T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 05-01-2011, n. 2 Edilizia e urbanistica, in genere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Il ricorrente B.C. è proprietario di alcuni fondi situati nel Comune di Provaglio d’Iseo, e precisamente di un terreno classificato come torbiera e di un terreno classificato come seminativo. A margine di questi terreni si trova, in via Monastero 2, un edificio residenziale.

2. In prossimità dell’edificio (sul mappale n. 129) esiste quantomeno dal 1980 una sorgente (fontanile) di acqua non potabile utilizzata dal ricorrente per le esigenze igieniche dell’abitazione (che non è collegata all’acquedotto comunale) e per l’attività agricola (consistente in un impianto di circa 150 ulivi e altri alberi da frutto).

3. I terreni del ricorrente si trovano all’interno della riserva naturale Torbiere del Sebino, gestita dal relativo Consorzio. Più in dettaglio, l’area del fontanile si colloca nella zona C della riserva naturale (fascia di protezione interna) ed è sottoposta alla disciplina degli art. 3.0 – 3.12 del piano approvato dalla Regione con la DGR n. 6/31755 del 17 ottobre 1997. In base al PRG comunale la medesima area è classificata come F3 (zona vincolata a corona della riserva naturale) ed è sottoposta all’art. 49 delle NTA.

4. La proprietà dell’area che comprende il fontanile e della sovrastante scarpata è contesa tra il ricorrente e il proprietario del fondo confinante. La controversia civilistica instaurata davanti al Tribunale di Brescia ha visto la soccombenza in primo grado del ricorrente. Peraltro questa vicenda non ha immediate conseguenze sul piano amministrativo, essendo il ricorrente nel possesso dei beni e trovandosi di conseguenza in una condizione di legittimazione nei confronti del Comune. Sono naturalmente salvi i diritti dei terzi che dovessero essere accertati dal giudice ordinario, compreso l’eventuale subentro nelle aspettative del ricorrente per quanto riguarda gli aspetti urbanistici delle opere relative al fontanile.

5. Il 6 febbraio 1999 il ricorrente ha chiesto al Comune l’autorizzazione (in sanatoria) per la realizzazione del fontanile. La commissione edilizia ha dato parere favorevole in data 11 febbraio 1999 a condizione che fosse acquisito il nullaosta del Consorzio di gestione della riserva naturale. Il Consorzio si è però espresso negativamente in data 21 marzo 1999 per due ragioni: (a) "in quanto l’intervento non risulta essere di ristrutturazione di manufatto esistente, bensì di nuova costruzione, e pertanto opera non prevista dall’art. 3.2 delle NTA del piano di gestione approvato dalla Giunta Regionale in data 17 ottobre 1997 n. 6/31755"; (b) inoltre "la costruzione di detto fontanile, sia per la posizione che per la tipologia della costruzione stessa, comporta alterazione della qualità dell’ambiente risultando incompatibile con le finalità della Riserva". Visto il parere del Consorzio il responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune ha respinto la richiesta di autorizzazione con provvedimento del 25 marzo 1999.

6. Poco dopo, in data 25 maggio 1999, il ricorrente ha nuovamente chiesto al Comune un’autorizzazione in sanatoria, in questo caso formulata in relazione alle opere di consolidamento del pozzo e all’ulteriore scavo realizzato nella sovrastante scarpata. Nella richiesta si specificava che le pareti del pozzo si erano inclinate ed era necessario posizionare una platea in cemento in corrispondenza dell’apertura del pozzo medesimo. Questa pratica edilizia non risulta tuttavia aver avuto alcun seguito a favore del ricorrente.

7. Al contrario il Comune con l’ordinanza del sindaco n. 32 del 2 giugno 1999 ha ingiunto al ricorrente l’immediata sospensione dei lavori di scavo e il ripristino dello stato dei luoghi, compresa l’asportazione del terreno che ostacolava il passaggio pedonale esistente. Il ricorrente ha risposto con una nota trasmessa agli uffici comunali il 18 giugno 1999, nella quale precisava di essere disposto a ripristinare lo stato dei luoghi, ad eccezione dello scavo riguardante il fontanile, essendo quest’ultimo un’infrastruttura necessaria al rifornimento di acqua per i servizi igienici domestici e per gli usi agricoli.

8. La posizione definitiva del Comune è stata assunta con l’ordinanza prot. n. 4097 del 26 maggio 2000, emessa dal responsabile dell’Area Controllo del Territorio. Mediante questo provvedimento l’amministrazione ha contestato al ricorrente: (a) uno scavo di terreno vegetale in parte sulla scarpata e in parte sul piano avente dimensioni pari a 9,5×6,5 metri e altezza pari a 3,5 metri; (b) il posizionamento sul fondo dello scavo di anelli in calcestruzzo aventi altezza pari a 1 metro e diametro di 1,8 metri. Considerato il carattere abusivo dello scavo, e affermando il contrasto con l’art. 3.1 del piano della riserva naturale e con l’art. 49 delle NTA comunali, l’ordinanza ha ingiunto la remissione in pristino dell’intera area, il che implica anche la copertura del fontanile e del relativo pozzo.

9. Contro la suddetta ordinanza il ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 25 luglio 2000 e depositato il 31 luglio 2000. Le censure possono essere sintetizzate e riordinate come segue: (i) mancata comunicazione di avvio del procedimento; (ii) violazione dell’art. 10 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, trattandosi di opere soggette ad autorizzazione e non a concessione edilizia; (iii) travisamento dei fatti e delle norme urbanistiche.

10. Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

11. Passando al merito, non appare condivisibile il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241). Innanzitutto l’argomento non ha una base fattuale sufficiente, in quanto il Comune ha emesso l’ordinanza di ripristino dopo una lunga interlocuzione con il ricorrente, nell’ambito della quale era stato emesso un puntuale diniego di autorizzazione edilizia per i lavori eseguiti abusivamente, e oltre a questo anche un primo ordine di ripristino riferito al medesimo intervento (v. sopra ai punti 57). In ogni caso la censura formale di violazione delle garanzie procedurali non può da sola condurre all’annullamento del provvedimento impugnato, perché è sempre necessario, per il principio ora codificato dall’art. 21octies comma 2 secondo periodo della legge 241/1990, effettuare la prova di resistenza esaminando se a causa di tale violazione l’amministrazione sia stata privata di elementi istruttori in grado di far ipotizzare una decisione diversa. Non sarebbe infatti né utile né economico annullare un provvedimento che può essere adottato di nuovo con lo stesso contenuto. La prova di resistenza deve essere condotta esaminando le censure di natura sostanziale proposte con l’impugnazione.

12. Non può essere condiviso neppure il secondo motivo di ricorso, che classifica lo scavo tra le attività soggette a semplice autorizzazione edilizia e ipotizza di conseguenza la violazione dell’art. 10 della legge 47/1985 per la ragione che questo tipo di violazioni edilizie non sarebbe soggetto alla misura reale della remissione in pristino ma soltanto alla sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale. È vero che gli scavi, in base all’art. 7 comma 2 lett. c) del DL 23 gennaio 1982 n. 9, sono sottoposti ad autorizzazione gratuita, ma questa stessa norma limita la propria efficacia agli interventi che "non riguardino la coltivazione di cave o torbiere" e siano conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti. Nel caso in esame, pur mancando l’attività estrattiva, vi è una palese interferenza tra l’intervento edilizio del ricorrente e la disciplina della riserva naturale Torbiere del Sebino. Interferenza non significa automaticamente violazione: se questa equivalenza esista è appunto oggetto di indagine. Dunque ai fini del presente ricorso la questione dirimente non è tanto la classificazione dello scavo come attività edilizia sottoposta ad autorizzazione (e attualmente a DIA ai sensi dell’art. 22 comma 1 del DPR 6 giugno 2001 n. 380) ma la conformità urbanistica dello scavo stesso e quindi la possibilità di un accertamento di conformità ex post ai sensi dell’art. 13 commi 1 e 5 della legge 47/1985 e dell’art. 4 comma 13 del DL 5 ottobre 1993 n. 398 (v. ora l’art. 37 comma 4 del DPR 380/2001). La mancanza di conformità urbanistica, rinforzata nello specifico dal livello sovracomunale della tutela connessa alla riserva naturale, non consentirebbe la conservazione delle opere indipendentemente dalla natura del titolo edilizio in astratto necessario per eseguirle.

13. Tutto questo ci porta al terzo motivo di ricorso, fondato sui vizi di travisamento dei fatti e delle norme urbanistiche. Gli argomenti del ricorrente sono condivisibili nei limiti esposti qui di seguito:

(a) occorre distinguere tra lo scavo del terreno e la realizzazione di un pozzo per l’emungimento dal fontanile. Lo scavo, inteso come sbancamento a se stante, non sarebbe compatibile con la disciplina del piano della riserva naturale e neppure con l’art. 49 delle NTA comunali. La realizzazione di un pozzo dal quale attingere acqua destinata a usi igienici e agricoli è invece ammissibile. L’art. 3.1 del piano della riserva naturale vieta le nuove costruzioni e le nuove infrastrutture, nonché qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo, ma consente la realizzazione e l’ammodernamento degli impianti igienici e di servizio delle abitazioni. Il successivo art. 3.2 include tra le opere ammesse quelle dirette alla conduzione agricola del fondo. L’art. 49 delle NTA comunali consente le destinazioni d’uso collegate alla produzione agricola e alla residenza all’interno dei volumi esistenti, in questo modo implicitamente legittimando gli interventi edilizi complementari, tra cui la realizzazione di servizi sostitutivi dell’allacciamento all’acquedotto comunale;

(b) dunque lo sbancamento può essere tollerato solo come intervento temporaneo e strumentale alla realizzazione del pozzo che fornisce acqua per i servizi igienici dell’abitazione e per la conduzione agricola del fondo. Una volta ultimato il pozzo l’area circostante deve essere riportata nello stato di fatto anteriore;

(c) il pozzo può invece essere regolarizzato attraverso un accertamento di conformità ex post. L’accertamento della conformità, intervenendo su un’opera abusiva e quindi per definizione non assistita da uno stato di certezza del diritto, può essere associato a condizioni e limitazioni. Nella procedura di regolarizzazione il Comune conserva pertanto il potere di imporre delle prescrizioni sulle dimensioni e sulle caratteristiche tecniche del pozzo. In proposito deve essere acquisito il parere del Consorzio di gestione della riserva naturale, le cui valutazioni (v. sopra al punto 5) sono superate per quanto riguarda l’interpretazione della disciplina urbanistica ma devono trovare ascolto, riformulate come prescrizioni, al fine di rendere la costruzione del pozzo e l’emungimento dallo stesso compatibili con la tutela del contesto naturale.

14. In conclusione il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fermo restando il potere esercitabile dal Comune nella fase di regolarizzazione del pozzo come specificato sopra al punto 13c. La complessità di alcune questioni consente l’integrale compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso come precisato in motivazione.

Le spese sono integralmente compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-02-2011, n. 4683 Opposizione

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Svolgimento del processo

S.I., dipendente dell’Agenzia del Territorio, chiese e ottenne dal Tribunale di Campobasso, nei confronti dell’Amministrazione datrice di lavoro, decreto ingiuntivo relativo alle somme trattenutele in busta paga a titolo di contributi previdenziali in pendenza della sospensione del loro versamento per effetto della normativa emergenziale successiva al sisma che aveva colpito il Molise nell’anno 2002 (OPCM n. 3253/2002 e successive ordinanze di integrazione e proroga). Il Tribunale di Campobasso rigettò l’opposizione svolta dalla parte ingiunta (la quale aveva sostenuto l’applicabilità della normativa di riferimento ai soli datori di lavoro privati) e la Corte d’Appello di Campobasso, con sentenza in data 28.3 – 16.4.2008, rigettò l’impugnazione proposta dall’Amministrazione, osservando, in particolare, che:

– doveva ritenersi l’applicabilità della disposta sospensione del versamento dei contributi anche per la categoria dei lavoratori pubblici, siccome essi pure colpiti dal disagio conseguente agli eventi sismici;

– a non diversa soluzione conduceva la norma di cui al D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis convertito in L. n. 290 del 2006, di interpretazione autentica della legge n. 225/92 in quanto: a) l’OPCM n. 3253/2002 era stata emanata anche in base al D.L. n. 245 del 2002, convertito in L. n. 286 del 2002, non oggetto di interpretazione autentica; b) la norma interpretativa non aveva preso in considerazione il diritto alla sospensione per i dipendenti, avendo disciplinato soltanto il diritto alla sospensione dei datori di lavoro.

Avverso tale sentenza della Corte territoriale, l’Agenzia del Territorio ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

L’intimata S.I. non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia violazione dell’art. 7 OPCM n. 3253/2002, assumendo la sua riferibilità soltanto ai datori di lavoro del settore privato, sia per il riferimento della sospensione ai "versamenti", fase conclusiva del ciclo di spesa successiva alla trattenuta in busta paga della quota a carico dei lavoratori; sia per i richiami testuali ai "soggetti residenti o "aventi sede legale", riferibili al concetto aziendalistico di sede operativa; sia in considerazione della ratio del provvedimento, finalizzato alla liberazione di risorse da sfruttare per la produzione di beni e servizi e non all’incremento della retribuzione dei dipendenti pubblici.

Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione del D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006, assumendone la riferibilità anche alla ridetta OPCM n. 3253/2002, siccome emessa ai sensi della L. n. 225 del 1992, art. 5, in linea con quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 325/2008. 2. La L. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5, comma 2, prevede che "Per l’attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1 deliberazione dello stato di emergenza, si provvede … anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico".

Il D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006, stabilisce che "La L. 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile".

L’OPCM n. 3253/2002, all’art. 7, comma 1, stabilisce che "Nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa alla data degli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 nel territorio di cui al D.P. Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 e del D.P. Consiglio dei Ministri 8 novembre 2002, sono sospesi, fino al 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonchè di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l’effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi di cui sopra"; i suddetti termini sono stati poi prorogati dalle OOPCM nn. 3279/2003, 3300/2003 e 3308/2003.

La ridetta OPCM n. 3253/2002 fa espresso e prioritario riferimento alla L. n. 225 del 1992 ("Vista la L. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5); nel preambolo viene altresì richiamato anche il D.L. n. 245 del 2002, con significativo riferimento, "in particolare" all’art. 2, comma 2, "con il quale si rinvia la disciplina e la definizione delle modalità degli interventi di emergenza ad ordinanze di protezione civile".

Pertanto deve convenirsi che anche l’OPCM n. 3253/2002 rientra fra le ordinanze di protezione civile contemplate dal D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006.

Ne discende la sua applicabilità anche alla disposizione di cui al ricordato art. 7 di tale Ordinanza e la non concludenza del rilievo secondo cui l’ordinanza in parola era stata emanata anche in base al D.L. n. 245 del 2002.

Il D.L. n. 263 del 2006, predetto art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006, è norma di interpretazione autentica, secondo quanto esplicitato dal dato testuale e, come tale, di portata retroattiva.

Deve al contempo escludersi una sua efficacia soltanto innovativa rispetto al contenuto precettivo dell’art. 7, poichè l’interpretazione autenticamente affermata rientra fra quelle possibili della norma in esame, alla luce in particolare del riferimento testuale ai "versamenti" – ossia agli adempimenti dell’obbligo previdenziale riservati alla parte datoriale e successivi alla trattenuta delle quote a carico dei lavoratori – e alla rado della disposizione, individuabile nell’intento di favorire la liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali.

La norma di interpretazione autentica è stata inoltre ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale (cfr Corte Cost., sentenza n. 325/2008), la quale ha rilevato che corrisponde ad un principio di non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore la scelta di limitare il beneficio della sospensione del versamento contributivo ai soli datori di lavoro del settore privato, posto che questi ultimi, a differenza delle amministrazioni pubbliche, spesso non dispongono di sufficienti risorse e di idonea capacità organizzativa per fronteggiare in modo adeguato emergenze come quelle originate dall’evento sismico, e che neppure sussiste un’ingiustificata disparità di trattamento, perchè eventuali agevolazioni previste per i datori di lavoro privati ben possono, non irragionevolmente, non essere estese anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, stante la non omogeneità dei due termini che vengono presi a paragone.

Atteso pertanto che l’art. 7, comma 1, OPCM n. 3253/2002, va interpretato alla stregua del D.L. n. 263 del 2006, disposto art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006 e, pertanto, come riferibile soltanto ai datori di lavoro privati, deve riconoscersi la fondatezza del ricorso.

3. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda azionata.

Le incertezze ermeneutiche relative alla portata della normativa di riferimento, che hanno condotto all’adozione di un’interpretazione autentica, consigliano la compensazione delle spese relative all’intero processo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda d’ingiunzione, compensando le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-01-2011) 14-02-2011, n. 5385 Motivazione contraddittoria, insufficiente, mancante

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza in data 12.4.2008, il Tribunale di Latina dichiarò D.M. responsabile dei reati di cui agli artt. 470, 474, 640 e 648 c.p. unificati sotto il vincolo della continuazione e – ritenuta l’ipotesi lieve della ricettazione, con la diminuente per il rito abbreviato – lo condannò alla pena di mesi 10 di reclusione ed Euro 300,00 di multa.

Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame e la Corte d’appello di Roma, con sentenza in data 16.6.2009, in parziale riforma della decisione di primo grado, assolse l’imputato dal reato di truffa perchè il fatto non sussiste e determinò la pena per i residui reati in mesi 8 di reclusione ed Euro 200,00 di multa.

Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato deducendo:

1. vizio di motivazione per avere la Corte territoriale omesso di pronunziare sulle doglianze della difesa ulteriori rispetto al delitto di truffa e cioè la insussistenza dei presupposti del delitto di cui all’art. 470 c.p.,e comunque la non punibilità ai sensi dell’art. 49 c.p., nonchè la insussistenza del delitto di cui all’art. 474 c.p. non configurabile rispetto al marchi 18 kt e di ricettazione che sarebbe assorbito nel reato di cui all’art. 470 c.p.;

2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati di cui agli artt. 470 e 474 c.p. dal momento che l’imputato avrebbe dovuto essere assolto dal reato di cui all’art. 474 c.p. che non tutela i segni di pubblica certificazione, ma le pere di ingegno ed i marchi e segni distintivi;

3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati di cui all’art. 648 c.p. non essendo stata indagata la consapevolezza della provenienza delittuosa degli oggetti in capo all’imputato;

4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 470 e 49 c.p. in relazione all’affermazione di responsabilità senza un accertamento peritale o effettuato dal giudice della falsità dei segni 18 kt, sicchè o non è accertato l’elemento materiale del reato o il falso è grossolano; l’imputato ha riferito di aver ritenuto che gli oggetti fossero placcati in oro.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

La sentenza impugnata è del tutto carente di motivazione in ordine alle doglianze ulteriori rispetto a quella, accolta, relativa al reato di truffa, pur richiamate nella sentenza impugnata, ma senza che ad esse sia stata data risposta, neppure implicitamente o richiamando la sentenza di primo grado.

Sussiste il vizio di mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non solo quando vi sia un difetto grafico della stessa, ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall’interessato con i motivi d’appello e dotate del requisito della decisività. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 35918 del 17.6.2009 dep. 16.9.2009 rv 244763).

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte d’appello di Roma per un nuovo giudizio.

La decisione assunta rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-02-2011) 02-03-2011, n. 8377 falsità

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 12 febbraio 2010, la Corte di appello di Napoli in parziale riforma della sentenza resa il 17 Febbraio 2004 da quel Tribunale, con cui M.A. era stato ritenuto responsabile, insieme all’imputato Ma., di due ipotesi di corruzione, e di ipotesi di falso e di calunnia continuata, ne confermava la condanna e ne riduceva pena.

2. La Corte adottava la ricostruzione dei fatti operata dai primi giudice, secondo cui il Ma. ed il M., vigili urbani, avvicinatisi in borghese ed a bordo di una vettura privata a due pescivendoli abusivi, certi F.A. e V.G., che esercitavano separatamente il commercio, utilizzando in comune un furgone per la merce, avevano intimato loro di seguirli fino ad un vicino monastero ed ivi giunti, previa minaccia di sequestro del furgone e della merce, li avessero indotti a consegnare ad una religiosa diversi chili di pesce, nonchè a fornire loro due buste piene di pescato, che venivano riposte nella autovettura in uso ai vigili. Inoltre i due pubblici ufficiali, saputo che sulla loro condotta erano in corso accertamenti, avevano formato due falsi verbali di confisca e di devoluzione del pescato al monastero e confezionato una falsa relazione di servizio, per giustificare il loro intervento in danno dei due pescivendoli. Il giorno successivo al sequestro, i due imputati avevano formato ancora falsi verbali di dichiarazioni spontanee del F. e del V., che contenevano accuse nei confronti dell’ispettore di polizia G. e degli altri agenti del Commissariato, di reati di falso e di abuso di ufficio, e li avevano inviati all’autorità giudiziaria, in tal modo commettendo anche il delitto di calunnia.

1. Ricorre il M. e lamenta travisamento del fatto, illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di affermazione della responsabilità e violazione di legge in punto di determinazione della pena.

2. Il ricorrente rileva le contraddizioni in cui sarebbe incorsa la corte distrettuale nella valutazione delle contrapposte dichiarazioni della parte offesa F. e della teste Suor M.C., e si duole che non sia stata adeguatamente apprezzata la sua condotta, meramente passiva, e del tutto non incidente sul comportamento del correo, il Ma., unico autore del fatto in danno dei due pescivendoli. Era comprovato che egli era persona non esperta in materia di sequestri, in quanto addetto ad altri servizi, e, dunque, la verbalizzazione era stata compiuta in maniera errata per la sua inesperienza e anche per mancanza al momento dell’intervento di modulo regolamentare; la successiva formalizzazione degli atti compiuti non integrava dunque alcuna ipotesi di reato. La rappresentazione dei fatti nella relazione di servizio era veritiera, confermata dai due pescivendoli, anche in considerazione del fatto che un altro correo, il C., accusato di aver apparentemente redatto i verbali di spontanee dichiarazioni, in realtà compilati dai due coimputati, era stato assolto dalla correlativa accusa di favoreggiamento. Ne conseguirebbe, infine, il difetto dell’elemento soggettivo della calunnia, comunque non ascrivibile al M. che non fu presente al momento della verbalizzazione delle sit dei due pescivendoli.

3. In relazione alla pena, il M. ne deduce la eccessività, essendo possibile concedere il massimo della diminuzione per le ritenute attenuanti generiche, considerando anche la condotta processuale tenuta.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente vorrebbe che in questa sede si procedesse ad una rinnovata vantazione della ricostruzione fattuale della vicenda operata dai giudici di merito, la cui motivazione presenta una coerenza strutturale in sè priva di vizi.

2. Il compito del Giudice di legittimità è quello di stabilire se il Giudice di merito abbia nell’esame degli elementi a sua disposizione fornito una loro corretta interpretazione, ed abbia reso esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti applicando esattamente le regole della logica per giustificare la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. 6A 6 giugno 2002, Ragusa). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al Giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone).

3. Nella concreta fattispecie, infatti, i Giudici di merito hanno, rispondendo a tutti i motivi di gravame, messo in evidenza come la condotta del M. non sia stata meramente passiva; a fronte del chiaro ed univoco significato della condotta assunta dal Ma., che aveva in pratica del tutto omesso di predisporre i verbali amministrativi, relativi al sequestro del pesce, destinato ai fini propri e del collega M. e alle esigenze del Monastero delle Sorelle Povere di (OMISSIS), l’imputato non solo aveva assicurato la sua presenza, ma aveva attivamente accompagnato il Ma. presso il convento, e poi, conservato le due buste di pesce prescelto nella auto; la assoluta "eccentricità" delle procedure seguite, in una all’approfittamento a fini personali, escludevano che l’attività rientrasse nei normali controlli e individuavano sia l’elemento materiale che quello soggettivo del delitto ascritto ai capi d e c; la corte ha poi ritenuto irrilevanti le segnalate incongruenze contente nella pronuncia di primo grado, mettendo in evidenza la serie di circostanze a carico del M., tutte convergenti sul suo ruolo di co-esecutore del delitto, essendosi egli attivato, sia pure in silenzio, per acquisire il pesce e per fornirlo anche alla superiora del Monastero, con esatta applicazione dei principi in tema di concorso di persone del reato, ravvisabile in qualsiasi apporto che ne favorisca la commissione. Nè il giudice di appello ha l’onere di indagare su tutte le argomentazioni elencate in sostegno dell’appello quando esse siano incompatibili con le spiegazioni svolte nella motivazione, poichè in tal modo quelle argomentazioni si intendono assorbite e respinte dalle spiegazioni fornite dal giudice di secondo grado, come nella specie adeguatamente illustrato dall’iter argomentativo seguito.

4. Parimenti incentrata sulla ricostruzione dei fatti, a sè favorevole, è la censura relativa alla sussistenza del delitto di falso, che il M. esclude per la inattendibilità dei due testi F. e V.; con logiche argomentazioni, invece, la corte ha messo in evidenza come fosse assolutamente smentito sia che i due ambulanti avessero spontaneamente denunciato il funzionario di polizia G., che era invece intervenuto in loro difesa e nei cui confronti avevano espresso stima e rispetto. Ne ha dedotto la conclusione, confortata dai fatti che le sommarie informazioni fossero state confezionate ad arte; sul punto il M. non si confronta con tale deduzione, ma ritaglia solo alcuni passi delle deposizioni dei due pescivendoli, opponendo elementi di merito, non introducibili in questa sede. Nè la assoluzione di altro imputato dal delitto di favoreggiamento in favore del M. era da ritenere in logico contrasto con la sua responsabilità, posto che la pronuncia liberatoria non ha incidenza sulla sussistenza dell’illecito commesso dai due favoriti. Quanto, infine, al delitto di calunnia, le censure sul punto sono una mera riproposizione di quelle proposte con l’appello cui la corte ha dato adeguata risposta, individuando la finalizzazione della condotta alla incolpazione del G., di cui era certa la innocenza agli occhi degli imputati, proprio perchè essi erano gli autori delle false dichiarazioni dei due ambulanti.

5. La doglianza in ordine alla eccessività della pena ed al mancato riconoscimento della massima diminuzione in relazione alle concesse attenuanti generiche non può essere accolta, perchè implica una valutazione di merito che è preclusa al giudice di legittimità.

Motivando sul punto, il giudice distrettuale ha fatto riferimento, alle modalità della condotta ed alla gravità della stessa, con risposta adeguata alle osservazioni mosse dal M., che in questa sede, non ha peraltro indicato vizi della motivazione, ma ha solo invocato un trattamento più mite.

6. In conseguenza della inammissibilità il ricorrente è da condannare al pagamento delle spese processuale ed al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.

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