Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 09-12-2010) 15-03-2011, n. 10419 Sequestro preventivo

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zzo che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- M.D., indagato ex art. 186 C.d.S., n. 2, lett. c), propone ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Oristano, dell’ 11 febbraio 2010, che ha respinto: a) la richiesta di riesame dallo stesso proposta avverso il decreto del Gip dello stesso tribunale, del 15 gennaio 2010, con il quale non è stato convalidato il sequestro preventivo dell’autovettura "Daewoo Klan" tg (OMISSIS), disposto in via d’urgenza dalla PG il 20.12.09, perchè tardivamente presentata all’ufficio del giudice, ed è stata sottoposta a sequestro preventivo la stessa auto; b) l’impugnazione proposta avverso il provvedimento del 20 gennaio 2010 con il quale lo stesso Gip ha respinto l’istanza di revoca del sequestro disposto il 20.12.09.

Quanto al provvedimento del 15 gennaio, il tribunale, premessa le legittimità della duplice e contestuale decisione del Gip, di mancata convalida del sequestro d’urgenza e di autonoma adozione, su richiesta del PM, del decreto di sequestro preventivo, ha ritenuto che la sussistenza del "fumus" del reato contestato – in considerazione dell’esito dell’alcoltest al quale è stato sottoposto il M., che ha registrato la presenza di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l – e l’obbligatorietà della confisca prevista in tale ipotesi, giustificassero ampiamente il decreto impugnato.

Quanto al provvedimento del 20 gennaio, il tribunale ha rilevato che il sequestro del qua è stata richiesta la revoca non era stato convalidato ed era stato quindi automaticamente caducato.

Avverso tale ordinanza, dunque, propone ricorso il M. che deduce:

1) Violazione dell’art. 321 C.d.S., commi 1 e 2, laddove il tribunale ha ritenuto validamente emesso il decreto di sequestro adottato dal Gip, viceversa da questo indebitamente adottato, secondo il ricorrente, avendovi lo stesso giudice provveduto d’ufficio;

2) Violazione dell’art. 321 C.d.S., commi 1, 3 bis e 3 ter, laddove il tribunale non ha considerato che, ove dovesse qualificarsi la nota del PM del 14.1.10 quale richiesta al Gip di adozione del decreto di sequestro preventivo, la stessa dovrebbe ritenersi intempestiva; ove l’intervento dello stesso PM dovesse ritenersi tempestivo, dovrebbe, secondo il ricorrente, sottoporsi al giudizio di legittimità costituzionale l’art. 321 cod. proc. pen., per violazione degli artt. 13 e 24 Cost., laddove non sono previsti termini perentori per gli interventi del PM;

3) Errata applicazione dell’art. 240 cod. pen., in combinato disposto con l’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) e c). Sostiene il ricorrente che, essendo stata registrata, alla prima prova dell’alcoltest, secondo quanto risulta trascritto nel verbale di accertamento, un tasso alcolico di 1,15 g/1, avrebbe dovuto essere contestata l’ipotesi descritta sub lett. b) del richiamato art. 186, che non prevede la confisca dell’auto, invece che quella di cui alla lett. c); mancavano, quindi, nel caso di specie, i presupposti applicativi dell’art. 321 c.p.p.;

4) Violazione di legge in relazione all’art. 2700 cod. civ., per avere il tribunale ritenuto semplice errore materiale il valore di 1,15 g/1 riportato nel verbale di accertamento, desumendolo da quanto registrato negli "scontrini" dell’etilometro che riportano un tasso di 1,56 alla prima prova e di 1,58 alla seconda prova. Tali scontrini, sostiene il ricorrente, sono del tutto anonimi, nel senso che nulla autorizza a riferirli alla vicenda in esame, non essendovi indicato il nome della persona sottoposta al test nè quello dei soggetti accertatori, dai quali non risultano neanche firmati. In tali condizioni, sostiene il ricorrente, l’unico atto che può far fede è il verbale di accertamento, ove risulta registrato un tasso di 1,15 g/l.

-2- Il ricorso è infondato.

1) Manifestamente infondato è il primo dei motivi proposti.

Non risponde al vero, infatti, la circostanza secondo cui il Gip avrebbe disposto, in assenza di specifica richiesta del PM, e dunque d’ufficio, il sequestro dell’autovettura sopra indicata. Al contrario, risulta dal provvedimento impugnato e dallo stesso decreto emesso dal Gip il 15.1.2010, impugnato davanti al tribunale del riesame, che la richiesta di sequestro era stata ritualmente avanzata dal PM, unitamente a quella di non convalida del sequestro eseguiti dalla PG (in quanto tardivamente presentata).

2) Ugualmente infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente, dopo avere ammesso che, in realtà, il PM aveva presentato la richiesta di sequestro, ne ha rilevato la tardività, frutto di un iniziale errore dello stesso PM che aveva in un primo tempo formulato richiesta di sequestro probatorio. Tale iter procedimentale sarebbe illegittimo perchè inosservante dei termini previsti dall’ari. 321 cod. proc. pen..

Orbene, sembra alla Corte evidente che i termini indicati nell’art. 321 e la perentorietà degli stessi riguardano il tempo concesso al PM per avanzare la richiesta di convalida del sequestro; termini nel caso di specie non rispettati, la cui scadenza ha determinato la mancata convalida. Nessun termine è invece previsto per la presentazione dell’istanza di sequestro e, d’altra parte, nulla vieta al giudice di disporre, autonomamente, il sequestro nel caso di mancata convalida di quello emesso in via d’urgenza, a causa del mancato rispetto dei termini (Cass. n. 15717/09). Mentre non si comprende perchè ed in che senso la mancata imposizione al PM di termini perentori per la proposizione dell’istanza di sequestro determinerebbe un contrasto dell’art. 321 cod. proc. pen. con gli artt. 13 e 24 Cost. che attengono, il primo, alla libertà personale del cittadino, non in discussione nel caso di specie, ed il secondo, il diritto di difesa dello stesso, pacificamente esercitabile ed in effetti esercitato dal ricorrente, raggiunto dal provvedimento di sequestro.

3) Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso, relativo ai risultati dell’esame alcolemico, in relazione al quale i giudici del riesame hanno chiarito che il tasso riscontrato, nel caso di specie, nelle due prove, era superiore a 1,5 g/1, tale da configurare astrattamente la fattispecie delittuosa di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), che prevede la confisca del veicolo. Sul punto, gli stessi giudici hanno chiarito che l’indicazione, nel verbale di accertamento, di un tasso alcolemico pari ad 1,15 alla prima prova era stato frutto di semplice errore materiale, posto che dalla documentazione allegata emergeva che il tasso riscontrato alla prima prova era pari a 1,56 g/l che, unito al tasso di 1,58 g/l riscontrato alla seconda prova, giustificava in pieno, quantomeno allo stato, l’ipotesi accusatoria ed il conseguente sequestro.

4) Generico è il quarto motivo di ricorso, laddove si contesta la riferibilità all’imputato degli scontrini che riportano i risultati dell’alcoltest; documenti non rinvenuti agli atti.

Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-06-2011, n. 13810 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

C.N., con ricorso alla Corte d’appello di Napoli proponeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio instaurato dinanzi al T.A.R. Campania per l’annullamento di alcuni provvedimenti della P.A. diretti al recupero di somme percepite dal predetto, giudizio iniziato nell’agosto 1999 ed ancora pendente. La Corte d’appello, con decreto depositato l’ 11 dicembre 2008, ritenuta una durata ragionevole di tre anni, liquidava a titolo di danno non patrimoniale per la ulteriore durata irragionevole del giudizio presupposto – tenuto conto del lunghissimo periodo di tempo in cui non vi era stata presentazione della cd. istanza di prelievo da parte del ricorrente – la somma di Euro 4.374,00, oltre agli interessi legali ed alla metà delle spese del procedimento, compensata la residua quota.

Avverso tale decreto il C. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Ministero Economia e Finanze il 9 luglio 2009, formulando sette motivi.

Resiste il Ministero con controricorso.
Motivi della decisione

1.- Con i primi cinque motivi è denunciata erronea e falsa applicazione di legge ( L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6, p. 1 C.E.D.U.) in relazione al rapporto tra norme nazionali e la C.E.D.U. come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ed omessa decisione di domande ( art. 360 c.p.c., n. 3 e 5; art. 112 c.p.c.). Secondo l’istante, una volta accertata la violazione del termine ragionevole, la liquidazione dell’equo indennizzo dovrebbe effettuarsi, applicando la normativa C.E.D.U. secondo la giurisprudenza della Corte europea e disapplicando la L. n. 89 del 2001, art. 2, che con essa contrasti, in relazione non già al tempo eccedente la ragionevole durata bensì all’intera durata del processo, ed in misura non inferiore a Euro 1000-1.500 per anno (motivi 1, 2,); nella specie peraltro il decreto non avrebbe motivato in ordine alla mancata osservanza di detti parametri (motivo 3).

Inoltre, ratione materiae doveva essere liquidato un bonus di Euro 2.000,00, concernente la controversia su diritti inerenti a rapporti di lavoro, ed il giudice non si sarebbe pronunciato sulla relativa domanda così violando l’art. 112 c.p.c. e l’obbligo di motivazione su un punto decisivo motivi 4 e 5).

1.1.- Il sesto e settimo motivo denunciano violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla disposta compensazione delle spese processuali, nonchè vizio di motivazione sul punto ( art. 360 c.p.c., n. 3 e 5).

2.- I motivi indicati nel p. 1, da esaminare congiuntamente perchè giuridicamente e logicamente connessi, sono fondati solo in parte.

2.1- Quanto al rapporto tra le norme nazionali (in particolare, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3) e la CEDU, deve in primo luogo escludersi che l’eventuale contrasto tra tali normative possa essere risolto semplicemente con la "non applicazione" della norma interna.

Fermo il principio enunciato dalle S.U. (n. 1338 del 2004), in virtù del quale il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla L. n. 89 del 2001, deve interpretarla in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea, va precisato come tale dovere operi entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa L. n. 89 del 2001:

qualora ciò non fosse possibile, ovvero il giudice dubitasse della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale "interposta", dovrebbe investire la Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 1, (cfr. Corte Cost. sentenze nn. 348 e n. 349 del 2007). D’altra parte, la compatibilità della normativa nazionale con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica Italiana con la ratifica della CEDU va verificata con riguardo alla complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto ad una ragionevole durata del processo: come la stessa Corte europea ha riconosciuto, la limitazione, prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, dell’equa riparazione al solo periodo di durata irragionevole del processo, di per sè non esclude tale complessiva attitudine della legge stessa (cfr. Cass. n. 16086/2009; n. 10415/2009; n. 3716/2008). Elettamente dunque la Corte di merito ha seguito la modalità di calcolo dell’indennizzo prevista dall’art. 2 citato, facendo peraltro espresso richiamo ai principii qui esposti.

2.2- Quanto invece alla liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale, va osservato come la determinazione, operata dalla Corte di merito, di una somma pari a circa 700 Euro per ogni anno di ritardo (in relazione a sei anni e tre mesi di durata irragionevole), ancorchè motivata dalla omissione per lungo tempo della presentazione delle c.d. istanze di prelievo, non rispetti quell’obiettivo di assicurare un serio ristoro al quale si è testè fatto riferimento. La Corte considera che uno scostamento, da parte del giudice di merito, rispetto al parametro base di mille Euro per anno di non ragionevole durata del processo, ma non al di sotto della soglia di settecentocinquanta Euro per anno, sia giustificato, anche alla stregua dei più recenti orientamenti della Corte europea (cfr.

Volta et autres c. Italia, 16 marzo 2010; Falco et autres c. Italia, 6 aprile 2010), quando ricorrano fattori, quali ad esempio la modestia della posta in gioco ed una durata del processo che non abbia superato di oltre tre anni quella ordinaria, mentre per il periodo ulteriore uno scostamento da quel parametro di mille Euro non si giustifichi (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. n. 22869/2009; n. 1893/2010; 19054/2010). Alla stregua di questi criterii, considerato che il giudizio si è protratto per ulteriori sei anni e tre mesi circa oltre quello di ragionevole durata, il giudice di merito avrebbe dovuto liquidare al ricorrente un’equa riparazione pari a Euro 5.500,00, superiore a quella di Euro 4.374,00 riconosciuta.

2.3- Quanto al diniego di una somma forfetaria di Euro 2.000 (cd. bonus) in relazione alla circostanza che il giudizio presupposto aveva ad oggetto una controversia di lavoro, deve respingersi la tesi che tale somma ulteriore vada riconosciuta automaticamente in ogni caso di controversia di lavoro o previdenziale. La ragione di tale bonus, che la giurisprudenza europea riconosce laddove la particolare importanza di taluni giudizi induca a ritenere che il pregiudizio per la loro durata irragionevole sia stato maggiore di quello che si verifica nella generalità dei casi, postula l’accertamento e la valutazione nel caso specifico delle particolari circostanze alle quali sia da ricondurre tale eventuale maggior pregiudizio. Sì che, quando il giudice del merito nega tale ulteriore indennizzo forfetario, nella specie peraltro esprimendone le ragioni nella modestia della posta in gioco tale da escludere che quello specifico pregiudizio ulteriore sia stato sopportato dall’istante, la critica del punto della decisione non può essere affidata alla sola contraria postulazione che il bonus spetterebbe ratione materiae ed era stato richiesto -tanto meno, nella specie, che la decisione negativa non sarebbe motivata-, ma deve avere specifico riguardo alle concrete allegazioni -e se del caso alle prove- addotte nel giudizio di merito. Ciò che non è dato riscontrare nel ricorso in esame.

3.- I motivi indicati nel p. 1.1, restano assorbiti in quanto il decreto dovrà essere cassato, con quanto ne consegue ai sensi dell’art. 336 c.p.c..

4.- Il decreto è cassato. Sussistono peraltro le condizioni per pronunciare nel merito. Il Ministero della Economia e Finanze è condannato a pagare la somma di Euro 5500,00 -detratta quella eventualmente già corrisposta – con gli interessi legali dalla data della domanda.

Quanto alle spese del giudizio di merito, se ne ritiene giustificata la compensazione per la metà tra le parti, tenuto conto del sensibile ridimensionamento della pretesa (Euro 15.000,00) espressa dal ricorrente; altrettanto vale per le spese di questo giudizio di cassazione, tenuto conto che il ricorso è stato accolto solo parzialmente. La residua quota delle spese di entrambi i gradi, che si liquida come in dispositivo con gli accessori di legge, va posta a carico della Amministrazione resistente, con distrazione in favore del difensore del ricorrente che se ne è dichiarato antistatario.
P.Q.M.

La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, cassa il decreto impugnato, e pronunciando nel merito condanna il Ministero della economia e delle finanze al pagamento in favore di C. N. della somma di Euro 5.500,00 oltre interessi legali dalla domanda; compensa per la metà tra le parti le spese del giudizio di merito e di questo giudizio di cassazione, e condanna il Ministero della economia e delle finanze al rimborso in favore della controparte, e per essa dell’avv. Alfonso Luigi Marra che se ne è dichiarato antistatario, della residua quota, pari, quanto al giudizio di merito, a complessivi Euro 460,00 – di cui Euro 190,00 per diritti e Euro 250,00 per onorari- e quanto al giudizio di cassazione a complessivi Euro 400,00 – di cui Euro 350,00 per onorari e Euro 50,00 per esborsi -, oltre per entrambi i gradi spese generali, i.v.a. e c.p.a..

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-03-2011) 18-04-2011, n. 15545 Attenuanti comuni danno lieve

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Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 18 dicembre 2009, ha parzialmente confermato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Distaccata di Imola del 25 giugno 2009 con la quale T.I.C., C.R.A. e S.B.I. erano stati condannati per il delitto di furto aggravato in concorso con altri due coimputati.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione:

a) T.I.C., che però ha depositato atto di rinuncia;

b) S.B.I., a mezzo del proprio difensore, lamentando:

l’inesistenza della prova del concorso nel commesso reato e la mancata concessione dell’attenuante del danno di speciale tenuità;

c) C.R.A., a mezzo del proprio difensore, lamentando la mancata ascrivibilità dei fatti nella forma del delitto tentato e la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4.
Motivi della decisione

1. I ricorsi sono, all’evidenza, inammissibili.

2. Quanto al T. l’inammissibilità deriva dall’intervenuta rinuncia al ricorso per cassazione, effettuata secondo le modalità e i termini di cui all’art. 589 c.p.p..

3. Quanto al S. e al C. l’inammissibilità deriva, in primo luogo, dalla genericità dei motivi perchè entrambi i ricorrenti, nella loro illustrazione, non si discostano affatto da quanto già ha formato oggetto dei motivi di appello che sono stati disattesi dalla Corte territoriale.

Più in particolare, poi, per il S. il Giudice a quo ha già logicamente motivato sia sulla sussistenza del concorso nell’ascritto reato, derivando tale convincimento da quanto affermato dagli stessi imputati che hanno ammesso gli addebiti che sulla mancata concessione dell’attenuante del danno di speciale tenuità, esclusa correttamente, innanzitutto, in considerazione del valore della merce sottratta.

Inoltre, nella specie, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente sul punto delle condizioni economiche della parte offesa può notarsi, sulla scorta della pacifica giurisprudenza di legittimità (v. di recente Cass. Sez. 2, 29 febbraio 2008 n. 29475), come tale valutazione si traduca in un giudizio di mero fatto, incensurabile in questa sede: per l’applicazione o il diniego della attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, quando il valore della cosa di per sè considerato non escluda nè connoti decisamente la speciale tenuità del danno, è solo allora corretto indagare sulla situazione economica della persona offesa dal reato.

Il che è quanto posto in essere dalla Corte di Appello nell’impugnata sentenza.

Quanto al C. non ha, a sua volta, pregio la contestazione circa la mancata imputabilità del fatto a livello di mero tentativo piuttosto che di reato consumato, in quanto, come già accertato dai Giudici del merito, la refurtiva era stata scoperta allorquando era stata già caricata sull’autovettura con la quale gli imputati si erano portati in loco per sottrarre i beni dal centro commerciale.

Sulla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 valgono, poi, le medesime considerazioni già dianzi espresse per il coimputato S..

4. L’inammissibilità dei ricorsi determina, in definitiva, la condanna dei ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.

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T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 04-05-2011, n. 393 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione in epigrafe citata;

Visti gli atti prodotti ed in particolare l’istanza, depositata presso il comune il 23 dicembre 2010, con la quale il ricorrente ha chiesto l’accertamento di conformità ex articolo 36 del d.P.R. 380 del 2001;

Considerato che nel corso dell’odierna camera di consiglio – fissata per l’esame della tutela cautelare nel rispetto dei termini di cui all’articolo 55, comma 5 -, sussistendo le condizioni di cui all’articolo 60 del codice del processo amministrativo, è stata preannunziata la possibile definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata;

Considerato che, avendo riguardo alle su indicate vicende, deve nella fattispecie farsi applicazione dell’orientamento secondo il quale: "Nel sistema delineato dall’art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001, qualora l’interessato abbia attivato il procedimento per ottenere il permesso di costruire in sanatoria, il ricorso proposto contro un provvedimento repressivo emesso in precedenza (nella specie, ordinanza di demolizione) diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo tale ordinanza divenuta priva di efficacia, atteso che a seguito dell’istanza di sanatoria essa deve essere sostituita o dalla concessione in sanatoria o da un nuovo provvedimento sanzionatorio." (T.a.r. Campania Napoli, sez. IV, 29 giugno 2010, n. 16439);

Considerato che nella vicenda non può rilevare l’indicazione, che si trae dall’impugnata ordinanza, circa la non conformità dell’intervento alle normative urbanistiche vigenti sia al momento della sua realizzazione che ad oggi, stante l’anteriorità di detta giustificazione rispetto all’istanza ex articolo 36 citato;

Considerato pertanto che il ricorso deve esser dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, nel mentre le spese di giudizio possono esser compensate;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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