Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-12-2010) 05-01-2011, n. 181

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza deliberata in data 16 settembre 2009, depositata in cancelleria il 22 settembre 2009 il Giudice di Pace di Ferrara dichiarava C.L. colpevole del reato a lui ascritto (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis) e lo condannava alla pena dell’ammenda di Euro 5.000,00. 1.1. – Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata C.L. era stato rinvenuto senza documenti identificativi all’interno di un appartamento in (OMISSIS).

Accertamenti sulla sua identità davano esito negativo. Inconferenti (ai fini di provare l’attivazione della procedura di regolarizzazione) erano da ritenersi secondo il giudice la ricevuta di un versamento di Euro 500 e una dichiarazione del datore di lavoro effettuata in data (OMISSIS) in quanto tardivi e non supportati dalla prova testimoniale del datore di lavoro.

2. – Avverso tale decisione, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione C.L. chiedendone l’annullamento per i seguenti profili:

a) violazione di legge e/o osservanza o erronea applicazione della legge penale di cui alla L. n. 102 del 2009, art 1 ter, comma 8 con riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b); il giudice di pace non ha tenuto presente la nuova procedura di emersione del lavoro irregolare degli stranieri come comprovato dalla documentazione prodotta e che avrebbe imposto la sospensione del procedimento e dichiarare estinto il reato in forza del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 35. b) omessa motivazione sui punti esposti nel precedente motivo.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento: la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Ferrara.

3.1 – Deve per vero rilevarsi che il sovra menzionato D.L. n. 78 del 2009, art. 1 ter stabilisce al comma 8 la sospensione dei procedimenti "penali e amministrativi" nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori che prestano attività di assistenza e di sostegno alle famiglie in determinate ipotesi che comprendono i procedimenti pendenti per violazione delle norme relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale. L’esito positivo del procedimento comporta, come stabilito espressamente dal comma 11, l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 8, e questo sia per il datore di lavoro che per lo stesso lavoratore.

3.2. – Ciò posto, va rilevato che la presentazione da parte del cittadino extracomunitario della domanda di regolarizzazione, ai sensi del D.L. 195 del 2002, art. 1 entro il termine dell’11 novembre 2002, determinava nella fettispecie per il giudicante la necessità di sospendere il relativo procedimento penale (Cass., Sez. 1, 14 novembre 2006, n. 2188, rv. 235517, P.G. in proc. Fallou) in attesa della conclusione del procedimento amministrativo all’esito del quale può essere ritenuto estinto il reato ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35. Il Giudice di Pace, anzichè pervenire tout court all’affermazione della penale responsabilità del prevenuto, in carenza di prove circa la falsità della documentazione prodotta, avrebbe dovuto pertanto decidere conformemente alla legge non potendo infatti limitarsi, per i poteri istruttori conferitigli e vista la sospendibilità ex lege ed automatica del procedimento nella ricorrenza dei presupposti, a considerare la documentazione stessa insufficiente e tardiva, in contrasto peraltro con la flessibilità propria delle forme del procedimento in questione.

4. – Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 623 c.p.p. come da dispositivo.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Ferrara.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-11-2010) 27-01-2011, n. 2991

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Svolgimento del processo

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, del 08.04.2004, di condanna di C.A. e Ca.Pa., per il reato di rapina aggravata, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 800,00 di multa, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e di condanna dello S., per lo stesso reato, alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed Euro 1500,00 di multa, ricorre la difesa degli imputati chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo: C. e Ca.:

a) il vizio di motivazione della sentenza perchè, la ricostruzione dei fatti, compiuta dalla Corte di merito lascia permanere numerose perplessità sulla sequenza fattuale e sullo scopo degli accadimenti;

b) la carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate.

S.:

a) apparenza, contraddittorietà, illogicità della motivazione non potendosi considerare univoco l’indizio delle chiamate telefoniche con l’apparecchio sottratto alla vittima;

b) l’illogicità della motivazione nella parte in cui considera priva di rilievo la discrasia tra le dichiarazioni dei coniugi e quelle del Pennone in ordine alla sottrazione della busta;

c) il vizio di motivazione in relazione alla motivazione con la quale si è respinta la richiesta di acquisire i verbali degli utenti che hanno chiamato l’utenza attribuita allo S.;

d) travisamento, motivazione apparente ed illogicità della motivazione che attribuisce rilevanza probatoria al riconoscimento effettuato dalla vittima F.R..
Motivi della decisione

Il ricorso di C. e Ca. è manifestamente infondato.

Infatti i ricorrenti si sono limitati a dedurre le censure che intendevano muovere ad alcuni punti della decisione, ritenuti non adeguatamente motivati, ma non hanno adempiuto all’onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire a questa Corte di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; i motivi inoltre sono formulati in termini problematici ed interlocutori, lasciando aperte molteplici interpretazioni delle effettive censure.

Conseguentemente i motivi di ricorso in questione difettano del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità della impugnazione, dal combinato disposto dell’art. 591 c.p.p., e art. 581 c.p.p., comma 1, lett. e). Per le stesse ragioni è infondato anche il ricorso di S..

Le doglianze avanzate dal ricorrente, infatti, mancano della specificità necessaria ad individuare i punti della motivazione del provvedimento che si assumono viziati da vizi propri della motivazione; la genericità dei motivi va ricondotta,anche, alla ripetitività di buona parte degli stessi in forma pedissequa ai motivi di impugnazione avanzati con l’appello ed inoltre, quando le doglianze sono più specifiche, hanno la caratteristica di essere versate in fatto ovvero di prospettare una valenza probatoria degli elementi probatori, alternativa rispetto a quella ritenuta dalla Corte territoriale. Così è per la chiamata telefonica di cui al n. 5 del ricorso;per il contatto tra Ca. e S. a distanza di qualche giorno dalla rapina di cui al punto 6; la pretesa illogicità che vi sarebbe sulla valenza da attribuire alle discrasie tra le dichiarazioni del Ca. e quelle del P. e al colpo inferto dai rapinatori al C. di cui al punto 8.

Al punto 9 il ricorrente si duole che la Corte territoriale, con motivazione illogica, non abbia concesso la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, che a parere del ricorrente è obbligatoria ai sensi dell’art. 603 c.p.p., comma 2 quando la richiesta riguarda prove contrarie a quelle accusatorie ex art. 495 c.p.p., comma 2. Passa, poi, ad una disamina minuziosa delle considerazioni svolte dalla Corte sull’uso del cellulare ricondotto allo S., al solo fine di avvalorare un’altra impostazione al discorso probatorio che però non è legittima perchè sminuzza talmente l’argomento da farne perdere il significato unitario e la stessa riconducibilità al concetto di illogicità oltre che lo scopo per cui viene fatto il discorso critico. Infine il motivo di ricorso sviluppato al punto 10 è manifestamente infondato perchè fa riferimento alla motivazione del sentenza del Tribunale e non a quella della Corte territoriale. A ben vedere,il ricorrente, attraverso la pretestuosa deduzione di un asserito e generico vizio della motivazione della sentenza impugnata, tenta di ottenere una nuova pronuncia sul materiale probatorio che è alla base della decisione. Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest’ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l’iter argomentativo seguito, delle ragioni che l’hanno indotto ad emettere il provvedimento.

Per le suesposte ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-03-2011, n. 6927

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza della Commissione tributaria regionale di Bologna depositata il 9 settembre 2005, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stata negata a R.R.F. la spettanza delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa.

In particolare, in relazione all’atto di compravendita registrato il 7 novembre 1997, il giudice a quo ha ritenuto che il termine di un anno dall’acquisto, all’epoca prescritto dalla legge per stabilire la residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile, avendo natura decadenziale, scatta se il contribuente non abbia preso la residenza nella casa acquistata.

Aggiunge che solo dalla scadenza di tale termine inizia a decorrere il triennio concesso dalla legge all’amministrazione per esercitare la sua pretesa per maggiori imposte dovute; sicchè conclude la decisione affermando che l’avviso di liquidazione è stato tempestivamente notificato al contribuente inadempiente il 14 marzo 2001.

Ricorre per la cassazione di tale pronuncia il soccombente adducendo due motivi; l’amministrazione non svolge attività difensiva.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

A. Con il primo motivo, il ricorrente afferma: "L’appello proposto dall’agenzia delle entrate di Mirandola dinanzi alla CTR di Bologna risulta inammissibile in quanto notificato ad uno solo dei due difensori che disgiuntamente assistevano Righi Riva Federico. La costituzione di due procuratori necessitava la notifica dell’atto ad entrambi, a maggior ragione, se, come nel caso di specie, ambedue domiciliatati al medesimo indirizzo. A tale omissione consegue, dunque, la nullità della notifica con conseguente nullità del giudizio di secondo grado". Il motivo è inammissibile.

B. Manca, finanche graficamente, qualsiasi riferimento alle norme processuali che sarebbero state violate dai giudici d’appello e se tale eventuale violazione sia censurata quale violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, ovvero quale ragione di nullità del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4.

C. Manca, inoltre, dinanzi alle argomentazioni dei giudici d’appello secondo cui è la parte sostanziale (il contribuente) la destinataria dell’atto d’appello anche se la notifica del gravame si perfeziona di norma per il tramite del difensore officiato nel grado precedente e il difensore presso cui ha avuto seguito la notifica dell’impugnazione è investito da ogni potere correlato al mandato difensivo rilasciatogli in prime cure, qualsivoglia argomentazione specificamente critica, risolvendosi il motivo in un generico dissenso palesato con una semplice contrapposizione antitetica.

D. Nè risultano in alcun modo esaminate, in ricorso l’interpretazione dell’art. 330 c.p.c., la giurisprudenza sull’irrilevanza del doppio difensore (es. Cass. nn. 22542 del 2007, 11008 del 2006, 5759 del 2004, 15624 del 2002, 2967 del 1986) e la conseguenza giuridica dell’avvenuta costituzione della parte in appello.

E. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della pronuncia di merito e assume che il termine decadenziale andava computato a partire dalla registrazione dell’atto. Il motivo è manifestamente inammissibile.

F. In esso manca, finanche graficamente, qualsiasi riferimento alle norme sostanziali che sarebbero state violate dai giudici d’appello e se tale eventuale violazione sia censurata quale violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, ovvero quale ragione di vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., n. 5.

G. Inoltre, dinanzi all’orientamento delle Sezioni Unite (sent. n. 1196 del 2000) richiamato a conforto della decisione di merito dai giudici d’appello (e successivamente ribadito da Sez. 5^ n. 12988 del 2003; cfr. anche n. 24926 del 2009), manca qualsivoglia argomentazione specificamente critica, risolvendosi il motivo in un generico dissenso palesato, ancora una volta, con una semplice contrapposizione antitetica.

H. Invero, nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie, o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. nn. 2707 del 2004 e 11501 del 2006).

I. Risulta, quindi, inammissibile, anche riguardo alle sentenze emesse prima della novella processuale del 2006, la deduzione di errori di diritto neppure individuati per mezzo della preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate e, inoltre, "… non dimostrati per mezzo di una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata" (sent. ult. cit.).

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; nulla va statuito sulle spese mancando attività difensiva della controparte.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-04-2011, n. 9342 Licenziamento per riduzione del personale

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 25/5 – 19/9/06 la Corte d’Appello di Roma accolse l’appello proposto da B.A. avverso la sentenza del 10/1/03 del Tribunale di Roma, con la quale le era stata respinta la domanda diretta all’annullamento del licenziamento collettivo intimatole dalle Poste Italiane s.p.a. a decorrere dal 31/12/01 per effetto degli accordi sindacali del 17, 18 e 23 ottobre 2001, e, dichiarata l’inefficacia di tale licenziamento, ordinò la reintegra dell’appellante nel posto di lavoro, condannando la società convenuta al risarcimento dei danni, determinati nella misura di tre annualità di retribuzioni decorrenti dalla data del recesso del 19/11/01, oltre la 13.ma e la 14.ma mensilità, il tutto maggiorato degli accessori di legge, nonchè al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. La Corte capitolina addivenne a tale decisione dopo aver rilevato che la società postale aveva violato la disposizione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, che prescriveva la regola, nella fattispecie disattesa, della comunicazione, contestuale all’irrogazione dei licenziamenti, alle OOSS ed agli uffici del lavoro ivi indicati dell’elenco dei lavoratori licenziati, con indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, dell’età, del carico di famiglia e delle modalità di applicazione dei criteri di scelta, comunicazione che era prevista a tutela dell’interesse collettivo alla verifica della legittimità del licenziamento in relazione al rispetto ed alla razionalità dei criteri di scelta e che, invece, era pervenuta ai suddetti tali enti istituzionali a distanza di oltre trenta giorni da quella inoltrata alla lavoratrice, così determinando l’inefficacia del recesso. Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le Poste Italiane s.p.a, affidando l’impugnazione ad un unico articolato motivo di censura. Resiste la B. con controricorso. Entrambe le parti depositano memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione

Con un unico articolato motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 9, (con riguardo alla pretesa non contestualità delle lettere di recesso rispetto alla comunicazione all’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l’impiego e alle associazioni di categoria). Sostiene la difesa della società che, sebbene la prima comunicazione L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 9, fosse stata inviata a tutti gli interlocutori istituzionali circa trenta giorni dopo l’invio ai dipendenti delle lettere di licenziamento, la stessa soddisfaceva il requisito della contestualità richiesto dalla legge, dovendosi considerare erronea l’interpretazione restrittiva dei giudici d’appello per i quali un tale requisito è escluso nell’ipotesi di mancanza della più perfetta ed assoluta contemporaneità tra la lettera di licenziamento e la comunicazione agli interlocutori istituzionali di cui alla citata norma. Invece, secondo la ricorrente il requisito della contestualità deve essere inteso nel senso che il suo rispetto serve a garantire, comunque, la pienezza del termine previsto per l’impugnazione del licenziamento, per cui è sufficiente che il datore di lavoro effettui l’anzidetta comunicazione con una tempistica tale da non compromettere il diritto dei lavoratori ad impugnare entro sessanta giorni il recesso, una volta che essi siano stati resi edotti, per il tramite delle loro rappresentanze sindacali, dei dati informativi costituenti l’oggetto della comunicazione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9.

D’altra parte, la difesa della ricorrente aggiunge che una interpretazione restrittiva della norma in esame, come quella adottata dai giudici d’appello, finirebbe per addossare alla parte datoriale il rischio di una tardiva ricezione della comunicazione di cui trattasi per cause indipendenti dal volere di quest’ultima, anche nell’ipotesi di trasmissione contestuale delle lettere di licenziamento e delle comunicazioni agli enti istituzionali.

Viene posto, pertanto, il seguente quesito di diritto : "La norma contenuta nella L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9 secondo cui le comunicazioni all’Ufficio regionale per l’impiego e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l’impiego e alle associazioni di categoria devono essere inviate contestualmente ai recessi ai singoli dipendenti, deve essere interpretata nel senso secondo cui tra le predette comunicazioni e i recessi dev’esservi perfetta contemporaneità o nel senso secondo cui le predette devono essere effettuate secondo una tempistica di ragionevole immediatezza rispetto ai recessi, da individuare, in particolare, nel termine di centoventi giorni previsto per la conclusione della procedura di licenziamento e comunque con tempi tali da non incidere sul diritto di impugnazione del recesso?" Il motivo è infondato.

Invero, questa Corte ha già avuto modo di affrontare la questione in esame (Cass. Sez. Lav. n. 1722 del 23/1/2009) statuendo che "in tema di licenziamenti collettivi, la lettera della disposizione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9 e la sua "ratio" – che, in funzione di garanzia dei licenziati, è quella di rendere visibile e quindi controllabile dalle organizzazioni sindacali (e tramite queste dai singoli lavoratori) la correttezza del datore di lavoro in relazione alle modalità di applicazione dei criteri di scelta – portano a ritenere che il requisito della contestualità della comunicazione del recesso ai competenti uffici del lavoro (e ai sindacati) rispetto a quella al lavoratore – comunicazioni entrambe richieste a pena di inefficacia del licenziamento – non può non essere valutato, in una procedura temporalmente cadenzata in modo rigido e analitico, e con termini ristretti, nel senso di una necessaria contemporaneità la cui mancanza vale ad escludere la sanzione della inefficacia del licenziamento solo se dovuta a giustificati motivi di natura oggettiva da comprovare da parte del datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che la comunicazione del recesso, effettuata ai competenti uffici del lavoro ed alle organizzazioni sindacali dopo trenta giorni da quella effettuata al lavoratore, potesse considerarsi contestuale rispetto a questa, ai fini della efficacia del recesso medesimo)." (in senso conforme v. anche Cass. sez. lav. n. 2168/2009, Cass. sez. lav. n. 16776/2009 e Cass. sez. lav. n. 7407/2010). Anzitutto, è bene ricordare che le Sezioni unite della Corte hanno enunciato il principio secondo il quale, nella materia dei licenziamenti regolati dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto degli interessi dei singoli lavoratori coinvolti nella procedura, la sanzione dell’inefficacia del licenziamento, ai sensi dell’art. 5, comma 3, ricorre anche in caso di violazione della norma di cui all’art. 4, comma 9, che impone al datore di lavoro di dare comunicazione, ai competenti uffici del lavoro e alle organizzazioni sindacali, delle specifiche modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare; tale inefficacia può essere fatta valere da ciascun lavoratore interessato nel termine di decadenza di sessanta giorni previsto dal citato art. 5, mentre al relativo vizio procedurale può essere dato rimedio mediante il compimento dell’atto mancante o la rinnovazione dell’atto viziato (Cass. S.u. 11 maggio 2000, n. 302 e 13 giugno 2000, n. 419). Va, poi, chiarito che secondo la giurisprudenza della Corte nessuna comunicazione dei motivi del recesso viene prescritta con riguardo al singolo lavoratore, essendo sufficiente che il recesso venga operato tramite atto scritto, di talchè solo attraverso le comunicazioni di cui all’art. 4, comma 9, è reso possibile all’interessato di conoscere in via indiretta le ragioni della sua collocazione in mobilità (Cass. 28 agosto 2000, n. 11258;

10 giugno 1999 n. 5718). E’, pertanto, evidente che la comunicazione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, assolve la funzione di rendere visibile e, quindi controllabile dalle organizzazioni sindacali (e tramite queste dai singoli lavoratori), la correttezza del datore di lavoro in relazione alle modalità di applicazione dei criteri di scelta, per cui la possibilità del controllo si pone quale indispensabile presupposto per l’esercizio del potere, spettante al singolo lavoratore, di impugnare il licenziamento.

D’altra parte, non può trascurarsi la logica considerazione che se la comunicazione in esame precedesse l’intimazione dei licenziamenti, essa assolverebbe pienamente e meglio la funzione di garanzia e controllo; cosicchè è da ritenere che la legge, proprio al fine di attenuare la rigidità degli oneri posti a carico del datore di lavoro, gli consente di inviare le comunicazioni contestualmente ai recessi. Ma non è possibile ritenere che il datore di lavoro, salvo l’intervento di cause di forza maggiore (nella fattispecie nemmeno dedotte), possa, senza subirne effetti pregiudizievoli, procedere ad intimare i licenziamenti ritardando il momento di invio delle comunicazioni, privando, in tal modo, la parte più debole del rapporto di usufruire della garanzia della conoscenza dei dati informativi di cui alla L. n. 223 del 1991, art., comma 9 sin dal momento in cui inizia a decorrere il termine di decadenza per l’impugnativa del recesso. Non è possibile, quindi, condividere l’impostazione della difesa della ricorrente, perchè la proposta nozione elastica del requisito della contestualità contraddice la funzione di garanzia dei licenziati da attribuire alle comunicazioni, contenenti le motivazioni individuali dell’atto di gestione del rapporto di lavoro, e si rileva incoerente con il complessivo disegno legislativo. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di Euro 2000,00 per onorario, oltre Euro 23,00 per esborsi, nonchè spese generali, IVA e CPA ai sensi di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.