Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-07-2012, n. 12814 Esecuzione forzata per consegna o rilascio Opposizione all’esecuzione

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Svolgimento del processo

1. xxx, conduttrice condannata al rilascio dell’immobile locato con fissazione del termine L. n. 392 del 1978, ex art. 56 per la data del 18.2.06, dopo il secondo accesso dell’ufficiale giudiziario, avutosi il 6.6.06, ricorre – con atto del 7.6.06 – al tribunale di Roma in composizione collegiale ai sensi del comma 3 della richiamata norma (come introdotto dal D.L. 13 settembre 2004, art. 7 bis convertito, con modificazioni, in L. 12 novembre 2004, n. 269) nei confronti delle locatrici esecutanti, Ba. ed An.Al.; ma il tribunale, con sentenza n. 15271/06 del 5- 12.7.06, dichiara inammissibile la domanda, qualificata come opposizione agli atti esecutivi, ritenendo dover decorrere il relativo termine dalla data del provvedimento originario di fissazione del termine. Ricorre con unitario motivo la conduttrice e resistono con controricorso le controparti; la ricorrente deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..

Motivi della decisione

2. La ricorrente sviluppa un unitario motivo – rubricato "violazione della L. n. 392 del 1978, art. 56, comma 3 in relazione all’art. 111 Cost., comma 7 ed all’art. 360 c.p.c., n. 4" – e conclude con il seguente quesito: "l’opposizione contemplata dalla L. n. 392 del 1978, art. 56, comma 3 può essere incardinata in qualsiasi momento, con tale accezione intendendosi non già lo stato del provvedimento di rilascio, bensì la possibilità di presentarla letteralmente in ogni momento e quindi anche nell’ambito della fase esecutiva e durante tutto il suo corso, in particolare non operando il termine di 20 gg. Previsto per l’opposizione agli atti esecutivi?". Le controricorrenti ripercorrono, aderendovi, le argomentazioni sviluppate dal tribunale per la qualificazione della domanda come opposizione agli atti esecutivi e per l’individuazione del dies a quo nella data dell’emissione del provvedimento che contiene il termine ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 56 pure facendo valere che si tratta di locazione non abitativa.

3. La fattispecie è quella regolata dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 56, comma 3 – come sostituito dal D.L. 13 settembre 2004, n. 240, art. 1 bis convertito con modificazioni in L. 12 novembre 2004, n. 269, a mente del quale "qualunque forma abbia il provvedimento di rilascio, il locatore e il conduttore possono, in qualsiasi momento e limitatamente alla data fissata per l’esecuzione, proporre al tribunale in composizione collegiale l’opposizione di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 6, comma 4"; ed essa si inscrive nella previsione del nuovo art. 56, il comma 1, prevede ora che, con il provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, previa motivazione che tenga conto anche delle condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore, nonchè delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta, fissa la data dell’esecuzione entro il termine massimo di sei mesi ovvero, in casi eccezionali, di dodici mesi dalla data del provvedimento. A sua volta, la L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 6, comma 4, (dettata per l’impugnativa dei provvedimenti di rideterminazione della data per l’esecuzione ai sensi della normativa transitoria di detta disciplina, tesa a favorire la rinegoziazione dei rapporti già in essere nella nuova disciplina a canone sostanzialmente libero dettata dai precedenti articoli della medesima L. n. 431 del 1998), prevede un’opposizione "per qualsiasi motivo al tribunale, che giudica con le modalità di cui all’art. 618 c.p.c.".

4. Il termine o giorno per l’esecuzione previsto dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 56 è stato sempre ricostruito, dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice (tra le altre: Cass. 8 settembre 2006, n. 19295; Cass. 15 luglio 2003, n. 11063; Cass. li dicembre 1998, n. 12463; Cass. 3 maggio 1996, n. 4074; Cass. 26 ottobre 1992, n. 11618; Cass. 16 dicembre 1988, n. 6859):

– come accessorio del provvedimento che pronuncia, con il riconoscimento della cessazione di un rapporto di locazione, la condanna del conduttore al rilascio;

come caratterizzato da una natura semplicemente ordinatoria del processo esecutivo, impedendo cioè esso che l’esecuzione per il rilascio dell’immobile locato sia intrapresa prima del suo spirare:

sicchè esso ha rilievo esclusivamente processuale e non sostanziale, dal che deriva che non influisce (pertanto non prorogandolo o posticipandolo) in alcun modo sull’epoca di cessazione de iure del contratto di locazione, come individuata nel provvedimento che per qualunque causa la identifichi;

– come insuscettibile di qualsiasi impugnazione in senso stretto (tanto che un’impugnazione rivolta esclusivamente avverso tale capo del provvedimento di rilascio era qualificata inammissibile), potendo invece esso, proprio perchè di natura ordinatoria, essere emesso, revocato o modificato dal giudice dell’esecuzione (nonostante qualche dubbio manifestatosi tra gli interpreti, anche per le concrete modalità di estrinsecazione di un potere ordinatorio prima dell’inizio – identificato, all’epoca, con il primo accesso dell’ufficiale giudiziario dell’esecuzione stessa e quindi della stessa esistenza di un giudice ad essa preposto).

5. Di tali conclusioni soltanto la terza è stata attinta dalla riforma del 2004. Essa ha chiaramente inteso ridisegnare il potere di determinazione del giorno per l’esecuzione: da un lato, ancorandolo alla valutazione di presupposti ben precisi ed alla necessità di un’esplicita motivazione, dall’altro consentendo un riesame del provvedimento con modalità procedurali determinate. In tal modo, la novella non ne muta la natura meramente ordinatoria del processo esecutivo e quindi l’inidoneità ad influire sulla cessazione de iure del contratto di locazione; e, in primo luogo, non opera distinzione alcuna tra locazioni abitative e non abitative.

Piuttosto, l’introduzione di uno specifico – e pertanto esclusivo – mezzo di impugnazione sottrae il provvedimento in parola (e cioè il capo del provvedimento di rilascio che fissa il termine o giorno per l’esecuzione) alla tendenziale illimitata modificabilità da parte del giudice dell’esecuzione e disegna un procedimento specificamente destinato al riscontro della correttezza della motivazione sulla sussistenza e sulla valutazione dei requisiti per la concessione e la concreta individuazione del termine stesso; e tanto può aver luogo "per qualsiasi motivo" (come risulta dal richiamo alla L. n. 431 del 1998, art. 6, comma 4) e pertanto non soltanto per vizi formali, ma, deve ritenersi, anche per qualunque oggettiva incongruità del termine rispetto alla situazione effettiva, ivi compresa quella derivante da eventuali fatti sopravvenuti e non prevedibili al momento della fissazione originaria del termine (beninteso, in relazione alle situazioni di ognuna delle parti).

Un tale procedimento ha ad oggetto così la legittimità e la congruità del provvedimento di fissazione del termine e, potendo a sua volta essere impugnata la sentenza che lo definisce, può dar luogo ad un giudicato – se non altro – formale su ogni relativa questione: sicchè, al riguardo, nessun potere residua più in capo al giudice dell’esecuzione, il quale anzi resterà vincolato alle relative determinazioni del giudice che avrà definito l’opposizione.

6. Tale opposizione è quella prevista dalla L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 6, comma 4, che a sua volta rinvia all’art. 618 c.p.c.. Al momento in cui il richiamo è stato operato (e pertanto prima della sua novella, di cui alla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 15), la norma – dopo un primo comma rimasto intatto dopo la novella, per il quale si fissa, con decreto, l’udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice, con termine perentorio per la notificazione di ricorso e decreto e, nei casi urgenti, con tutti i provvedimenti ritenuti opportuni – prevedeva una struttura monofasica, di adozione degli eventuali provvedimenti indilazionabili e di successiva immediata istruzione della causa, con sua decisione con sentenza non impugnabile.

Deve ritenersi che il richiamo operato dalla normativa in esame – e cioè dal D.L. 240 del 2004, art. 1 bis – vada qualificato come fisso e non già mobile: la successiva modifica della struttura del giudizio di opposizione agli atti esecutivi (dovuta appunto alla L. n. 52 del 2006, art. 15) è, con tutta evidenza, coerente con la nuova ricostruzione sistematica delle cause oppositive in senso stretto di cui agli artt. 615 a 619 cod. proc. civ., tutte caratterizzate da una prima fase sommaria o cautelare, finalizzata all’eventuale immediata incisione sullo sviluppo del procedimento esecutivo, e poi da un giudizio di merito meramente eventuale e rimesso all’iniziativa della parte interessata. Non avrebbe senso allora ricostruire anche la specifica opposizione avverso un provvedimento di fissazione del termine ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 56 che possa strutturarsi su due analoghe distinte fasi, visto che l’unico oggetto della controversia è la verifica della correttezza e della congruità dell’applicazione dei parametri per la concreta individuazione, da parte del giudice della cognizione che ha pronunciato il principale provvedimento di condanna al rilascio, del giorno o termine concretamente fissato per l’esecuzione. Per l’incongruità della normativa novellata rispetto alla funzione ed alla natura dello speciale giudizio oppositivo, può concludersi nel senso che questo è regolato dal testo dell’art. 618 del momento in cui la norma di rinvio è stata emanata e quindi:

– che resta ferma la possibilità, per il giudice adito, di fissare con decreto l’udienza di comparizione dinanzi a sè ed il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, nonchè, nei casi urgenti, di dare i provvedimenti opportuni;

che all’udienza fissata, però, adottati i provvedimenti indilazionabili (e provvedutosi alla conferma, modifica o revoca di quelli concessi con decreto, secondo la regola generale del capoverso dell’art. 669-sexies, se non dell’art. 625 cod. proc. civ.), non viene fissato alcun ulteriore termine per l’introduzione del giudizio di merito, ma si procede direttamente all’istruzione della causa ed alla sua decisione con sentenza non impugnabile.

Il giudice, trattandosi poi di materia evidentemente relativa alla locazione, benchè collegiale applicherà fin dall’inizio il rito previsto dall’art. 447-bis cod. proc. civ.: del resto, già dandosi nell’ordinamento processuale, come nel caso delle sezioni specializzate agrarie di tribunale, ipotesi di giudici collegiali che applicano il rito speciale in primo grado.

7. Resta da stabilire allora se sia corretta la ricostruzione dei giudici del merito sulla soggezione della speciale opposizione al termine perentorio ordinariamente previsto dall’art. 617 cod. proc. civ.: ma a tale quesito va data risposta negativa, sia pure non potendosi, per la peculiarità della fattispecie, giungere alla cassazione della gravata sentenza, risultando per altri motivi conforme a diritto il suo dispositivo sull’inammissibilità dell’opposizione in concreto dispiegata.

Infatti:

da un lato, è con tutta evidenza deliberatamente evitato il richiamo all’art. 617 cod. proc. civ., unico a prevedere un termine perentorio di proposizione (di cinque giorni – al momento dell’emanazione della norma – e, successivamente, di venti giorni, a far tempo dalla novella entrata in vigore il 1.3.06);

– dall’altro lato, l’espressione "in qualsiasi momento", riferita alla proponibilità dell’opposizione in esame, non può soffrire limitazioni se non desumibili da norme connesse o generali: quali si atteggiano, da una parte, la L. n. 392 del 1978, art. 56, comma 4 per il quale "trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore promuove l’esecuzione ai sensi dell’art. 605 c.p.c. e segg.", nonchè, dall’altra parte, la generale normativa sulla non modificabilità dei termini ordinatori una volta elassi ed una volta che la loro modifica non sia stata chiesta prima della loro scadenza.

E’ allora impossibile ricavare un termine perentorio diverso, per incompatibilità funzionale del procedimento in esame, da quello della già avvenuta scadenza del termine avverso cui ci si oppone.

Ad analoga conclusione, prima della riforma dell’art. 56 di cui si sta qui discorrendo, questa Corte è già pervenuta, affermando che, in tema di rilascio per finita locazione di immobili urbani, la finalità del legislatore è quella di ridurre il ricorso alle procedure esecutive attuando l’equo contemperamento delle esigenze del locatore e del conduttore, mediante un sistema che, attraverso la fissazione di un giorno per l’esecuzione del rilascio, decorso il quale il locatore è abilitato a procedere in via esecutiva (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 56), prevede la sostanziale sospensione temporanea dell’accesso alla procedura esecutiva: con la conseguenza che ogni richiesta di modifiche di tale termine (benchè, nella specie, ritenuta possibile ai sensi della L. n. 431 del 1998, art. 6, commi 4 e 5 anche oltre il 27.6.99, contrariamente a quanto più correttamente sostenuto da Cass. 17 maggio 2010, n. 11961) deve essere avanzata, sul piano logico, prima che l’esecuzione possa essere intrapresa dall’avente diritto al rilascio, ovvero non oltre il giorno fissato per l’esecuzione, poichè altrimenti, decorsa la data fissata dal giudice per il rilascio, il locatore deve considerarsi libero di iniziare la procedura esecutiva e la richiesta stessa non si proporrebbe più come fissazione di una nuova data, ma come sospensione dell’esecuzione, appunto già intrapresa (Cass. 2 ottobre 2008, n. 24526).

8. Ed è questa la sola interpretazione della normativa sulla speciale impugnazione in esame che risulta funzionale all’effettività alla tutela delle parti circa la correttezza e la congruità dell’esercizio del potere del giudice della cognizione di determinare il giorno dell’esecuzione: e tanto soprattutto una volta ammesso che, con l’ulteriore riferimento a "qualsiasi motivo" come legittimante l’opposizione, bene potrebbe sostenersi la rilevanza di fatti sopravvenuti e non prevedibili al momento della fissazione originaria del termine (beninteso, in relazione alle situazioni di ognuna delle parti).

La diversa ricostruzione dei giudici del merito è certo corretta nel punto in cui sottolinea che il provvedimento che fissa il termine è indipendente, quanto a regime di impugnazione, rispetto al provvedimento complessivo di condanna al rilascio cui accede; ma tale indipendenza è poi non congruamente ridotta e limitata, introducendo il tribunale un termine, per di più perentorio, non previsto espressamente dalla legge ed ancorato all’emanazione od alla conoscenza del provvedimento. In tal modo la già radicale innovazione rispetto al regime previgente – il quale, con la sostanzialmente libera ed illimitata revocabilità o modificabilità in sede esecutiva da parte del giudice dell’esecuzione, sia pur probabilmente eccedendo nel senso opposto, consentiva una sostanziale incertezza sull’eseguibilità nell’intervallo, sovente non breve, tra emanazione del provvedimento e scadenza del termine fissato – viene interpretata in senso immotivatamente restrittivo, siccome non sostenuto dal tenore letterale della norma e dalla sua interpretazione nel contesto indicato.

Al contempo, una volta spirato il termine fissato senza che il debitore conduttore si sia avvalso della facoltà di opporvisi, è giocoforza che l’esecuzione inizi finalmente ai sensi dell’art. 605 c.p.c., e segg.; pertanto, può concludersi nel senso che la speciale opposizione avverso il provvedimento di fissazione del giorno dell’esecuzione della condanna del conduttore al rilascio, previsto dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 56, comma 3 (come sostituito dal D.L. 13 settembre 2004, n. 240, art. 1 bis convertito con modificazioni in L. 12 novembre 2004, n. 269) non è soggetta al termine di proponibilità dell’opposizione agli atti esecutivi e può essere proposta, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, fino a quando il termine stesso non sia spirato.

9. Se tanto è vero, nel caso di specie l’opposizione è stata proposta il giorno dopo il secondo accesso dell’ufficiale giudiziario (rispettivamente, il 7.6.06 ed il 6.6.06), vale a dire dopo che l’esecuzione era iniziata e, di conseguenza, ben oltre il termine a suo tempo fissato per l’inizio di questa: e questa è la ragione per la quale l’opposizione stessa, così corretta la motivazione della gravata sentenza, andava dichiarata inammissibile. Ne deriva il rigetto del ricorso, sia pure con la vista correzione della motivazione: e tanto integra, ad avviso del collegio ed in uno alla considerazione dell’assoluta novità della questione, un giusto motivo di integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 19 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2012



Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-10-2013) 03-02-2014, n. 5201

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza pronunciata il 7.11.2012 la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il giudice di Milano, in data 4.11.2011, aveva condannato P.A., imputato dei reati di cui all’art. 646 c.p. (capo 1) e art. 61, n. 2, art. 81 cpv., art. 476, comma 2, in relazione all’art. 482 c.p., (capo 2), alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso per Cassazione, personalmente l’imputato, lamentando i vizi di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione ad entrambi i reati per cui ha riportato condanna.

2.1. In particolare il ricorrente lamenta, con riferimento al delitto di cui al capo n. 1), la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione dell’impugnata sentenza, in quanto la corte territoriale non ha indicato le ragioni per le quali il fatto contestato al P. assume rilevanza penale, posto che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, laddove si verifichi la c.d. appropriazione omissiva, dopo che il contratto di locazione finanziaria è stato risolto, si resta nell’alveo del mero illecito civile, a meno che non vi siano gli estremi di atti di disposizione del bene oppure non vi sia stato un esplicito rifiuto alla consegna.

Nel caso in esame, dunque, non sussistono gli elementi costitutivi, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, del delitto di appropriazione indebita, in quanto in relazione al bene oggetto del contratto di leasing (una motocicletta) il P. non si è comportato uti dominus: egli, infatti, non si è rifiutato di riconsegnare il bene in questione, in quanto ha indicato il luogo in cui era custodito, il nominativo della persona che lo aveva in custodia e le ragioni che gli rendevano oggettivamente impossibile restituire nell’immediato la motocicletta, veicolo successivamente rinvenuto nel posto indicato e restituito all’avente diritto.

Inoltre, proprio la pendenza di trattative tra l’imputato e la società di leasing, è sintomatica della mancanza dell’elemento soggettivo del reato.

2.2 Con riferimento al reato di cui al capo n. 2), il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione della sentenza impugnata, in quanto non vi è prova che le ricevute di versamento in conto corrente postale siano state falsificate ed alterate proprio dal P. o, piuttosto, che quest’ultimo abbia in buona fede utilizzato un atto falso, apparendo, peraltro, inverosimile che il P. abbia proceduto alla falsificazione delle ricevute in questione per "provare una mancata appropriazione indebita".

4. Il ricorso non può essere accolto.

5. Infondato appare il primo motivo di ricorso.

Non appare revocabile in dubbio che in tema di appropriazione indebita, l’interversione del possesso non può desumersi dalla rivendicazione della proprietà, se non accompagnata da atti di disposizione dei beni o dalla manifestazione di rifiuto di restituirli, per cui l’omessa restituzione della cosa da parte del detentore al legittimo proprietario, integra il delitto di cui all’art. 646 c.p., solo se dal comportamento tenuto dal detentore si rilevi, per le modalità del rapporto con la cosa, un’oggettiva interversione del possesso (cfr., ex plurimis, Cass., sez. II, 21/03/2013, n. 13797, G.A.).

E’ del pari indiscutibile che l’elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita consiste nella coscienza e volontà di appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui, posseduta a qualsiasi titolo, sapendo di agire senza averne diritto, ed allo scopo di trarre per sè o per altri una qualsiasi illegittima utilità (cfr., Cass., sez. 2^, 27/03/2012, n. 27023, S., rv.

253411).

Con particolare riferimento all’ipotesi in cui l’oggetto del reato di appropriazione indebita sia un bene in relazione al quale è stato stipulato un contratto di "leasing", va rilevato il formarsi di un condivisibile orientamento in seno alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel caso di ritenzione di un veicolo, utilizzato "uti dominus" nonostante la risoluzione del contratto di "leasing" e la richiesta di restituzione del bene ricevuto in leasing, l’interversione del possesso sussiste anche in caso di mera detenzione qualificata, consistente nell’esercizio sulla cosa di un potere di fatto esercitato al di fuori della sfera di sorveglianza del titolare.

Ne consegue che la condotta appropriativa del veicolo oggetto di contratto di leasing è ravvisabile nella ritenzione del mezzo, pur dopo la risoluzione del contratto e la ripetuta richiesta di restituzione; mentre la circostanza che il veicolo venga in effetti rinvenuto nell’attuale disponibilità del soggetto non costituisce sintomo dell’assenza della volontà di appropriazione, perchè l’interversione del possesso sussiste anche in caso di mera detenzione qualificata, consistente nell’esercizio sulla cosa di un potere di fatto esercitato al di fuori della sfera di sorveglianza del titolare (cfr. Cass., sez. II, 11/10/2012, n. 2684, Q.A.; Cass., sez. II, 20/09/2007, n. 38604, P.).

Orbene nel caso in esame la condotta posta in essere dal P., come correttamente affermato da entrambi i giudici di merito (le sentenze di primo e di secondo grado vanno, infatti, considerate come un prodotto unico, in quanto la decisione della corte territoriale e quella del tribunale hanno utilizzato criteri omogenei di valutazione e seguito un apparato logico-argomentativo uniforme: cfr. Cass., sez. III, 1.2.2002-12.3.2002, n. 10163, Lombardozzi D., rv. 221116), va ricondotta al paradigma normativo di cui all’art. 646 c.p., secondo l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata.

Ed invero, a fronte della formale comunicazione con cui la società "Locat s.p.a" aveva reso nota al P. la risoluzione, per morosità, del contratto di leasing finanziario relativo al motoveicolo di cui l’imputato aveva il possesso, in qualità di titolare dell’impresa individuale "Non solo moda di P. A.", diffidandolo a restituire il veicolo entro i successivi otto giorni, quest’ultimo non solo non aveva ottemperato alla richiesta dell’avente diritto, ma aveva anche ceduto il bene in questione alla G.G., presso la cui abitazione la motocicletta veniva rinvenuta e sequestrata, sulla base di un accordo, come riferito dalla stessa G., che prevedeva il pagamento, a titolo di corrispettivo, della somma di Euro 2.500,00/3000,00, di cui era stato versato un solo un acconto di 1000,00 Euro.

Pur non essendo il proprietario del bene, dunque, e nella piena consapevolezza di non potere esercitare i relativi poteri di disponibilità del veicolo, il P. lo aveva alienato e consegnato alla G. (che, quindi, ne aveva il possesso non in qualità di semplice custode), intascando anche una parte del corrispettivo pattuito, condotta che, unitamente al rifiuto di consegnare la motocicletta alla "Locat", costituisce sintomo inequivocabile dell’esercizio da parte dell’imputato di un potere di fatto sul bene, svoltosi al di fuori della sfera di sorveglianza del legittimo proprietario, idonea a realizzare, dunque, quella consapevole interversione del possesso, richiesta dalla fattispecie legale per la consumazione del delitto di cui all’art. 646 c.p.. La circostanza, poi, che, come riferito dalla G., quest’ultima, avendo appreso dopo la conclusione dell’accordo con il P. che il motoveicolo non era di proprietà dell’imputato, si era recata in compagnia di quest’ultimo presso la società finanziaria al fine di conoscere quale fosse l’importo necessario per riscattare il veicolo, la cui proprietà, all’atto del sequestro presso la sua abitazione, non le era stata ancora trasferita per indisponibilità dello stesso P., che le aveva restituito l’acconto ricevuto, costituisce un mero post factum, irrilevante rispetto alla dimostrata interversione del possesso.

6. Inammissibile, invece, si appalesa il secondo motivo di ricorso, relativo alla ritenuta e dimostrata falsificazione delle ricevute postali, attestanti l’avvenuto pagamento, sia pure tardivo, dei canoni di locazione da parte del P., in quanto con esso il ricorrente si limita a fornire una versione alternativa dei fatti fondata sull’assunto (peraltro non dimostrato ed, anzi, smentito dalla deposizione testimoniale della direttrice dell’ufficio postale dove sarebbero stati effettuati i versamenti: cfr. p. 2 dell’impugnata sentenza) gli erano state consegnate dall’impiegate del suddetto ufficio.

E’, infatti, inammissibile il motivo di ricorso che, come nel caso in esame, esponga censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse, in quanto tali, in sede di giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. 1^, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, rv. 235507;

Cass., sez. 6^, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, rv. 235510; Cass., sez. 3^, 27.9.2006, n. 37006, Piras, rv. 235508).

7. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell’interesse del P. va, dunque, rigettato, con condanna di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2014

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio N. 59/2009

composto dai Magistrati:

Italo Riggio Presidente

Donatella Scala Consigliere, relatore

Giulia Ferrari Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

su ricorso n. 59/2009 Reg. Gen., proposto dalla società FASE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine dell’atto introduttivo, dall’avv. Gianluca Lemmo, con cui è elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Giovan Battista Santangelo, in Roma, v. Giovanni Battista de Rossi, n.30,

contro

il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, non costituitosi in giudizio,

e nei confronti

della società CENTROBANCA – Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all’atto di costituzione, anche disgiuntamente, dagli avv. ti Marco Tucci, Anna Baldini e Giusepe Ludovico Motti Barsini e presso lo studio dell’ultimo elettivamente domiciliata, in Roma, V.le Gorizia, n.22,

per l’annullamento

del silenzio formatosi sull’atto di diffida del 15/10/2008, pervenuto al Ministero dello Sviluppo economico il successivo 30/01/2009;

e per l’accertamento

del diritto della ricorrente alla corresponsione della 2^ quota della agevolazione, pari ad € 1.402.408,00, giusta quanto disposto dagli artt. 1 e 2 del decreto di concessione provvisoria n. 130034 del 27/11/2003, con maggiorazione di spese, interessi e rivalutazione monetaria;

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTI l’atto di costituzione in giudizio della società controinteressata;

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTI tutti gli atti della causa;

Nominato relatore alla camera di consiglio del 5 marzo 2009 il Consigliere Donatella Scala;

Uditi l’avv. Angela Fiorentino, in sostituzione dell’avv. Lemmo, per la parte ricorrente, e l’avv. Gianpiero Laurino, in sostituzione dell’avv. Motti Barsini, per la parte controinteressata;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Premette la società ricorrente, quale ricostruzione in fatto, di avere ottenuto, da parte del Ministero della attività produttive, ora Sviluppo economico, il decreto di concessione provvisoria n. 130034 del 27/11/2003, in relazione alle chieste agevolazioni finanziare di cui alla legge n. 488/1992 – settore turismo – annualità 2003 – per la realizzazione di un piano di investimenti per ampliamento di struttura alberghiera, ma di avere ricevuto l’erogazione della sola 1^ quota di contribuzione concessa, ma non anche della 2^ quota, ancorché abbia, medio tempore, ultimato il programma d’intervento.

Con il ricorso in epigrafe, notificato il 22 dicembre 2008, e depositato il 7 gennaio 2009, reclama la ricorrente l’annullamento del silenzio rifiuto formatosi sulla istanza dalla medesima presentata per la corresponsione della 2^ quota di contributo pari ad € 1.402.408,00, oltre interessi e rivalutazione, lamentando l’illegittimità del contegno osservato in proposito, in violazione dell’art. 2, legge n. 241/1990, che impone la conclusione del procedimento amministrativo mediante adozione di atto espresso.

L’intimata Amministrazione non si è costituita in giudizio; si è, invece, costituito il pure intimato Centrobanca che, con articolata memoria, ha eccepinto l’infondatezza delle richieste di controparte.

Alla camera di consiglio del 5 marzo 2009, uditi i difensori delle parti costituite, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

DIRITTO

Con il gravame in esame la società ricorrente propone istanza di annullamento, ai sensi dell’art. 21 bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto con legge 21 luglio 2000, n. 205, art. 2, del silenzio serbato dall’Amministrazione intimata in ordine alla diffida, dalla medesima presentata in data 24 ottobre 2009, per l’adozione del provvedimento di corresponsione della 2^ quota – pari ad € 1.402.408,00 – di agevolazione già concessa in via provvisoria in relazione a programma di intervento per ampliamento di struttura alberghiera ultimato, nonché declaratoria del diritto alla liquidazione della detta somma.

Il Collegio rileva, in via pregiudiziale, l’inammissibilità della avanzata domanda di giustizia per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale amministrativo, avuto riguardo alla vicenda contenziosa introdotta con il ricorso in esame.

Lo speciale ricorso previsto dal cit. art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971, introdotto dall’art. 2 della legge 21 luglio 2000 n. 205, non determina una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva o per materia del giudice amministrativo, bensì costituisce un particolare strumento processuale volto a rendere più efficace la tutela dell’interessato nei confronti del comportamento inerte dell’amministrazione.

A tanto consegue che tale specifica forma di tutela può realizzarsi solo nell’ambito delle controversie che già rientrano nell’alveo della giurisdizione amministrativa, mentre, nel caso in cui il giudice amministrativo è privo di giurisdizione in ordine al rapporto sostanziale, non è esperibile il rimedio del silenzio-rifiuto, regolato dall’art. 21 bis della legge TAR.

L’istituto del silenzio va, infatti, configurato come strumento diretto a superare l’inerzia dell’amministrazione pubblica nell’emanazione di un provvedimento amministrativo, a fronte di una posizione di mero interesse legittimo in capo al privato. Né potrebbe ammettersi un’autonoma tutela dell’interesse procedimentale mediante la censura del silenzio rifiuto presso il giudice amministrativo, anche per i casi in cui difetta di giurisdizione, dal momento che l’interesse al giusto procedimento è assorbito dalla posizione sostanziale.

Le conclusioni cui perviene il Collegio, peraltro, nemmeno possono considerarsi scalfite a seguito delle modifiche legislative del rito avverso il silenzio, introdotte dalla l. 11 febbraio 2005, n. 15 e dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella l. 14 maggio 2005, n. 80, atteso che il potere di conoscere della fondatezza dell’istanza proposta dal ricorrente, anche se ampliativa dei poteri decisori del giudice amministrativo, tuttavia non gli consente di esorbitare dai limiti della propria giurisdizione (cfr., per tutte, Cons. St., questa Sez. V, 9 ottobre 2006 n. 6003).

Con riferimento alla controversia in esame, la questione giuridica alla stessa sottesa attiene alla erogazione di contributi concessi dal Ministero dello sviluppo economico in relazione a piani di intervento economici per il settore del turismo, ed, in particolare, al diritto alla erogazione del saldo di provvidenza già concessa in via provvisoria.

Dunque, il contestato silenzio non coinvolge la fase procedimentale relativa alla concessione dei chiesti contributi, ma quella della liquidazione finale di rateo degli stessi.

Sul punto il Collegio non può che ribadire l’orientamento della stessa Sezione, oltre che del giudice di appello, secondo cui rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, coinvolgendo questioni aventi natura e consistenza di diritti soggettivi, la controversia in materia di pagamento di contributi riguardante non già la fase discrezionale per la concessione del contributo stesso, ma quella della sua erogazione, su cui è competente il giudice ordinario.

Del resto, nelle controversie riservate al giudice ordinario, non ha senso il contemporaneo vaglio del giudice amministrativo in tema di silenzio, in quanto il primo può decidere direttamente la questione, avvalendosi dei poteri istruttori che gli competono e ciò a prescindere dagli atti adottati dall’amministrazione, e, dunque, anche nel caso in cui non sia stato emanato alcun atto, nonostante il decorso dei termini prescritti per la conclusione del relativo procedimento.

In conclusione, il difetto di giurisdizione di questo giudice, impone declaratoria in conformità; le spese possono essere compensate tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali sul riparto di giurisdizione in siffatta materia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III ter, dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2009.

Italo Riggio Presidente

Donatella Scala Consigliere estensore

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Cassazione civile 6971/2011 Codice della strada: notifiche, contestazioni, dies a quo.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 10 ottobre 2005, il Giudice di pace di Fornovo al Taro ha accolto, limitatamente alla sanzione applicata, l’opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di Parma nei confronti S.P., in proprio e quale legale rappresentante della Planet Sport Associazione Sportiva, per il pagamento di una sanzione amministrativa relativa alla violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, rilevata il 4 aprile 2004 e oggetto di un verbale di contestazione notificato il 14 ottobre 2004.

Il Giudice di pace, per quanto in questa sede rileva, ha rigettato il motivo di opposizione con il quale l’opponente, in proprio e nella qualità, aveva dedotto la violazione dell’art. 201 C.d.S., per essere il verbale di accertamento stato notificato oltre il termine di 150 giorni dalla violazione. In particolare, il Giudice di pace ha ritenuto che il termine di 150 giorni decorresse dal momento in cui, all’esito della notifica eseguita presso l’indirizzo risultante dalla banca dati della ex M.C.T.C., era stato necessario eseguire una nuova visura presso il P.R.A., dalla quale era emerso l’esatto indirizzo della destinataria del verbale. Secondo il giudice di pace, infatti, la dizione dell’art. 201 C.d.S., secondo cui qualora l’effettivo trasgressore sia identificato successivamente, la notificazione può essere effettuata entro 150 giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo o comunque dalla data in cui la P.A. è posta in grado di provvedere alla loro identificazione, doveva essere interpretata nel senso che l’Amministrazione è libera di effettuare la prima verifica o presso i pubblici registri o presso l’archivio nazionale, sicchè, nel caso in cui dalla prima banca dati non risulti una indicazione utile alla identificazione, inizia a decorre un ulteriore termine di 150 giorni, rimanendo irrilevante la circostanza che, in ipotesi, nell’altra banca dati le indicazioni esatte fossero contenute già al tempo dell’accertamento.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso S. P., in proprio e quale legale rappresentante della Planet Sport Associazione Sportiva; non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

Attivata la procedura per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., la Procura Generale concludeva chiedendo la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

Con ordinanza emessa all’esito dell’udienza camerale del 12 novembre 2009, la Corte ha disposto la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha. depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 201 C.d.S..

Il ricorrente sostiene essere pacifico e risultante dagli atti che, alla data dell’accertamento della violazione (4 aprile 2004), dal P.R.A. risultava che il veicolo era intestato all’Associazione sportiva Planet Sport con sede in (OMISSIS), e che tuttavia il verbale è stato notificato il 14 ottobre 2004, e cioè oltre il termine di 150 giorni fissato dal citato articolo 201. La P.A., sostiene il ricorrente, non poteva invocare a proprio favore il fatto che in una delle due banche dati interpellate non risultavano e- lementi idonei alla identificabilità del trasgressore, giacchè la dizione alternativa contenuta nella disposizione richiamata imporrebbe alla P.A. di interpellare entrambe le banche dati e potrebbe invocare la decorrenza del termine da una data successiva a quello dell’accertamento solo se non fosse possibile identificare i responsabili facendo ricorso ad entrambe le banche dati.

Il motivo è fondato.

L’art. 201 C.d.S., comma 1, come modificato dal D.L. n. 151 del 2003, art. 4, (ratione temporis applicabile), dispone che, qualora la violazione alle norme relative alla circolazione stradale non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato, entro centocinquanta giorni dall’accertamento, all’effettivo trasgressore. Qualora l’effettivo trasgressore o altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione, la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.

La semplice lettura della disposizione che deve essere applicata nel caso di specie induce a ritenere che non sia predicabile la tesi sostenuta nella sentenza impugnata, e cioè che la indicazione esatta della residenza della persona fisica ovvero della sede di una persona giuridica o, come nella specie, di un’associazione non riconosciuta, in una delle banche dati menzionate dalla norma (pubblici registri, e in particolare P.R.A., ovvero archivio nazionale dei veicoli), non varrebbe a far ritenere conoscibile per la pubblica amministrazione il luogo ove eseguire la notificazione del verbale. Secondo il Giudice di pace, invero, la pubblica amministrazione sarebbe libera di accedere all’una o all’altra banca dati e se, per avventura, il primo accesso avvenisse presso la banca dati non aggiornata, il termine entro il quale deve essere eseguita la notificazione non decorrerebbe da quel momento, ma solo dal momento in cui la stessa pubblica amministrazione, avendo effettuato la notificazione nel luogo errato, venisse a conoscenza della non attualità dell’indicazione anagrafica.

Al contrario, la lettera della legge contiene una formulazione disgiuntiva, sicchè è sufficiente la presenza della corretta annotazione in una sola delle menzionate banche dati per determinare la conoscibilità, da parte dell’amministrazione, del luogo presso il quale eseguire la notificazione. In sostanza, è sufficiente che l’esatto luogo ove eseguire la notificazione emerga da una delle due banche dati perchè tale luogo sia conoscibile per la pubblica amministrazione, la quale, quindi, non potrà addurre a sostegno della tempestività della seconda notificazione in un luogo risultante dal P.R.A. o dall’archivio nazionale dei veicoli la circostanza che nel primo dei due registri consultati fosse indicato un luogo errato. L’annotazione anche in uno solo dei registri rende dunque conoscibile il luogo ove deve essere eseguita la notificazione del verbale. La possibilità residuale della conoscibilità aliunde dell’esatto luogo ove eseguire la notificazione, cui si riferisce l’ultima parte della disposizione prima richiamata, è destinata ad operare nel caso in cui l’annotazione di detto luogo non sia riportata nè nel P.R.A. nè nell’archivio nazionale, e tuttavia vi siano a disposizione della pubblica amministrazione altri elementi che consentano di conoscere il luogo esatto.

Nè a carico del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 196 C.d.S., può essere fatto carico di provvedere ad una duplice annotazione del mutamento rilevante al fine di renderne effettiva la conoscibilità da parte della pubblica amministrazione, ovvero di sollecitare il soggetto preposto alla gestione dell’una banca dati ad effettuare la comunicazione al gestore dell’altra, atteso che la disciplina dettata dal codice della strada e dal regolamento di esecuzione in materia evidenzia l’esistenza di un obbligo di collaborazione tra le amministrazioni tenute alla gestione delle banche dati.

Si deve solo aggiungere che per pubblici registri, ai quali fa riferimento l’art. 201 C.d.S., comma 1, deve intendersi innanzitutto il pubblico registro automobilistico e che solo se il trasgressore ha dato al P.R.A. un indirizzo insufficiente, e la notifica della contestazione non va a buon fine, questo fatto non può imputarsi alla pubblica amministrazione (Cass. n. 22400 del 2009).

Tale conclusione deve essere confermata anche alla luce della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 24851 del 2010, che il Collegio ha potuto esaminare essendosi a tal fine riconvocato. Con questa sentenza, la Corte ha avuto modo di pronunciarsi sulla decorrenza del termine per la notificazione dell’accertamento ai sensi dell’art. 201 C.d.S., nel caso in cui l’interessato abbia fatto annotare la variazione anagrafica nei registri comunali. Con riferimento a tale fattispecie, la Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui il dies a quo del termine di 150 giorni per la notifica del verbale di contestazione delle violazioni del codice della strada, nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione, con indicazione dei dati attinenti ai veicoli di appartenenza, soltanto nei registri comunali e non anche nel pubblico registro automobilistico, va individuato nella data di annotazione della variazione di residenza nei registri comunali e non può conseguentemente ritenersi tempestiva la notifica del verbale di contestazione delle infrazioni quando siano trascorsi più di 150 giorni dalla variazione anagrafica del trasgressore conseguente alla rituale domanda di cambio di residenza con detta indicazione, ma meno di 150 dalla relativa annotazione nel pubblico registro automobilistico o nell’archivio nazionale veicoli. Principio, questo, che si fonda sulla esistenza di un onere di collaborazione tra amministrazioni pubbliche e che il Collegio ritiene debba operare anche nella presente fattispecie, nella quale, come rilevato, dalla sentenza impugnata emerge che proprio il dato anagrafico risultante dal P.R.A. era quello esatto, essendo la notificazione colà eseguita, dopo un primo tentativo effettuato al diverso indirizzo risultante dall’archivio nazionale dei veicoli, andata a buon fine.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’opposizione proposta dal ricorrente e l’annullamento del verbale opposto, in proprio e nella qualità, stante la tardività della notificazione del verbale eseguita oltre il termine di centocinquanta giorni dalla violazione, laddove il dato esatto del luogo ove eseguire la notificazione risultava dal P.R.A. ed era quindi pienamente conoscibile per la pubblica amministrazione.

La novità della questione giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta da S. P., in proprio e nella qualità, con conseguente annullamento del verbale opposto. Compensa le spese dell’intero giudizio.

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