Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-12-2011, n. 26598 Contratto a termine

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte, premesso che il Collegio ha disposto, all’esito dell’odierna udienza, la redazione motivazione della presente sentenza in forma semplificata;

rilevato che:

il giudice di appello di Milano, confermando la sentenza di prime cure, ha dichiarato la illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato fra il lavoratore in epigrafe da una parte, e Poste Italiane s.p.a. dall’altra;

per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società Poste Italiane affidato a tre motivi, illustrati da memoria; il lavoratore ha resistito con controricorso;

la Corte territoriale con riferimento al contratto a termine stipulato in data 5 giugno 2002 "per esigenze tecniche organizzative e produttive, anche di carattere straordinario, conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi comprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002, 13 febbraio 2002 e 17 aprile 2002", ha, sulla premessa dell’applicabilità del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, confermato, ritenendo generica l’indicazione in contratto delle esigenze e non provata la effettiva sussistenza dei presupposti del contratto a termine nel caso concreto, la sentenza di primo grado in punto di declaratoria della nullità del termine apposto a detto contratto e di condanna della società a pagare le retribuzioni omesse a far tempo dalla messa in mora la suddetta impostazione è stata censurata dalla società che assume la erroneità della sentenza impugnata, con i primi due motivi, in punto di ritenuta necessità di prova delle esigenze in relazione al caso concreto nonchè, con il terzo motivo, in ordine alla spettanza delle retribuzioni in assenza di controprestazione e di messa in mora; i primi due motivi sono infondati;

questa Corte ha infatti, condivisibilmente, sancito, che in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte del datore di lavoro delle "specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo", ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (cfr. sentenza del 23 aprile 2000, in causa C-378/07 ed altre; sentenza del 22 novembre 2005, in causa C-144/04), un onere di specificazione a carico del datore di lavoro – e quindi di prova – delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificablità delle stesse nel corso del rapporto (per tutte Cass. 1 febbraio 2010 n. 2279);

conseguentemente il richiamo agli accordi collettivi non può costituire assolvimento all’onere di specificazione così come richiesto dalla norma;

il terzo motivo relativo alle conseguenze economiche derivanti dalla accertata invalidità dell’apposizione del termine che si conclude con il seguente quesito:"se per il principio della corrispettività della prestazione, il lavoratore – a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del contratto a termine stipulato – ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui all’art. 126 e segg. cod. civ." è inammissibile per genericità del quesito;

invero tale quesito prescinde del tutto dalla ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata e si risolve nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia e come tale non è idoneo ad assolvere alla sua funzione;

questa Corte ha affermato, infatti, che, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, (Cass. S.U. 11 marzo 2008 n. 6420); ovvero quando, essendo la formulazione generica e limitata alla riproduzione del contenuto del precetto di legge, è inidoneo ad assumere qualsiasi rilevanza ai fini della decisione del corrispondente motivo, mentre la norma impone al ricorrente di indicare nel quesito l’errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (Cass. S.U. 9 luglio 2008 n. 18759);

d’altro canto non vi è per il dedotto vizio di motivazione l’indicazione, in una sintesi riassuntiva simile al quesito di diritto, delle ragioni che rendono, in caso d’insufficienza, inidonea la motivazione a giustificare la decisione, in caso di omissione, decisivo il difetto di motivazione e in caso di contraddittorietà, non coerente la motivazione (cfr. Cass. 25 febbraio 2009 n. 4556, Cass. S.U. 18 giugno 2008 n. 16528 e Cass. S.U. 1 ottobre 2007 n. 2063);

il ricorso, in conclusione, va respinto;

per la ritenuta inammissibilità dei motivi afferenti le conseguenze economiche, vi è spazio per l’operatività dello ius superveniens di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi da 5 a 7, trovando, detto ius superveniens, applicazione con il limite invalicabile della cosa giudicata (Cfr. Corte Cost. n. 3003 del 2011 che ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento agli artt. 3, 4, 11, 24, 101, 102, 111 Cost. e art. 117 Cost., comma 1); le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 40,00 per esborsi oltre Euro 2.500,00 per onorario ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 08-09-2011, n. 2196

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con provvedimento del 21.11.2008 il Comune di Barzago ha affermato il divieto per la E. s.p.a. di insediare nuove attività produttive nel fabbricato oggetto della denuncia di inizio attività presentata il 22.10.2008, in forza della previsione di cui all’art. 29 delle n.t.a.

2. La E. s.p.a. insorge avverso tale determinazione, avverso la nota del 23.12.2008, che ha ribadito il divieto, e, in parte qua, l’art. 29 delle n.t.a. del p.r.g.

3. Chiede, inoltre, la condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti.

4. Questi i motivi dedotti:

– violazione e falsa applicazione dell’art. 29 delle n.t.a., violazione dell’art. 42, Cost., eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità;

– quanto all’art. 29 delle n.t.a., ove si ritenga corretta l’interpretazione seguita dall’amministrazione comunale: violazione dell’art. 42 Cost., eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza e per illogicità.

5. Si è costituito in giudizio il Comune di Barzago e, oltre a dedurre l’infondatezza nel merito della domanda, ha eccepito:

– la cessazione della materia del contendere, in quanto con provvedimento del 28.3.2009, l’amministrazione ha comunicato alla ricorrente la possibilità di dare corso ai lavori;

– la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso poiché la ricorrente, a seguito dell’adozione del p.g.t., ha presentato osservazioni con le quali si è dichiarata soddisfatta della scelta dell’amministrazione di destinare il comparto di sua proprietà ad una destinazione terziarioricettivocommerciale.

6. Nel corso dell’udienza del 7 luglio 2011 il difensore della ricorrente ha eccepito la tardività della costituzione del Comune.

7. All’esito dell’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

8. L’eccezione di irricevibilità della costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente, formulata dalla ricorrente, è infondata, stante la natura non perentoria del termine previsto, prima dall’art. 22, l. n. 1034/1971 e ora dall’art. 46 d.lgs. n. 104/2010.

Né, stante il rinvio dell’udienza di merito, la costituzione del Comune ha violato i termini previsti dall’art. 73 cod.proc.amm.

9. Si esaminano preliminarmente le eccezioni formulate dalla difesa dell’amministrazione resistente.

10. Non si può addivenire ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere: con il provvedimento del 28.3.2009, l’amministrazione, nel comunicare la possibilità di dare corso ai lavori, non si è, difatti, espressamente pronunciata in merito alla possibilità di insediamento di nuove attività produttive nell’immobile oggetto della d.i.a., lasciando così fermo il divieto affermato nei provvedimenti impugnati.

11. L’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse è infondata: residua, invero, l’interesse della ricorrente ad una pronuncia sulla domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto dei provvedimenti impugnati.

12. Si può ora esaminare il merito del ricorso.

13. Il primo motivo è fondato.

L’art. 29 delle n.t.a., nella parte in cui prevede che "la nuova edificazione e la riorganizzazione dei volumi esistenti sono destinate a residenza con uffici, commercio e terziario", non può essere applicata nel caso di specie.

L’intervento edilizio oggetto della denuncia di inizio attività presentata dalla E. s.p.a., consiste, invero, in lavori di manutenzione straordinaria e, dunque, in intervento conservativo e non certo di nuova costruzione e neppure in una riorganizzazione dei volumi (da identificarsi, quantomeno, in un intervento di ristrutturazione edilizia), uniche ipotesi per le quali la norma prevede l’obbligo di mutare la destinazione d’uso degli immobili.

Né la norma, laddove consente la realizzazione di lavori di manutenzione e di ampliamento, nei limiti del 5% della superficie, sui fabbricati esistenti, subordina tali interventi alla attualità dell’utilizzo dell’immobile per attività produttive.

Unica condizione prevista è quindi la destinazione produttiva dell’immobile, la cui mancanza non è stata contestata dai provvedimenti impugnati, che si sono invece appuntati sulla circostanza che l’immobile non sia attualmente utilizzato per lo svolgimento di attività produttive.

I provvedimenti prot. 8536 del 21.11.2008 e prot. 9276 del 23.12.2008 nella parte in cui affermano il divieto di insediare nuove attività produttive nell’edificio di proprietà della ricorrente sono, dunque, illegittimi.

14. Per le ragioni esposte la domanda di annullamento è, dunque, fondata e va pertanto accolta, con assorbimento dell’ulteriore censura dedotta.

15. Va, infine, esaminata la domanda di risarcimento dei danni.

16. La ricorrente chiede il ristoro del mancato guadagno, corrispondente ai canoni di locazione del capannone dal novembre 2008. Nonostante con ordinanza di questo Tar n. 234/2009 fosse stata sospesa l’efficacia dei provvedimenti impugnati – afferma – nessun contratto di locazione si sarebbe potuto perfezionare a causa dell’incertezza causata dalla pendenza del ricorso.

In via subordinata la ricorrente chiede il ristoro del danno per la perdita delle possibilità di stipulare contratti di locazione del capannone.

La domanda è infondata.

La ricorrente non ha, in alcun modo, provato la sussistenza di richieste di locazione e di trattative non concluse per l’incertezza dovuta alla pendenza di un ricorso nel corso del quale era, comunque, stata concessa tutela cautelare, motivata, oltretutto, con riferimento al requisito del fumus boni iuris.

Inoltre, la E. s.p.a. non risulta neppure avere eseguito i lavori oggetto della d.i.a., nonostante la sospensione dei provvedimenti impugnati con ordinanza cautelare n. 234/2009 e l’espresso assenso del Comune con provvedimento del 28.3.2009.

La mancata realizzazione dei lavori oggetto della d.i.a. e, conseguentemente, la perdita della possibilità di locare il capannone è quindi riconducibile ad una libera scelta della ricorrente.

17. Sussistono giustificati motivi, quali la soccombenza della ricorrente sulla domanda risarcitoria, per disporre l’integrale compensazione fra le parti costituite delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la domanda di annullamento e, per l’effetto, annulla i provvedimenti prot. 8536 del 21.11.2008 e prot. 9276 del 23.12.2008, nella parte in cui affermano il divieto di insediamento di nuove attività produttive nel fabbricato oggetto della d.i.a. in variante presentata il 22.10.2008.

Respinge la domanda di risarcimento dei danni.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-01-2012, n. 619 Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto

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Svolgimento del processo

B.S. citò R.M. innanzi al Tribunale di Ferrara al fine di ottenere sentenza che tenesse luogo del contratto di compravendita non concluso, agendo in forza di un preliminare sottoscritto il 5 marzo 1991, avente ad oggetto una unità abitativa con annessa autorimessa, locale di sgombero e corte comune, sita in (OMISSIS). A sostegno della domanda ed a riprova di aver pagato l’intero prezzo pattuito in lire 167 milioni, produsse:

il detto preliminare, portante la ricevuta di lire 15 milioni; una ricevuta di lire 45 milioni (con tre assegni di lire 15 milioni ciascuno) a firma del M. in data 10 agosto 1991; altri documenti di incasso di ulteriori acconti di lire 29 milioni e di lire 70 milioni; dedusse infine che in data 16 luglio 1992, nell’ambito di una più ampia pattuizione interessante anche altri rapporti tra le parti, era stato pattuito uno sconto di lire 23 milioni. Avanzò altresì domanda perchè fosse ordinato al convenuto di provvedere alla cancellazione delle ipoteche gravanti sull’immobile Il R., costituendosi, contestò l’autenticità delle proprie sottoscrizioni in calce alle ricevute per lire 29 milioni e per lire 70 milioni nonchè alla clausola di preteso "sconto" per lire 23 milioni. Verificata a mezzo CTU l’autenticità delle scritture contestate, venne ammesso e prestato dal B. giuramento decisorio sulla ricezione della somma di lire 70 milioni in contanti.

A seguito di tale istruttoria venne emessa sentenza ex art. 2932 cod. civ.; il convenuto fu altresì condannato a procurare la cancellazione delle ipoteche gravanti sugli immobili venduti.

Appellata tale decisione dal R., la Corte di Appello di Bologna, pronunziando sentenza n. 1067/2005, respinse il gravame e regolò le spese del giudizio; il giudice dell’impugnazione pervenne a tale decisione osservando – per quello che ancora conserva interesse nella presente sede di legittimità- a – che sarebbe stata tardiva – e quindi inammissibile – la censura di omessa valutazione del valore dei miglioramenti all’immobile compravenduto, contemplati nella scrittura del 16 luglio 1992 (in cui era previsto tra l’altro il pur applicato sconto di lire 23 milioni) al fine di valutare l’adempimento del promissario acquirente di offrire il pagamento dell’intero prezzo; in più l’intera ed articolata pattuizione sarebbe stata di difficile interpretazione; b – che correttamente si sarebbe condannato l’appellante a procurare la cancellazione delle ipoteche, non vertendosi in ipotesi di un facere infungibile, sibbene di un obbligo di condotta propria, diretta ad ottenere un risultato finale da parte di terzi; c – che il mancato accertamento della conformità dell’immobile alle leggi urbanistiche vigenti al momento della pronunzia – attese le variazioni eseguite sull’immobile dal R. – costituiva domanda del tutto nuova eppertanto inammissibile, non essendo stato neppure allegato in cosa tali opere sarebbero consistite e soprattutto se le stesse, se realizzate, avessero necessitato di una nuova concessione edilizia.

Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il R., affidandolo a due motivi; il B. non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1 – Con il primo motivo viene fatta valere la violazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366, 1367, 1368, 1369 e 1371 cod. civ., in relazione all’art. 2932 c.c., comma 2, sostenendo il ricorrente che con la scrittura privata del 16 luglio 1992 sarebbe stato modificato il contenuto delle obbligazioni del preliminare, senza che la Corte territoriale avesse delibato tale circostanza, prendendo in esame solo la parte dell’articolata pattuizione in cui veniva prevista l’applicazione di uno sconto di lire 23 milioni; in particolare si duole il ricorrente della violazione delle norme di ermeneutica che devono soccorrere in caso di clausole oscure o ambigue, al fine del riscontro della possibile loro interpretazione, quale quella che si dice suggerita nell’atto di appello.

2 – Con il logicamente connesso secondo motivo viene dedotta la contraddittorietà nella motivazione della Corte di Appello laddove, pur traendo spunto dalla presenza di una pattuizione "di sconto" prevista nella convenzione successiva, non avrebbe però ritenuto applicabili – quali parametri di riferimento della condotta adempiente del promissario acquirente- le altre, relative alla rivalutazione del 6% del valore della abitazione dal momento in cui la stessa era stata occupata (punto 4 della scrittura, riportata in ricorso); agli interessi del 12% al momento dell’acconto (punto 5 ibidem); agli interessi dal momento dell’acconto al saldo alla stipula del definitivo (punto 6 ibidem), con l’ulteriore conseguenza di escludere immotivatamente l’adempimento – o l’offerta di adempimento – di tali obbligazioni contrattuali al fine di ottenere la sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ..

3 – Nessuna delle due censure merita accoglimento.

3/a – La Corte territoriale ha dato conto della impossibilità di ricostruire la reale direzione della volontà espressa nell’accordo del luglio 1992 per la particolare struttura dello stesso in cui più che di compiute espressioni di volontà, autosufficienti dal punto di vista logico, si sarebbe dovuto parlare dell’esposizione dell’esito finale di precedenti accordi negoziali, rimasti inespressi quanto a contenuto e quindi tali da non consentire l’integrazione con l’oggetto del preliminare o, comunque, espressi in maniera talmente sintetica da non permettere la definizione del loro oggetto; conferma la correttezza di tale approccio delibativo anche il fatto che lo stesso ricorrente afferma di aver suggerito nell’appello una possibile interpretazione degli stessi, senza peraltro esplicitarla nel ricorso, così venendo meno al limite della specificità del motivo imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 4. 3/b – Appare dunque chiaro che, riscontrata come coerentemente motivata la impossibilità di dare alle pattuizioni ulteriori rispetto allo "sconto", uno svolgimento causale e logico, non potevano soccorrere le invocate norme ermeneutiche sussidiarie che, pur sempre, presuppongono una base espositiva sufficiente – come pure, un’adeguata allegazione del possibile contenuto da ricercare al di là dell’oscurità dell’esposizione – al fine di consentire a questa Corte un compiuto controllo in ordine all’esercizio del potere ermeneutico da parte del giudice dell’impugnazione.

4 – Il non soddisfatto onere di allegazione del contenuto "integrato" del preliminare priva di presupposto la censura – peraltro non compiutamente articolata – di violazione del potere-dovere del giudicante di verificare la sussistenza degli elementi costitutivi per l’accoglimento della domanda ex art. 2932 cod. civ.: invero l’eccezione di inadempimento avanzata dal R., se comportava un onere della controparte di dimostrare di aver adempiuto, prima ancora doveva trovare il suo presupposto logico nella specifica indicazione – da parte del preteso creditore – del contenuto del titolo complesso – preliminare e convenzione del luglio 1992, applicabile in parte qua – rispetto al quale si adduceva l’inadempimento.

4/a – Appare infine chiaro che a fronte di un’allegazione, che si assume contenuta nell’atto di appello, di un certo contenuto negoziale, controparte non era onerata dal difendersi contrastando l’interpretazione che la parte dava degli accordi aggiuntivi, dal momento che l’onere della dimostrazione dell’oggetto della prestazione, diversa da quella accertata dal Tribunale prima e dalla Corte di Appello poi, restava a carico del promittente venditore.

5 – Il rigetto del ricorso non comporta alcun onere di spese, non avendo parte intimata svolto difese.

P.Q.M.

La Corte Rigetta il ricorso.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-02-2012, n. 2395 Crediti di lavoro

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Svolgimento del processo

Il ricorrente in epigrafe impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello che, confermando la pronuncia resa dal Tribunale in sede di opposizione allo stato passivo, ha dichiarato inammissibile la domanda tardiva d’insinuazione al passivo per le ultime tre mensilità di retribuzione spettanti al dipendente della società fallita in quanto preceduta da domanda tempestiva per altri crediti anche dello stesso tipo fondati sullo stesso rapporto di lavoro.

Il ricorso è affidato a sette motivi.

L’intimata curatela non ha proposto difese.

Motivi della decisione

La questione sottoposta all’esame della corte è stata già decisa con ripetute sentenze, su ricorsi del tutto analoghi a quello in esame, riguardanti opposizioni allo stato passivo del medesimo fallimento (si vedano, tra le altre, Cass. da n. 26539 a 26543 del 2011).

In tali precedenti sentenze le censure sono state ritenute infondate le ragioni in base alle quali la corte d’appello ha giudicato inammissibile la domanda d’insinuazione tardiva al passivo del fallimento.

Infatti si è anzitutto escluso che, essendo stata chiesta e concessa l’ammissione del credito per TFR ed essendo il suo ammontare calcolato sulla retribuzione, la mancata indicazione del credito relativo alle ultime mensilità avesse comportato una definitiva quantificazione del trattamento di fine rapporto, incompatibile con il riconoscimento di crediti per mensilità ulteriori.

E’ stato invece chiarito che si tratta di un’ulteriore domanda fondata su un diverso titolo ed avente un diverso oggetto (sia quanto al petitum sia quanto alla causa petendi).

Non è infatti da considerarsi nuova la domanda relativa alle ultime tre mensilità, posto che la causa petendi si identifica con i fatti costitutivi del diritto azionato e che tale non è il rapporto di lavoro ma (o sono i fatti rilevanti che nello svolgimento dello stesso si succedono, sicchè nessuna identità di causa petendi e di petitum è ravvisabile tra la pretesa per retribuzioni relativa ad un determinato segmento temporale del rapporto di lavoro rispetto a quella attinente ad altro segmento.

E’ stato del pari esclusi che la pronuncia del giudice delegato sulla domanda tempestiva abbia necessariamente comportato l’esame e la pronuncia sull’intero rapporto, così precludendone una rivalutazione in sede di successiva domanda di ammissione tardiva, dal momento che non risulta e non viene neppure esplicitamente sostenuto nella decisione in esame che la domanda tempestiva abbia espressamente investito l’intera durata del rapporto lavorativo fino alla data del fallimento (e quindi anche quella per cui sono state richieste le ultime tre mensilità).

Non v’è ragione per discostarsi da tali enunciazioni, con la conseguenza che il ricorso deve essere accolto, con la necessità di una nuova decisione di merito e l’assorbimento della censura riguardante la regolazione delle spese.

L’impugnata sentenza deve dunque essere cassata e la causa rinviata al giudice a quo che provvederà anche sulle spese.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.