Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-05-2011, n. 11297 Ricorso

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Svolgimento del processo

Con sentenza depositata l’8-10-2008 la Corte di Appello di Palermo, accogliendo l’appello proposto dalla Best s.r.L, in riforma della sentenza di primo grado, condannava G.G. titolare di una impresa individuale di autotrasporti, a corrispondere alla Best s.r.l la somma di Euro 12.191,27, oltre rivalutazione ed interessi, quale risarcimento del danno subito da un carico di merci affidatogli per il trasporto.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione G. G. sorretto da quattro motivi ed illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c., Resiste con controricorso la Best s.r.l..
Motivi della decisione

La presente controversia ha ad oggetto il risarcimento del danno riportato da merci, già consegnate dalla Best s.r.l al trasportatore G., durante la fase di carico delle stesse.

La Corte di Appello di Palermo ha ritenuto che la responsabilità per i danni subiti partisse dal momento della consegna delle merci e riguardasse ogni fase del trasporto, compreso il carico, e che il G. era responsabile ex contractu essendo incorso in colpa grave nell’esecuzione del trasporto.

1. Con il primo motivo G.G. denunzia violazione dell’art. 345 c.p.c., con riferimento all’art. 112 c.p.c., perchè la Corte di Appello, pur riconoscendo che l’appellante aveva impugnato la decisione del primo giudice invocando per il danno in fase antecedente al trasporto la responsabilità extracontrattuale, non aveva rilevato che si trattava di domanda nuova formulata per la prima volta in appello.

Sul punto formulava il seguente principio di diritto: "dica la Suprema Corte se risulta violato l’art. 345 c.p.c., con riferimento all’art. 112 c.p.c., in considerazione del fatto che la Corte di appello ha pronunciato su una domanda che alterava i presupposti della domanda iniziale introducendo un petitum diverso e più ampio ed una causa petendi fondate su situazioni giuridiche non prospettate". 1.2.Il motivo con cui viene dedotta la violazione di legge è formulato in modo generico e contiene la formulazione di un quesito di diritto la cui soluzione non consente di accogliere o respingere il ricorso. Infatti il ricorrente enuncia l’ovvio principio di diritto secondo il quale il giudice deve decidere senza alterare i presupposti della domanda iniziale introducendo un petitum diverso e più ampio. La condivisione di tale affermazione di principio non porta nè all’accoglimento, nè al rigetto del motivo di ricorso: il "quesito" è privo di concretezza, in quanto non è calato nella specifica vicenda processuale.

Il motivo è pertanto inammissibile.

2. Come secondo motivo il ricorrente denunzia contraddittorietà della motivazione poichè una volta accertata la responsabilità contrattuale e vista la mancata prova della colpa, la Corte di Appello avrebbe dovuto affermare che nessun ulteriore danno era dovuto.

2.1.Secondo l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 applicabile ratione temporis alla fattispecie, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. 3441/2008, 2697/2008). Pertanto, la relativa censura (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) "deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), costituente una parte del motivo che si presenti, a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità". 2.2.Nella specie, il motivo non contiene un momento di sintesi idoneo a specificare la contraddittorietà della motivazione e si conclude con "quesito" privo di concretezza, in quanto non indica i fatti controversi in relazione ai quali la motivazione ricostruttoria sarebbe carente. 3.Come terzo motivo il ricorrente denunzia violazione art. 329 c.p.c., in relazione art. 346 c.p.c., per violazione giudicato interno ed il quesito conclusivo è formulato nel modo seguente:dica la Suprema Cotre se risulta violato l’art. 329 c.p.c., con riferimento all’art. 346 c.p.c., in relazione alla formulazione del giudicato interno".

Anche tale motivo è inammissibile per genericità non individuando il quesito di diritto un principio aderente alla ratio decidendi della motivazione il cui accoglimento o rigetto possa portare alla definizione della controversia.

4. Come quarto motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 1218 in relazione art. 360, n. 5, sotto il profilo della qualificazine della colpa grave e sotto il profilo della mancata contestazione del danno.

4.1.Va ribadito che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione si configura solo quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate. Tale vizio non consiste invero nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/03/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322), solamente a quest’ultimo spettando individuare le fonti del proprio convincimento ed a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (v.

Cass., 25/02/2004, n. 3803; Cass., 21/03/2001, n. 4025; Cass., 8/08/2000, n. 10417; Cass., Sez. Un., 11/06/1998, n. 5802; Cass., 22/12/1997, n. 12960).

4.2.Nella specie, la motivazione offerta dalla Corte d’appello è congrua, logica ed esente da vizi giuridici e segue un percorso che denota un attento esame delle risultanze del processo appositamente richiamate. E’ da rilevare che i giudici di appello sono giunti ad affermare la colpa grave vettore per una serie di elementi, quali la natura particolare dei luoghi in cui doveva avvenire il carico e lo stato di pendenza del terreno, che avrebbero dovuto imporre al vettore di adottare particolari precauzione durante il carico della merce. La censura del ricorrente non è pertanto idonea ad incidere sulla validità della motivazione, mentre non è consentito in base alle osservazioni contenute nella stessa procedere ad una nuova valutazione del materiale probatorio, del tutto inammissibile in questa sede.

4.3. Quanto alla censura relativa alla quantificazione del danno, si tratta anche in questo caso di accertamento di merito, contro il quale il ricorrente si limita a proporre una diversa valutazione del materiale probatorio. Sez. 3, Sentenza n. 21679 del 13/10/2009 Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione liquidate in Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per spese,oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 25-03-2011, n. 574 Prove d’esame

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ue.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Nel ricorso si espone che:

a) il L., Tenente Colonnello dell’Esercito Italiano, era sin dall’anno 2007 inserito nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento al grado di Colonnello;

b) nella procedura concernente l’anno 2008 egli si collocava al 219° posto (e all’odierna udienza veniva chiamato il ricorso n. 22/09, proposto avverso i relativi atti) ed in quella concernente l’anno 2009 al 303° posto, con 27,32 punti (laddove il Ten Col. D.G., collocato 26°, e cioè all’ultimo posto "utile", otteneva 29,25 punti).

2.- Veniva dunque proposto il ricorso in esame, per i motivi che seguono:

A) Violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 25 e 26 l. 1139/55, in combinato disposto con il d.m. 571/93 e gli artt. 8 e 15 d.lgs. 490/97. Eccesso di potere in senso assoluto. Travisamento dei fatti, illegittimità derivata. Illogicità e ingiustizia manifesta dell’azione amministrativa. Incongruenza. Irrazionalità.

B) Violazione dei principi e delle regole di valutazione previsti dalla legge n. 1137/55 e dal d.m. 571/93. Eccesso di potere in senso relativo. Discriminazione evidente. Omessa uniformità dei criteri di giudizio.

C) Eccesso di potere per disparità di trattamento. Violazione delle regole di uniformità del criterio di giudizio. Incoerenza e perplessità manifesta. Cattivo esercizio del potere amministrativo. Sviamento.

D) Vizio della composizione della Commissione. Violazione dell’art. 12 d.lgs. 490/97.

E) Eccesso di potere. Perplessità evidente dell’azione amministrativa. Violazione dei principi di coerenza e logicità. Superficialità. Violazione del giusto procedimento. Violazione delle regole e del procedimento di valutazione e di votazione dei candidati. Violazione degli artt. 11 d.lgs. 490/97, 13 d.m. 571/93 e 25 l. 1137/95. Eccesso di potere. Illogicità e incoerenza dell’azione amministrativa.

F) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/90. Carenza assoluta di motivazione. Violazione dell’art. 45 l. 224/86. Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 l. 1137/55 e del d.m. 571/93. Eccesso di potere. Incoerenza e contraddittorietà dell’azione amministrativa.

G) Eccesso di potere in senso assoluto. Ingiustizia manifesta. Violazione dell’art. 15 d.lgs. 490/97. Violazione e falsa applicazione dei criteri di cui alle lett. a), b), c) e d) del comma 2 dell’art. 26 l. 1137/55 e al d.m. 571/93. Falsa ed erronea presupposizione di fatto e diritto.

H) Eccesso di potere in senso relativo. Disparità di trattamento. Evidente violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione degli artt. 3 e 97 cost.. Violazione dell’art. 3 d.m. 571/93.

I) Eccesso di potere. disomogeneità dei criteri di giudizio. Irrazionalità manifesta. Cattivo esercizio del potere amministrativo. Sviamento. Disparità di trattamento.

L) Violazione dei principi generali e delle regole in materia di concorsi pubblici. Violazione dell’art. 97 Cost.. Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Manifesta illogicità. Contraddittorietà, superficialità e incoerenza dell’azione amministrativa. Discriminazione evidente. Eccesso di potere in senso assoluto e in senso relativo.

3.- All’udienza del 10 febbraio 2011 la causa era introitata per la decisione.

4.- Tanto esposto in fatto, rileva il Collegio che il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che di seguito si esporranno.

5.- Deve premettersi che le censure formulate dal ricorrente sono in definitiva riferibili a tre ordini di considerazioni principali:

– il punteggio attribuitogli non era in linea con il suo stato di servizio, le sue competenze e qualifiche e con i giudizi riportati nell’arco della carriera;

– tale punteggio, inoltre, non era accompagnato da adeguata motivazione ed era frutto di valutazioni superficiali e contraddittorie;

– egli, comunque, veniva discriminato rispetto ad altri concorrenti.

5.1 A ciò vanno poi aggiunti una serie di rilievi di carattere formaleprocedimentale.

6.- Ciò precisato, ed anzitutto esaminando proprio quest’ultima tipologia di censure, deve osservarsi che:

– la normativa di riferimento (art. 11 d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 490) richiedeva "per la validità delle deliberazioni delle commissioni (…)la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto al voto", sicchè la mancata partecipazione del Generale Ridinò non produceva alcuna conseguenza invalidante sulle determinazioni adottate;

– nei concorsi pubblici i tempi impiegati per l’esame degli elaborati scritti (e lo stesso discorso può effettuarsi per l’esame della documentazione caratteristica dei militari) non sono sindacabili in sede di legittimità, non essendo in concreto possibile stabilire il tempo dedicato alla correzione di ogni singolo elaborato; in ogni caso, è da escludere la rilevanza dei tempi di correzione ai fini della dimostrazione della insufficienza o incongruità della valutazione ove il giudizio negativo risulti comunque completo (fra le molte, Cons. Stato, V, 16 agosto 2010, n. 5724);

– all’esito di un esame che, per espressa previsione normativa, deve essere collegiale ed approfondito, è possibile, e non integra un vizio di legittimità, che i singoli commissari concordino sul punteggio da assegnare a ciascun complesso di qualità per i singoli ufficiali in valutazione o utilizzino espressioni omogenee nella redazione delle schede di valutazione, rappresentando ciò piuttosto una prova indiretta della coerenza e dell’uniformità del criterio valutativo utilizzato dai membri della Commissione che, sulla base di identici elementi documentali, sono pervenuti ad identici punteggi (Cons. Stato, IV, 17 febbraio 2004, n. 632).

7.- Venendo, quindi, alle censure di ordine sostanziale pure formulate dalla difesa del L., rileva il Collegio, con riguardo al generale tema del sindacato giurisdizionale in materia, come la giurisprudenza amministrativa abbia fissato i seguenti principi cardine:

a) i giudizi delle Commissioni d’avanzamento possono essere sindacati sotto il profilo dell’eccesso di potere soltanto quando emerga, tra il punteggio attribuito e i meriti di carriera e personali agli atti, una contraddizione grave e il punteggio stesso risulti ictu oculi inadeguato al curriculum dell’Ufficiale (c.d. vizio di eccesso di potere in senso assoluto); ovvero quando, nella comparazione tra i curricula degli Ufficiali scrutinati e i punteggi loro attribuiti, appaia chiara una macroscopica incongruità di valutazione, sintomo, come tale, di disparità di trattamento o di sviamento di potere (c.d. vizio di eccesso di potere in senso relativo).

b) sono in definitiva apprezzabili solo quelle palesi incongruenze in presenza delle quali il vizio non può più ritenersi intrinseco alla valutazione di merito (che in sé implica una più o meno lata opinabilità), bensì trasmoda in eccesso di potere, in specie configurabile allorché emergano significativi indizi di macroscopici contrasti di giudizio, capaci di dimostrare -con chiaro ed univoco significato- l’esistenza di profili di incoerenza ed illogicità di portata tale da non lasciare dubbi sul travalicamento, da parte della Commissione superiore, dei limiti della sua pur ampia discrezionalità (T.a.r. Lazio Roma, I, 9 novembre 2010, n. 33295; T.a.r. Lazio Roma, II, 10 agosto 2010, n. 30570).

c) le valutazioni della Commissione assumono inoltre i caratteri della generalità e dell’esaustività, per cui ben possono giungere a conclusioni difformi da quelle espresse dai punteggi e dall’ordine delle posizioni nella precedente graduatoria (Cons. Stato, IV, 15 settembre 2010, n. 6867).

e) l’esposizione delle ragioni determinanti l’assegnazione di un certo punteggio, inoltre, non ne costituisce la motivazione, ovvero la traduzione del punteggio dal dato numerico al linguaggio, ma rappresenta un dato complementare in grado di meglio illustrare il procedimento valutativo utilizzato per la formazione del punteggio medesimo, che rimane il momento centrale del giudizio ed il solo in grado di precisare anche le più sottili sfumature di merito (T.a.r. Lazio Roma, I, 7 giugno 2010, n. 15691; T.a.r. Lazio Roma, II, 8 aprile 2009, n. 3717; T.a.r. Lazio, II, 17 maggio 2004, n. 4594).

f) non è consentito, ancora, in questo tipo di esame, scindere i singoli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione, o peggio ciascuna delle qualità prese in considerazione, per poi assumere che uno solo di essi isolatamente considerato sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo (o, se illegittimo, a travolgerlo), in quanto i titoli vantati da ciascun ufficiale sono bilanciabili fra loro conducendo ad un giudizio indivisibile, che è massimo per gli ufficiali di grado più elevato (cfr. Cons. Stato, IV, 11 febbraio 2011, n. 926).

8. Tanto premesso, il Collegio, pur prendendo atto delle qualità di alto livello dimostrate nel corso della carriera dal ricorrente, nonché della effettiva rilevanza delle attività svolte e degli incarichi speciali disimpegnati, non ritiene tuttavia che nel caso in esame possano configurarsi gli estremi per ravvisare un vizio di eccesso di potere in senso assoluto né, malgrado le suggestive argomentazioni della difesa del ricorrente, quei profili di manifesta e macroscopica irrazionalità nell’applicazione dei parametri valutativi ai quali solo, come si è visto, è subordinata la sussistenza del vizio di eccesso di potere in senso relativo.

8.1 Va osservato, difatti, che il L. riportava, nel corso della carriera, sette giudizi non apicali ("nella media" o "superiore alla media"), ed inoltre, anche nel grado posseduto al momento della valutazione de qua, non risultava essere destinatario, almeno in maniera tanto significativa da porlo in posizione di spicco rispetto agli altri iscritti in quadro, di quelle citazioni di apprezzamento con cui l’amministrazione militare differenzia in senso favorevole le posizioni di una più ristretta cerchia di ufficiali rispetto ai colleghi comunque "eccellenti".

A ciò deve inoltre aggiungersi un risultato al corso per allievi ufficiali di complemento buono ma non ottimo (17° su 85), ed una serie di specifici giudizi contenuti nelle, anche recenti, schede valutative, non sempre elevatissimi.

Circostanze le quali, all’evidenza, non possono non rilevare in procedure selettive in ogni caso caratterizzate dalla partecipazione di militari nella gran parte in possesso di qualità e curricula di notevole spessore e significato.

8.2 Sulla base di quanto fin qui esposto, dunque, deve concludersi, ribaditi i limiti al sindacato sul cd. eccesso di potere in senso relativo ed evidenziato come i rilievi svolti rispetto ai controinteressati non consentono di ravvisare quei profili di manifesta e macroscopica irrazionalità nell’applicazione dei parametri valutativi di cui si è scritto, ed anzi si risolvono in frammentari, pur se abili, confronti fra specifici elementi di giudizio, per il rigetto del ricorso.

9.- Sussistono giusti motivi, attesa la natura delle questioni trattate, per compensare fra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1888/2009 indicato in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-07-2011, n. 15399 Contratti collettivi

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Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Milano, il dr. C.C., conveniva in giudizio la propria ex datrice di lavoro, Banco di Sicilia società per azioni (BdS), chiedendo l’accertamento della natura retributi va dell’indennità estero (indennità in valuta estera) corrispostagli ininterrottamente dal 18.10.1977 al 28.2.2002, periodo durante il quale aveva svolto la propria attività presso la sede di (OMISSIS), poi a (OMISSIS) e di nuovo a (OMISSIS), con condanna della convenuta al pagamento della relativa incidenza sul calcolo del TFR nella misura di Euro 228.255,00, a titolo di differenza tra l’importo di TFR già versatogli ed il maggior importo effettivamente dovuto.

Si costitutiva il Banco di Sicilia, contestando la fondatezza della pretesa e chiedendone il rigetto.

Con sentenza del 10-11-2004/4-1-2005 il Tribunale accoglieva la domanda. Avverso tale decisione proponeva appello il Banco di Sicilia, cui resisteva il C., chiedendone il rigetto.

Con sentenza n. 168/2007 del 20.12.2006-22.2.2007, la Corte d’Appello di Milano riformava parzialmente la sentenza impugnata, riconoscendo la natura retributiva dell’indennità estero percepita dal C. nella misura dell’80%, escluso un 20% dovuto per rimborso spese scolastiche per i figli, maggiorato del 30%, con conseguente diritto all’incidenza della stessa, in tale misura, sul calcolo del TFR, condannando la società al pagamento di un importo complessivo pari a Euro 182.604,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre il Banco di Sicilia con due motivi. Resiste il C. con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo, cui resiste il Banco di Sicilia con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, trattandosi di impugnazioni avverso le medesima sentenza ( art. 335 c.p.c.).

Con il proposto ricorso il Banco di Sicilia denuncia: 1) violazione e falsa applicazione di norme di contratti ed accordi collettivi, con riferimento all’art. 88 CCNL 1987 (ex art. 67 CCNL 1983) per il personale direttivo del settore del credito, anche con riferimento agli artt. 2120, 1362 e 1363 c.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3); omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia: rilevanza della disposizione collettiva in materia di definizione della base di calcolo del TFR ( art. 360 c.p.c., n. 5); 2) in subordine, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla natura risarcitoria ovvero retributiva ovvero mista, dell’indennità estero ( art. 360 c.p.c., n. 5).

Il ricorso è improcedibile, fondandosi le censure sulla interpretazione, oltre che della contrattazione collettiva, anche dei vari accordi aziendali, succedutisi nel tempo, rispetto ai quali non si è adempiuto quanto prescritto dal codice di rito. Va in proposito osservato che – secondo il più recente e condivisibile orientamento di questa Corte sul punto – in tema di giudizio di cassazione, avuto riguardo al combinato disposto dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nella formulazione di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi dei quali il legislatore ha imposto (oltre che l’indicazione) anche l’obbligo di deposito, a pena di improcedibilità del ricorso, sono soltanto quelli che non fanno parte del fascicolo d’ufficio del giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata, atteso che, diversamente, si causerebbero effetti processuali del tutto incoerenti sotto il profilo sistematico, quali un inutile appesantimento della produzione in giudizio, la duplicazione degli oneri posti a carico delle parti ed un aggravio della difficoltà di esercitare i diritti difensivi con pregiudizio del principio di effettività della tutela giurisdizionale (cfr. Cass. n. 18854/2010). Tale orientamento esige, tuttavia, non solo che nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile, ma anche che il contratto o l’accordo collettivo si allegato nel suo testo integrale (v. Cass. n. 21366/2010).

Più in dettaglio, è stato ripetutamente affermato (cfr., Cass. SU. n. 20075/2010, Cass. nn. 5050/08 e 19560/07), in sede di procedimento ex art. 420-bis c.p.c. (contenente la disciplina del procedimento relativo all’accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità e interpretazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, che prevede l’immediata decisione da parte del giudice, con una sentenza impugnabile in cassazione), che questa Corte, nell’interpretazione del contratto invocato, ha il potere di ricercare all’interno dell’intero contratto collettivo le clausole ritenute utili ai tale fine, senza essere in tale funzione condizionata dalle prospettazioni di parte.

Una tale regola è sicuramente applicabile anche in sede di controllo di legittimità del contratto collettivo nazionale di lavoro a seguito di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la produzione parziale di un documento sarebbe incompatibile con i principi fondamentali dell’ordinamento (che non consentono a chi invoca in giudizio un contratto di produrne solo una parte) nonchè con i criteri di ispirazione dell’intervento legislativo citato volto a potenziare la funzione nomofilattica della Corte (nei medesimi termini, cfr. Cass. 2 luglio 2009 n. 15495; Cass. n. 3894/2010).

La regola appare del resto coerente con i canoni di ermeneutica contrattuale di cui la Corte deve fare applicazione, ed in particolare con la regola relativa alla interpretazione complessiva delle clausole, secondo la quale le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso del fatto ( art. 1363 c.c.) (cfr. anche Cass. n. 21080/08)".

Nella specie, l’inosservanza di detto onere comporta la sopra riscontrata improcedibilità, con conseguente inefficacia di quello incidentale tardivo, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2.

L’esito del giudizio induce a condannare la ricorrente principale alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara improcedibile il ricorso principale ed inefficace l’incidentale. Condanna la ricorrente principale alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 39,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-04-2011) 05-05-2011, n. 17318 Misure cautelari

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a concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con la ordinanza impugnata, il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice del riesame, in accoglimento dell’appello proposto dal PM di quel Tribunale avverso l’ordinanza con cui il Gip del tribunale di Verona aveva concesso la misura degli arresti domiciliari a S. L., indagato per numerose violazioni del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ripristinava la misura custodiale massima, sotto il profilo che permanevano esigenze cautelari stante la gravita dei fatti, non attenuate nè dalla asserita collaborazione alle indagini da parte dello S., poichè priva di riscontri, nè dal tempo trascorso in regime cautelare.

2. Ricorre lo S. e reitera la eccezione di inammissibilità o nullità ex art. 178 c.p.p., lett. c dell’appello del PM, non essendo stata notificata al ricorrente ed ai suoi difensori, nè la ordinanza ammissiva del regime dei domiciliari, nè l’appello del PM. Rileva che la sola comunicazione dell’udienza fissata per l’appello non può essere equiparata all’adempimento di cui all’art. 584 c.p.p., la cui omissione ha determinato comunque un vulnus della difesa tecnica dell’indagato;

3. Con il secondo motivo di ricorso, è denunciata inosservanza di legge ed erronea applicazione dell’art. 274 c.p.p., lett. b), in quanto non si era tenuto conto dell’effettivo affievolimento della esigenza cautelare, determinato dal comportamento resipiscente e collaborativo e dal trascorrere del tempo e valorizzato esclusivamente l’assenza di riscontri in ordine alla chiamata in correità.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta erronea applicazione dell’art. 275 c.p.p., commi 1 e 3, in relazione alla omessa motivazione sulla idoneità della misura domiciliare a scongiurare il pericolo di recidivanza e di fuga.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

2. E’ stato affermato con uniformità di arresti, recentemente ribaditi dalla sezioni unite, con sentenza n. 1235 del 28/10/2010, che la norma che prevede la notifica dell’avvenuta impugnazione alle altre parti ( art. 584 cod. proc. pen.) non trova applicazione nell’ambito dei procedimenti "de libertate", dato che essa è funzionale alla facoltà di proposizione dell’appello incidentale, estraneo al sistema delle impugnazioni in materia cautelare.

3. Relativamente a tali gravami, infatti, la regolarità della procedura risulta assicurata dall’avviso ex art. 127 cod. proc. pen., notificato al difensore di fiducia a norma dell’art. 613 cod. proc. pen., essendo così garantito il diritto di difesa dello indagato, secondo quanto precisato in materia di giudizi "de libertate" dal codice di rito.

4. Non ha dunque il ricorrente ragioni di dolersi della omessa applicazione del disposto dell’invocato art. 584 c.p.p., tanto più che egli è stato adeguatamente rappresentato dal suo difensore innanzi al tribunale della libertà, sicchè nemmeno può profilarsi un vizio relativo alla sua difesa.

5. Sono fondati i due rimanenti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto inerenti al difetto di motivazione in ordine alle ragioni della inadeguatezza della misura cautelare disposta dal Gip in luogo della custodia in carcere.

6. Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento.

7. Ora, considerato che le esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), possono essere correttamente dedotte anche dalle sole specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell’agente, è da osservare che nessun profilo di illegittimità può fondatamente essere colto nell’ordinanza impugnata laddove i giudici del riesame, sulla base dell’inserimento risalente nel tempo dello S. nella rete distributiva dello stupefacente e nell’elevato disvalore della sua condotta di detenzione di una quantità reputata elevata di cocaina, hanno ravvisato un concreto pericolo di recidivanza, essendo le argomentazioni adottate in linea con i principi in materia ed adeguatamente esposte con valutazioni di merito che si sottraggono al sindacato di legittimità. 8. La motivazione dell’ordinanza impugnata si rivela, invece, insufficiente ed incongrua, relativamente al giudizio di esclusiva adeguatezza della misura applicata della custodia cautelare in carcere. Infatti l’art. 275 c.p.p., comma 3, prima parte, prevede che "la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata" e quindi va ribadito il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di misure cautelari, l’adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere, per quanto specificamente riguarda le esigenze di prevenzione di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c) può essere ritenuta soltanto quando elementi specifici, inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità del soggetto indichino quest’ultimo come propenso all’inosservanza degli obblighi connessi di una diversa misura.

9. Nel caso in esame, tale giudizio è stato affidato dai giudici di merito a considerazioni assolutamente non spiegate e d’altronde illogiche, posto che, se da un canto la assenza di riscontri alle propalazioni eteroaccusatorie dell’indagato non incide sulla possibile ripetizione delle sue condotte criminali, ma solo sulla inconsistenza della sua collaborazione, dall’altro non risulta collegamento tra la insufficienza dei dati forniti e la inadeguatezza della misura domiciliare, nè come la permanenza in detto regime possa costituire occasione per riallacciare i contatti con ambienti criminali e come possa fondatamente desumersi, dalla conoscenza del mercato della droga e dei suoi meccanismi, anche una effettiva propensione all’inosservanza degli obblighi connessi all’applicazione di una diversa misura cautelare.

10. S’impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente al giudizio di adeguatezza della misura, con rinvio degli atti al Tribunale di Venezia per un nuovo esame sul punto.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Venezia.

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