Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-12-2010) 05-01-2011, n. 221 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., con ordinanza del 13-28 luglio 2010, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, con ordinanza in data 26 giugno 2010, nei confronti di D.C.G., G.V. e S.S., sottoposti ad indagini per il delitto di concorso in tentata violenza privata, aggravata dall’uso di armi e dal metodo mafioso, in danno dei fratelli D.V.S., D. V.A. e di D.V.V., che, nella notte del (OMISSIS), cercavano di costringere ad allontanarsi dal quartiere (OMISSIS), poichè non avevano aderito al loro sodalizio criminale, rifiutandosi di vendere la droga per conto degli stessi indagati.

1.1 Il Tribunale ha ricostruito i fatti, sulla base delle dichiarazioni dei predetti fratelli: D.V.A., D.V. V. e D.V.S..

D.V.A. aveva denunciato che alle ore 1,10 circa del (OMISSIS), nel rientrare nella propria casa, in (OMISSIS), aveva incrociato D.C.G. e G.V., i quali, a bordo di un Piaggio Beverly, gli avevano chiesto di farli passare. Subito dopo aveva visto sostare nei pressi della sua abitazione, distante pochi metri, un’altra persona a lui nota, S.S., detto "(OMISSIS)", il quale aveva puntato una pistola contro il fratello del denunciante, D.V. S., in quel periodo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, mentre era fermo sull’uscio di casa, pronunciando al suo indirizzo le seguenti parole: "Orecchiett, domani mattina devi lasciare questa abitazione, altrimenti ammazzo tuo fratello V.".

Dopo la proferita minaccia, il S., che era accompagnato da altri due soggetti dei quali il denunciante non conosceva le generalità, si era allontanato a bordo di un ciclomotore.

Trascorsi alcuni istanti, erano sopraggiunti il D.C. e il G., poco prima incrociati dal D.V.A., i quali, fermatisi con la moto davanti alla stessa casa, avevano estratto una pistola, detenuta dal D.C., e nuovamente avevano minacciato il D.V.S. con le seguenti parole: " S., apri questa porta, altrimenti la distruggo, riferisci a tuo fratello V. che, domani, deve lasciare il quartiere".

D.V.A., terrorizzato, si era rifugiato in uno stabile attiguo dove era stato raggiunto dal D.C. che aveva minacciato anche lui con la pistola.

Il D.C. e il G. avevano, poi, raggiunto il S. e gli altri due soggetti, non identificati, che erano rimasti ad attenderli poco più avanti, e tutti e cinque si erano velocemente allontanati, dopo avere urlato espressioni ingiuriose nei confronti dei D.V., ribadendo che il loro fratello, V., avrebbe dovuto lasciare il quartiere.

Circa i motivi delle minacce, D.V.A. aveva rappresentato che essi erano da ricercare in un precedente dissidio tra il S. e il G., a causa del quale quest’ultimo, insieme al D.C., era stato costretto a lasciare il rione e a trasferirsi in un’altra zona della città, per problemi attinenti alla spartizione dei proventi della vendita di droga su alcune piazze di spaccio ubicate nel medesimo quartiere. In quell’occasione, il D.C. aveva chiesto al fratello del denunciante, D.V. V., di seguirlo nella nuova destinazione, ma questi si era rifiutato. Da qui l’antagonismo nei confronti del predetto D. V., che aveva spinto il D.C. e il G., una volta superato il dissidio col S. e ritornati ad operare nel rione, a minacciare di morte il rivale.

D.V.V., gravato da precedenti di polizia per spaccio di sostanze stupefacenti, aveva integralmente confermato il movente dell’accaduto, così come narrato dal fratello, A., precisando di non avere assistito alle intimidazioni perpetrate dal S., dal D.C. e dal G., perchè non era presente in casa.

In particolare, pur dichiarando di non aver mai partecipato alla vendita di sostanza stupefacente, D.V.V. aveva ammesso di essere a conoscenza che alcune delle "piazze" di spaccio ubicate nel quartiere (OMISSIS) erano coordinate dai predetti soggetti, precisando che egli stesso era stato tratto in arresto, ma scarcerato subito dopo, per traffico di stupefacenti nella medesima piazza, gestita, in quel periodo, dal S. e dal cognato di quest’ultimo, D.C..

D.V.V. aveva aggiunto che, dopo la denuncia presentata da lui e dai fratelli, i familiari degli indagati avevano posto in essere ulteriori azioni intimidatorie, prospettando ritorsioni in danno di un loro quarto fratello, all’epoca detenuto.

Anche D.V.S., al momento del fatto agli arresti domiciliari, aveva confermato le minacce rivolte dai tre indagati, armati di pistole, tramite suo, al fratello, V., non presente in casa in quel frangente, affermando tuttavia di ignorare i motivi di sì gravi intimidazioni.

1.2 Il Tribunale ha respinto le censure mosse nella richiesta di riesame, rilevando, innanzitutto, che i denunzianti, pur appartenendo ad un contesto delinquenziale nel quale sono maturati gli atti intimidatori denunciati, rivestono a pieno titolo lo status di parti offese e non anche di indagati in procedimento connesso e/o collegato, con la conseguenza di ritenere del tutto inappropriato il riferimento alla regola di giudizio di cui all’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, non essendo ravvisatale alcun procedimento in relazione al quale i dichiaranti rivestano la detta qualità.

Quanto alle rilevate divergenze tra il racconto di D.V. A. e quello D.V.S. (secondo D.V. S., infatti, i tre aggressori, S., D.C. e G., arrivarono tutti insieme ed erano tutti e tre in possesso di una pistola; le minacce di morte furono indirizzate esclusivamente al fratello, V., al momento assente; ed egli si chiuse in casa solo dopo l’allontanamento dei cinque aggressori), esse sarebbero marginali e del tutto verosimilmente attribuibili alla concitazione del momento, senza scalfire la sostanziale attendibilità delle denunce sporte dai fratelli D.V., i quali, proprio perchè operanti in contesti criminali, avrebbero percepito in maniera netta e cogente la grave valenza intimidatoria delle minacce loro rivolte, reputando quale unico rimedio possibile ed efficace il ricorso alle forze dell’ordine.

Le dichiarazioni rese dagli indagati, nel corso dei rispettivi interrogatori di garanzia, poi, essendo del tutto inverosimili, rafforzerebbero la credibilità dei fatti denunciati: sia il S. che il D.C. hanno, infatti, ammesso l’incontro con i fratelli D.V., nella notte del fatto, rappresentandolo come pacifico e disarmato (il S.) e del tutto casuale (il D.C., accompagnato dal G., il quale pure ha confermato la sua presenza).

1.3 Il Tribunale ha ritenuto sussistente anche la contestata aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, poichè, pur non essendo stata accertata l’appartenenza degli indagati ad una associazione di tipo mafioso, tuttavia le frasi pronunciate con la rivendicata esclusività di azione nel comune territorio e l’intimato ordine ai concorrenti di allontanamento da esso; il contesto e le modalità della condotta intimidatoria, in piena notte, da parte di più soggetti armati, recatisi presso l’abitazione dei rivali; la storia criminale delle persone coinvolte, tutte orbitanti in contesti criminali di tipo camorristico; la successiva reiterazione di comportamenti minacciosi, anche plateali, da parte delle congiunte (mogli e madri) degli indagati, nonostante l’intervento delle forze dell’ordine; ebbene, tutto concorrerebbe nel concretizzare i presupposti di applicazione della contestata aggravante, con la conseguente pericolosità degli indagati emergente anche dalle concrete modalità del fatto e la rigorosa presunzione di adeguatezza della sola misura cautelare della custodia in carcere.

2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per Cassazione personalmente il S. e, tramite il comune difensore, il D.C. e il G..

2.1 Con il primo motivo il S. denuncia, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), l’inosservanza e l’erronea applicazione del combinato disposto dell’art. 273 c.p.p., comma 1 bis, e art. 192 c.p.p., commi 3 e 4.

Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe erroneamente disconosciuto la qualità di chiamanti in reità dei fratelli D. V., sulle dichiarazioni dei quali è esclusivamente fondato l’impianto accusatorio omettendo di applicare le regole di giudizio che postulano la valutazione delle dichiarazioni dei chiamanti unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità, nella fattispecie inesistenti anche per il mancato ritrovamento, nonostante le eseguite perquisizioni, delle armi asseritamente utilizzate nel tentativo di violenza privata.

La qualità di chiamanti in reità dei denuncianti emergerebbe, innanzitutto, dalla ricostruzione dei fatti operata nella stessa informativa di reato, dove si legge che i fratelli D.V. sono soggetti pienamente inseriti nell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti nel rione (OMISSIS); il D.V.S., in particolare, era sottoposto, al momento del fatto, alla misura cautelare degli arresti domiciliari proprio per la violazione prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73; lo stesso D.V. V., nell’anno precedente, era stato tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti; e anche a carico di D.V. A. risultavano registrati precedenti di polizia.

Gli stessi denuncianti avevano ammesso i loro precedenti in materia:

in particolare, D.V.V., pur negando il suo coinvolgimento nella vendita di stupefacenti, aveva dichiarato di essere stato tratto in arresto in relazione ad una "piazza" di traffico gestita per conto di D.C. e del S., e aveva riferito che, nel processo a carico del fratello, D.V. S., il G. aveva testimoniato a favore dello stesso, senza essere ritenuto attendibile e, perciò, subendo denuncia per falsa testimonianza.

Non può, quindi, sussistere dubbio, secondo il ricorrente, circa l’appartenenza dei D.V. al medesimo contesto criminale dei loro accusati e sulla connessione probatoria esistente tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli che vedono coinvolti i fratelli D.V. nell’ambito dei procedimenti a loro carico.

Il Tribunale, conseguentemente, avrebbe dovuto valutare le dichiarazioni dei D.V. con particolare rigore, apprezzandone il grado di attendibilità intrinseca e la presenza di riscontri esterni, tanto più in considerazione della rilevanza della zona (quartiere (OMISSIS)) contesa da più gruppi delinquenziali insediati sul territorio.

La circostanza che i fratelli D.V. si siano rivolti alle forze dell’ordine non va intesa, secondo il ricorrente, come dimostrazione della credibilità degli stessi, ma piuttosto come circostanza idonea a suffragare l’ipotesi contraria e, cioè, che gli stessi svolgano attività di spaccio per conto di un sodalizio egemone che intendono, in tal modo, agevolare.

2.2 Con il secondo motivo di gravame il S. denuncia la manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), poichè, contrariamente a quanto in essa si legge, le denunce dei fratelli D. V.A. e D.V.S. non sarebbero affatto dettagliate e tra loro coerenti, avendo ciascuno narrato il fatto in modo assolutamente dissimile dall’altro.

Il ricorrente reitera, al riguardo, l’elenco dei contrasti tra le due narrazioni, già esposti nella richiesta di riesame e sopra incidentalmente richiamati, cui va aggiunta la circostanza che D. V.S. avrebbe riferito che il fratello A., durante la consumazione della minaccia a suo carico, si trovava in macchina a pochi metri di distanza dalla propria abitazione, mentre quest’ultimo ha dichiarato che stava risalendo a piedi la strada per recarsi a casa, allorchè vide il S. minacciare il fratello, Sa..

Il Tribunale avrebbe, dunque, palesemente travisato il materiale probatorio nel ritenere le denunce dei fratelli D.V. convergenti e reciprocamente rafforzate.

2.3 Altro vizio di motivazione denunciato attiene alla valutazione cumulativa e non specifica delle posizioni dei tre indagati, senza alcun riferimento al ruolo rivestito da ogni singolo concorrente nell’ambito dei fatti contestati, violando la regola di giudizio, avallata da consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la motivazione dei provvedimenti giudiziari non può essere riferita ad una pluralità di persone, ma deve riguardare specificamente ogni singola persona, tanto più in materia di libertà personale ai sensi dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e c bis).

2.4 Il ricorrente, infine, contesta la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, intesa come mera adozione del metodo mafioso, in mancanza di elementi indicativi dell’appartenenza degli indagati a specifica associazione criminale, e, perciò, da valutare con criterio di particolare rigore, nella fattispecie non applicato dal Tribunale.

Sussisterebbe, in particolare, contraddizione tra la ritenuta appartenenza di autori e vittime degli atti intimidatori ad un comune contesto delinquenziale e la condizione di soggezione psichica attribuita alle persone offese per le modalità mafiose dell’azione, evocanti l’intervento di una compagine criminale radicata sul territorio.

3. Il D.C. e il G., tramite il difensore, deducono due motivi.

3.1 Col il primo lamentano l’inosservanza dell’art. 192 c.p.p., comma 1, e art. 273 c.p.p., perchè, riconosciuta ai fratelli D.V. la qualità di persone offese dai reati, le loro dichiarazioni avrebbero dovuto essere valutate con particolare attenzione all’attendibilità intrinseca, soggettiva ed oggettiva, delle rispettive denunce, mentre tale vaglio sarebbe stato omesso dal Tribunale che non avrebbe neppure dato adeguato conto delle numerose contraddizioni esistenti tra le versioni dei denuncianti, portatori tra l’altro di interessi collegati ed avversi rispetto a quelli degli indagati e rispetto a quest’ultimi qualificati, nella stessa ordinanza impugnata, come rivali.

La valutazione di attendibilità non avrebbe dovuto essere omessa anche in relazione alla condizione soggettiva del D.C. e del G., indicati come persone senza alcun precedente penale.

3.2 Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano l’erronea applicazione del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, convertito con mod. dalla L. n. 203 del 1991, cit. poichè l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’aggravante in esame, ispirata ai canoni di materialità ed offensività del fatto, impone la verifica, in concreto, del collegamento del fatto con le condizioni di assoggettamento e di omertà, e la dimostrazione che il contesto di diffusa intimidazione abbia oggettiva mente agevolato la perpetrazione del delitto ovvero ne abbia significativamente incrementato il livello di offensività, mentre la motivazione del provvedimento impugnato non adduce alcun argomento che dimostri l’efficienza causale derivante dal collegamento del fatto ascritto con il contesto oggetto della ritenuta circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, più volte cit..

I ricorrenti chiedono, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con ogni conseguenza di legge.

Motivi della decisione

4. I primi motivi dei distinti ricorsi proposti, rispettivamente, dal S. personalmente, e dal G. e D.C. tramite il comune difensore, essendo attinenti alla natura ed ai conseguenti canoni di valutazione della fonte di prova, costituita dalle dichiarazioni dei fratelli D.V., e alla loro contestata attendibilità, vanno trattati congiuntamente.

Trattasi di motivi infondati.

Contrariamente alla tesi del S., l’ordinanza impugnata non è incorsa in alcuna erronea applicazione della legge penale per non avere attribuito ai denuncianti la qualità di indagati o imputati in procedimento connesso a norma dell’art. 12 c.p.p. ovvero di indagati o imputati di un reato collegato a quello per cui si procede ai sensi dell’art. 371 c.p.p., comma 2, lettera b), e, conseguentemente, per non avere applicato le regole di giudizio di cui all’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, vigenti anche in sede cautelare in forza del rinvio operato dall’art. 273 c.p.p., comma 1 bis.

Non risultano, infatti, specificamente indicati i procedimenti ed i reati che costituirebbero in capo ai fratelli D.V. la pretesa qualità, dovendo escludersi che la veste di imputati o indagati in procedimento connesso o collegato possa discendere, come postula il ricorrente, dai meri precedenti penali o carichi pendenti dei denuncianti, ovvero dalla loro appartenenza al medesimo contesto criminale e territoriale dei denunciati (quartiere "(OMISSIS)" della città di (OMISSIS)), in potenziale contrasto di interessi tra loro per attività criminali concorrenziali nello stesso settore (traffico di sostanze stupefacenti), cosicchè la censura in esame, anche in adesione al principio di autosufficienza del ricorso, deve ritenersi destituita di alcun fondamento.

Parimenti infondata è la doglianza del D.C. e del G. con riguardo all’omessa valutazione dell’attendibilità intrinseca (soggettiva ed oggettiva) dei fratelli D.V., esclusa la qualità di indagati o imputati in procedimento connesso o collegato, ma riconosciuta loro l’indiscutibile veste di persone offese dal reato per cui si procede, la quale, senza la necessità di riscontri esterni, impone comunque un particolare rigore nella valutazione della fonte di prova.

Nella diffusa motivazione dell’ordinanza impugnata, il Tribunale non ha eluso il tema dell’attendibilità intrinseca dei fratelli D. V., risolvendolo positivamente non malgrado, ma proprio in considerazione del contesto criminale di appartenenza dei denuncianti, tale da permettere loro di percepire la grave valenza intimidatoria delle minacce subite e la necessità del ricorso alle forze dell’ordine come unico rimedio possibile ed efficace.

Quanto alle contraddizioni tra il racconto del fatto da parte di D. V.A. e quello, su alcuni punti divergente, reso da D. V.S., il Tribunale ha adeguatamente valutato le incorrispondenze emerse come marginali, tali cioè da non incidere sulla sostanza del fatto intimidatorio mirante a costringere l’assente, D.V.V., tramite le pesanti minacce a mano armata rivolte ai suoi fratelli, ad allontanarsi dal quartiere per consentire al S., al D.C. e al G., con i loro amici, di operarvi indisturbati.

Ad ulteriore supporto della credibilità delle denunce delle persone offese, il decidente ha anche posto in evidenza l’inverosimiglianza proprio delle versioni rese dagli indagati, nei rispettivi interrogatori, laddove, pur avendo ammesso il loro incontro con i fratelli D.V., nelle circostanze di tempo e luogo indicate da quest’ultimi, lo hanno ridotto ad un pacifico chiarimento delle ragioni dei reciproci contrasti, incorrendo in contraddizioni tra loro circa le ragioni della congiunta presenza quali interlocutori dei rivali.

Va aggiunto che, mentre la motivazione dell’ordinanza impugnata, in tema di attendibilità soggettiva ed oggettiva delle persone offese, esiste ed è immune da vizi logici o giuridici, la strategia attribuita dai ricorrenti ai fratelli D.V., i quali mirerebbero a neutralizzarli come concorrenti nell’egemonia sul territorio attraverso la calunniosa denuncia nei loro confronti, presentata all’Autorità giudiziaria, costituisce allo stato una pura ipotesi, non essendo stato indicato dagli interessati alcun atto del procedimento idoneo a suffragarla.

5. Altro motivo comune a tutti i ricorrenti attiene alla contestata sussistenza della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7.

Anch’esso è infondato.

In adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte (c.f.r., tra le molte, sez. 6, sentenza n. 21342 del 2/04/2007, dep. 31/05/2007, Rv. 236628), le modalità mafiose del metodo utilizzato per commettere un qualsiasi delitto, non punito con l’ergastolo, sono quelle che si concretizzano in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una coazione psicologica sulle persone, con i caratteri propri dell’intimidazione derivante dall’organizzazione criminale evocata, a prescindere dalla qualità delle vittime e dalle loro reazioni, e, quindi, considerata la natura oggettiva della circostanza, anche quando il metodo mafioso venga adottato nei confronti di soggetti a loro volta orbitanti, come nella fattispecie, in circuiti criminali.

In altri termini, l’eventuale capacità a delinquere della persona offesa, anche se appartenente ad associazione criminale e, perfino, se agente a sua volta con modalità mafiose, non esclude l’aggravante del metodo mafioso ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, cit., ove esso sia concretamente impiegato dall’autore del delitto, nè postula l’effettiva intimidazione della vittima, discendendo il più severo trattamento sanzionatorio dalla sola maggiore potenzialità coattiva della condotta criminosa richiamante le modalità d’azione di strutture criminali organizzate, che sono presenti in determinati contesti spazio-temporali.

Nella fattispecie, pur riconoscendo ai fratelli D.V. interessi criminali, peraltro dagli stessi non negati, potenzialmente confliggenti con quelli dei loro aggressori, è indubbio che le modalità del fatto, provvisoriamente contestato ai ricorrenti, caratterizzato dalla presentazione degli indagati a più riprese ravvicinate e in più persone armate a D.V.S. e D. V.A., con l’intimazione di riferire a D.V.V. di allontanarsi dal quartiere, pena la morte, rivendicando cosi la loro esclusiva presenza nel rione (OMISSIS) della città di (OMISSIS), sia stata evocatrice della forza di intimidazione propria di associazioni criminali, operanti sul territorio, e sia stata, perciò, idonea a provocare nei destinatari una situazione di particolare timore e soggezione psicologica.

6. Resta da esaminare l’ultima censura, mossa dal solo S., con riguardo alla valutazione cumulativa e non differenziata, da parte del giudice del riesame, delle posizioni dei tre indagati, senza distinguere i rispettivi ruoli e comportamenti nel fatto contestato.

Il motivo, oltre ad essere generico, è infondato, poichè, come emerge dall’ampia motivazione dell’ordinanza impugnata, sopra riportata, sono stati puntualmente ricostruiti ed esaminati i comportamenti dei singoli indagati e l’apporto di ciascuno al fatto criminoso, senza che il ricorrente abbia mosso specifiche critiche alla detta analisi.

7. Alla luce di quanto esposto, i ricorsi vanno, dunque, rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria provvedere alle comunicazioni previste dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-02-2011, n. 4667 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.G., dipendente dell’Amministrazione finanziaria, chiese e ottenne dal Tribunale di Campobasso, nei confronti dell’Agenzia del territorio, decreto ingiuntivo relativo alle somme trattenutegli in busta paga a titolo di contributi previdenziali in pendenza della sospensione del loro versamento per effetto della normativa emergenziale successiva al sisma che aveva colpito il Molise nell’anno 2002 ( O.P.C.M. n. 3253 del 2002 e successive ordinanze di integrazione e proroga). Il Tribunale di Campobasso rigettò l’opposizione svolta dalla parte ingiunta (la quale aveva sostenuto l’applicabilità della normativa di riferimento ai soli datori di lavoro privati) e la Corte d’Appello di Campobasso, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettò l’impugnazione proposta dall’Amministrazione, osservando, in particolare, che:

doveva ritenersi l’applicabilità della disposta sospensione del versamento dei contributi anche per la categoria dei lavoratori pubblici, siccome essi pure colpiti dal disagio conseguente agli eventi sismici;

a non diversa soluzione conduceva la norma di cui al D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006, di interpretazione autentica della L. n. 225 del 1992 in quanto: a) l’ O.P.C.M. n. 3253 del 2002 era stata emanata anche in base al D.L. n. 245 del 2002, convertito in L. n. 286 del 2002, non oggetto di interpretazione autentica; b) la norma interpretativa non aveva preso in considerazione il diritto alla sospensione per i dipendenti, avendo disciplinato soltanto il diritto alla sospensione per i datori di lavoro.

Avverso tale sentenza l’Agenzia del territorio ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. L’intimata parte privata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denuncia violazione del O.P.C.M. n. 3253 del 2002, art. 7, perchè operante soltanto per i datori di lavoro del settore privato, sia per il riferimento della sospensione ai "versamenti", fase conclusiva del ciclo di spesa successiva alla trattenuta in busta paga della quota a carico dei lavoratori; sia per i richiami testuali ai "soggetti residenti" o "aventi sede legale", riferibili al concetto aziendalistico di sede operativa; sia in considerazione della rafia del provvedimento, finalizzato alla liberazione di risorse da sfruttare per la produzione di beni e servizi e non all’incremento della retribuzione dei dipendenti pubblici.

Con il secondo motivo è denunciata violazione del D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006, assumendosene la riteribilità anche alla ridetta O.P.C.M. n. 3253 del 2002, siccome emessa ai sensi della L. n. 225 del 1992, art. 5, in linea con quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 325/2008. 2. I due motivi, che si trattano congiuntamente per l’evidente connessione, sono fondati.

La L. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5, comma 2, prevede che "Per l’attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1 (deliberazione dello stato di emergenza), si provvede… anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico".

Il D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006, stabilisce che "la L. 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile".

L’ O.P.C.M. n. 3253 del 2002, all’art. 7, comma 1, stabilisce che "Nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa alla data degli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 nel territorio di cui ai D.P.C.M. 31 ottobre 2002 e D.P.C.M. 8 novembre 2002, sono sospesi, fino al 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonchè di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l’effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi di cui sopra"; i suddetti termini sono stati poi prorogati dalle O.P.C.M. n. 3279 del 2003, O.P.C.M. n. 3300 del 2003 e O.P.C.M. n. 3308 del 2003.

La ridetta O.P.C.M. n. 3253 del 2002 fa espresso e prioritario riferimento alla L. n. 225 del 1992 ("Visto la L. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5"); nel preambolo viene altresì richiamato anche il D.L. n. 245 del 2002, con significativo riferimento, "in particolare" all’art. 2, comma 2, "con il quale si rinvia la disciplina e la definizione delle modalità degli interventi di emergenza ad ordinanze di protezione civile".

Pertanto deve convenirsi che anche l’ O.P.C.M. n. 3253 del 2002 rientra fra le ordinanze di protezione civile contemplate dal D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006.

Ne discende l’applicabilità della norma in questione alla disposizione di cui al ricordato art. 7 dell’Ordinanza in parola e la nessuna incidenza del rilievo secondo cui l’Ordinanza medesima era stata emanata anche in base al D.L. n. 245 del 2002.

Il predetto D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006, è norma di interpretazione autentica, secondo quanto esplicitato dal dato testuale e, come tale, di portata retroattiva.

Deve al contempo escludersi una sua efficacia soltanto innovativa rispetto al contenuto precettivo dell’art. 7, poichè l’interpretazione autenticamente affermata rientra fra quelle possibili della norma in esame, alla luce in particolare del riferimento testuale ai "versamenti" – ossia agli adempimenti dell’obbligo previdenziale riservati alla parte datoriale e successivi alla trattenuta delle quote a carico dei lavoratori – e alla ratio della disposizione, individuabile nell’intento di favorire la liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali.

La norma di interpretazione autentica è stata inoltre ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale (cfr Corte Cost., sentenza n. 325/2008), la quale ha rilevato che corrisponde ad un principio di non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore la scelta di limitare il beneficio della sospensione del versamento contributivo ai soli datori di lavoro del settore privato, posto che questi ultimi, a differenza delle amministrazioni pubbliche, spesso non dispongono di sufficienti risorse e di idonea capacità organizzativa per fronteggiare in modo adeguato emergenze come quelle originate dall’evento sismico, e che neppure sussiste un’ingiustificata disparità di trattamento, perchè eventuali agevolazioni previste per i datori di lavoro privati ben possono, non irragionevolmente, non essere estese anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, stante la non omogeneità dei due termini che vengono presi a paragone.

3. Atteso pertanto che l’ O.P.C.M. n. 3253 del 2002, art. 7, comma 1, va interpretato alla stregua del disposto del D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006 e, pertanto, come riferibile soltanto ai datori di lavoro privati, deve accogliersi il ricorso.

4. ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e, non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda azionata.

5. Le incertezze ermeneutiche relative alla portata della normativa di riferimento, che hanno condotto all’adozione di un’interpretazione autentica, consigliano la compensazione delle spese relative all’intero processo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda; spese dell’intero processo compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 26-01-2011) 14-02-2011, n. 5372 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ietro, del Foro di Roma che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.A. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 186 C.d.S., commesso il (OMISSIS), disponendo in tale sede la confisca dell’autoveicolo.

Con un unico motivo si duole dell’applicazione della confisca, che il giudicante ha ritenuto di adottare sostenendo la retroattività della disciplina di settore (introdotta solo con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 125) vertendosi in tema di misura di sicurezza.

Il ricorso è fondato.

Impregiudicato ogni approfondimento sugli esiti delle recenti modifiche normative introdotte con la L. n. 120 del 2010, per quanto qui interessa è sufficiente ricordare che, con le note sentenze della Corte costituzionale (sentenza 4 giugno 2010 n. 196) e delle Sezioni unite di questa Corte (sentenza 25 febbraio 2010, PM in proc. Caligo) della stessa Corte di Cassazione, alla confisca obbligatoria del veicolo prevista, tra le altre, nelle ipotesi più gravi di guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), del codice della strada: tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) e nell’ipotesi di guida in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.), è stata riconosciuta natura di "sanzione penale" e non di una "misura di sicurezza patrimoniale".

Proprio dal rilevato carattere sanzionatorio della confisca, quindi, le richiamate decisioni hanno fatto discendere quale conseguenza importante quella del divieto di applicazione retroattiva della misura (desumibile dall’art. 25 Cost., comma 1, e dall’art. 7 CEDU), risultando evidente l’inapplicabilità del combinato disposto degli artt. 199, 200 e 236 c.p. e del principio affermato dall’art. 25 Cost., comma 3, relativi alle misure di sicurezza, in forza del quale tradizionalmente si esclude che, in tema di applicazione delle misure di sicurezza, operi il principio di irretroattività della legge penale di cui all’art. 2 c.p., di guisa che tali misure sono applicabili anche ai reati commessi nel tempo in cui non erano legislativamente previste ovvero erano diversamente disciplinate quanto a tipo, qualità e durata.

Ne deriva, per quanto di interesse, l’inapplicabilità "retroattiva" della confisca de qua a fatti commessi prima dell’introduzione normativa di tale misura: ergo, a fatti commessi prima dell’entrata in vigore del cosiddetto "pacchetto sicurezza", di cui al D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, che l’ha introdotta (di recente, cfr. anche Sezione 4, 18 marzo 2010, Sciano; nonchè, Sezione 4, 23 novembre 2010, Proc. Gen. App. Venezia in proc. Forconi).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza limitatamente alla disposta confisca, statuizione che elimina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-02-2011) 02-03-2011, n. 8334

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso in opposizione presentato da M.S. avverso il provvedimento col quale è stata respinta l’istanza intesa ad ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

2. Ricorre per Cassazione il M. lamentando che arbitrariamente il giudice di merito ha ritenuto l’assenza di dichiarazione in ordine alla situazione reddituale, che è invece allegata alla richiesta ed è ulteriormente confermata da attestazione riportata nell’istanza stessa; nella quale si assume l’inesistenza di redditi.

3. Il ricorso è fondato. Il provvedimento impugnato assume che l’istanza di cui si discute è priva di dichiarazione sulla situazione reddituale, posto che compare la cifra "0" seguita da una riga e da un punto interrogativo di dubbio significato. Inoltre la dichiarazione reddituale deve essere di necessità riportata nell’istanza e non in un autonomo documento.

Tale apprezzamento è censurabile. Si rileva in primo luogo travisamento del contenuto dell’istanza posto che vi compare a chiare lettere che il reddito è nudo attraverso l’indicazione della cifra "0" seguita da una riga di sbarramento dell’area sottostante. Appare d’altra parte irrazionale ipotizzare che il punto interrogativo che compare a margine dell’atto sia stato apposto dal M. e non da alcun che abbia preso in esame il documento. Infine, all’istanza è allegata dichiarazione analitica ed autenticata sulla situazione reddituale, che senza ragione è stata ritenuta inidonea a documentare la condizione soggettiva rilevante ai fini dell’ammissione al beneficio in questione.

Il provvedimento impugnato deve essere quindi annullato con rinvio.
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Presidente del Tribunale di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.