Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
zzo che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
-1- M.D., indagato ex art. 186 C.d.S., n. 2, lett. c), propone ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Oristano, dell’ 11 febbraio 2010, che ha respinto: a) la richiesta di riesame dallo stesso proposta avverso il decreto del Gip dello stesso tribunale, del 15 gennaio 2010, con il quale non è stato convalidato il sequestro preventivo dell’autovettura "Daewoo Klan" tg (OMISSIS), disposto in via d’urgenza dalla PG il 20.12.09, perchè tardivamente presentata all’ufficio del giudice, ed è stata sottoposta a sequestro preventivo la stessa auto; b) l’impugnazione proposta avverso il provvedimento del 20 gennaio 2010 con il quale lo stesso Gip ha respinto l’istanza di revoca del sequestro disposto il 20.12.09.
Quanto al provvedimento del 15 gennaio, il tribunale, premessa le legittimità della duplice e contestuale decisione del Gip, di mancata convalida del sequestro d’urgenza e di autonoma adozione, su richiesta del PM, del decreto di sequestro preventivo, ha ritenuto che la sussistenza del "fumus" del reato contestato – in considerazione dell’esito dell’alcoltest al quale è stato sottoposto il M., che ha registrato la presenza di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l – e l’obbligatorietà della confisca prevista in tale ipotesi, giustificassero ampiamente il decreto impugnato.
Quanto al provvedimento del 20 gennaio, il tribunale ha rilevato che il sequestro del qua è stata richiesta la revoca non era stato convalidato ed era stato quindi automaticamente caducato.
Avverso tale ordinanza, dunque, propone ricorso il M. che deduce:
1) Violazione dell’art. 321 C.d.S., commi 1 e 2, laddove il tribunale ha ritenuto validamente emesso il decreto di sequestro adottato dal Gip, viceversa da questo indebitamente adottato, secondo il ricorrente, avendovi lo stesso giudice provveduto d’ufficio;
2) Violazione dell’art. 321 C.d.S., commi 1, 3 bis e 3 ter, laddove il tribunale non ha considerato che, ove dovesse qualificarsi la nota del PM del 14.1.10 quale richiesta al Gip di adozione del decreto di sequestro preventivo, la stessa dovrebbe ritenersi intempestiva; ove l’intervento dello stesso PM dovesse ritenersi tempestivo, dovrebbe, secondo il ricorrente, sottoporsi al giudizio di legittimità costituzionale l’art. 321 cod. proc. pen., per violazione degli artt. 13 e 24 Cost., laddove non sono previsti termini perentori per gli interventi del PM;
3) Errata applicazione dell’art. 240 cod. pen., in combinato disposto con l’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) e c). Sostiene il ricorrente che, essendo stata registrata, alla prima prova dell’alcoltest, secondo quanto risulta trascritto nel verbale di accertamento, un tasso alcolico di 1,15 g/1, avrebbe dovuto essere contestata l’ipotesi descritta sub lett. b) del richiamato art. 186, che non prevede la confisca dell’auto, invece che quella di cui alla lett. c); mancavano, quindi, nel caso di specie, i presupposti applicativi dell’art. 321 c.p.p.;
4) Violazione di legge in relazione all’art. 2700 cod. civ., per avere il tribunale ritenuto semplice errore materiale il valore di 1,15 g/1 riportato nel verbale di accertamento, desumendolo da quanto registrato negli "scontrini" dell’etilometro che riportano un tasso di 1,56 alla prima prova e di 1,58 alla seconda prova. Tali scontrini, sostiene il ricorrente, sono del tutto anonimi, nel senso che nulla autorizza a riferirli alla vicenda in esame, non essendovi indicato il nome della persona sottoposta al test nè quello dei soggetti accertatori, dai quali non risultano neanche firmati. In tali condizioni, sostiene il ricorrente, l’unico atto che può far fede è il verbale di accertamento, ove risulta registrato un tasso di 1,15 g/l.
-2- Il ricorso è infondato.
1) Manifestamente infondato è il primo dei motivi proposti.
Non risponde al vero, infatti, la circostanza secondo cui il Gip avrebbe disposto, in assenza di specifica richiesta del PM, e dunque d’ufficio, il sequestro dell’autovettura sopra indicata. Al contrario, risulta dal provvedimento impugnato e dallo stesso decreto emesso dal Gip il 15.1.2010, impugnato davanti al tribunale del riesame, che la richiesta di sequestro era stata ritualmente avanzata dal PM, unitamente a quella di non convalida del sequestro eseguiti dalla PG (in quanto tardivamente presentata).
2) Ugualmente infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente, dopo avere ammesso che, in realtà, il PM aveva presentato la richiesta di sequestro, ne ha rilevato la tardività, frutto di un iniziale errore dello stesso PM che aveva in un primo tempo formulato richiesta di sequestro probatorio. Tale iter procedimentale sarebbe illegittimo perchè inosservante dei termini previsti dall’ari. 321 cod. proc. pen..
Orbene, sembra alla Corte evidente che i termini indicati nell’art. 321 e la perentorietà degli stessi riguardano il tempo concesso al PM per avanzare la richiesta di convalida del sequestro; termini nel caso di specie non rispettati, la cui scadenza ha determinato la mancata convalida. Nessun termine è invece previsto per la presentazione dell’istanza di sequestro e, d’altra parte, nulla vieta al giudice di disporre, autonomamente, il sequestro nel caso di mancata convalida di quello emesso in via d’urgenza, a causa del mancato rispetto dei termini (Cass. n. 15717/09). Mentre non si comprende perchè ed in che senso la mancata imposizione al PM di termini perentori per la proposizione dell’istanza di sequestro determinerebbe un contrasto dell’art. 321 cod. proc. pen. con gli artt. 13 e 24 Cost. che attengono, il primo, alla libertà personale del cittadino, non in discussione nel caso di specie, ed il secondo, il diritto di difesa dello stesso, pacificamente esercitabile ed in effetti esercitato dal ricorrente, raggiunto dal provvedimento di sequestro.
3) Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso, relativo ai risultati dell’esame alcolemico, in relazione al quale i giudici del riesame hanno chiarito che il tasso riscontrato, nel caso di specie, nelle due prove, era superiore a 1,5 g/1, tale da configurare astrattamente la fattispecie delittuosa di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), che prevede la confisca del veicolo. Sul punto, gli stessi giudici hanno chiarito che l’indicazione, nel verbale di accertamento, di un tasso alcolemico pari ad 1,15 alla prima prova era stato frutto di semplice errore materiale, posto che dalla documentazione allegata emergeva che il tasso riscontrato alla prima prova era pari a 1,56 g/l che, unito al tasso di 1,58 g/l riscontrato alla seconda prova, giustificava in pieno, quantomeno allo stato, l’ipotesi accusatoria ed il conseguente sequestro.
4) Generico è il quarto motivo di ricorso, laddove si contesta la riferibilità all’imputato degli scontrini che riportano i risultati dell’alcoltest; documenti non rinvenuti agli atti.
Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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