Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-07-2011, n. 4509 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente gravame il Ministero chiede la riforma della sentenza in forma semplificata di cui in epigrafe con cui, è stato accolto il ricorso diretto avverso il provvedimento con il quale l’appellato è stato giudicato non idoneo, ed escluso dal concorso per il reclutamento di 952 allievi della Guardia di Finanza riservato ai volontari delle Forze Armate in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo.

L’appellante Ministero assume in sintesi che, erroneamente ed in violazione del bando, il TAR avrebbe ritenuto non deturpante o contrario al decoro della due tatuaggi che sarebbero stati assolutamente estesi; e comunque avrebbero costituito una alterazione grave della pelle.

L’appello è infondato.

In linea generale, ai fini dell’esclusione dall’arruolamento, il presupposto di fatto della mera presenza di un tatuaggio è di per sé circostanza neutra, che acquista una sua specifica ed autonoma valenza quando le dimensioni, o i contenuti, dell’incisione sulla pelle siano rivelatori di una personalità abnorme, ovvero quando queste siano oggettivamente deturpanti della figura ovvero comunque appaiono oggettivamente incompatibili con il possesso della divisa (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 14 ottobre 2005, n. 5746; Consiglio Stato, sez. VI, 29 marzo 2007, n. 1457; Consiglio Stato, sez. VI, 04 aprile 2007, n. 1520).

La delibazione di tali fattispecie non può quindi che essere ancorata alla valutazione caso per caso dell’esattezza dei presupposti di fatto dei singoli provvedimento di non idoneità. In conseguenza, oggettivamente in conferenti appaiono i precedenti di questa stessa Sezione in un senso o nell’altro, in quanto fanno riferimento a casistiche ontologicamente differenti da quella in esame.

Nel caso di specie, i due tatuaggi in questione seppure di grandi dimensioni (raffiguranti un teschio ed una stella emblemi di un reparto militare) sono comunque poste in regioni che sono totalmente coperte dalla divisa. Il posizionamento dei tatuaggi fa ritenere che, nella specie, non ricorresse affatto una situazione oggettivamente ostativa all’ammissione.

In conclusione la decisione impugnata appare esattamente motivata in quanto il tatuaggio sul corpo dell’aspirante, per contenuto, forma e dimensioni, non costituiva una "grave alterazione" della pelle ai sensi delle Direttive Tecniche, tale da giustificare il giudizio di inidoneità psicofisica, ai fini del reclutamento nella Guardia di Finanza ai sensi Par. XIX dell’All. 2. 15 dicembre 2003 del Comando Generale della Guardia di Finanza, emanato ai sensi dell’art.3, 4° co. del d.m. 17 maggio 2000, 155.

In conclusione l’appello è infondato e deve essere respinto.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio, in relazione alla natura controversa della questione, possono tuttavia essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:

– 1. respinge l’appello di cui in epigrafe.

– 2.Spese compensate, per entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-05-2011) 01-08-2011, n. 30408

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Svolgimento del processo

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la corte di appello di Brescia ricorre contro la sentenza del giudice monocratico del tribunale di Mantova del 12/3/2010, con la quale L.C. è stata condannata alla pena di mesi due di reclusione per il reato di cui all’art. 614 c.p., u.c., previa concessione delle attenuanti generiche considerate equivalenti.

Lamenta il procuratore generale erronea determinazione della pena, per violazione dell’articolo 614, comma uno, del codice penale che, per il reato di violazione di domicilio non aggravato, prevede la pena minima edittale di mesi sei di reclusione.

Motivi della decisione

Il ricorso del Procuratore Generale non è fondato.

L’art. 614 c.p., è stato modificato, nel senso indicato nel ricorso del Procuratore Generale, con la L. n. 94 del 20091; tuttavia, poichè i fatti contestati sono risalenti al 3 gennaio del 2008 e considerato che la norma penale successiva è più sfavorevole per il reo, la stessa non può essere applicata nel presente procedimento.

Correttamente, dunque, il tribunale di Mantova ha fatto applicazione della norma vigente alla data di commissione del fatto, che comminava una pena fino a tre anni di reclusione, senza limite minimo.

Per tale motivo il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso.

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T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 30-09-2011, n. 760 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo

Con il presente ricorso si chiede l’annullamento del silenzio formatosi sull’istanza di emersione da lavoro irregolare presentata dal ricorrente in data 30 settembre 2009 con la domanda n. LT3301433061.

Nell’udienza camerale odierna il ricorso è trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato improcedibile. Avendo, infatti, l’Amministrazione, nelle more del giudizio, provveduto a convocare il ricorrente per la trattazione della pratica di emersione, (come risulta dagli atti di causa oltreché dalla dichiarazione resa a verbale dal difensore del ricorrente) è venuto a mancare l’interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio.

Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile.

Le spese di lite sono poste a carico dell’Amministrazione e liquidate in Euro. 1.000.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite che liquida in E. 1.000.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 25-10-2011, n. 8227 Procedimento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con il ricorso indicato in epigrafe, la società istante censurava i provvedimenti sopra specificati per vari profili di violazione di legge ed eccesso di potere, chiedendone l’annullamento e domandando in subordine il risarcimento del danno patito;

Considerato che l’amministrazione si costituiva in giudizio;

Rilevato che con memoria depositata il 7.10.2011, l’istante prendeva atto dell’avvenuto annullamento del provvedimento di esclusione impugnato e della sua conseguente riammissione in gara in qualità di aggiudicatario provvisorio;

Rilevato che in camera di consiglio, l’ISTAT depositava il provvedimento della Direzione Generale del 22.9.2011, con cui si disponeva l’annullamento in autotutela della citata delibera n. 111 del 2011, con conseguente attivazione della procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta, con riguardo ai soli costi della sicurezza;

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta.

Ritenuto, peraltro, che l’ISTAT si è potuto determinare a provvedere in autotutela solo a compimento di un procedimento, nell’ambito del quale è stato acquisito il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, come si evince dallo stesso corpo della delibera n. 151 del 2011;

Ritenuto, dunque, che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.