Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-02-2011) 16-03-2011, n. 10988 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 5.7.2010, la Corte d’appello di Genova confermava la sentenza di condanna di P.C. per i reati di cui agli artt. 423 e 635 c.p. che aveva pronunciato il Tribunale di Genova il 28.10.2009, alla pena di anni due e giorni quindici di reclusione.

Pacifico veniva ritenuto il dato che si sviluppò un incendio presso l’abitazione dell’imputato, il giorno 10.9.2003 e che il medesimo fu visto fuggire seminudo dall’appartamento in fiamme. Con una doppia sentenza conforme la riportabilità del fatto al P., – da qualificare in termini di incendio per le proporzioni assunte -, veniva fatta discendere dal testimoniale escusso e soprattutto dal fatto che l’imputato al momento dell’occorso, aveva da poco avuto una lite con la fidanzata, che io aveva lasciato da solo in casa. La natura dolosa dell’atto veniva poi desunta, oltre che dalle dichiarazioni della fidanzata che aveva riferito che i genitori dell’imputato le avevano detto che il figlio aveva incendiato la casa, dal fatto che non emersero problemi tecnici quali corto circuito o quant’altro in grado di determinare autonomamente lo sviluppo del fuoco e che il punto d’innesco dell’incendio fu l’angolo anteriore sinistro della cucina, dove erano state rilevate dalla polizia scientifica della masserizie bruciate, segno che il fuoco era stato appiccato ad oggetti infiammabili.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa per dolersi, con unico motivo, della mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e):

sarebbe illogica la motivazione con cui è stato attribuito all’imputato il dolo di incendio, poichè se l’assenza di corto circuito può al più riportare al P. l’evento, non consente però di affermare che la condotta sia stata dolosa piuttosto che colposa, nemmeno considerando la dichiarazione della fidanzata su quanto avrebbero a lei riferito i genitori del P., che costituisce una testimonianza de relato su circostanze riferite da persone che non assistettero ai fatti. Nè sarebbero stringenti la circostanza che l’imputato fosse solo al momento dell’accaduto nell’appartamento ed il dato che egli ne sia fuggito precipitosamente, poichè ciò starebbe solo a significare che venne sorpreso dall’incendio.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi posti a sostegno dell’impugnazione non denunciano vizi di legittimità, ma si risolvono in censure scarsamente specifiche e concernenti il merito dell’impugnata sentenza. La corte territoriale ha congruamente motivato quanto alla natura del reato e quanto alla riportabilità dello stesso all’imputato, ancorando la motivazione a dati di fatto incontestabili, quali la mancanza di corto circuito o di altra causa di sviluppo di incendio, la presenza di masserizie accumulate in un punto dell’appartamento in questione che funse da innesco, la accertata fuga dall’appartamento dell’imputato a torso nudo non appena le fiamme cominciarono a svilupparsi, la accertata situazione di disadattamento in cui versava l’imputato, a seguito di intervenuta lite con la fidanzata, poco prima dell’insorgere dell’incendio. La motivazione ha correttamente collegato dette emergenze, desumendo, senza salti logici, nè forzature di pensiero, che il P. nutrì una volontà incendiaria ed attuò il suo proposito, realizzando un vero e proprio incendio per la diffusività e le proporzioni assunte dal fuoco. Nessuno spunto ricorre per poter ipotizzare che si sia trattato di una condotta di natura colposa: i giudici di merito non hanno correttamente preso in considerazione una simile eventualità, perchè sfornita di adeguato supporto nelle emergenze disponibili, cosicchè nessun rilievo in termini di insufficienza può essere mosso al riguardo alla sentenza impugnata.

Si impone quindi la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; a tale declaratoria, riconducibile a colpa del ricorrente, consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di somma che congruamente si determina in Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende, giusto il disposto dell’art. 616 c.p.p., così come deve essere interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 24-06-2011, n. 13986 Lodo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Avvalendosi di clausola compromissoria stabilita in un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un bene immobile, S.S. promuoveva giudizio arbitrale nominando il proprio arbitro in data 21/6/1999.

Costituitosi il Collegio arbitrale, la S., promittente venditrice, chiedeva la declaratoria di nullità o, in subordine, di risoluzione del contratto per inadempimento di F.B., promissario acquirente.

Con lodo deliberato all’unanimità il 7/9/2000 e sottoscritto da tutti gli arbitri in pari data, depositato il 22/12/2000 e dichiarato esecutivo il 6/2/2001, il Collegio arbitrale dichiarava risolto il preliminare per inadempimento del F..

Il lodo era notificato in data 9/7/2002 al F. che, con atto notificato alla S. il 12/9/2002, proponeva appello deducendo:

– che la S., pur notificando gli atti con modalità formalmente legittime, aveva ottenuto il lodo arbitrale con dolo in quanto aveva sottaciuto dolosamente agli arbitri la circostanza che il convenuto era assente dall’Italia;

– che non sussisteva il dedotto inadempimento in quanto egli era stato immesso nel possesso del bene e poteva procedere a quegli interventi finalizzati alla riattivazione della cava che, secondo gli arbitri, avrebbero costituito grave inadempimento.

Ciò premesso il F. chiedeva:

– la declaratoria di annullamento del lodo;

la declaratoria di validità del contratto e la condanna della S. all’adempimento, alla riconsegna dell’immobile e al pagamento delle spese. La Corte di Appello di Genova con sentenza del 13/6/2005 dichiarava inammissibile l’impugnazione per le seguenti ragioni:

– preliminarmente riqualificava come impugnazione del lodo per nullità ai sensi dell’art. 828 c.p.c. l’atto che il F. aveva qualificato come appello osservando che non era previsto il mezzo dell’appello avverso il lodo;

– rilevava, poi, che l’atto di impugnazione era stato proposto oltre la scadenza del termine lungo di un anno dalla data dell’ultima sottoscrizione stabilito dall’art. 828 c.p.c., comma 2 in quanto gli arbitri avevano sottoscritto il lodo il 7/9/2000.

– aggiungeva che il dolo della parte, denunciato nei primo motivo dell’impugnazione, non rientrava nel novero dei possibili motivi di nullità del lodo, essendo deducibile solo con lo strumento della revocazione ai sensi del coordinato disposto art. 831 c.p.c., comma 1 e art. 395 c.p.c., n. 1 e nei termini previsti dall’art. 398 c.p.c.;

– rilevava infine che il terzo motivo di impugnazione si risolveva in una mera contestazione dell’operato degli arbitri, estranea alla tematica introducibile con l’impugnazione del lodo.

F.B. propone ricorso per Cassazione fondato su un unico motivo.

Resiste con controricorso S.S. che ha depositato memoria.
Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 828 e 831 c.p.c., e art. 395 c.p.c., n. 1, nonchè il vizio di motivazione, assume che la Corte di Appello avrebbe erroneamente qualificato l’impugnazione come impugnazione nullità del lodo, mentre avrebbe dovuto qualificarla come impugnazione per revocazione per dolo determinante della controparte, o come impugnazione proposta sia per nullità che per revocazione e in ogni caso avrebbe dovuto pronunciarsi sul motivo di impugnazione relativo al dolo della parte.

2. Il motivo è destituito di qualsiasi fondamento: la stessa parte aveva qualificato la proposta impugnazione come appello escludendo perciò ogni ipotetica richiesta di revocazione; nelle conclusioni era richiesta la declaratoria di annullamento del lodo e non la sua revocazione; il dolo era stato dedotto unicamente ai fini di ottenere l’annullamento del lodo; pertanto, correttamente interpretando la domanda, il giudice dell’impugnazione aveva deciso sulla domanda per come era stata proposta senza inammissibilmente trasformarla nella diversa domanda di revocazione.

In ordine all’ulteriore censura per la quale il giudice dell’impugnazione non avrebbe deciso sull’esistenza del dolo della parte, si osserva che il giudice non era chiamato ad accertare il dolo, ma a decidere sulla richiesta di annullamento del lodo per dolo e correttamente, esaurendo il suo dovere decisionale, ha rilevato che l’annullamento del lodo per dolo non costituiva una richiesta ammissibile non rientrando tra i casi di. impugnazione del lodo.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alla controricorrente S.S. le spese di questo giudizio di Cassazione che si liquidano in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-02-2011) 18-04-2011, n. 15576

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Pubblico Ministero – deducendo, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), errata applicazione della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, artt. 1, 4 e 7 – ricorre avverso il decreto sopra indicato, che ha revocato il decreto datato 7 maggio 2005, con cui il Tribunale di Catanzaro aveva applicato a I.D. la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di quattro anni e disposto il sequestro e la confisca dei beni immobili.

2. Il ricorrente, sotto la rubrica sopra indicata e la deduzione di "carenza di motivazione e incongruenza che viziano il decreto impugnato", in effetti propone censure che manifestano una valutazione antitetica rispetto a quella offerta dalla Corte d’appello, in relazione agli elementi indiziari presi in considerazione ai fini della misura di prevenzione.

3. La prospettazione del ricorrente, analoga a quella accolta dal giudice di primo grado, non può essere presa in considerazione in questa sede di legittimità, in presenza di un’adeguata motivazione del provvedimento impugnato, esaustivo e completo sotto ogni profilo richiesto dalla L. n. 1323 del 1956.

A fronte di diverse valutazioni operate dal Pubblico Ministero e dal competente giudice d’appello non è consentito a questa Corte di sovrapporre la propria valutazione degli elementi indiziari di pericolosità del prevenuto, se non quando nel provvedimento impugnato sia manifesta la mancanza assoluta o contraddittorietà o l’illogicità di motivazione, che il Collegio esclude nel caso in esame, in presenza di un ragionamento giustificativo giuridicamente corretto e logicamente plausibile.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 04-05-2011, n. 1139 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

del giorno 20 aprile 2011, i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato:

– che il ricorso è stato depositato il 26 marzo 1997;

– che l’istanza cautelare è stata trattata alla camera di consiglio del 20 maggio 1997;

– che l’istanza di fissazione dell’udienza di discussione è stata depositata il 29 luglio 1999;

Ritenuto:

– che il ricorso è inammissibile in quanto il deposito dell’istanza di fissazione di udienza è avvenuto oltre il termine biennale previsto ex lege (da ultimo: Cons. Stato, sez. V, 29 marzo 2010, n. 1783);

– che le spese del giudizio possono, tuttavia, compensarsi;
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.