Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-05-2011) 20-07-2011, n. 28868 Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.E., indagato in ordine al delitto di rapina aggravata in danno di un barista delle somme di Euro 1500 e di Euro 500 contenute rispettivamente in un marsupio e nel registratore di cassa dell’esercizio commerciale, ricorre avverso l’ordinanza del tribunale del Riesame di Messina in data 10.5.2010 che ha confermato l’ordinanza del Gip di Messina in data 15.4.2010 che ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere.

Deduce difetto di motivazione per avere il tribunale omesso di considerare, ai fini della esclusione del delitto di rapina, i fotogrammi tratti dalle video riprese del locale che non dimostrano la sottrazione di denaro dal registratore di cassa. Lamenta contraddittorietà della motivazione rilevando che il certificato medico della parte lesa ha riferimento a lesioni non inferte dall’indagato, ma subite accidentalmente dal barista che ebbe a cadere nell’inseguire il ladro. Con altro motivo deduce l’omessa motivazione con riferimento alla sussistenza di esigenze cautelari comunque tutelabili adeguatamente con la misura degli arresti domiciliari, essendo esso indagato persona incensurata.

Il primo motivo di gravame è manifestamente infondato risolvendosi in una discrezionale valutazione di insufficienza indiziaria per il delitto di rapina a fronte di un non illogico giudizio di gravità degli indizi accertasti dal giudice di merito. Nel giudizio di cassazione deve essere accertata la coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito nel rispetto delle norme processuali e sostanziali. Ai sensi del disposto di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicchè dedurre tale vizio in sede di legittimità comporta dimostrare che il provvedimento è manifestamente carente di motivazione o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti operata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, degli atti processuali (Cass. S.U. 19.6.96, De Francesco). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone).

In conclusione il controllo di legittimità sui punti devoluti rimane circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;

2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cass. 6, 25.5.95 n. 2146, depositata 16.6.95, rv. 201840).

Nel caso concreto il tribunale ha considerato tutti i dati fattuali della fattispecie logicamente osservando che gli indizi del delitto di rapina sono costituiti dalle dichiarazioni della parte lesa che ha con precisione indicato le minacce e lo spintone, mentre nessun fotogramma ritrae i momenti dell’impossessamento del compendio sottratto con la conseguente irrilevanza delle specifiche doglianze inerenti la carenza di foto rappresentative della violenza.

Il ricorso relativo alle esigenze cautelari deve essere rigettato alla luce del principio di legittimità che statuisce che ai fini della configurabilità dell’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato previsto dall’art. 274 c.p.p., lett. c), gli elementi di cautela possono essere tratti anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività, in quanto la valutazione negativa della personalità dell’indagato può desumersi tenendo presenti i criteri stabiliti dall’art. 133 c.p.. L’attribuzione alle medesime modalità e circostanze di una duplice valenza sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto sia sotto quello dell’apprezzamento della capacità a delinquere discende dalla considerazione che la condotta tenuta in occasione del reato (nella specie le modalità della vicenda evidenziante una indole violenta e trasgressiva) costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell’agente e l’attualità delle esigenze (Cass. 3, 23.4.04, ud. 18.3.04, rv. 228882; Cass. 6, 6.6.02 n. 22121, c.c. 20.2.02, rv. 222242). Infine la scelta della misura costituisce una valutazione di merito che deve ritenersi in concreto non illogica per il riferimento alle modalità del fatto, così come circostanziato.

Al rigetto del ricorso dell’indagato segue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-12-2011, n. 28701 Categoria, qualifica, mansioni

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 19 luglio 2006 la Corte d’Appello di Catania ha, fra l’altro e per quanto rileva in questa sede, dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Arte Vita s.p.a. nei confronti di R. A. avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 10 aprile 2003, con la quale è stato riconosciuto il diritto del R., e di altri lavoratori, all’inquadramento nel 3 livello di cui al CCNL del settore commercio a decorrere dal 2 aprile 1999 ed è stata condannata la stessa Arte Vita s.p.a. al pagamento delle differenze retributive conseguenti al superiore inquadramento. La Corte territoriale ha ritenuto che tale pronuncia di primo grado è passata in giudicato nei confronti del R. perchè l’Arte Vita s.p.a. non ha proposto appello nei suoi confronti, in quanto il suo nome non è riportato tra gli appellati nel ricorso in appello depositato, e relativo ad altri lavoratori nella medesima posizione del R., ed irrilevante è il riferimento al R. nella successiva istanza per inibitoria.

L’Arte Vita s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolandolo su cinque motivi, e proponendolo, ai soli fini della litis denuntiatio, anche nei confronti degli altri soggetti nei cui confronti aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado.

Resiste con controricorso il R.. L’Arte Vita s.p.a. ha presentato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 121 cod. proc. civ.; nullità della sentenza e del procedimento, omessa, insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio.

In particolare si assume che la sentenza di primo grado, come risulterebbe dalla stessa intestazione dell’atto di appello, sarebbe stata impugnata nella sua interezza e comprensiva, quindi, di tutti i soggetti in essa individuati, e lo stesso R. avrebbe accettato il contraddittorio costituendosi avverso il ricorso per inibitoria, e avverso l’appello notificatogli successivamente, per cui la Corte territoriale, ritenendo decisivo il dato meramente formale della mancanza del nome del R. fra i soggetti appellati nell’intestazione dell’atto di appello avrebbe violato il principio della libertà di forme negli atti processuali, senza interpretare l’atto di appello nella sua complessiva formulazione.

Con secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; nullità della sentenza e del procedimento; omessa, insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio. In particolare si lamenta che la Corte d’Appello di Catania non si sarebbe pronunziata su tutta la domanda, in quanto l’appello sarebbe stato proposto anche nei confronti del R., mentre la stessa pronuncia di inammissibilità non avrebbe potuto essere pronunciata se l’appello in questione non fosse stato proposto.

Con terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., comma 2; nullità della sentenza e del procedimento;

omessa, insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio. In particolare di assume che la Corte territoriale avrebbe implicitamente riconosciuto un’ipotesi di acquiescenza tacita per parziale impugnazione, mentre, per giurisprudenza della Corte di Cassazione, la formazione della cosa giudicata per impugnazione parziale, può avvenire solo per capi autonomi della domanda, mentre, nel caso in esame, la domanda si riferiva a vari lavoratori nella medesima situazione di inquadramento.

Con quarto motivo si assume violazione e falsa applicazione degli artt. 359 e 291 cod. proc. civ.; nullità della sentenza e del procedimento;

omessa, insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio. In particolare si lamenta che la Corte territoriale non avrebbe ordinato la notifica del gravame al soggetto al quale la stessa risultava essere stata omessa.

Con il quinto motivo si lamenta insanabile contraddizione fra motivazione e dispositivo, e nullità della sentenza ex art. 161 cod. proc. civ. in particolare si deduce la contraddittorietà fra la pronuncia di inammissibilità dell’impugnazione, che ne presuppone l’esistenza, e la ricognizione della res iudicata che presuppone l’assenza del gravame.

Il ricorso è infondato.

La sentenza di primo grado è passata in giudicato in quanto, come correttamente affermato dalla Corte territoriale, non fu proposto rituale appello nei confronti del R., al contrario degli altri ricorrenti in primo grado. Circostanza decisiva, a tale fine, è la mancata notifica dell’atto di appello al R. con conseguente omissione della costituzione del contraddittorio nel giudizio di appello. E’, dunque, vano considerare la dizione incompleta dell’intestazione dell’atto di appello, o l’avvenuta difesa da parte del R. in sede di giudizio per inibitoria, in quanto, come detto, la omessa notifica dell’atto di appello impedisce comunque la formazione del contraddittorio e, conseguentemente, di un valido giudizio di impugnazione nei confronti dell’appellato che non ha avuto rituale notizia del giudizio di appello.

Il passaggio in giudicato, nei confronti del R., della sentenza di primo grado impugnata dall’attuale ricorrente Arte Vita s.p.a. rende dunque vana ogni censura sulla sentenza d’appello che ha correttamente considerato tale passaggio in giudicato.

Le spese possono essere compensate nei confronti del R., considerato che le vicende di causa hanno reso scusabile l’errore dell’attuale ricorrente. Nulla per le spese nei confronti degli intimati non costituiti.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso;

Compensa le spese nei confronti del R.. Nulla per le spese nei confronti degli intimati non costituiti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-06-2011) 14-09-2011, n. 34070

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 30.11.2009 il giudice di pace di Lanciano riteneva D.P.S. responsabile delle lesioni subite da P.O. e lo condannava a 250 Euro di ammenda. I cani del D.P. erano fuoriusciti sulla strada; P., sopraggiunto con la moto, non era riuscito ad evitare l’urto con i medesimi e cadendo a terra si era procurato lesioni giudicate guaribili in 21 giorni. Il giudice riteneva sussistente un comportamento colposo dell’imputato per aver lasciato incustoditi i cani all’interno di un’area privata di sua proprietà, essendosi accertato che proprio nel momento in cui il D.P. stava aprendo il cancello, i cani ne erano fuoriusciti, guadagnando la pubblica via e creando la anzidetta situazione di pericolo per il P..

2. Avverso tale sentenza il difensore di D.P. proponeva appello con il quale sollevava dubbi sulle modalità in cui era avvenuto l’incidente; il cane impattato dalla moto era deceduto e la persona offesa indossava degli zoccoli, probabilmente stava andando o tornando dal mare; poteva essere disattento ed aver perso il controllo del mezzo. In ogni caso non vi era colpa dell’imputato in quanto nessuna norma vieta al proprietario o al detentore di cani di lasciarli liberi a tutela della pubblica incolumità; la norma richiamata dal giudice di pace, l’art. 672 cod. pen., riguarda solo gli animali pericolosi, e cioè quelli aggressivi in relazione alla loro indole.

3. il Tribunale, rilevato che il D.Lgs. n. 74 del 2008, art. 37 esclude espressamente dal novero delle sentenze del giudice di pace appellabili quelle di condanna a pena pecuniaria, quando non sia impugnata anche la condanna al risarcimento del danno e che nella specie non vi era nemmeno stata costituzione di parte civile, dichiarava inammissibile l’impugnazione.

4. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato invocando l’applicazione dell’art. 568 c.p.p., comma 5, e insistendo che il giudice ha erroneamente ritenuto la responsabilità per colpa del D.P. perchè ha ritenuto sussistente un obbligo giuridico dei proprietari dei cani di lasciarli liberi e perchè ha erroneamente individuato la fonte di tale obbligo nell’art. 672 cod. pen..

Motivi della decisione

1. Deve premettersi che pur risultando effettivamente non consentito l’appello nei confronti della sentenza di cui trattasi, il Tribunale ha sbagliato nel dichiararne la inammissibilità in quanto avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 568 c.p.p., comma 5, e dunque l’impugnazione avrebbe dovuto essere trasmessa a questa Corte quale giudice competente.

2. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, spettando a questa Corte di valutare la fondatezza dei motivi dedotto dall’imputato.

3. Tali motivi sono infondati avendo correttamente il giudice di pace ritenuto la responsabilità del D.P. per le lesioni del P.. Deve premettersi che non può essere contestato in questa sede l’accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata secondo cui alcuni cani sono usciti dal cancello che il D. P. stava aprendo, accedendo alla pubblica strada dove stava transitando il P. che veniva urtato e, cadendo, riportava le lesioni suddette. Della omessa custodia dei cani, e dunque delle lesioni, deve rispondere il D.P., che ne aveva la custodia;

infatti il proprietario o detentore di un cane è tenuto a controllarlo in ogni momento, al fine di evitare che si creino situazioni di pericolo per i terzi ed è in particolare tenuto a controllare i movimenti e gli spostamenti dell’animale, a prescindere da una sua aggressività già acclarata, ben potendo l’animale rivelarsi pericoloso per le particolari situazioni del caso concreto come è stato nel caso di specie in cui gli animali hanno avuto libero accesso dove ciò non è consentito trattandosi di spazi destinati alla circolazione stradale. Questa Corte ha già al riguardo avuto modo di affermare (sez. 4^ 26.5.1988 n. 9928 Rv.

199376) che qualora un incidente stradale sia determinato dalla presenza sulla pubblica via di un animale incustodito che, investito, provochi lo sbandamento di un veicolo, va addebitata al proprietario dell’animale medesimo la responsabilità del fatto per omessa custodia, sia pure, eventualmente, con il concorso di colpa della persona offesa ove questa, non si sia accorta tempestivamente dell’ostacolo prevedibile ed evitabile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e qualificato l’atto di appello come ricorso per cassazione, rigetta il ricorso medesimo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-09-2011) 30-09-2011, n. 35669

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza emessa l’11/8/2010 il Tribunale di Rimini, su concorde richiesta delle parti, ha applicato – ex art. 444 c.p.p. – nei confronti di Y.C.L. la pena indicata in atti (con le precisazioni indicate nel provvedimento) in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, accertato il (OMISSIS).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputata deducendo violazione di legge in relazione al disposto di cui all’art. 129 c.p.p..

Il Collegio rileva che in data 25 dicembre 2010 hanno acquisito efficacia diretta nell’ordinamento giuridico interno gli articoli 15 e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, e che, inoltre, è sopravvenuto l’arresto giurisdizionale della Corte di giustizia della Unione europea, Sezione 1, 28 aprile 2011, nel procedimento C-61/11 PPU, il quale ha statuito nel senso che le succitate disposizioni sovra-ordinate non consentono la "normativa di uno Stato membro (..) che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno sia irregolare, per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo". Ne consegue che ai giudici penali degli Stati della Unione spetta "disapplicare ogni disposizione del decreto legislativo n. 286/1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115", tenendo altresì "debito conto del principio della applicazione retroattiva della legge più mite il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri". La fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter o quater, che punisce la condotta di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento del Questore, pur quando posta in essere prima della scadenza dei termini per il recepimento della direttiva 2008/115/CE, deve, quindi, considerarsi non più applicabile nell’ordinamento interno.

La nuova formulazione dell’art. 14. comma 5 citato, introdotta con il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, non realizza una continuità normativa con la precedente disposizione sia per lo iato temporale intercorrente dalla scadenza dei termini di recepimento al momento di entrata in vigore delle nuove disposizioni, sia per la diversità dei presupposti, sia per la differente tipologia delle condotte integranti l’illecito delineato.

Poichè, in virtù del principio di diritto fissato da questa Corte di legittimità, "l’inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della manifesta infondatezza dei motivi (o per altra causa) non impedisce di rilevare, a norma dell’art. 129 c.p.p., la mancata previsione del fatto come reato, in conseguenza dell’inapplicabilità delle norme nazionali incompatibili con la normativa comunitaria" (cfr. Cass., Sez. 7, n. 21579 del 6 marzo 2008, Boujlaib, Rv.

239960), deve farsi luogo all’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata con la formula di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.