Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-04-2011) 20-05-2011, n. 20001 Riparazione per ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la impugnata ordinanza la Corte di Appello di Cagliari, giudicando a seguito di annullamento con rinvio dalla Corte Suprema di cassazione, ha rigettato la richiesta di M.F. di riparazione per ingiusta carcerazione preventiva e per il ricovero in O.P.G. dal 6.3.2001 al 29.6.2004, data in cui la Corte di Assise di Cagliari lo ha assolto, per non aver commesso il fatto, dalle imputazioni di concorso in omicidio e tentato omicidio.

L’ordinanza, dopo aver ricostruito in punto di fatto la vicenda che aveva visto coinvolto il M. nell’omicidio di tale Me. e nel tentativo di omicidio di tale S., entrambi commessi materialmente dal suo datore di lavoro L., ha affermato che l’istante ha concorso con colpa grave a provocare prima il fermo di P.G. e, poi, la convalida e l’applicazione della custodia cautelare in carcere da parte del G.I.P., nonchè la protrazione della propria restrizione, inducendo la Corte di Assise a sospendere il processo e a disporre il suo ricovero in O.P.G..

La Corte territoriale ha osservato che il M. si accompagnava al L. al momento del fatto e, subito dopo, ha posto in essere una condotta gravemente colposa, tale da indurre gli organi di Polizia e gli inquirenti a ritenere che egli avesse spalleggiato il L. nella esecuzione dei crimini.

In particolare il M., dopo il fatto, si era dato alla fuga contemporaneamente al L.; si era allontanato dalla sua abituale dimora per recarsi presso l’abitazione della madre, ove fu rinvenuto dai C.C. mentre predisponeva indumenti, circostanza che venne ritenuta indice del fatto che volesse darsi alla fuga; mentì gravemente in sede di esame a seguito del fermo di P.G., fornendo una falsa ricostruzione della dinamica della vicenda. Nel corso del processo inoltre il comportamento dell’imputato risultò egualmente irresponsabile e gravemente colposo, in quanto si rifiutò di sottoporsi alla visita del neuropsichiatra nominato per valutare la sua capacità di partecipare al processo, inducendo la Corte di Assise a applicare la misura di sicurezza provvisoria del ricovero in O.P.G., fatto che ha determinato il prolungamento del processo e la protrazione del tempo di privazione della libertà personale dell’imputato.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore del M., che la denuncia per vizi di motivazione e violazione di legge.

Con un unico, articolato, mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 314 c.p.p., nonchè vizi di motivazione dell’ordinanza.

Si deduce, in sintesi, che la ricostruzione della vicenda contenuta nell’ordinanza è illogica e non corrisponde ai dati processuali.

Si osserva che, secondo quanto accertato dalla sentenza della Corte di Assise, l’incontro tra il L. ed il Me. fu occasionale e non vi era stata alcuna premeditazione o accordo tra il L. ed il M.. Quest’ultimo ha mantenuto un atteggiamento assolutamente passivo quando il primo ha esploso colpi di pistola verso il Me. ed ha proseguito nella sua azione criminosa colpendo il S.. Sicchè l’unico addebito che può essere mosso al ricorrente è di essersi trovato nel posto sbagliato ed all’ora sbagliata.

Con riferimento alla cosiddetta fuga da (OMISSIS) si osserva che il M. si è limitato ad allontanarsi dal luogo ove si trovava provvisoriamente per la propria attività lavorativa e che le circostanze dei suo fermo da parte dei C.C. dovevano indurre ad escludere che egli si stesse accingendo alla fuga. Con riferimento all’interrogatorio di garanzia, cui il M. venne sottoposto dopo il fermo, si contesta che il mendacio abbia avuto una efficienza causale sulla emissione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, in quanto la motivazione di quest’ultima prescinde completamente dalle dichiarazioni rese dall’indiziato.

Si deduce, poi, che la misura di sicurezza applicata nel corso del processo è del tutto illegittima.

Infatti, ai sensi dell’art. 202 c.p., comma 1, l’applicazione della misura di sicurezza presuppone la pregressa commissione di fatti costituenti reato, che l’esito del processo ha escluso.

Si osserva, infine, che secondo l’ordinanza impugnata la sentenza della Corte di Assise ha assolto l’imputato in base ad una diversa valutazione dello stesso quadro probatorio ed indiziario, cui aveva contribuito il colpevole comportamento dell’imputato, traendone la illogica conclusione che la ingiustizia della detenzione sarebbe emersa solo all’esito del processo e che per tale motivo non poteva essere riconosciuta la riparazione.

Il ricorso non è fondato.

Osserva la Corte che la valutazione del dolo o della colpa grave deve essere effettuata dal giudice della riparazione sulla base di tutte le risultanze processuali, anche se non ritenute rilevanti dai giudici di merito che hanno pronunciato la sentenza di proscioglimento dell’imputato.

La valutazione della condotta dell’istante da parte del giudice della riparazione, invero, non è vincolata dalle considerazioni, anche se di diverso tenore, che emergono dal provvedimento di merito, (sez. un. 26.6.2002 n. 34559, Min. Tesoro in proc. De Benedictis, RV 222263; sez. 4, 13.12.2005 n. 2895 del 2006, Mazzei e altro, RV 232884; sez. 4, 15.2.2007 n. 10987, Marchesi e altro, RV 236508).

Orbene, come ha puntualmente osservato il P.G. presso questa Suprema Corte, il ricorrente sostanzialmente propone una critica parcellizzata (e peraltro fondata su una diversa valutazione delle risultanze fattuali) della condotta ritenuta ostativa dalla Corte territoriale alla riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p., laddove, invece, la disamina delle risultanze processuali, in base alla quale viene enucleato il giudizio di merito, ha correttamente e con rigore logico tenuto conto dell’effetto convergente della pluralità di condotte descritte nell’ordinanza e di cui si da atto, peraltro, nello stesso ricorso.

Inoltre, gli elementi di valutazione, in base ai quali il ricorrente censura il provvedimento impugnato, sono solo quelli che nella sostanza hanno indotto la Corte di Assise ad escludere che egli abbia concorso con il L. nell’omicidio e nel tentativo di omicidio, ma non incidono sulla valutazione da parte dei giudici della Corte territoriale della colpa grave che è stata ravvisata nella sua condotta, sia in concomitanza che successivamente ai fatti.

La censura del ricorrente in ordine al provvedimento genetico della misura cautelare si riferisce al solo mendacio, che ha fatto seguito alle altre condotte ritenute dai giudici della Corte territoriale gravemente colpose, ed è generica, non essendo indicate in ricorso le motivazioni in base alle quali è stata emessa la misura cautelare.

Peraltro, anche il mendacio, secondo i giudici di merito, ha certamente influito sul mantenimento della misura restrittiva della libertà personale.

Quanto alla misura di sicurezza applicata provvisoriamente la stessa non può essere riferita al disposto dell’art. 202 c.p., trovando la propria fonte normativa nell’art. 206 c.p..

La applicabilità, in via provvisoria, della misura di sicurezza nel corso dell’istruzione o del giudizio implica necessariamente che la sua applicazione prescinda dal preventivo accertamento di un fatto costituente reato.

Anche sul punto, infine, i giudici di merito hanno affermato, con motivazione adeguata, immune da vizi logici, che il M. ha dato causa alla applicazione provvisoria della misura di sicurezza con la propria condotta, descritta in narrativa, ritenuta anche essa connotata da evidente colpa grave.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-02-2011) 01-06-2011, n. 22139 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione, personalmente S.V. avverso la sentenza emessa, ai sensi dell’art 444 c.p.p. dal GIP del Tribunale di Torino in data 20.5.2010 che applicava al S. la pena condizionalmente sospesa di anni uno mesi quattro di reclusione ed Euro 2.200 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e per quello di mancata esibizione aggravata del passaporto o della carta di soggiorno ( D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, art. 61 c.p., n. 11 bis), disponendo la confisca, tra l’altro, del denaro in sequestro.

Deduce la violazione di legge con riferimento all’art. 444 c.p., art. 445 c.p., comma 2 e art. 240 c.p. essendo stata disposta la confisca del denaro in sequestro che, non potendosi considerare prezzo del reato, bensì solo profitto di esso, poteva essere assoggettato a confisca facoltativa e, quindi, con adeguata motivazione circa la relazione pertinenziale tra l’illecita attività ipotizzata e il denaro in questione.

Il ricorso è infondato e va rigettato.

La modifica apportata dalla L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 1, comma 1, lett. a) all’art. 445 c.p.p., comma 1, ha esteso le possibilità di provvedere alla confisca rendendola adottabile in tutte le ipotesi previste dall’art. 240 c.p. e non più solo in quelle di confisca obbligatoria. E’ vero che rimane pur sempre l’obbligo per il giudice di motivare l’esercizio del suo potere discrezionale, evidenziando i presupposti della disposta misura, ma solo laddove la confisca sia stata disposta senza motivazione, sussiste l’interesse all’impugnazione da parte dell’imputato che abbia contestato nel giudizio di merito, o anche solo nei motivi di ricorso, l’esistenza di un qualsiasi nesso tra il reato e il bene (Cass. pen. Sez. 5, 24.1.2007 n. 8440, Rv. 236623).

Nel caso di specie, invece, in motivazione risulta comunque attribuita alla somma sequestrata la natura di "provento di reato", nè può ritenersi che l’imputato abbia contestato in radice la provenienza del denaro (cfr. Cass. pen. Sez. 4, Ordinanza n. 6755 del 15.12.2004, Rv. 230722) e, comunque, con riferimento al caso concreto, il rapporto di connessione tra denaro e reato, in quanto il ricorso, oltre a richiamare pronunce di questa Corte antecedenti, e di parecchio, alla suddetta modifica dell’art. 445 c.p.p., si trincea dietro la mera carenza motivatoria della sentenza impugnata in ordine all’astratta "natura pertinenziale tra attività illecita ipotizzata e la somma di denaro in sequestro" senza addurre specifiche ragioni tese all’elisione di tale nesso pertinenziale.

Peraltro siffatta carenza, essendo la sentenza impugnata di mero "patteggiamento", non può nemmeno ravvisarsi. Deve, infatti, ritenersi del tutto esaustiva ai fini dell’esplicazione delle ragioni a sostegno del corretto uso del potere di disporre la confisca, la chiara qualificazione del denaro come provento del reato (accertamento riservato esclusivamente al giudice di merito).

Invero, deve ritenersi che la contenuta motivazione richiesta per tale particolare specie di sentenze non possa non investire tutti i punti e capi della decisione non potendosi certo escludere quello relativo alla sola misura di sicurezza specie laddove la consumazione del reato per il quale viene applicata la pena concordata sia naturalmente tesa al procacciamento di un profitto, essendo l’autore del reato parte di un negozio contra legem e dunque privo di qualsivoglia interesse legale alla restituzione di somme costituenti illecita controprestazione. Tanto deve ritenersi a fortiorì laddove non sia stata addotta, come nel caso di specie, alcuna giustificazione circa la lecita provenienza del denaro che non viene rappresentata nemmeno con il ricorso in esame.

Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-10-2011, n. 22403 Fondo di garanzia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Il (OMISSIS) il minore P.G. morì a seguito della caduta della motocicletta Kawasaki sulla quale era trasportato, condotta dal cugino C.V., che alcune ore dopo il fatto dichiarò ai carabinieri di aver perso il controllo del mezzo in un curva a "S" in quanto un autoveicolo non identificato (Fiat Tipo bianca, targata RC), proveniente dall’opposta direzione, gli aveva "tagliato la strada".

La domanda risarcitoria proposta dai congiunti del defunto nei confronti dell’Assitalia Assicurazioni (per il Fondo i Garanzia) fu respinta dal tribunale di Palmi per difetto di elementi probatori idonei a suffragare la tesi che l’incidente fosse stato provocato da un veicolo non identificato.

2.- La Corte d’appello di Reggio Calabria ha, per la stessa ragione, respinto il gravame dei soccombenti con sentenza n. 234 del 2005, compensando a sua volta le spese.

3.- Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione A., R., P.M.G. e S.M.O. affidandosi a sei motivi, cui resiste con controricorso l’Assitalia s.p.a., che ha depositato anche memoria illustrativa.
Motivi della decisione

1.- Il Collegio ha raccomandato che fosse redatta una motivazione semplificata.

2. Sono denunciate violazioni della legge processuale: col primo motivo e secondo motivo per avere la Corte d’appello ritenuto che C.V. fosse incapace di testimoniare; col terzo per averne comunque valutato le dichiarazioni, pur dopo aver affermato che la testimonianza fosse inammissibile; col quarto per la contraddittorietà della motivazione su punto decisivo, essendosi tanto risolto nella incoerenza logico-giuridico del percorso argomentativo della decisione.

2.1.- Vero essendo che le dichiarazioni del teste sono state apprezzate (e disattese) dalla Corte d’appello, i primi tre motivi sono inammissibili per difetto di interesse: il primo ed il secondo perchè la deposizione è stata valutata nel merito ed il terzo perchè tanto era esattamente quello che i ricorrenti auspicavano.

La circostanza che, a loro avviso, le dichiarazioni del teste si sarebbero dovute ritenere pienamente credibili, evidentemente non attiene al piano del rispetto delle disposizioni processuali che regolano la prova testimoniale e non basta a soddisfare i requisiti i cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, in ordine al quarto motivo, giacchè non necessariamente quell’incoerenza rende privo di ragionevole supporto il decisum.

3.- La decisone in sè è invece censurata col quinto e sesto motivo:

col quinto per violazione dei principi regolanti il processo di valutazione delle prove e col sesto per omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi.

Entrambi i motivi sono infondati.

3.1.- Il quinto poichè non costituisce certo un principio del diritto processuale quello secondo il quale – come sostengono i ricorrenti nella parte finale dell’illustrazione del motivo – una deposizione in tanto potrebbe essere disattesa in quanto fosse intrinsecamente imprecisa, incompleta o contraddittoria, ovvero solo se elementi estrinseci oggettivi fossero tali da escludere l’attendibilità del teste. Il principio del libero apprezzamento non significa bensì arbitrio, ma non pone affatto i vincoli valutativi che i ricorrenti pretendono.

3.2.- Il sesto è infondato poichè le omesse valutazioni che i ricorrenti imputano alla sentenza si infrangono contro il solido impianto argomentativo che la sorregge.

Essi si dolgono (alle pagine d 13 a 15 del ricorso) che non si fosse considerato:

a) che quanto dichiarato dal teste coincideva con le affermazioni da luì rese alle "2,15 della tragica notte dell’incidente" (sterzata a destra, verso il ciglio laterale della strada, a circa 9 metri dall’avvistata autovettura);

b) che era dunque possibile che proprio la vettura non identificata avesse poi arrotato il corpo del povero giovine poi deceduto;

c) che la mancanza di tracce di frenata non lo escludeva affatto;

d) che quella mancanza non escludeva neppure la manovra di sterzata della motocicletta verso il ciglio destro;

e) che l’archiviazione del procedimento penale contro ignoti in esito all’autopsia avallava l’ipotesi che non fossero stati rinvenuti elementi in contrasto con la deposizione del C., che conduceva la moto.

Dopo aver rilevato (a pag. 12 della sentenza) che due testi avevano affermato di aver trovato la grossa moto riversa a terra "quasi al centro della strada", la corte d’appello s’è fatta pieno carico (alle pagine da 16 a 19 della sentenza) delle osservazioni degli attuali ricorrenti, chiarendo del tutto coerentemente che neanche i segni di arrotamento dimostravano "che la causa della caduta a terra dei due giovani fu quella indicata dal conducente della moto" e che essa non fosse invece da attribuire "esclusivamente a distrazione, disattenzione o imprudenza dello stesso conducente".

Si tratta di un apprezzamento di fatto, sorretto da motivazione del tutto adeguata e certamente non reiterabile in questa sede.

4.- Il ricorso è respinto.

Le spese, già due volte compensate, seguono stavolta la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, che liquida in Euro 5.200, di cui 5.000 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 08-07-2011, n. 4093 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A) – È opportuno preliminarmente riassumere la vicenda sostanziale e processuale all’origine della presente controversia.

Gli attuali appellanti impugnavano dinanzi al T.a.r. Lazio la determinazione dirigenziale n. 5/86/G del 24/2/04, con la quale era stata trasferita a M. L. B. la concessione dell’Azienda faunistica venatoria "S. S.", ricadente nel Comune di Vetralla (VT), in quanto aveva determinato l’inclusione nel perimetro dell’azienda dei terreni di loro proprietà, fino a quel momento di libero accesso.

Con successivi motivi aggiunti, gli interessati impugnavano la delib. G.p. n. 284 del 2/8/2004 e la determinazione dirigenziale del 3/8/2004, nella parte in cui avevano disposto l’inclusione di detti terreni nel perimetro dell’azienda faunistica, in applicazione dell’art. 9 del regolamento provinciale, con conseguente interdizione della caccia su di essi.

Gli appellanti impugnavano con successivi motivi aggiunti anche la determinazione dirigenziale della Provincia di Viterbo del 6/2/2007, con cui era stato disposto il rinnovo della concessione aziendale per ulteriori sette anni.

Con sentenza n. 1693 del 19/2/2009, passata in giudicato, la Sezione II del T.a.r. Lazio, accoglieva il ricorso, annullando gli atti impugnati nella parte in cui "dispongono o presuppongono l’inclusione dei terreni dei ricorrenti nell’ambito del perimetro aziendale, senza che in proposito assuma alcuna rilevanza il fatto che detti terreni si trovino o meno in una condizione di obiettiva interclusione, con impossibilità di accesso ai fini dell’esercizio venatorio, considerato che simile circostanza non assume rilievo alla stregua delle richiamate disposizioni, nel caso di terreni che vengano inclusi nell’azienda al momento del rinnovo della concessione".

Con determinazione dirigenziale n. 57/393/G del 24/6/09 il dirigente del Settore 7° agricoltura, caccia e pesca della Provincia di Viterbo, in asserita esecuzione della sentenza del T.a.r.. Lazio n. 1693/09, riduceva la superficie dell’Azienda "S. S." da ettari 519.65.45 ad ettari 499.88.25, decurtandola di ettari 19.77.20, di proprietà degli appellanti.

Gli appellanti proponevano ricorso per ottemperanza, sostenendo che la Provincia di Viterbo non avrebbe dato corretta applicazione alla sentenza, in quanto, pur avendo escluso i loro terreni da quelli appartenenti all’Azienda, nondimeno li avrebbe comunque ricompresi nel perimetro aziendale, come emergerebbe dalla planimetria allegata al provvedimento.

La mera sottrazione dei loro terreni – tenuto conto della loro specifica posizione, essendo interclusi rispetto ad altre aree ricomprese nell’azienda faunistica venatoria – non sarebbe stata idonea ad attuare il giudicato ed a tutelare la loro posizione giuridica, in base alla quale poter vedere i loro terreni espunti dal perimetro aziendale, con conseguente possibilità di piena utilizzazione delle loro aree anche ai fini della caccia libera, impossibile allo stato per carenza dei requisiti di distanze minime per l’esercizio venatorio, a tutela della pubblica incolumità e della fauna selvatica, come già chiarito dalla Provincia di Viterbo con determinazione n. 5/534/G del 26/11/2004, adottata in esecuzione dell’ordinanza cautelare.

Ritengono quindi gli appellanti che la Provincia di Viterbo, per dare corretta attuazione al giudicato, avrebbe dovuto espungere dal perimetro aziendale tutti i loro terreni, valutando se le aree residue disponessero ancora dei requisiti minimi di distanza previsti per l’esercizio dell’attività venatoria, e, ove carenti, avrebbe dovuto inibirvi l’attività venatoria, sottraendoli alla perimetrazione aziendale.

In altre parole, secondo gli originari ricorrenti, la Provincia, per dare esecuzione al giudicato, avrebbe dovuto compiere un’approfondita verifica sull’esercitabilità – tenuto conto delle distanze a tutela della incolumità pubblica – dell’attività venatoria sui soli terreni residui.

La Provincia di Viterbo si era costituita in giudizio ed aveva chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che con il provvedimento del 24 giugno 2009 n. 57/393/G sarebbe stata data corretta attuazione al giudicato, con pieno conseguimento del bene della vita reclamato dai ricorrenti in sede giurisdizionale, essendo state escluse le loro aree dal perimetro aziendale, come da sopralluogo effettuato dalla Polizia provinciale il giorno 15 settembre 2009, da cui sarebbe emerso che le sole aree non interessate dalla sentenza del T.a.r. sarebbero tabellate come "A.f.v. S. S.", mentre le aree dei ricorrenti non sarebbero state tabellate e sarebbero stati rimossi i cartelli con la dicitura "fondo escluso attività venatoria divieto di caccia"; le aree dei ricorrenti sarebbero state, dunque, cacciabili all’interno dell’ATC VT 1, l’accesso ad esse sarebbe stato possibile anche servendosi della strada di loro congiunzione trasversale; le aree tabellate avrebbero potuto essere attraversate dai cacciatori con il fucile scarico e con i cani legati al guinzaglio.

B) – L’oggetto proprio del giudizio per l’esecuzione del giudicato è costituito dalla verifica se la p.a. abbia o meno adempiuto all’obbligo nascente dal medesimo, attribuendo o meno all’interessato quell’utilità concreta che la sentenza abbia riconosciuto come dovuta; pertanto, tenuto presente che l’esecuzione dev’essere esatta, al pari di quanto avviene per l’obbligazione civile, il cui inesatto adempimento è sanzionato con la condanna al risarcimento del danno, il ricorso per ottemperanza è ammissibile in ogni caso, anche dopo l’adozione di atti esecutivi a contenuto discrezionale, senza necessità di operare la tradizionale dicotomia concettuale tra elusione ovvero violazione del giudicato, qualora il "petitum" sostanziale del ricorso attenga all’oggetto proprio del giudizio d’ottemperanza, miri cioè a far valere non già la difformità dell’atto sopravvenuto rispetto alla legge sostanziale (in tal caso occorrendo esperire l’ordinaria azione d’annullamento), bensì la difformità specifica dell’atto stesso rispetto all’obbligo (processuale) di attenersi esattamente all’accertamento contenuto nella sentenza da eseguire (cfr. C.S., sezione V, dec. n. 6018/2007).

Pertanto, avendo gli originari ricorrenti proposto il ricorso in ottemperanza, avrebbe dovuto verificarsi esclusivamente se la Provincia di Viterbo – con l’adozione della determinazione dirigenziale n. 57/393/G del 24/6/2009 – avesse dato corretta esecuzione al giudicato formatosi sulla cit. sentenza n. 1693/2009.

Il Tribunale amministrativo aveva accolto il ricorso, disponendo l’annullamento degli atti impugnati nella parte in cui disponevano o presupponevano l’inclusione dei discussi terreni nel perimetro dell’Azienda S. S..

Nel provvedimento della Provincia, adottato in esecuzione del giudicato, la p.a. aveva sottratto gli ettari 19.77.20 di proprietà di parte ricorrente dalla superficie aziendale, disponendo la notificazione del provvedimento al nuovo concessionario dell’azienda faunistica, affinché provvedesse alla tabellazione del perimetro aziendale, come da planimetria allegata.

Nell’originario ricorso al T.a.r. per l’esecuzione del giudicato, i ricorrenti avevano prodotto una planimetria evidenziante in giallo scuro le aree di loro proprietà che il concessionario avrebbe dovuto escludere dall’A.f.v.; in detta planimetria era, invece, segnato in giallo chiaro il perimetro dell’azienda stessa che, invece, le ricomprendeva: secondo loro, la Provincia non avrebbe dato corretta attuazione al giudicato.

Anche la Provincia aveva depositato una planimetria dei luoghi, evidenziante in colori diversi, rispettivamente verde e rosa, le aree ricomprese e quelle escluse dall’Azienda faunistica, ma in essa non risultava espressamente evidenziato il perimetro dell’azienda, come nella planimetria depositata dai ricorrenti.

Pertanto, secondo la loro planimetria le citate aree sarebbero sembrate escluse dall’azienda, ma nel contempo ricomprese nel perimetro aziendale; secondo la planimetria della Provincia, invece, le aree sarebbero apparse, invece, incontrovertibilmente escluse.

Nel ricorso giurisdizionale i ricorrenti avevano espressamente chiesto la sottrazione dei loro terreni dal perimetro aziendale e, quindi, l’esclusione dall’A.f.v. delle loro aree, la cui inclusione avrebbe comportato l’impossibilità di esercitarvi la libera caccia.

Pur avendo dedotto ulteriori questioni nel ricorso introduttivo, il giudicato si era formato esclusivamente sull’accertamento del loro diritto a rientrare nella piena disponibilità dei loro terreni e sull’obbligo della Provincia di Viterbo di escluderli definitivamente da quelli ricompresi nell’a.f.v..

La Provincia avrebbe dato, quindi, corretta attuazione al giudicato, avendo formalmente espunto i terreni dei ricorrenti dall’azienda, e si sarebbe premurata di provare in giudizio che l’attuazione del giudicato era stata realizzata non soltanto formalmente, attraverso l’adozione della determinazione dirigenziale del 24 giugno 2009, ma anche sostanzialmente, avendo il concessionario provveduto a rimuovere i vecchi cartelli, secondo cui i fondi dei ricorrenti erano esclusi dall’attività venatoria, ed avendo provveduto a tabellare con la dicitura "A.f.v. S. S." i soli fondi per i quali i proprietari avevano dato l’assenso all’inserimento nell’azienda stessa.

C) – Nella stessa relazione redatta dalla Polizia provinciale di Viterbo del 25/9/09, era stato poi precisato che le aree dei ricorrenti erano tornate nella loro piena disponibilità e che su di esse era ben possibile l’esercizio della libera caccia: il bene della vita rivendicato nel ricorso introduttivo, la cui sussistenza era stata riconosciuta dal Tribunale, era stato pienamente soddisfatto.

Le questioni dedotte nel ricorso in ottemperanza e dirette a sostenere che, dopo la sottrazione dei loro terreni, la Provincia avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei presupposti normativi per il rilascio della concessione – considerato che le aree residue non avrebbero potuto essere computate nella perimetrazione aziendale, tenuto conto dei requisiti minimi di distanza per l’esercizio dell’attività venatoria – esulavano dall’oggetto proprio del giudizio stesso, in quanto investivano questioni non attinenti alla corretta attuazione del giudicato, tenuto conto dello specifico interesse azionato dai ricorrenti, ma riguardavano la dedotta non conformità dell’atto alla legge sostanziale: non essendovi né nel ricorso né nella sentenza passata in giudicato alcuna censura e/o conseguente statuizione in merito alla possibilità di rilasciare una concessione per l’esercizio di una A.f.v. con terreni non contigui tra loro, ma inframmezzati da aree oggetto di libera caccia, la questione avrebbe dovuto dedursi in sede di legittimità, mediante la proposizione di apposito ricorso giurisdizionale, nel quale avrebbe potuto chiedersi al T.a.r. di verificare la conformità di detta concessione alla normativa di riferimento.

Pertanto, la questione esulava dall’ambito di cognizione del giudice dell’esecuzione e non poteva che essere conseguentemente dichiarata inammissibile.

In conclusione, il ricorso veniva respinto perché infondato, a spese compensate, con sentenza poi impugnata dagli originari ricorrenti, che reiteravano le loro richieste.

In data 12 ottobre 2010, con atto notificato alle parti del presente giudizio di appello ed al Ministero delle politiche agricole, presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, gli appellanti formulavano un’istanza di accesso, ai sensi dell’articolo 116, comma 2, c.p.a., alla "relazione e/o atto e/o nota e/o verbale, di estremi sconosciuti, ed atti ivi richiamati, con il quale il Corpo forestale dello Stato, Comando Stazione di Vetralla, ha proceduto, in data 15 aprile 2010, unitamente ai Carabinieri della Stazione di Vetralla, alla verifica relativa alla perimetrazione dell’Azienda faunistica "S. S." sita nel Comune di Vetralla, di cui all’istanza di accesso presentata dagli attuali istanti in data 19 luglio 2010."

Con tale richiesta, gli interessati espressamente impugnavano la nota a firma del Comandante provinciale di Viterbo del Corpo forestale dello Stato, prot. n. RE20100448 del 17 agosto 2010, trasmessa il 30 agosto 2010, contenente un espresso diniego opposto alla richiesta di accesso ai documenti formulata dagli interessati, dato che, in base al regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole 5 settembre 1997 n. 392, "gli atti richiesti non possono essere forniti in quanto sono parti integranti di un procedimento amministrativo in essere e non ancora concluso". L’atto di diniego faceva salva, peraltro, "l’eventuale richiesta da parte di un’Autorità giudicante".

Gli appellanti, con la citata istanza del 12 ottobre, precisavano che la proposta domanda, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., era comunque "subordinata alla reiezione della richiesta vòlta all’acquisizione dei documenti in via istruttoria".

Il primo giudice rilevava come, in relazione all’interesse manifestato dalle parti appellanti ed al contenuto della determinazione adottata dal Comando provinciale del Corpo forestale, non vi fosse necessità di esaminare l’istanza proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., risultando così assorbite le controverse questioni riguardanti l’ammissibilità dello speciale procedimento di cui all’art. 116, comma 2, nel giudizio di appello ed in rapporto a documenti detenuti da amministrazioni diverse da quelle nei cui confronti fosse stato radicato il giudizio principale.

Infatti, per un verso, l’amministrazione adottante il contestato provvedimento di diniego aveva espressamente affermato la propria disponibilità ad esibire gli atti richiesti, sia pure in presenza di un espresso provvedimento del giudice; per altro verso, gli attuali appellanti avevano fatto presente di avere interesse ai documenti richiesti solo in relazione alla presente vicenda contenziosa e, quindi, per il tramite di una rituale decisione istruttoria.

Nel merito della richiesta, i provvedimenti in oggetto risultavano effettivamente rilevanti ai fini della decisione dell’appello, raccordandosi strettamente alle questioni di fatto prospettate dalle parti ed apparendo controversa, fra l’altro, la portata "materiale" dell’esecuzione della contestata perimetrazione.

D) – Pertanto, la sezione disponeva i richiesti incombenti istruttori, riservando, all’esito, ogni decisione sul merito, sul rito e sulle spese (v. ordinanza n. 1243/2011).

Conseguentemente, il Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato avrebbe dovuto depositare, presso la Segreteria di questa sezione, entro il termine di trenta giorni, i documenti di cui alla richiesta definita con nota prot. n. RE20100448 del 17 agosto 2010, trasmessa il 30 agosto 2010.

Rinviava, per il prosieguo, la trattazione all’udienza del 3 maggio 2011 (alla quale data l’istruttoria non risultava concretamente adempiuta, malgrado una soprassessoria informativa depositata lo stesso giorno dalla p.a.), dopo un rinvio dalla precedente udienza del 10 dicembre 2010, in vista della quale si era costituita la Provincia di Viterbo (che depositava pure una memoria di resistenza alle istanze istruttorie poi accolte dal collegio), mentre i dieci appellanti, in apposita memoria di replica, illustravano ulteriormente le proprie argomentazioni difensive e si costituiva in giudizio anche il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, patrocinato dalla difesa erariale.

IL collegio ritiene, dunque, di dover reiterare gli incombenti (stavolta comprensivi pure di un’apposita e dettagliata relazione illustrativa), ai quali provvederà direttamente (anche mediante subdelega ad un dirigente del Corpo stesso) il Capo del Corpo forestale dello Stato, entro giorni 60 decorrenti dall’avvenuta notificazione o comunicazione della presente sentenza interlocutoria, rinviandosi l’ulteriore trattazione all’udienza in camera di consiglio del 20 dicembre 2011, ore di rito.

Spese ed onorari al definitivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, sospende ogni pronuncia sul ricorso in ottemperanza r.g.n. 5459/2010 e dispone i reiterati incombenti di cui in motivazione, con rinvio all’udienza in camera di consiglio del 20 dicembre 2011.

Spese ed onorari al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.