Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-01-2011, n. 1423 Canone

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 20 ottobre 2005 la Corte di Appello di Potenza in parziale riforma della decisione del locale Tribunale del 19 novembre 2003, depositata il 19 maggio 2004, condannava M.G. in solido con I.R. (già condannata dal primo giudice) a pagare a N.A. i canoni di locazione relativi all’appartamento sito in (OMISSIS) fino alla data dell’effettivo rilascio da parte della I..

L’appellante N. aveva censurato la decisione di primo grado nella parte in cui il Tribunale – sul presupposto della carenza di legittimazione passiva del M. – aveva condannato la conduttrice I. (coniuge del M., separata di fatto) a pagare le spese dei due giudizi riuniti e non aveva condannato il M. al pagamento dei canoni, scaduti, in solido con la I., dichiarando cessata la materia del contendere in ordine allo sfratto per finita locazione.

Osservavano i giudici di appello che, in effetti, l’appartamento di proprietà della N., dopo la separazione di fatto dei coniugi I. – M., era rimasto in godimento della moglie, fino al momento della separazione legale in cui lo stesso era stato assegnato formalmente alla moglie, con provvedimento presidenziale del 15 maggio 2001.

Ciò che rilevava, tuttavia, nel caso di specie era che "la condotta del M. era tale da ingenerare il più che giustificato affidamento, da parte della N., sulla persistente volontà del conduttore ( M.) di mantenere l’intestazione del contratto, a prescindere dal fatto di continuare ad abitare nell’immobile locatogli".

Da tali premesse, la Corte territoriale traeva la conseguenza che il M. era da considerarsi ancora parte del contratto di locazione e perciò legittimato passivo in entrambi i giudizi riuniti (quello di sfratto per morosità e quello di rilascio dell’immobile).

In parziale riforma della decisione di primo grado, pertanto, la Corte d’appello di Potenza condannava anche il M. al pagamento di tutti canoni maturati fino alla data dell’effettivo rilascio, in solido con la I..

Avverso tale decisione il M. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi, illustrato da memoria.

Resiste la N. con controricorso.

Motivi della decisione

Deve innanzi tutto essere esaminata la eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla N. sotto diversi aspetti:

1 – per essere stato il ricorso per cassazione notificato oltre l’anno dalla pubblicazione della sentenza (non essendo applicabile alla materia degli sfratti per morosità e per finita locazione) la sospensione dei termini feriali di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742 (art. 92 ordinamento giudiziario L. 30 gennaio 1941 n. 12).

L’eccezione è infondata.

Nel procedimento di convalida di licenza per finita locazione o di sfratto, la sospensione dei termini durante il periodo feriale resta esclusa, in forza della deroga contenuta nella L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 in relazione all’art. 92 o.g. (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) solo per la fase sommaria di esso, la quale si conclude, nel caso di opposizione dell’intimato, con la pronuncia o il diniego dell’ordinanza di rilascio e che presenta per sua natura carattere di urgenza, mentre trova applicazione, ai sensi del principio generale stabilito dalla L. n. 742 del 1969, art. 1 per la successiva fase a rito ordinario salvo che l’urgenza sia dichiarata con apposito provvedimento.(Cass. 21 gennaio 2000 n. 677, 29 maggio 2003 n. 8644, 7 luglio 2005 n. 14304, 4 giugno 2009 n. 12880).

2 – per non essere stato il ricorso per cassazione notificato anche alla I., pure indicata come litisconsorte processuale necessaria dall’attuale ricorrente.

Anche questo rilievo è infondato.

A prescindere da quanto osservato in ordine al primo motivo di ricorso, va rilevato come, a seguito della ordinanza di questa Corte dell’8 aprile 2010, il ricorrente M. abbia tempestivamente provveduto alla notifica del ricorso, depositando in cancelleria originale della ricevuta di ritorno del 24 maggio 2010. 3 – infine, la controricorrente deduce la inammissibilità del ricorso per la mancanza di esplicito quesito di diritto (ex art. 366 bis c.p.c.).

Sul punto, è appena il caso di rilevare che la sentenza è stata pubblicata prima del 2 marzo 2006. Donde la inapplicabilità delle nuove norme introdotte con D.Lgs. n. 40 del 2006.

Deve escludersi, pertanto, la fondatezza della eccezione sollevata dalla controricorrente in ordine alla inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto sprovvisto di specifico quesito di diritto.

Peraltro, deve rilevarsi la assoluta infondatezza della tesi – sostenuta nella memoria ex art. 378 c.p.c. prodotta dal M. – secondo la quale la disposizione dell’art. 366 bis c.p.c. (erroneamente ritenuta applicabile in questo caso, nonostante la data di deposito della pronuncia impugnata sia anteriore al 2 marzo 2006:

20 ottobre 2005) dovrebbe, comunque, ritenersi abrogata in conseguenza della nuova formulazione dell’art. 360 bis c.p.c. contenuta dalla L. n. 69 del 2009, art. 47.

Si richiama la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 26364 del 16 dicembre 2009) per cui:

"In tema di quesito di diritto la L. n. 69 del 2009, art. 47 con il quale è stato abrogato l’art. 366 bis cod. proc. civ., si applica, per effetto della disposizione transitoria contenuta nell’art. 58, comma 5, della medesima legge, solo con riferimento alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione sia stato pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore della legge, dovendosi ritenere manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale di tale disposizione per contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore disciplinare nel tempo l’applicabilità delle disposizioni processuali e non appare irragionevole il mantenimento della pregressa disciplina per i ricorsi per cassazione promossi avverso provvedimenti pubblicati prima dell’entrata in vigore della novella". 4. Il ricorso per cassazione è dunque ammissibile.

5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza impugnata, non essendo indicata – quale parte appellata – I. R., litisconsorte necessaria, alla quale peraltro era stato notificato l’atto di appello presso lo studio del difensore.

La censura è infondata.

Si richiama sul punto la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale (Cass. 24 agosto 2007 n. 17957): "Poichè l’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 2 non prevede il requisito della indicazione delle parti, a pena di nullità, la mancanza della indicazione espressa di una delle parti o di tutte nella sentenza (e precisamente tanto nella sua intestazione, quanto nella parte descrittiva dello svolgimento processuale, quanto nella parte motivazionale) può determinare una nullità solo ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., comma 2 cioè se l’atto – sentenza è inidoneo al raggiungimento dello scopo". (v. anche Cass. 21 febbraio 2006 n. 3737) Ed ancora (Cass. 25 agosto 2006 n. 18513):"La mancata indicazione della parte contumace nell’epigrafe della sentenza, e la mancata dichiarazione di contumacia della stessa, non incidono sulla regolarità del contraddittorio ove risulti che la parte sia stata regolarmente citata in giudizio, configurandosi come una fattispecie di mero errore materiale, emendabile con la apposita procedura".

Nel caso di specie, nel giudizio di appello, nessuna domanda era stata proposta nei confronti della I. da parte della appellante N., con l’atto di impugnazione (a pagina 6 della sentenza impugnata si da atto che l’appello era stato notificato anche alla I., ma che la condanna della I. non era stata oggetto di gravame da parte della stessa – unica interessata a proporre impugnazione in relazione alla sua condanna – : con la conseguenza che sul punto la sentenza di primo grado doveva considerarsi passata in giudicato). Nessuna pronuncia in ordine alle spese è stata adottata nei confronti della I. per quanto riguarda il giudizio di appello (ed essendosi la Corte territoriale limitata a condannare in solido il M. al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore della N., poste ad esclusivo carico della I. dal Tribunale potentino).

6. Fondato è invece il secondo motivo di ricorso.

Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Le disposizioni applicabili al caso di specie non erano quelle introdotte con la L. n. 431 del 1998, entrate in vigore il 30 dicembre 1998, ma quelle di cui alla L. n. 392 del 1978 che continuano ad applicarsi ai contratti in essere per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della L. del 1998.

Ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 6, comma 3, nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 404 del 1988, il coniuge separato di fatto succede nel contratto di locazione al coniuge che ne sia conduttore se tra i due sia stato così convenuto.

Pertanto, ogni pretesa della locatrice avrebbe dovuto rivolgersi unicamente nei confronti della I., e non del M., estraneo al rapporto di locazione.

Le censure formulate con questo mezzo di impugnazione sono fondate.

I principi esposti dal ricorrente sono in linea coni la consolidata giurisprudenza di questa Corte, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale sopra richiamata.

La L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 6 nel disporre che "in caso di separazione personale … nel contratto di locazione succede al conduttore l’altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo" non modifica la natura del rapporto e la natura del diritto in base al quale il conduttore detiene la cosa locata, ma solo consente a soggetto diverso dall’originario conduttore di sostituirsi nella titolarità del contratto, con attribuzione dei relativi diritti ed assunzione delle obbligazioni che ne derivano.

Va rilevato che, senza contestare specificamente i principi giurisprudenziali ora esposti, la Corte territoriale ha accolto la pretesa della N. sulla base di un ordine di considerazioni del tutto diverso.

Hanno sottolineato i giudici di appello che il M., anche dopo la separazione legale e la assegnazione dell’alloggio alla I., aveva continuato a pagare direttamente i canoni di locazione alla proprietaria.

Questo comportamento, ad avviso della Corte territoriale, avrebbe determinato nella N. il "giustificato affidamento…sulla persistente volontà del conduttore di mantenere la intestazione del contratto, a prescindere dal fatto di continuare ad abitare nell’immobile locatogli.

E poichè la locazione di un appartamento ben può persistere immutata "ex parte conductoris" anche quando l’affittuario materialmente non vi abiti, non deve sorprendere che il prolungato pagamento dei canoni da parte del M. lasciasse incolpevolmente intendere alla N. che costui voleva mantenere la titolarità del rapporto".

La decisione adottata dai giudici di appello deve essere cassata sul punto, in accoglimento del ricorso proposto.

Infatti, la sostituzione della persona del conduttore, in caso di separazione legale tra coniugi avviene "ex lege" e dunque alla persona del conduttore si sostituisce quella del coniuge assegnatario dell’appartamento.

Non ritiene, pertanto, il Collegio che nel caso di specie possano trovare applicazione i principi dell’apparenza del diritto, che sono stati elaborati dalla giurisprudenza soprattutto nella materia della rappresentanza negoziale.

Come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte, a seguito della assegnazione dell’appartamento coniugale ad uno dei coniugi, cessa il rapporto di locazione in capo all’altro coniuge.

"Il provvedimento del giudice della separazione determina una cessione "ex lege" del contratto a favore del coniuge assegnatario che succede, pertanto, nella posizione di conduttore della casa coniugale con la conseguenza che il rapporto in capo al coniuge originario conduttore si estingue" (Cass. 17 luglio 2008 n. 19691).

Nello stesso senso: "In tema di separazione personale dei coniugi, il provvedimento di assegnazione della casa familiare determina una cessione "ex lege" del relativo contratto di locazione a favore del coniuge assegnatario e l’estinzione del rapporto in capo al coniuge che ne fosse originariamente conduttore; tale estinzione si verifica anche nell’ipotesi in cui entrambi i coniugi abbiano sottoscritto il contratto di locazione, succedendo in tal caso l’assegnatario nella quota ideale dell’altro coniuge". (Cass. 30 aprile 2009 n. 10104).

Tra l’altro, il ricorrente contesta recisamente la affermazione – pure contenuta nella sentenza di appello secondo la quale egli non avrebbe inviato una formale dichiarazione, diretta alla N., in ordine al subentro della I. nel rapporto locativo per effetto, prima, della separazione di fatto e, successivamente, della separazione giudiziale (richiamando le lettere raccomandate del 25 febbraio 2000 e 15 novembre 2001, dirette alla N.).

Evidentemente la comunicazione del subingresso della I. nel contratto di locazione si pone in netto contrasto con l’accoglimento della tesi della apparenza dei diritto (e dunque della conservazione della posizione di parte del rapporto di locazione in capo al M. anche dopo la separazione dei coniugi).

Il ricorso deve pertanto essere accolto, nei limiti sopra indicati.

La sentenza deve essere cassata senza rinvio, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto.

La domanda della N. nei confronti del M. deve pertanto essere rigettata, con la compensazione delle spese dell’intero giudizio tra la N. ed il M..

Devono mantenersi ferme le statuizioni relative alle spese tra la I. e la N. già adottate con le sentenza di primo grado.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso.

Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di N.A. nei confronti di M. G..

Compensa le spese dell’intero giudizio tra queste parti (mantenendo ferma la statuizione sulle spese tra I. e N. adottata dal giudice di primo grado).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 24-01-2011, n. 161 Lavoro subordinato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’atto impugnato è stato revocato dal Questore di Cremona il permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato all’odierno ricorrente a seguito di regolarizzazione ex L. 102/09, essendo stato rilevato, a seguito di accertamenti, l’inesistenza di un n.o. al lavoro e che il contratto di soggiorno presentato risultava falso.

Il ricorrente lamenta la mancanza di adeguata motivazione del provvedimento e sostiene che il decorso di 11 mesi ptra il rilascio del permesso e la revoca del medesimo avrebbe creato un affidamento a suo favore.

Il ricorso è infondato.

Come si evince dalla relazione e dalla documentazione depositata in giudizio dalla Questura di Cremona il cittadino egiziano I.A.I.M. richiedeva tramite kit postale il rilascio del permesso di soggiorno, producendo contratto di soggiorno per lavoro subordinato domestico a seguito di emersione, stipulato in data 21.12.2009 presso lo SUI di Milano con Macchiarosa Concetta.

In data 18.1.2010 il Commissariato di P.S. di Crema rilasciava il permesso di soggiorno n.66995BH con validità sino al 21.12.2010.

A seguito dell’attivazione di procedure di verifica presso lo SUI di Milano, si accertava che detto contratto di soggiorno risultava contraffatto, sicché I.A.I.M. veniva denunciato per il reato di cui all’art. 5, c. 8bis del D.lgs. n. 286/98.

Inoltre, si accertava che, con provvedimento in data 22.2.2009, lo SUI della Prefettura di Milano aveva dichiarato inammissibili 6 domande di emersione (fra cui quella a nome dell’odierno ricorrente) presentate da Macchiarosa Concetta,in quanto eccedenti la prima unità.

I dati di fatto sopra riportati non sono sostanzialmente contestati dal ricorrente che conferma di avere sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo studio di un commercialista.

La motivazione del provvedimento impugnato è congrua, essendo stato evidenziato sia la inammissibilità della domanda di emersione da parte dello SUI di Milano sia la riscontrata falsificazione del contratto di soggiorno presentato per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno.

Da ultimo, va rilevato (cfr. TAR Brescia Sez. 1, 12.10.2010 n. 4030) che ogni istanza presentata all’amministrazione si fonda sulla veridicità di quanto rappresentato dal richiedente e deve essere respinta quando emerga la falsità della stessa o dei documenti posti a sostegno, in quanto l’attività amministrativa espletata sulla base di elementi falsi è un’attività illegittima per travisamento del fatto o errore nei presupposti.

In tale contesto, non vi è quindi spazio alcuno per il configurarsi di alcun affidamento da parte del privato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 450, oltre ad accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 25-03-2011, n. 6959 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

1. Il sig. F.S. con ricorso alla Corte d’appello di Napoli in data 6 marzo 2008 chiedeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001 la liquidazione dell’equa riparazione, in Euro 13.125,00 per il danno non patrimoniale derivatogli dall’eccessiva durata di un processo promosso dinanzi al TAR della Campania in data 8 agosto 2000, ancora pendente al momento della proposizione del ricorso alla Corte d’appello ed avente ad oggetto il riconoscimento di alcune indennità al fine del computo dell’indennità di buonuscita. La Corte d’appello, con decreto depositato il 14 novembre 2008, ritenuta congrua la durata del giudizio di primo grado in tre anni, per il periodo di eccessiva durata sino alla data della domanda di equa riparazione, pari ad anni quattro e mesi sette, liquidava la somma complessiva di Euro 5.000,00, rivalutati all’attualità della pronuncia, con gl’interessi da tale data. Compensava le spese di causa per metà. Avverso tale decreto l’attore ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze il 9 luglio 2009, formulando sette motivi. Il Ministero resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 6 della CEDU, della L. n. 89 del 2001 e della regola secondo la quale la normativa della CEDU prevale su quella nazionale. Si formula il seguente quesito: "La L. n. 89 del 2001 e specificamente l’art. 2 costituisce applicazione dell’art. 6, par. 1 della CEDU e in ipotesi di contrasto tra la legge Pinto e la CEDU o di lacuna della legge nazionale si deve disapplicare la legge nazionale e applicare la CEDU"? Il motivo va dichiarato inammissibile per l’inadeguatezza del quesito formulato, in quanto del tutto astratto e privo di riferimento alla decisione ed alla fattispecie concreta.

2. Con il secondo e il terzo motivo si contesta, con i quesiti così come formulati, che l’indennizzo sia stato ragguagliato solo al periodo di eccessiva durata del processo e non a tutta la sua durata.

Tali motivi sono infondati poichè la liquidazione con riferimento al solo periodo di eccessiva durata è conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (ex multis Cass. 14 febbraio 2008, n. 3716; 14 febbraio 2008, n. 3716) in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, la legge nazionale impone di correlare il ristoro al solo periodo di durata irragionevole del processo e non all’intera durata dello stesso; e tale modalità di calcolo non tocca la complessiva attitudine della legge citata ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo e, pertanto, non autorizza dubbi sulla compatibilità di tale norma con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana con la ratifica della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.

3. Con il quarto e il quinto motivo si censura la mancata concessione del "bonus" di 2000.00 Euro, che si asserisce dovuto trattandosi di causa di lavoro e l’omessa pronuncia al riguardo. I motivi vanno esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili in quanto, come già statuito da questa Corte, (ex multis Cass. 6 settembre 2010, n. 19064; 28 gennaio 2010, n. 1893; 28 ottobre 2009, n. 22869), in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, ai fini della determinazione dell’indennizzo dovuto per il danno non patrimoniale, la durata della ingiustificata protrazione del processo è un elemento obiettivo che si presta a misurare e a riparare un pregiudizio normalmente sempre presente ed uguale, mentre l’attribuzione di una somma ulteriore (cosiddetto "bonus") postula che nel caso concreto quel pregiudizio, a causa di particolari circostanze specifiche, sia stato maggiore; conseguentemente, nel caso in cui il giudice di merito abbia negato il riconoscimento di tale pregiudizio, la critica della decisione sul punto non può fondarsi sulla circostanza che il "bonus" spetta "ratione materiae", era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere riguardo alle concrete allegazioni ed alle prove addotte nel giudizio di merito, che non sono allegate nei motivi e quesiti formulati al riguardo.

4. I due successivi motivi riguardano la compensazione per metà delle spese di causa, che si allega essere errata. I motivi non censurano la "ratio decidendi" della motivazione, che è costituita dalla parziale soccombenza, addotta dalla Corte d’appello a fondamento della compensazione delle spese per metà, essendo stata la domanda accolta solo in parte. Essi sono pertanto inammissibili.

Il ricorso pertanto deve essere rigettato con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida nella misura di Euro novecento, oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-04-2011, n. 9303 Retribuzione

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orso incidentale.
Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano con sentenza n. 21 del 2008, in riforma della decisione di primo grado del Tribunale di Bolzano n. 273 del 2006, ha riconosciuto a favore dell’appellante X.S. la maggiorazione media di turno in percentuale pari al 50% (in riferimento alle assenze dominicali) ed in percentuale pari al 60% (in riferimento alle assenze festive) dal novembre 1999 e per il seguito, limitatamente alle assenze giustificate da malattia – infortunio e ferie; ha condannato la società appellata ALCOA TRASFORMAZIONI S.p.A. al pagamento delle differenze rispetto alle maggiorazioni già attribuite nella misura del 15%, previa identificazione delle singole causali dei giorni lavorativi di assenza tra quelli allegati dall’appellante sino alla data della decisione, oltre accessori.

In particolare la Corte ha osservato che non esiste alcuna espressa regola pattizia e di efficacia aziendale applicabile al rapporto di lavoro in controversia, giacchè le maggiorazioni orarie di turno del personale turnista a ciclo continuo, di cui all’Allegato 2 dell’Accordo 25.10.1988, non sono riferite alle situazioni di assenza, ma soltanto alle prestazioni effettivamente rese. La stessa Corte ha tuttavia ritenuto – richiamandosi ai principi – desumibili dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (in modo particolare in tema di lavoro notturno), dall’art. 14 del CCNL Metalmeccanica – Industria, dalla L. n. 41 del 1986, art. 31 e dalla L. n. 153 del 1969, art. 12 – che nella base di computo dei compensi per assenze feriali spettanti per la vicenda in esame vada compresa anche la maggiorazione effettivamente spettante in relazione alle giornate festive o dominicali durante 1 e quali 1 a prestazione sarebbe stata "naturalmente" da svolgersi.

L’accertamento della Corte, nel riformare la sentenza di primo grado, è stato limitato alle sole ipotesi di malattia/infortunio e dell’assenza per ferie.

La S.p.A. Alcoa Trasformazione ricorre per cassazione con sei motivi.

Il lavoratore resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale.
Motivi della decisione

1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni riguardanti la stessa sentenza.

2. Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per essere stata emessa la sentenza di appello sulla base di diversi presupposti di fatto e di una diversa causa petendi rispetto a quelli posti a fondamento delle domande dell’originario ricorrente, ed, in particolare, per essere state richiamate disposizioni contrattuali e norme di legge, laddove le domande avanzate in giudizio si fondavano su disposizioni contenute in accordi aziendali. In tal senso è formulato il quesito di diritto (cfr pag. 7/8 del ricorso).

Il motivo è infondato.

Non è ravvisabile il dedotto vizio di ultrapetizione, in quanto il giudice di appello non ha oltrepassato i limiti segnati dalla domanda del ricorrente, il quale ha fondato le proprie richieste non soltanto sugli accordi aziendali, ma ha anche argomentato sulla incidenza della maggiorazione di turno in questione sulla determinazione della paga base in relazione alle assenze retribuite.

3. Con il secondo motivo del ricorso principale la ricorrente, nel dedurre violazione della L. n. 41 del 1986, art. 31, comma 6 e della L. n. 153 del 1969, art. 12 sostiene che la decisione del giudice di appello si fonda su disposizioni normative, che introducono il principio di omnicomprensività della retribuzione per periodi di assenza per malattia e riguardano unicamente la determinazione della retribuzione ai fini fiscali e contributivi.

Il motivo è infondato, in quanto il giudice di appello, come già detto, ha richiamato tali disposizioni deducendone principi di carattere generale al fine di verificare l’incidenza – nel caso di specie – dell’indennità di turno in questione nella ipotesi di assenze retribuite; il che non comporta una violazione delle norme di diritto richiamate.

4. Con il terzo motivo la ricorrente principale lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS. La censura è priva di pregio e va disattesa.

La domanda del lavoratore è volta ad ottenere, nel caso di specie, la condanna del datore di lavoro alla maggiorazione retributiva per "media turno" per le assenze retribuite, sicchè l’INPS non può essere considerato un litisconsorte necessario, non vertendosi in tema di pagamento di indennità di malattia.

5. Con il quarto motivo la ricorrente principale deduce violazione dell’art. 14 del CCNL industria metalmeccanica dell’8 giugno 1999.

La ricorrente osserva che il giudice di appello ha fatto malgoverno della richiamata disposizione collettiva relativa alle ferie, essendo insito nel concetto di ferie il fatto che il dipendente, in tale periodo, sia esonerato dal prestare la propria attività lavorativa presso il datore di lavoro e che pertanto nemmeno in ipotesi possa dimostrare che nel periodo di ferie avrebbe dovuto lavorare, tanto più in giornate domenicali o festive. Non si comprende, aggiunge la ricorrente, su che base la società sarebbe tenuta a corrispondere al dipendente una maggiorazione di turno, se nemmeno in ipotesi lo stesso poteva essere chiamato a prestare attività lavorativa per il proprio datore di lavoro. La conclusione sul punto è che la maggiorazione di turno non può essere considerata un compenso abituale ovvero non accidentale e quindi tale da incidere sulla retribuzione di fatto per il periodo feriale. La stessa ricorrente rileva anche di avere corrisposto, pur non essendo tenuta, una maggiorazione di turno per una percentuale del 15% quale trattamento di miglior favore. Nella delineata situazione non avrebbe alcuna giustificazione, ad avviso della ricorrente, l’attribuzione della percentuale del 50% per le assenze dominicali e del 60% per le assenze festive, non menzionate dall’art. 14 del CCNL. Gli esposti rilievi non colgono nel segno e non meritano pertanto di essere condivisi.

Il giudice di appello con adeguata e logica motivazione, traendo lo spunto dalle norme richiamate nel secondo motivo del presente ricorso e dai principi affermati da questa Corte in relazione alla maggiorazione del lavoro notturno e alla sua rilevanza ai fini del calcolo degli istituti c.d. indiretti, ha considerato la maggiorazione di turno in questione come compenso non avente carattere accidentale, ma come elemento normale e costante della retribuzione complessiva dovuta al lavoratore. Lo stesso giudice ha dato ragionevole spiegazione circa l’attribuzione della maggiorazione di turno variamente articolata (50% per le assenze domenicali, 60% per le semenze festive, 15% per malattia, infortuni e ferie), osservando che dette indennità vanno computate come sarebbero state percepite in ipotesi di effettiva erogazione della prestazione, dal che l’inammissibilità di trattamenti deteriori rapportati alla percentuale del 15%. 6. Con il quinto motivo la ricorrente principale lamenta violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione alla mancata prova del fatto che il dipendente sia stato in assenza retribuita per malattia e ferie in coincidenza con i giorni domenicali e festivi (in tal senso e formulato il relativo quesito di diritto a pag. 20 del ricorso). Il motivo è infondato, in quanto nei giudizi di merito la società datrice di lavoro ha contestato unicamente il quantum debeatur, ossia la misura della maggiorazione di turno, senza muovere rilievi in ordine alle singole giornate di assenza retribuite, per le quali il lavoratore aveva ottenuto indennità maggiorata del 15%. 7. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata, per avere ritenuto, da un lato, l’inesistenza delle regole pattizie e, dall’altro lato, Per avere accolto le domande del lavoratore proprio con riferimento a tali regole.

Anche questo motivo è infondato e non merita di essere condiviso.

La decisione del giudice di appello, come in precedenza già rilevato, non si fonda su un ragionamento contraddittorio, in quanto, constatata l’assenza di regole pattizie sul punto delle assenze retribuite, ha ritenuto, facendo ricorso a principi desumibili dalle della L. n. 41 del 1986, art. 31, comma 6 e della L. n. 153 del 1969, art. 12 e all’orientamento di questa Corte in tema modalità di determinazione degli istituti retributivi indiretti, che le maggiorazioni di cui è causa (variamente calcolate) costituissero una componente non accidentale della retribuzione, su cui calcolare l’indennità spettante in caso di assenza per malattia, infortunio o ferie.

8. Da parte sua il lavoratore con il ricorso incidentale censura la sentenza impugnata con due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente, nel dedurre insufficiente motivazione in punto di inesistenza di regole pattizie e di efficacia aziendale sulla rivendicata indennità di turno, sostiene che il giudice di appello non ha correttamente interpretato l’Allegato 2 dell’Accordo 25.10.1988, che si riferisce alla disciplina delle nuove maggiorazioni orarie medie di turno dovute in caso di assenza retribuita, con elevazione, mediante assorbimento delle quote fisse, per i giorni feriali al 15%, per le domeniche al 50% e per le festività al 60%.

Il motivo è privo di pregio e va disatteso, avendo il giudice di appello fornito adeguata e logica spiegazione circa la non riferibilità dell’anzidetto allegato al caso di specie ed avendo il ricorrente opposto alla valutazione ed interpretazione del giudice di merito un diverso e non consentito apprezzamento senza indicazione, peraltro, dei canoni legali interpretativi ritenuti violati.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale viene lamentato il mancato riconoscimento delle spese di lite.

Anche questo motivo è infondato, giacchè la sentenza impugnata da contezza della statuizione di compensazione delle spese di entrambi i gradi in ragione della complessità delle questioni trattate, e ciò anche in considerazione dell’articolata redazione dei testi contrattuali e dell’antica origine della prassi accertata come non legittima, della quale l’appellante (subentrata nei rapporti di lavoro) non si era – inconsapevolmente- resa conto tempestivamente.

9. In conclusione, disposta la riunione dei ricorsi, ne va riconosciuta l’infondatezza, con il conseguente rigetto.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione, in considerazione della reciproca soccombenza ed anche della complessità delle questioni esaminate e della loro non immediata e facile risoluzione, richiedente necessari approfondimenti di disposizioni normative e collettive.
P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese.

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