T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 14-11-2011, n. 8752

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe la parte ricorrente espone quanto segue:

1) che egli lavora alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria;

2) che con sentenza n. 12009 del 2008 il TAR Lazio accoglieva il ricorso proposto dai signori Mancaniello ed altri (tra cui il ricorrente) per vedersi riconoscere il diritto ad ottenere il computo delle due ore settimanali di servizio obbligatorio a fini di tredicesima mensilità, nonché ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico e di quello di buonuscita, con relativa condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto; in particolare il TAR accoglieva in parte la pretesa dei ricorrenti riconoscendo il loro diritto ad ottenere il computo delle due ore di servizio straordinario obbligatorio a decorrere dal 31 dicembre 1995 nella base pensionabile e sulla base di calcolo della buonuscita.

Espone altresì di avere notificato nel secondo semestre del 2010, come risultante in atti, apposita diffida affinché l’Amministrazione eseguisse la sentenza in epigrafe, posto che questa è passata in giudicato, atteso il decorso dei termini di impugnazione previsti per legge senza che la parte soccombente proponesse appello.

Conclude chiedendo pertanto che sia dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione della Giustizia di portare ad esecuzione la prefata sentenza, oppure che sia nominato un commissario ad acta come per legge.

L’esponente aziona la pretesa ad ottenere l’esecuzione della sentenza in epigrafe, in base alla quale è stato riconosciuto il diritto nei confronti dei destinatari e dei quali fa parte, ad ottenere la determinazione della base pensionabile e della base di calcolo dell’indennità di buonuscita ricomprendendovi anche le due ore di lavoro obbligatorie e settimanali già previste dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 a decorrere dal 31 dicembre 1995.

Al riguardo è dunque da rilevare che, ancorché la sentenza possa ritenersi quanto meno esecutiva non avendo parte ricorrente prodotto certificato di non interposto appello, mentre l’art. 114, comma 2 del Codice di rito prescrive che l’attore debba produrre in giudizio anche l’eventuale prova del passaggio in giudicato, la situazione di cui sopra rende la domanda di esecuzione del tutto indeterminata, laddove a fronte del riconoscimento del diritto ad ottenere il beneficio di che trattasi recato dalla sentenza in epigrafe, la relativa condanna dell’Amministrazione alla corretta determinazione delle sopra cennate basi di calcolo ai fini della pensione e della indennità di buonuscita potrà avere attuazione quando gli interessati, tra cui l’esponente, lo matureranno e cioè al momento del collocamento in quiescenza.

Sotto questo profilo potrebbe obiettarsi che l’ottemperanza sostanzia un giudizio di merito, nel quale, unico, il giudice può sostituirsi all’Amministrazione nell’adottare il provvedimento, ma tale obiezione non vale a scalfire la circostanza che era nella disponibilità della parte fornire la prova dell’intervenuta cessazione al momento della proposizione del ricorso per l’esecuzione, laddove il giudice non può di certo, neppure in sede di merito, sostituirsi all’Amministrazione quando la pretesa azionata, ancorché derivante da una sentenza asseritamente passata in giudicato, sia indeterminata o futura.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando:

Dichiara inammissibile il ricorso, come in epigrafe proposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-05-2012, n. 6786 Onorari

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Svolgimento del processo

I sigg. A.S. e G.G. ottenevano l’emissione di due distinti decreti ingiuntivi dal giudice designato del Tribunale di Sanremo nei confronti della s.a.s. Immobiliare Piergiuseppe per prestazioni professionali rese in favore della stessa, ciascuno per la propria quota. Proposta opposizione da parte della società ingiunta (la quale, tra l’altro, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva siccome gli incarichi ai due indicati professionisti erano stati conferiti dal legale rappresentante della società in proprio, prima che la società stessa venisse costituita), il Tribunale adito, senza l’esperimento di alcuna istruttoria, accoglieva la formulata opposizione per difetto di legittimazione passiva dell’opponente e, per l’effetto, revocava i decreti monitori impugnati, compensando le spese giudiziali. Interposto appello da parte di A.S. e G.G. e nella costituzione dell’appellata (che proponeva, a sua volta, appello incidentale sul capo relativo alla disposta compensazione delle spese), la Corte di appello di Genova, con sentenza non definitiva n. 580 del 2007 (depositata l’11 maggio 2007), in accoglimento dell’appello principale, dichiarava la sussistenza della legittimazione passiva della predetta società Immobiliare Piergiuseppe e rimetteva la causa sul ruolo per l’ulteriore prosieguo istruttorie. A fondamento della decisione adottata la Corte distrettuale evidenziava che, dalle risultanze probatorie, era emerso che l’attività svolta dai due professionisti, pur essendo iniziata in base ad un accordo intercorso con il sig. P.P.M. in proprio (poi divenuto socio accomandatario della s.a.s. Immobiliare Piergiuseppe), era quindi proseguita con la suddetta società (poi cessata), con la conseguenza che era venuta a verificarsi una successione tacita nel rapporto tra la società ed il P.. Effettuata riserva di impugnazione, la Corte ligure, dopo aver proceduto alla raccolta delle prove, con sentenza definitiva n. 1262 del 1009 (depositata l’11 dicembre 2009), in accoglimento dell’appello principale formulato (in tal senso riformando la sentenza impugnata), confermava i decreto ingiuntivo emesso in favore di A.S. e revocava quello emanato in favore di G.G., condannando, tuttavia, la società appellata al pagamento, in favore del medesimo G. e per il titolo dedotto in giudizio, della somma di Euro 22.196,27, oltre interessi legali dalla domanda, condannando, altresì, la stessa s.a.s.

Immobiliare Piergiuseppe alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

A sostegno di quest’ultima sentenza la Corte territoriale rilevava che, in base alle complessive prove esperite, era rimasta comprovata la sussistenza dei fatti costitutivi dedotti a fondamento delle pretese dei due professionisti, pur dovendosi ridimensionare la misura del compenso riconoscibile in favore del G. (nei cui confronti era stato, peraltro, deferimento giuramento decisorio), in virtù dell’ammessa ricezione dell’importo di Euro 7.500,00.

Avverso le due suddette sentenze di secondo grado (quella non definitiva e quella definitiva) ha proposto ricorso per cassazione la s.a.s. Immobiliare Piergiuseppe, articolato in tre complessi motivi, al quale ha resistito con controricorso solo A.S., mentre l’altro intimato G.G. non ha svolto attività difensiva in questa sede. La difesa della ricorrente ha depositato anche memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la società ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4) – la nullità della impugnata sentenza non definitiva n. 580 del 2005 conseguente alla violazione degli artt. 183 e 345 c.p.c., esponendo, in proposito ed in modo adeguato, il seguente quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. ("ratione temporis" applicabile nella fattispecie, siccome la doglianza investe la sentenza non definitiva della Corte territoriale pubblicata l’11 maggio 2007, nella vigenza della richiamata disposizione normativa introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006): "dica la Corte se in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto un diritto di credito derivante da un contratto (e, quindi, con natura di diritto eterodeterminato), ai sensi del combinato disposto degli artt. 183 e 345 c.p.c. e nel sistema di preclusioni introdotto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, il giudice di appello possa o meno porre a base della propria decisione la cessione del contratto alla società debitrice opponente, laddove tale cessione sia stata allegata in primo grado solo all’udienza di discussione orale (ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.) dal creditore opposto che abbia azionato in via monitoria il contratto, originariamente sottoscritto da un terzo in proprio, direttamente nei confronti della medesima società opponente (nella specie, contratto d’opera professionale sottoscritto in proprio, prima della costituzione di una s.a.s. dal futuro socio accomandatario).

2. Con il secondo motivo (proposto in via subordinata rispetto al primo motivo principale) la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione o falsa applicazione dell’art. 1406 c.c., formulando, al riguardo, il seguente quesito di diritto in virtù del citato art. 366 bis c.p.c.: "dica la Corte se sia ammissibile o meno la cessione ai sensi dell’art. 1406 c.c. di un contratto d’opera intellettuale, pendente da oltre un anno, che preveda una articolata serie di prestazioni di progettazione, alcune delle quali già eseguite dai professionisti incaricati a favore dell’originaria parte committente prima della cessione del contratto stesso". 3. Con il terzo motivo, formulato in ulteriore subordine rispetto al primo motivo e in alternativa al secondo motivo, la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio consistente nell’affermata "successione tacita" dell’Immobiliare Piergiuseppe al geom. P.P.M. nella convenzione professionale in data 19 aprile 1999. 4. Rileva il collegio che il primo motivo, proposto in via principale dalla ricorrente, è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

La società ricorrente ha dedotto la richiamata violazione sul presupposto che la Corte di appello di Genova, nella impugnata sentenza non definitiva n. 580 del 2007, aveva posto a fondamento della sua decisione di accoglimento del gravame in favore dei sigg.

A. e G. la circostanza che si fosse venuta a verificare una "successione tacita" nel rapporto tra il geom. P. P.M. e la società stessa, che aveva continuato ad avvalersi dell’opera dei due professionisti, i quali avevano agito originariamente in via monitoria, senza che, però, gli stessi, nel corso del giudizio di primo grado, avessero dedotto ritualmente e tempestivamente tale fatto costitutivo della loro pretesa creditoria (a precisazione o modificazione della loro domanda iniziale) nei riguardi della s.a.s. Immobiliare Piergiuseppe, ovvero entro i limiti preclusivi stabiliti dall’art. 183 c.p.c., nella versione "ratione temporis" applicabile.

Infatti, sulla scorta degli atti processuali esaminabili anche in questa sede in virtù della natura processuale del vizio dedotto, è emerso che i due professionisti, all’atto della costituzione nei giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di primo grado, a fronte dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla società destinataria dell’ingiunzione, avevano confermato che la convenzione professionale era stata sottoscritta personalmente dal geom. P.P.M., in quanto era stata stipulata ancor prima della costituzione della società, pur deducendo che il rapporto convenzionale era stato, poi, confermato dalla s.a.s. Immobiliare Piergiuseppe, senza, però, porre riferimento all’intervento di cessioni della medesima convenzione, la cui allegazione risulta essere stata esplicata per la prima volta dagli assunti creditori opposti (anteriormente all’avvenuta formalizzazione con l’atto di appello) solo in sede di udienza di discussione orale della causa in primo grado in data 5 ottobre 2005, in cui fu emessa la sentenza ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. (per come attestato nella stessa, laddove, peraltro, il giudice di prime cure ebbe a rilevare come non fosse configurabile la prospettata successione – invero da qualificarsi propriamente come una cessione – nel contratto: sul punto questo collegio intende richiamare, per mera completezza, i principi statuiti da Cass. n. 6157 del 2007 e, più recentemente, da Cass. n. 1204 del 2010).

Pertanto, la Corte di appello di Genova, nella impugnata sentenza non definitiva, ha posto a fondamento della decisione un fatto costitutivo (attinente ad un diritto di tipo eterodeterminato) non tempestivamente allegato dalle parti opposte nel giudizio di primo grado, siccome non dedotto ritualmente entro il termine ultimo per la definizione del "thema decidendum" (cfr. Cass. n. 19453 del 2005 e, da ultimo, Cass. n. 25598 del 2011), secondo la disciplina del previgente art. 183 c.p.c., commi 4 e 5 ("ratione temporis" applicabile nel caso di specie). In tal senso, perciò, la Corte territoriale ha violato il principio (v., ad es., sul punto, Cass. 14581 del 2007) in base al quale (nel regime appunto anteriormente vigente del citato art. 183 c.p.c.) è vietato al giudice porre alla base della propria decisione fatti che non rispondano ad una tempestiva allegazione delle parti, ovvero il giudice non può basare la propria decisione su un fatto, ritenuto costitutivo, estintivo, modificativo o impeditivo, che non sia mai stato dedotto o allegato dalla parte onerata o comunque non sia risultante dagli atti di causa, e che tale allegazione non solo è necessaria ma deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determinano definitivamente il "thema decidendum" ed il "thema probandum", ovvero entro il termine perentorio eventualmente fissato dal giudice ex art. 183 c.p.c., comma 5, o, in difetto, entro l’udienza prevista dal comma 4 dello stesso articolo demandata (in mancanza della richiesta del termine di cui al richiamato comma successivo) alla precisazione e modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già formulate.

5. In definitiva, alla stregua delle esposte argomentazioni, deve pervenirsi all’accoglimento del primo motivo del ricorso, con derivante assorbimento degli altri due (peraltro formulati in via subordinata), cui consegue la cassazione dell’impugnata sentenza non definitiva della Corte ligure n. 580 del 2007 (e, di conseguenza, di quella definitiva n. 1262 del 2009, che si è basata, quale presupposto logico-giuridico, sul decisum riconducibile all’annullata sentenza non definitiva, in relazione all’operatività dell’effetto espansivo di cui all’art. 336 c.p.c., comma 2) con rinvio della causa (non potendosi escludere la necessità di ulteriori accertamenti di fatto) ad altra Sezione della Corte di appello di Genova che si atterrà al principio di diritto precedentemente enunciato e provvederà anche sulle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri due; cassa le sentenze impugnate e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Genova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-10-2011) 18-11-2011, n. 42676

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Assise di Appello di Perugia ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di M.F. e My.El. in ordine al reato: a) di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p., L. n. 75 del 1958, artt. 3 e 4, loro ascritto per avere, in concorso tra loro e di altri imputati, la cui posizione è stata definita separatamente, indotto alla prostituzione numerose donne di origine straniera, nonchè favorito e sfruttato la loro attività di meretricio.

Gli imputati erano stati tratti a giudizio per rispondere anche del reato di cui all’art. 600 c.p., ma sono stati assolti da tale delitto già dalla sentenza di primo grado.

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali gli appellanti avevano chiesto di essere assolti anche dalla imputazione di cui al capo a) della rubrica.

Sul punto la sentenza ha ritenuto sufficientemente provata la responsabilità di entrambi gli imputati sulla base delle risultanze delle intercettazioni telefoniche effettuate nell’ambito di indagini dirette a reprimere lo sfruttamento della prostituzione di cittadine straniere clandestine che, come rilevato, avevano visto coinvolti vari imputati di origine albanese, nonchè, per quanto riguarda la posizione del M., anche sulla base delle dichiarazioni rese dal coimputato Ditta Salvatore.

In accoglimento del subordinato motivo di gravame proposto dal My. la sentenza ha, però, riconosciuto in favore di tale imputato le attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alla contestata aggravante, e, per l’effetto, ha rideterminato la pena inflittagli nella misura precisata in epigrafe.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi i difensori degli imputati, che la denunciano per violazione di legge e vizi di motivazione.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento la difesa del M. denuncia la violazione degli artt. 157, 161 e 163 c.p.p. in relazione all’art. 179 c.p.p. per omessa citazione dell’imputato per il giudizio di appello.

Si deduce che il M. aveva eletto domicilio in Palestrina presso tale B.M., ove gli erano stati regolarmente notificati gli atti relativi al primo grado di giudizio. L’imputato, invece, non ha mai ricevuto la citazione per il giudizio di appello. Sul punto si precisa che dalla relazione dell’ufficiale giudiziario in data 27.11.2009 l’atto non risulta notificato perchè il destinatario non è stato trovato. Successivamente la notificazione è stata eseguita presso il difensore di fiducia ai sensi dell’art. 161 c.p.p..

Si deduce, quindi, che la disposizione citata è stata applicata erroneamente in quanto, prima di procedere con detta modalità di notificazione, si sarebbero dovute eseguire ulteriori ricerche dell’imputato, ai sensi dell’art. 159 c.p.p., ed eventualmente provvedere all’emissione del decreto di irreperibilità, attesa la impossibilità di procedere ai sensi dell’art. 157 c.p.p.. Si deduce anche che l’imputato aveva l’obbligo di dimora nel Comune di Palestrina e il divieto di uscire dal suo domicilio dalle 20,30 alle 06,00.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione dell’art. 125 c.p.p., artt. 62 bis e 133 c.p., artt. 2 e 27 Cost. con riferimento al trattamento sanzionatorio. In sintesi, si deduce che la pena inflitta all’imputato, particolarmente elevata, senza la concessione delle attenuanti generiche, confligge con il principio che attribuisce alla sanzione penale una finalità rieducativa, oltre a non essere supportata da un apparato motivazionale adeguato.

Con l’ultimo mezzo di annullamento la difesa del ricorrente denuncia l’errata applicazione dell’art. 192 c.p.p. e della norma incriminatrice.

Si deduce che dalle risultanze probatorie è emerso che il M. ha avuto contatti con una sola donna, sicchè doveva essere esclusa l’aggravante di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 4.

Con il primo mezzo di annullamento la difesa del My. denuncia l’errata applicazione dell’art. 192 c.p.p., della norma incriminatrice, nonchè mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza in relazione alla affermazione di colpevolezza dell’imputato.

Si deduce che i giudici di appello hanno omesso di effettuare una rivalutazione delle risultanze probatorie e si sono limitati a confermare pedissequamente le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado.

Si sostiene che la dichiarazione di colpevolezza del My. è fondata esclusivamente su affermazioni apodittiche e congetturali ovvero sulle risultanze di intercettazioni telefoniche, delle quali, in sintesi, si contesta il valore probatorio ed il significato ai fini dell’affermazione di colpevolezza.

Con il secondo mezzo di annullamento anche la difesa del My. denuncia la violazione dell’art. 125 c.p.p., artt. 62 bis, 132 e 133 c.p., artt. 2 e 27 Cost. con riferimento al trattamento sanzionatorio.

Si osserva anche dal predetto ricorrente che la misura elevata della pena inflitta confligge con la finalità rieducativa della sanzione penale e si censura il giudizio di equivalenza e non di prevalenza delle attenuanti genetiche, nonchè l’aumento di pena per la continuazione.

Entrambi i ricorsi sono infondati.

Va rilevato, con riferimento al primo motivo di gravame dell’imputato M., che la relata in data 27.11.2009, afferente alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, contiene l’attestazione dell’Ufficiale giudiziario di non aver potuto eseguire detta notificazione presso il domicilio eletto in quanto l’imputato risultava sloggiato da alcuni mesi.

Orbene, il procedimento previsto dall’art. 159 c.p.p. per il caso di irreperibilità dell’imputato, stante il richiamo all’art. 157 c.p.p., si riferisce alla prima notificazione all’imputato non detenuto.

Tale disposizione non trova, invece, applicazione per le successive notificazioni allorchè l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio, stante l’obbligo imposto a quest’ultimo, ex art. 161 c.p.p., di comunicare qualsiasi variazione del domicilio dichiarato o eletto.

Nel caso di impossibilità di eseguire la notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto da qualsiasi causa determinata (inidoneità, insufficienza della dichiarazione, mutamento del domicilio), pertanto, si deve procedere direttamente alla notificazione ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, senza che sia consentito effettuare ulteriori ricerche dell’imputato, (cfr. sez. 5, 18.9.2009 n. 42399, Dona, RV 245819; sez. 5, 26.4.2005 n. 23670, Carbone e ateo, RV 231908).

Nè può essere contestata, nel caso in esame peraltro del tutto genericamente, l’attestazione dell’Ufficiale Giudiziario circa il mancato reperimento nel domicilio dichiarato o eletto della persona del destinatario della notificazione.

Sicchè correttamente la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello è stata eseguita nei confronti del M. ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4.

L’ultimo motivo di gravame del predetto ricorrente, afferente alla affermazione di colpevolezza e relativo alla ritenuta aggravante di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 4, n. 7), è inammissibile per non essere stata dedotta tale censura nei motivi di appello avverso la sentenza di primo grado.

Peraltro, l’accertamento della sussistenza della aggravante del numero delle donne sfruttate per entrambi gli imputati ha formato oggetto di adeguata motivazione mediante il riferimento alle risultanze delle intercettazioni telefoniche.

Il motivo di gravame del My. afferente alla affermazione di colpevolezza è infondato.

L’affermazione di colpevolezza del predetto imputato, infatti, pur se fondata esclusivamente sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche, è supportata da adeguata motivazione che da conto, mediante l’analisi del contenuto delle conversazioni telefoniche, del coinvolgimento del My. nell’attività di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Quanto alle censure di entrambi i ricorrenti in ordine al trattamento sanzionatorio, che si discosta dal minimo edittale, vi è adeguata motivazione mediante il riferimento alla gravità e reiterazione delle condotte criminose contestate agli imputati.

L’argomentazione relativa alla finalità rieducativa della pena, infine, è del tutto generica, considerato che la pena assolve anche ad una funzione di tutela sociale e che quest’ultima deve ritenersi prevalente di fronte alla commissione di fatti di particolare gravità.

I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-11-2011) 07-12-2011, n. 45868

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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma di quella emessa dal Gup del tribunale di Bari, ha assolto alcuni imputati, fra cui l’odierno ricorrente D. da una imputazione di spaccio di stupefacenti di cui al capo 18 e ne ha rideterminato la pena; ritenuto l’ipotesi di favoreggiamento reale in luogo di quella di spaccio di stupefacenti, nei confronti di C. T.F. e Me.El.; ha ritenuto prevalente, per il C., la circostanza attenuante speciale, di cui al comma V del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e le generiche già concesse dal giudice di primo grado ed esclusa la recidiva. Ne ha, quindi, ridimensionato la pena; ha ribadito la responsabilità di tutti gli indicati ricorrenti per svariate violazioni del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, sotto il profilo che, disattesa, in primo luogo, una eccezione di incompetenza territoriale, comune a tutti gli appellanti, perchè non proponibile dopo l’accesso al rito abbreviato, il materiale probatorio in atti, costituito da intercettazioni telefoniche era inequivoco e attestava, oltre ogni dubbio, come i singoli imputati si fossero dedicati ad attività illecite.

Ricorrono i condannati e deducono con separate impugnazioni:

1. C.T.F.: denunzia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla affermata responsabilità in ordine ai capi 2 e 5 della rubrica;

Come già cennato, il C. era stato originariamente accusato, in concorso con Me.El. di una ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, consistente nella consegna di una consistente quantità di droga, importata dall’Albania da Me.Er. e C.E., ad un imputato ma.Em. che a sua volta la aveva smerciata a M.E. per la successiva diffusione sul territorio. La Corte sottolineava che dalla letture delle telefonate intercorse tra i vari protagonisti emergeva con certezza che Me. e C., per incarico dei due originari importatori, avevano tempestato di richieste di pagamento il ma., usando a tal fine un linguaggio criptico e come tale incongruo a sostenere lecite versioni dei loro rapporti.

Ribadita dunque la esistenza dell’operazione, escludeva però che C. e Me. avessero concorso nel reato, perchè non era in atti la prova che costoro avessero manifestato anticipatamente la loro disponibilità a riscuotere le somme dai compratori italiani e piuttosto ravvisava l’ipotesi di cui all’art. 379 c.p.. Il C. con la impugnazione esclude che si sia perfezionato il reato di importazione, come peraltro messo in rilievo dallo stesso Gip nell’ordinanza applicativa della misura e ciò travolgerebbe la ritenuta gradata imputazione. Per i rimanenti delitti, consistenti tutti nella detenzione di stupefacenti, il ricorrente sostiene che la ricostruzione dei fatti è avvenuta: 1. nel caso del delitto sub 5 senza alcuna prova, sulla base di scambi di telefonate, dal contenuto equivoco, non riscontrate dal sequestro di sostanza; 2. in relazione a quello sub 6 travisando il termine "provino" usato in una conversazione, che era indicativo dell’acquisto di una quantità irrisoria per uso personale e non già di un campione;

3. per l’imputazione sub 9 afferma che l’acquisto, senza prova del numero di dosi, è stato erroneamente ritenuto destinato allo spaccio e non all’uso personale e mette in evidenza che non ricorre il numero di tre persone per configurare l’aggravante.

4. Anche il capo 10 non configurerebbe altro che un acquisto per proprio consumo; si duole, inoltre, della pena che reputa eccessiva.

2. Me.El..

Con la impugnazione, si lamenta dell’eccessività della pena, che discostandosi dai minimi edittali, doveva essere sostenuta da adeguata motivazione nella specie mancante.

3. M.E..

Si duole del mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze delle attenuanti generiche e del mancato esame preliminare degli atti per pervenire alla esclusione delle ipotesi previste dall’art. 129 c.p.p..

4. D.A.:

Ripropone la eccezione di incompetenza territoriale, posto che la richiesta di rito abbreviato non comporta, affatto, la accettazione della competenza territoriale del giudice; al riguardo, il ricorrente riporta specifica giurisprudenza di questa corte, che condivide.

Con il secondo motivo, denuncia per carenza e manifesta contraddittorietà della motivazione, la affermazione di responsabilità in ordine al capo 1, ossia un episodio di importazione di Kg 22 di droga, a lui non riconducibile. La Corte distrettuale non avrebbe spiegato come sia compatibile con l’ipotizzata partecipazione il fatto che egli al momento dell’arrivo della droga a (OMISSIS) si trovasse a (OMISSIS) e che non fosse tra i soggetti fermati o arrestati. Invero, sarebbero state valorizzate le conversazioni telefoniche, nonostante molte di esse dimostrassero che egli era del tutto all’oscuro del traffico; esclude, poi, possa ricorrere la ravvisata aggravante ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, motivata in base al solo ritrovamento della cocaina e non già con riferimento alla sua consapevolezza della quantità effettivamente in arrivo; anche per il capo 15, in cui egli, secondo la Imputazione, avrebbe svolto le mansioni di trasportatore in Italia, denuncia come per il capo 14, la insufficienza del materiale probatorio desunto dalle conversazioni in atti, e per il capo 17 nega di aver avuto un ruolo, richiamando la conversazione n. 295 del 29.8.2008, da cui emergerebbe che egli si stava occupando di altre vicende; anche per tale capo contesta la applicazione della aggravante della ingente quantità, non motivata e, quindi, da ritenersi esclusa; nega poi la ravvisabilità per tutti i capi di imputazione della aggravante di cui alla L. n. 146 del 2006, artt. 3 e 4 e si duole del mancato esame della sua lagnanza sulla eccessività della pena.

5. C.S., U.R.G. e M.R. rispondono del capo capo 14; secondo le sentenze di merito, i primi due sono stati destinatari di una partita di droga proveniente dalla Albania e le telefonate tra costoro riguardano sia la fase antecedente sia quella successiva l’arrivo delle sostanza, trasportata da certo m., uomo di fiducia di M..

C.S. e U.R.G. rispondono anche del capo 15, riguardante la importazione in Italia di un’altra partita di stupefacente.

Il C. deduce il difetto in atti di elementi per provare che egli abbia consapevolmente commesso il delitto ascrittogli, e assume che le telefonate intercettate hanno ad oggetto solo rapporti leciti.

G.U.R., si duole del mancato riconoscimento ex art. 129 c.p.p. della sua responsabilità e del difetto di motivazione in ordine al diniego delle sollecitate attenuanti generiche.

M.R. rileva che la sua condanna poggia sul non dimostrato contributo alla operazione che la corte ha solo presunto in base a due telefonate, la prima avuta con D. in cui si offriva come corriere, e la seconda in cui invece indicava il m. quale suo sostituto perchè egli non era disponibile a trattenersi come chiesto a (OMISSIS) per una notte. Mancherebbe il riscontro a tale tesi ossia non sarebbero provati i contatti tra il D. ed il m. e fra costui ed esso ricorrente; la sostituzione è dunque una mera ipotesi congetturale. Il fatto, poi,che il D. nel corso del trasferimento si sia tenuto in contatto con il m. dimostra che i due si conoscevano e non avevano affatto bisogno dell’intervento del M..

Con il secondo motivo si duole del diniego della attenuante di cui all’art. 114 c.p., non motivata sulla marginalità del suo intervento.

Motivi della decisione

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Nell’ordine logico delle questioni,è da affrontare la eccezione di incompetenza territoriale, che il ricorrente D. ha riproposto in questa sede e che la Corte ha rigettato, richiamando gli orientamenti giurisprudenziali sull’improponibilità della questione nel corso del giudizio abbreviato.

Il ricorrente, fa riferimento a precedenti giurisprudenziali di segno opposto a quelli invocati nella sentenza e rileva come una lettura costituzionalmente orientata escluda che il rito abbreviato implichi accettazione di una competenza territoriale diversa da quella prevista dalla norma, altrimenti configurandosi violazione del principio del rispetto del giudice naturale precostituito per legge.

Se indubbiamente corrisponde al vero l’affermazione difensiva in ordine all’esistenza di pronunce giurisprudenziali tendenti ad escludere che la scelta del rito abbreviato comporti accettazione della competenza territoriale del giudice indicato nel provvedimento di rinvio a giudizio (Sez. 6, n. 1168 del 20.11.1997, imp. Angeli, Rv. 211126; Sez. 6, n. 13624 del 23.9.1998, imp. Vicentini, Rv.

213430; Sez. 4, n. 4528 del 28.10.1998, imp. Generali, Rv.

213136;Sez. 1, n. 371S6 del 10.6.2004, imp. La Perna, Rv. 229532), questa Corte ritiene tuttavia di condividere l’opposto e più recente orientamento (Sez. 6, n. 44726 del 18.9.2003, imp. Ninivaggi, Rv.

227715; Sez. 6, n. 33519 del 4.5.2006, imp. Acampora, Rv. 234392;Sez. 4, n. 2841 del 20.11.2008, imp. Greco, Rv. 242493; Sez. 1, n. 22750 del 13.5.2009, imp. Calligaro, N. 22750 del 2009 Rv. 244111, N. 38388 del 2009 Rv. 244746, N. 10399 del 2010 Rv. 246352, N. 1937 del 2011 Rv. 249100) per il quale l’ammissione al rito abbreviato preclude la proposizione dell’eccezione di incompetenza territoriale. Questa linea interpretativa non incentra il proprio fondamento unicamente nell’accettazione, da parte dell’imputato, di un giudizio allo stato degli atti, tale da comprendere l’individuazione del giudice competente in quello dinanzi al quale pende il procedimento nel momento in cui il rito speciale viene adottato; mette in evidenza, altresì, l’adesione, con la richiesta di celebrazione del giudizio abbreviato, ad un rito nel quale difetta la fase processuale dedicata alla trattazione ed alla risoluzione di questioni preliminari quali quelle relative alla competenza, non essendo applicabile allo stesso la previsione dell’art. 491 c.p.p. e ponendo l’art. 21 c.p.p., quale limite per la proponibilità dell’eccezione di incompetenza territoriale, un’udienza preliminare ormai superata dalla richiesta di cui sopra (sul punto v. in particolare Sez. 6, n. 44726 del 18.9.2003, imp. Ninivaggi, Rv. 227715). La richiesta di rito abbreviato, in questa prospettiva, risulta contenere un’implicita rinuncia alla proposizione di ulteriori eccezioni sul tema, nella consapevole accettazione di una procedura che non contempla tale proponibilità. E tanto supera il richiamo del ricorrente al principio costituzionale di precostituzione per legge del giudice naturale; essendo proprio la legge processuale, nell’ottica appena descritta, a determinare specificamente quale giudice naturale del procedimento quello al quale l’imputato stesso chiede di celebrare il giudizio con il rito abbreviato.

E’ da concludere per la manifesta infondatezza della questione.

3. Nel merito, ed esaminate singolarmente le singole posizioni, si osserva:

3.1 D.A.:

La denuncia di incompletezza dello sviluppo motivazionale della sentenza in ordine a tutte le imputazioni contestate a costui si basa su una mera rilettura dei dati di fatto, acquisiti al materiale dibattimentale, ed in una diversa interpretazioni degli stessi, che oltre che meramente ripetitiva delle doglianze espresse in appello, cui la corte ha dato risposta, non induce all’invocato annullamento, in quanto del tutto esulante dal sindacato rimesso a questa corte. Il discorso logico argomentativo del giudice di merito non presenta nè evidente pecche nella valutazione delle prove, nè manifesti salti logici e si presenta adeguato rispetto ai dati probatori; in particolare, la osservazione, concernente il capo 1, della assenza dell’imputato dal luogo ove si è realizzata la importazione è stata ritenuta del tutto irrilevante, giacchè occasionale e non influente sulla condotta, connotata nei giorni immediatamente precedenti lo sbarco in Bari della droga da numerosi contatti telefonici con gli altri correi. I dialoghi intercettati attestavano la cura con cui egli si era mosso per organizzare lo smistamento della sostanza, affidandolo ad un suo uomo di fiducia e la sua successiva preoccupazione per le sorti di costui, (arrestato in flagranza di reato) e la mancanza di notizie sul carico, in realtà sequestrato.

Tali dati di fatto, correttamente, sono stati considerati inequivoci in ordine al suo coinvolgimento, a nulla rilevando il suo viaggio a (OMISSIS), contestuale all’arrivo della droga. Anche per i rimanenti capi di imputazione, indicati in rubrica ai nn. 14, 15, e 17 della imputazione, il ricorrente incentra le sue doglianze sulla assetta equivocità dei dialoghi intercettati a suo carico, ma le doglianze oltre alla rilevata introduzione di dati d merito, presentano un ulteriore profilo d’inammissibilità, in quanto si limitano ad estrapolare singole frasi o brani, mentre la corte ha sviluppato un coerente ed esaustivo iter argomentativo sulla base di una disamina completa di tutto il materiale intercettato, anche a carico dei correi, che conduceva alla individuazione dei collegamenti e delle specifiche condotte. Si è in presenza, dunque, di censure che si sottraggono all’onere di confrontarsi con il contenuto dialetticamente esteso della pronuncia e hanno un carattere di aspecificità. Il testo della pronuncia, peraltro, come già detto non ha alcun vuoto e soprattutto appare connotato da deduzioni logiche e condivisibili. E’ inoltre manifestamente generica la doglianza concernente la sussistenza della aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, riconosciuta dalla corte con argomentazioni in linea con l’orientamento di questa corte, per il profilo oggettivo dal dato ponderale rilevantissimo; si è trattato di Kg 22 di eroina, per il capo 1, e di altrettante notevoli partite di droga per i rimanenti capi, come desunto dai giudici di merito dalle conversazioni intercettate, riferite ad affari ingenti e confortate dalle modalità concrete delle organizzazione predisposta per la importazione; tali elementi, adeguatamente esposti, danno, altresì, ragione della consapevolezza soggettiva, essendo il D. coinvolto in prima persona nei dettagli e, dunque, pienamente a conoscenza del tipo e della quantità della droga trattata. A fronte di tale adeguata motivazione il ricorrente si affida a generiche lagnanze, senza alcuna effettiva indicazione di errori, ma centrate su osservazioni non correlate alle acquisizioni probatorie ed alla valutazione effettuata dai giudici di merito.

Infine, in ordine alla contestata ravvisabilità per tutti i capi di imputazione della aggravante di cui alla L. n. 146 del 2006, artt. 3 e 4, è da osservare che già la corte di merito aveva rilevato la genericità della censura, non supportata da specifiche argomentazioni e tale vizio ex art. 580 c.p.p., lett. c) è nuovamente presente in questa fase, posto la mera assertiva negazione della sussistenza della stessa. Nè può certo dolersi del richiamo per relazione alla sentenza di primo grado, operato dai giudici di appello, in quanto da un canto le due pronunce di merito si fondano e si integrano, dall’altro, la Corte, in assenza di specificità dei motivi su tale punto, non era tenuta ad approfondire alcuna tematica.

Parimenti inammissibile è il motivo relativo alla misura del trattamento sanzionatorio, la cui rivalutazione è inibita in questa sede, a fronte di una adeguata spiegazione dei criteri seguiti per la valutazione dello spessore criminale del D. in relazione alla determinazione della misura di pena; senza dire che il ricorrente non indica nemmeno in quali errori sarebbe incorso il giudice di merito e si limita a denunciarne la "ingiustizia". 3.2. C.T.F.:

Il primo motivo di ricorso è palesemente inammissibile, dato che il C. non propone doglianze inerenti alla configurabilità del delitto di favoreggiamento che gli è stato contestato, ma avverso la pronuncia in ordine ad un capo che non lo riguarda; egli non ha dunque in relazione all’ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, alcuna legittimazione nè alcun interesse, stante la avvenuta consumazione del reato presupposto, quale ampiamente motivata nella sentenza impugnata.

Quanto ai rimanenti capi di imputazioni, le contestazioni sviluppate con il gravame si configurano come mere ripetizioni dei motivi di appello, cui la corte ha adeguatamente risposto; la impugnazione è connotata, comunque, dall’introduzione di valutazioni di merito in ordine al contenuto delle intercettazioni e sulla interpretazioni di parole e frasi, il cui valore indiziario viene contestato, ovvero sul difetto di adeguati riscontri della imputazione di spaccio, che in realtà si traducono in meri apprezzamenti antagonisti a quelli ritenuti dal giudice distrettuale, non sottoponibili a questa corte.

Vale brevemente osservare che i giudici di merito hanno motivatamente escluso che gli acquisti servissero a soddisfare esclusivamente il fabbisogno personale di sostanza stupefacente del C., posto che costui a sua volta rivendeva quanto acquistato, a nulla rilevando il mancato accertamento del numero esatto di dosi acquistate, e che infondatamente egli nega la sussistenza della aggravante del numero delle persone, che sono state di fatto individuate nella moglie ed in altro coimputato; la censura sulla entità della pena, infine, non svolge alcuna critica, ma si limita a proporre una diversa quantificazione, senza indicare le ragioni per cui il giudice di merito avrebbe dovuto applicare una pena più contenuta.

3.3. Me.El..

La doglianza non esprime alcuna specifica critica alla sentenza e si limita a dedurre inosservanza dell’art. 133 c.p., senza indicare nè le lacune della motivazione, nè soprattutto quale sia l’interesse portato avanti con la impugnazione, dato che non viene dedotta l’eccessività della pena inflitta. Ove poi si volesse ritenere implicita una denuncia in tal senso, è da osservare che il ricorrente non indica nemmeno un motivo di inadeguatezza della pena, laddove era suo onere enunciare le ragioni, non adeguatamente valutate dal giudice che imponevano un diverso apprezzamento della misura della sanzione.

3.4 M.E.:

Parimenti generiche le doglianze del M., che non spiega nè quali dati oggettivi avrebbero dovuto condurre alla sua assoluzione, nè ancora per quale profili di meritevolezza le riconosciute attenuanti generiche dovessero essere considerate prevalenti e ciò nonostante la corte abbia espresso adeguata motivazione prendendo in esame il suo profilo criminale e la gravità dei fatti contestati.

3.5 C., G. e M..

Anche tali ricorrenti propongono doglianze che sono dirette ad una rivisitazione dei fatti, in senso loro favorevole, del tutto smentita dalla motivazione offerta dalla corte; il giudice distrettuale ha infatti puntualizzato in primo luogo che sia il G. sia il C. non avevano enunciato specifici motivi in ordine al capo 15 della imputazione, sicchè in questa sede non possono proporsi doglianze che non hanno trovato ingresso nel giudizio di merito, posto che in punto di responsabilità si è comunque formato il giudicato. E comunque il C., che risponde anche del capo 14, non ha specificato nell’odierno ricorso quale imputazione abbia inteso contestare ed ha formulato censure talmente generiche da non consentire nemmeno la preliminare individuazione dell’ipotesi accusatoria cui si dichiara estraneo.

Quanto alla pena, della cui eccessività si duole il G., valgono le considerazioni già svolte per i precedenti ricorrenti, posto che si tratta di un motivo inespresso, appena abbozzato, senza alcuna indicazione di elementi positivi da valutare per la chiesta concessione delle generiche.

Parimenti, per quanto riguarda il M., le sue osservazioni travalicano il limite della critica in ordine alla congruità e logicità della motivazione e sostituiscono agli apprezzamenti e le valutazioni espresse dalla corte, una serie di interrogativi, cui peraltro il giudice ha risposto. Infatti, i giudici di merito hanno ricostruito le fasi della vicenda, nel corso della quale il M. ha indicato suo sostituito, nel ruolo di corriere, un altro coimputato ed hanno chiarito che l’imputato ha mantenuto proprio per questo suo attivo interessamento, un comportamento rilevante ai fini del concorso; inoltre, ha spiegato che il contatto iniziale tra il D. ed il M. era indicativo della omessa conoscenza del numero telefonico del nuovo corriere, che appunto era stato reperito dall’odierno ricorrente; ed ha desunto quale ulteriore e logico elemento sintomatico della partecipazione il comportamento successivo alla operazione, (il M. si era attivato per conoscere l’esito della trasporto), non altrimenti spiegabile se non l’assunzione di uno specifico ruolo in essa.

Infine, è adeguatamente motivato il diniego della invocata attenuante ex art. 114 c.p.p., che ricorre, come sottolineato dal giudice, solo nel caso di minima incidenza dell’operato del correo, nel caso in esame da escludere in relazione alla importanza del contributo, che aveva permesso il perfezionamento del trasporto.

I ricorsi vanno dichiarati inammissibili ed i ricorrenti sono da condannare al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti a pagare le spese processuali e ciascuno Euro mille a favore della cassa delle ammende.

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