Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-03-2012, n. 4697 Ratei arretrati

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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza sopra specificata, la Corte di appello di Torino ha confermato, rigettando l’impugnazione dell’INPS, la sentenza del Tribunale della stessa sede in data 17.12.2008, con la quale era stata accolta la domanda, proposta da A.F., intesa al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali per il ritardo nella corresponsione della somma pari al 75% della contribuzione integrativa versata al Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ai sensi della L. n. 377 del 1958, art. 32. La decisione ha disatteso la tesi dell’Istituto secondo cui il rimborso in questione configurerebbe un credito previdenziale, soggetto alle limitazioni di cui alla L. n. 412 del 1991, art. 16. 2. La cassazione della sentenza è domandata dall’Istituto con ricorso per unico motivo, cui resiste l’intimato con controricorso precisato da successiva memoria.

Motivi della decisione

1. Con il motivo di ricorso è denunciata violazione dell’art. 32 cit. ed è sostenuta, anche in questa sede, la tesi della natura previdenziale del credito, onde deriva l’applicazione dei soli interessi legali, con esclusione della rivalutazione, ai sensi della L. n. 412 del 1991, art. 6. 2. La Corte giudica fondato il ricorso.

2.1. Il Fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette (previsto dalla L. 2 aprile 1958, n. 377, come modificata dalla L. 29 luglio 1971, n. 587) costituisce una gestione autonoma dell’INPS ed ha lo scopo principale di integrare le pensioni dovute agli iscritti o ai loro superstiti dall’assicurazione generale obbligatoria, cui gli stessi iscritti sono assoggettati, erogando agli aventi diritto, unitamente alla detta integrazione, anche la pensione dovuta dalla assicurazione obbligatoria in relazione ai contributi per qualsiasi titolo versati e computati come utili nell’assicurazione stessa, cosicchè eroga un’unica pensione complessiva, anche quando per lo svolgimento del lavoro esattoriale sussistono le condizioni per la pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, e non può attribuire alcun trattamento pensionistico prima che siano realizzate le condizioni per il trattamento complessivo, con la perdita della qualità di iscritto al Fondo (vedi Cass. 3 aprile 1986, n. 2298). La L. 2 aprile 1958, n. 377, art. 32, nel testo originario, attribuiva all’iscritto al Fondo cessato dal servizio prima di aver raggiunto il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia la facoltà (da esercitare non prima di un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro o dall’ultimo versamento e non oltre cinque anni) di chiedere il pagamento, per una volta tanto, di una somma pari al 75 per cento dell’importo dei contributi versati al Fondo per l’integrazione della pensione obbligatoria. Con la L. 29 luglio 1971, n. 587, art. 7, la predetta facoltà è stata attribuita anche all’iscritto il quale, all’atto della cessazione dal servizio presso esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, abbia conseguito il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia, a condizione che sia esercitata entro il quinto anno precedente il compimento dell’età pensionabile secondo le norme del Fondo.

2.2. Mette conto rilevare che la disciplina che interessa è interamente di fonte legale e non è dunque influenzata da istituti e criteri propri dei fondi integrativi di fonte contrattuale, là dove la natura di ogni singola prestazione discende da specifici e particolari intenti negoziali recepiti in regolamenti interni o in contratti collettivi.

2.3. Nel riferito quadro normativo, è priva di fondamento la tesi della sentenza impugnata circa la finalità restitutoria e retributiva del pagamento. Il fondo integrativo in questione non è propriamente un fondo "interno", ma anzi esso nasce come sostitutivo e, via via, diviene integrativo e "obbligatorio", nel senso che gli iscritti sono inseriti contemporaneamente nell’assicurazione generale obbligatoria tanto che nel fondo confluiscono anche i contributi a.g.o. e la pensione che viene liquidata è una pensione "complessiva". 2.4. Nella fattispecie di cui all’art. 32 in esame si realizza l’intento di assicurare un trattamento pensionistico sia ai soggetti che cessando dal servizio non possono più maturare il diritto alla pensione, sia a coloro che lo matureranno solo al compimento di una determinata età anagrafica, come risulta evidente dall’applicazione della norma, disposta dalla L. n. 587 del 1971, art. 7, a questi ultimi soggetti.

Non si tratta, tecnicamente, di un vero e proprio rimborso, come nel caso di dipendenti licenziati in via disciplinare ( L. n. 377 del 1958, art. 29), poichè nell’ipotesi dell’art. 32 cit. non vengono "rimborsati contributi", ormai inutilizzabili per il fatto che il dipendente sia escluso dal trattamento integrativo (art. 29 cit.), ma viene disposto il "pagamento, per una volta soltanto", di una somma pari al 75% dei contributi versati, su richiesta dell’interessato.

Non la contribuzione, quindi, viene "restituita" o "rimborsata", ma una diversa somma, commisurata ad una parte dei contributi versati, viene erogata al dipendente cessato dal servizio. La erogazione, poi, può avvenire "una sola volta" e la previsione non avrebbe alcun significato se si trattasse del diritto potestativo al rimborso di contributi inutilizzati, anzichè di una indennità sostitutiva del trattamento pensionistico, ovvero, in certa misura, anticipatoria del medesimo trattamento. La modalità è invece significativa in funzione previdenziale. Infatti secondo un generale principio del nostro sistema delle assicurazioni sociali, improntato al criterio solidaristico, non esiste il diritto alla restituzione dei contributi legittimamente versati, in relazione ai quali non si siano verificati i presupposti per la maturazione del diritto alla prestazione previdenziale (cfr, Cass. n. 10649 del 1990); quando la legge dispone il pagamento di contributi versati, o di parte di essi, come nella specie, non si tratta di un diritto potestativo alla restituzione (poichè questi sono stati versati legittimamente, e non costituiscono un indebito o un arricchimento senza causa per l’ente previdenziale), ma solo di un beneficio all’interno del rapporto previdenziale, con intento, dunque, non retributivo, nè restitutorio.

2.5. Deve ribadirsi, perciò, in relazione al pagamento in esame, quanto questa Corte ha già affermato in fattispecie analoghe, e cioè che la natura previdenziale della prestazione è dimostrata dal fatto che il Fondo eroga un’unica pensione, composta dalla parte obbligatoria e dalla parte integrativa, nell’ambito di un unico rapporto di assicurazione obbligatoria, sì che lo stesso pagamento della somma una tantum, nelle varie vicende del rapporto assicurativo, si colloca comunque nell’ambito di quest’ultimo ed ha una finalità di tutela previdenziale. Sulla somma perciò è dovuto il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi della L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma 6, e della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 36, con decorrenza dal 120 giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa (cfr.

Cass. n. 13637 del 2007; n. 9874 del 2007, in relazione all’applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c.).

3. La sentenza impugnata è perciò cassata con rinvio alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, per la definizione della controversia in base ai detti principi, nonchè per la pronuncia sulle spese anche del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-10-2011) 02-11-2011, n. 39580

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 24 maggio 2011, il Tribunale del riesame di Brescia ha respinto l’appello proposto da B.E., in stato di custodia cautelare in carcere, siccome indiziato di vari delitti, fra i quali quello di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di truffa, di contraffazione di sigilli e permessi di soggiorno, nonchè di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, avverso l’ordinanza del 29 aprile 2011, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Brescia aveva respinto la richiesta da lui formulata, intesa ad ottenere la declaratoria di sopravvenuta carenza di efficacia della misura cautelare in esecuzione per intervenuto superamento dei termini di fase di cui all’art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), n. 1, con conseguente sua immediata liberazione ex art. 396 c.p.p..

2.Secondo il Tribunale l’associazione a delinquere di cui il ricorrente aveva fatto parte era da ritenere composta da tre persone, le quali avevano operato tutte coevamente alla realizzazione delle varie ipotesi criminose addebitate in un arco di tempo ricompreso fra l'(OMISSIS), con il costante contributo di tutti i sodali, senza che fosse stato possibile ascrivere solo ad alcuni di essi l’iniziativa del progetto associativo, ovvero la direzione delle relative attività; pertanto il ruolo ricoperto dal ricorrente era da ritenere quello di costitutore, di cui all’art. 416 c.p.p., comma 1, ben potendo essere ipotizzarle un’associazione a delinquere composta da soli promotori.

E poichè la pena della reclusione massima prevista dall’art. 416 c.p., comma 1, era di anni 7 di reclusione, il termine di fase ipotizzabile nella specie era quello di mesi 6 ex art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), n. 2, non ancora scaduto in quel momento, avendo avuto la custodia cautelare del ricorrente inizio il 28 gennaio 2011. 3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Brescia, B. E. propone personalmente ricorso per Cassazione deducendo due motivi di ricorso. Col primo motivo lamenta indebita immutazione della contestazione, in quanto nell’ordinanza applicativa della custodia in carcere non era stata attribuito ad alcuno dei compartecipi un ruolo nell’ipotizzata associazione a delinquere, si che, sul punto, era da ritenere essersi formato il giudicato cautelare, che era stato nella specie violato dal Tribunale di Brescia, che gli aveva arbitrariamente ascritto il ruolo di promotore, a lui mai contestato in precedenza.

Col secondo motivo lamenta travisamento dei fatti e motivazione apparente, in quanto il Tribunale aveva ritenuto che l’associazione fosse coeva ai reati fine e che pertanto il suo ruolo era da ritenere quello di promotore, senza che tali conclusioni fossero desumibili dagli atti d’indagine, dai quali non emergeva detta coevità, la quale era quindi da ritenere una mera congettura.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da B.E. avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia in data 24 maggio 2011 è fondato.

2. Con i due motivi di ricorso proposti, da trattare congiuntamente siccome strettamente correlati fra di loro, il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato abbia arbitrariamente immutato gli elementi di fatto tenuti presenti dal G.I.P. di Brescia nel disporre nei suoi confronti la misura coercitiva della custodia in carcere.

3. Va effettivamente rilevato che le considerazioni svolte dal Tribunale di Brescia per ritenere configurabile a carico del ricorrente l’ipotesi aggravata di cui all’art. 416 c.p., comma 1, idonea a far ritenere applicabile il termine di fase di mesi 6 della sua custodia cautelare, non appaiono desumibili dalla condotta così come descritta nel capo d’imputazione di cui al capo F) della rubrica, concernente la violazione dell’art. 416 c.p. per avere il ricorrente partecipato ad un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di truffa, contraffazione di sigilli e di permessi di soggiorno, nonchè di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

E, in assenza di esplicita contestazione nel capo di imputazione, in fatto e in diritto, della ipotesi aggravata di cui all’art. 416 c.p., comma 1, non appare condivisibile l’operazione interpretativa di detto capo di imputazione compiuta dal Tribunale di Brescia che ha finito per ritenere sussistente un elemento, e cioè la qualità di promotore o costitutore del ricorrente, senza fare riferimento a concrete e significative circostanze emergenti dal provvedimento applicativo della misura o dagli atti di indagine che ne diano adeguata e specifica dimostrazione – circostanze che nella ordinanza impugnata non si ritrovano, tale non essendo quella generica rappresentata dall’asserito, e pure non dimostrato, mero rapporto cronologico di contestualità tra la genesi del sodalizio e i reati fine – e senza considerare che ben possono esistere associazioni in cui a nessuno dei partecipi è attribuibile tale pregnante qualità e ruolo che deve avere nella realtà una pregnanza tale da giustificare il più severo trattamento.

4. Da quanto sopra consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio degli atti al Tribunale di Brescia, affinchè esamini la domanda proposta dal ricorrente tenendo presente quanto sopra rilevato.

5. Si dovrà provvedere a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Brescia. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 22-12-2011, n. 10070

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che con il ricorso ritualmente notificato e depositato parte ricorrente impugna le graduatorie in epigrafe nonché il D.M. n. 42/2009 che in tema di integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento consentono l’inserimento del personale docente in tre ulteriori province, rispetto a quella di provenienza, ma sempre "in posizione subordinata (in coda");

Considerato che il ricorso, sulla base del sottorichiamato orientamento giurisprudenziale (Cassazione e Consiglio di Stato) risulta inammissibile per difetto di giurisdizione;

Visto l’art. 74 c.p.a. che così dispone: "Nel caso in cui si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata" e che, quanto alla motivazione essa può consistere, "se del caso a un precedente conforme";

Considerato che tali precedenti sono da individuarsi nella decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n11 del 4 luglio 2011 (che ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale esistente in subiecta materia anche alla luce dei dubbi evidenziali al riguardo dal giudice costituzionale con decisione n. 09 febbraio 2011, n.41) uniformatasi al recente orientamento del giudice della giurisdizione ex sentenza Cassazione Sezioni Unite civili n.22805 del 12 ottobre 2010;

– che nel riferito contesto e nelle more del giudizio interveniva:

– il comma 4ter, adottato in sede di legge di conversione del decreto legge del 25 settembre 2009, n. 134 che avrebbereso inefficace, in quanto norma (asseritamente) interpretativa, l’indirizzo giurisprudenziale di cui alla sentenza di questa Sezione (Tar lazio Sez.III bis) n. 10809 in data 27 novembre 2008.

– l’ordinanza n. 00230/2010 di questa Sezione sollevante questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4ter del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, convertito nella l. 24 novembre 2009, n. 167, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 51, comma 1, 97, comma 1, 113, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione;

– l’accoglimento da parte della Corte costituzionale,con sentenza 09 febbraio 2011, n.41 della sollevata questione di legittimità costituzionale con declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4 ter d.l. 25 settembre 2009 n. 134, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009 n. 167, per violazione dell’art. 3 cost., " posto che introduce, con effetto temporale rigidamente circoscritto a un biennio, una disciplina eccentrica, rispetto alla regola dell’inserimento "a pettine" dei docenti nelle graduatorie, vigente non solo nel periodo anteriore, ma anche in quello posteriore all’esaurimento del biennio in questione..", evidenziando in via preliminare che il contrasto di giurisprudenza in merito alla giurisdizione in subiecta materia "….preclude una pronuncia di inammissibilità della questione perché sollevata da un giudice privo di giurisdizione, avendo questa Corte affermato che il relativo difetto per essere rilevabile deve emergere in modo macroscopico e manifesto, cioè ictu oculi (sentenze n. 81 del 2010 e n. 34 del 2010)….)…".

Tenuto conto che la suindicata decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n11 del 4 luglio 2011 ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale surrichiamato ed ha avuto modo di ribadire in via definitiva che:

– "la questione sottoposta…. va decisa confermando la tesi della giurisdizione del giudice ordinario, per le ragioni…. fondate sulla base della situazione giuridica protetta, della natura della attività esercitata dall’amministrazione e della assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto: si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti e deve ritenersi esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale…."

"Infatti, da un lato, si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico….; dall’altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo….".

Preso atto che dal richiamato orientamento giurisprudenziale emerge chiaramente che i D M disciplinanti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi ma di atti ".. che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato…….. di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione".

Va quindi declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

Alla dichiarazione di difetto di giurisdizione segue il rinvio della causa al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione tenuto conto del disposto di cui all’art.11 secondo comma del c.p.a.ex D.Lgs. 272010 n. 104 che "fa salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda medesima entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia che declina la giurisdizione".

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) decidendo il ricorso in epigrafe ai sensi dell’art. 74 del c.p.a. lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione con conservazione degli effetti sostanziali e processuali, secondo le modalità di cui in parte motiva ex art.11 secondo comma del c.p.a.ex D.Lgs. 272010 n. 104.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cons. Stato Sez. V, Sent., 11-01-2012, n. 80

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Svolgimento del processo

Il comune di Valenza indiceva una procedura per l’affidamento dei lavori di ampliamento del cimitero urbano.

A seguito dell’aggiudicazione della gara in favore della "Forvaldo International srl", la stazione appaltante, in sede di controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall’aggiudicataria, accertava che la stessa non possedeva il requisito della regolarità contributiva dichiarato in sede di domanda di partecipazione alla procedura e, pertanto, con determinazione dirigenziale n. 101/09 annullava, in via di autotutela, il provvedimento di aggiudicazione, disponendo di segnalare l’accaduto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e di procedere all’escussione della cauzione provvisoria.

Con il ricorso di primo grado la soc. "Forvaldo International" ha impugnato la determinazione di cui sopra nella parte in cui ha disposto l’incameramento della cauzione e la segnalazione all’Autorità per la vigilanza .

Il Tar ha accolto il gravame.

Avverso tale decisione ha proposto appello il comune di Valenza che ha sostenuto l’erroneità della sentenza di primo grado, proponendo i seguenti motivi di gravame:

-inammissibilità del ricorso originario con riferimento all’impugnazione del provvedimento di segnalazione all’Autorità per la vigilanza perché si sarebbe in presenza di atto dovuto ex lege e privo di valore provvedimentale e perché la società non avrebbe contestualmente impugnato l’atto di esclusione dalla gara ;

-inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del disciplinare di gara, che prevedeva la segnalazione all’Autorità per la vigilanza ove ricorressero i presupposti di violazione della procedura di gara;

-illogicità e contraddittorietà della sentenza appellata per erronea applicazione degli artt. 48 e 75, co. 6 del D.Lgs. n. 163 del 2006 in quanto la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto che l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’Autorità di vigilanza non possono derivare dalla mancanza dei requisiti di ordine generale ex art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006; tali considerazioni varrebbero anche per la disposta escussione della cauzione provvisoria, in considerazione della finalità di garanzia assolta da quest’ultima, volta ad indennizzare la stazione appaltante nel caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto del partecipante alla gara, ai sensi dell’art. 75, co. 6, nonché dell’art. 6, co. 11 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 27 del D.P.R. n. 34 del 2000;

-erronea lettura del disciplinare in relazione alla mancata eterointegrazione del bando e del disciplinare con la normativa vigente in materia; sufficienza della motivazione dell’atto di segnalazione all’Autorità per la vigilanza con il richiamo ai presupposti di fatto e della normativa di riferimento;

-sussistenza di un interesse pubblico all’accertamento delle irregolarità contributive.

Motivi della decisione

I motivi di appello sono infondati.

Va respinta la censura di inammissibilità del gravame motivata sul fatto che la comunicazione dell’inserimento dei dati nel casellario informatico sarebbe atto di impulso privo di carattere provvedimentale.

Il motivo non può essere condiviso in quanto l’attività dell’Autorità in sede di inserimento dei dati deve ritenersi meramente esecutiva, senza che residui alla stessa alcuna valutazione sui contenuti sostanziali della segnalazione; pertanto, la società partecipante alla gara è titolare di un autonomo interesse ad impugnare il provvedimento di segnalazione ove questo, come nella fattispecie, si basi non sul disciplinare di gara ma sulla asserita violazione di norme di legge; da ciò, l’infondatezza anche del secondo motivo di gravame.

Con il terzo motivo di appello si sostiene che la mancanza del possesso dei requisiti di partecipazione, sanzionabili con l’esclusione dalla gara, l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sarebbero riferibili non soltanto alla mancanza dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dall’art. 48 del D.Lgs. n. 163 del 2006, ma alla mancanza dei requisiti di carattere generale richiesti ai fini della partecipazione alla gara (art. 38).

Il motivo è infondato.

L’articolo 48 cit. prevede l’esclusione del partecipante alla gara, l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza, che può disporre la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento soltanto con riferimento alla mancanza del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando di gara che sono, quindi, considerati quali "requisiti di partecipazione".

A tale disposizione, in considerazione della sua funzione sanzionatoria, deve attribuirsi carattere tassativo e, pertanto, la stessa non può essere estesa ad ipotesi diverse e, in particolare, alle fattispecie previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006 (v., in tal senso, C.S.;III,1 marzo 2010, n.775; cfr. anche C.S.,VI,n 5009/2006)

Infatti, come rilevato dal primo giudice, la carenza dei requisiti di carattere generale "è compiutamente regolata dall’articolo 38 del codice dei contratti che prevede, in tal caso, solo l’esclusione del concorrente dalla gara e costituisce situazione ontologicamente diversa dal mancato possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa disciplinata dall’articolo 48 del medesimo codice".

Nè l’incameramento della cauzione può trovare fondamento nell’art. 75 co. 6 del codice, che disciplina la diversa ipotesi in cui l’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto senza adeguata motivazione.

Inoltre tale interpretazione delle citate norme non può essere inficiata dall’art. 6 co. 11 del D.Lgs. n. 163 del 2006, che si limita a prevedere l’irrogazione di sanzioni in caso di dichiarazioni non veritiere o dall’art. 27 del D.P.R. n. 34 del 2000 che richiama le comunicazioni da inserire nel casellario informatico dell’Autorità di vigilanza.

Da ciò l’infondatezza anche degli ulteriori motivi d’appello in considerazione della corretta applicazione, alla fattispecie, della normativa in materia.

L’appello deve, pertanto, essere respinto, perché infondato.

Attesa la peculiarità delle questioni trattate, ritiene il collegio che le spese del grado di giudizio debbano essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Spese compensate nel grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011, con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Roberto Chieppa, Consigliere

Adolfo Metro, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.