T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 11-03-2011, n. 400 Sanzioni amministrative e pecuniarie

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Svolgimento del processo

M.F. ha a suo tempo ottenuto dal Comune di Losine il permesso di costruire 7 settembre 2009 n°8, relativo ad un edificio residenziale, che a mente di tale permesso si sarebbe dovuto realizzare, fra l’altro, con tetto a copertura in "laterizio tipo semicoppo" e lattonerie, ovvero scossaline e pluviali, in "rame semicrudo" (doc. ti ricorrente 2 e 3, copie permesso di costruire ed elaborato tecnico che rappresenta le finiture); in corso d’opera, peraltro, riteneva di sostituire detti materiali con tegole in cemento piane e lattonerie in semplice acciaio inossidabile; del relativo abuso domandava la sanatoria, che le veniva accordata con il provvedimento meglio indicato in epigrafe, subordinatamente al pagamento di una sanzione amministrativa di Euro 5.164, ritenuta comunque inferiore ad un presunto incremento di Euro 8.000 del valore dell’immobile che all’abuso sarebbe conseguito (doc. ti ricorrente 4, 5 e 1, copie dell’ordinanza di ripristino, della richiesta di sanatoria dell’abuso e del provvedimento impugnato).

Avverso tale provvedimento, propone in questa sede impugnazione sulla base, in ordine logico dei seguenti tre motivi:

– con il primo di essi, rubricato come terzo a p. 5 del ricorso, deduce violazione dell’art. 36 del DPR 6 giugno 2001 n°380, nel senso che a suo dire, trattandosi di difformità da un permesso di costruire, si sarebbe dovuta applicare una sanzione commisurata alla parte d’opera difforme dal permesso, non già al costo di costruzione;

– con il secondo motivo, rubricato come primo a p. 3 del ricorso, deduce violazione dell’art. 37 del citato DPR 380/2001, in quanto, anche a ritenere applicabile, come fatto dal Comune, la norma citata, relativa agli interventi assentibili con DIA, la sanzione, commisurata all’incremento di valore dell’immobile, si sarebbe potuta anzitutto determinare solo su parere, nella specie omesso, dell’Agenzia del territorio, e comunque è stata nella specie determinata in misura massima in modo irrealistico, perché le difformità hanno, se mai, diminuito il pregio dell’immobile stesso;

– con il terzo motivo, deduce infine violazione dell’art. 11 della l. 24 novembre 1981 n°689, norma generale in tema di commisurazione della sanzione entro il massimo e il minimo edittale, non avendo il Comune tenuto conto del carattere minimale dell’abuso.

In subordine, chiede comunque che il Giudice adito ridetermini la sanzione in misura equa.

Il Comune intimato non si è costituito.

La Sezione, accolta l’istanza cautelare come da ordinanza 14 maggio 2009 n°321, all’udienza del giorno 9 febbraio 2011 tratteneva il ricorso in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito precisate.

1. Il primo motivo di ricorso, incentrato sull’asserito errore in cui il Comune sarebbe incorso nell’individuare la norma sanzionatoria, è infondato e va respinto. E’ senz’altro vero, in via generale, che il T.U. 6 giugno 2001 n°380 prevede due distinte norme, gli artt. 36 e 37, che disciplinano, rispettivamente, l’accertamento di conformità per gli interventi soggetti a permesso di costruire e quello per gli interventi sottoposti a D.I.A.. Il provvedimento impugnato però coordina tale disciplina con quella regionale, che all’art. 41 della l.r. 11 marzo 2005 n°12, che equipara, per gli interventi come quello per cui è causa, la D.I.A. alla domanda di permesso di costruire, e quindi, in una dichiarata ottica di favor rei, applica la disciplina valida per la prima.

2. E’ invece corretto quanto sostiene la ricorrente nel secondo e assorbente motivo, ovvero che il Comune avrebbe in concreto fatto errata applicazione della norma sanzionatoria. Il comma 4 dell’art. 37 T.U. edilizia infatti commisura la sanzione da applicare per ottenere, come nella specie, l’accertamento di conformità, all’incremento di valore dell’immobile; prescrive però che tale incremento- ad evidenti fini di garanzia- sia determinato da un organo terzo, l’Agenzia del territorio, che nella specie non è stata interpellata.

3. Bisogna poi aggiungere che nel caso di specie non è nemmeno chiaro quali criteri l’amministrazione abbia seguito nel determinare la sanzione così come in concreto applicata. La stessa infatti dovrebbe, secondo il testo normativo, essere commisurata all’incremento di valore dell’immobile, ma rimane non spiegato come tale incremento si possa essere determinato in seguito a modifiche – la sostituzione di tegole e lattonerie previste in origine in terracotta e rame con identici elementi in materiali di minor pregio- che secondo comune esperienza invece deprimono il valore dell’immobile interessato. E’ per tale motivo che questo Giudice, come si specifica per completezza, non ritiene di disporre degli elementi per rideterminare in via autonoma la sanzione di che trattasi.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:

a) annulla il provvedimento 20 febbraio 2009 prot. n°289 del Responsabile dell’ufficio tecnico Segretario generale del Comune di Losine;

b) condanna il Comune di Losine a rifondere a M.F. le spese del giudizio, spese che liquida in Euro 1.500 (millecinquecento) oltre contributo unificato nonché IVA e CPA di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-02-2011) 30-03-2011, n. 13307 Provvedimento abnorme

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Ferrara ha accolto, con Ordinanza 26.3.2010, l’eccezione di nullità proposta dalla difesa di P.T., imputato di lesioni volontarie personali, consistita nel dichiarare nulla la notificazione dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. effettuata nei confronti del predetto all’estero, ai sensi dell’art. 169 c.p.p., ma carente dell’invito ad eleggere domicilio in Italia.

Il Tribunale restituiva gli atti al PM. Del che il PM. si duole censurando di abnormità la decisione, poichè foriera di stasi indebita e regressione del procedimento, risultando sicura la conoscenza della procedura penale, poichè l’avviso era stato ricevuto dalle mani dell’imputato. Sarebbe stato sufficiente rinnovare la notificazione munita dell’invito all’elezione del domicilio, a suo tempo mancante.
Motivi della decisione

Come già affermato da Cass. Sez. Un. 26 marzo 2009, Toni, CED Cass. 243390, non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento – rilevata (anche se erroneamente) l’invalidità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415 bis c.p.p. – dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al p.m..

Infatti come è detto nel corso della motivazione della sentenza, l’abnormità integra – sempre e comunque – uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall’ordinamento.

In tal senso, se l’atto del giudice è espressione di un potere riconosciutogli dall’ordinamento, si è in presenza di un regresso "consentito", anche nell’ipotesi in cui i presupposti che ne legittimano l’emanazione siano stati ritenuti sussistenti in modo errato.

Non importa che il potere sia stato male esercitato, giacchè in tal caso esso sfocia in atto illegittimo, ma non in un atto abnorme.

La categoria di atto abnorme va limitata all’ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo;

negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice.

Nel caso in esame l’atto non esorbitava dalla potestà giurisdizionale, e la situazione risulta emendabile con un nuovo atto di impulso del pubblico ministero.

Esclusa, quindi, la connotazione abnorme, l’impugnazione si palesa inammissibile perchè sperimentata in caso non consentito dalla tassativa previsione normativa.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 14-04-2011, n. 2323 Trasferimenti

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rumetto (Avv.St.);
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La sentenza indicata in epigrafe della Sezione terza del T.A.R. Lecce ha accolto il ricorso di primo grado proposto dall’attuale appellato, in possesso del grado di Appuntato, con il quale veniva richiesto l’annullamento della determinazione n.195433 del 6 giugno 2003 del Comando generale della Guardia di Finanza, contenente rigetto della domanda in data 14 maggio 2002, presentata ai sensi del comma 5° dell’art.33 della legge 5 febbraio 1992 n.104, intesa ad ottenere, quindi, il trasferimento a titolo definitivo o in subordine la proroga del trasferimento a titolo temporaneo in atto presso il Comando Regionale Puglia della G.di F..

Per effetto di tale diniego e contestualmente, veniva inoltre disposta la riassegnazione al Comando Regionale Campania del suddetto istante.

Il ricorrente aveva argomentato la sua istanza con il fatto che il padre, oggi ormai deceduto, era residente a S. Vito dei Normanni (Br) ed era stato colpito da sclerosi multipla a placche in via d’aggravamento, con susseguente amputazione degli arti inferiori.

Il motivo del diniego opposto dall’Amministrazione appellante ha riguardato l’assenza della condizione dell’esclusività dell’assistenza richiesta dall’art. 33,comma 5° della citata legge n.104, affinché il dipendente possa ottenere, nel concorso con altre condizioni, il beneficio di una sede di servizio vicina alla residenza del genitore handicappato.

In particolare, ha inciso in modo determinante sul contestato esito del giudizio di primo grado la circostanza che presso la residenza del genitore handicappato fosse residente anche la sig.ra M. U., sorella del ricorrente.

Quest’ultima tuttavia in data 10 giugno 2003 ha reso dichiarazione di trasferimento di residenza presso il Comune di Camaiore (Lu).

Tale ultima circostanza ha fatto ritenere al primo giudice che il diniego impugnato fosse illegittimo, " dal momento………………… che avrebbe dovuto iniziare a produrre effetti, da individuarsi nel 16 giugno 2003, data indicata nell’atto……, o meglio, trattandosi di determinazione recettizia, nel 26 giugno 2003, giorno di notifica all’interessato".

Cosicché secondo il primo giudice "…….. il presupposto di fatto su cui era fondato il rigetto della domanda del ricorrente costituito dalla presenza della sorella presso il padre e dunque dalla mancanza del requisito dell’esclusività in capo all’interessato nell’assistere il proprio genitore era insussistente", avuto riguardo al trasferimento della residenza di quest’ultima nell’antecedente data del 10 giugno 2003.

Ne discenderebbe, quindi, l’illegittimità del sopramenzionato atto di diniego dell’Amministrazione, per aver determinato la cessazione degli effetti del trasferimento temporaneo in atto, pur in presenza delle condizioni previste, quanto meno, per la sua proroga.

L’Amministrazione ha chiesto che la sentenza venga riformata, ritenendola errata in fatto ed in diritto.

Si è costituita per resistere la parte appellata.

Nella camera di consiglio del 14 luglio 2006 è stata respinta l’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, con la condanna dell’Amministrazione istante alle spese del giudizio cautelare.

All’udienza del 22 marzo 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.

Il collegio, alla luce del nuovo esame degli atti di causa, ritiene di dover mutare avviso rispetto a quanto considerato nel giudizio cautelare, ravvisando di conseguenza le condizioni per l’accoglimento dell’appello dell’Amministrazione.

E’ invero non contestabile che il primo giudice, per giungere all’esito ritenuto errato dall’Amministrazione appellante, ha fatto riferimento ad eventi successivi alla data del 6 maggio 2002, giorno della domanda di trasferimento che peraltro mai, per quanto emerge dagli atti del giudizio, sono stati portati a conoscenza dell’Amministrazione ad integrazione dei dati istruttori forniti in tempo utile per la decisione amministrativa.

Non può neppure condividersi l’argomento del primo giudice incentrato sulla recettizietà del provvedimento impugnato, la cui efficacia sarebbe quindi subordinata al dies a quo del 16 giugno 2003, data in cui il ricorrente avrebbe dovuto tornare nell’originaria sede di servizio di Trieste.

Il diniego impugnato attiene infatti all’accertamento dell’insussistenza delle condizioni richieste per ottenere il trasferimento di sede ex art. 33, comma 5° legge n.104, rispetto al quale il ritorno dell’istante nella sede di servizio originaria rappresenta soltanto un effetto, giacché cristallizzato nell’anteriore provvedimento di trasferimento di durata temporanea, del tutto automatico e consequenziale, e del quale l’Amministrazione s’è limitata ad indicare soltanto la data in cui avrebbe dovuto avvenire.

L’appello deve dunque accolto.

Le spese dei due gradi del giudizio debbono essere integralmente compensate, in ciò ricomprendendosi anche quelle del giudizio cautelare, con la conseguente esclusione della condanna ivi pronunciata a carico dell’Amministrazione.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese dei due gradi complessivamente compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 04-05-2011, n. 2659 Appello incidentale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il dott. M. A. N., già responsabile del Servizio di anatomia ed istologia patologica della U.L.S.S. di Legnago, con due ricorsi proposti al T.A.R. per il Veneto nel 1997 e 1998 impugnava le decisioni dell’Amministrazione, rispettivamente, di nominare una commissione di indagine sull’efficienza del Servizio da lui diretto, a seguito di lamentele dell’utenza (specialmente per ritardi ed anomalie nelle refertazioni), e indi, alla luce delle risultanze della stessa commissione, di recedere per giusta causa dal suo rapporto di lavoro.

L’Amministrazione sanitaria resisteva avverso entrambe le impugnative.

Il Tribunale con la sentenza n. 305 del 1999, riuniti i ricorsi, respingeva il primo di essi. Riteneva, infatti, che nulla impedisse all’Amministrazione, anche in assenza di un’apposita previsione normativa, di svolgere discrezionalmente ogni azione di accertamento e ricognizione sulla funzionalità delle proprie strutture. Il T.A.R. accoglieva invece il secondo gravame, ritenendone fondato il primo motivo, nella parte in cui denunziava la violazione della procedura stabilita dagli artt. 36 e 59 del C.C.N.L. 5\12\1996. Ciò sul rilievo, in sintesi, che la competenza ad accertare la responsabilità che dava (giusta) causa al licenziamento avrebbe fatto comunque capo ai servizi di controllo interno o ai nuclei di valutazione istituiti ex art. 20 d.lgs. n. 29\1993, sia quando si trattava di valutare ragioni di carattere disciplinare, sia per qualsiasi altro motivo attinente ai risultati conseguiti. Gli altri motivi a base del secondo ricorso venivano dichiarati assorbiti.

Avverso la pronuncia del Tribunale l’Amministrazione proponeva l’appello in epigrafe, con il quale deduceva l’erroneità delle argomentazioni che avevano indotto all’accoglimento dell’impugnativa avversaria.

L’interessato, a sua volta, proponeva appello incidentale, con il quale, oltre a riproporre i motivi finiti assorbiti, censurava la sentenza del T.A.R. nella parte in cui reiettiva del suo primo gravame.

La domanda cautelare proposta dall’Amministrazione appellante veniva in un primo tempo accolta. In dipendenza di risultanze successive il relativo provvedimento cautelare veniva però in seguito revocato, e l’interessato riassunto pertanto in servizio e reintegrato nelle proprie ragioni economiche per il periodo di allontanamento.

Le tesi delle parti durante la pendenza del giudizio venivano sviluppate e approfondite attraverso molteplici scritti.

In particolare, l’Amministrazione eccepiva la tardività dell’altrui appello incidentale, nella parte in cui proposto contro il rigetto del primo ricorso, e l’inammissibilità per novità di uno dei motivi con esso all’uopo articolati.

La difesa dell’appellato eccepiva invece, da ultimo, l’improcedibilità dell’appello principale, a causa di rinuncia tacita o, comunque, carenza di interesse alla sua decisione da parte della U.L.S.S..

Alla pubblica udienza dell’8 marzo 2011, sulle rispettive conclusioni di parte, la causa è stata trattenuta in decisione.

1 La Sezione deve preliminarmente disattendere l’eccezione di improcedibilità dell’appello principale opposta dall’appellato. Nessuna forma di acquiescenza, rinuncia tacita o carenza sopravvenuta di interesse è ravvisabile nel comportamento tenuto dall’Amministrazione sanitaria nelle more del giudizio, né segnatamente negli atti dalla medesima assunti dopo l’accoglimento, da parte di questo Consiglio, della domanda cautelare proposta dall’interessato. La -pur laconica- comunicazione di riassunzione a lui indirizzata costituiva, a seguito del nuovo provvedimento cautelare intervenuto, un mero atto dovuto, anche in riscontro alla diffida da lui intimata. Inoltre, la delibera di liquidazione degli arretrati allo stesso sanitario recava un’inequivocabile riserva di ripetizione all’esito del giudizio di appello, ove favorevole all’appelllante (punto 2 del dispositivo). Tantomeno potrebbe essere rinvenuta, infine, una condotta incompatibile con la volontà di proseguire nell’impugnazione, nel fatto di avere liquidato al sanitario il trattamento pensionistico sulla base dell’intera durata del periodo di lavoro, il che era ancora una volta del tutto coerente con la situazione venutasi a creare con la riconquistata esecutività da parte della sentenza del T.A.R. favorevole all’interessato.

2 Nel merito, la decisione appellata merita conferma con una motivazione, tuttavia, diversa da quella adoperata dal primo giudice.

3 Questi ha ritenuto fondata la denunzia di violazione della procedura stabilita dagli artt. 36 e 59 del C.C.N.L. 5\12\1996 sul rilievo, in sintesi, che la competenza ad accertare la responsabilità che dava (giusta) causa ad un licenziamento avrebbe fatto sempre capo ai servizi di controllo interno o ai nuclei di valutazione istituiti ex art. 20 d.lgs. n. 29\1993, sia quando si trattava di valutare ragioni di carattere disciplinare, sia per qualsiasi altro motivo attinente ai risultati conseguiti. Secondo il Tribunale, infatti, la nozione di "giusta causa" del licenziamento del dirigente avrebbe ricompreso "sia ragioni di carattere disciplinare sia qualsiasi altro motivo, con riferimento ai risultati conseguiti, Ma in entrambi i casi l’art. 59 del C.C.N.L. in questione affida ai citati servizi di controllo interno o ai nuclei di valutazione istituiti ex art. 20 d.lgs. n. 29\1993 e art. 3 comma 6 d.lgs. n. 502\1992 la competenza ad accertare la responsabilità che dà (giusta) causa al licenziamento".

L’interpretazione così data alle norme in riferimento è stata però fondatamente censurata dall’appellante Amministrazione.

Questa ha fatto notare, ben a ragione, che l’art. 36, comma 4, del C.C.N.L. si è limitato ad inserire, nel novero delle molteplici, eterogenee fattispecie integratrici di una giusta causa, quella particolare, da essa contemplata, della "responsabilità particolarmente grave e reiterata, accertata secondo le procedure dell’art. 59". Accanto a tale previsione (cui fa riscontro quella dell’art. 59, comma 8, C.C.N.L.) continua, perciò, pur sempre ad operare quella, del tutto generale, dettata dal comma 2 dello stesso articolo 36, secondo il quale la "giusta causa" consiste in "fatti e comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravità tale da non consentire la prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro".

Da ciò si desume che la competenza dei servizi di controllo interno o nuclei di valutazione istituiti ex art. 20 d.lgs. n. 29\1993 sussiste solo allorché ricorra l’ipotesi specifica di "giusta causa" che è stata codificata dal comma 4 dell’art. 36 (facendo richiamo, appunto, all’art. 59 del Contratto). Al di fuori di tale particolare caso, invece, l’applicazione dell’istituto del recesso per giusta causa non può che competere, secondo le norme generali, agli organi di governo dell’Amministrazione interessata, che oltretutto sono sicuramente quelli che meglio possono valutare quali "fatti e comportamenti" siano tanto gravi da ostare alla prosecuzione del rapporto.

Ora, il procedimento promosso nel caso concreto, pur avendo preso le mosse da un’indagine sulle disfunzioni del Servizio diretto dall’interessato, non poggiava su una valutazione dei risultati ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 20\1993. Se si ha riguardo, infatti, alla tipologia, all’ampiezza e al peso specifico degli addebiti contestati all’originario ricorrente, ci si avvede che alla base del procedimento non c’era una disamina del suo operato incentrata sulla valutazione dei suoi risultati "in correlazione con gli obiettivi da perseguire secondo le direttive ricevute", e tenendo contro "dellerisorse umane, finanziarie e strumentali rese effettivamente disponibili". Gli addebiti mossi avevano nessi solo marginali con i parametri propri delle valutazione dei risultati ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 20\1993, e si collocavano invece in una prospettiva diversa: venivano assunti direttamente in rilievo ai sensi del comma 2 dell’art. 36 (specificamente richiamato dall’atto di contestazione) sotto l’assorbente profilo del venir meno del rapporto fiduciario dell’Amministrazione verso il sanitario, a causa della sua incapacità organizzativa e direzionale e della sua volontà operativa anomala.

Di conseguenza, diversamente da quanto sostenuto nell’appello incidentale, nella deliberazione di recesso dell’Amministrazione non vi è alcuna "prevalenza del momento economico", il quale vi riveste, semmai, una posizione del tutto marginale, a fronte di ben più pregnanti considerazioni di ordine funzionale.

Da ciò la conclusione della Sezione che, diversamente da quanto ritenuto dal T.A.R., l’Amministrazione non era nel caso concreto affatto astretta dalle regole di competenza e procedura poste dagli artt. 36, comma 4, e 59 del C.C.N.L..

4 Riscontrata l’inconsistenza del motivo accolto a suo tempo dal primo giudice, va esaminato il residuo contenuto del relativo ricorso di primo grado, assorbito dal T.A.R. ma riproposto in questa sede dall’originario ricorrente con il suo appello incidentale.

5 In questa prospettiva, si presenta logicamente preliminare e subito fondata la doglianza di eccesso di potere per incongruità della motivazione che figurava articolata nell’ambito dello stesso primo motivo dell’originario ricorso, con il quale l’interessato si è doluto -appunto- dell’erroneità, insufficienza ed incongruità della motivazione del provvedimento di recesso, in relazione alle non dimostrate carenze ascrittegli, all’omessa considerazione delle -pur più volte- opposte carenze organiche, strutturali e strumentali, e alla mancata disamina di proporzionalità tra la misura assunta e le sue presunte inadempienze, in relazione al dovere datoriale di accertare in concreto, con riguardo a tute le circostanze del caso, se i fatti emersi fossero idonei a giustificare la risoluzione del rapporto.

La Sezione deve osservare che, mentre l’interessato in sede di audizione -durata circa otto fitte ore di lavori- aveva controdedotto con un notevole volume di argomentazioni alle contestazioni mossegli, a loro volta estremamente articolate, di contro la motivazione del provvedimento impugnato risulta assai sommaria e sbrigativa, e inoltre del tutto assertiva. Essa, lungi dal seguire i binari analitici che contrassegnavano l’impostazione data al procedimento (e così imposta anche alla difesa dell’interessato), ha proceduto per forzosa e superficiale sintesi; inoltre, senza farsi carico di confutare le argomentazioni difensive, si è limitata a sostenere apoditticamente che le giustificazioni non sarebbero valse a confutare gli accertamenti della commissione.

Non è possibile nutrire dubbi sul fatto che l’istruttoria dell’Amministrazione avesse fatto emergere fatti sicuramente gravi, e come tali meritevoli della massima attenzione e rigore. Tuttavia, le risultanze disponibili avevano una loro complessità, non disgiunta nemmeno da qualche elemento di ambiguità, come hanno dimostrato anche le vicende successive, e segnatamente la relazione ispettiva del Ministero della Sanità del 3\8\1999 e, soprattutto, il provvedimento di archiviazione emesso dalla Procura regionale della Corte dei conti in data 19 maggio 1999, motivato, in particolare, sulla "mancanza di uno stretto nesso di causalità tra la condotta del dott. N. e l’asserito danno subìto dall’Amministrazione", rapporto causale reputato dal magistrato contabile non dimostrabile.

Sicché risulta sufficientemente chiaro che il provvedimento conclusivo non avrebbe potuto prescindere da una disamina effettiva, organica e analitica di tutte le risultanze disponibili, a carico, ma anche -e pur nei loro limiti- a favore, in qualche modo, dell’interessato, dovendo altresì l’Amministrazione farsi carico, sempre nella parte motiva del provvedimento, sia di quella puntuale considerazione delle sue obiezioni che in concreto è invece mancata, sia di una valutazione obiettiva anche in ordine all’aspetto della proporzionalità della misura in discussione.

E" d’altra parte fuori discussione che una misura quale quella in contestazione, per la sua incisività e radicalità, pur essendo nei congrui casi sicuramente appropriata (se non addirittura sacrosanta), non può andare esente da un idoneo, specifico corredo motivazionale.

La fondatezza della censura comporta dunque la conferma, con la diversa motivazione appena esposta, della decisione di accoglimento del secondo ricorso di prime cure del dott. N..

6 Le rimanenti censure introdotte con quest’ultimo gravame non possono invece trovare un esito favorevole.

Il terzo motivo dell’originario ricorso avverso l’atto destitutorio va disatteso, per la semplice ragione che esso pretende di attingere direttamente il merito della questione della fondatezza dei singoli addebiti dei quali si tratta, la quale non può, però, essere giudicata dal Giudice amministrativo, che può solo sindacare le valutazioni cui sia pervenuta l’Amministrazione al riguardo.

Va respinto anche il quarto motivo, con il quale l’interessato si è doluto che la commissione originariamente attivata abbia sentito, in fase di assunzione di informazioni, una serie "indistinta ed innominata" di utenti, sanitari e altri dipendenti dell’Amministrazione. Il punto denunciato non ha invero comportato in concreto alcuna lesione delle prerogative difensive: le contestazioni mosse al dipendente erano infatti sufficientemente chiare, tanto che egli stesso riconosce di avere potuto svolgere in audizione una difesa analitica.

Va rilevata, infine, conformemente all’eccezione della difesa dell’Amministrazione, la novità, e quindi l’inammissibilità, del motivo di sviamento dedotto dall’interessato per la prima volta solo con il suo appello incidentale (pag. 4, sub n. 5). Tale censura non poteva reputarsi introdotta dalla mera enunciazione recata alla pag. 6 del ricorso di primo grado, sulla quale l’appellante pur richiama oggi l’attenzione ("E" evidente la strumentalità del provvedimento ad un probabile tentativo di risoluzione del rapporto di lavoro…"), poiché con essa non era stato prospettato un vizio di legittimità, ma solo espresso un timore.

Ogni residua censura del ricorso di primo grado può rimanere senz’altro assorbita.

7 Resta da dire, a questo punto, della contestazione portata dal dott. N., con il proprio appello incidentale, alla stessa sentenza in epigrafe, nella parte in cui reiettiva della sua prima impugnazione dinanzi al T.A.R., che aveva investito la decisione dell’Amministrazione di nominare una commissione di indagine sull’efficienza del Servizio da lui diretto.

7a La difesa dell’Amministrazione eccepisce la tardività dell’appello incidentale per questa parte, assumendo che l’interessato sarebbe dovuto insorgere immediatamente contro il relativo capo della decisione.

Osserva la Sezione che la giurisprudenza richiamata a fondamento dell’eccezione, tuttora dominante (cfr. infatti C.d.S., V, 29 marzo 2010 n. 1785 e 24 aprile 2009, n. 2588), effettivamente sottopone l’appello incidentale c.d. improprio al rigore dei termini dell’appello principale, con la conseguente inammissibilità dell’appello incidentale improprio c.d. tardivo.

L’appello incidentale c.d. improprio, invero, si caratterizza per non essere rivolto avverso il medesimo capo della sentenza gravato attraverso l’appello principale (ovvero, un capo rispetto ad esso connesso o dipendente), bensì avverso capi autonomi della sentenza, trattandosi di una forma di appello volta a far valere un autonomo interesse. Esso si connota, quindi, per una marcata autonomia, tanto nei suoi presupposti (autonomia dell’interesse alla proposizione dell’appello), quanto sotto il profilo funzionale, configurandosi quale conseguenza dell’introduzione nell’ambito del rito amministrativo della previsione di cui all’art. 333 c.p.c., nella logica del simultaneusprocessus.

Ai fini dell’appello incidentale improprio, pertanto, poiché l’interesse alla proposizione del gravame sorge non con la notifica dell’appello principale, bensì già direttamente dalle sfavorevoli statuizioni delle sentenza da impugnare, il termine per insorgere non è quello di cui al primo comma dell’art. 37, r.d. 1054 del 1924 (trenta giorni successivi al termine per il deposito dell’appello), bensì quello previsto in via generale per la proposizione dell’appello principale (C.d.S., VI, 12 novembre 2008, n. 5649; 17 aprile 2007, n. 1736).

L’appello del dott. N. contro il rigetto del primo dei suoi ricorsi al T.A.R., però, non può essere considerato come un’impugnazione incidentale di tipo improprio.

Occorre infatti considerare che il suo primo gravame al giudice territoriale concerneva la stessa materia, e trama di interessi, che anche il secondo ricorso avrebbe investito. I motivi dei due ricorsi erano in realtà interdipendenti: e i capi della sentenza che ne ha deciso le sorti erano, quindi, solo in apparenza e formalmente autonomi, ma, nella realtà, sostanzialmente connessi in maniera intima.

L’appello incidentale della cui qualificazione si discute non è, dunque, espressione di un interesse autonomo, di un interesse all’impugnativa sorto, cioè, direttamente dalla sentenza, ma di un interesse generato solo dall’appello altrui, in quanto lo scopo che lo ha ispirato è stato semplicemente quello di conservare le utilità acquisite per effetto della sentenza di primo grado, e nulla di più.

7b L’appello incidentale del dott. N., benché integralmente tempestivo, è tuttavia anche per questa parte infondato.

Le argomentazioni svolte in proposito dal primo giudice sono rimaste infatti prive di valida confutazione.

Il T.A.R. ha fatto giustamente osservare che la circostanza che manchi una previsione normativa specifica non impedisce punto all’Amministrazione, nella sua discrezionalità, di svolgere ogni utile azione di accertamento e ricognizione sulla funzionalità delle proprie strutture: iniziativa nella specie, tra l’alto, opportunamente avviata, in quanto erano pervenute lamentele dall’utenza, in particolare, sui ritardi delle refertazioni e le loro anomalie.

Il T.A.R ha pure condivisibilmente osservato: che nemmeno poteva reputarsi illegittimo il fatto di avere affidato la relativa attività istruttoria ad un collegio di esperti appositamente nominato; che, essendo stata rappresentata una situazione straordinaria di disfunzione, tutta da verificare ed indagare, era fuori causa il sistema, solo ordinario, previsto dalla legge, degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie; che, infine, l’istituzione della commissione non aveva quale suo compito quello di sottoporre a controllo l’attività del primario (che solo all’esito sarebbe emerso come il principale responsabile delle disfunzioni effettivamente individuate).

Ai giusti rilievi del primo giudice deve qui semplicemente aggiungersi che proprio l’atipicità dell’iniziativa rendeva ad essa inapplicabili le norme invocate dal ricorrente, che postulavano la presenza di precise fattispecie previste dalla legge, non ricorrenti però nello specifico.

Infine, anche a voler dare per un attimo credito all’idea che nei fatti la commissione abbia preso ad operare a guisa di un ufficio disciplinare, ciò non sarebbe stato comunque ascrivibile ad un vizio di legittimità degli atti che l’avevano istituita, che non le attribuivano una simile fisionomia.

Per questa parte l’appello incidentale va pertanto respinto.

8 In conclusione, la Sezione, accogliendo per quanto rispettivamente di ragione l’appello principale e quello incidentale, deve confermare la sentenza di primo grado con la diversa motivazione qui indicata al n. 5.

Le spese dei due gradi di giudizio, attesa la reciprocità della soccombenza, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, accoglie per quanto di ragione l’appello principale e quello incidentale, e per l’effetto conferma con diversa motivazione la sentenza appellata.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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