Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-09-2011, n. 19303 Rapporto di lavoro trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Napoli, depositato in data 9.12.2003, L.F., I.A., Io.

S., M.F. e Ma.Mi., premesso di lavorare alle dipendenze dell’A.N.M. – Azienda Napoletana Mobilità s.p.a. – con la qualifica di autisti e di operare sulla base di turni che, secondo i casi, comportavano l’inizio della prestazione presso il deposito e la fine presso uno stazionamento diverso (cd. posto di cambio), oppure l’inizio della prestazione direttamente nel posto di cambio e la fine presso il deposito di assegnazione, o ancora l’inizio della prestazione in un posto di cambio e la fine in un altro diverso, invocavano l’applicabilità della del R.D.L. n. 2328 del 1923, art. 17, lett. c); sostenevano che gli spostamenti tra il deposito ed il posto di cambio e viceversa, ovvero tra gli stazionamenti di inizio e fine turno, erano assimilabili, sulla base di una interpretazione evolutiva della norma richiamata, ai "viaggi comandati" ivi contemplati, in quanto eseguiti in osservanza di disposizioni e direttive dell’azienda circa i tempi ed i luoghi di lavoro ed implicanti un onere aggiuntivo per i lavoratori, trattandosi di una modalità della prestazione più onerosa del normale, che li obbligava ad iniziare e terminare la prestazione lavorativa in luoghi diversi. Chiedevano pertanto che fosse dichiarato il loro diritto ad essere retribuiti per il tempo necessario a spostarsi, con mezzo gratuito o proprio, dal deposito al posto di cambio, o viceversa, in misura pari alla metà della retribuzione corrispondente e, in ogni caso, ad ottenere la declaratoria del diritto a conseguire le medesime somme a titolo risarcitorio, con condanna dell’A.N.M. al pagamento delle relative differenze retributive, da quantificare in separato giudizio.

Istauratosi il contradditorio, la società datoriale contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto, osservando che la prestazione degli autisti era articolata su tre turni di lavoro (turno di apertura, intermedio e di chiusura) e che l’organizzazione dell’azienda non prevedeva alcun obbligo, per il dipendente che montava o smontava in luogo diverso dal deposito, di recarsi, prima o dopo, nel deposito stesso.

Con sentenza in data 6.10.2005 il Tribunale adito rigettava la domanda.

Avverso tale sentenza proponevano appello gli originari ricorrenti lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 14.7/22.7.2009, rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione L. F. con tre motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso la società intimata.

La stessa ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 2328 del 1923, art. 17, lett. c) e dell’ari. 12 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile inerente l’interpretazione delle leggi, in relazione all’art. 360 c.p.p., n. 3; omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

In particolare osserva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto la inapplicabilità della disposizione di cui al R.D.L. n. 2328 del 1923, art. 17, lett. c), argomentando dal rilievo che non poteva ravvisarsi alcuna imposizione da parte dell’azienda di iniziare l’attività lavorativa in un luogo diverso da quello di cessazione della stessa; ed invero la ratio della norma andava ravvisata nell’esigenza che fosse in qualche modo ricompensato il lavoratore che, per motivi di organizzazione aziendale, era costretto ad iniziare l’attività lavorativa giornaliera in luogo diverso da quello in cui tale attività veniva a cessare, essendo per contro irrilevante la circostanza che il lavoratore si fosse o meno recato al lavoro con un proprio veicolo e dovesse quindi riprenderlo al termine della giornata lavorativa.

Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un punto della controversia.

In particolare rileva che la sentenza impugnata aveva del tutto omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata di esso ricorrente il quale aveva chiesto che fossero comunque dichiarate dovute le somme in questione a titolo di risarcimento del danno.

Col terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’erronea compensazione da parte della Corte territoriale delle spese del doppio grado del giudizio, che per contro andavano poste a carico dell’azienda convenuta.

La società intimata ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 360 e 366 c.p.c. (mancata indicazione dell’asserito "fatto controverso decisivo per il giudizio", e mancata specifica illustrazione del detto motivo di doglianza), nonchè per difetto delle condizioni di cui all’art. 100 c.p.c. (carenza di interesse ad agire del ricorrente).

Rileva il Collegio che la prima eccezione non è fondata ove si osservi che il ricorso in parola, al primo motivo, contempla innanzi tutto la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 sotto il profilo, assorbente e decisivo, della violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 2328 del 1923, art. 17, lett. c), e dell’art. 12 disp. gen., dovendosi ritenere il carattere accessorio e complementare della successiva censura relativa al vizio di motivazione. E pertanto il motivo è ammissibile, avuto riguardo al rilievo basilare costituito dalla dedotta violazione di legge, correttamente proposta con rituale formulazione del quesito di diritto.

Del pari infondata è l’ulteriore eccezione relativa alla carenza di interesse. Invero, secondo la costante giurisprudenza, l’interesse ad agire con un’azione di mero accertamento non implica necessariamente l’attuale verificarsi della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti (v. per tutte Cass., sez. 2, 26.7.2006 n. 17026). Peraltro, l’incertezza in ordine ad una situazione giuridica può anche non preesistere al processo (Cass. sez. 2, 25.6.2004 n. 11870), bastando che nello stesso il convenuto contesti la pretesa dell’attore. In particolare, in materia di lavoro subordinato, è stato evidenziato (Cass. sez. lav., 17.2.1998 n. 1675) che questa può consistere in un’azione di accertamento diretta all’esatta determinazione dei compensi spettanti, anche se il lavoratore non chieda alcuna condanna a carico del datore di lavoro. La questione, con riferimento alla materia oggetto della presente controversia, è stata affrontata e risolta nel senso sopra indicato dalle recenti pronunce di questa Corte n. 8355/10 e n. 7197/10.

Posto ciò, rileva il Collegio che il primo motivo di ricorso è fondato, alla luce dei principi già enunciati da questa Corte in ordine alla interpretazione della norma del R.D.L. n. 2328 del 1923, art. 17, lett. c).

Questa Corte invero, già con la sentenza n. 15821 del 15.12.2000, ha rilevato che "considerata la lontana epoca di emissione della disposizione di legge in esame (risalente al 1923) e particolarmente il fatto che, all’epoca, non era sicuramente consueto l’utilizzo da parte del singolo lavoratore (appartenente al personale addetto a pubblici servizi di trasporto in concessione) di un proprio automezzo per effettuare gli spostamenti da una località all’altra tra il deposito e i vari posti di cambio, ben può la disposizione di legge in esame essere riferita – appunto estensivamente, ravvisando in essa una volontà implicita del legislatore – alla fattispecie concreta dedotta nel presente giudizio: all’ipotesi cioè in cui, innanzitutto, gli spostamenti siano eseguiti nell’osservanza di disposizioni e direttive circa luoghi ed orari di lavoro impartite dal datore di lavoro, e perciò del tutto equivalenti a quelli "comandati" (di cui al citato art. 17), ed in cui, inoltre, anzichè del "mezzo gratuito di servizio (dove la gratuità sta evidentemente a significare l’utilizzo del mezzo per esigenze aziendali, e non già per l’utilità personale del singolo dipendente) il lavoratore adoperi un proprio mezzo di trasporto, con relativo onere di spesa a suo carico".

Tale orientamento è stato ribadito da questa Corte, recentemente, con la sentenza n. 8355 in data 8.4.2010 e quindi con la sentenza n. 10020 del 6.5.2011, che si inseriscono in un cospicuo filone, ove si osservi che alla pronuncia n. 15821 del 15.12.2000 hanno fatto seguito numerose altre statuizioni di segno analogo (Cass. sez. lav., 20.2.2006 n. 3575: Cass. sez. lav., 14.2.2008 n. 3760; Cass. sez. lav., 21.2.2008 n. 4496; Cass. sez. lav., 25.3.2010 n. 7197).

Ed invero la norma in questione considera che, in base alle comuni più diffuse esigenze, il dipendente, al termine del lavoro, ripercorra la stessa strada che l’ha inizialmente condotto al lavoro ed abbia in tal modo interesse a concludere la prestazione nel luogo in cui l’ha iniziata.

Quando ciò non avvenga a causa della programmazione aziendale, il tempo necessario allo spostamento dall’uno all’altro luogo assume la natura di tempo di lavoro, ed in tale forma è normativamente qualificato.

Un’interpretazione logica della disposizione in parola, avente riguardo alla ratio del riconoscimento del valore retributivo (al 50 per cento) dei cd. tempi di cambio, induce a considerare viaggio "comandato" non solo lo spostamento previsto da una espressa disposizione aziendale ed effettuato con un mezzo gratuito di servizio, ma ogni trasferimento che sia inevitabile per l’organizzazione dei turni, derivante evidentemente da disposizioni aziendali, generali o individuali.

Presupposto per l’applicabilità della norma in esame alla presente fattispecie non è pertanto l’uso del mezzo gratuito di servizio, nè il fatto che il lavoratore si rechi al lavoro con un proprio mezzo ovvero con mezzi pubblici ovvero a piedi, bensì la non coincidenza del luogo di inizio con il luogo di cessazione del lavoro giornaliero, ed il fatto che questa non coincidenza sia determinata non da una scelta del lavoratore, bensì, ed esclusivamente, da una necessità logistica aziendale, e cioè la necessità che il lavoro inizi in un determinato luogo e cessi in altro luogo (e la connessione causale fra programmazione e non coincidenza dei luoghi, è normativamente espressa con la locuzione "viaggi comandati").

Sulla base di questo presupposto, la norma è diretta a compensare il tempo che il dipendente impiega, per lo spostamento, all’inizio od alla cessazione del lavoro da prestare in azienda, dall’uno all’altro luogo. Poichè in questo tempo non è tuttavia prevista materiale attività lavorativa, la norma ritiene di qualificare come "lavoro effettivo" solo la metà del tempo impiegato nello spostamento, e di riconoscere conseguentemente come corrispondente adeguato compenso solo la metà della retribuzione.

Orbene, questo indirizzo deve essere ulteriormente confermato, non essendo stati addotti dalla società intimata argomenti decisivi diversi da quelli già esaminati e disattesi dalle pronunce da ultimo citate, attinenti alla contingente scelta del lavoratore di utilizzare o meno la propria vettura per recarsi al lavoro (e quindi di recuperarla al termine dalla giornata); circostanza che – per come detto – non incide sul fatto oggettivo della separazione dei luoghi da cui dipende il riconoscimento del diritto. Donde la irrilevanza della scelta del lavoratore circa l’utilizzazione o meno di un proprio mezzo di trasporto, importando esclusivamente il fatto oggettivo della separazione dei luoghi di cui si è detto, posto che il fondamento della norma è insito nell’esigenza di compensare il tempo necessario per il menzionato spostamento, indotto dall’organizzazione del lavoro riconducibile all’azienda.

Il motivo è di conseguenza fondato, ed in tale pronuncia rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso concernenti la mancata statuizione da parte della Corte di merito sulla domanda risarcitoria proposta in via subordinata dal ricorrente e la dedotta erroneità della statuizione concernente la compensazione delle spese del giudizio di merito.

Si impone pertanto, alla stregua delle osservazioni in precedenza svolte, in accoglimento del proposto ricorso, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, perchè emetta le statuizioni consequenziali all’affermato principio di diritto, in relazione alle domande proposte da parte ricorrente; la Corte di rinvio provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-10-2011, n. 20152 Danno non patrimoniale

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Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, B.C. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 25-10-2006, che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus, liquidazione delle spese giudiziali. Resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Motivi della decisione

Giurisprudenza consolidata esclude la possibilità di determinazione di un bonus, non previsto dalla L. n. 89 del 2001 (per tutte, Cass. n. 16289 del 2009). Il Giudice a quo non ha correttamente determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 4.559,00; procedimento presupposto: settembre 1997 – pendente al deposito del ricorso, ottobre 2006; durata ragionevole: 3 anni). Rimane assorbito il motivo relativo alle spese che andranno riliquidate, tenendo conto dell’inderogabilità dei minimi tariffari, e poste a carico dell’amministrazione, avendole il giudice a quo erroneamente compensate, in relazione alla contumacia dell’amministrazione stessa.

Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, può procedersi ad una condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per l’importo di Euro 5.350,00, nonchè alle spese del giudizio di merito, che saranno riliquidate come indicato in dispositivo.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano per metà compensate e per metà poste a carico dell’Amministrazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito condanna l’amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 5.350,00 per indennizzo, con interessi legali dalla domanda, e le spese del giudizio di merito,che liquida in Euro 500,00 per onorari, Euro 600,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell’Avv. A. L. Marra antistatario; per il presente giudizio di legittimità, compensa le spese tra le parti in ragione di metà e condanna l’Amministrazione al pagamento della restante metà, liquidandole in Euro 400,00 per onorari ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone distrarsi a favore dell’Avv. A. L. Marra antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 21-06-2011, n. 5533 Comune

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ato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Le società ricorrenti, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, hanno impugnato il bando pubblico del Comune di Guidonia Montecelio per l’acquisto di unità" immobiliari per l’attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica fruenti dei contributi previsti dall’articolo 46 della l.r. Lazio n. 27 del 2006, ritenendo che, in forza della relazione di ammissibilità e congruità resa nella relazione dei dirigenti dell’Area IV e V del comune, approvata con la deliberazione della Giunta Municipale n. 267 dell’11.12.2008, trasmessa alla Regione Lazio e da questa ammessa a finanziamento, il comune sia tenuto a contrarre con le ricorrenti l’acquisto delle unità immobiliari ivi indicate e di loro proprietà e che, comunque, il comune non potesse, in quella sede, richiedere requisiti aggiuntivi rispetto alla precedente determinazione di ricognizione, ed in particolare, il requisito della vetustà non inferiore a 20 anni.

Ne hanno, in particolare, dedotto l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:

1. Eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento.

2. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità.

3. Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di idonea motivazione, abuso di potere.

4. Eccesso di potere per violazione della pari condizione tra i partecipanti alla gara, disparità di trattamento e contraddittorietà.

5. Eccesso di potere per violazione della pari condizione tra i partecipanti alla gara, discriminazione ed eccesso di delega.

Hanno, infatti, dedotto che:

– l’amministrazione comunale si sarebbe vincolata all’acquisto degli immobili di cui trattasi, in quanto è anche su questi che è stato concesso il finanziamento (con valutazione positiva);

– la determinazione dirigenziale n. 779/2010 ha solo riordinato i requisiti già in precedenza individuati (nella deliberazione della G.R. Lazio sull’emergenza abitativa n. 685/2008);

– l’avviso non sarebbe mai stato deliberato dagli organi collegiali del comune e sarebbe esclusivamente il frutto dell’iniziativa personale della dirigente;

– il nuovo bando prevederebbe quale criterio quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ma, in realtà, il prezzo offerto dalle ricorrenti sarebbe già pubblico;

– il requisito della vetustà non superiore ai 20 anni sarebbe discriminatorio;

– gli immobili delle ricorrenti sarebbero rimasti liberi da persone e cose dall’anno 2008 proprio per essere prontamente consegnabili al comune.

Infine hanno chiesto la condanna al risarcimento dei danni conseguenti.

Il Comune di Guidonia Montecelio si è costituito in giudizio, in data 5.11.2010, depositando la memoria difensiva, con la quale ha argomentatamente dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso, del quale ha chiesto il rigetto.

Con il successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 2.12.2010 e depositato nei termini, le società ricorrenti hanno impugnato il nuovo identico bando pubblico del Comune di Guidonia Montecelio per l’acquisto di unità" immobiliari per l’attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica fruenti dei contributi previsti dall’articolo 46 della l.r. Lazio n. 27 del 2006, adottato dopo che la prima procedura di gara si è conclusa senza alcuna aggiudicazione in quanto l’unica offerta presentata è stata giudicata inammissibile per la mancata allegazione di copia del documento di identità.

Ne è stata dedotta l’illegittimità con un unico motivo di censura per eccesso di potere per violazione del principio della massima partecipazione alla gara pubblica, per disparità di trattamento, illogicità, arbitrarietà ed illogicità.

Le società ricorrenti, infine, hanno chiesto la condanna al risarcimento dei danni conseguenti, rettificandone l’importo originario da euro 350.000,00 ad euro 248.600,00.

Con la memoria del 29.4.2011 il comune ha reiterato le proprie argomentazioni difensive ed ha insistito per il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 7.6.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.

In via preliminare si rileva che, come risulta dalle due rinunce delle società ricorrenti alle istanze di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti impugnati nonché dall’ultima memoria difensiva del comune in atti, entrambi i bandi pubblici oggetto del presente giudizio sono rimasti privi di aggiudicazione e, pertanto, non hanno prodotto alcun concreto effetto, non potendo arrecare, conseguentemente, alcun concreto pregiudizio nella sfera giuridica delle società ricorrenti; ne consegue l’attuale carenza da parte delle ricorrenti di un interesse all’annullamento dei predetti provvedimenti.

Per quanto attiene, poi, alla richiesta ulteriore, concernente l’accertamento dell’obbligo del comune di contrarre con le società ricorrenti l’acquisto delle unità immobiliari di cui trattasi, se ne deve rilevare l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice adito, vertendosi in materia afferente al’esercizio di un diritto soggettivo, che non è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo adito.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato, in parte, improcedibile e, per la parte che residua, inammissibile.

Tenuto conto della particolarità della fattispecie, si dispone l’integrale compensazione tra le parti delle spese e delle competenze di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara in parte improcedibili e per la parte che residua inammissibli.

Spese compensate.

Condanna la società ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione comunale delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.000,00, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-06-2011) 06-07-2011, n. 26233Disegno criminoso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- F.E. ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Genova 3/30.11.2010, che in riforma della pregressa decisione del tribunale della stessa città in data 28.5.2008, per ritenere assorbito il reato di violenza a p.u. in quello di resistenza, e per aver ritenuto la continuazione tra quest’ultimo ed il reato di omessa esibizione di un documento di riconoscimento, riduceva la pena per il delitto di ricettazione ex art. 648 c.p. e per i reati come in precedenza indicati – art. 81 cpv. c.p., art. 337 c.p., art. 61 c.p., n. 10, D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 576, 582, 585 e 6 – dalla pena di anni due di reclusione e Euro 600 di multa alla pena complessiva di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed Euro 400 di multa.

In breve i fatti di causa: l’imputato era stato sorpreso a bordo di un motociclo rubato da agenti di polizia, aveva opposto loro resistenza, cagionando all’agente S. lesioni personali, ed aveva rifiutato di esibire loro un documento di identificazione ovvero la carta di soggiorno.

2- Due i motivi di ricorso: illogicità della motivazione sul punto in cui ha inteso negare il vincolo di continuazione tra tutti i reati come contestati; ancora carenza di motivazione in ordine alla pena inflitta.

Entrambi immeritevoli di accoglimento perchè infondati.

Invero in tema di continuazione, l’analogia dei singoli reati, l’unitarietà del contesto, l’identità della spinta a delinquere, e la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, singolarmente considerati, non costituiscono indizi necessari di una programmazione e deliberazione unitaria, e, però, ciascuno di questi fattori, aggiunto ad un altro, incrementa la possibilità dell’accertamento dell’esistenza di un medesimo disegno criminoso in proporzione logica corrispondente all’aumento delle circostanze indiziarie favorevoli. Ma nella specie la previsione, anche se sul piano generico, dell’unitario contesto rappresentativo dei reati registra un chiaro elemento di frattura nella misura in cui il delitto di resistenza e di lesioni rinviene la sua motivazione ed occasione in circostanze del tutto imprevedibili tali da spezzare quel contesto unitario costitutivo di una unica preventiva deliberazione criminosa con la conseguente interveniente ragione di un trattamento punitivo mitior. Non fondata poi è la censuret in merito alla pena conseguente alla ritenuta continuazione tra i reati di cui alla lettera b) dell’imputazione – resistenza e lesioni aggravate – per il fatto che la valutazione di equità della comminazione della sanzione deve ritenersi del tutto consona al caso di specie, per essere stata determinata la pena base correlata al delitto di resistenza nel minimo edittale – mesi sei – e per essere stato determinato l’aumento ex art. 81 cpv. c.p. in mesi due, laddove la pena edittale prevista por il delitto di lesioni aggravate ritenuto in continuazione con il delitto di resistenza spazia tra un minimo di quattro mesi ed un massimo di quattro anni e sei mesi.

Devesi ex ex officio, invece, imponendolo il dettato dell’art. 129 c.p.p. dichiarare con riferimento al reato di cui al capo c), che il fatto non è previsto dalla legge come reato: invero il reato di inottemperanza all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o dell’attestazione della regolare presenza nel territorio dello Stato è configurarle soltanto nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, e non anche degli stranieri, come l’imputato, in posizione irregolare, a seguito della modifica del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, recata dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. h), che ha comportato una "abolitio criminis", ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 2, della preesistente fattispecie per la parte relativa agli stranieri (v., per tutte, Sez. Un. 24.2/27.4.2011, P.M. in proc. Alacev Rv 249546).

Rientra nei poteri della Corte eliminare la pena ricollegata alla fattispecie come contestata – un mese – dalla pena complessiva, ridotta per il rito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo c) perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena di giorni venti (20) di reclusione;

rigetta nel resto.

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