Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-09-2011, n. 19271

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Svolgimento del processo

1.- La sentenza attualmente impugnata (depositata il 30 settembre 2008) rigetta l’appello di S.R. avverso la sentenza dei Tribunale di Siracusa in data 22 aprile 2004, di rigetto del ricorso, proposto dalla Rocco – già dipendente AIAS (Associazione Italiana Assistenza Spastici) collocata in mobilità per l’anno 1996, dopo aver regolarmente riscosso il TFR – per ottenere una pronuncia di condanna dell’INPS all’erogazione delle somme corrispondenti alle ultime tre mensilità di retribuzione, ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 2.

La Corte d’appello di Catania precisa che:

a) per lo specifico diritto azionato la legge prevede una prescrizione di un anno dalla fine del rapporto di lavoro, rispetto alla quale la domanda amministrativa funge da atto interruttivo;

b) nella specie, il rapporto si è concluso il 20 giugno 1996, la domanda amministrativa è stata presentata in data 8 aprile 1997, quindi tempestivamente, tuttavia dal fascicolo amministrativo prodotto dall’INPS, risulta che l’unico atto di sollecito con diffida è stato presentato dopo la scadenza del suddetto termine annuale, cioè il 15 giugno 1998;

c) conseguentemente deve ritenersi che, al momento della proposizione del ricorso in giudizio (5 novembre 1999), il relativo termine prescrizionale era già decorso, non essendo stato oggetto di tempestivi atti interruttivi successivamente alla domanda amministrativa;

d) non è fondata la tesi della lavoratrice secondo cui, dopo la presentazione della domanda amministrativa, l’INPS deve considerarsi costituito in mora e non ha più la possibilità di eccepire prescrizioni, essendosi il relativo decorso interrotto con la suddetta domanda;

e) invero, tale tesi si basa su una confusione tra termine di decadenza previsto per esperire l’azione giudiziaria e termine di prescrizione, nella specie annuale ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 2, comma 5, di attuazione della direttiva n. 80/987 CEE;

f) non si può sostenere che tale ultimo termine sia di decadenza, contro il chiaro dato letterale della disposizione menzionata.

2. Il ricorso di S.R. domanda la cassazione della sentenza per quattro motivi; resiste, con controricorso l’INPS. La ricorrente ha depositato anche memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
Motivi della decisione

1- Con il primo motivo di ricorso si denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – erronea e contraddittoria interpretazione e motivazione di un punto decisivo della controversia.

Si sottolinea che – pur prescindendo dalla considerazione dei tanti atti successivi alla domanda amministrativa cui può attribuirsi valenza sospensiva del termine prescrizionale – l’esame e l’interpretazione letterale della disposizione di cui al D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2 portano a ritenere, inequivocamente, che il lavoratore con la presentazione della domanda (della cui tempestività non si dubita, nella specie) abbia esaurito le incombenze a suo carico, sicchè da quel momento in poi l’INPS deve dare corso al pagamento di quanto richiesto.

La Corte d’appello, invece, sulla base di una "strana" interpretazione della norma ritiene che la suddetta domanda non avrebbe sospeso il termine prescrizionale, ma lo avrebbe solo interrotto, sicchè da quel momento la prescrizione avrebbe ripreso il suo corso.

2.- Con il secondo motivo di ricorso si denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

La Corte d’appello non ha dato conto, nella motivazione, della mancata risposta dell’INPS alla richiesta della Corte stessa – sollecitata dalla ricorrente che aveva fatto presente che l’Istituto non aveva mai rilasciato ricevute degli atti consegnatigli di produrre in giudizio gli atti successivi alla domanda amministrativa.

La Corte catanese non ha neppure preso in considerazione l’inutile evocazione dell’INPS dinanzi all’Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione per l’espletamento del tentativo di conciliazione, prescritto per l’inizio dell’azione giudiziaria, alla quale non può non riconoscersi valenza interruttiva della prescrizione.

3.- Con il terzo motivo di ricorso si denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Si sottolinea che sia il Tribunale, sia la Corte d’appello, non hanno tenuto in nessuna considerazione il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 e, pertanto, hanno applicato sia per la prescrizione del diritto sia per la decadenza dall’azione termini non conformi alla legge.

La ricorrente ha precisato che solo nel novembre 1998, in occasione del pagamento del TFR, l’INPS le ha comunicato che le ultime tre mensilità non le sarebbero state corrisposte, a causa della prescrizione, e che il provvedimento era ricorribile al Comitato provinciale.

Dopo la presentazione del suddetto ricorso, il 9 aprile 1999 la lavoratrice convocò l’INPS per il tentativo di conciliazione e l’Istituto non si presentò.

Conseguentemente dalla suddetta convocazione dovrebbe, per la ricorrente, decorrere il termine di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47. La normativa, infatti, prevede un termine triennale dalla richiesta di prestazione e un termine annuale dopo la comunicazione del provvedimento (in tal senso, si cita: Cass. 15 novembre 2004, n. 21595).

4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per omesso esame dei documenti allegati, con conseguente vizio di motivazione.

Si sostiene che la Corte catanese ha respinto la domanda per difetto di prova in quanto non ha esaminato e vagliato la documentazione offerta dalla ricorrente.

5.- I motivi – da trattare congiuntamente, data la loro intima connessione – sono inammissibili, per molteplici ragioni.

6.- Preliminarmente va rilevato che la formulazione di tutti i motivi non è conforme all’art. 366-bis cod. proc. civ. (applicabile nella specie ratione temporis), il quale, nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 ovvero del motivo previsto dal n. 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a dicta giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (vedi, per tutte: Cass. 25 febbraio 2009, n. 4556).

7.- D’altra parte, nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nell’intestazione del terzo motivo, tutte e quattro le censure si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per asseritamente errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti.

In tal modo, si sollecita una inammissibile lettura da parte del Giudice di legittimità delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito (vedi, tra le tante Cass. 3 gennaio 2011, n. 37; Cass. 3 ottobre 2007, n. 20731; Cass. 21 agosto 2006, n. 18214; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass. 27 aprile 2005, n. 8718), oltretutto formulata in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Come questa Corte ha più volte affermato e va qui ribadito: il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – rispettivamente, imposto dall’art. 369 c.p.c., n. 4, e dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione del primo dei suddetti oneri rende il ricorso improcedibile, la violazione del secondo lo rende inammissibile (Cass. 4 settembre 2008, n. 22303; Cass. 3 luglio 2009, n. 15628; Cass. 7 febbraio 2011, n. 2966).

Nel caso di specie la ricorrente non ha affatto rispettato il suddetto principio per nessuna delle censure proposte.

8.- Con riferimento al quarto motivo, poi, ha anche formulato una censura assolutamente generica e quindi non conforme al consolidato e condiviso principio secondo cui il ricorso per cassazione richiede, da un lato, per ogni motivo di ricorso, la rubrica del motivo, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo – tra quelli espressamente previsti dall’art. 360 cod. proc. civ. – è proposto; dall’altro, esige l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (vedi, per tutte: Cass. 19 agosto 2009, n. 18421;

Cass. 6 luglio 2007, n. 15263).

9.- In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, in relazione alla data in cui è insorta la controversia, non vanno adottate pronunzie sulle spese.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 04-10-2011, n. 20292 Aziende di credito

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 23 dicembre 1998 M.A. ha convenuto davanti al Tribunale di Bari la s.p.a. Carime (già Caripuglia), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per avere essa pagato, il 13.1.1992, un assegno bancario di L. 277.000.000, tratto sul suo conto corrente, con sottoscrizione apocrifa.

La convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo di avere ricevuto dalla s.p.a. Caripuglia il conferimento di alcuni rami aziendali, tra i quali non è compreso il rapporto di conto corrente con il M.. Ha comunque chiesto il rigetto nel merito della domanda.

Con altro atto di citazione, notificato il 22.12.1999 il M. ha chiamato in causa la s.p.a. Banca Intesa, che ha incorporato Carime, proponendo nei suoi confronti le stesse domande.

Banca Intesa si è costituita tramite la sua mandataria Carime, chiedendo il rigetto della domanda, previa autorizzazione a chiamare in causa i propri ex-dipendenti, Z.A. e D. F., per rivalersi nei loro confronti in caso di condanna.

I terzi chiamati si sono costituiti negando ogni responsabilità.

Il Tribunale ha respinto la domanda attrice e le domande di garanzia, ponendo a carico del M. tutte le spese del giudizio.

Proposto appello dal soccombente, si sono costituite con atti separati Carime e Banca Intesa, chiedendo il rigetto delle domande e proponendo appello incidentale. Carime ha anche eccepito che l’appellante non aveva proposto alcuna domanda nei suoi confronti, sicchè doveva ritenersi decaduto dall’impugnazione, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ..

Hanno resistito all’appello anche Z. e D..

Con sentenza n. 320/2009, notificata il 27 maggio 2009, la Corte di appello di Bari ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento dei danni, modificando la condanna di primo grado solo nel capo in cui ha condannato l’appellante a rimborsare le spese processuali anche ai terzi chiamati.

Con atto notificato il 23-24 luglio 2009 il M. propone quattro motivi di ricorso per cassazione.

Resìstono con separati controricorsi e con memorie le s.p.a. Carime e Intesa San Paolo.

Gli altri intimati non hanno depositato difese.
Motivi della decisione

1.- La Corte di appello ha ritenuto che la falsificazione della firma sull’assegno, ed in particolare la difformità della sottoscrizione dal campione depositato dal correntista presso la banca, all’atto dell’apertura del conto corrente, non fosse rilevabile attraverso l’esame visivo del titolo e che pertanto l’omesso rilievo non fosse imputabile a colpa, sulla base dei canoni di ordinaria diligenza applicabili in tema di valutazione della responsabilità della banca.

Ha soggiunto che l’attore ed appellante non ha specificato per quali ragioni il titolo falsificato – appartenente ad un libretto di assegni in suo possesso – sia uscito dalla sua disponibilità, sì da poter essere utilizzato da altri, nè ha potuto fornire la prova che la falsificazione fosse agevolmente riconoscibile.

4.- I tre motivi di ricorso denunciano tutti, con diverse argomentazioni, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul punto.

Assume il ricorrente che in relazione all’incasso di somme ingenti, quale quella di cui all’assegno in oggetto, non è sufficiente ad esimere da responsabilità l’adozione di una diligenza media, ma occorre uno specifico livello di attenzione ed in particolare occorre che la banca dimostri di avere agito secondo la diligenza professionale tipica del buon banchiere (primo motivo); che il carattere più o meno riconoscibile della falsificazione va desunto dal raffronto fra la sottoscrizione apposta sul titolo e la firma depositata dal cliente presso la banca, in occasione dell’apertura del conto corrente; non da altri documenti, come ha fatto la Corte di appello, la quale ha tratto argomento anche da una perizia di parte, prodotta in giudizio dalle convenute, anzichè disporre apposita consulenza di ufficio (secondo motivo).

Assume ancora che la sentenza impugnata ha messo in dubbio la sussistenza della falsificazione, che è stata invece accertata nel corso di un processo penale a carico dei dipendenti della banca convenuta, Z. e D., i quali hanno ammesso che il prelevamento dei fondi dal conto del M. è avvenuto nel corso di una più ampia operazione, tramite la quale essi avevano stornato ingenti importi dai conti correnti attivi della clientela in favore di altri conti correnti con saldo negativo, per poi ripristinarli con l’aggiunta degli interessi; che l’illecita prassi era continuata senza danno per nessuno, finchè il passivo accumulato dal conto di un correntista (certo A.), aveva raggiunto un importo talmente elevato (L. 1.800.000.000), da non essere più ripristinabile; donde gli ammanchi sui conti dei clienti, fra cui il M..

Ne è derivata un’ispezione della Banca d’Italia, con licenziamento immediato dei responsabili e processo penale a loro carico, processo conclusosi con sentenza di condanna.

Per questi fatti il M. ha proposto in separata sede azione di responsabilità extracontrattuale contro la banca, per l’illecito comportamento dei dipendenti.

5.- I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perchè connessi, non sono fondati.

La sentenza impugnata si è uniformata al principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui la banca può essere tenuta responsabile del pagamento di un assegno falsificato non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, nè è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (Cass. civ. Sez. 1, 15 luglio 2005 n. 15066).

La Corte di merito non ha messo in dubbio il fatto che la firma sia stata falsificata; solo ha ritenuto che la falsità non fosse visibilmente rilevabile dal confronto tra la firma apposta sul titolo e quella (c.d. specimen) depositata dal cliente all’apertura del conto corrente. Ha quindi tenuto conto dello specimen, nel formulare il suo giudizio, ed ha soggiunto di disporre di prove risultanti da altre scritture di comparazione – sufficienti ad escludere la necessità di disporre apposita consulenza tecnica.

La tesi del ricorrente circa la necessità di valutare la responsabilità della banca con riguardo alla "diligenza professionale del buon banchiere", anzichè in base al criterio di ordinaria diligenza, menzionato dalla Corte di appello, ha rilievo meramente nominalistico, a fronte della mancata indicazione degli elementi o delle anomalie che la firma falsificata avrebbe presentato, e che avrebbero potuto essere rilevate con il primo tipo di diligenza e non con il secondo.

Il ricorrente non accenna ad alcun segno o sintomo della falsificazione; nè ha depositato a sua volta una consulenza di parte, idonea a controbattere gli esiti della perizia presentata dalle convenute.

Quanto poi all’illecito comportamento degli impiegati di Caripuglia (oggi Intesa San Paolo), lo stesso ricorrente afferma di avere proposto in separata sede domanda di risarcimento contro la banca per la responsabilità aquiliana ad essa imputabile in conseguenza del comportamento dei dipendenti.

Nel presente giudizio si discute solo della riconoscibilità o meno della falsificazione della firma sull’assegno illecitamente incassato ed, in relazione a tale questione, il ricorrente non specifica come e perchè i comportamenti illeciti dei dipendenti avrebbero dovuto agevolare la riconoscibilità del falso: per esempio indicando la data in cui i responsabili dell’istituto di credito sono venuti a conoscenza delle illecite operazioni sui conti correnti e la sua anteriorità alla presentazione dell’assegno all’incasso; si da giustificare il fatto che la banca dovesse prestare una particolare attenzione.

Il ricorrente neppure ha spiegato in che modo i dipendenti infedeli abbiano potuto venire in possesso di un titolo staccato da un suo libretto di assegni, come ha rilevato la sentenza impugnata (tanto che il Tribunale aveva ipotizzato, nella sentenza di primo grado, una complicità dell’attore).

In sintesi, le censure del ricorrente non prospettano alcuna illogicità, incongruenza od insufficienza della motivazione con cui la Corte di appello ha giustificato la sua decisione, tali da giustificarne l’annullamento.

6.- Con il quarto motivo il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia posto a suo carico le spese processuali sostenute in appello da Carime, pur avendo ritenuto che egli non ebbe a proporre alcuna domanda nei confronti della stessa.

6.1.- Il motivo non è fondato.

Il ricorrente ha formalmente evocato in giudizio, in grado di appello, anche Carime.

La circostanza che non egli abbia proposto domande nei suoi confronti non fa che confermare l’errore in cui è incorso, evocando in giudizio una parte nei confronti della quale non ha proposto alcuna domanda.

Ricevendo la notifica dell’atto di appello la convenuta si è trovata nella condizione di doversi difendere poichè – pur eccependo che la sentenza di primo grado era passata in giudicato nei suoi confronti – non poteva sapere se la questione sarebbe stata rilevata dalla Corte di appello, in mancanza delle sue difese.

L’accoglimento della tesi di Carime circa la mancata impugnazione ha comportato la soccombenza sul punto dell’appellante, soccombenza che ne giustifica la condanna al pagamento delle spese processuali.

6.- Il ricorso deve essere rigettato.

7.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore delle resistenti, spese liquidate complessivamente in Euro 7.200,00 per ognuna delle parti costituite, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 7.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 21-06-2011, n. 1593

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in oggetto l’istante ha impugnato l’atto in epigrafe specificato sostenendone l’illegittimità sotto vari profili e chiedendone l’annullamento.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione sostenendo inaccoglibilità del ricorso e chiedendone la reiezione.

Con Ordinanza 21 aprile 2009 n° 474, questo -TarSezione Quarta- ha accolto la formulata domanda cautelare.

Con provvedimento 21 dicembre 2010 n° I01048072 la resistente Amministrazione ha accordato al ricorrente quanto da lui sostanzialmente richiesto nel richiesto con il ricorso.

Ciò stante, non resta al Collegio che dichiarare cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Quanto alle spese processuali, si ravvisano giusti motivi per compensarle tra la parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere in ordine al medesimo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-06-2011) 06-07-2011, n. 26368

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza in data 13.5.2010 il Tribunale di Mondovì, in composizione monocratica, condannava D.G. alla pena di Euro 5.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 544 ter c.p., comma 1 perchè, senza necessità, deteneva n. 3 esemplari di cani in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche, tali da cagionare loro lesioni derivanti dall’essere legati con una corta catena a mezzi in disuso, senza protezione ed in ambiente contaminato dalla presenza di rifiuti che provocano lesioni agli arti e su altre parti del corpo.

Riteneva il Tribunale che dalle risultanze processuali emergesse la prova del reato ascritto, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Era stato accertato, infatti, che i cani venivano tenuti legati ad una catena corta, tanto che presentavano al collo abrasioni, e che ricorreva il dolo generico richiesto dalla norma essendo la condotta tenuta senza necessità. 2) Ricorre per cassazione D.G., denunciando la erronea interpretazione e falsa applicazione della legge penale in relazione all’art. 544 ter c.p., comma 1. Dall’istruttoria dibattimentale non è emerso che l’imputato abbia posto in essere la condotta prevista dalla norma sanzionatrice; nè è emersa la sussistenza dell’elemento soggettivo, sia sotto la forma del dolo specifico che del dolo generico. Dai referti medici prodotti risulta lo stato di necessità in cui versava il ricorrente all’epoca dei fatti (a causa delle fratture subite aveva difficoltà nei movimenti).

3) Pur essendo la sentenza appellabile (il reato contestato è un delitto punito con pena alternativa ed è stata applicata la multa, per cui non si verte nell’ipotesi prevista dall’art. 593 c.p.p., comma 3) il ricorso per cassazione deve ritenersi proposto a norma dell’art. 569 c.p.p.. Tale norma consente, invero, di proporre ricorso immediato per cassazione, tranne che nei casi previsti dai comma 3 del medesimo articolo (La disposizione del comma 1 non si applica nei casi previsti dall’art. 606, comma 1, lett. d) c) ed e).

In tali casi il ricorso eventualmente proposto si converte in appello).

Con l’impugnazione è stata denunciata la erronea interpretazione e falsa applicazione dell’art. 544 ter c.p., comma 1 e quindi un vizio denunciabile con ricorso immediato per cassazione ex art.569 c.p.p..

3.1) Tanto premesso, il ricorso è inammissibile perche generico e manifestamente infondato.

Il Tribunale, con motivazione coerente ed immune da vizi, ha ritenuto la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato ascritto.

Sotto il profilo oggettivo ha rilevato che dalle dichiarazioni del teste Da.Ro. era emerso che, a seguito del sopralluogo, era stato accertato che i tre cani erano legati corti alla catena, tanto da presentare abrasioni al collo, che l’unico riparo alle intemperie era costituito dalla pala di un trattore, che infine essi si trovavano in mezzo al fango ed a rifiuti ferrosi. Quanto all’aspetto soggettivo, dopo aver rilevato, richiamando la giurisprudenza di questa Corte che "….la fattispecie di maltrattamento configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell’integrità e della vita dell’animale è tenuta per crudeltà, mentre configura un reato a dolo generico quando la condotta è tenuta senza necessità" (Cass. sez. 3 24.10.2007 n. 44822) ha escluso che nel caso di specie ricorresse la necessità richiamata dalla norma (rientrando in tale nozione lo stato di necessità ex art. 54 c.p. nonchè ogni altra situazione che induca al maltrattamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona o ai beni). Il Tribunale ha, infatti, evidenziato che il prevenuto aveva "incrudelito senza ragioni sui poveri animali". Nè può minimamente configurarsi lo "stato di necessità" ipotizzato nel ricorso e riconducibile alta menomate condizioni di salute del ricorrente, non ricorrendone secondo le stesse enunciazioni (si parla di temporanei menomazioni, "tali da impedirgli con facilità i movimenti") palesemente i presupposti.

3.1.1) Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma che pare congruo determinare in Euro 1.000,00 ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00.

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