Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 08-09-2011) 13-10-2011, n. 36940

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trieste del 17.5.2006, ha assolto l’imputato dai reati di falso confermando la condanna per il tentativo di truffa in danno dell’Ente Pubblico e, riconosciute le attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’art. 56 c.p., u.c., prevalenti sulla contestata aggravante, ha rideterminato la pena in mesi due e giorni quindici di reclusione ed Euro 40 mila di multa, ricorre la difesa del S., chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo:

a) la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) per mancanza e contraddittorietà della motivazione per l’erronea valutazione delle prove e della prova testimoniale contraria. Deduce il ricorrente il travisamento della prova dichiarativa del dirigente dr Sc., che non ha mai affermato di aver verificato il registro cartaceo delle presenze del giorno 7 ottobre. I giudici hanno travisato le dichiarazioni del teste che pacificamente effettuò i controlli solo il giorno successivo e prima che l’imputato vi apportasse le correzioni. Con le correzioni tutte ben visibili ed effettuate senza coprire lo scritto sottostante l’imputato aveva inteso dichiarare che si era assentato dall’ufficio per motivi personali. b) la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) per erronea applicazione della legge penale e violazione di legge per la mancata assoluzione dell’imputato ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2.

Appare evidente che con le correzioni successive l’imputato manifesto l’intenzione di rendere palese e senza infingimenti il proprio operato e che pertanto non volle realizzare nessun artificio e che l’accertamento da parte dell’ufficio fu fatto prima che il S. potesse manifestare l’intenzione di rendere evidenti le sue reali intenzioni;

c) la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) per erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 640 c.p., le correzioni sul registro sono state apportare senza nascondere nulla e pertanto non può essere attribuito al S. nessun intendimento truffaldino.

Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1 Il ricorrente, infatti, non denuncia alcuno dei vizi tipici di legittimità che riguardano esclusivamente la motivazione e la sua formulazione ma reitera la sua prospettazione difensiva, così come rappresentata ai giudici del merito, tentando di accreditarla come ricostruzione alternativa e maggiormente fondata rispetto a quella ritenuta dai giudici della Corte territoriale.

Questi ultimi,infatti, con motivazione che non evidenzia vizi, hanno ricostruito i fatti, evidenziando che il S. si era sicuramente assentato dal lavoro senza motivo istituzionale e senza permesso, nel pomeriggio del giorno 7 e nelle prime ore del giorno 8; entrando in servizio alle h.9,49 del giorno 8, aveva compilato,a posteriori, giustificazione delle assenze con informazioni mendaci sulla sua presenza presso altri uffici istituzionali. Dopo alcune ore, a reato già consumato, si era preoccupato di correggere i precedenti scritti finalmente attestando l’assenza per motivi personali. Nel ricorso si tenta di accreditare una diversa scansione temporale dei fatti, anche, genericamente, invocando il travisamento della prova dichiarativa del teste Sc.. Ma la formulazione dei motivi, oltre che consistere in una alternativa ricostruzione degli elementi fattuali, non consentita in sede di legittimità, in ragione dei limiti propri del giudizio di legittimità, è anche generica, perchè manca dell’allegazione dei documenti che si richiamano per accreditarne la diversa valenza probatoria, così rendendo il ricorso non autosufficiente e, anche per tale ragione, inammissibile.

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 01-12-2011, n. 3010

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con cui le era stato revocato il permesso per soggiornante di lungo periodo per prolungata ed ingiustificata assenza dal territorio italiano.

A tal fine faceva presente di essere giunta in Italia nel 1995 a seguito di ricongiungimento familiare con il marito, unitamente ai figli maggiori; successivamente rientrava in Egitto in occasione della nascita del terzo figlio che poi otteneva il visto per l’ingresso in Italia nel 2007 per un anno.

Successivamente la ricorrente unitamente ai tre figli faceva rientro in Egitto per contenere le spese familiari in presenza di una difficoltosa congiuntura economica ed al momento di rientrare in Italia, mentre i figli maggiori hanno potuto tornare senza problema per il minore era necessario ottenere un nuovo visto per l’ingresso.

Il procedimento che ha avuto inizio nel 2009 si è concluso solo due anni dopo con possibilità a quel punto anche per la madre di rientrare in Italia potendo portare con sé anche il figlio minore.

Nell’unico motivo di ricorso viene censurata la mancata valutazione delle cause che avevano costretto la ricorrente a permanere in Egitto anche se durante gli ultimi due anni la stessa era venuta varie volte in Italia e la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio con comparsa di stile chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Trattandosi di provvedimento di autotutela a contenuto discrezionale, l’amministrazione era tenuta a dare avviso dell’avvio del procedimento per consentire la partecipazione procedimentale alla ricorrente che avrebbe potuto meglio illustrare le ragioni della sua assenza dal territorio nazionale.

La violazione dell’interesse procedimentale della ricorrente ha determinato anche l’illegittimità sostanziale del provvedimento finale in quanto non sono state valutate le ragioni che potevano giustificare la permanenza in Egitto di una madre con figlio in tenera età e che nel passato aveva dimostrato tutta l’intenzione di dimorare sul nostro territorio dove vivono abitualmente gli altri componenti della famiglia.

Il provvedimento deve quindi essere annullato affinché l’amministrazione proceda ad un nuovo avvio del procedimento per valutare se realmente sussistano i presupposti per emanare l’atto di autotutela.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.000 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 300.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 22-12-2011, n. 10111

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che con il ricorso ritualmente notificato e depositato parte ricorrente impugna il D.M. n. 44/2011 che in tema di integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento consente l’inserimento del personale docente prevedendo che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina";

Considerato che il ricorso, sulla base del sottorichiamato orientamento giurisprudenziale (Cassazione e Consiglio di Stato) risulta inammissibile per difetto di giurisdizione;

Visto l’art. 74 c.p.a. che così dispone: "Nel caso in cui si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata" e che, quanto alla motivazione essa può consistere, "se del caso a un precedente conforme";

Considerato che tali precedenti sono da individuarsi nella decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n11 del 4 luglio 2011 (che ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale esistente in subiecta materia anche alla luce dei dubbi evidenziali al riguardo dal giudice costituzionale con decisione n.09 febbraio 2011, n.41) uniformatasi al recente orientamento del giudice della giurisdizione ex sentenza Cassazione Sezioni Unite civili n.22805 del 12 ottobre 2010;

Tenuto conto che la suindicata decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n11 del 4 luglio 2011 ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale surrichiamato ed ha avuto modo di ribadire in via definitiva che:

– " la questione sottoposta…. va decisa confermando la tesi della giurisdizione del giudice ordinario, per le ragioni…. fondate sulla base della situazione giuridica protetta, della natura della attività esercitata dall’amministrazione e della assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto: si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti e deve ritenersi esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale…."

"Infatti, da un lato, si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico….; dall’altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo….".

Preso atto che dal richiamato orientamento giurisprudenziale emerge chiaramente che i D M disciplinanti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi ma di atti ".. che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato…….. di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione".

Va quindi declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

Alla dichiarazione di difetto di giurisdizione segue il rinvio della causa al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione tenuto conto del disposto di cui all’art.11 secondo comma del c.p.a.ex D.Lgs. 272010 n. 104 che " fa salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda medesima entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia che declina la giurisdizione".

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) decidendo il ricorso in epigrafe ai sensi dell’art. 74 del c.p.a. lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione con conservazione degli effetti sostanziali e processuali, secondo le modalità di cui in parte motiva ex art.11 secondo comma del c.p.a.ex D.Lgs. 272010 n. 104.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 10-01-2012, n. 194 Atti amministrativi diritto di accesso Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 1 agosto 2011 e depositato il successivo 8 agosto il ricorrente, titolare di pensione AGO PI 152569, impugna il silenzio formatosi sulla istanza, inoltrata il 21 giugno 2011, volta ad ottenere l’accesso ai modelli GS2 della Società Villa Flavia s.r.l. per gli anni 1967-1969 ed alle tessere assicurative al medesimo intestate relative al periodo precedente all’informatizzazione dei contributi individuali (1975).

Tale richiesta ha lo scopo di conseguire la prova documentale di aver svolto, nel periodo indicato, l’attività lavorativa presso la Società Vuilla Flavia s.r.l.

Riferisce l’interessato che ciò si è reso necessario in quanto dal periodo contributivo utile ai fini pensionistici è emersa la mancata considerazione del periodo lavorativo 1 luglio 1967-7 ottobre 1969, la cui contribuzione sarebbe stata invece versata dalla Società Villa Flavia s.r.l., alle cui dipendenze l’istante prestava servizio.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, depositando una relazione documentata e riferendo in ordine alla richiesta avanzata dall’interessato.

Al riguardo l’INPS ha precisato che, come peraltro riferito allo stesso ricorrente, il deposito dei documenti richiesti (tessera assicurativa e modulo GS2) risale a circa quaranta anni or sono e, nonostante reiterate ricerche, gli esiti sono stati sempre negativi.

A fronte della impossibilità di ritrovare detti documenti, l’Istituto ha chiesto all’istante di inviare il modello 03, costituente la ricevuta di consegna all’INPS della tessera assicurativa), ma l’interessato non ha prodotto il documento richiesto.

Ha, altresì, aggiunto l’Istituto che la tessera assicurativa a nome di G.P. indica la data di inizio del periodo lavorativo presso Villa Flavia dal 1 settembre 1969, con la logica conseguenza che sembrerebbe escludere un inizio dell’attività lavorativa antecedente a tale data (come richiede il ricorrente: 1 luglio 1967), salvo poter dimostrare l’esistenza di un’altra tessera assicurativa, il che nella specie non è avvenuto.

Sostiene, infine, l’Istituto che il periodo contributivo di cui viene lamentata l’omissione (1 luglio 1967-7 ottobre 1969) in parte coincide con il servizio militare, che il ricorrente ha svolto dal 21 ottobre 1968 al 12 marzo 1969, che comunque risulta accreditato.

A fronte della situazione descritta, il Collegio non può che rilevare, ciò pacificamente desumendosi dall’istituto di accesso agli atti, che questi intanto sono ostensibili in quanto esistenti, non essendo ovviamente predicabile l’esibizione di atti che non risultano in possesso dell’Amministrazione ovvero che non siano stati formati.

D’altro canto, l’impossibilità, da parte dell’interessato, di inviare il modello 03, costituente la ricevuta di consegna all’INPS della tessera assicurativa, come richiesto dall’Amministrazione, depone nel senso che la pretesa avanzata in ricorso è infondata.

Per quanto su esposto, il ricorso deve essere respinto.

In relazione alla particolarità della fattispecie, il Collegio reputa equo disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa, tra le parti, le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere, Estensore

Giulia Ferrari, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.