Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-04-2011) 20-05-2011, n. 20024

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Svolgimento del processo

M.P. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, in data 10.2.2010, con cui in riforma della sentenza 19.6.2006 del Tribunale di Rieti, sez. dist. Di Poggio Mirteto, si dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti del M. per i reati contestati (truffa e reato di cui all’art. 388 c.p.), fatta eccezione per il reato di truffa di cui al capo E), con riduzione della pena inflitta, per quest’ultimo reato, ad un anno, mesi due di reclusione ed Euro 500,00 di multa.

Il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata deducendo:

1) violazione dell’art. 531 c.p.p. e art. 157 c.p., posto che anche il reato di cui al capo E) doveva ritenersi prescritto con riferimento alla data di consumazione del reato stesso ((OMISSIS)), relativa alla data di sottoscrizione del contratto di vendita che aveva comportato la consegna all’imputato dell’autovettura Polo ed il pagamento con tre assegni bancari postdatati, in data 20.9.2002, 30.10.2002 e 30.11.2002, assegno quest’ultimo che non era stato messo all’incasso, con la conseguenza che la data su esso apposta non valeva ad individuare il momento consumativo del reato suddetto;

2) difetto di motivazione sulla data di consumazione delle fattispecie ascritte e sulla ragioni della decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato. Correttamente la Corte territoriale ha escluso la prescrizione del reato di truffa sub E (per avere il M. assicurato, con artifizi e raggiri, a C.E. la regolare consegna dell’auto data in permuta di altra autovettura acquistata, facendosi consegnare dal C., all’atto della sottoscrizione dell’ordine, la somma di Euro 500,00 in contanti e tre assegni in data 20.9.2002; 30.10.2002 e 30.11.2002).

Al riguardo la censura sub 1) del ricorrente è priva di rilevanza, posto che, secondo la sentenza impugnata, solo uno degli assegni era stato restituito al C. (quello di Euro 1.640,00, datato 20.9.2002), mentre gli altri due titoli erano stati solo "bloccati" dallo stesso. La circostanza che due titoli non fossero stati messi all’incasso in quanto "bloccati dalla parte offesa", non escludeva l’avvenuta consumazione della truffa contrattuale anche con riferimento all’assegno datato 30.11.2002, avendo, comunque, il M. omesso la restituzione dei soldi e di detti due assegni, nonostante la richiesta avanzata dal C. a seguito della mancata consegna dell’auto che l’imputato aveva dato in permuta.

Il termine prescrizionale del reato (anni 7 e mesi 6), alla data della sentenza di secondo grado, non era, quindi, decorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-02-2011) 01-06-2011, n. 22048 Porto abusivo di armi

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glimento del ricorso.
Svolgimento del processo

1. – M.A. è stato condannato, da ultimo, alla pena di anni 20 (venti) di reclusione, siccome ritenuto colpevole – dalla Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere, prima e dalla Corte di Assise di Appello di Napoli, poi – dei reati di omicidio volontario aggravato dai futili motivi del nipote M.S., di lesioni personali guaribili oltre il 40 giorno in danno di un altro nipote, M.F., e di porto di pistola; fatti commessi in (OMISSIS).

2. – Avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Napoli, emessa il 22 luglio 2009, ha proposto ricorso per cassazione il M.A., per il tramite dei suoi difensori di fiducia, prospettando un unico ed articolato motivo d’impugnazione, con il quale si denuncia l’illegittimità della decisione impugnata, per violazione di legge e vizio di motivazione, sia relativamente al mancato riconoscimento dell’attenuante della provocazione, sia in relazione alla conferma della contestata aggravante dei motivi abietti e futili.

2.1 – Con riferimento alla prima censura sollevata in ricorso – il diniego dell’attenuante della provocazione – va premesso che secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, il motivo scatenante dell’omicidio andava ricercato nella violenta discussione insorta tra l’imputato e la vittima nel pomeriggio del 24 ottobre 2006 all’interno della sede della società Ecologica Meridionale nella quale entrambi i soggetti erano a vario titolo inseriti, provocata da dissapori in merito alla gestione aziendale, a seguito della quale M.A., armatosi di pistola, fece fuoco uccidendo il nipote S. e ferendo gravemente l’altro nipote F., costituendosi poco dopo presso la caserma del Carabinieri, ai quali rendeva piena confessione e provvedeva a consegnare l’arma del delitto.

Secondo i giudici del merito, dalle molteplici testimonianze dei soggetti presenti alla lite, emergeva con certezza, in particolare:

a) che la discussione insorta tra l’imputato e il nipote aveva ad oggetto l’importo di una fattura emessa da una ditta di vigilanza; b) che nella circostanza il M.S., che ne contestava l’importo, aveva usato, nei confronti dello zio, delle parole irrispettose; c) che la condotta dell’imputato aveva trovato impulso emotivo, proprio nell’atteggiamento del nipote e nelle parole da questi pronunciate contro di lui.

Secondo la ricostruzione dei giudici del merito, per altro, la lite non poteva ritenersi preordinata; si era caratterizzata per i risvolti ingiuriosi riferibili ad ambedue le parti e non risultava trascesa nel contatto fisico con gesti di violenza, seppure con un accenno di slancio aggressivo da parte di S., subito represso, vuoi per l’intervento dei cugini vuoi anche per una personale autodeterminazione dello stesso nipote dell’Imputato.

Alla stregua di tali valutazioni in fatto, i giudici di appello, con riferimento ai tre elementi che devono caratterizzare la attenuante (fatto ingiusto, stato d’ira, nesso di causalità), ritenevano che risultava mancare non solo, come già statuito dalla sentenza di primo grado, il nesso di causalità, troppo grande essendo la sproporzione tra il comportamento della vittima e quello dell’imputato, tra la lite e l’omicidio; ma che mancasse anche il primo degli elementi, "il fatto ingiusto"; ritenendo accertato che la vittima, se pure pronunciò delle espressioni offensive del prestigio e dignità dello zio, davanti agli altri cugini, lo fece nel contesto di una discussione animata, durante la quale anch’egli subì offese, lesive della dignità non solo propria, ma anche del proprio genitore, assente. Ciò posto, da parte del ricorrente si contesta la congruità di tali valutazioni della Corte territoriale, ritenute, in particolare, non aderenti alle risultanze processuali (ed in particolare al contenuto delle deposizioni dei testi M. G. e Z.D.) dalle quali agevolmente emergeva, al contrario, il fatto ingiusto del M.S., che muovendo allo zio contestazioni pretestuose ed infondate (la predisposizione di un servizio di guardiania, pure deliberato da tutti i soci; l’asserito proposito di estromettere dalla società, a base familiare, tutti gli altri soci), intendeva provocare e cercare lo scontro, anche fisico, con lo zio.

Quanto poi all’esclusione dell’ulteriore elemento rappresentato dal nesso di causalità tra fatto ingiusto e reazione, da parte del ricorrente si contesta come incongrua la valutazione espressa dai giudici di appello relativamente all’assoluta sproporzione ravvisarle tra i due momenti della discussione e dell’omicidio, evidenziando al riguardo: in diritto, che un rapporto di causalità psicologica tra l’offesa e la reazione può sussistere, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, indipendentemente dalla proporzionalità tra le stesse; in fatto, che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che sulla condotta dell’imputato avesse influito un "malanimo profondo" un "odio covato da anni", trattandosi di valutazioni che non trovavano alcun fondamento "nelle emergenze dibattimentali" dalle quali, in conclusione, emergeva al contrario come il ricorrente avesse agito, non già per futili motivi, ma in preda alla collera suscitata dal fatto ingiusto del nipote, che lo aveva volontariamente provocato, al dichiarato scopo di estrometterlo dalla impresa familiare che aveva contribuito a fondare, attraverso accuse false ed infondate.

2.2 – Per quanto attiene, poi, il secondo profilo di illegittimità della sentenza impugnata denunziato in ricorso – la sussistenza dell’aggravante ex art. 61 c.p., n. 1 – va premesso che secondo i giudici di appello la decisione del giudice di prime cure di ritenere sussistente l’aggravante dei motivi futili, era senz’altro da condividere e confermare, in quanto doveva ritenersi "assolutamente riprovevole il comportamento di chi, per reagire a incomprensioni o contestazioni di carattere gestionale, a motivi di interesse o anche di predominio familiare, si determini alla scelta estrema di togliere la vita ad un altro uomo, peraltro legato a lui da vincoli di stretta parentela". Secondo i giudici di appello, in particolare, sussisteva una "assoluta sproporzione tra la spinta omicidiaria tutta interna, innescata dal motivo della discussione sulla opportunità o meno di una scelta aziendale…. e l’azione delittuosa attuata, la più grave che potesse essere deliberata…".

Orbene, con riferimento a tale statuizione, in ricorso si fa rilevare che le stesse argomentazioni svolte per sostenere la concessione dell’attenuante della provocazione, valgono evidentemente ad escludere la sussistenza dell’aggravante del futili motivi.
Motivi della decisione

1. – L’impugnazione proposta nell’interesse di M.A. è fondata limitatamente alla censura relativa all’aggravante dei futili motivi.

2.1 – Con riferimento al primo profilo di illegittimità della sentenza impugnata, relativo al mancato riconoscimento dell’attenuate della provocazione, va rilevato, anzitutto, che costituisce orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui ai fini della configurabilità dell’attenuante della provocazione occorrono: a) lo "stato d’ira", costituito da una situazione psicologica caratterizzata da un impulso emotivo incontenibile, che determina la perdita del poteri di autocontrollo, generando un forte turbamento connotato da impulsi aggressivi; b) il "fatto ingiusto altrui", costituito non solo da un comportamento antigiuridico in senso stretto ma anche dall’inosservanza di norme sociali o di costume regolanti la ordinaria, civile convivenza, per cui possono rientrarvi, oltre ai comportamenti sprezzanti o costituenti manifestazione di iattanza, anche quelli sconvenienti o, nelle particolari circostanze, inappropriati; c) un rapporto di causalità psicologica tra l’offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, (in tal senso Cass. sez. 5^ sentenza n. 12558 13 febbraio – 16 marzo 2004, ric. Fazio). In particolare questa Corte, con riferimento all’indagine diretta a stabilire l’adeguatezza psicologica della condotta "omicidiaria" all’afflizione determinata nell’agente dall’altrui comportamento, ha precisato che l’esistenza di una evidente sproporzione tra reazione ed offesa, rappresenta un "parametro utile alla valutazione dello stato d’animo del reo", in quanto idonea ad evidenziare nell’autore della condotta materiale, "sentimenti e stati psicologici diversi dallo stato d’ira" (in tal senso Cass., sez. 5^ sentenza n. 24693 del 2 marzo 2004 – 31 maggio 2004 ric. Vannozzi).

Orbene, è agevole rilevare che in punto di negazione dell’attenuante ex art. 62 c.p.p., n. 2 la motivazione della sentenza impugnata – riportata nelle sue linee essenziali in sede di esposizione dello svolgimento del processo – risulta pienamente rispettosa dei principi di diritto sin qui evidenziati ed aderente alle risultanze processuali, specie allorquando, oltre ad escludere la ravvisabilità del "fatto ingiusto" della vittima in considerazione della reciprocità delle offese chiaramente emersa dalle emergenze istruttorie, ha correttamente evidenziato, che pur non richiedendosi nella provocazione la proporzione tra reazione ed offesa, occorre tener conto, comunque, di un criterio di adeguatezza, proprio per valutare lo stato d’animo dell’agente, che, nel caso di evidente sproporzione della condotta, tradisce, in effetti, sentimenti e stati psicologici diversi dallo stato d’ira.

In particolare, nella specie, i giudici di merito, all’esito di un’attenta ricostruzione fattuale, che ha riguardato (conformemente alle linee interpretative suggerite da Cass., sez. 1^, sentenza n. 40550 del 22 settembre – 15 ottobre 2004, imp. Angiuoni) la condotta del ricorrente nel suo globale svolgimento, rivelatrice di uno stato "d’incontenibile risentimento o stizza" nei confronti del nipote, tale da indurlo ad armare la sua mano e tornare sul cantiere per chiudere in modo violento il dissidio, sono pervenuti alla conclusione, immune da vizi logici o giuridici, che mancava un rapporto di adeguatezza tra il preteso fatto ingiusto della vittima e la reazione dell’agente.

2.2 – Fondato e meritevole di accoglimento deve ritenersi, invece, il motivo di impugnazione prospettato con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’aggravante del motivi futili.

Al riguardo non è superfluo precisare che in tema di aggravanti questa Corte ha da tempo chiarito che costituisce motivo futile "la determinazione criminosa che trova origine in uno stimolo tanto lieve, quanto sproporzionato, da prospettarsi più come un pretesto che non una causa scatenante della condotta antigiuridica". In particolare, questa Corte ha già avuto modo di evidenziare come "la peculiare caratteristica del motivo futile, il quale non attiene alla sfera intellettiva o volitiva, bensì a quella morale, è data dalla enorme sproporzione tra il motivo e l’azione delittuosa, che suscita un senso di riprovazione da parte della generalità delle persone in cui vive ed agisce il soggetto attivo del reato" (in termini si veda Sez. 1, Sentenza n. 7034 del 30/01/1996, dep. l’11/07/1996, Rv.

205325, imp. Sassano). Il giudizio sulla futilità del motivo, per altro, secondo l’orientamento ormai prevalente nella giurisprudenza di questa Corte, non può essere astrattamente riferito ad un comportamento medio, difficilmente definibile, ma va ancorato agli elementi concreti della fattispecie, tenendo conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, nonchè del contesto sociale in cui si è verificato il tragico evento e dei fattori ambientali che possono aver condizionato la condotta criminosa (in tal senso, ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 26013 del 14/06/2007, dep. Il 5/07/2007, Rv. 237336, imp. Vallelunga). Orbene, è agevole rilevare, che la Corte territoriale, allorquando, per affermare l’esistenza della aggravante di cui trattasi, ha valorizzato l’esistenza di un’assoluta sproporzione tra la spinta omicidiaria tutta interna, innescata dalla contestazione da parte della vittima dell’opportunità di una scelta aziendale e la grave azione delittuosa, non ha fatto corretta applicazione del principi illustrati in precedenza, pervenendo ad una valutazione di futilità della determinazione criminosa, in base a considerazioni del tutto astratte, che risultano prescindere, In definitiva, dal contesto sociale in cui si è verificato il tragico evento e del fattori ambientali che possono aver condizionato la condotta criminosa.

Al riguardo non è superfluo rammentare che questa Corte, proprio con riferimento ad una fattispecie che presenta significative analogie con quella in esame (omicidio, aggravato da rapporto di parentela), ha già avuto modo di precisare che "se di norma è sufficiente, per ritenere sussistente la circostanza aggravante dei futili motivi, far riferimento, alla sproporzione (oggettiva) esistente tra movente e azione delittuosa, in particolari circostanze sono necessarie indagini più approfondite per accertare che la sproporzionata reazione allo stimolo sia, piuttosto che rivelatrice di un istinto criminale più spiccato – da punire più severamente -, il portato di una concezione particolare, che annette a certi eventi un’importanza di gran lunga maggiore rispetto a quella che la maggior parte delle persone vi riconnette" (Sez. 1, Sentenza n. 853 del 27/11/1995, dep. 27/01/1996, Rv. 203499, Imp. Coppolaro).

L’astrattezza ed incompletezza della valutazione compiuta dalla Corte territoriale in merito alla sussistenza dell’aggravante, risulta ancora più evidente ove si consideri che, proprio i giudici di appello, sia pure al fine di motivatamente escludere l’applicabilità dell’attenuante della provocazione, non hanno mancato di evidenziare (pag. 8 della sentenza Impugnata), che l’omicidio di cui è processo è avvenuto "in un contesto rurale familiare, dove anzianità è ancora sinonimo di prestigio e dove un’offesa recata da un giovane ad un anziano, davanti ad altri congiunti, può assumere toni particolarmente dolorosi per chi la riceve". 3. – Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone allora l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’aggravante dei motivi futili, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’Assise di Appello di Napoli, che si atterrà ai principi precedentemente esposti.
P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante dei motivi futili e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’Assise di Appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 28-10-2011, n. 22532 Nesso di causalità

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Svolgimento del processo

Con sentenza 17/10/2001, il Tribunale di Pescara respingeva la domanda di risarcimento danni avanzata da D.D., F. e M., nei confronti della Cassa di Risparmio di Torino, sulla premessa di avere versato L. 150.000.000 (L. 50.000.000 cadauno) alla SFA commissionaria di Torino, per la sottoscrizione di titoli, a mezzo di assegni circolari non trasferibili, titoli girati per garanzia e conoscenza ed incassati dalla SFA s.p.a. con negoziazione illegittima, R.D. n. 1736 del 1933, ex artt. 43 e 86;

che le due società erano fallite, senza possibilità di ricostruzione contabile, e che tale irregolarità aveva causato agli attori un danno, per la irrecuperabilità delle somme in oggetto.

La Cassa non negava la negoziazione irregolare, ma bensì il nesso causale tra fatto e danno, atteso che, come affermato in citazione dagli attori, i titoli erano serviti per l’acquisto di BOT da parte della SFA Commissionaria, che aveva ricevuto gli assegni, ne aveva dato quietanza ed acquistato i titoli.

Interponevano appello i D.; resisteva la Cassa.

La Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza 22/3-23/6/2005, ha respinto l’appello e compensato le spese.

La Corte del merito ha rilevato che potenziale danneggiato dal comportamento negligente della banca può essere solo il prenditore, ove l’incasso sia avvenuto da parte di terzi, contro la sua volontà, ipotesi non ricorrente nel caso, in cui il danno patito dagli emittenti, per effetto del mancato acquisto dei titoli di credito e per la non recuperabilità delle somme a seguito del fallimento delle due società, non è ricollegabile causalmente al comportamento, pur negligente, della Banca, ma privo di riflessi sull’inadempimento delle società finanziarie, sulla irregolare tenuta della loro contabilità e, quindi, sul fallimento delle stesse.

Propongono ricorso per cassazione i D. sulla base di tre motivi.

Unicredit Banca d’Impresa s.p.a., già Cassa di Risparmio di Torino s.p.a., ha depositato controricorso.
Motivi della decisione

1.1.- Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dei principi regolanti il risarcimento del danno e difetto di motivazione, in specie violazione degli artt. 1223 e 2043 c.c., per avere il Giudice del merito voluto rinvenire il nesso causale in una norma di legge o in un precedente giurisprudenziale.

1.2.- Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dei principi in materia di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale, in particolare, violazione dell’art. 2043 c.c., e difetto di motivazione, per avere il Giudice confuso la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, nel ritenere quale unico danneggiato il prenditore, a fronte della proposizione di un’azione extracontrattuale.

1.3.- Con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 1223 c.c., con conseguente violazione delle norme e dei principi in materia di responsabilità extracontrattuale e di accertamento del fatto illecito, nonchè omessa e contraddittoria motivazione su punto decisivo.

Secondo i ricorrenti, se la Corte del merito avesse fatto buon uso dei principi della conditio sine qua non e della causalità adeguata sarebbe pervenuta a conclusione diversa: invero, se la Banca avesse correttamente rifiutato il pagamento a chi non era prenditore, i ricorrenti non avrebbero perso le somme, a prescindere se il fallimento sia stato o meno causato dalla Banca secondo la parte, il difetto di motivazione è palese, laddove il Giudice del merito non è in grado di indicare alcuna risultanza processuale per la conclusione assunta, mentre sarebbe stato sufficiente leggere la relazione della Dott. S. resa nel giudizio penale, che ha concluso per la totale inattendibilità della contabilità, per la commistione degli affari tra le due società e della gestione dei crediti.

2.1.- E’ opportuno premettere che non trova applicazione ratione temporis la disposizione di cui all’art. 366 bis c.p.c., che a norma del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2, si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, atteso che, nella specie, la sentenza impugnata è stata depositata il 23/6/2005: da ciò consegue la irrilevanza della formulazione dei quesiti, che pure i ricorrenti hanno provveduto ad articolare.

I motivi, intimamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.

I primi due motivi non prospettano censure decisive, in quanto rivolti a denunciare il primo passaggio motivazionale della pronuncia, che non esaurisce la decisione, atteso che la Corte d’appello, pur partendo dal ritenere solo il prenditore l’unico potenziale danneggiato dal comportamento negligente della banca (principio invero non condivisibile, alla stregua dell’insegnamento delle S.U., di cui alla pronuncia 14712/2007, secondo cui la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dal R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 43, l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione, preesistente, specifico e volontariamente assunto, operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far si che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso), ha poi specificamente motivato a p. 7 in punto di fatto sul nesso causale, escludendolo.

Quanto alla questione della natura extracontrattuale dell’azione esercitata, a tacere da ogni ulteriore rilievo, la stessa non è decisiva ai fini che qui interessano, occorrendo in ogni caso la prova del nesso causale.

Il terzo motivo censura il punto decisivo della pronuncia, attinente al nesso causale, ma non coglie l’argomentazione della Corte, che evidenzia come la vera causa del danno sia da ricercare nell’inadempimento delle due società, nella irregolare tenuta della contabilità.

L’iter argomentativo della Corte aquilana poggia pertanto sul rilievo di merito, secondo cui il comportamento delle due società finanziarie ha determinato il danno, con ciò elidendosi radicalmente ogni nesso tra l’attività illecita della Banca e le conseguenze dannose, il che, in altre parole, vale a ritenere che il danno, per il mancato acquisto dei titoli e la non recuperabilità delle somme, si sarebbe prodotto anche ove la Banca non avesse tenuto il comportamento negligente. Trattasi, all’evidenza, di accertamento di fatto, incensurabile in questa sede sotto il profilo del vizio di violazione e falsa applicazione dei legge; quanto al vizio di motivazione, i ricorrenti sembrano ritenere che la Corte abbia inteso far risalire il fallimento delle due società al comportamento della Banca, deduzione che la Corte aquilana non ha in alcun modo operato, ed infine, con il riferimento alla relazione della Dott. S., adducono un fatto del tutto nuovo (l’agevolazione da parte della Banca della commistione degli affari tra le due società), che di per sè è inammissibile in questa sede.

3.1.- Conclusivamente, il ricorso va respinto. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento a favore della Unicredit Banca d’Impresa s.p.a. delle spese di lite, liquidate in Euro 3500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 08-07-2011, n. 4101 Trasporto pubblico

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe (n. 4444/2005), il T.A.R. per la Puglia respingeva (a spese compensate) il ricorso proposto dal Comune delle Isole Tremiti avverso l’ordinanza n. 17/2004 del 9 luglio 2004, con la quale l’Ufficio circondariale marittimo di Vieste, in contrasto con la necessità rappresentata dal Sindaco del Comune di Isole Tremiti con ordinanza contingibile e urgente n. 4/2004 del 27 marzo 2004 di mantenere sufficienti intervalli di tempo tra arrivi e partenze delle diverse unità navali facenti servizio nell’approdo alle Isole Tremiti per ovviare al pericolo all’incolumità pubblica derivante dalla scarsa ricettività delle banchine e dal concomitante operare di diverse imbarcazioni in situazioni di sovraffollamento turistico, nonché in revoca/annullamento della propria precedente ordinanza n. 4/2004 del 2 aprile 2004, aveva ripristinato gli orari della stagione estiva 2003.

2. Con precedente sentenza n. 2626 del 21 giugno 2004 lo stesso T.A.R. aveva respinto il ricorso proposto dalla società N. L. D. G. S.p.A. avverso l’ordinanza sindacale n. 4/2004 del 27 marzo 2004, avente ad oggetto la determinazione della nuova tabella oraria relativa ai collegamenti marittimi dalle/alle isole di San Domino e San Nicola per la stagione estiva 2004, e avverso l’ ordinanza n. 4/2004 del 2 aprile 2004 del comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di Vieste, che aveva fatto proprio l’ordinanza sindacale attraverso correlativo espresso rinvio recettizio, affermando bensì l’incompetenza del Sindaco a disporre in materia, ma al contempo ritenendo la sopravvenuta carenza d’interesse all’annullamento dell’ordinanza sindacale per effetto della convalida conseguente al recepimento della stessa nell’ordinanza circondariale marittima, la quale non era stata investita da specifici motivi di gravame.

3. Nella sentenza qui impugnata, l’adito T.A.R. – previo rigetto dell’eccezione d’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione in capo al Comune delle Isole dei Tremiti, sollevata dalla controinteressata N. L. D. G. S.p.A. – interpretava l’impugnata ordinanza n. 17/2004 del 9 luglio 2004 dell’Ufficio circondariale marittimo di Vieste come atto di autoannullamento della precedente ordinanza n. 4/2004 del 2 aprile 2004 per essere quest’ultima fondata su ordinanza sindacale affetta da incompetenza assoluta, e lo qualificava come atto dovuto di conformazione alla citata sentenza n. 2626/2004, rigettando di conseguenza anche la censura di mancata comunicazione d’avvio del procedimento. Il T.A.R. escludeva, altresì, la violazione dei principi in materia di provvedimenti di autotutela sub specie di carenza motivazionale.

4. Avverso tale sentenza interponeva appello il Comune delle Isole Tremiti, deducendo i seguenti motivi:

a) l’erronea mancata valorizzazione della censura di carenza e contraddittorietà della motivazione della gravata ordinanza n. 17/2004 del 9 luglio 2004 dell’Ufficio circondariale marittimo di Vieste;

b) l’erroneità della sentenza sotto i profili di "violazione dell’ordinanza sindacale n. 4/2004 – eccesso di potere – sviamento della causa tipica – difetto d’istruttoria e di motivazione – travisamento dei fatti – violazione del giudicato – illogicità e incongruenza – violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di autotutela e revoca degli atti amministrativi – contraddittorietà con precedente determinazione dell’amministrazione – violazione del giusto procedimento – difetto di motivazione – difetto dei presupposti – difetto di istruttoria e manifesta illogicità – eccesso di potere per contraddittorietà" (v. così, testualmente, la rubrica del motivo in esame);

c) l’erroneo rigetto delle censure di violazione degli artt. 7 ss. l. n. 241/1990 e di illegittima mancata comunicazione d’avvio del procedimento, nonché dei principi in materia di revoca di precedente provvedimento di contrario tenore.

5. Costituendosi, la controinteressata N. L. D. G. s.p.a. in via preliminare riproponeva l’eccezione d’inammissibilità del ricorso in primo grado. Nel merito, contestava la fondatezza dell’appello chiedendone il rigetto.

Con comparsa di stile si costituiva altresì l’appellato Ministero, resistendo.

6. All’udienza pubblica del 10 maggio 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

7. L’appello – basato sui motivi esposti sub 4., tra di loro connessi e da esaminare congiuntamente – è fondato e merita accoglimento.

7.1. In via preliminare di rito giova premettere che, a fronte dell’espressa statuizione di rigetto dell’eccezione d’inammissibilità del ricorso in primo grado per asserito difetto di legittimazione in capo al Comune, sollevata dall’originaria controinteressata N. L. D. G. s.p.a., quest’ultima era onerata di proporre vero e proprio appello incidentale avverso tale capo della sentenza, insufficiente essendo la mera riproposizione dell’eccezione nella memoria di costituzione, sicché la statuizione in esame deve ritenersi coperta da giudicato endoprocessuale. Infatti, la mera riproposizione dell’eccezione sarebbe stata sufficiente, qualora i primi giudici non avessero esaminato l’eccezione o l’avessero ritenuta assorbita, mentre l’espresso rigetto esigeva una specifica impugnazione incidentale per impedire la preclusione da giudicato endoprocessuale.

7.2. Nel merito, va accolta la censura di difetto dei presupposti e di insufficienza/contraddittorietà motivazionale della gravata ordinanza n. 17/2004 del 9 luglio 2004 dell’Ufficio circondariale marittimo di Vieste, non espressamente affrontata dai primi giudici.

L’ ordinanza n. 4/2004 del 2 aprile 2004 del comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di Vieste – non impugnata in sede giurisdizionale con motivi specifici di gravame (v. la sopra citata sentenza n. 2626/2004 del T.A.R. per la Puglia) -, oltre a recepire l’ordinanza sindacale del 27 marzo 2004, di approvazione della nuova tabella degli orari delle navi in arrivo e in partenza dalle/alle Isole Tremiti per la stagione estiva del 2004, ha, tra l’altro, addotto a base del provvedimento la testuale motivazione che era "comunque necessario ed opportuno disciplinare la materia allo scopo di salvaguardare la sicurezza in ambito portuale e la salvaguardia delle vita umana in mare", in tal modo non limitandosi a recepire il provvedimento del Comune, ma a suffragare il dispositivo con autonomo impianto motivazionale.

L’annullamento dell’ordinanza sindacale per incompetenza, disposto con la sentenza n. 2626/2004, non era dunque idoneo a determinare l’invalidità derivata dell’ ordinanza n. 4/2004 del 2 aprile 2004, tanto più che la stessa sentenza puntualizzava che avverso tale provvedimento non erano state formulate specifiche censure.

Il provvedimento impugnato nel presente giudizio – ossia, l’ordinanza n. 17/2004, di ripristino degli orari della stagione estiva del 2003 – è, poi, stato motivato sia con richiamo alla sopra citata sentenza n. 2626/2004, affermativa dell’incompetenza del Sindaco a provvedere in materia, sia sui rilievi della sussistenza delle "condizioni per l’emanazione di un provvedimento in autotutela dovendo (si) decidere sulle richieste di approdo presentate dalle varie società armatrici" e della "necessità, come rappresentato dal Sindaco delle Tremiti, di mantenere comunque dei sufficienti intervalli di tempo al fine di non creare situazioni di pericolo sulle banchine, tra i vari arrivi e partenze delle unità".

Orbene, da quanto sopra appare palese la fondatezza della censura di eccesso di potere, mossa dal Comune avverso il gravato provvedimento sotto i profili del difetto dei presupposti e della contraddittorietà/insufficienza motivazionale, in quanto per un verso, a fronte della legittimità dell’ ordinanza n. 4/2004 del 2 aprile 2004, non inficiata dall’incompetenza viziante l’ordinanza sindacale n. 4/2004 del 27 marzo 2004, non sono ravvisabili i presupposti per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela, e per altro verso lo stesso provvedimento impugnato nel presente giudizio nella parte motiva ha posto in evidenza l’esigenza di una rimodulazione degli orari di arrivo e partenza per l’attracco delle unità navali delle varie compagnie marittime ai moli delle banchine di San Nicola e San Domino, nella stagione estiva, in funzione di garanzia dell’incolumità pubblica dei passeggeri a fronte della scarsa ricettività delle banchine, per poi confermare, in modo contraddittorio, i vecchi orari che avevano originato detti problemi.

7.3. Per le esposte ragioni, in riforma dell’impugnata sentenza, va accolto il ricorso in primo grado proposto dal Comune.

8. Considerata la natura della controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese di causa di entrambi i gradi interamente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso in primo grado (Ricorso n. 1864 del 2004 T.A.R. per la Puglia) ai sensi di cui in motivazione; dichiara le spese del doppio grado interamente compensate fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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