T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 11-03-2011, n. 721 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I ricorrenti appartengono al Corpo di Polizia Penitenziaria, e prestano tutti servizio presso il carcere milanese di Bollate. A ciascuno di essi l’Amministrazione di appartenenza ha assegnato alloggi di servizio situati in palazzine collocate all’interno della recinzione che delimita l’area del predetto carcere.

Con note datate 31 marzo 2009, recapitate a ciascun interessato nei giorni 7 e 8 aprile 2009, l’Agenzia del Demanio provvedeva a determinare l’ammontare dei canoni di concessione relativi ai suddetti alloggi..

Avverso tali atti di determinazione del canone è diretto il ricorso in esame.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate per resistere al gravame.

La Sezione, con ordinanza n. 809 del 26 giugno 2009, ha accolto l’istanza cautelare.

Tenutasi la pubblica udienza in data 20 gennaio 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Come anticipato la presente controversia riguarda gli atti con i quali l’Autorità amministrativa ha determinato l’ammontare dei canori relativi ad alloggi di servizio concessi in uso ai ricorrenti.

Ciò premesso, il Collegio ritiene opportuno preliminarmente precisare, quanto alla giurisdizione, di condividere la tesi prospettata da parte ricorrente (peraltro non confutata dalla difesa erariale), la quale, nel caso specifico, afferma la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.

Va invero osservato che la concessione degli alloggi di servizio agli interessati costituisce una prestazione che si innesta nell’ambito del rapporto di pubblico impiego che intercorre fra questi e l’Amministrazione di appartenenza. Il rapporto concessorio così instaurato è dunque funzionalmente collegato al rapporto lavorativo; con la conseguenza che tutte le controversie che ne scaturiscono debbono essere conosciute dal giudice che ha la giurisdizione in materia di rapporto di lavoro (cfr. Cass. Civ., sez. un., 30 aprile 2008 nn. 10870 e 10871). Nel caso specifico, trattandosi di personale pubblico non contrattualizzato, la controversia appartiene, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo che, in tale ambito, non soffre la limitazione prevista dall’art. 5 della legge n. 1034/71 (il cui contenuto è oggi trasfuso nell’art. 133, comma 1, lett. b c.p.a.) il quale, dopo aver attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di concessione di beni pubblici, riserva, come noto, al giudice ordinario le controversie relative ai canoni concessori.

3. Fatta tale precisazione può ora passarsi all’esame del merito del ricorso.

I ricorrenti deducono innanzitutto che per i canoni afferenti al periodo anteriore al 7 aprile 2004 sarebbe maturato il periodo di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948, nn. 3 e 4, del codice civile.

3.1. La doglianza è fondata.

La richiesta di corresponsione del canone di concessione è stata inoltrata per la prima volta agli interessati in data 7 aprile 2009. L’Amministrazione intimata non ha dimostrato di aver inviato in precedenza altri atti idonei ad interrompere la prescrizione.

In proposito, la difesa erariale deduce che in data 31 ottobre 2003 e in data 12 maggio 2008, il Direttore del carcere ha invitato l’Agenzia del Demanio a procedere con la determinazione dei canoni.

Questi atti tuttavia, in applicazione dell’art. 2944 del codice civile, non possono avere effetto interruttivo sulla prescrizione in quanto, al di là di ogni altra considerazione, non provengono dal soggetto contro il quale il diritto può essere fatto valere. E’ di palmare evidenza infatti che l’obbligazione della corresponsione dei canoni di concessione non grava sull’Istituto Penitenziario (né tantomeno sul suo Direttore), ma direttamente sul personale dipendente beneficiario dell’assegnazione.

La difesa di parte pubblica deduce inoltre che dal verbale di assegnazione degli alloggi, redatto in data 14 gennaio 2003, risulta che i ricorrenti (peraltro non tutti) avevano anch’essi direttamente sollecitato l’Amministrazione a procedere con la determinazione dell’ammontare del canone.

Anche questo atto tuttavia non può essere utilmente invocato in quanto, pur ammettendo che esso avesse effettivamente interrotto la prescrizione, le successive richieste di corresponsione del canone sono pervenute ai destinatari solo in data 7 e 8 aprile 2009, e quindi dopo il decorso del termine quinquennale (decorrente dal 15 gennaio 2003) previsto dall’art. 2948 codice civile che, come noto, fissa in cinque anni il termine prescrizionale per i corrispettivi delle locazioni ed in generale per tutti i crediti che debbono pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.

Se si considera infatti che, in base alla giurisprudenza, la disponibilità provvisoria di un alloggio demaniale di servizio è assimilabile ad un rapporto di locazione (cfr. T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 07 settembre 2010, n. 5698) deve di conseguenza ritenersi che, in applicazione della succitata norma, il diritto dell’Amministrazione alla percezione dei canoni anteriori al 7 aprile 2004 sia ormai prescritto.

3.2. I ricorrenti deducono inoltre che se dovesse ritenersi che le somme pretese dall’Agenzia del Demanio fossero comprensive di oneri accessori, il termine prescrizionale sarebbe addirittura di soli due anni ex art. 6, ultimo comma, della legge n. 841/73.

La doglianza, oltre a presentare profili di inammissibilità, data la sua formulazione ipotetica, è, al di là di ogni altra valutazione, anche infondata in quanto basata su una allegazione di fatti (la pretesa di pagamento di oneri accessori) del tutto indimostrata.

4. Con ulteriore doglianza i ricorrenti censurano i provvedimenti impugnati nella parte in cui, con riferimento al periodo anteriore all’entrata in vigore del d.P.R. n. 314/2006 (regolamento che ha disciplinato specificamente i criteri di calcolo del canone per le concessioni in uso degli alloggi di servizio assegnati al personale dell’Amministrazione penitenziaria), determinano il canone di concessione degli alloggi assumendo a parametro di calcolo il valore di mercato degli stessi.

I ricorrenti propongono tre diverse modalità di calcolo a loro più favorevoli.

In via principale affermano che, nonostante il succitato d.P.R. non fosse ancora entrato in vigore, avrebbe comunque dovuto trovare applicazione il metodo di calcolo in esso previsto in quanto già contenuto in una bozza di regolamento risalente all’anno 2002, e richiamato dalle parti nel verbale di consegna degli alloggi del 14 gennaio 2003.

In subordine chiedono che venga applicato per analogia il decreto interministeriale n. 68/98, regolante i criteri per la determinazione del canone di concessione degli alloggi di servizio delle Forze di Polizia.

In ulteriore subordine chiedono che venga applicato il criterio dell’equo canone di cui alla legge 392/78, richiamato dall’art. 23 della legge n. 146/98.

4.1. In proposito il Collegio osserva quanto segue.

Con riferimento al primo dei criteri proposti, al di là di ogni altra considerazione, va rilevato che dal verbale di consegna del 13 gennaio 2003 non risulta affatto che le parti avessero raggiunto un accordo in ordine alle modalità di quantificazione del canone di concessione. In detto verbale si legge semplicemente che "in risposta ad una richiesta degli interessati la Commissione comunica che il (…) canone (…) sarà fissato dall’Agenzia del Demanio (…) sulla base di parametri e criteri di carattere tecnico economico previsti dalla normativa vigente in materia". La frase si conclude poi con il rimando ad un imprecisato "art. 9 del regolamento" che, in ragione della sua genericità, prima ancora che essere inidoneo a costituire fonte di accordo, non consente neppure di comprendere quale sia il criterio di calcolo cui la stessa Commissione ha inteso far riferimento.

4.2. In subordine i ricorrenti chiedono che venga applicato il decreto interministeriale n. 68/98.

Ma tale decreto non può essere applicato in quanto, per il periodo anteriore all’entrata in vigore del regolamento n. 314/2006, deve trovare applicazione la disposizione normativa di rango primario, avente carattere generale, contenuta nell’art. 23 della legge 8 maggio 1998 n. 146, in base al quale "A decorrere dal 1° gennaio 1994, il rapporto di locazione avente ad oggetto gli immobili del demanio e del patrimonio dello Stato destinati ad uso abitativo dei dipendenti pubblici è disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni".

4.3. Ciò premesso – e qui si viene all’esame del terzo criterio proposto dai ricorrenti – occorre considerare se il rinvio operato alla legge n. 392/78 sia di tipo dinamico ovvero di tipo materiale atteso che, nella prima ipotesi, dovrebbero trovare applicazione nel caso di specie le norme sull’equo canone, contenute nella citata legge n. 378/92; mentre, nella seconda ipotesi, a tali disposizioni non potrebbe più farsi riferimento in quanto abrogate dalla successiva legge n. 431/98.

Ritiene il Collegio che sia corretta la prima opzione.

Va invero considerato che l’assegnazione di un alloggio di servizio ad un dipendente pubblico non è funzionale solo al soddisfacimento dell’interesse abitativo che fa capo a quest’ultimo, ma risponde anche ad esigenze di interesse pubblico, giacché l’Amministrazione, mediante l’assegnazione, persegue il fine di agevolare lo svolgimento delle mansioni del dipendente e di assicurarne una maggiore presenza e una migliore reperibilità nel luogo di prestazione dell’attività lavorativa (cfr. Cass. Civ, sez. un., n.. 10870/2008 cit.).

E’ emblematico in proposito proprio il caso degli agenti di polizia penitenziaria, posto che risponde ad un preminente interesse dell’Amministrazione assicurare la costante presenza all’interno o in prossimità dell’istituto di pena – anche al di fuori dell’orario di servizio – di una parte del personale di polizia.

Ed è per questa ragione che il legislatore ha sempre sentito l’esigenza di dettare norme di favore circa l’entità del canone d’uso degli alloggi di servizio (da ultimo ad esempio proprio con il d.P.R. n. 314/2006).

Ciò premesso va osservato che con l’art. 23 della legge n. 146/98 si è inteso uniformare il trattamento di favore riservato per la generalità dei conduttori di immobili ad uso abitativo, prevedendo che anche i dipendenti pubblici, cui fossero assegnati alloggi per ragioni di servizio, beneficiassero dell’istituto dell’equo canone.

Successivamente, il legislatore, con la legge n. 431/98, ha abrogato le norme della legge n. 392/78 riguardanti l’equo canone; e l’Amministrazione ne ha tratto la conseguenza (qualificando dinamico il rinvio operato a quest’ultima legge) che per il calcolo del canone dovesse assumersi a parametro il valore di mercato degli alloggi da assegnare.

Deve al contrario osservarsi che la legge n. 431/98 ha carattere generale: il legislatore l’ha emanata in quanto ha ritenuto che le mutate esigenze abitative, espresse in ambito nazionale, non fossero più tanto gravi da giustificare l’esistenza di una legge che imponesse in via generale canoni di locazione calmierati.

La legge n. 431/98 non prende quindi in considerazione gli specifici interessi sottesi ai rapporti che si instaurano fra le amministrazioni pubbliche ed i propri dipendenti allorquando vengono a questi assegnati alloggi di servizio.

Tali interessi – che, come detto, spingono comunque, al di là delle esigenze abitative generali espresse dal Paese, alla previsione di canoni calmierati per il godimento di alloggi di servizio – fondano invece l’art. 23 della legge n. 146/98; con la conseguenza che il trattamento di favore da essa introdotto, tramite il rinvio alla legge n. 392/78, non può ritenersi venuto meno dopo l’abrogazione delle disposizioni contenute in quest’ultima legge.

Il riferimento alle "successive modificazioni ed integrazioni" contenuto nel ridetto articolo 23, va dunque letto nel senso che il legislatore ha inteso con esso dar rilievo alle norme che appunto avessero nel tempo integrato e modificato il trattamento di favore, ma non anche a quelle norme che ne avessero invece disposto la soppressione.

In conclusione del ragionamento svolto, va affermato che, nel caso concreto, per il periodo anteriore all’entrata in vigore del d.P.R. n. 314/2006, il criterio di calcolo dei canoni di concessione deve esser quello di cui alle disposizioni sull’equo canone contenute nella legge n. 392/78, cui fa rinvio l’art. 23 della legge n. 146/98.

5. Con il secondo motivo, i ricorrenti sollevano censure relative al calcolo del canone di concessione per il periodo successivo all’entrata in vigore del d.P.R. n. 314/2006 che, come visto, ha introdotto nuove norme disciplinanti i criteri di calcolo del canone connesso alle concessioni in uso degli alloggi di servizio assegnati al personale dell’Amministrazione penitenziaria.

5.1. Innanzitutto rilevano i ricorrenti che il decreto sarebbe entrato in vigore dal giorno 1 marzo 2006, sicché erroneamente l’Amministrazione avrebbe fatto applicazione dei criteri da esso previsti solo per il periodo successivo al 13 marzo 2006.

Il rilevo è fondato posto che il succitato decreto è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 14 febbraio 2006, e che quindi il periodo di vacatio legis è venuto a scadenza il giorno 28 febbraio 2006.

5.2. In secondo luogo si evidenzia che l’Amministrazione avrebbe calcolato il canone assumendo che la superficie degli appartamenti fosse di mq. 166, e non di mq. 135,80 come in realtà dovrebbe essere.

Il rilevo è infondato in punto di fatto, atteso che dalla scheda di valutazione tecnico – estimativa afferente al periodo successivo all’entrata in vigore del d.P.R. n. 314/06, depositata in giudizio dalla difesa erariale, emerge che l’Agenzia del Demanio ha calcolato l’importo del canone assumendo a riferimento una superficie complessiva di 133,34 mq., addirittura inferiore rispetto a quella indicata dagli interessati.

5.3. Infine i ricorrenti sostengono che, per il calcolo del canone, l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare i coefficienti di abbattimento previsti dall’art. 10 del d.P.R. n. 314/06, e precisamente: a) 0,90 in quanto gli alloggi si troverebbero in zona agricola; b) 0,80 in quanto gli alloggi verserebbero in stato di conservazione mediocre; c) 0,50 in quanto gli alloggi sarebbero siti nell’area di pertinenza dell’istituto penitenziario.

Per ciò che concerne il primo coefficiente, il rilevo è infondato in quanto gli alloggi sono ubicati nella Città di Milano in area, secondo quanto risulta dalla stessa perizia depositata dai ricorrenti in giudizio, non classificata come agricola.

Anche il secondo coefficiente non può trovare applicazione, giacché dai verbali di consegna sottoscritti dagli stessi ricorrenti risulta che gli appartamenti si trovavano, all’epoca della consegna appunto, in buono stato di conservazione.

Va invece applicato il terzo coefficiente in quanto, contrariamente a quanto afferma l’Amministrazione nelle proprie difese, esso non presuppone che l’alloggio costituisca pertinenza del carcere ai sensi dell’art. 817 del codice civile, ma semplicemente che, in base all’art. 10, comma 13, del d.P.R. n. 314/06, esso sia situato sull’area di pertinenza dell’istituto penitenziario; e dalla scheda di valutazione tecnico – estimativa, depositata in giudizio dall’Amministrazione stessa, risulta che gli alloggi di cui è causa sono situati "…all’interno del Carcere di Bollate del Comune di Milano". Non rileva, in contrario, la circostanza dedotta dalla difesa erariale, in quanto la presenza di un accesso al complesso residenziale autonomo rispetto a quello principale alla casa di reclusione, non elimina il fatto che le palazzine sono inserite all’interno del perimetro recintato dell’area penitenziaria.

Per queste ragioni il motivo è parzialmente fondato.

6. In conclusione il ricorso deve essere accolto nelle parti sopra precisate e per l’effetto va disposto l’annullamento degli atti impugnati, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di procedere ad una nuova determinazione dei canoni di concessione attenendosi alle prescrizioni sopra indicate.

7. Può essere disposta la compensazione delle spese in ragione della relativa complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 17-02-2011) 30-03-2011, n. 13123 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 26 marzo 2010 il GIP presso il Tribunale di Forlì applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di H.H. indagato per il reato di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (fatti commessi in varie località dello Stato tra il (OMISSIS)).

Avverso la detta ordinanza propone ricorso ex art. 311, comma 2 detto imputato a mezzo del proprio difensore deducendo violazione di legge in relazione ad una asserita inosservanza dell’art. 649 c.p.p..

Deduce in particolare, in relazione alla sostanziale identità tra i fatti oggetto dell’ordinanza di custodia cautelare in esame (emessa nell’ambito del procedimento penale nr. 1523/10 GIP – 5190/09 R.G.N.R.) e quelli oggetto di altro procedimento pendente presso la medesima autorità giudiziaria, recante il nr. 757/09 R.G.N.R. (nell’ambito del quale è stata emessa altra ordinanza di custodia cautelare) la mancata ed illogica motivazione in merito alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura da ultimo adottata.

A prescindere dalla estrema genericità delle doglianze difensive, è palesemente infondato anche il presupposto da cui muove il ricorso in esame in quanto è lo stesso difensore a riconoscere che la precedente ordinanza emessa nell’ambito di un diverso e meno recente procedimento concerne fatti in gran parte diversi rispetto a quelli oggetto della ordinanza cautelare impugnata: ne consegue che le doglianze mosse con riferimento ad una pretesa violazione dell’art. 649 c.p.p. in tema di cd. "giudicato cautelare" sono ad evidenza infondate.

Altrettanto manifestamente infondate – oltre che generiche – le censure rivolte a quella parte dell’ordinanza concernente la valutazione della adeguatezza della misura e delle esigenze cautelari in termini di attualità e concretezza, adeguatamente esaminate dal GIP con argomentazioni esenti da vizi logici e soprattutto strettamente ancorate ai singoli episodi delittuosi analizzati dal GIP. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma – determinata in via equitativa – di Euro 1.000,00 da versarsi alla Cassa delle Ammende, trovandosi il ricorrente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Va altresì disposta ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p. la trasmissione del presente provvedimento alla Direzione della Casa Circondariale ove il ricorrente trovasi detenuto.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 14-04-2011, n. 522 Edilizia e urbanistica

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Svolgimento del processo

Con atto notificato in data 28.7.2010 e depositato in data 16.9.2010, si premetteva che, con ricorso n. 484/2010 RG di questo Tribunale, il Comune di Paola chiedeva l’emissione di un decreto ingiuntivo a carico della "I.S. srl’ (già "Impresa F.V. e Figli s.r.l."), con sede in Paola (CS), Viale dei Giardini, per il pagamento della somma di Euro. 54.938,32, a titolo di costi di costruzione non corrisposti, a saldo della somma già a suo tempo determinata (di lire 141.834.420, corrispondenti ad euro 73.251,36) e solo in parte versata, maggiorata dell’importo di Euro. 21.975,40, a titolo di sanzioni per il ritardo di pagamento.

Precisava che detta richiesta discendeva dalla concessione edilizia n° 8689 del 20.09.1994, rilasciata in favore del sig. V.A.F., nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della "S. s.r.l., per la costruzione di n° 4 corpi di fabbrica in località Via Nazionale del Comune di Paola, evidenziando, in particolare, che, in data 18/05/1999, l’ente comunale rilasciava alla S. s.r.l., nella persona del suo rappresentante legale, il certificato di abitabilità dei predetti corpi di fabbrica.

Esponeva che, effettuato, in data 14/09/1999, il pagamento, da parte della ditta incaricata dei lavori, della somma attualmente corrispondente ad euro 18.312,84, a titolo di costo di costruzione, in data 18/06/2010 si vedeva notificare l’epigrafato decreto ingiuntivo n. 4/2010, per la restante somma dovuta, pari ad euro 54.938,52, maggiorata dell’importo di euro 21.975,40, a titolo di sanzione per il ritardo nel pagamento.

Con il presente gravame, proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo e deduceva:

1) la prescrizione della sanzione ex art. 42 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;

Il dies a quo di decorrenza della sanzione applicabile per il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di costi di costruzione sarebbe da individuarsi quantomeno nella data del 18/05/1999, di concessione del certificato di abitabilità dei locali di nuova costruzione di che trattasi.

2) la prescrizione decennale del diritto di credito;

Il dies a quo di decorrenza del credito vantato sarebbe da individuarsi nella data di rilascio della concessione edilizia n° 8689 del 20.09.1994.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso in opposizione, con vittoria di spese.

Con memoria depositata in data 28/09/10, si costituiva il Comune di Paola e deduceva che, poiché la pretesa creditoria avanzata dall’Ente traeva pacificamente origine dal mancato pagamento degli oneri concessori, la prescrizione decennale del diritto al contributo, rapportato al costo di costruzione previsto dall’articolo 6 della legge 28 gennaio 1977 n° 10 e succ. mod., comincerebbe a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di ultimazione delle opere del 18.05.1999.

I medesimi termini sarebbero applicabili anche alle somme richieste a titolo di sanzioni per ritardato pagamento.

Inoltre, il Comune di Paola, con reiterate richieste di pagamento, avrebbe interrotto detto termine prescrizionale (lettera prot. n° 8094 dell’aprile 2005 e lettera prot. n. 1162 del gennaio 2008 e lettera a.r. del 16.09.2008).

Concludeva per il rigetto del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.

Alla pubblica udienza del giorno 24 febbraio 2011, il ricorso passava in decisione.
Motivi della decisione

La presente controversia attiene agli aspetti patrimoniali – relativi alla determinazione e liquidazione degli oneri concessori per costi di costruzione e delle sanzioni ad essi connesse, collegati alla concessione edilizia n° 8689 del 20.09.1994, rilasciata dal Comune di Paola in favore del sig. V.A.F., nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della "S. s.r.l., per la costruzione di n° 4 corpi di fabbrica in località Via Nazionale del Comune di Paola.

Sul punto non v’è contestazione tra le parti, e, anzi, parte ricorrente ha confermato che la ditta incaricata dei lavori, in data 14/09/1999, ha versato la somma attualmente corrispondente ad euro 18.312,84, a titolo di costi di costruzione, sull’importo complessivamente determinato nella somma di lire 141.834.420, corrispondenti ad euro 73.251,36.

Di conseguenza, il Collegio ritiene che l’art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (come sostituito dalla legge 21 luglio 2000 n. 205 ed in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004 n. 204), nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti dell’amministrazione in materia urbanistica ed edilizia, comprende la totalità degli aspetti dell’uso del territorio, nessuno escluso (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 26 giugno 2008 n. 6283, T.A.R. Campania, Salerno, 4 aprile 2008 n. 475, T.A.R. Piemonte, 17 luglio 2008 n. 1646).

Sicché, come già previsto dall’art. 16 della L. 28 gennaio 1977 n. 10 ed oggi dall’art. 7 e dall’art. 133, comma 1°, lettera f) dell’art. 133 del D. Lgs 2.7.2010 n. 104, rientrano in tale giurisdizione esclusiva anche le controversie relative alla determinazione, liquidazione e corresponsione degli oneri concessori, che risultano connessi al rilascio del titolo abilitativo e, quindi, all’adozione di un provvedimento amministrativo.

2.1. Ritiene il Collegio di dover esaminare prioritariamente il secondo profilo di gravame, siccome attinente all’eccezione di prescrizione del credito a titolo di costo di costruzione.

Ad avviso dell’esponente, il dies a quo di decorrenza della sanzione applicabile per il ritardato pagamento del costo di costruzione, ex art. 42, D.P.R. n. 380/2001 e succ. mod., sarebbe da ancorarsi a quello della ultimazione dei lavori, che, nella specie, risulta individuabile con certezza nella data del 18/05/1999, di concessione del certificato di abitabilità dei locali di nuova costruzione di che trattasi.

2.2. Nessun dubbio può sussistere in ordine all’applicabilità dell’istituto della prescrizione anche ai crediti vantati dal comune per oneri d’urbanizzazione e costi di costruzione.

In mancanza di altra ed espressa indicazione da parte del legislatore, si deve ritenere che il termine applicabile è quello decennale, siccome stabilito in via generale dall’art. 2946 c. c., decorrente dalla data in cui il credito può essere fatto valere.

Per quanto concerne il credito a titolo di oneri di urbanizzazione, il dies a quo è certamente da individuare nella data di rilascio della concessione, poichè è da tale momento che viene determinato e che diventa esigibile (conf.: T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 11.7.2006, n. 7392; T.A.R. Calabria, Catanzaro n. 1439 del 22.11.2000; T.A.R. Abruzzo, Pescara, n. 477 del 10.05.2002).

Per quanto concerne il credito a titolo di costo di costruzione, che è il titolo da cui trae origine la pretesa principale oggetto del presente giudizio, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi già nella vigenza dell’art. 11, comma 2, della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (che trova applicazione nel caso di specie, "ratione temporis", ai sensi dell’art. 11 delle Preleggi), poiché l’importo dovuto, sebbene determinato all’atto del rilascio della concessione viene corrisposto in corso d’opera (con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune) non oltre sessanta giorni dall’ultimazione dei lavori, il dies a quo del termine ordinario prescrizionale non decorre dalla data stabilita in concessione per l’ultimazione dei lavori, ma da quella in cui l’opera è stata effettivamente ultimata (ex plurimis. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 10.5.200 n. 669), tenuto conto che, di questo elemento di fatto, deve essere data contezza all’Amministrazione da parte del privato, sicchè, in difetto di tale elemento, il termine prescrizionale non decorre nei confronti dell’Amministrazione creditrice (conf.: T.A.R. Campania, Salerno, n. 293 del 16 maggio 1997).

Ciò, in quanto il contributo relativo al costo di costruzione non può essere esigibile prima della scadenza del sessantesimo giorno dall’ultimazione delle opere, ai sensi del precitato art. 11 comma 2° della legge n.10 del 1977, per cui solo la scadenza del detto termine può determinare il dies a quo di decorrenza della prescrizione decennale del diritto.

Ed invero, la determinazione dell’entità del contributo a mezzo di un atto dell’Amministrazione e la facoltà ad essa riconosciuta di fissare le modalità e le garanzie di adempimento della prestazione non possono costituire, ex sé, elementi sufficienti per ritenere che l’Amministrazione Comunale possa far valere il suo diritto di credito (nel senso indicato dall’art. 2935 cod. civ.) anche prima della scadenza del termine, sicché non si rinviene nell’art. 11, comma 2, della legge n. 10 del 1977 alcun argomento che induca a ritenere che la prescrizione del credito relativo al costo di costruzione inizi a decorrere dalla data del rilascio della concessione edilizia.

Affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione, a norma dell’art. 2943, comma 4, c. c., deve contenere l’esplicitazione di una pretesa, vale a dire una intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora (ex plurimis: Cass. Civ. Sez. III, 9.3.2006, n. 5104).

2.3. Orbene, nel caso che occupa, parte ricorrente eccepisce l’intervenuta estinzione dell’obbligazione relativa alle somme richieste a titolo di costi di costruzione, la cui decorrenza, secondo un dato pacificamente ammesso tra le parti, è da ancorarsi dal sessantesimo giorno successivo alla data del 18/05/1999, in cui risulta rilasciato il certificato di abitabilità dei locali di nuova costruzione, e, quindi, risulta dimostrata con certezza la conoscenza da parte del Comune della ultimazione dei lavori del fabbricato.

Dal suo canto, il Comune di Paola sostiene che nessuna prescrizione può dirsi intervenuta, innanzi tutto perché, nelle more, sarebbero stati posti in essere vari atti interruttivi.

Nella specie, il Comune produce:

1) la lettera prot. 8094 del 18.4.2005, con cui ha chiesto il versamento della somma di Euro 54.938,52 per saldo costi di costruzione, in relazione alla concessione edilizia n. 8689 del 8.9.1994, assegnando, per l’adempimento, il termine di 30 giorni;

2) la lettera prot. n. 1162 del 15.1.2008 di diffida al versamento della relativa somma, assegnando il termine di giorni dieci, decorsi i quali si avvertiva che si sarebbe proceduto all’escussione della polizza di garanzia a suo tempo depositata presso il Comune;

3) la lettera a.r. del 16.09.2008, a firma del legale.

Pertanto, nella specie, non risulta essere intervenuta la prescrizione decennale del credito a titolo di costi di costruzione, ai sensi dell’art. 2946 cc, dal sessantesimo giorno successivo alla data del 18/05/1999, di rilascio del certificato di abitabilità dei locali di nuova costruzione, alla data della lettera prot. 8094 del 18.4.2005, contenente la prima richiesta, comprovata e non contestata, idonea a determinare l’evento interruttivo.

Pertanto, la doglianza non merita adesione.

3. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce la prescrizione del credito a titolo di sanzione per ritardato pagamento del costo di costruzione, ex art. 42, D.P.R. n. 380/2001 e succ. mod, il cui dies a quo decorrerebbe anche dalla data del 18/05/1999, di rilascio del certificato di abitabilità dei locali di che trattasi.

L’art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 fissa in cinque anni il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme di danaro dovute a titolo di sanzione amministrativa.

L’art. 12 della medesima legge n. 689 del 1981 estende l’applicabilità del suddetto termine quinquennale a "tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale".

Secondo consolidata giurisprudenza -da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi- la suddetta normativa trova applicazione anche con riferimento alle sanzioni pecuniarie conseguenti al ritardato pagamento dei contributi di concessione edilizia (conf.: T.A.R. LombardiaMilano n. 7719 del 12.12.2000; T.A.R. AbruzzoL’Aquila n. 159 del 10.4.2000; T.A.R. PugliaBari n. 680 del 24.6.1999; T.A.R. PugliaBari n. 634 del 9.10.1996; T.A.R. PugliaLecce n. 670 del 7.11.1991), atteso che la sua irrogazione presenta certamente carattere punitivo, poiché non correlata in via immediata alla protezione di un interesse urbanistico ambientale, bensì volta a colpire l’inesatta osservanza di un obbligo contributivo – soltanto indirettamente ricollegato a finalità urbanistiche – posto a carico del concessionario (infatti risulta assente il perseguimento di finalità ripristinatorie correlate ad interessi urbanistici, neppure sussistenti nella specie).

Nella specie, quindi, dalla data del 18/05/1999, di rilascio del certificato di abitabilità dei locali per cui è causa, costituente il dies a quo di decorrenza della prescrizione quinquennale delle sanzioni, alla data del 18.5.2004, nessun atto interruttivo risulta essere stato posto in essere dal Comune di Paola.

Conseguentemente, la doglianza di parte ricorrente può essere condivisa.

In definitiva, il presente ricorso in opposizione si appalesa parzialmente fondato quanto alla dedotta prescrizione della somma richiesta a titolo di sanzione, mentre va rigettato per la parte restante, inerente la dedotta prescrizione della somma richiesta a titolo di credito per costi di costruzione.

Pertanto, l’epigrafato decreto ingiuntivo va annullato limitatamente alla parte in cui dispone il pagamento per l’importo di Euro. 21.975,40, a titolo di sanzione per il ritardo di pagamento.

La parziale fondatezza del ricorso in opposizione consiglia di disporre l’integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla il Decreto Ingiuntivo n. 4/2010, n. 484/2010 Reg. Ric. emesso dal TAR Calabria- Catanzaro- in data 26.05.2010 e notificato in data 18.06.2010, limitatamente alla parte in cui dispone il pagamento dell’importo di Euro. 21.975,40, a titolo di sanzione per ritardato pagamento.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-08-2011, n. 17407 Licenziamento per giusta causa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

isione della Corte; nel merito, inammissibilità o rigetto.
Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 7-10-2006 il Giudice del lavoro del Tribunale di Avellino, in accoglimento della domanda proposta da D.C.A., operaio manutentore della Fabbrica Motori Automobilistici (F.M.A.) s.r.l., dichiarava la illegittimità del licenziamento per giusta causa irrogato il 13-11-2000, e ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro (già disposta in sede cautelare) con la condanna della società al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni globali di fatto spettanti dal di del recesso a quello dell’effettiva reintegrazione.

Con ricorso del 4-10-2007 la F.M.A. proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di controparte. L’appellato si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza depositata l’11-6-2008, rigettava l’appello.

In sintesi la Corte territoriale rilevava la nullità della contestazione in quanto priva del requisito della determinatezza ed affermava che, "ad ogni modo", il comportamento del D.C. al di fuori dei cancelli dell’azienda in occasione di uno sciopero (emerso con riguardo soltanto alle percosse ai danni del collega S., non essendo, peraltro, risultato dall’istruttoria che le "ulteriori condotte aggressive e intimidatorie o di danneggiamento" genericamente contestate fossero riconducibili al D.C.) non era comunque di gravità tale da giustificare il licenziamento, "tenuto anche conto dell’elemento intenzionale, plausibilmente condizionato dall’incandescente clima, testimoniato del resto dallo stesso responsabile per le relazioni sindacali".

Per la cassazione di tale sentenza la F.M.A. ha proposto ricorso con tre motivi. Il D.C. ha resistito con controricorso. La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Con il secondo ed il terzo motivo, che in ordine logico vanno esaminati anteriormente rispetto al primo, la ricorrente, sotto i diversi profili della violazione dell’art. 7 St. Lav. e del vizio di motivazione, censura la impugnata sentenza nella parte in cui ha accolto l’eccezione, riproposta dall’appellato, di nullità della contestazione per mancanza del requisito di specificità, lamentando, in particolare, che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare compiutamente il tenore letterale della contestazione medesima e di procedere alla dovuta valutazione circa l’incidenza in concreto della formulazione della stessa sul libero ed efficace esercizio del diritto di difesa del lavoratore (alla cui tutela il principio di specificità è orientato), limitandosi a fornire al riguardo una motivazione meramente "apodittica".

Tali censure non meritano accoglimento.

Innanzitutto osserva il Collegio che la Corte di merito, a ben vedere, ha riscontrato la nullità della contestazione per mancanza di specificità soltanto con riferimento ("in parte qua") agli "altri fatti sommariamente descritti nella contestazione", diversi da quello relativo alla "contestata aggressione ai danni del collega S.", in relazione ai quali, peraltro, ha ulteriormente affermato che, comunque, all’esito dell’esame delle risultanze testimoniali, "èmancata del tutto la prova del coinvolgimento del D.C.", precisando che "nessun elemento …è emerso quanto ad ulteriori condotte aggressive e intimidatorie o di danneggi amento riconducibili al D.C.".

Orbene la società ricorrente in sostanza contesta la valutazione di merito circa la genericità della contestazione, ravvisata relativamente a tali ulteriori fatti.

Come è stato affermato da questa Corte e va qui ribadito, "in tema di sanzioni disciplinari, l’esigenza della specificità della contestazione non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell’accusa nel processo penale, nè si ispira ad uno schema precostituito e ad una regola assoluta e astratta, ma si modella in relazione ai principi di correttezza che informano un rapporto interpersonale che già esiste tra le parti ed è funzionalmente e teleologicamente finalizzata alla esclusiva soddisfazione dell’interesse dell’incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa" (v. Cass. 30-12-2009 n. 27842 v. anche Cass. 18- 6-2002 n. 8853). Pertanto "la previa contestazione dell’addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l’immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ.. L’accertamento relativo al requisito della specificità della contestazione costituisce oggetto di un’indagine di fatto, incensurabile in sede di legittimità, salva la verifica di logicità e congruità delle ragioni esposte dal giudice di merito" (v. Cass. 3-2-2003 n. 1562, Cass. 11-6-2003 n. 9397, Cass. 23-8-2004 n. 16584, Cass. 30-3-2006 n. 7546).

Nella fattispecie la Corte territoriale, con riferimento appunto ai detti ulteriori fatti "sommariamente descritti nella contestazione", dopo aver analizzato il testo della stessa, ha affermato che la medesima, "in parte qua", "è ben lungi da soddisfare l’irrinunciabile requisito della determinatezza", considerata "finanche la sostanziale mancanza di raccordo tra detti accadimenti, attribuiti ad un non meglio individuato "gruppo di lavoratori" e la persona del D.C.".

Tale accertamento di merito, conforme a diritto e congruamente motivato, resiste alle censure della società ricorrente.

Con il primo motivo, poi, la società ricorrente, denunciando vizio di motivazione, lamenta che la Corte territoriale avrebbe "omesso di considerare adeguatamente", "a) che il D.C., insieme ad altri, ha impedito fisicamente l’ingresso dei lavoratori non scioperanti in azienda, fino al punto di dover costringere la forza pubblica ad intervenire per garantire ai dipendenti della società F.M.A. il diritto di recarsi sul posto di lavoro, b) che il D.C. ha nell’occasione persino aggredito e minacciato un suo collega di lavoro, sig. S., giunto in auto in prossimità dei cancelli di ingresso, all’evidente scopo di impedirgli di entrare in azienda".

In sostanza la ricorrente sostiene che la Corte di merito non avrebbe applicato i principi in materia di verifica della giusta causa di licenziamento e si sarebbe limitata "ad una generica e non convincente attenuazione della responsabilità disciplinare del lavoratore in ragione di elementi sostanzialmente evanescenti o apodittici".

In particolare la ricorrente deduce che dalle testimonianze acquisite (riportate in ricorso nelle parti salienti) emergerebbe "con evidenza sia la gravità dei fatti sia la responsabilità a tal riguardo del sig. D.C., identificato dal teste C., responsabile della sicurezza aziendale", e lamenta che la Corte territoriale avrebbe valorizzato, "quale elemento attenuante, una circostanza che non attiene al comportamento del lavoratore licenziato, bensì riguarda esclusivamente lo scopo che si riprometteva il lavoratore aggredito entrando in azienda (non recarsi al lavoro ma prelevare la sorella)".

La ricorrente, inoltre, rileva che "non sembra affatto convincente" "il riferimento all’art. 25 del c.c.n.l., nella parte in cui prevede, in via esemplificativa, fra i fatti che danno luogo al licenziamento senza preavviso, la rissa sul luogo di lavoro" e neppure "l’accento posto dalla Corte d’Appello sulla "tensione" derivante da uno stato di agitazione del personale collegato al rinnovo del c.c.n.l.".

La censura è in parte inammissibile e in parte infondata.

Come è stato chiarito da questa Corte e va qui ribadito, "la giusta causa di licenziamento, quale fatto "che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto", configura una norma elastica, in quanto costituisce una disposizione di contenuto precettivo ampio e polivalente destinato ad essere progressivamente precisato, nell’estrinsecarsi della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, fino alla formazione del diritto vivente mediante puntualizzazioni, di carattere generale e astratto. A tale processo non partecipa, invece, la soluzione del caso singolo, se non nella misura in cui da essa sia possibile estrarre una puntualizzazione della norma mediante una massima di giurisprudenza.

Ne consegue che, mentre l’integrazione giurisprudenziale della nozione di giusta causa a livello generale ed astratto si colloca sul piano normativo, e consente, pertanto, una verifica di legittimità sotto il profilo della violazione di legge, l’applicazione in concreto del più specifico canone integrativo, così ricostruito, rientra nella variazione di fatto devoluta al giudice di merito, e non è censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria" (v. Cass. 12-8-2009 n. 18247, cfr. Cass. 15-4-2005 n. 7838 e, da ultimo, Cass. 13-12-2010 n. 25144, Cass. 2-3-2011 n. 5095). Pertanto mentre "le specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è, quindi, deducibile in sede di legittimità come violazione di legge", "l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, ovvero a far sussistere la proporzionalità tra infrazione e sanzione, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici" (v. Cass. n. 25144/2010 cit.).

In particolare, poi, in tale ambito, "spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda processuale che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un’utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi a tal fine preminente rilievo alla configurazione che delle mancanze addebitate faccia la contrattazione collettiva, ma pure all’intensità dell’elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni svolte dal dipendente, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto (ed alla sua durata ed all’assenza di precedenti sanzioni), alla sua particolare natura e tipologia" (v. fra le altre Cass. 22-6-2009 n. 14586).

Nello stesso ambito, infine, non può che confermarsi anche il principio generale secondo cui "il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso la autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa", (v., fra le altre, da ultimo Cass. 7-6-2005 n. 11789, Cass. 6-3-2006 n. 4766, Cass. 19-7-2006 n. 16531).

Orbene, nella fattispecie la Corte territoriale, dopo aver analizzato il fatto a danno dello S. ed escluso, in base alle risultanze testimoniali, "ulteriori condotte aggressive e intimidatorie o di danneggiamento riconducibili al D.C." e dopo aver valutato specificamente anche le dichiarazioni del teste C. (responsabile della sicurezza), ha affermato che "in realtà può escludersi che la libertà personale dei dissenzienti fosse stata oggetto nella circostanza di apprezzabile limitazione" e che "non solo lo S., in orario quasi coincidente con quello cui ha fatto riferimento il C., entrò comunque in fabbrica senza avvalersi dell’ausilio di chicchessia, ma lo stesso riuscirono a fare, sia pure con qualche difficoltà, F.S., D.M.F., O.M. e altri impiegati".

Tanto rilevato, la Corte ha quindi ritenuto condivisibili le valutazioni del primo giudice, ed ha concluso che "in ragione del principio generale di ragionevolezza e di proporzionalità che presiede alla nozione di giusta causa di licenziamento, la condotta effettivamente posta in essere dal D.C., pur riprovevole, non fu, una volta valutata nel quadro in cui si inscrisse, di tale gravità da scuotere irrimediabilmente il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro; e ciò, tenuto anche conto dell’elemento intenzionale, plausibilmente condizionato dall’incandescente clima, testimoniato del resto dallo stesso responsabile per le relazioni sindacali Conte Giuseppe, che, attesa tra l’altro la imminente scadenza del contratto, improntava all’epoca le relazioni con la parte datoriale".

Anche tale accertamento, fondato sulla attenta valutazione di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi emersi, risulta conforme a diritto e, in quanto sorretto da congrua motivazione, resiste alla censura della ricorrente.

Il ricorso va, pertanto, respinto e la ricorrente, in ragione della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese, in favore del D.C..
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare al D. C. le spese liquidate in Euro 25,00 oltre Euro 1.500,00 per onorari oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.