Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-09-2011, n. 19287 Categoria, qualifica, mansioni

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Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Salerno R.L. esponeva – che aveva lavorato, dal 13.7.1982 al 16.7.1996, alle dipendenze della ISMAR SrL, impresa esercente l’attività di smaltimento rifiuti solidi urbani (r.s.u.), con la qualifica di "operaio";

– che, nonostante la formale attribuzione della qualifica di "autista", le mansioni espletate in concreto da esso ricorrente in ottemperanza agli ordini di servizio ricevuti, fin dalla assunzione ed in via continuativa e prevalente, erano state diverse e di contenuto professionale superiore, consistendo nella conduzione e gestione di mezzi meccanici semoventi di portata superiore a 100 quintali, per la quale l’art. 11 del CCNL prevedeva ad ogni effetto normo-economico l’attribuzione del 4^ livello;

– che, in data 21.12.94, tra esso ricorrente e la ISMAR era intervenuto accordo transattivo, con il quale egli rinunciava ad ogni pretesa di carattere economico scaturente dal rapporto di lavoro fino a tale data;

che, con decreto del 16.12.94, il Prefetto di Napoli, nella qualità di Delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri per l’emergenza del settore r.s.u., aveva disposto la requisizione del ramo d’azienda della ISMAR SrL costituito dalla discarica di Eboli, con tutto il personale ad esso addetto, affidandolo alla gestione temporanea dell’ENEA, che aveva proseguito l’attività della discarica di Eboli ed aveva ereditato i rapporti di lavoro, in regime privatistico, operando sotto la ragione sociale "ISMAR-gestione provvisoria ENEA";

che, in forza di successivo decreto prefettizio del 28.6.96, il suddetto impianto era stato derequisito e, in data 8.7.96, la ISMAR era stata reimmessa nel possesso dell’impianto e nella titolarità dei rapporti di lavoro con i dipendenti, tra cui esso ricorrente;

che, con provvedimento del 20.7.96, ma con decorrenza dal 16.7.96, la ISMAR aveva disposto il licenziamento di tutto il personale derequisito (più di dieci unità) per la definitiva chiusura della discarica;

che tale licenziamento, benchè qualificato come "collettivo", non era stato intimato nel rispetto delle procedure prescritte, risolte in un unico incontro con l’organizzazione sindacale FAILA tenutosi il 22.7.96 successivamente al provvedimento espulsivo;

che l’attività della ISMAR, dopo la risoluzione dei contratti di lavoro, era proseguita senza interruzione anche se in settori diversi dalla gestione della discarica;

che dopo il licenziamento esso ricorrente era stato iscritto, ai sensi del L. 28 novembre 1996, n. 608, nelle liste di Mobilità Speciale Regionale, istituite per consentire il riassorbimento del personale licenziato dalle imprese private esercenti impianti di smaltimento r.s.u. da parte dei nuovi gestori pubblici (Consorzi Intercomunali di Bacino), venendo inserito nella relativa graduatoria con la qualifica risultante dal libro matricola della ISMAR;

che tale sotto-inquadramento, oltre alle conseguenze proprie della violazione del disposto dell’art. 13 dello Statuto del Lavoratori, recepito dall’art. 2103 c.c. e richiamato dall’art. 11 del CCNL di settore, aveva comportato, per esso ricorrente, la percezione dell’indennità di mobilità in misura inferiore a quella di spettanza ed il danno di essere avviato al lavoro dal Consorzio Intercomunale di Bacino con mansioni, qualifica e livello inferiori rispetto a quelle di spettanza;

che esso ricorrente aveva, altresì, lavorato in trasferta a (OMISSIS) nel periodo dal 3 al 17 Maggio 1996, senza percepire la dovuta maggiorazione salariale;

che, pertanto, era creditore, a titolo di differenze retributive, nei confronti delle convenute ISMAR SrL ed ENEA, in solido ovvero in proporzione ai periodi di rispettiva competenza, della somma specificamente indicata, come da conteggi allegati, nonchè di ulteriori somme, a titolo di risarcimento danni da illegittimo licenziamento e da dequalificazione;

che non aveva percepito nulla a titolo di indennità sostitutiva del preavviso; che l’organico del personale dipendente della convenuta era stato sempre superiore alle 15 unità.

Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno la ISMAR-Impianti Smaltimento Rifiuti SrL e la ENEA-Comitato Nazionale per la Ricerca e per lo Sviluppo dell’Energia Nucleare e delle Energie Alternative) nella qualità di gestore provvisorio di ramo d’azienda della ISMAR SrL, al fine di sentir dichiarare illegittimo, nullo o inefficace il provvedimento di licenziamento intimatogli, con tutte le conseguenze derivanti dalla esposta situazione.

La convenuta ISMAR SrL si costituiva tardivamente in giudizio, contestando le avverse domanda sotto vari profili, di cui chiedeva il rigetto. Anche ENEA si costituiva, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Con sentenza del 14.12.2005, il Tribunale accoglieva in parte il ricorso e, ritenuta l’inefficacia del licenziamento, condannava la ISMAR al pagamento in favore del lavoratore del risarcimento danni pari a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, tenuto conto della intervenuta cessazione dell’attività imprenditoriale, rigettando la domanda proposta nei confronti dell’ENEA. Avverso tale decisione proponeva appello la ISMAR, contestato dal lavoratore, che proponeva appello incidentale lamentando la limitazione del risarcimento a cinque mensilità, la mancata reintegrazione nel posto di lavoro ed il mancato riconoscimento della invocata qualifica superiore.

Con sentenza del 24 settembre 22 novembre 2008, l’adita Corte d’appello di Salerno rigettava entrambi i gravami. A sostegno della decisione osservava che infondata era la doglianza di ultrapetizione formulata dall’appellante ISMAR in relazione alla somma liquidata dal Giudice di prime cure a titolo di risarcimento del danno da illegittimo licenziamento nella misura di 5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, atteso che le 5 mensilità costituiscono una penale prevista per legge ( L. n. 300 del 1970, art. 18), non liquidabile in misura inferiore, e non riguardano le retribuzioni non percepite, che costituiscono il danno eccedente le 5 mensilità dovute ex lege, che il Giudice di prime cure non aveva riconosciuto.

Aggiungeva, quanto alla doglianza delle argomentazioni e valutazione delle risultanze processuali che avevano indotto il Giudice di prime cure a ritenere sussistente il requisito dimensionale (più di 15 dipendenti) necessario per l’applicabilità della disciplina del licenziamento collettivo, che, a prescindere dal rilevare la correttezza delle conclusioni cui era pervenuto il primo Giudice, alla luce del più recente orientamento della Corte di legittimità, era il datore di lavoro tenuto a provare la insussistenza del requisito dimensionale, e non il lavoratore a doverne provare la sussistenza.

Soggiungeva che l’accertato superamento delle 15 unità lavorative rendeva applicabile la disciplina sui licenziamenti collettivi, pacificamente violata, non essendo state rispettate le disposizioni di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, commi da 2 a 12, e art. 5, commi da 1 a 5.

Precisava che l’accertata cessazione dell’attività aziendale comportava il rigetto dell’appello incidentale circa il mancato ordine di reintegra, quale conseguenza della ritenuta illegittimità del licenziamento, mentre andava rigettata anche la domanda di qualifica superiore, in quanto sino al dicembre 1994 era intervenuta una transazione mentre per il periodo successivo mancava la prova in proposito. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la ISMAR con quattro motivi. Il R. resiste con controricorso e così pure l’ENEA.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la ISMAR srl, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. nonchè vizio della motivazione su un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5), sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato il suo appello avverso la sentenza di primo grado, integralmente confermata anche con riguardo alla condanna della stessa società datrice al risarcimento del danno in misura di cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, nonostante il lavoratore avesse dedotto nel ricorso introduttivo di aver subito un danno rapportato alla differenza tra l’importo della retribuzione percepita in costanza del rapporto di lavoro e l’importo della indennità di mobilità percepita per effetto della sua iscrizione, a seguito del recesso (illegittimo) del contratto di lavoro, nelle liste di mobilità cosiddetta speciale del settore smaltimento rifiuti.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5, artt. 2119 e 2697 c.c., L. n. 108 del 1990, oltre che vizio di motivazione su punto decisivo della controversia, circa l’applicabilità delle disposizioni della L. n. 223 del 1991 alle imprese che occupino più di 15 dipendenti, sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente omesso di accertare il requisito dell’applicazione "della fattispecie del licenziamento collettivo in ordine al numero dei dipedenti occupati, ritenendo apoditticamente che "il datore di lavoro nulla avrebbe provato in merito", laddove l’onere della prova della sussistenza del cd. requisito dimensionale, fatto costitutivo della fattispecie del licenziamento collettivo, incombeva sul lavoratore ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 e 2118 c.c., L. 15 luglio 1966, n. 604, L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, artt. 112 e 347 c.p.c., nella parte in cui il recesso unilaterale del datore di lavoro era stato dimostrato con la totale cessazione dell’attività produttiva dell’azienda, accertata dal Giudice del merito, nonchè vizio di motivazione su punto fondamentale della controversia, dedotto in fase di merito ( art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5).

In particolare, con detto motivo, la ricorrente sostiene che il Giudice a quo avrebbe erroneamente omesso di verificare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento individuale, che avrebbe dovuto comunque effettuare dopo aver accertata l’inefficacia del licenziamento collettivo, con la conclusione di dichiararlo legittimo perchè il licenziamento era dovuto alla avvenuta e non contestata cessazione totale dell’attività produttiva della ISMAR, con riferimento a tutte le maestranze.

Con il quarto motivo, infine, si ravvisa, nella sentenza impugnata, la omessa riunione del presente procedimento con gli altri connessi (e ciò integrerebbe "violazione e falsa applicazione delle norme dell’art. 274 c.p.c., art. 151 disp. att. c.p.c., artt. 112 e 437 c.p.c.. Cionche vizio di motivazione sul punto dedotto in giudizio ( art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5).

Il ricorso, pur valutato nelle sue diverse articolazioni non merita accoglimento. Invero, come ha correttamente argomentato la Corte territoriale, la condanna della ISMAR al pagamento delle cinque mensilità di retribuzione statuita dal Giudice di prime cure non è censurabile sotto il profilo della quantificazione dell’ammontare della retribuzione. E tanto malgrado la erronea affermazione contenuta nel ricorso introduttivo in ordine alla percezione da parte del lavoratore dell’indennità di mobilità speciale pagata dal Ministero del Lavoro erronea perchè: "In caso di illegittimo licenziamento del lavoratore, il risarcimento del danno spettante a norma della L. n. 300 del 1970, art. 18, commisurato all’importo delle retribuzioni che sarebbero maturate dalla data del licenziamento, non può essere diminuito degli importi eventualmente ricevuti a titolo di indennità di mobilità" (Cass. 14 febbraio 2005, n. 2928, Cass. 20 febbraio 2003, n. 2529, Cass. 9 febbraio 2004, n. 2406). Infatti, anche a ritenere che l’idennità di mobilità possa essere considerata tale, occorre tener presente che "l’indennità prevista dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 4, nel testo sostituito dalla L. 11 maggio 1990, n. 108, art. 1 nel suo minimo ammontare di cinque mensilità, costituisce una presunzione juris et de jure del danno causato dal licenziamento illegittimo, assimilabile ad una sorta di penale connaturata al rischio di impresa; la corresponsione, invece, dell’indennità commisurata alla retribuzione effettivamente non percepita costituisce una presunzione iuris tantum di lucro cessante, costituendo onere del datore provare che il danno ulteriore non sussiste" (ex plurimis, Cass. 28 agosto 2007 n.. 18146).

Nè può prospettarsi fondatamente l’attribuzione di una somma maggiore del richiesto se si tien conto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di risarcimento del danno dovuto al lavoratore per effetto della reintegrazione disposta dal giudice ai sensi dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori, il datore di lavoro che, al fine di vedere ridotto al limite legale delle cinque mensilità di retribuzione l’ammontare del suddetto risarcimento, deduca che il dipendente licenziato ha percepito un altro reddito per effetto di una nuova occupazione, ovvero deduca la colpevole astensione da comportamenti idonei ad evitare l’aggravamento del danno, non fa valere alcun diritto sostanziale di impugnazione, nè propone un’eccezione identificabile come oggetto di una specifica disposizione di legge che ne faccia riserva in favore della parte. Pertanto, allorquando vi sia stata rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possono ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trame d’ufficio (anche nel silenzio della parte interessata ed anche ove l’acquisizione sia riconducibile ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato. In particolare, l’importo pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto previsto dall’art. 18 Stat. lav., comma 4 nel testo risultante della L. 11 maggio 1990, n. 108, art. 1 quale minimo inderogabilmente dovuto al lavoratore, rappresenta una parte irriducibile della obbligazione risarcitoria complessiva conseguente all’illegittimo licenziamento, la quale è costituita da una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento e non richiede una specifica domanda, essendo questa ricompresa in quella del maggior danno di cui alla prima parte del comma 4, cit. L. n. 300 del 1970, art. 18 (Cass. n. 1950/2011). D’altro canto, non può trascurarsi che il lavoratore aveva chiesto il risarcimento per tutto il periodo compreso tra la data del licenziamento e la effettiva reintegrazione, facendo presente, senza per questo riferirsi alle inderogabili cinque mensilità, che dalla sua retribuzione andava sottratto l’aliunde perceptum. Per cui, la decisione della Corte territoriale sul punto è incensurabile. Quanto al secondo ed al terzo motivo, a prescindere dalla questione della ripartizione dell’onere della prova (riguardo alla quale la Corte territoriale ha correttamente richiamato l’orientamento espresso dalle SS. UU. di questa Corte con la pronuncia del 10 gennaio 2006, n. 141, secondo cui l’onere stesso incombe sul datore di lavoro), i Giudici di merito hanno correttamente e congruamente motivato l’accertamento della sussistenza del requisito dimensionale, ricavando la prova della sussistenza dello stesso dalla documentazione prodotta e dalle risultanze della prova testimoniale. Sicchè la doglianza della ricorrente appare inconsistente, anche rimanendo nella medesima prospettiva di quest’ultima, avendo il lavoratore assolto all’onus probandi, ancorchè su di lui non incombente. Quanto alla mancata riunione dei procedimenti connessi va osservato che ciò non è causa di nullità, non essendo tale sanzione prevista da alcuna disposizione di legge.

Il ricorso va pertanto rigettato La ricorrente va condannata al pagamento delle spese in favore del resistente L.R., da attribuirsi al difensore antistatario, mentre stimasi compensarle con riguardo all’ENEA nei cui confronti non sono state avanzate pretese con l’esaminato ricorso.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 50,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione all’avv. Francesco Monetti, antistatario.

Compensa le spese nei confronti dell’Enea.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-10-2011, n. 20310 Poteri della Corte

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Svolgimento del processo

Il Pretore di Parma, accogliendo un ricorso del dottore commercialista P.D., che affermava di aver svolto attività professionale in favore, dapprima di T.G., artigiano, e successivamente della snc Tarasconi & C. di cui il primo era legale rappresentante, ingiunse ad entrambi di pagare lire 12.100.000 oltre accessori e spese. Gli ingiunti proposero opposizione sostenendo che le richieste si riferivano, pressochè integralmente, a prestazioni professionali non rese, riconoscendo di dovere, al più, solo un milione di lire per consulenze prestate in occasione della costituzione della società. L’opposto si costituì a sua volta chiedendo rigettarsi l’opposizione. Il giudice unico presso il Tribunale di Parma, succeduto al Pretore, accolse l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando l’opposto al pagamento delle spese.

La Corte di Appello di Bologna, adita dal P., ne accolse l’impugnazione, revocando il decreto d’ingiunzione e condannando le parti appellate al pagamento di lire 9 milioni, oltre IVA e contributo alla cassa dottori commercialisti, regolando di conseguenza le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Il Giudice dell’appello pervenne a tale decisione ritenendo innanzi tutto che, pur in assenza di specifica domanda di condanna proposta in via subordinata a quella di rigetto dell’opposizione, il Tribunale avrebbe comunque dovuto pronunziarsi in merito alla minor somma ritenuta dovuta; operò altresì una diversa valutazione delle emergenze istruttorie e ritenne provato che l’attiva partecipazione dell’appellante, assieme ad altri professionisti, ad una riunione nella quale si doveva valutare la proposta di vendita di un immobile alla società, ben potesse rientrare nell’ambito della voce tariffaria attinente all’assistenza professionale alla stipula; non ritenne invece univocamente dimostrata la prestazione dell’opera per altri incarichi pur descritti nella fattura posta a base della richiesta monitoria.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il T. agendo in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Tarasconi, affidandolo a tre motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito il P..
Motivi della decisione

1 – Con il primo motivo vengono denunziati un vizio di motivazione e l’erronea applicazione dell’art. 2697 c.c., criticandosi la valutazione delle prove in merito alla fattiva collaborazione del P. nel corso della riunione in cui si decise il prezzo di acquisto di un immobile ove svolgere l’attività di panificazione della società del T.; con il secondo e connesso motivo viene dedotta una insufficiente motivazione circa il minimo apporto causale del T. nel corso dell’anzidetta riunione, per il fatto che il contratto sarebbe stato già stato predisposto da altro professionista e l’immobile reperito a cura di terzi.

2 – I due motivi vanno esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logica Entrambi sono per un verso inammissibili e per altro, infondati;

2/a – La censura attinente alla motivazione è inammissibile in quanto il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione; tali vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, mentre alla Corte di Cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti (cfr ex multis Cass. 10.657/2010).

2/b – Nella fattispecie il T. si duole della valutazione, diversa da quella da lui patrocinata, che la Corte bolognese ha formulato dell’apporto professionale del commercialista nel corso dell’incontro presso lo studio di altro professionista da lui stesso incaricato alla bisogna: appare però chiaro che il ragionamento del giudice non presta il fianco alle critiche di merito contenute nel ricorso in quanto la Corte felsinea si è fatta carico di esaminare criticamente tutti gli elementi probatori già passati al vaglio del Tribunale, pervenendo ad una logica soluzione interpretativa; va anche rilevato che il motivo non rispetta neppure il canone dell’autosufficienza – incorrendo pertanto nel vizio di inammissibilità- in quanto non viene riportato il contenuto delle testimonianze da cui si sarebbe dovuto trarre il diverso e opposto convincimento: tale omissione invero non permette di scrutinare criticamente: a – l’affermazione, pure dedotta nel primo motivo di ricorso, secondo la quale il prezzo proposto dal P. sarebbe stato addirittura maggiore di quello offerto dal cliente (giusta quanto sarebbe risultato da un fax prodotto a corredo di una memoria autorizzata nel corso del giudizio di primo grado); b – l’interpretazione da dare all’ammissione di dovere al più la somma di lire un milione per l’opera prestata per la costituzione della società (pur tralasciando la circostanza che l’ammissione sarebbe stata fatta nel corso del giudizio, come riportato a fol. 5^ della sentenza di appello).

3 – E altresì errata la censura di violazione delle norme sulle prove, in quanto il giudice dell’appello non ha affatto affermato che sarebbe stato a carico del cliente – l’odierno ricorrente – di dimostrare l’esistenza del conferimento deFincarico, piuttosto che del creditore del pagamento dell’onorario, limitandosi la Corte distrettuale a statuire che il concreto svolgersi della riunione – di cui sopra s’è detto – e la condotta tenuta in quel frangente dalle parti, costituivano circostanze che dovevano univocamente essere interpretate come presupponenti l’affidamento dell’incarico professionale (anche tenuto conto che il P. era da tempo il commercialista del T.).

4 – Con terzo motivo il T. fa valere l’erronea applicazione della tariffa dei dottori commercialisti e la mancanza di idonea motivazione in merito alla voce tariffaria da applicare – sostenendosi che al più sarebbe stata catalogabile nella meno onerosa attività di mera assistenza-, essendo la Corte distrettuale partita dal falso presupposto della mancanza di una contestazione sul punto che, invece, era stata fatta valere nel corso del giudizio di opposizione.

4/a – Anche in questo caso la violazione del principio di autosufficienza del ricorso -segnatamente: non avendo riportato il T. il tenore delle proprie difese innanzi al Tribunale, come neppure il contenuto della comparsa in appello, impedisce ogni ulteriore scrutinio in sede di legittimità, non senza omettere di considerare che difetterebbe nel motivo anche il requisito della specificità atteso che non è stato neppure esposto a quale diverso risultato contabile – più favorevole al cliente – si sarebbe pervenuti adottando uno dei criteri alternativi suggeriti dal D.P.R. n. 645 del 1994, art. 45, comma 1, (di approvazione delle tariffe per i dottori commercialisti).

5 – Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle parti ricorrenti, secondo quanto specificato nel dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in Euro 900,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 21-06-2011, n. 5524

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, cittadino burkinabè, premesso di aver presentato in Italia domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato in data 23.11.2009, impugna, chiedendone l’annullamento, il provvedimento in epigrafe con cui l’Unità di Dublino ha disposto il trasferimento a Malta per la disamina della sua domanda di protezione, in quanto aveva riscontrato, tramite il sistema EURODAC di rilevamento delle impronte digitali che l’istante aveva presentato analoga richiesta nel predetto Stato in data 2.8.2007.

L’Amministrazione ha adottato il provvedimento in parola, previo invio della richiesta di ripresa in carico del ricorrente a Malta in data 10.3.2010 e acquisita l’accettazione implicita di questa, in quanto ha ritenuto detto Stato un "Paese terzo sicuro", non ravvisando motivi che avrebbero potuto indurre l’Italia ad assumere la competenza ai sensi dell’articolo 3.2 del Regolamento Dublino II,

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di impugnazione:

1) Violazione degli artt. 3 par. 1, 4 par. 5 del Reg. CE n. 343/2003; art. 3 par. 6 Convenzione di Dublino; art. 33 della Convenzione di Ginevra del 28/7/51. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Erronea valutazione dei fatti e dei presupposti.

2) Violazione degli artt. 16 par. 3, 4 par. 1 del Reg. CE n. 343/2003; dell’ art. 33 della Convenzione di Ginevra del 28/7/51. Direttiva 2005/85/CE- D.lvo n. 251/07. D.lvo n. 25/2008- Contradditorietà tra le norme.

3) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Erronea valutazione dei fatti e dei presupposti. Violazione dell’art. 36 del d.vo n. 286/98.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.

Con ordinanza n. 3213 del 13.7.2010 l’istanza cautelare è stata respinta.

All’udienza pubblica del 12.4.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Come meglio dedotto in narrativa, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale l’Unità Dublino ha disposto il suo trasferimento a Malta in quanto Stato competente ai sensi dell’art. 16.1 del Reg. CE ad esaminare la sua domanda di protezione.

Il ricorso è infondato.

Con il primo ed il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 4 par. 5, 4 par. 1 e 16 par. 3 del Reg. n. 343/03.

Le censure sono infondate in quanto basate su un presupposto di fatto del tutto indimostrato: dette norme, infatti, escludono la ripresa in carico del richiedente asilo nel caso in cui questi si sia allontanato dagli Stati membri per oltre tre mesi, e quindi presuppongono che il richiedente asilo sia rientrato nel proprio paese o in un altro Stato non facente parte dell’U.E.

Nel caso di specie non è affatto dimostrato che il ricorrente si sia allontanato da Malta, sia rientrato in patria e si sia lì trattenuto per oltre tre mesi prima del suo ingresso in Italia, ma l’interessato ammette di esser entrato in Italia in provenienza da Malta e non da territorio extraeuropeo; sicchè l’art. 16 comma 3 invocato non risulta applicabile ed incombe su quello Stato membro valutare se vi siano o meno i presupposti per concedere al ricorrente la protezione in questione.

L’art. 3 comma 2 del Reg. CE n. 343/03, infatti, prevede che "Ciascuno Stato membro può esaminare una domanda di asilo presentata da un cittadino di un paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento".

Tuttavia detta possibilità costituisce un’ipotesi residuale ed è considerata un’eccezione dal D.P.R. 16/9/04 n. 303 "Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato ", dovendo l’Unità Dublino farne applicazione solo in presenza di particolari situazioni, come nel caso della Grecia, in cui sussistono pronunciamenti da parte di Autorità istituzionali internazionali nel senso di non disporre trasferimenti dei richiedenti asilo in Grecia ai sensi del Regolamento Dublino II.

Per quanto invece riguarda lo Stato maltese non risulta al Collegio che alcuna autorità istituzionale europea abbia mai sospeso i trasferimenti in quello Stato per violazione dei diritti dei richiedenti asilo né risultano prese di posizione da parte di autorità ufficiali di Stati membri o di organizzazioni internazionali tali da comportare l’applicazione della clausola di cui all’art. 3 comma 2 del Regolamento Dublino II.

Al contrario in quanto Stato membro, quello Maltese deve essere considerato Stato sicuro per i cittadini di paesi Terzi, come ripetutamente affermato dalla Sezione in diversi casi analoghi (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 01 marzo 2011, n. 1905, 21 febbraio 2011, n. 1598; 17 maggio 2010, n. 11784 e 11790; 14 maggio 2010, n. 11332 e 11337; 19 febbraio 2010, n. 2603 e n. 2609).

Alle predette conclusioni non osta il particolare stato di salute del ricorrente, come documentato dal suo difensore, che non vale ad inficiare la legittimità dell’atto impugnato, ma che potrà ben essere rappresentato all’Amministrazione sollecitando il ricorso alla clausola di sovranità (art. 3.2 del Reg. n. 343/03), come già suggerito nei precedenti sopra richiamati (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 03 maggio 2011, n. 3796).

In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto.

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-06-2011) 06-07-2011, n. 26342 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte d’appello di Venezia, quale giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da T.I. di applicazione della continuazione in quanto il lasso temporale tra le condotte era ampio e i reati erano espressione di circostanze occasionali e non frutto di unicità del disegno criminoso.

Avverso la decisione presentava ricorso il condannato osservando che la corte non aveva esaminato la domanda avanzata di riconoscimento della continuazione, così come già effettuata dal giudice di merito che aveva riconosciuto detto vincolo tra condotte simili avvenute in un arco temporale che ricomprendeva anche quello in esame. Presentava una memoria con la quale aderiva alle conclusione presentate dal Procuratore generale della Corte di cassazione che aveva chiesto l’annullamento con rinvio.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e l’ordinanza annullata con rinvio. Il giudice dell’esecuzione infatti ha omesso di considerare che il giudice di merito aveva già riconosciuto la continuazione tra due condotte che ricomprendevano nel proprio arco temporale anche quelle in esame e pertanto il giudice dell’esecuzione poteva anche andare di contrario avviso, ma doveva motivare sul perchè queste due condotte commesse nell’arco temporale compreso tra le due precedenti, non potevano essere ritenute espressione nel medesimo disegno criminoso.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Venezia.

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