Cass. civ. Sez. VI, Sent., 12-12-2011, n. 26651 Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1.- Con il decreto impugnato la Corte di merito ha provveduto sulla domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta da parte ricorrente.

Il giudizio presupposto di cui è dedotta l’irragionevole durata è stato instaurato dinanzi al TAR Campania il 13.9.2000 e definito il 31.7.2009.

La Corte di appello, fissata la ragionevole durata del giudizio presupposto in anni 3 per un grado, ha liquidato per il ritardo di 5 anni e 10 mesi, la somma di Euro 2.540,00, in considerazione della mancata presentazione dell’istanza di prelievo e della natura collettiva del giudizio presupposto.

Parte ricorrente formula 4 motivi.

L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

Parte ricorrente ha depositato memoria nei termini di cui all’art. 378 c.p.c..

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2. – Con i motivi di ricorso parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge ( L. n. 89 del 2001 e Convenzione Europea per i diritti dell’uomo, come interpretata dalla Corte Europea) e relativo vizio di motivazione, lamentando, in estrema sintesi, che la Corte di appello:

a) non si è attenuta ai parametri minimi sanciti dalla giurisprudenza di Strasburgo in tema di quantificazione dell’equo indennizzo che non può essere inferiore a Euro 1.000,00 – 1.500,00;

b) ha erroneamente valutato la natura "collettiva" del giudizio presupposto;

c) ha erroneamente valutato la mancata presentazione dell’istanza di prelievo;

3.- Il ricorso è fondato perchè la somma liquidata si discosta irragionevolmente da quella che questa Corte liquida ex art. 384 c.p.c. in casi analoghi (Euro 750,00 per i primi tre anni di ritardo e Euro 1.000,00 per gli anni successivi: cfr. Sez. 1, Sentenza n. 21840 del 14/10/2009). Peraltro, la proposizione di un ricorso in forma collettiva e indifferenziata non equivale certamente a trasferire sul "gruppo", come entità amorfa, e quindi a neutralizzare situazioni di angoscia o patema d’animo riferibili specificamente a ciascun singolo consorte in lite (Cass. n. 27610 del 2008) e non consente, in carenza di ulteriori argomenti, un irragionevole discostamento dal parametro della Corte EDU. Il decreto impugnato deve essere cassato e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte deve procedere alla liquidazione dell’indennizzo in favore del ricorrente nella misura di Euro 5.083,00. Ciò tenuto conto della durata del giudizio presupposto e del ritardo pari a circa 5 anni e 8 mesi, in applicazione della più recente giurisprudenza di questa Sezione e dei criteri desumibili dalle decisioni della Corte di Strasburgo.

Le spese processuali – liquidate in dispositivo – vanno poste a carico dell’Amministrazione soccombente.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 5.083,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio: che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50 per esborsi, Euro 378,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge; e per il giudizio di legittimità in Euro 665,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge; spese distratte in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 08-09-2011, n. 5049 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante, per l’esatta esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, n. 1165/1994, con cui era stato accertato, in seguito all’annullamento del provvedimento di decadenza, disposto con decreto decisorio di ricorso straordinario, il diritto dell’interessata, assistente medico in servizio presso la USL n. 22 di Vibo Valentia, ad ottenere il "ripristino ex tunc del rapporto di lavoro, poiché illegittimamente interrotto."

L’appellante ripropone alcune delle censure disattese dal TAR, mentre l’amministrazione resiste al gravame.

2. – L’appellante contesta, sotto due distinti profili, la determinazione del commissario ad acta, il quale ha provveduto ad erogarle la somma complessiva di lire 821.369.820.

In primo luogo, l’interessata sostiene che il commissario abbia erroneamente calcolato, a scomputo delle retribuzioni spettanti, gli "oneri riflessi" gravanti sull’amministrazione datrice di lavoro, calcolati in complessive lire 130.541.373.

Il motivo è destituito di fondamento.

Il commissario ad acta ha effettuato correttamente il computo delle differenze retributive spettanti alla parte interessata. A tale scopo, ha esattamente considerato anche la cifra corrispondente ai contributi previdenziali. Ma tale somma, poiché risulta già versata agli enti previdenziali creditori, secondo le dichiarazioni dell’amministrazione, è stata detratta dalla somma spettante alla attuale appellante.

D’altro canto, la circostanza che tali somme non siano state effettivamente pagate agli enti creditori non potrebbe giovare alla posizione dell’appellante, in quanto la somma indicata andrebbe comunque versata a tali soggetti.

3. – Con un secondo motivo, l’appellante deduce che le differenze retributive avrebbero dovuto calcolarsi con riferimento "allo status inqadramentale così come si sarebbe sviluppato senza la illegittima declaratoria di decadenza".

In particolare, la ricorrente sostiene che, se non fosse stata disposta la illegittima decadenza dal servizio, avrebbe certamente conseguito la riqualificazione nella posizione di aiuto, in applicazione della legge n. 207/1985.

Anche tale motivo non ha pregio.

La sentenza passata in giudicato si è limitata ad affermare il diritto della ricorrente alla ricostruzione economica, "tenendo conto della qualifica funzionale posseduta".

Pertanto, in sede esecutiva, le differenze retributive sono state esattamente rapportate alla posizione rivestita dall’interessata e alla sua qualifica di assistente medico.

D’altro canto, la prospettata progressione verso la qualifica di aiuto risulta solo ipotetica ed eventuale, poiché subordinata al superamento di un concorso riservato.

Ne deriva che la pretesa formulata dall’interessata è, anche sotto tale profilo, destituita di fondamento.

4. – In definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto.

Le spese possono compensarsi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-01-2012, n. 458 Contratto a termine

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Svolgimento del processo

1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Massa, Z.R. esponeva di essere stata assunta con contratto di lavoro a tempo determinato da Poste Italiane s.p.a. per il periodo 2.05-30.09.03 "ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001 per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’area operativa e addetto al servizio di recapito/smistamento presso il Polo corrispondenza Toscana, assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro nel periodo 2.05- 30.09.03". Ritenendo illegittima l’apposizione del termine, chiedeva che venisse dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2.- Accolta la domanda e proposto appello da Poste Italiane, la Corte di appello di Genova con sentenza del 10.01.07 rigettava l’impugnazione. Per la Corte di merito la deroga che il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 (attuativo della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dai sindacati europei) apporta al principio della naturale durata a tempo indeterminato del contratto di lavoro impone che la ragione determinante l’apposizione del termine sia sempre specificata, anche perchè l’applicazione dell’accordo europeo non costituisce valido motivo per ridurre il livello di tutela offerto al lavoratore nell’ambito coperto dalla sua disciplina (art. 8 dell’accordo quadro). Non è sufficiente, dunque, fare generico richiamo ad esigenze sostitutive, ma è necessario indicare i riferimenti precisi che nell’area organizzativa cui il lavoratore è stato addetto diano corpo alle esigenze organizzative indicate all’atto dell’apposizione del termine. Non ravvisando tale indicazione nella lettera di assunzione, riteneva violato il cit. D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1. 3.- Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione, cui Z. rispondeva con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il Collegio ha disposto la stesura di motivazione semplificata.

Motivi della decisione

4.- Poste Italiane s.p.a. sottopone alla Corte due mezzi di impugnazione, che possono essere sintetizzati come segue.

4.1.- Con il primo motivo è denunziata violazione dell’art. 1362 c.c. e D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, sostenendosi che il giudice di merito si è sottratto all’interpretazione del contratto, lamentandosi ad una sua aprioristica valutazione di inidoneità, non prendendo in considerazione la situazione dell’ufficio cui la lavoratrice era stata destinata (Cpo di Massa, ricompreso nell’ambito del Polo corrispondenza Toscana). In particolare si lamenta che il giudice ha formulato il suo giudizio di inidoneità senza tener conto delle prove documentali offerte dal datore di lavoro e senza espletare la prova per testi al riguardo dedotta.

4.2.- Con il secondo motivo, proposto in subordine, è dedotta violazione dell’art. 1419 c.c., comma 1, in relazione al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, in particolare contestandosi l’affermazione che dalla disciplina del D.Lgs. in questione possa estrapolarsi la regola che, in caso di apposizione non consentita del termine, il contratto di lavoro a tempo determinato si trasformerebbe in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

5.- Deve premettersi che il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, recante l’attuazione della direttiva 1999/70 CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEP e dal CES, costituisce fonte regolatrice del contratto di lavoro a tempo determinato, in sostituzione della L. 18 aprile 1962, n. 230 e della successiva legislazione integrativa.

Il legislatore nazionale, nell’adempiere al suo obbligo comunitario, ha emanato il D.Lgs. n. 368 del 2001, il quale nel testo originario, vigente all’epoca del contratto ora in questione, all’art. 1 prevede che "è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" (comma 1) e che "l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1" (comma 2).

Contestualmente al recepimento dell’accordo-quadro il D.Lgs. n. 368 del 2001 ha disposto dalla data della propria entrata in vigore (24.10.01) l’abrogazione della L. 18 aprile 1962, n. 230, della L. 25 marzo 1983, n. 79, art. 8 bis, della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e di tutte le disposizioni di legge incompatibili (art. 11, comma 1).

Il quadro normativo che emerge è, dunque, caratterizzato dall’abbandono del sistema rigido previsto dalla L. n. 230 del 1962 – che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti, peraltro già ripensato dalla successiva normazione delle L. n. 79 del 1983 e della L. n. 56 del 1987, art. 23 – e dall’introduzione di un sistema articolato per clausole generali, in cui l’apposizione del termine è consentita a fronte "di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo". Tale sistema impone al datore di lavoro di adottare l’atto scritto e di "specificare" in esso le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo adottate.

6.- Il primo motivo di impugnazione impone di stabilire come debba essere configurato sul piano giuridico il concetto di "specificazione" nella prospettiva del soddisfacimento delle esigenze sostitutive del datore di lavoro.

Secondo quanto rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte con le sentenze 26.01.10 nn. 1576 e 1577 e numerose altre che a queste si sono adeguate, l’onere di "specificazione" nell’atto scritto costituisce una perimetrazione della facoltà riconosciuta all’imprenditore di far ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o aziendale), a prescindere da fattispecie predeterminate. Tale onere ha l’evidente scopo di evitare l’uso indiscriminato dell’istituto per fini solo nominalmente riconducibili alle esigenze riconosciute dalla legge, imponendo la riconoscibilità della motivazione addotta già nel momento della stipula del contratto. D’altro canto, tuttavia, proprio il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il concetto di specificità sia collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato. Il concetto di specificità in questione risente, dunque, di un certo grado di elasticità che in sede di controllo giudiziale deve essere valutato dal giudice secondo criteri di congruità e ragionevolezza.

Con riferimento specifico alle ragioni di "carattere sostitutivo", pertanto, il contratto a termine se in una situazione aziendale elementare è configurabile come strumento idoneo a consentire la sostituzione di un singolo lavoratore addetto a specifica e ben determinata mansione, allo stesso modo in una situazione aziendale complessa è configurabile come strumento di inserimento del lavoratore assunto in un processo in cui la sostituzione sia riferita non ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente scoperta. In quest’ultimo caso, il requisito della specificità può ritenersi soddisfatto con la verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e le scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell’assunzione.

7.- Il giudice di merito non si è attenuto a tali principi, in quanto ha verificato il requisito della specificità sulla base del mero esame esteriore del contratto, ignorando i mezzi istruttori offerti dal datore di lavoro, mentre avrebbe dovuto riscontrare se l’assunzione in questione obbedisse a quel criterio di elasticità che la nuova formulazione della norma di legge impone, con riferimento all’ambito territoriale di destinazione, al luogo della prestazione lavorativa, alle mansioni del lavoratore (o dei lavoratori) da sostituire e, ove necessario in relazione alla situazione aziendale descritta, al diritto del lavoratore sostituito di conservare il posto.

E’ fondato, dunque, il primo motivo e, assorbito il secondo, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale procederà a nuovo esame facendo applicazione dei principi appena enunziati.

Allo stesso giudice va rimessa la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-02-2012, n. 2518 Licenziamento per riduzione del personale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 29 ottobre 2008, la Corte d’Appello di Milano respingeva il gravame svolto da V.G. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’impugnativa del licenziamento collettivo intimato dalla s.p.a. Intesa Sanpaolo.

2. La Corte territoriale puntualizzava che il Giudice di prime cure aveva accertato l’acquiescenza al licenziamento sulla base della lettera prodotta dal lavoratore unitamente al ricorso di primo grado, così ricostruendone la volontà, e che il dipendente, interponendo il gravame, non aveva formulato rilievi specifici sul risultato valutativo del Tribunale.

Per la cassazione di tale sentenza V.G. ha proposto ricorso con due motivi. Intesa Sanpaolo spa ha resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

4. Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3), il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver superficialmente esaminato il motivo di gravame incentrato sulla presunta acquiescenza al licenziamento, accertata d’ufficio dal primo giudice, sulla base della lettera di impugnativa del licenziamento in data 9 aprile 2004, prodotta in giudizio dal ricorrente ed ignorata dalla Banca, anche in via di eccezione.

Con il quesito il ricorrente chiede alla Corte di dire se, in relazione gli artt. 112 e 115 codice di rito, sia consentito al giudice di merito porre a fondamento dell’accoglimento di un’eccezione (nella specie, di acquiescenza) fatti, circostanze, ed elementi di prova, non dedotti dalla parte che solleva l’eccezione;

nel caso di specie se, eccepita l’acquiescenza per aver il lavoratore rinunciato all’indennità sostitutiva del preavviso e avere lo stesso aderito ad un Fondo esuberi è possibile, esclusa l’acquiescenza per le ragioni addotte – accertarle d’ufficio sulla base di altre ragioni e, in particolare, sulla base del contenuto della lettera di impugnativa di licenziamento prodotta dal lavoratore.

5. Il motivo è inammissibile per inadeguatezza della deduzione della censura avverso la sentenza del Giudice del gravame.

6. Invero, l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello – così come, in genere, l’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio – risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale, ex art. 360 c.p.c., n. 3, o del vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo errar in procedendo – ovverosia della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità – in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello.

7. Inoltre, in ipotesi di denuncia di un error in procedendo, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice, di legittimità, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, cosicchè il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, che deve consentire al giudice di legittimità di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo demandatogli del corretto svolgersi dell’iter processuale, non solo ad enunciare le norme processuali violate, ma anche a specificare le ragioni della violazione, in coerenza a quanto prescritto dal dettato normativo, secondo l’interpretazione da lui prospettata (cfr, ex plurimis, Cass. 21621/2007).

8. Coerentemente, con riferimento all’ipotesi in cui sia stata denunciata l’omessa pronuncia da parte del giudice di secondo grado sulle doglianze mosse in appello, è stato affermato che non viene rispettato il principio di autosufficienza allorchè nel ricorso per cassazione non siano esposte quelle specifiche circostanze di merito che avrebbero portato all’accoglimento del gravame, non potendo ottemperarsi a tale principio mediante il mero richiamo ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi di giudizio (cfr., Cass., 26693/2006); più in generale, sempre con riferimento ai casi di denunzia del vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è stata reiteratamente affermata la necessità, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione (cfr, ex plurimis, Cass. 21226/2010; Cass. 23420/2011).

9. Tali oneri non sono stati ottemperati, nel caso di specie, dal ricorrente, che si è limitato a rappresentare l’oggetto della propria originaria domanda e delle proprie successive doglianze, unitamente alle difese della controparte, senza trascriverle negli esatti termini del loro svolgimento, ma riportandosi ad un mero sintetico richiamo.

10. La mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro ex actis dell’assunta omissione, rende, pertanto, inammissibile il motivo.

11. Il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente, deducendo omessa motivazione, si duole che la corte di merito abbia omesso ogni valutazione ermeneutica sul contenuto della lettera di impugnativa del licenziamento, riamane assorbito dal rigetto del primo motivo.

12. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 40,00 per esborsi, oltre Euro 3.000,00 per onorari, IVA, CPA e spese generali.

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