Cass. civ. Sez. V, Ord., 20-07-2012, n. 12635 Imposte

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:
"1. – L’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sez. dist. di Pescara, in data 26.4.2006.
Questa sentenza ha confermato la decisione con la quale la locale commissione provinciale aveva accolto un ricorso della C.E. s.p.a. avverso il diniego di riconoscimento di un maggiore credito d’imposta, rispetto al limite c.d. de minimis, per l’avvenuta assunzione di lavoratori in aree svantaggiate, secondo il disposto di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10 e della L. n. 289 del 2002, art. 63, comma 1, lett. a).
La ricorrente ha articolato due motivi ai quali ha resistito con controricorso la società consortile Abruzzo E. s.p.a., risultata da trasformazione per atto notar Landi in data 29.1.2007.
2. – La sentenza impugnata ha affermato che il bonus ulteriormente accordato dalla L. n. 289 del 2002 sfugge alla regola de minimis non essendo questa direttamente contemplata agli specifici fini; e, quanto all’incidenza al riguardo della normativa in tema di aiuti di Stato (cui la regola va associata), ha ritenuto il contributo sussumibile nell’alveo del Reg. n. 2204/02/CE, essendo il bonus funzionale al riequilibrio di condizioni favorevoli in caso di assunzione di lavoratori svantaggiati, senza istituzione di vantaggi per l’impresa.
3. – La ricorrente nei due motivi denunzia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 (1) violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 63, comma 1, lett. a) e della L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10 e (2) violazione delle medesime disposizioni unitamente agli artt. 87 e 88 del Trattato CE e agli artt. 3 e 4 del Reg. CE n. 2204/02.
Sostiene, con idonei quesiti, che l’art. 63 cit. ripropone la struttura del credito d’imposta per incrementi occupazionali ex lege n. 388 del 2000, ivi compreso il rinvio alla regola de minimis di cui al comma 10 di tale ultima disposizione, e che la qualificazione del contributo come aiuto de minimis esclude l’operatività del citato Reg. CE n. 2204/02.
4. – Devesi ritenere manifestamente fondato il primo motivo, il cui esame si rivela assorbente di ogni ulteriore questione.
La L. n. 289 del 2002, art. 63, comma 1, ha previsto che: L’incentivo per l’incremento dell’occupazione, costituito da un contributo attribuito nella forma di credito di imposta, è prorogato fino al 31 dicembre 2006 nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) gli incrementi occupazionali che rientrano nella misura massima prevista dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 2, determinano anche per l’anno 2003 il diritto al contributo negli importi stabiliti dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7, relativamente ai datori di lavoro nei cui riguardi trova applicazione il cit. D.L. n. 209 del 2002, art. 2. Per lo stesso anno 2003, ogni assunzione che da luogo ad un incremento della base occupazionale ulteriore rispetto alla misura di cui al primo periodo attribuisce ai datori di lavoro indicati nello stesso periodo, per l’intero territorio nazionale, un contributo di 100 Euro ovvero di 150 Euro, se l’assunto è di età superiore ai quarantacinque anni, nel limite finanziario complessivo di 125 milioni di Euro. Nei casi di cui al secondo periodo, se l’assunzione è effettuata negli ambiti territoriali di cui alla citata L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10, è attribuito un ulteriore contributo di 300 Euro, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli artt. 60 e 61 della presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;
b) dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro diversi da quelli di cui alla lett. a), e dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro di cui alla lettera a), per ogni assunzione che da luogo ad un incremento della base occupazionale, rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo tra il 1 agosto 2001 e il 31 luglio 2002, è attribuito il contributo di 100 Euro ovvero di 150 Euro nonchè quello ulteriore di 300 Euro, ai sensi del secondo e terzo periodo della lett. a), a valere, per l’anno 2003, sulle stesse dotazioni finanziarie di cui alla medesima lettera a) e, per gli anni dal 2004 al 2006, relativamente ai contributi di cui al secondo periodo della lett. a), nei limiti finanziari complessivi di 125 milioni di Euro annui, e, relativamente al contributo di cui al terzo periodo della lett. a), nel limite finanziario complessivo annuo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli artt. 60 e 61 della presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli ;
c) per le assunzioni di cui alle lett. a) e b) rimangono ferme, nel resto, le disposizioni di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7, in particolare quelle relative alle modalità e ai tempi di rilevazione delle assunzioni che determinano incremento della base occupazionale.
In coerenza con detto testo, questa Corte ha recentemente affermato (Cass. n. 21797/2011) che, nel rinnovare il regime degli incentivi alle assunzioni di cui all’antecedente della L. n. 388 del 2000, art. 7, la disposizione ha mantenuto ferme, per tutto quanto non diversamente regolato, le relative previsioni anche con riguardo al c.d. ulteriore credito d’imposta per assunzione di lavoratori disoccupati in aree svantaggiate, – e tra queste la previsione di cui al comma 10, dell’art. 7, stando alla quale all’ulteriore credito d’imposta (..) si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità Europee 96/C68/06 (..), e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di L. 180 milioni nel triennio.
Al detto indirizzo sembra doversi dare continuità, nel senso che il legislatore nazionale, a mezzo della ripetuta L. n. 289 del 2002, ha inteso riconoscere il beneficio dell’ulteriore credito d’imposta, qui azionato dalla contribuente, in misura limitata dalla applicazione della regola stabilita dalla L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10, e non soltanto in rapporto al numero dei lavoratori effettivamente assunti.
Diventano in tal senso del tutto irrilevanti le considerazioni della sentenza impugnata in ordine alle caratteristiche funzionali dell’aiuto (se cioè accordato in funzione dell’impresa o dell’occupazione), dal momento che la soggezione alla regola de minimis è conseguente al legittimo esercizio della sovranità legislativa nazionale, non alle regole di ordinamento comunitario.
Con le quali regole, peraltro, la scelta del legislatore non appare in contrasto.
5. – Per le esposte ragioni il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e definito con pronuncia di manifesta fondatezza del primo motivo (assorbito il secondo). La causa appare in tal senso suscettibile di essere definita anche nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, atteso che è pacifico che, nella specie, la pretesa attiene a un credito maggiore rispetto a quello riconoscibile ai sensi di legge";
– che il collegio condivide le considerazioni di cui alla relazione;
sicchè, previa cassazione dell’impugnata sentenza, decidendo nel merito, devesi rigettare il ricorso originario della contribuente avverso il diniego di riconoscimento del credito d’imposta;
– che la mancanza di anteriori pronunce di questa Corte sul tema giustifica la compensazione delle spese processuali relativamente ai gradi di merito, quelle del giudizio di legittimità seguendo, invece, la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione della società avverso il diniego di riconoscimento del credito d’imposta; compensa le spese processuali relative ai gradi di merito e condanna l’intimata al pagamento di quelle relative al giudizio di cassazione, che liquida in Euro 10.000,00 oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, su relazione del Cons. Dr. Terrusi (est.), il 16 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012




Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-10-2013) 24-10-2013, n. 43559

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Svolgimento del processo
1. Con l’ordinanza emessa il 10 gennaio 2013 dal Tribunale di Ferrara quale giudice dell’esecuzione veniva disposta nei confronti di M.S. la revoca della sospensione condizionale della pena, accordatagli con la sentenza dello stesso Tribunale del 9 febbraio 2012, irrevocabile il 9 maggio 2012, in ragione del mancato avveramento della condizione cui era stato subordinato il beneficio del versamento della somma di Euro 9.000,00 alla persona offesa a titolo di risarcimento dei danni.
2. Avverso detto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione l’interessato a mezzo del suo difensore, il quale ha lamentato:
a) violazione di legge in relazione agli artt. 165 e 168 c.p. e vizio di motivazione per non avere il Tribunale tenuto conto della situazione economica del condannato, debitamente documentata, mentre sin dalla pronuncia della sentenza di patteggiamento avrebbero dovuto verificarsi le condizioni economiche dell’imputato e la concreta possibilità di adempiere all’obbligazione in favore della parte civile, controllo non condotto.
Inoltre, l’interpretazione fornita dal Tribunale, secondo il quale l’accettazione dell’obbligo risarcitorio da parte dell’imputato a seguito di accordo sulla pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p., precluderebbe la valutazione della sua situazione economica, introdurrebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra quest’ultimo e colui al quale lo stesso obbligo sia stato imposto direttamente dal giudice.
b) Violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 165 c.p., nella parte riguardante la decorrenza del termine concesso per l’adempimento dell’obbligazione risarcitoria, da individuarsi nel momento di irrevocabilità della sentenza e non da quello della sua pronuncia, come sostenuto anche dalla giurisprudenza (Cass. Pen. sez. 1^, 605/05; Cass pen. sez. 3^, 13456/07).
3. Con la requisitoria scritta, depositata il 3 maggio 2013, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Dott. XXX, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso perchè fondato su censure in punto di fatto.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va quindi respinto.
1. Il provvedimento impugnato ha ritenuto che la condotta mantenuta dall’imputato dalla pronuncia della sentenza di patteggiamento del 9 febbraio 2012 sino al momento della decisione, successivo di oltre un anno, e consistita nella mancata corresponsione di alcuna somma alla persona offesa del reato, P.B., già vittima della spoliazione di un’ingente importo di decine di migliaia di euro, dimostrasse che nei fatti l’assunzione dell’obbligazione di risarcirle il danno col versamento della somma di 9.000,00 euro, pari ad una parte soltanto del pregiudizio arrecatole, aveva costituito soltanto un comodo espediente per consentire all’imputato di accedere al patteggiamento ed al beneficio della sospensione condizionale della pena.
1.1 Al riguardo la prima censura proposta dal ricorrente, sebbene fondala su presupposti giuridici in parte fondati, è stata poi formulata in termini generici.
1.1.1 Deduce il ricorrente che l’imposizione dell’obbligazione risarcitoria quale condizione subordinante l’accesso alla sospensione condizionale della pena, in quanto espressione del potere discrezionale del giudice, richiederebbe la previa valutazione della capacità economica dell’imputato e della sua concreta possibilità di adempiervi, verifica non condotta dal Tribunale.
1.1.2 La tesi difensiva non tiene conto che in questo specifico caso la condizione era stata oggetto della pattuizione raggiunta liberamente dalle parti, alla quale il Tribunale in sede di cognizione aveva dato avallo, recependo l’accordo negoziale sulla pena nella sua interezza; per contro, anche il disposto dell’art. 165 c.p., allorchè consente di subordinare la sospensione dell’esecuzione della pena alla condizione dell’adempimento agli obblighi risarcitori o riparatori del danno arrecato, non impone al giudicante di accertare preventivamente la solvibilità del condannato. Questa Corte sul punto ha affermato il seguente principio di diritto, qui ribadito (Cass. sez. 6^, n. 2390 del 31/1/2000, XXX, rv. 217115; sez. 3^, n. 3197 del 13/11/2008, XXX, rv.
242177; sez. 5^, n. 4527 del 03/11/2010, XXX e altro, rv. 249248):
"in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, risolvendosi il mancato pagamento cui è subordinato il beneficio in una causa di revoca dello stesso, come testualmente si ricava dall’art. 168 c.p., comma 1, n. 1, ultimo inciso, la verifica della concreta possibilità del condannato di fare fronte a tale onere trova la sua realizzazione indefettibile in sede esecutiva, spettando appunto al giudice dell’esecuzione stabilire se, nel momento in cui tale onere deve essere effettivamente adempiuto, esso possa essere soddisfatto.
Ne consegue che il giudice della cognizione, nel subordinare il beneficio al pagamento della somma accordata a titolo di risarcimento del danno ex art. 165 c.p., non è tenuto a compiere alcuna indagine sulle condizioni economiche dell’imputato, essendo sempre possibile per il soggetto interessato in sede di esecuzione, allegare la assoluta impossibilità dell’adempimento che, ove ritenuta provata, impedisce la revoca del beneficio".
1.1.3 Quanto poi alle valutazioni espresse dal Tribunale in ordine al mancato adempimento, se da un lato va ribadito che spetta al giudice dell’esecuzione vagliare l’assoluta impossibilità o estrema difficoltà per l’obbligato di provvedere al risarcimento del danno impostogli, dando conto con adeguata motivazione della situazione allegata e della sua effettiva sussistenza, dall’altro il ricorso si è limitato a sostenere di avere documentato tale condizione.
Per contro, il primo giudice ha ritenuto che in realtà il M. non avesse mai avuto alcuna reale intenzione di adempiere, in quanto, pur avendo volontariamente inserito la condizione per la consapevolezza di poter far fronte, non vi aveva provveduto nemmeno per un minima cifra, nonostante il decorso del lasso di tempo di quasi un anno e l’avvenuta sottrazione alla parte lesa di rilevante somma di denaro.
1.1.4 Ebbene, a fronte di tali considerazioni, che investono i presupposti fattuali della vicenda, in sè non suscettibili di un diverso giudizio in sede di legittimità, il ricorrente non specifica quali documenti avrebbe prodotto, – che non ha allegato al ricorso, privo dunque di autosufficienza-, quale rilevanza gli stessi rivestissero dimostrare l’impossibilità di far fronte agli obblighi risarcitori e quindi le ragioni della dedotta erroneità o illogicità argomentativa dell’ordinanza impugnata. In ogni caso risulta aver sottoposto all’attenzione del giudice dell’esecuzione certificazioni attestanti i debiti tributari della sua impresa individuale, documentazione palesemente insufficiente a rappresentare la sua situazione patrimoniale e finanziaria, non potendo escludersi che egli sia un mero evasore fiscale e non soggetto impossidente e sfornito in modo assoluto di qualsiasi mezzo tale da consentirgli di adempiere agli obblighi assunti verso la parte civile.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento.
Risponde al vero che l’obbligo di risarcire il danno avrebbe dovuto essere adempiuto entro sessanta giorni dalla sentenza di patteggiamento, secondo quanto deciso e voluto anche dal ricorrente, quindi in un momento antecedente al suo passaggio in giudicato, cosa che renderebbe illegittima tale previsione perchè impositiva di un dovere di attivazione e l’esecuzione in forza di uno dei capi della pronuncia prima che lo stesso acquisisse irrevocabilità (Cass. sez. 3^, n. 13456 del 30/11/2006, XXX e altro, rv. 236329), ma è altrettanto vero che la constatazione del mancato avveramento della condizione è avvenuta quando la sentenza di patteggiamento era già passata in giudicato senza che l’imputato avesse corrisposto alcunchè alla parte lesa, il che priva di qualsiasi rilevanza la contestazione difensiva. La stessa avrebbe potuto trovare una qualche positiva considerazione solo in caso di ritardato pagamento, non a fronte della sua totale omissione, che resta tale conserva la sua valenza anche se rapportata al termine decorrente dall’irrevocabilità della sentenza che ha sospeso l’esecuzione.
Il ricorso, per la sua infondatezza, va respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige – Sede di Trento N. 82/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 265 del 2008 proposto dalla signora Mucaj Valbona, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Maria Valorzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Trento, via Calepina, 65

CONTRO

l’Amministrazione dell’Interno – Commissario del Governo per la Provincia di Trento, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato di Trento, nei cui uffici in Largo Porta Nuova n. 9 è, per legge, domiciliata

per l’annullamento,

* del “decreto del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento proc. W.A. N. 2008/1432 – Doc. N. 2008/16/20 di data 31.7.2008, pervenuto in data 2.8.2008, con cui è stata dichiarata l’istanza per la concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 5.2.2008”;
* di “ogni altro atto presupposto, infraprocedimentale e comunque connesso al suddetto decreto”.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione statale intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 12 marzo 2009 – relatore il consigliere Alma Chiettini – l’avv. Andrea Maria Valorzi per la ricorrente e l’avvocato dello Stato Sarre Pirrone per l’Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

F A T T O

1. La ricorrente espone in fatto di essere cittadina albanese, di risiedere in Provincia di Trento dall’anno 1996 con dimora inizialmente presso il Comune di Trento, poi di Riva del Garda e quindi nuovamente di Trento, di essere in possesso dal 19.2.2003 della carta di soggiorno a tempo indeterminato e di svolgere una regolare occupazione come titolare del contratto per la conduzione della Buvette della Sala convegno unificata presso il Comando provinciale dei Carabinieri di Trento. Informa quindi che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera f), della legge 5.2.1992, n. 91, in data 5.2.2008 ha presentato l’istanza per la concessione della cittadinanza italiana.

Con provvedimento proc. W.A. N. 2008/1432 – Doc. N. 2008/16/20 di data 31.7.2008, citato in epigrafe, il Commissario del Governo per la Provincia di Trento ha dichiarato detta istanza “improcedibile per difetto del requisito della residenza legale decennale”.

2. Con ricorso notificato in data 14 novembre 2008 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo giorno 24, la ricorrente ha impugnato il provvedimento negativo, chiedendone l’annullamento e deducendo le seguenti censure in diritto:

I – “violazione e falsa applicazione dell’articolo 9 della legge n. 91 del 1992 – eccesso di potere per travisamento dei presupposti in relazione alla documentazione allegata alla domanda di cittadinanza comprovante la ininterrotta legale residenza decennale della ricorrente – in ogni caso difetto di istruttoria”. L’Amministrazione avrebbe ritenuto ostativo il fatto dell’avvenuta cancellazione del nominativo della ricorrente dal registro anagrafico del Comune di Trento per il periodo 28.5.2001 – 3.2.2003, in difformità dalla normativa richiamata la quale richiederebbe la dimostrazione della residenza legale e non della continuità dell’iscrizione anagrafica;

II – “in ogni caso, in relazione alla sussistenza della residenza anagrafica almeno decennale della ricorrente al momento del decreto di improcedibilità impugnato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 9 della legge n. 91 del 1992 e dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 572 del 1993 – eccesso di potere per travisamento dei presupposti e ingiustizia manifesta”, posto che sarebbe dimostrata la permanenza ininterrotta della dimora della ricorrente nel territorio nazionale anche nel periodo di temporanea, involontaria cancellazione della residenza anagrafica.

Con l’atto introduttivo è stata, altresì, presentata la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato.

3. Nei termini di legge si è costituita in giudizio l’Amministrazione statale intimata chiedendo la reiezione del ricorso perché infondato nel merito.

4. Con ordinanza n. 121/2008, adottata nella camera di consiglio del 4 dicembre 2008, la predetta domanda cautelare è stata accolta.

5. Alla pubblica udienza del 12 marzo 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.

D I R I T T O

1. La signora Valbona Mucaj, cittadina albanese, contesta la legittimità del provvedimento riportato in epigrafe con il quale il Commissario del Governo per la Provincia di Trento ha dichiarato “improcedibile” l’istanza per la concessione della cittadinanza italiana che aveva proposto in data 5.2.2008 ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera f), della legge 5.2.1992, n. 91.

Il provvedimento negativo impugnato prende atto dell’irreperibilità anagrafica della ricorrente nel periodo tra il 28 maggio 2001 e il 4 febbraio 2003 e, non ritenendo conseguentemente provata l’ininterrotta residenza dell’interessata in Italia, nega la sussistenza del presupposto previsto dalla normativa citata rappresentato dalla residenza legale da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. L’assunto difetto del requisito ha dunque indotto il Commissario del Governo ha dichiarare la domanda improcedibile.

2. Tanto premesso, il Collegio può ora passare alla definizione del merito del ricorso, che è fondato.

2a. Innanzitutto, è opportuno ricostruire sinteticamente il quadro delle norme che governano la materia.

L’art. 9 della legge 5.2.1992, n. 91, prevede che la cittadinanza italiana possa essere concessa allo straniero “che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica”. La norma primaria esprime dunque un concetto di che pare suscettibile di una lettura coincidente con quella di un’acclarata e legittima presenza sul territorio nazionale, escluso restando, per conseguenza, ogni potenziale rilievo sul piano temporale del più o meno lungo periodo che il cittadino extracomunitario possa avere trascorso nel Paese al di fuori di un titolo di soggiorno rilasciato dall’Autorità di pubblica sicurezza.

Tuttavia, il visto concetto di è stato successivamente integrato dall’art. 1 del regolamento di esecuzione della predetta legge (D.P.R. 12.10.1993, n. 572), ove è stabilito che si considera tale quello integrato dal soddisfacimento delle condizioni e degli adempimenti “previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri e da quelle in materia d’iscrizione anagrafica”.

Tale previsione regolamentare ha pertanto introdotto, accanto ai nominati presupposti del legittimo ingresso e del regolare soggiorno, quello della residenza attestata dai registri anagrafici.

In tal senso la circolare del Ministero dell’Interno (Direzione generale per l’amministrazione generale e per gli affari del personale – Servizio cittadinanza, affari speciali e patrimoniali – Divisione cittadinanza) n. 60.1 del 28.9.1993, visti i pareri del Consiglio di Stato n. 2482 del 1992 e n. 347 del 1993, ha ulteriormente specificato che per maturarsi la legale residenza è necessaria l’“ulteriore condizione” dell’iscrizione anagrafica, “in quanto quest’ultima conferisce alla residenza di fatto quei connotati di pubblicità e certezza (anche ai fini della prova della durata, quando necessaria) in mancanza dei quali non sembra potersi dire che uno straniero risieda legalmente”.

Secondo il Collegio, però, la previsione della residenza legale, così interpretata, seppure corrisponda all’id quod plerumque accidit, non può peraltro portare ad escludere che la prova di tale residenza possa essere attinta da attestazioni di altre Autorità statali, regionali, provinciali o comunali, posto che, in questa ipotesi, non si sottrarrebbe al dubbio della sua illegittimità, alla luce dell’indebita restrizione della potenziale diversa applicabilità del menzionato articolo 9 ogni volta che una siffatta dimostrazione possa siffattamente emergere.

2b. Nel caso di specie, dagli atti di causa emerge che la signora Mucaj ha fatto ingresso in Italia in data 1 settembre 1995, che è stata titolare di un regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato fin dal 27.12.1995 e che dal 19.2.2003 è titolare della carta di soggiorno, ora permesso di soggiorno CE.

Dal certificato anagrafico rilasciato dal Comune di Trento risulta che ella ha risieduto in detto Comune dal 16 luglio 1996 fino al 28.5.2001.

Successivamente la signora ha dimorato a Riva del Garda, come è provato dal fatto che in detta località ha prestato attività di lavoro dipendente stagionale dal 12.4.2001 al 14.11.2001, dal 9.4.2002 all’8.11.2002, dal 10.1.2003 all’11.6.2003 e dal 13/6/2003 al 14/11/2003. Ciò risulta sia dalla dichiarazione rilasciata dal ristorante presso cui l’interessata ha operato con mansioni di cameriera, sia dall’attestazione del competente Centro provinciale per l’impiego di Riva del Garda dell’Agenzia del lavoro della Provincia autonoma di Trento (cfr. documento 6, di data 15.1.2008, in atti di parte ricorrente). Avendo trovato lavoro a Riva del Garda, ed ivi dimorante, la ricorrente in data 28.5.2001 è stata cancellata dai registri anagrafici del Comune di Trento per irreperibilità. Ella però, presumibilmente ignorando la procedura, si è registrata presso l’anagrafe del nuovo Comune di dimora solo con decorrenza 3.2.2003. L’istante ha poi colà risieduto fino al 19.9.2005, data dalla quale ha fissato nuovamente la sua residenza a Trento (cfr. documento 4, certificato storico di residenza in atti di parte ricorrente).

Dalla documentazione versata risulta altresì che per tutto il periodo di dimora a Riva del Garda la ricorrente ha regolarmente presentato all’Agenzia delle Entrate i modelli 730 (per i redditi riferiti agli anni 2001 e 2002), nonché il modello CUD (per quanto concerne il reddito dell’anno 2003), come attestato da timbro di ricezione del C.A.F. ACLI della Provincia di Trento. Seppure le suddette dichiarazioni contributive rese tra gli anni 2001 e 2003 diano regolarmente conto di rapporti di lavoro a tempo determinato, come peraltro emerge anche dalla certificazione dell’Agenzia provinciale del Lavoro, il Collegio osserva le stesse rappresentano un indice (oltre che di un comportamento sociale corretto anche nei confronti dell’Erario) probatorio obiettivo di una persistente presenza della deducente sul territorio nazionale.

Dopo aver nuovamente fissato la sua residenza nella città di Trento, risulta che l’istante ha sempre prestato attività di lavoro dipendente (cfr. certificazione dell’Agenzia del lavoro) e che attualmente ella è titolare del contratto per la conduzione della Buvette della Sala convegno unificata presso il Comando provinciale dei Carabinieri di Trento, come da convenzione stipulata il 18.2.2008 con il Capo servizio amministrazione della Regione Carabinieri Trentino – Alto Adige. La richiesta di concessione della cittadinanza italiana si inserisce quindi coerentemente in un lineare e documentato percorso di emancipazione sociale e lavorativa che la affrancherebbe definitivamente dal suo attuale status di cittadina extracomunitaria legalmente residente sul territorio italiano.

2c. Ritiene pertanto il Collegio che la documentazione prodotta ed esaminata sia sufficientemente idonea sia a comprovare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la presenza in Italia della signora Mucaj, sia ad attestare la continuità di tale presenza anche nel lasso temporale intercorso dalla cancellazione della registrazione dall’anagrafe di Trento fino all’iscrizione a quella di Riva del Garda, quindi per il periodo 28.5.2001 – 3.2.2003: non appare, infatti, dubitabile che il C.A.F. abbia inoltrato alla competente Agenzia delle Entrate le ridette dichiarazioni compilate con la sua assistenza e che, inoltre, l’istante abbia prestato lavoro subordinato nei termini di cui alla certificazione proveniente da una pubblica fonte quale è l’Agenzia provinciale del Lavoro. In ogni caso, non è superfluo rammentare che ove fosse necessaria conferma dell’avvenuta presentazione delle menzionate dichiarazioni, ben potrà il Responsabile del procedimento provvedere a richiederne la conferma alla competente Agenzia delle Entrate ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18, commi 2 e 3, della legge 7.8.1990, n. 241.

Pertanto, occorre concludere che la vista documentazione integra idoneamente la prova che, anche nel periodo in cui è mancata la mera registrazione anagrafica, la dimora in Italia è stata abituale, continua e rispettosa delle leggi in materia di ingresso, di soggiorno, ed anche fiscali. Ne consegue dunque che sono integrati i requisiti della continuità e del legittimo soggiorno in Italia nel prescritto decennio alla data di presentazione della domanda di concessione della cittadinanza italiana.

3. In definitiva, posto che la dichiarazione d’improcedibilità della prodotta domanda di concessione della cittadinanza italiana può essere assimilata al diniego del suo rilascio, segnando una soluzione di continuità rispetto all’evoluzione del procedimento con trasmissione della stessa al competente Ministero dell’Interno, previa acquisizione di ogni occorrente parere al riguardo, il provvedimento impugnato va quindi annullato ed il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento dovrà riesaminare l’istanza tenendo conto delle statuizioni contenute nella presente sentenza.

Le spese, nella misura liquidata come da dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere accollate direttamente all’Amministrazione centrale dell’Interno in quanto essa, con la menzionata circolare del 28.9.1993, ha impartito agli uffici territoriali le disposizioni sull’applicazione della legge 5.2.1992, n. 91, non condivise da questo Tribunale.

P. Q. M.

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 265 del 2008, lo accoglie.

Condanna l’Amministrazione centrale dell’Interno al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento) (di cui € 2.000 per onorari ed € 500 per diritti), oltre a I.V.A. e C.P.A. ed al 12,5% sull’importo degli onorari a titolo di spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 12 marzo 2009, con l’intervento dei Magistrati:

dott. Francesco Mariuzzo – Presidente

dott. Lorenzo Stevanato – Consigliere

dott.ssa Alma Chiettini – Consigliere estensore

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 18 marzo 2009

Il Segretario Generale

dott. Giovanni Tanel
N. 82/2009 Reg. Sent.

N. 265/2008 Reg. Ric.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Cassazione civile sez. III, 18 gennaio 2011, n. 1090 Forniture, servizi pubblici, elettricita’, black out, responsabilita’, consumerismo (2011-03-23)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

…omissis…

"L’Enel Distribuzione spa ha chiesto la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Nocera Inferiore il 5.12.2008 e depositata in data 11.12.2008, con la quale erano stati rigettati, sia l’appello principale di Enel Distribuzione s.p.a., sia quello incidentale, riferito al danno esistenziale, proposti avverso la sentenza del giudice di pace di Nocera Inferiore, che aveva condannato l’Enel Distribuzione al risarcimento dei danni nei confronti di V. R., con riferimento a pretese avarie dei prodotti alimentari detenuti nel frigorifero di casa ed al danno esistenziale, a seguito dell’interruzione di fornitura elettrica (black-out) tra il 27 e 28.9.2003.

Riteneva il giudice di pace che la responsabilità della convenuta non fosse esclusa dalla mancata fornitura di energia, alla stessa, da parte del Gestore della Rete di trasmissione nazionale, essendo questo un suo ausiliario a norma dell’art. 1228 c.c..

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare degli artt. 1, 2, 3, 9 e 13 dello stesso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3; e dell’art. 1228 c.c..

Assume la ricorrente che la s.p.a.. GRTN – Gestore della rete di trasmissione nazionale – è una società sostanzialmente di proprietà del Ministero dell’Economia, che svolge in regime di concessione esclusiva le attività di trasmissione e dispacciamento di energia, sotto il diretto controllo dello Stato; e che l’Enel non può ricevere Energia elettrica da somministrare agli utenti se non da GRTN, la quale società, quindi, non può essere un suo ausiliario, in quanto non liberamente scelto.

Il motivo è manifestamente fondato e va accolto.

Dalla normativa regolante il sistema elettrico nazionale all’epoca dei fatti di causa, e particolarmente del D.Lgs. n. 79 del 1999, artt. 1, 2, 3, 9 e 13, e dal D.M. Industria 7 luglio 2000, emerge che la trasmissione di energia, attraverso la Rete Nazionale (e perciò fino alle cabine primarie dell’Enel Distribuzione) è gestita obbligatoriamente ed in esclusiva dalla GRTN s.p.a. (soggetto del tutto autonomo rispetto ad Enel Distribuzione); e che Enel Distribuzione non può procurarsi energia al di fuori della Rete Nazionale.

Infatti, sono riservati allo Stato ed affidati in concessione, in base ad apposita convenzione, al Gestore della rete, la trasmissione (consistente nel trasporto e nella trasformazione sulla rete interconnessa ad alta tensione) ed il c.d. dispacciamento (consistente nell’attività diretta ad impartire disposizioni per l’utilizzazione e nell’esercizio coordinato degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari) dell’energia elettrica (con la conseguenza che le controversie aventi ad oggetto le domande proposte contro il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a. per il risarcimento dei danni cagionati dalla interruzione della somministrazione dell’energia elettrica sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (S.U. 14.6.2007 n. 13887).

La s.p.a. GRTN non può, quindi, considerarsi ausiliaria della convenuta ex art. 1228 c.c., poiché è un soggetto autonomo ed indipendente da questa e da qualsiasi altro soggetto operante nel settore elettrico, ed è posto in posizione di supremazia rispetto a tali soggetti, e di monopolista nella gestione della rete di trasmissione, controllando tutti i flussi di energia da chiunque immessa e prelevata sulla rete, senza alcun potere direttivo o di controllo dell’Enel Distribuzione nei confronti di GRTN.

Non tutti i soggetti, della cui attività il debitore si avvalga per l’adempimento della propria obbligazione, sono suoi ausiliari nei termini indicati dall’art. 1228 c.c..

Possono considerarsi tali soltanto coloro che agiscono su incarico del debitore, ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri direttivi e di controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra gli stessi ed il debitore, ovvero allorché sussista un collegamento tra l’attività del preteso ausiliario e l’organizzazione aziendale del debitore della prestazione (Cass. 14.6.2007 n. 13953).

Inoltre, la s.p.a. GRTN non può essere considerato ausiliaria dell’Enel Distribuzione, poichè non è stata liberamente scelta dall’Enel Distribuzione per la trasmissione di energia, ma è posta in posizione di monopolista.

A questa l’Enel Distribuzione doveva necessariamente rivolgersi per la trasmissione dell’energia da distribuire agli utenti.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento degli altri, e la cassazione della sentenza.

La causa si presta ad essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto".

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, né alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Ritenuto in diritto

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, va accolto il primo motivo, dichiarati assorbiti gli altri; la sentenza va cassata e, decidendo nel merito, va rigettata la domanda.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo. Dichiara assorbiti gli altri. Cassa e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Condanna l’intimato al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 400,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

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