttivo, di affermazioni ritenute offensive nei suoi confronti, in quanto non appaiono sussistere, nel caso di specie, le particolari condizioni di cui all’art. 89 del c.p.c..

Nel proprio ricorso, infatti, parte ricorrente non afferma la mancanza dei requisiti di forte motivazione e spiccata sensibilità a ricoprire l’incarico, nonché di capacità organizzativa del soggetto designato, ma si limita a sostenere che nel provvedimento di nomina non vi sarebbe alcuna traccia delle valutazioni comparative effettuate dal Sindaco in ragione dei titoli preferenziali vantati dai due candidati in lizza.

Ciò precisato, si impone la previa trattazione delle questioni in rito poste dalla particolarità della fattispecie, in cui il Comune si è tardivamente costituito, mentre lo stesso giorno il ricorrente ha depositato una memoria anch’essa da considerarsi tardiva, in quanto il deposito è avvenuto il 22 dicembre e quindi ben oltre il termine di trenta giorni liberi prima dell’udienza per il deposito di memorie: né può essere considerato, al fine di evitare tale conclusione, la semplice circostanza che la memoria sia denominata "di replica", benché come tale non possa essere considerata, atteso che la stessa attesta la mancata costituzione del Comune.

In entrambi i casi non possono ritenersi rispettati i termini decadenziali di cui all’art. 73 del d. lgs. 104/2010, con la conseguenza che degli stessi non può essere tenuto conto ai fini della decisione.

Chiariti tali profili in rito, nel merito il ricorso non può trovare accoglimento.

Il Collegio ritiene, a tale proposito, condivisibile la giurisprudenza maggioritaria secondo cui: "Le nomine e le designazioni, da parte del consiglio comunale e del sindaco, dei rappresentanti dell’ente locale presso enti, aziende ed istituzioni, previste da norme di legge, regolamentari o dagli statuti di questi ultimi, da disporsi nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 50, d.lg. n. 267 del 2000, debbono considerarsi di carattere fiduciario, nel senso che riflettono un giudizio di affidabilità, espresso attraverso la nomina, basato non soltanto sulle capacità tecniche e professionali del nominato, ma anche sulla ritenuta idoneità del medesimo di rappresentare gli indirizzi di politica amministrativa e gestionale di chi l’ha designato, orientando l’azione dell’organismo nel quale si trova ad operare in senso quanto più conforme agli interessi di chi gli ha conferito l’incarico; ne consegue che, nel caso in cui, nel corso del mandato, venga meno il rapporto fiduciario, il sindaco può procedere alla revoca della nomina con provvedimento motivato." (T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 27 giugno 2007, n. 1171).

Nella fattispecie risultano rispettate le condizioni di pubblicità anticipata dell’avvio del procedimento preordinato alla scelta del soggetto da nominare, nonché gli indirizzi dettati dal Consiglio comunale, mentre nessuno specifico obbligo di motivazione deve ritenersi sussistesse in ordine alla scelta operata tra i candidati, proprio in ragione della sua natura fiduciaria della scelta.

Tale richiamo ai principi che sottendono ad una corretta interpretazione dell’art. 50 del d. lgs. 163/06 e al loro rispetto nella fattispecie in esame è stato ritenuto opportuno in ragione del fatto che lo stesso avviso pubblicato in vista della designazione richiamava tale norma ed individuava i requisiti che avrebbero dovuto essere posseduti (e valutati) in conformità agli indirizzi dettati dal Consiglio comunale.

Ciò nonostante la natura privata della Fondazione e la stessa formulazione dello Statuto di quest’ultima facciano propendere per ritenere che il membro del Consiglio di Amministrazione che deve essere designato dal Sindaco non sia un rappresentante del Comune, ma una persona di fiducia del Sindaco medesimo.

Ne discende, a maggior ragione, l’infondatezza del ricorso.

Le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 (mille/00) a favore di ciascuna parte resistente, per un totale di Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad IVA e C.P.A. e rimborso forfetario delle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Stefano Tenca, Primo Referendario

Mara Bertagnolli, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Tribunale Amministrativo regionale per la Puglia Lecce 45/2009

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Terza Sezione di Lecce, nelle persone dei signori Magistrati:

ANTONIO CAVALLARI Presidente

TOMMASO CAPITANIO Primo Referendario, relatore

SILVIA CATTANEO Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio dell’8 gennaio 2009

Visto il ricorso n. 1806/2008, proposto da:

CSS RISVEGLIO A RL

in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’avv.

TOMMASO MILLEFIORI

con domicilio eletto in LECCE

VIA MANNARINO N. 11/A

presso lo studio del medesimo,

contro

COMUNE DI GALLIPOLI

rappresentato e difeso dagli avv.

FRANCESCA TRALDI

ANITA STEFANELLI

con domicilio eletto in LECCE

VIA G. MANTOVANO, 3

presso lo studio dell’avv.

ANDREA ANGELELLI

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

del bando di gara indetta dal Comune di Gallipoli per l’affidamento del servizio di refezione scolastica nella parte in cui richiede, come requisito di partecipazione, il possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000 per il settore EA 03;

connesso o consequenziale e specificatamente del Capitolato speciale d’appalto nella parte in cui fissa tra i requisiti di partecipazione il possesso di certificazione per il settore EA 03 nonché della nota prot. n. 0054345 datata 17.11.2008 a firma del dirigente della Città di Gallipoli.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla società ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;

Visto il decreto presidenziale 6.12.2008, n. 1124, recante l’accoglimento della domanda di concessione di misure cautelari inaudita altera parte;

Udito il relatore, Primo Referendario Tommaso Capitanio, e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Distante, in sostituzione di Millefiori, e Traldi.

Considerato che:

* il ricorso è manifestamente fondato, onde può essere deciso con sentenza resa in forma immediata, ai sensi degli artt. 3 e 9 della L. 21.7.2000, n. 205;
* la società ricorrente (sul dichiarato presupposto di essere un’impresa operante nel settore della ristorazione collettiva, anche in favore di enti pubblici, fra i quali lo stesso Comune di Gallipoli) impugna il bando adottato dall’Amministrazione resistente per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per il periodo dicembre 2008-maggio 2011, nella parte in cui esso prescrive, fra i requisiti di ammissione alla gara, il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 anche per il settore EA03 (oltre che per il settore EA30).

La predetta clausola del bando viene censurata dalla ricorrente (la quale è in possesso della certificazione per il settore EA30 – Alberghi, ristoranti e bar) sul presupposto che il requisito in parola – ossia il contemporaneo possesso di entrambe le certificazioni – posseduto, in tutta la Regione Puglia, da una sola impresa, è estraneo all’oggetto dell’appalto. Infatti il settore EA03 riguarda le industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, ossia attività che consistono nella produzione, lavorazione e conservazione di prodotti a livello industriale, mentre nella specie l’appalto riguarda il servizio di mensa scolastica. La scelta del Comune di imporre il possesso di un siffatto requisito ha altresì l’effetto di restringere indebitamente la concorrenza, atteso l’esiguo numero di ditte che posseggono contemporaneamente la certificazione di qualità in entrambi i settori summenzionati;

* il ricorso va accolto, per le ragioni che si vanno ad esporre.

Pur dovendosi convenire con l’Amministrazione resistente circa l’esigenza che il servizio in questione (destinato ad un’utenza “sensibile”, ossia gli alunni delle scuole dell’infanzia) sia svolto da imprese che diano la massima garanzia circa il rispetto delle norme igienico-sanitarie, cionondimeno il requisito richiesto dal bando appare esorbitante rispetto all’obiettivo perseguito dal Comune.

Giova anzitutto evidenziare che la normativa in materia di certificazione di qualità prevede una individuazione delle attività umane certificabili diversa da quella prevista dalla normativa sul sistema HACCP. In effetti, l’art. 2 del D.Lgs. n. 155/1997 (decreto che, peraltro, è stato abrogato in toto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 193/2007) stabilisce che “1. Ai fini del presente decreto si intende per:

[…];

b) industria alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che esercita una o più delle seguenti attività; la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, di prodotti alimentari…”;

Ora, come è facile comprendere, la suddetta definizione ha l’obiettivo di estendere il campo di applicazione del sistema HACCP a tutte le attività che prevedano la manipolazione di prodotti alimentari, per cui essa adotta un criterio che si potrebbe definire sostanzialistico (e in questo senso non c’è dubbio che la ditta ricorrente è un’industria alimentare, per cui essa è tenuta ad applicare il sistema HACCP).

Viceversa, la classificazione EA è basata su un’analitica individuazione delle varie attività umane, nella quale, ai fini che qui interessano, le attività industriali (le quali sono racchiuse dal codice EA03 e dai sotto-codici) sono nettamente distinte dalle attività alberghiere (le quali, invece, sono ricomprese dal codice EA30 e dai sotto-codici, che comprendono specificamente: “mense e forniture di pasti”). Questo perché, ai fini della certificazione di qualità, è ben diversa la situazione di un’industria che produce generi alimentari (si pensi ad una ditta che produce insaccati o ad una cantina sociale o ad una fabbrica di biscotti) rispetto ad una ditta che si occupa, ad esempio, di catering oppure ad un ristorante.

Peraltro, in occasione delle verifiche che precedono il rilascio della certificazione di qualità, i tecnici delle società di certificazione osservano tutto il processo produttivo di un’azienda, per cui, nel caso delle ditte che gestiscono mense collettive o alberghi, la verifica riguarda anche quelle attività propedeutiche alla preparazione dei pasti che queste ditte svolgono necessariamente e che sono comuni alle ditte che svolgono attività di carattere industriale.

Per fare un esempio attinente al caso di specie, non c’è dubbio che la ditta che gestisce una mensa scolastica deve, fra le altre cose, provvedere alla conservazione di alcuni generi alimentari che non sono di “pronto impiego” (ad esempio, la frutta o la verdura) e, in questo senso, essa pone in essere operazioni che sono sostanzialmente comuni ad un’industria che produce succhi di frutta (la quale pure deve conservare e manipolare la frutta). Tuttavia, anche questo specifico segmento della filiera è ricompreso nell’ambito del processo produttivo tipico di una ditta che gestisce una mensa, per cui la certificazione di qualità per il settore EA30 “copre” anche queste attività (le quali, come detto, sono propedeutiche alla preparazione e somministrazione dei pasti agli utenti finali).

Tra l’altro, se si dovesse seguire il criterio indicato dal Comune nei suoi atti difensivi, si dovrebbe affermare che le imprese partecipanti alla presente gara debbono essere in possesso della certificazione di qualità anche per il settore EA31 – Trasporti, visto che anche il trasporto dei generi alimentari è menzionato dall’art. 2, let. b), del D.Lgs. n. 155/1997 e che l’art. 1 del capitolato d’appalto, nell’elencare le prestazioni che definiscono l’oggetto del servizio per cui è causa, prevede anche il trasporto degli alimenti: tale conclusione, però, appare francamente eccessiva.

Non bisogna infine dimenticare che il possesso della certificazione di qualità e l’osservanza del sistema HACCP non esauriscono certo gli obblighi di carattere igienico-sanitario che debbono osservarsi da parte del gestore di una mensa scolastica (si pensi alle prescrizioni che possono essere impartite dall’Ufficio Tecnico del Comune o dall’ASL territoriale, oppure ai controlli da parte dei N.A.S. dei Carabinieri, e così via), il che dovrebbe fugare ogni preoccupazione in capo al Comune di Gallipoli circa la tutela dei piccoli utenti del servizio in argomento;

* la previsione del requisito di capacità tecnica contestato dalla ricorrente, invece, ha il solo risultato di restringere eccessivamente la concorrenza fra le imprese del settore (senza arrecare particolare beneficio alla stazione appaltante), il che è contrario alla normativa sugli appalti pubblici;
* in ragione di quanto precede, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento della clausola del bando oggetto di gravame, nella parte in cui prescrive che le imprese concorrenti alla presente gara debbono essere in possesso della certificazione di qualità anche per la categoria EA03.

Le spese di giudizio possono tuttavia essere integralmente compensate fra le parti, sussistendo giuste ragioni.

Sentiti i difensori delle parti in ordine alla possibilità di definire nel merito il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 3 e 9 della L. 21.7.2000, n. 205.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Terza Sezione di Lecce, accoglie il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio dell’8 gennaio 2009.

Dott. Antonio Cavallari – Presidente

Dott. Tommaso Capitanio – Estensore

Pubblicato mediante deposito

in Segreteria il 14.01.2009

N.R.G. «1806/2008»

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Corte Costituzionale sentenza n. 91 SENTENZA 09 – 21 marzo 2011 . Riordino della disciplina delle Comunita’ montane

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 13 del 23-3-2011

Sentenza

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 novembre
2008 (Riordino della disciplina delle Comunita’ montane, ai sensi
dell’art. 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244),
promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 26 gennaio
2009, depositato in cancelleria il 3 febbraio 2009 ed iscritto al n.
2 del registro conflitti tra enti 2009.
Visto l’atto di costituzione di Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 22 febbraio 2011 il Giudice
relatore Alfonso Quaranta;
uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Andrea Manzi per la Regione
Veneto e l’avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma per il Presidente
del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 26 gennaio 2009 e depositato
presso la cancelleria della Corte il successivo 3 febbraio, la
Regione Veneto ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti
del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2008 (Riordino
della disciplina delle Comunita’ montane, ai sensi dell’articolo 2,
comma 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).
1.1. – A decorrere dalla data di pubblicazione del suddetto
decreto, per effetto di quanto previsto dall’art. 2 del medesimo,
infatti, si sono prodotti, anche per la ricorrente, gli effetti di
cui al comma 20 dell’art. 2 della legge n. 244 del 2007, il quale ha
previsto che:
«a) cessano di appartenere alle comunita’ montane i comuni
capoluogo di provincia, i comuni costieri e quelli con popolazione
superiore a 20.000 abitanti;
b) sono soppresse le comunita’ montane nelle quali piu’ della
meta’ dei comuni non sono situati per almeno l’80 per cento della
loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sopra il
livello del mare ovvero non sono comuni situati per almeno il 50 per
cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine
sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota
altimetrica inferiore e la superiore non e’ minore di 500 metri;
nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine e il dislivello
della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di 600
metri;
c) sono altresi’ soppresse le comunita’ montane che, anche in
conseguenza di quanto disposto nella lettera a), risultano costituite
da meno di cinque comuni, fatti salvi i casi in cui per la
conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile
procedere alla costituzione delle stesse con almeno cinque comuni,
fermi restando gli obiettivi di risparmio;
d) nelle rimanenti comunita’ montane, gli organi consiliari
sono composti in modo da garantire la presenza delle minoranze, fermo
restando che ciascun comune non puo’ indicare piu’ di un membro. A
tal fine la base elettiva e’ costituita dall’assemblea di tutti i
consiglieri dei comuni, che elegge i componenti dell’organo
consiliare con voto limitato. Gli organi esecutivi sono composti al
massimo da un terzo dei componenti l’organo consiliare».
2. – La Regione premette di aver gia’ proposto questione di
legittimita’ costituzionale in ordine al suddetto art. 2, comma 20,
della legge finanziaria per il 2008.
3. – Con un ampio excursus, la ricorrente ripercorre l’articolata
vicenda normativa che ha interessato le comunita’ montane.
4. – Deduce, quindi, come per effetto del suddetto d.P.C.m.,
delle diciannove comunita’ montane del Veneto, otto sono state
soppresse, sicche’ si e’ proceduto a nominare commissari straordinari
della Giunta regionale per ciascuna delle comunita’ montane
soppresse.
5. – Ad avviso della difesa regionale, l’intervento del
legislatore statale, con il d.P.C.m. in questione, ma ancor prima con
la legge n. 244 del 2007, costituirebbe un’invasione da parte del
governo centrale in un ambito di potesta’ legislativa esclusiva, che
non puo’ essere giustificato neppure invocando la chiamata in
sussidiarieta’ di alcune funzioni.
In ogni caso, sarebbe stato violato il principio di leale
collaborazione.
Inoltre, l’intervento legislativo in questione non potrebbe
essere ricondotto ad esigenze di coordinamento della finanza
pubblica, trattandosi di un ambito materiale in cui la potesta’
legislativa e’ regionale, anche se concorrente.
Gli effetti prodotti dal suddetto d.P.C.m. darebbero luogo ad una
menomazione del potere amministrativo regionale in violazione
dell’art. 118 Cost., in quanto spetta alla Regione la
riorganizzazione degli apparati che sono deputati a svolgere le
funzioni demandate alle comunita’ montane e il riordino
dell’erogazione delle funzioni stesse.
Detto intervento sarebbe, altresi’, lesivo dell’art. 119 Cost.,
in quanto inciderebbe sulle scelte regionali in ordine all’erogazione
delle spesa.
L’intervento legislativo in questione apparirebbe, inoltre,
inopportuno e irrazionale, in quanto si e’ prodotta una traumatica
interruzione di quel rapporto di consolidata convivenza ed
aggregazione tra Comuni con esigenze simili, che nel tempo si e’
venuto a costituire.
6. – La ricorrente ha chiesto che la Corte dichiari che non
spetta allo Stato incidere sulla disciplina delle comunita’ montane
della Regione Veneto, modificando la loro struttura, riducendo il
numero dei Comuni che ne fanno parte e imponendo una diversa
composizione dei loro organi consiliari ed esecutivi, spettando
all’ente regionale tale potere, con l’effetto di annullare il
d.P.C.m. 19 novembre 2008.
7. – Si e’ costituito in giudizio, con atto depositato il 3
febbraio 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
deducendo come fosse all’attenzione della Corte la questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 2, comma 21, della legge n. 244
del 2007, sulla cui base veniva emanato il d.P.C.m. in questione e
che, pertanto, occorreva attendere l’esito del suddetto giudizio.
8. – In data 1° febbraio 2011, la Regione Veneto ha depositato
memoria con la quale ha ribadito le conclusioni gia’ rassegnate con
il ricorso.
La Regione ha dato atto che nelle more del giudizio e’
intervenuta la sentenza n. 237 del 2009, con la quale e’ stata
dichiarata l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2, commi 20 e
22, della legge n. 244 del 2007, nonche’ dell’art. 2, comma 21,
ultimo periodo della medesima legge, che prevede: «gli effetti di cui
al comma 20 si producono dalla data di pubblicazione del predetto
decreto».
Ad avviso della Regione la suddetta pronuncia confermerebbe la
fondatezza dei propri assunti difensivi e determinerebbe
l’illegittimita’ derivata del d.P.C.m. 19 novembre 2008.

Considerato in diritto

1. – La Regione Veneto ha promosso conflitto di attribuzione nei
confronti dello Stato in relazione al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 19 novembre 2008 (Riordino della disciplina
delle Comunita’ montane, ai sensi dell’articolo 2, comma 21, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244), con il quale sarebbero state lese le
competenze garantite alla Regione dagli articoli 117, 118 e 119 della
Costituzione, nonche’ dai principi di leale collaborazione e di
ragionevolezza, operando in un ambito materiale – comunita’ montane –
rimesso alla potesta’ legislativa residuale della regione, senza che
siano ravvisabili ragioni atte a dare luogo alla chiamata in
sussidiarieta’, nonche’ profili di coordinamento della finanza
pubblica.
2. – In via preliminare, occorre precisare che l’impugnato
d.P.C.m. e’ composto di due articoli: il primo prevede che «per le
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Liguria,
Lombardia Marche, Molise, Piemonte, Toscana e Umbria e’ accertata la
riduzione a regime della spesa corrente per il funzionamento delle
comunita’ montane» ai sensi delle disposizioni ivi richiamate; il
secondo prevede che per le «Regioni Lazio, Puglia e Veneto si
producono gli effetti del comma 20 dell’art. 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, dalla data di pubblicazione» del decreto
stesso.
Tenuto conto del contenuto di tale provvedimento, e’ evidente
come oggetto del conflitto sia esclusivamente l’articolo 2 del
suddetto decreto, limitatamente alla disposizione adottata nei
confronti della ricorrente Regione Veneto; essendo del tutto pacifico
che le disposizioni contenute nell’articolo 1, nonche’ la stessa
disposizione contenuta nell’articolo 2, per la parte in cui questa si
riferisce a Regioni diverse dalla ricorrente, sono estranee
all’oggetto del conflitto medesimo, sicche’ – per tali parti – il
ricorso, con il quale e’ chiesto espressamente l’annullamento
dell’intero d.P.C.m., deve essere dichiarato inammissibile.
3. – Cio’ premesso, va precisato che la ricorrente Regione Veneto
deduce che, a decorrere dalla data di pubblicazione del suddetto
decreto (intervenuta il 27 novembre 2008), si sono prodotti, nei suoi
confronti, gli effetti di cui all’art. 2, comma 20, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), ove e’
previsto che:
«a) cessano di appartenere alle comunita’ montane i comuni
capoluogo di provincia, i comuni costieri e quelli con popolazione
superiore a 20.000 abitanti;
b) sono soppresse le comunita’ montane nelle quali piu’ della
meta’ dei comuni non sono situati per almeno l’80 per cento della
loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sopra il
livello del mare ovvero non sono comuni situati per almeno il 50 per
cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine
sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota
altimetrica inferiore e la superiore non e’ minore di 500 metri;
nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine e il dislivello
della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di 600
metri;
c) sono altresi’ soppresse le comunita’ montane che, anche in
conseguenza di quanto disposto nella lettera a), risultano costituite
da meno di cinque comuni, fatti salvi i casi in cui per la
conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile
procedere alla costituzione delle stesse con almeno cinque comuni,
fermi restando gli obiettivi di risparmio;
d) nelle rimanenti comunita’ montane, gli organi consiliari
sono composti in modo da garantire la presenza delle minoranze, fermo
restando che ciascun comune non puo’ indicare piu’ di un membro. A
tal fine la base elettiva e’ costituita dall’assemblea di tutti i
consiglieri dei comuni, che elegge i componenti dell’organo
consiliare con voto limitato. Gli organi esecutivi sono composti al
massimo da un terzo dei componenti l’organo consiliare».
4. – La ricorrente ha chiesto, pertanto, che questa Corte
dichiari che non spettava allo Stato – bensi’ all’ente regionale –
incidere sulla disciplina delle comunita’ montane della Regione
Veneto, modificando la loro struttura, riducendo il numero dei Comuni
che ne fanno parte e imponendo una diversa composizione dei loro
organi consiliari ed esecutivi; di conseguenza, ha chiesto
l’annullamento del decreto impugnato.
5. – Tanto la Regione ricorrente, quanto l’Avvocatura dello Stato
hanno ricordato che, nei termini di rito, era gia’ stata sottoposta
al vaglio di questa Corte la questione di legittimita’ costituzionale
dell’art. 2, commi 17, 18, 19, 20, 21 e 22, della legge n. 244 del
2007, aventi ad oggetto il riordino delle comunita’ montane.
Tali disposizioni stabilivano (art. 2, comma 17, della legge n.
244 del 2007) che le Regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di
contenimento della spesa pubblica, avrebbero dovuto provvedere, entro
il termine indicato, «al riordino della disciplina delle comunita’
montane», tenendo conto (art. 2, comma 18) di alcuni principi
fondamentali. Il comma 20, stabiliva, in particolare, la cessazione
dell’appartenenza alle comunita’ montane di determinati comuni,
nonche’ la soppressione automatica delle comunita’ montane che
presentassero determinati requisiti – qualora le Regioni non avessero
provveduto a quanto disposto dal comma 17, nel termine fissato – a
far data dalla pubblicazione del d.P.C.m. di cui al comma 21, ultimo
periodo.
Il citato comma 21, oltre alla disposizione appena richiamata,
prevedeva, al primo periodo, l’accertamento dell’effettivo
conseguimento delle riduzioni di spesa di cui al comma 17, «sulla
base delle leggi regionali promulgate e delle relative relazioni
tecnico-finanziarie».
6. – Successivamente alla proposizione del ricorso ora in esame
e’ intervenuta la sentenza di questa Corte n. 237 del 2009, con la
quale e’ stata dichiarata l’illegittimita’ costituzionale dell’art.
2, commi 20 e 22, della legge n. 244 del 2007, nonche’ dell’art. 2,
comma 21, ultimo periodo, della stessa legge, secondo il quale «gli
effetti di cui al comma 20 si producono dalla data di pubblicazione
del predetto decreto».
7. – In particolare, la Corte, nel ribadire che l’ordinamento
delle comunita’ montane rientra nella competenza legislativa
residuale delle Regioni, ha affermato che il comma 20 viola anche
l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto contiene una disciplina di
dettaglio ed autoapplicativa che non puo’ essere ricondotta all’alveo
dei principi fondamentali della materia del coordinamento della
finanza pubblica, giacche’ non lascia alle Regioni alcuno spazio di
autonoma scelta e dispone, in via principale, direttamente, la
conseguenza, molto incisiva, della soppressione delle comunita’ che
si trovino nelle specifiche e puntuali condizioni ivi previste.
La Corte ha, inoltre, rilevato che il comma stesso contiene la
previsione della garanzia della presenza delle minoranze negli organi
consiliari delle comunita’, ambito che esula dalla materia del
coordinamento della finanza pubblica, in quanto attiene
esclusivamente all’ordinamento dei predetti organismi, che rientra
nella competenza residuale delle Regioni.
Con la medesima sentenza si e’ anche ritenuto che e’ «palese
l’illegittimita’ dell’ultima parte del comma 21, che attribuisce ad
un atto amministrativo dello Stato (il previsto d.P.C.m.), a
decorrere dalla data di sua pubblicazione, efficacia abrogativa delle
disposizioni regionali adottate, ove riconosciute insufficienti a
garantire le riduzioni di spesa indicate nel comma 17».
La Corte ha, quindi, riconosciuto che la previsione della
cessazione dell’esistenza di comunita’ montane o dell’automatico
scorporo di comuni dall’ambito delle comunita’ stesse vanifica il
contenuto precettivo della legge regionale eventualmente adottata,
con violazione del criterio di riparto di competenze e del principio
di legalita’ costituzionale, in forza dei quali ogni intervento
sull’efficacia di leggi regionali deve trovare puntuale
giustificazione in fonti costituzionali.
Diversamente, e’ stata ritenuta non illegittima la previsione
contenuta nel primo periodo del comma 21, in quanto essa disciplina
un’attivita’ che, sebbene rimessa ad un provvedimento amministrativo
dello Stato, non e’ stata considerata idonea a ledere prerogative di
autonomia regionale.
8. – Tanto premesso, deve rilevarsi come l’art. 2 del d.P.C.m. 19
novembre 2008, nella parte in cui forma oggetto della presente
controversia, sia in contrasto con gli effetti prodotti dalla citata
sentenza n. 237 del 2009 e che, in conseguenza della intervenuta
caducazione per illegittimita’ costituzionale della normativa
legislativa di base (art. 2, commi 20 e 21, ultimo periodo, della
legge n. 244 del 2007), sia venuta meno anche la legittimita’
dell’art. 2 del d.P.C.m. stesso, nella parte in cui si riferisce alla
Regione Veneto.
9. – Deve, pertanto, affermarsi che non spettava allo Stato
l’adozione di siffatta determinazione nei confronti della Regione
Veneto e si deve, quindi, annullare l’art. 2 dell’impugnato d.P.C.m.
nel punto in cui esso fa riferimento alla ricorrente.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara che non spettava allo Stato disporre che per la
Regione Veneto si producano gli effetti di cui al comma 20 dell’art.
2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2008), secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 21,
ultimo periodo, della medesima legge, e per l’effetto, in parziale
accoglimento del ricorso proposto dalla stessa Regione, annulla
l’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
novembre 2008 (Riordino della disciplina delle Comunita’ montane, ai
sensi dell’articolo 2, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n.
244) nella parte in cui si riferisce alla ricorrente;
b) dichiara inammissibile, per il resto, il medesimo ricorso
proposto dalla Regione Veneto.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2011.

Il Presidente: De Siervo

Il redattore: Quaranta

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 21 marzo 2011.

Il cancelliere: Fruscella

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