Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con il presente gravame il Ministero chiede la riforma della sentenza in forma semplificata di cui in epigrafe con cui, è stato accolto il ricorso diretto avverso il provvedimento con il quale l’appellato è stato giudicato non idoneo, ed escluso dal concorso per il reclutamento di 952 allievi della Guardia di Finanza riservato ai volontari delle Forze Armate in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo.
L’appellante Ministero assume in sintesi che, erroneamente ed in violazione del bando, il TAR avrebbe ritenuto non deturpante o contrario al decoro della due tatuaggi che sarebbero stati assolutamente estesi; e comunque avrebbero costituito una alterazione grave della pelle.
L’appello è infondato.
In linea generale, ai fini dell’esclusione dall’arruolamento, il presupposto di fatto della mera presenza di un tatuaggio è di per sé circostanza neutra, che acquista una sua specifica ed autonoma valenza quando le dimensioni, o i contenuti, dell’incisione sulla pelle siano rivelatori di una personalità abnorme, ovvero quando queste siano oggettivamente deturpanti della figura ovvero comunque appaiono oggettivamente incompatibili con il possesso della divisa (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 14 ottobre 2005, n. 5746; Consiglio Stato, sez. VI, 29 marzo 2007, n. 1457; Consiglio Stato, sez. VI, 04 aprile 2007, n. 1520).
La delibazione di tali fattispecie non può quindi che essere ancorata alla valutazione caso per caso dell’esattezza dei presupposti di fatto dei singoli provvedimento di non idoneità. In conseguenza, oggettivamente in conferenti appaiono i precedenti di questa stessa Sezione in un senso o nell’altro, in quanto fanno riferimento a casistiche ontologicamente differenti da quella in esame.
Nel caso di specie, i due tatuaggi in questione seppure di grandi dimensioni (raffiguranti un teschio ed una stella emblemi di un reparto militare) sono comunque poste in regioni che sono totalmente coperte dalla divisa. Il posizionamento dei tatuaggi fa ritenere che, nella specie, non ricorresse affatto una situazione oggettivamente ostativa all’ammissione.
In conclusione la decisione impugnata appare esattamente motivata in quanto il tatuaggio sul corpo dell’aspirante, per contenuto, forma e dimensioni, non costituiva una "grave alterazione" della pelle ai sensi delle Direttive Tecniche, tale da giustificare il giudizio di inidoneità psicofisica, ai fini del reclutamento nella Guardia di Finanza ai sensi Par. XIX dell’All. 2. 15 dicembre 2003 del Comando Generale della Guardia di Finanza, emanato ai sensi dell’art.3, 4° co. del d.m. 17 maggio 2000, 155.
In conclusione l’appello è infondato e deve essere respinto.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, in relazione alla natura controversa della questione, possono tuttavia essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:
– 1. respinge l’appello di cui in epigrafe.
– 2.Spese compensate, per entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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