Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-04-2011) 20-05-2011, n. 20082 Decreto che dispone il giudizio

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.M. ricorre a mezzo dei suoi difensori avverso la sentenza 13 marzo 2009 della Corte di appello di Roma (che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma 9 giugno 2005 di condanna per il reato di calunnia in danno di F.M.R. e M.A.) deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

1.) i motivi di impugnazione.

Esistono in atti due diversi ricorsi, il primo dell’avv. Chiari ed il secondo dell’avv. Mursia.

Con un unico motivo di impugnazione il ricorso dell’avv. Chiari lamenta nullità delle sentenze di merito per intervenuta nullità dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare con derivata invalidità degli atti successivi e conseguenti.

A tal fine l’impugnazione ricostruisce in fatto la scansione degli eventi, precisando:

a) che il presente procedimento nasce a seguito di una denuncia- querela per minacce presentata dal C. nei confronti delle odierne parti civili M. e F., per il reato di minaccia:

all’atto della presentazione della querela, in data 3 febbraio 2001, il C. era indicato come residente in L.go (OMISSIS);

b) il relativo procedimento, all’esito delle indagini, si concludeva con decreto di archiviazione del 3 aprile 2002 e contestuale trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per procedere nei confronti del C. per il reato di calunnia;

c) in data 16 giugno 2003, veniva iscritto autonomo procedimento per calunnia nei confronti del C. con numero di R.G 25049/03 N.R., come da frontespizio del fascicolo processuale che è stato allegato;

d) nel corso del procedimento a carico del C. per il reato di calunnia non si provvedeva a far eleggere o dichiarare allo stesso domicilio e l’avviso di fissazione della udienza preliminare, datato 4.3.2004, veniva notificato presso la precedente residenza di Lgo (OMISSIS).

Rileva quindi il ricorrente che nella specie è stata utilizzata la residenza risultante da un verbale di ricezione di denuncia-querela, presentata ben tre anni prima, per procedere ad una notifica nell’ambito di un diverso procedimento penale del tutto autonomo rispetto al primo, senza procedere ad una preliminare dichiarazione o elezione di domicilio nè tantomeno effettuare alcuna verifica anagrafica e ciò in piena violazione delle norme previste per le notificazioni.

La notifica avvenne in un luogo nel quale l’imputato non era più residente ed essa venne effettuata mediante consegna in busta sigillata a persona diversa dall’imputato, L.L.:

da ciò l’irritualità di una tale notifica che comportava l’omessa citazione dell’imputato, determinando una nullità assoluta ed insanabile ex art. 179 c.p.p..

In definitiva, nella specie, essendo stato omesso l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare è stata di fatto tolta all’imputato la possibilità di partecipare alla stessa personalmente, di indicare nuovi temi di indagine, di richiedere di essere interrogato e di optare per un rito alternativo.

Il ricorso dell’avv. Mursia, al primo motivo sviluppa con le medesime conclusioni dell’avv. Chiari il tema della nullità della notifica chiedendo la pronuncia di annullamento con rinvio della gravata sentenza per violazione dei diritti di difesa dell’imputato.

Con un secondo motivo si lamenta vizio di motivazione e travisamento del fatto, nonchè motivazione apparente in punto di affermazione di responsabilità, ottenuta nella più assoluta ignoranza delle analitiche e dettagliate argomentazioni difensive dell’atto di appello.

2.) le ragioni della decisione della Corte di legittimità.

L’unico motivo dell’avv. Chiari ed il primo motivo dell’avv. Mursia sono palesemente infondati.

Risulta infatti agli atti che il decreto che dispone il giudizio, per l’udienza del 14 febbraio 2005, avanti alla dr.ssa F. risulta notificato al C. in data 10 luglio 2004 a mani proprie nella sua residenza in Largo (OMISSIS), circostanza questa che rende ininfluenti le deduzioni difensive e non applicabile nel caso di specie la regola secondo cui l’indicazione di domicilio, fatta dal "querelante" nel procedimento a seguito del quale egli ha poi assunto, in altro procedimento, la veste di "calunniante", ha efficacia limitata all’unico procedimento nel quale è stata resa e non estende i suoi effetti ad altri procedimenti, salvo che dall’atto non risulti una diversa ed inequivoca dichiarazione dell’interessato (cfr. in termini: Cass. pen. sez. 6^, 49498/2009 Rv. 245650).

Ed invero le notifiche successive alla prima sono state eseguite presso il domicilio determinato a sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 2 e debbono ritenersi valide ed efficaci nel difetto di qualsiasi diversa e successiva dichiarazione od elezione di domicilio.

Neppure potrebbe essere invocato il disposto dell’art. 169 c.p.p., atteso che l’imputato aveva avuto, prima del trasferimento all’estero, precisa notizia del procedimento a suo carico ed era stato perciò posto in condizione di dichiarare o eleggere domicilio in Italia.

Quanto al secondo motivo, esso per come formulato non supera la soglia dell’ammissibilità.

L’esame della decisione impugnata – che si completa e si salda con la conforme decisione di primo grado – al di là delle contestazioni, anche al limite dell’inammissibilità svolte nel ricorso, evidenzia un lineare ed unitario filo argomentativo che da esaustiva contezza dell’iter logico giuridico che ha sotteso e giustificato la pronuncia di responsabilità, ed ha portato ragionevolmente ad escludere le ipotesi alternative, inefficacemente delineate e sviluppate nei due giudizi di merito, a fronte di un struttura ed un tessuto argomentato della motivazione che si sottrae a censure in sede di legittimità.

Il ricorso quindi, nella palese verificata coerenza logico-giuridica ed adeguatezza della motivazione, quale proposta nella decisione impugnata, va dichiarato inammissibile.

All’inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in Euro 2.000,00 (duemila).

Il ricorrente va inoltre condannato alla rifusione delle spese, che liquida nella somma di Euro 2.640,00 oltre accessori, in favore delle parti civili F.M.R. e M.A..
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida nella somma di Euro 2.640,00 oltre accessori, in favore delle parti civili F.M.R. e M.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-02-2011) 01-06-2011, n. 22126 Lesioni colpose

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Svolgimento del processo

1. In data 5.3.2001 nel centro abitato di Foggia, in corrispondenza di un incrocio si verificava un incidente tra l’autovettura Fiat Punto condotta dall’imputato R.C. e il motociclo condotto dal minore M.E., con a bordo S. S.; quest’ultimo riportava gravi lesioni che ne cagionavano il decesso.

2. Sulla base della istruttoria svolta (verbali di accertamento, consulenza tecnica e numerosi testi di entrambe le parti interessate) il Tribunale riteneva che l’incidente si fosse verificato a semaforo funzionante e che non vi fossero prove sicure del fatto che il R. non avesse rispettato le relative indicazioni semaforiche;

sotto tale profilo non era possibile dunque muovere alcun addebito al R.; accertava ancora il Tribunale che sull’asfalto non vi erano tracce di frenata, che i punti di urto tra i due veicoli evidenziavano che non era stato il ciclomotore ad impattare contro l’auto del R. che aveva già impegnato l’incrocio, ma la vettura ad impattare il ciclomotore (l’urto aveva interessato il lato destro anteriore della macchina ed il lato sinistro parte anteriore e centrale del ciclomotore); che vi era stata violazione da parte del R. del limite di velocità, in quel punto fissato a 50 km/h, dell’art. 141 C.d.S. in quanto non regolava la velocità (stimata dal consulente tra 57 e 61 km/h) in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone, nonchè della regola di comune prudenza di cui all’art. 140 secondo cui gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia salvaguardata in ogni caso la sicurezza stradale. Riteneva che l’incidente fosse riconducile alla condotta negligente dell’imputato che non aveva posto in essere alcuna manovra per tentare di arrestare o evitare il veicolo che proveniva da destra; era emerso che la sua attenzione al momento dell’incidente era stata richiamata da un altro occupante dell’auto;

trattandosi di un incrocio ampio, con condizioni di manto regolari, illuminazione buona e fondo asciutto egli aveva violato quella basilare regola di attenzione che impone di tenere conto dei veicoli provenienti dalle altre strade che si incrociano, oltre ad aver violato i limiti di velocità. 3. La Corte di appello confermava tale valutazione ritenendo che il R. aveva violato i limiti di velocità e le norme di comune prudenza che impongono di tenere conto anche delle imprudenze altrui, purchè prevedibili, come era quella posta in essere dal conducente del motociclo che, in ora serale e in presenza di traffico ridotto, non aveva osservato l’obbligo di fermarsi imposto dal semaforo rosso.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato. Con un primo motivo eccepisce la intervenuta prescrizione del reato. Con il secondo contesta la valutazione colposa della sua condotta di guida facendo presente che egli aveva impegnato il semaforo con il semaforo verde e che del tutto opinabile era l’addebito mossogli di eccessiva velocità, in presenza di contrastanti dichiarazioni testimoniali al riguardo; contesta altresì la ritenuta prevedibilità del comportamento del conducente del ciclomotore. Con il terzo motivo eccepisce la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’indagato trasfuse nella consulenza tecnica del consulente del Pubblico Ministero.
Motivi della decisione

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione, non riscontrandosi la sussistenza di alcun presupposto per una declaratoria più favorevole all’imputato ex art. 129 c.p.p., comma 2.

Il reato di omicidio colposo di cui al presente procedimento risale al 5.3.2001 ed essendo state concesse all’imputato le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti è soggetto, a norma dell’art. 157 c.p.p. e ss., prima delle modifiche intervenute con la L. n. 251 del 2005, ad un termine massimo di prescrizione di sette anni e mezzo; termine che è allo stato decorso anche tenendo conto dei periodi di sospensione verificatisi quali risultano dalla impugnata sentenza.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato addebitato è estinto per prescrizione.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-10-2011, n. 22548 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

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. Proc. Gen. Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Livorno con sentenza n. 426 del 2007 dichiarava inammissibile il ricorso proposto da G.C. contro l’ordinanza – ingiunzione n. 213/05 della Direzione Provinciale di Livorno, per essere stato depositato il 4.01.2006 nei confronti dell’ordinanza anzidetta notificata il 24.11.2005 e quindi oltre il termine di trenta giorni di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22.

Tale decisione, appellata dal G., è stata confermata dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 872 del 2008, fa quale ha ritenuto tardiva la produzione della copia della cartolina, relativa alla notificazione: ha considerato tale copia inidonea ai fini probatori ed ha osservato infine che da detta copia si rilevava che la notificazione era avvenuta in data 24.11.2005, mentre fa data di emissione del provvedimento era del precedente 9.11.2005. Il G. ricorre per cassazione con cinque motivi. La DPL non si è costituita.
Motivi della decisione

Va esaminato, avendo carattere prioritario, il quarto motivo del ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 3, comma 8;

Al riguardo il G. contesta la sentenza di appello laddove afferma che dalla copia dell’avviso di ricevimento si rileva che la notificazione è avvenuta il 24 novembre 2005, che però costituisce la data di spedizione, mentre in data 6 dicembre 2005 il plico – depositato presso l’ufficio postale – risulta ritirato. Dal che, secondo il ricorrente, la tempestività del ricorso in opposizione, depositato in data 4 gennaio 2006.

Il motivo è inammissibile, giacchè non è stata sollevata doglianza relativa ad error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, comportante nullità della sentenza o del procedimento, ma violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il che impedisce al giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti di causa.

La pronuncia di inammissibilità di tale motivo ha effetto assorbente delle censure contenute negli altri motivi, con cui si assume la tempestività del ricorso e l’erronea ripartizione dell’onere della prova (primo motivo), la tempestività del ricorso e la ritualità della produzione in appello di copia dell’avviso di ricevimento relativo alla notifica a mezzo posta dell’atto opposto (secondo motivo), la tempestività del ricorso e l’efficacia probatoria della copia fotostatica di documento non disconosciuto dalla controparte (terzo motivo), tempestività del ricorso e vizio di motivazione circa l’accertamento della data di notifica dell’ordinanza – ingiunzione, la data di spedizione e quella di ritiro del plico contenente l’atto opposto (quinto motivo). Nessuna statuizione va emessa sulle spese del giudizio di cassazione, non essendosi costituita l’intimata DPL di Livorno.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

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Cons. Stato Sez. VI, Sent., 08-07-2011, n. 4119 Riserva di posti, preferenze e precedenze

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il Tribunale amministrativo regionale della Campania – Sede di Napoli- ha accolto il ricorso di primo grado proposto dall’odierna appellata S. E. A. volto ad ottenere l’annullamento del decreto del dirigente del centro servizi amministrativi per la Provincia di Caserta del 25 luglio 2005, n. 15152 con il quale era stata disposta la ripubblicazione delle graduatorie permanenti definitive di terza fascia (anni scolastici 2005/2006 e 200672007, classe di concorso A037, A043e A050) nella parte in cui le aveva disconosciuto il beneficio di cui alla riserva di posti "N", quale invalida civile, della nota del 21 luglio 2005 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Centro Servizi amministrativi di Caserta; e degli atti preordinati, connessi e conseguenti tra i quali il bando di concorso approvato con decreto del Direttore Generale del 31 marzo 2005.

A sostegno del gravame l’istante deduceva censure di illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo, in sintesi, che non era necessaria la iscrizione negli appositi elenchi, al momento della presentazione della domanda, stante la previsione degli art. 16, comma 2, della legge n. 13 marzo 1999, n.68 (secondo la quale "i disabili che abbiano conseguito la idoneità nei concorsi pubblici possono essereassunti (…) anche se non versino in stato di disoccupazione") e che ella si trovava in stato di disoccupazione al momento del conseguimento dell’idoneità con l’inclusione in graduatoria permanente e con l’attribuzione della riserva e che, quindi, una volta legittimamente inserita nella riserva in qualità di disabile disoccupata, il suo diritto alla stabilizzazione del rapporto non poteva più venire meno.

L’adito Tribunale amministrativo accoglieva il gravame, affermando, nella sostanza, che, con l’entrata in vigore della l. 13 marzo 1999, n. 68, abrogativa delle norme di cui alla l. 2 aprile 1968, n. 482, sarebbe del tutto ininfluente, ai fini del riconoscimento del diritto alla riserva "N" quale invalida civile, la mancata documentazione dello stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso da parte dell’originaria ricorrente.

Avverso tale sentenza è stato interposto l’odierno appello, affidato dal Ministero ricorrente ad un unico motivo di violazione di legge, con il quale viene rilevato, sostanzialmente, che la sentenza – nell’affermare che con l’entrata in vigore della l. 13 marzo 1999, n. 68 non sarebbe più richiesto, ai fini delle assunzioni di disabili nelle amministrazioni pubbliche attraverso procedure concorsuali, lo stato di disoccupazione né al momento dell’assunzione e neppure in quello anteriore alla presentazione della domanda – avrebbe fornito una interpretazione errata della norma, disciplinante solo il momento dell’assunzione, presso le Amministrazioni medesime, delle persone disabili che abbiano conseguito l’idoneità nei pubblici concorsi.

L’art. 16 della l. 13 marzo 1999, n 68 doveva raccordarsi all’art. 7: lo stato di disoccupazione costituiva presupposto dell’avviamento privilegiato dei disabili al mondo del lavoro.

Alla camera di consiglio del 28 agosto 2007 l’istanza incidentale di sospensione è stata accolta con ordinanza n. 4376/2007, essendo stati ritenuti sussistenti i presupposti per accordare la richiesta misura cautelare, tenuto conto anche della giurisprudenza resa sul punto dalla Sezione."

Con nota depositata il 31 maggio 2011 l’appellata S. Erminia ha dichiarato di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio e di non volersi avvalere degli effetti della impugnata sentenza in quanto successivamente al deposito della decisione di primo grado era stata assunta in pianta stabile in ruolo a seguito dello scorrimento della graduatoria.

Alla odierna pubblica udienza del 31 maggio 2011 la causa è stata posta in decisione.

Motivi della decisione

Il Collegio prende atto della dichiarazione resa dall’appellata di sopravvenuta carenza di interesse alla proposizione del ricorso di primo grado e dichiara quest’ultimo improcedibile con conseguente annullamento dell’impugnata decisione.

Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio sostenute.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)definitivamente pronunciando sull’appello, numero di registro generale 5173 del 2007 come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado e per l’effetto annulla l’impugnata decisione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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