Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 04-05-2011) 20-07-2011, n. 28919 Giudizio d’appello sentenza d’appello

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Lecce, con sentenza in data 16 luglio 2010yha confermato la condanna di M.S. alla pena di otto anni e sei mesi di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, perchè ritenuto responsabile dei reati di cui all’art. 81 c.p., art. 609 bis c.p., comma 1, art. 609 ter c.p., comma 1, n. l e art. 660 c.p., violenza sessuale continuata e molestie, commessi in danno della minore P.F. (nata nel (OMISSIS)) fatti commessi in (OMISSIS).

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo di proprio difensore, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

1. Mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione della Sentenza, rilevabile sia nel testo del Provvedimento impugnato che dagli atti del processo di seguito indicati.

2. Inosservanza/erronea applicazione degli artt. 192 e 530 c.p.p..

La sentenza ha considerato quale essenziale presupposto per il giudizio di responsabilità il comportamento assillante del ricorrente nei confronti di P.F., inseguita per strada ed apostrofata con frasi attinenti la sfera sessuale e poi, illogicamente avrebbe affermato che la stessa "non poteva aspettarsi" la violenza sessuale. Del pari la mancata richiesta di aiuto nel momento iniziale dell’azione di sequestro (poi sfociata in violenza sessuale) in data (OMISSIS), era stata giustificata dai giudici con lo "stato di terrore, a fronte della reazione (pugno al torace) posta in essere il giorno dopo". I giudici avrebbero ritenuto che "la progressione degli episodi di violenza e la maggiore audacia del M." avrebbero indotto nella ragazza "una maggiore consapevolezza dei pericolo che correva" (pag. 5) e che i carabinieri, benchè allertati a seguito della denuncia per molestie, non avrebbero potuto "essere costantemente in servizio di controllo" dell’imputato.

L’affermazione sarebbe in contrasto con quanto affermato dalla stessa parte offesa di aver visto passare un’auto dei carabinieri mentre era bloccata dal M.; per cui la sentenza irragionevolmente non spiega la mancata richiesta di aiuto ed il mancato intervento dei militari.

Sarebbe carente ed illogica la motivazione anche in relazione alla compatibilità dello stato patologico del M. con la condotta violenta allo stesso ascritta, posto che è risultata accertata la patologia da cui è affetto l’imputato – morbo di Parkinson – che risulta incompatibile con le violenze, in quanto, inducendo ipertrofia muscolare, consente movimenti del corpo semplici e di base, ma non l’esecuzione dei cd. "movimenti fini", quali, ad esempio, il movimento delle mani nella esecuzione di operazioni elaborate. I giudici non avrebbero spiegato come lo stesso abbia potuto contestualmente bloccare e legare i polsi della persona P., tenendo in mano un coltellino, limitandosi ad evidenziare la circostanza che gli accertamenti medici erano avvenuti il (OMISSIS), senza che siano state evidenziate condizioni di salute migliori all’epoca dei fatti. La decisione sarebbe carente ed illogica anche sotto il profilo della valutazione intrinseca delle dichiarazioni della persona offesa, in riferimento al comportamento successivo: il ritardo nel raccontare i fatti alla madre sarebbe dovuto al senso di vergogna ed allo stato di shock e la stessa sarebbe stata vista con gli amici in piazza, dopo la asserita violenza. La Corte non avrebbe tenuto conto che la stessa, dopo la violenza subita si era addirittura recata in palestra. Ulteriore elemento di illogicità è rinvenibile nella considerazione data alla ecchimosi rinvenuta unicamente sul polso destro, pur avendo ricostruito che la P. fu bloccata ad entrambe le braccia.

Inoltre la Corte non avrebbe tenuto conto che nell’udienza di primo grado del 13 gennaio 2009 la teste R.A., madre della persona offesa, ebbe a riferire di aver fasciato il polso della figlia il giorno antecedente la denuncia ((OMISSIS)). La sentenza impugnata sarebbe carente nella risposta al secondo motivo di appello, in relazione al mancato riconoscimento del beneficio delle attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p.: a fronte della valutazione del consulente tecnico di parte della personalità del M., collegata alle condizioni fisiche, psichiche ed esistenziali dello stesso, la sentenza non offre alcuna motivazione, con riferimento ai parametri che possono essere rinvenuti nell’art. 133 c.p.. Ulteriore aspetto di censura attiene al mancato rispetto da parte dei giudici di appello, del principio dell’"oltre il ragionevole dubbio", che rappresenta il limite della libertà del convincimento del giudice, soprattutto considerato che la deposizione della persona offesa può essere assunta da sola come fonte di prova, in quanto non è equiparabile a quella del testimone estraneo.

Inoltre l’accusa non avrebbe curato di sottoporre a sequestro probatorio l’autovettura che si assume essere stata il teatro dell’episodio di violenza più grave, raccogliendo le tracce della presunta violenza.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

Fermo restando il principio di diritto in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Così, tra le altre, Sez. 2, n. 5606 dell’8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez 1, n. 8868 dell’8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle esaustive argomentazioni sviluppate nel dettaglio nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione autonoma dei motivi di appello sui punti specificamente indicati, verificando sia le ragioni dell’attendibilità della minore, alla luce di principi giurisprudenziali in materia, sia gli elementi probatori di riscontro dei fatti, sia la tenuta logica della ricostruzione dei gravi delitti ascritti al ricorrente.

Con i motivi di ricorso si è cercato unicamente di proporre una nuova lettura della vicenda processuale ma, come è noto, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Pertanto, "la denunzia di minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), non possono dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto" (Cfr. Sez. 2, n. 18163 del 6/5/2008, Ferdico, Rv. 239789). Di contro, solo esaminando il compendio probatorio nel suo complesso, all’interno del quale ogni elemento è stato contestualizzato è possibile verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione.

I motivi avanzati tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito, i quali hanno esplicitato, con motivazione ampia ed esente da vizi logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento, circa la attendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni, sia extraprocessuali che nel processo, sono state costanti dall’inizio della vicenda e sono state riscontrate dagli altri elementi probatori acquisiti.

Diversamente da quanto sostenuto con il secondo motivo di ricorso, per la valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa non deve essere utilizzato il criterio di cui all’art. 192 c.p.p.: è ben possibile, per giurisprudenza costante, che il giudice tragga il proprio convincimento circa la responsabilità dell’imputato anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 che richiedono la presenza di riscontri esterni (cfr., per tutte, Sez. 1, n. 29372 del 27/7/2010, Stefanini, Rv.

248016). In particolare, nel caso di parte offesa dei reati sessuali di età minore è necessario che l’esame della sua credibilità sia onnicomprensivo e tenga conto di più elementi quali l’attitudine a testimoniare, la capacità a recepire le informazioni, ricordarle e raccordarle, la qualità e natura delle dinamiche familiari e dei processi di rielaborazione delle vicende vissute (Così Sez. 3, n. 29612 del 27/7/2010, P.C. in proc. R. e altri., Rv. 247740). La decisione impugnata, quindi, che ha confermato le valutazioni di merito espresse in primo grado, con motivazione congrua e priva di smagliature logiche, è stata fondata su dichiarazione della parte offesa valutate intrinsecamente ed estrinsecamente attendibili, tenuto conto sia delle risultanze della consulenza della dott. Pr., dalle quali emergono le ragioni psicologiche di una mancata reazione nell’immediatezza della persona offesa, sia delle numerose testimonianze che forniscono plurimi ed univoci riscontri degli accadimenti quali narrati dalla P..

Risulta parimenti manifestamente infondata la censura di illogicità della motivazione, sul punto della compatibilità delle condizioni fisiche e di salute dell’imputato con la dinamica di perpetrazione del reato di violenza sessuale: i giudici hanno ritenuto con motivazione logicamente ineccepibile, che, alla luce delle testimonianze degli addetti alla palestra frequentata dal M. all’epoca dei fatti, che la patologica progressiva in seguito diagnosticata all’imputato non aveva impedito, nel periodo in cui i fatti delittuosi ebbero a compiersi, lo svolgimento di esercizi fisici, i quali garantivano allo stesso una buona forma fisica che lo rendeva capace dell’aggressione con le modalità come accertate.

In riferimento al lamentato mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, le ragioni di tale giudizio sono state espresse con chiarezza già nella decisione di primo grado ed un uguale giudizio di gravità dei delitti commessi, come tali immeritevoli della concessione delle circostanze attenuanti generiche, è stato manifestato nella decisione impugnata innanzi a questa Corte.

I motivi di ricorso, in conclusione, in quanto costituiscono una mera riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dai giudici di merito e questioni generiche palesemente inconsistenti ed infondate, sono inammissibili.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p. e di una somma di mille Euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-12-2011, n. 28685 Contratto a termine

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 6/7 – 6/10/06 la Corte d’Appello di Catanzaro – sezione lavoro rigettò l’appello proposto dalle Poste Italiane s.p.a avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Castrovillari, che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato il 26/11/98 con D.S.V. in relazione al periodo 30/11/98 – 31/1/99 e condannato la società a riammetterlo in servizio, unitamente alla corresponsione delle retribuzioni dal 24/11/03, dopo aver rilevato quanto segue: era infondata l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso, essendo ininfluente il lasso temporale trascorso tra la cessazione dello stesso e la proposizione dell’azione giudiziaria;

l’illegittimità dell’apposizione del termine al contratto, stipulato in base alla causale delle "esigenze eccezionali" di cui all’art. 8 del ccnl del 26/11/1994, era dipesa dalla sua conclusione in epoca successiva al 30 maggio 1998, termine previsto dagli accordi collettivi come limite temporale per il ricorso ad una tale tipologia contrattuale. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la s.p.a Poste Italiane che affida l’impugnazione ad otto motivi di censura. Resiste con controricorso il D.S..

Motivi della decisione

1. Col primo motivo è lamentata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 1372 c.c., comma 1, all’art. 1175 c.c., all’art. 1375 c.c., all’art. 2697 c.c., all’art. 1427 c.c., all’art. 1431 c.c. ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Ci si duole, in sostanza, dell’errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello nel respingere l’eccezione di risoluzione del rapporto di lavoro per effetto del mutuo consenso tacito, laddove la prolungata inerzia dell’intimato, unitamente alle altre circostanze, quali la determinazione del medesimo di acconsentire sia alla proroga del rapporto, dopo la sua cessazione, che alla successiva stipula di altri contratti a termine con lo stesso datore di lavoro, giustificava la fondatezza del rilievo mosso. Tali circostanze, secondo la ricorrente, avrebbero dovuto far ritenere la sussistenza, nella fattispecie, di una presunzione di avvenuta risoluzione del rapporto per mutuo consenso, con conseguente onere per il lavoratore di dimostrare il contrario; inoltre, qualora quest’ultimo avesse voluto dimostrare la consapevolezza della datrice di lavoro in ordine alla illegittimità dell’apposizione del termine al contratto, avrebbe dovuto farsi carico di provare la riconoscibilità dell’errore della controparte.

2. Col secondo motivo è dedotta l’omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., n. 5) nell’ambito della dedotta risoluzione del rapporto per mutuo consenso, vale a dire l’aver trascurato, da parte del giudice d’appello, la circostanza della decisione del lavoratore di accedere, dapprima, alla proroga del contratto e, successivamente, alla stipula degli altri rapporti di lavoro, anch’essi a termine.

I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente in considerazione dell’unitarietà della questione ad essi sottesa, sono infondati.

Invero, la Corte d’appello si è espressamente pronunziata in merito all’eccezione di cui trattasi in termini logico-giuridici tali da fugare ogni sorta di dubbio sulla loro immunità dai rilievi mossi, osservando che alla luce delle allegazioni e delle prove offerte non erano rilevabili circostanze atte a manifestare un completo disinteresse delle parti alla attuazione del rapporto in guisa tale da poterlo considerare risolto.

Il giudice d’appello ha, infatti, evidenziato che l’inerzia si era protratta per un periodo di tempo tale da non consentire di ritenere che ciò equivalesse alla volontà del lavoratore di rinunciare all’azione di nullità del termine ed al conseguente ripristino del rapporto di lavoro, così come non potevano trarsi elementi inequivocabili dal suo comportamento successivo alla cessazione del rapporto.

E’, inoltre, il caso di ricordare che l’indirizzo consolidato di questa stessa Sezione (Cass. sez. lav. n. 5887 dell’11/3/2011; Cass. sez. lav. n. 23057 del 15/11/2010; Cass. sez. lav. n. 26935 del 10/11/08; C. sez. lav. n. 17150 del 24/6/08; C. sez. lav. n. 20390 del 28/9/07; C. sez. lav. n. 23554 del 17/12/04; C. sez. lav. n. 17674 dell’11/12/02) è nel senso di ritenere che la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine è di per sè insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso in quanto, affinchè possa configurarsi una tale risoluzione, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, sicchè la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto.

D’altra parte, come è noto, l’azione diretta a far valere la illegittimità del termine apposto al contrasto di lavoro, per violazione delle disposizioni che individuano le ipotesi in cui è consentita l’assunzione a tempo determinato, si configura come azione di nullità parziale del contratto per contrasto con nome imperative ex art. 1418 c.c., e art. 1419 c.c., comma 2. Essa, pertanto, ai sensi dell’art. 1422 c.c., è imprescrittibile, pur essendo soggetti a prescrizione i diritti che discendono dal rapporto a tempo indeterminato risultante dalla conversione ex lege per illegittimità del termine apposto. Ne consegue che il mero decorso del tempo tra la scadenza del contratto e la proposizione di siffatta azione giudiziale non può, di per sè solo, costituire elemento idoneo ad esprimere in maniera inequivocabile la volontà della parti di risolvere il rapporto a tempo indeterminato risultante dalla conversione ovvero, in un ottica che svaluti il ruolo e la rilevanza della volontà delle parti intesa in senso psicologico, elemento obiettivo, socialmente e giuridicamente valutabile come risoluzione per tacito mutuo consenso (v. Cass., 15/12/97 n. 12665; Cass., 25/3/93 n. 824 e da ultimo Cass. sez. lav. n. 23057 del 15/11/2010).

Comunque, consentendo l’ordinamento di esercitare il diritto entro limiti di tempo predeterminati, o l’azione di nullità senza limiti, il tempo stesso non può contestualmente e contraddittoriamente produrre, da solo e di per sè, anche un effetto di contenuto opposto, cioè l’estinzione del diritto ovvero una presunzione in tal senso, atteso che una siffatta conclusione sostanzialmente finirebbe per vanificare il principio dell’imprescrittibilità dell’azione di nullità e/o la disciplina della prescrizione, la cui maturazione verrebbe "contra legem" anticipata secondo contingenti e discrezionali apprezzamenti. Per tali ragioni appare necessario, per la configurabilità di una risoluzione per mutuo consenso, manifestatasi in pendenza del termine per l’esercizio del diritto o dell’azione, che il decorso del tempo sia accompagnato da ulteriori circostanze oggettive le quali, per le loro caratteristiche di incompatibilità con la prosecuzione del rapporto, possano essere complessivamente interpretate nel senso di denotare "una volontà chiara e certa della parti di volere, d’accordo tra loro, porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo" (v. anche Cass., 2/12/2000 n. 15403; Cass., 20/4/98 n. 4003). E’, in ogni caso, onere della parte che faccia valere in giudizio la risoluzione per mutuo consenso allegare prima e provare poi siffatte circostanze (v. Cass. sez. lav. n. 2279 dell’1/2/2010, n. 16303 del 12/7/2010, n. 15624 del 6/7/2007), non potendo ritenersi, quindi, sufficiente la sola allegazione delle stesse.

3. Col terzo motivo viene denunziata la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 324, 346, 434 c.p.c. e art. 2909 c.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3).

Si sostiene, in pratica, che il primo giudice aveva accolto il ricorso in ragione della diversa argomentazione della carenza di prova dell’esistenza di un nesso causale tra la previsione generale astratta della contrattazione collettiva e la singola assunzione a termine, ritenendo, nel contempo, che in via di principio l’accordo integrativo del 25/9/97 costituiva una valida fonte per la legittima apposizione del termine e che le date progressivamente individuate negli accordi attuativi successivi rappresentavano solo il termine fino al quale le parti contraenti avevano accertato come perdurante il processo di ristrutturazione aziendale; a fronte di quest’ultima specifica statuizione, sarebbe stato onere del lavoratore, rimasto soccombente su tale specifico aspetto della questione, proporre appello incidentale per dimostrare che, invece, l’ultimo termine previsto dai predetti accordi costituiva il limite temporale per il ricorso alla tipologia del contratto a termine, con la conseguenza che, in mancanza della relativa impugnazione, non poteva che registrarsi il passaggio in giudicato della suddetta statuizione.

Invece, la Corte territoriale aveva egualmente trattato la questione dell’efficacia temporale limitata dei predetti accordi, sulla cui insussistenza doveva ritenersi formato il giudicato, incorrendo, in tal modo, nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato di cui all’art. 112 c.p.c. Inoltre, secondo la ricorrente, non potevano sussistere i presupposti per la rilevabilità d’ufficio della nullità ai sensi dell’art. 1421 c.c., posto che non si trattava di domanda diretta a far valere diritti presupponenti la validità del contratto, bensì di domanda finalizzata ad un accertamento negativo o alla dichiarazione di invalidità del contratto. Il motivo è infondato.

Invero, il "thema decidendum" è stato sempre lo stesso, vale a dire l’accertamento della legittimità o meno dell’apposizione del termine al contratto oggetto di causa alla luce degli accordi collettivi richiamati dalle parti, per cui la circostanza per effetto della quale la Corte d’appello ha fornito una diversa interpretazione della valenza da attribuirsi alle scansioni temporali del 30 aprile e del 31 maggio 1998 contenute in quegli accordi, da leggere necessariamente nella loro globalità, interpretazione che le ha consentito di pervenire alla stessa conclusione del primo giudice, seppur in base ad un diverso ragionamento logico-giuridico, non rappresenta un vizio di ultrapetizione. Quanto alla questione dei limiti della dichiarazione di nullità è agevole rilevare che quest’ultima è stata accertata solo con riferimento alla clausola contenete l’apposizione del termine e non all’intero contratto, tant’è vero che si è affermata la trasformazione dello stesso in rapporto a tempo indeterminato, una volta verificata la illegittimità del solo termine finale ad esso apposto.

4. Col quarto motivo è segnalata la violazione e falsa applicazione della L. 18 aprile 1962, n. 230, artt. 1 e 2 nonchè della L. 26 febbraio 1987, n. 56, art. 23 (art. 360 c.p.c., n. 3) e si chiede di accertare se il potere dei contraenti collettivi di individuare nuove ipotesi di assunzione a termine, in aggiunta a quelle normativamente previste, stabilito dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 può essere esercitato senza la previsione di limiti di tempo.

5. Col quinto motivo è denunziata la violazione e falsa applicazione della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, dell’art. 8 ccnl 26/11/94, nonchè degli accordi sindacali del 25/9/97, del 16 gennaio 1998, del 27 aprile 1998, del 2 luglio 1998, del 24 maggio 1999 e del 18 gennaio 2001 in connessione con l’art. 1362 c.c. e segg. ( art. 360 c.p.c., n. 3).

La ricorrente sostiene, in particolare, la seguente tesi: – All’accordo collettivo del 25/9/97, in quanto integrativo della disciplina del ccnl del 1994 con esclusivo riguardo alla introduzione di una nuova ed ulteriore ipotesi di legittimo ricorso alla stipulazione di contratti a termine, deve riconoscersi efficacia temporale pari al contratto di cui costituisce integrazione; inoltre, è conforme al canone interpretativo di cui all’art. 1363 c.c. individuare negli accordi sindacali intervenuti in epoca successiva al 25/9/97 un termine finale di efficacia dell’accordo stesso dal momento che solo l’accordo del 1997 integra il CCNL 26/11/94, mentre quelli successivi danno solo atto che fino ad una certa data sussiste una delle ragioni previste dall’accordo integrativo del 25/9/97, ovvero quella di concludere il processo di trasformazione della natura giuridica dell’ente. In conclusione, valutando anche il comportamento tenuto dalle parti collettive, sia prima che dopo l’accordo del 25/9/97, nel quale nessun termine finale fu previsto, si perviene al convincimento che gli accordi successivi sino al 18/1/01 non avevano natura negoziale, bensì valenza meramente ricognitiva del fenomeno di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale in atto e della necessità di stipulare o meno ulteriori contratti a termine, con la conseguenza che era da escludere che le parti avessero inteso fissare un termine finale alla facoltà riconosciuta alla società postale di far ricorso ai contratti a termine.

6. Oggetto del sesto motivo di censura è la segnalazione dell’omessa ed insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio ( art. 360 c.p.c., n. 5).

Il vizio motivazionale denunziato attraverso tale motivo risiederebbe nel fatto che la Corte di merito avrebbe preteso di desumere l’esistenza del menzionato limite temporale (non previsto nè dal contratto collettivo, nè dall’accordo sindacale del 25/9/97) dagli accordi attuativi, la qual cosa presupporrebbe, però, il riconoscimento, non condivisibile, di una loro prevalenza sul CCNL di settore, con conseguente introduzione di elementi in esso non previsti. Osserva la Corte che il quarto, il quinto ed il sesto motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto riguardano, sotto aspetti diversi, la stessa questione di fondo dell’esistenza o meno di un limite temporale di efficacia per il ricorso al sistema di assunzione a termine riconducibile alla causale di cui trattasi e prevista dai ccnl richiamato. Orbene, tali motivi sono infondati.

Invero, occorre partire dalla considerazione che la Corte di merito, tra l’altro, ha attribuito rilievo decisivo alla considerazione che il contratto in esame è stato stipulato, per "esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane" – ai sensi dell’art. 8 del ccnl del 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998, vale a dire, per il periodo 30/11/98 – 31/1/99. Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente a ccnl del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione, in relazione alla nullità del termine apposto al contratto "de quo".

Al riguardo, sulla scia della pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588), è stato precisato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). "Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato." (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo), la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche qui ribadito, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-11-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n- 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit).

In base a tale orientamento consolidato ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr. Cass. 29-7-2005 n. 15969, Cass. 21-3-2007 n. 6703), va, quindi, confermata la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto de quo, risultando superfluo l’esame di ogni altra censura al riguardo.

7. Col settimo motivo del ricorso la società Poste italiane s.p.a. denuncia la violazione ed erronea applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1218 c.c., dell’art. 1219 c.c., dell’art. 1223 c.c., dell’art. 2094 c.c., dell’art. 2099 c.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3) e formula il seguente quesito di diritto: 1) Per il principio di corrispettività della prestazione, il lavoratore – a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del contratto a termine stipulato – ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui all’art. 1206 c.c. e segg.; 2) in ipotesi di accertamento della nullità dell’apposizione del termine al contratto di lavoro e di riconoscimento, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate, in applicazione delle previsioni di cui all’art. 1218 c.c. e segg. e dell’art. 2043 c.c. e segg. devono detrarsi i ricavi percepiti o percepibili facendo uso della ordinaria diligenza (rientrando detti ultimi tra le ipotesi di danno riconducibile a fatto e colpa del soggetto che si assume danneggiato) dal lavoratore (sul quale grava conseguentemente l’onere di provare di aver posto in essere ogni attività utile ad eliminare o limitare il danno) che sarebbero stati incompatibili con la prosecuzione della prestazione lavorativa.

8. Con l’ultimo motivo del ricorso la ricorrente segnala la contraddittorta motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ( art. 360 c.p.c., n. 5). Sempre con riguardo ai profili economici conseguenti alla dichiarazione di illegittimità del termine, la sentenza impugnata sarebbe affetta, secondo la ricorrente, dal vizio della contraddittorietà della motivazione in merito al fatto controverso della messa in mora della società. Ciò in quanto, pur avendo la Corte d’appello affermato il principio della decorrenza del diritto al pagamento delle retribuzioni dalla messa in mora della datrice di lavoro, la corresponsione delle stesse è stata, però, disposta dalla data di ricezione di una nota da ritenersi priva dell’offerta della prestazione lavorativa, come tale inidonea alla costituzione in mora della parte datoriale.

Rileva la Corte che gli ultimi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, posto che la questione ad essi sottesa, vale a dire quella delle conseguenze economiche scaturenti dalla disposta conversione del rapporto, seppur affrontata sotto i diversi aspetti della violazione di norme di legge e di vizio della motivazione, è sostanzialmente la stessa.

Osserva il Collegio che il quesito sub 1), riguardante la mora credendi risulta del tutto generico e non pertinente rispetto alla fattispecie, in quanto si risolve nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia, senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito (in tal senso v. fra le altre Cass. 4/1/2011 n. 80 e Cass. 29/4/2011 n. 9583).

Il quesito di diritto richiesto a pena di inammissibilità del relativo motivo, in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, deve infatti essere formulato in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio (v. ad es. Cass. S.U. 5/1/2007 n. 36), dovendosi, pertanto, ritenere come inesistente un quesito generico e non pertinente. In particolare deve comprendere l’indicazione sia della "regula iuris" adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo e la "mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile." (v. Cass. 30-9-2008, n. 24339). Del resto è stato anche precisato che "è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie" (v.

Cass. SU. 30-10-2008 n. 26020), dovendo in sostanza il quesito integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr.

Cass. 7-4-2009 n. 8463). Peraltro, neppure può ignorarsi che nella fattispecie anche la esposizione della censura risulta del tutto generica e priva di autosufficienza in quanto si incentra nella doglianza circa la asserita mancanza di una verifica da parte della Corte territoriale sul punto, trascurando che la sentenza impugnata, dopo aver richiamato la necessità di una messa a disposizione del datore di lavoro della prestazione lavorativa in termini chiari ed inequivocabili, ha espressamente affermato che "il Tribunale ha ravvisato nella comunicazione ricevuta dalla società in data 24 novembre 2003 tale esplicita manifestazione di volontà dell’appellato".

Nel censurare tale statuizione, infatti, la ricorrente, anzichè lamentare genericamente una mancata verifica della messa in mora, avrebbe dovuto innanzitutto, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, riportare il contenuto della nota contestata, specificando, poi, sotto quali profili la decisione impugnata sarebbe stata censurabile.

Parimenti, per quanto concerne "l’aliunde perceptum", il quesito sub 2), relativo alla seconda censura del settimo motivo, risulta assolutamente generico, risolvendosi soltanto nella mera enunciazione astratta del principio invocato dalla ricorrente, come tale inidonea ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. (v. fra le altre Cass. n. 24339/08, nonchè Cass. 20/6/2008 n. 16941).

Del resto anche la relativa censura risulta del tutto generica e astratta, oltre che priva di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta.

Nè potrebbe ritenersi ammissibile in questa sede la doglianza (ignorata nel quesito) relativa al mancato accoglimento delle richieste (peraltro meramente esplorative) di informazioni all’UPLMO e di esibizione dei modelli 740 del lavoratore (sulla prima v. Cass. 15-2-2011 n. 3720, Cass. 27-6-2003 n. 10219; sulla seconda v. Cass. 16-11-2010 n. 23120, Cass. 29-10-2010 n. 22196, Cass. 23-2-2010 n. 4375, Cass. 2-2-2006 n. 2262, nonchè Cass. 20-12-2007 n. 26943). Ne consegue l’inammissibilità degli ultimi due motivi.

In definitiva il ricorso va respinto.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno poste a suo carico nella misura liquidata come da dispositivo, con loro attribuzione all’avv. D.S.V., il quale ha dichiarato di averne fatto anticipo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di Euro 2500,00 per onorario, Euro 35,00 per esborsi, IVA, CPA e spese generali ai sensi di legge con attribuzione all’avv. anticipatario Vincenzo Di Sanzo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 13-09-2011) 15-09-2011, n. 34137

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la corte di appello di Brescia ha disposto la consegna di H.A. alla Repubblica Ungherese, che lo aveva richiesto, in forza di MAE del 31 marzo 2001, in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dalla Questura Generale di Pest, quale indagato per il delitto di appropriazione indebita di 23 pallets contenenti merci del valore di 100.000.000 di fiorini nel (OMISSIS).

2. Ricorre il consegnando e deduce nullità della sentenza per omessa sottoscrizione da parte di un giudice del provvedimento restrittivo, essendo invece stato spiccato mandato di arresto da un ufficiale di polizia. La procedura ungherese contrasterebbe con la L. n. 69 del 2005, art. 1, comma 3 non avendo il provvedimento di polizia avuto alcuna convalida da parte della autorità giudiziaria e non essendo certo sufficiente la menzione all’interno del MAE. Eccepisce, con il secondo motivo, che la consegna non poteva comunque essere autorizzata, in assenza della indicazione di un termine massimo di custodia cautelare, non previsto dalla legislazione dello stato richiedente.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è da rigettare.

2. E’ infondato il primo motivo di gravame, con cui si deduce la violazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 1, comma 3, secondo cui il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso deve essere sottoscritto da un giudice; infatti, premesso che esula dalla competenza di 4i questa corte il controllo sul sistema giudiziario adottato dal paese richiedente, essendo rilevante unicamente che siano soddisfatte dal profilo sostanziale le garanzie fondamentali riconosciute dalla convenzione europea dei diritti dell’uomo, fra le quali rientra quello ora indicata, è da rilevare, come nel caso in esame, non sia verificata la denunciata offesa.

3. Dalla lettura degli atti allegata al Mae e dallo stesso Mae risulta infatti che la ordinanza restrittiva, che interessa l’ H., è stata sollecitata dall’organo di polizia, ma è stata emessa dalla competente autorità giudiziaria, ossia da un giudice provinciale del Tribunale di Pest e tanto basta ad escludere il difetto di partecipazione dell’autorità giudiziaria. Infatti, il mandato in atti, a prescindere dalla iniziativa della polizia, che ha rappresentato i presupposti di fatto per la ravvisabitità del reato, la partecipazione dell’incolpato e le esigenze di disporne la cattura, è da riferire all’organo giudiziario, che ha fatto propria la richiesta e la ha ritualmente presentata all’autorità italiana, competente per la consegna.

4. Tanto basta ad integrare il requisito previsto dalla normativa italiana di recepimento della disciplina sul mandato di arresto.

5. Del pari infondato è il motivo di gravame, con cui si eccepisce il difetto nella legislazione ungherese della previsione di un termine massimo di carcerazione o/e di sistemi di controllo della carcerazione preventiva, ai fini del rifiuto alla consegna.

6. Come osservato dalla Corte distrettuale, innanzitutto l’eccezione è stata proposta in modo generico, profilandosi dal difensore una mera allegazione di dubbio sulla inesistenza o non operatività di termini e controlli; tale genericità non è stata sopperita in questa fase, posto che il ricorrente, innanzi questa corte, ha reiterato la doglianza, senza curarsi di documentare quanto asserito sulla adozione da parte dello Stato Ungherese di disposizioni, sia di ordine costituzionale, che processual-penalistiche che escludano per l’incolpato, sottoposto a misura cautelare, la possibilità di ricorrere avverso la misura restrittiva, ovvero impegnino la autorità giudiziaria a periodici controlli della stessa, in termini di durata, ovvero in automatico ne prevedano la caducazione in relazione al tempo trascorso.

7. Viceversa, è acquisito che la legislazione ungherese preveda che la carcerazione ante judicium non può eccedere i tre anni, ossia un sistema di compatibile con il dettato della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. e della cui violazione il ricorrente si duole.

8. E’ da rammentare, poi, che in tema di mandato di arresto europeo, è onere della persona della quale è chiesta la consegna, che intenda dedurre la sussistenza della condizione ostativa prevista dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lett. e) allegare la documentazione che smentisca la esistenza nella legislazione dello Stato di emissione di istituti, anche diversi da quelli previsti dalla legge italiana, che possano garantire i diritti fondamentali della persona imposti dall’art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Sez. 6, Ordinanza n. 7915 del 03/03/2006 Cc. (dep. 07/03/2006 ) Rv. 233705); è pertanto da ribadire che la parte avrebbe dovuto attivarsi in tal senso e non limitarsi ad asserzioni non documentate e meramente discorsive.

9. Il ricorrente, stante il rigetto del ricorso, è da condannare al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria curerà gli adempimenti previsti dalla L. n. 69 del 2005, art. 22.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-07-2011) 30-09-2011, n. 35620 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza sopra indicata, emessa ex art. 309 c.p.p., il Tribunale di Como ha dichiarato l’inammissibilità, per tardività, della richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo, proposta nell’interesse di T.A..

Il Tribunale, rilevato che la richiesta di riesame era stata spedita a mezzo posta, mediante lettera raccomandata, il 4 marzo 2011, ha ritenuto che il termine di dieci giorni, previsto dall’art. 324 c.p.p., era stato superato, in quanto il sequestro dei beni immobili era stato eseguito il 16 febbraio 2011, con la trascrizione del provvedimento presso la competente Agenzia del Territorio, esecuzione che era stata portata a conoscenza del T. dagli agenti della Guardia di Finanza il 18 febbraio 2011. 2 Contro la predetta ordinanza ricorre per cassazione il T., che deduce, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), violazione degli artt. 324, 369 e 151 c.p.p., art. 111 Cost. e art. 6 Cedu, nonchè vizio di motivazione del provvedimento.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, il termine perentorio per la presentazione dell’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo decorre dalla data di esecuzione delle misura cautelare o da quella diversa nella quale l’interessato abbia avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro, non essendo richiesta la conoscenza del provvedimenti di sequestro, ma la sola conoscenza della sua esecuzione (Cass. n. 2021/2003, Simeone).

Nel caso in esame, come esattamente ha rilevato il giudice di merito, qualunque della due date si prende come termine di decorrenza (16 febbraio o 18 febbraio), il termine di cui all’art. 324.1 c.p.p. era già decorso quando la richiesta di riesame fu spedita tramite raccomandata postale (4 marzo 2011).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.