Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-01-2013) 11-02-2013, n. 6772 Fuga e mancato soccorso

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Svolgimento del processo

M.F. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole dei reati di cui all’art. 189 C.d.S., commi 6 e 7.

Il giudicante di appello, riprendendo gli argomenti sviluppati dal primo giudice, evidenziava come le circostanze dell’incidente deponessero per la consapevolezza della condotta incriminata: lo stesso imputato, dopo l’occorso, era del resto ritornato indietro a bordo del proprio veicolo e aveva potuto apprezzare la presenza di un "capannello di persone" intorno al motociclista infortunato e ciò lo avrebbe dovuto indurre a fermarsi. Nè, per escludere la mancata prestazione di soccorso, poteva valere la presenza in loco di altre persone, nulla potendo escludere la necessità del soccorso, anche in ragione del fatto che il possesso del veicolo da parte dell’imputato poteva, in ipotesi, agevolare l’approntamento dei soccorsi.

Con il ricorso, articolato su diversi, ma connessi, motivi, si censura il giudizio di responsabilità, sostenendosi, con diversi argomenti di fatto, la insussistenza della consapevolezza in capo all’agente, sul rilevo che non risulterebbe nè accertata nè provata la circostanza che l’imputato si fosse reso conto dell’urto verificatosi.

Motivi della decisione

Le doglianze sono manifestamente infondate perchè si risolvono in una rinnovata valutazione dell’apprezzamento del compendio probatorio che i giudicanti, in modo convergente in primo e secondo grado, hanno sviluppato in modo logico e quindi incensurabile nella presente sede di legittimità.

In diritto è sufficiente ricordare che, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 189 C.d.S., comma 6, che punisce l’utente della strada che, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, il dolo richiesto deve investire, innanzitutto ed essenzialmente, l’omesso obbligo di fermarsi in relazione all’evento dell’incidente, ove questo sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, e va apprezzato come eventualmente sussistente avendo riguardo alle circostanze fattuali del caso laddove queste, ben percepite dall’agente, siano univocamente indicative di un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone (ex pluribus, Sezione 4, 21 novembre 2007, Cortellazzi).

Mentre, con riferimento al reato di cui al successivo comma 7, che punisce la violazione dell’obbligo di fermarsi e di "prestare assistenza alle persone ferite" da parte dell’utente della strada, in caso di incidente con danno alle persone comunque ricollegabile al suo comportamento, è perimenti pacifico che per la punibilità è necessario e sufficiente anche il dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso il rischio: ciò significa che, rispetto alla verificazione del danno alle persone eziologicamente collegato all’incidente, è sufficiente (ma pur sempre necessario) che, per le modalità di verificazione di questo e per le complessive circostanze della vicenda, l’agente si rappresenti la probabilità – o anche la semplice possibilità – che dall’incidente sia derivato un "danno alle persone" e che queste "necessitino di assistenza" e, pur tuttavia, accettandone il rischio, ometta di fermarsi (Sezione 4, 5 novembre 2009, Bernardi).

La sentenza si è mossa nel rispetto di tali principi, avendo finanche evidenziato come l’imputato fosse tornato indietro sul luogo dell’incidente, ove aveva potuto apprezzare la presenza dell’infortunato, con ciò dimostrandosi la piena consapevolezza della condotta elusiva tenuta.

Mentre, con riferimento alla mancata prestazione del soccorso, esattamente è stata ritenuta non significativa la circostanza della presenza di "altri" sul luogo dell’incidente, giacchè il reato in questione ricorre quando la persona investita ha effettivo bisogno della assistenza dell’investitore sia per le condizioni nelle quali sia venuta a trovarsi in seguito all’incidente sia perchè l’assistenza occorrente non sia già stata approntata idoneamente da altri. La presenza di altre persone (una o più) non esime l’autore dell’incidente dal dovere dell’assistenza, se questa sia necessaria o anche soltanto utile. L’investitore resta dispensato da tale dovere solo quando si sia accertato che l’aiuto sia stato fornito da terzi in maniera efficace (cfr. Sezione 4, 3 maggio 1983, Delle Fabbrich):

circostanza che qui il giudicante ha motivatamente escluso.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte Cost, sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille Euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2013



Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-01-2011, n. 696

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1). Con il ricorso n. 13865 del 2002, proposto al T.a.r. per il Lazio, la s.p.a. xxx R. ha chiesto:
a) l’annullamento della determinazione n. 27 del 16 ottobre 2002, con la quale l’Autorità di vigilanza ha ritenuto che, in seguito all’entrata in vigore della legge n. 166 del 2002, fosse venuta meno la possibilità di autorizzare i soggetti operanti nella certificazione di qualità a svolgere anche l’attività di attestazione;
b) il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di tale determinazione.
Con la sentenza n. 3659 del 2003, il T.a.r., senza esaminare la domanda risarcitoria, ha dichiarato inammissibile il ricorso per l’annullamento, sul presupposto che la s.p.a. xxx R. non rientrasse tra i destinatari dell’impugnata determinazione (che secondo il Tribunale amministrativo ha come destinatari i soggetti operanti nella certificazione di qualità).
Avverso tale sentenza, la s.p.a. xxx R. ha presentato appello al Consiglio di Stato limitatamente al punto del mancato esame della domanda risarcitoria.
A sostengo della domanda risarcitoria, l’appellante deduce che, a causa dell’incertezza provocata dalla determinazione dell’Autorità, non ha potuto (fino alla sentenza con cui il giudice di primo grado ha chiarito che l’odierna appellante era estranea all’ambito soggettivo di applicazione di quella delibera) svolgere in piena libertà la propria attività, attestando, come invece avrebbe potuto, anche le imprese certificate dalla s.p.a. R..
Alla pubblica udienza del 14 dicembre 2010, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2). L’appello risulta infondato e va respinto, poiché risulta corretta l’interpretazione del quadro normativo, fornita dall’Autorità di vigilanza nella citata determinazione n. 27 del 2002.
Si può pertanto prescindere dall’esame delle deduzioni della Amministrazione appellante, secondo cui l’atto impugnato in primo grado non avrebbe determinato alcuna lesione, poiché si è limitato a fornire una risposta ad una "richiesta di chiarimenti’.
3). La questione sollevata dall’appellante consiste nello stabilire se, per effetto delle modifiche apportate all’art. 8, comma 4, della legge n. 109 del 1994 dall’art. 7 della legge n.166 del 2002, sia venuto meno il divieto per le xxx di svolgere attività di attestazione anche nei confronti di imprese certificate dalle stesse xxx o da società da queste controllate.
Il Collegio ritiene che al quesito si debba dare risposta negativa, e che, pertanto, il divieto continui a sussistere, così come ritenuto dall’Autorità.
4). L’art. 8, comma 4, della legge n. 109 del 1994, nel testo previgente alla riforma di cui all’art. 7 della legge n. 166 del 2002 demandava al regolamento di istituzione del sistema di qualificazione il compito di definire: "b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere fermo restando che essi devono agire in piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori dei lavori pubblici destinatari del sistema di qualificazione e che sono soggetti alla sorveglianza dell’Autorità; i soggetti accreditati nel settore delle costruzioni, ai sensi delle norme europee della serie xxx e delle norme nazionali in materia, al rilascio della certificazione dei sistemi di qualità, su loro richiesta sono autorizzati dall’Autorità, nel caso in cui siano in possesso dei predetti requisiti, anche allo svolgimento dei compiti di attestazione di cui al comma 3, fermo restando il divieto per lo stesso soggetto di svolgere sia i compiti della certificazione che quelli di attestazione relativamente alla medesima impresa".
La disposizione, quindi, prevedeva che, in presenza di determinati requisiti, le società di certificazione potessero essere autorizzate a svolgere attività di attestazione, stabilendo, tuttavia, come limite comunque operante, anche in presenza dell’autorizzazione, il divieto espresso di cumulare le due attività relativamente alla medesima impresa.
5). Con l’art. 7 della legge n. 166 del 2002, la lett. b) del comma 4 dell’art. 8 della legge n. 109 del 1994 è stata sostituita dalla seguente: (Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare) b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere.
Non si può, tuttavia, ritenere che per effetto di questa modifica sia venuto meno il divieto di svolgere attività di certificazione e di attestazione nei confronti della medesima impresa.
Al contrario, come correttamente ritenuto dall’Autorità, l’effetto di tale modifica è il venir meno della possibilità di autorizzare i soggetti operanti nella certificazione di qualità a volgere anche l’attività di attestazione.
L’art. 8, comma 4, lett. b), della legge n. 109 del 1994, prima delle modifiche del 2002, aveva un contenuto precettivo duplice: da un lato, in deroga alla regola dell’esclusività dell’oggetto sociale degli organismi di attestazione, consentiva che l’attività di attestazione fosse svolta, previa autorizzazione, anche da soggetti certificatori; dall’altro, limitava tale possibilità, impedendo che uno stesso soggetto potesse svolgere attività di certificazione e di attestazione nei confronti della stessa impresa. La disposizione, quindi, conteneva due norme tra loro strettamente collegate: una di autorizzazione (derogatoria rispetto al principio dell’esclusività dell’oggetto sociale di cui all’art. 7, comma 3, del d.P.R. n. 34 del 2000) e l’altra di divieto, che aveva proprio lo scopo di limitare l’ampiezza, altrimenti eccessiva, di quell’autorizzazione.
La parziale abrogazione di tale disposizione ha fatto venire meno entrambi i contenuti precettivi appena descritti. E’ caduto, in altri termini, non solo il divieto, ma prima ancora, e soprattutto, la norma autorizzante. Il divieto, del resto, aveva un senso proprio in presenza della norma che permetteva eccezionalmente lo svolgimento di attività di attestazione da parte dei soggetti certificatori.
In altri termini, la circostanza che la legge non preveda più il divieto per le società di certificazione della qualità di svolgere anche attività di qualificazione con riferimento alla stessa impresa non significa affatto che le società di certificazione possano ora incondizionatamente anche attestare nell’ambito dei lavori pubblici senza alcun limite soggettivo.
La riforma disposta nel 2002 ha invece comportato soltanto che le società di certificazione non possono più essere autorizzate a qualificare soggetti esecutori di lavori pubblici, neppure con il limite soggettivo prima esistente.
6). In senso contrario non vale invocare la considerazione che non è stato formalmente abrogato l’art. 13 del regolamento emanato con il d.P.R. n. 34 del 2000, che, al primo comma, prevede: "gli organismi già accreditati al rilascio di certificazione dei sistemi di qualità, che intendono svolgere anche attività di attestazione, sono soggetti alla autorizzazione da parte dell’autorità".
Tale disposizione regolamentare, per effetto delle modifiche legislative intervenute, ha visto svuotato il suo contenuto normativo, perché fa riferimento ad una autorizzazione che ormai l’ordinamento non permette più di rilasciare.
7). Destituiti di fondamento sono anche i prospettati dubbi di compatibilità comunitaria della normativa nazionale interpretata nel senso appena descritto.
Ad avviso della Sezione, il divieto in questione, infatti, nella misura in cui mira ad affermare la neutralità e l’imparzialità dei soggetti chiamati a verificare la sussistenza dei requisiti per partecipare alle gare di appalto risulta certamente in linea con i principi comunitari che tutelano la concorrenza.
Anzi, proprio lo scopo di consentire che alle gare d’appalto in materia di lavori pubblici partecipino soltanto quei soggetti effettivamente in possesso dei requisiti prescritti giustifica, anche sotto il profilo della proporzionalità, il divieto di esercizio congiunto di attività di attestazione e di certificazione.
8). Alla luce delle considerazioni che precedono, rilevato che l’interpretazione fornita dall’Autorità legittima risulta conforme alla normativa di settore, la domanda risarcitoria proposta dalla s.p.a. xxx R. deve essere respinta, non riscontrandosi alcun fatto illecito imputabile all’Amministrazione.
9). Sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 9538/2003, come in epigrafe proposto, lo respinge
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore
Claudio Contessa, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma N. 3527/2009

nelle persone dei Signori:

EDUARDO PUGLIESE Presidente

RAFFAELLO SESTINI Cons. , relatore

MARIANGELA CAMINITI Primo Ref.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ex art. 9, l. n. 205 del 2000

nella Camera di Consiglio del 07 Maggio 2009

Visto il ricorso 3527/2009 proposto da:

PARTITO DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA DC + 1

BORDI MARCO

rappresentato e difeso da:

FRASCAROLI AVV. RUGGERO

LAURENZI AVV. PINO

SCHIANO AVV. ANGELO

con domicilio eletto in ROMA

VIA DEL BABUINO, 107

presso

SCHIANO AVV. ANGELO

contro

MINISTERO DELL’INTERNO

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO

con domicilio eletto in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI, 12

presso la sua sede

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

e nei confronti di

UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO UDC

rappresentato e difeso da:

GALOPPI AVV. GIOVANNI

MARTUCCELLI CARLO

con domicilio eletto in ROMA

PIAZZALE DON MINZONI,9

presso

MARTUCCELLI CARLO

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

– della decisione n. 2r/OPP. 2009 pronunziata il 26.04.2009 dalla Corte di Cassazione, Ufficio Elettorale Centrale Nazionale per il Parlamento Europeo;

– del provvedimento del Ministero dell’Interno del 21 aprile 2009, notificato in data 22 aprile 2009;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO DELL’INTERNO

UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO UDC

Udito il relatore Cons. RAFFAELLO SESTINI e uditi, altresì, i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto:

che, in primo luogo, deve essere affrontata la questione attinente all’eccepito difetto di giurisdizione;

che deve rilevarsi che questo Tribunale si è già pronunziato su questione attinente al procedimento elettorale per le elezioni europee del 2004, con la sentenza n. 10330 del 2004, della Sezione I, ritenendo implicitamente la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine agli atti del procedimento (in quel caso relativamente alla decisione di ricusazione di una lista da parte dellUfficio circoscrizionale elettorale);

che, al contrario, i precedenti di questa Sezione, invocati da parte resistente, nei quali si è deciso per l’inammissibilità dei ricorsi in materia elettorale riguardano fattispecie estremamente differenti, sicchè non è possibile ad essi far richiamo per menzionare un orientamento del Collegio applicabile al caso in esame;

che con siffatte pronunzie (ex multis, TAR Lazio, sez. II bis, n. 1855 del 2008 e, precedentemente, n.7074 deol 2007) il difetto di giurisdizione era dichiarato in ragione di quanto prescritto, per le elezioni politiche, dal nostro ordinamento, come delineato dal d.P.R. n. 361 del 1957 (in particolare l’art. 87) e dal d.lgs. n. 533 del 1993 (in particolare art. 27, che fa rinvio alle norme per l’elezione della Camera dei deputati) che riservano a ciascuna delle Camere la risoluzione delle questioni relative alle elezioni dei propri componenti, assegnando alle stesse l’autodichia;

che a siffatta conclusione (confermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9155 del 2008), la Sezione è pervenuta in ragione della considerazione che – nell’ambito delle elezioni per il Parlamento nazionale – l’autodichia di ciascuna Camera non può essere intesa unicamente con riferimento a quanto potrebbe desumersi da una lettura di stretta interpretazione dell’art. 66 Cost., ma – secondo quanto voluto dal legislatore – va interpretata come estesa all’accertamento della legittimità di tutte le operazioni elettorali e, quindi anche di quelle ricomprese nella fase precedente lo svolgimento della competizione elettorale vera e propria;

che nella fattispecie in esame non trova ragione d’essere il riferimento all’autodichia del Parlamento, poiché si tratta del procedimento che conduce all’elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo;

che a siffata prima considerazione deve aggiungersi che alla valutazione della sussistenza del procedimento, predisposto e tipizzato dalla l. n. 18 del 1979 e per rinvio dal d.P.R. n. 361 del 1957, si unisce la necessità della valutazione, in sede di composizione del Parlamento sovranazionale, di principi di cui alla Costituzione, con particolare riferimento all’art. 49 Cost., che tutela la partecipazione politica di ciascun cittadino attraverso i partiti politici;

che tale principio non può prescindere dal regolare svolgimento del procedimento teso a determinare il concorso dei partiti democraticamente nelle competizioni elettorali;

che, al di fuori delle limitazioni predisposte dalle leggi nazionali per quanto riguarda le garanzie di tutela giurisdizionale con riferimento al caso eccezionale della autodichia, deve farsi ricorso a quanto generalmente predisposto dall’ordinamento a garanzia dell’espletamento dei rimedi giurisdizionali;

che in disparte di ogni ulteriore considerazione d’ordine procedurale, il Collegio ritiene dunque in ossequio al superiore principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, di dover esaminare il ricorso in epigrafe nel merito;

– che, al riguardo, il giudizio in esame appare suscettibile di decisione con sentenza redatta in forma succintamente motivata, e che di tale possibilità sono stati informati i difensori presenti in udienza;

– che le complesse e “sofferte” vicende storiche concernenti il successivo utilizzo del simbolo del partito della Democrazia Cristiana quale storicamente operò fin dalla Liberazione e dalla nascita della Repubblica, appaiono non rilevanti rispetto alla più semplice e limitata fattispecie in esame;

– che Parte ricorrente impugna, infatti, il provvedimento di rigetto dell’opposizione all’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale contro la ricusazione del proprio simbolo da parte del Ministero dell’interno;

– che il gravato provvedimento risulta essere stato adottato in applicazione dell’art. 14, commi 3, 4. 6. del DPR n. 361 del 1957, richiamato per le elezioni del Parlamento Europeo dall’art. 11, primo comma, della legge n. 18 del 1979;

– che la normativa di riferimento richiamata mira a tutelare la libera scelta dell’elettore, garantita dall’art. 49 della Costituzione, evitando la compresenza di simboli, immagini e scritte idonee a generare confusione fra i diversi partiti politici in competizione;

– che nella fattispecie in esame l’individuazione dell’idoneità dei due simboli ad ingenerare confusione nell’elettore munito di ordinaria conoscenza e diligenza appare scevra da vizi logici apprezzabili in questa sede, stante la loro evidente ed oggettiva somiglianza;

– che diviene quindi obbligata la scelta di dare priorità ai <>, qual’è il partito politico controinteressato, che ha attualmente propri eletti al Parlamento Europeo ed anche una sorta di “legittimazione democratica” nazionale del proprio simbolo mediante la presenza di numerosi rappresentanti nel Parlamento italiano;

– che il ricorso deve quindi essere respinto nel merito, e che sussistono tuttavia idonee ragioni per compensare le spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. Seconda Bis pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo RESPINGE.

Compensa le spese di giudizio.

La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 07 Maggio 2009

PRESIDENTE

CONSIGLIERE

N.R.G. 3527/2009

N.R.G. «RegGen»

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Cass. pen., sez. III 29-09-2006 (07-06-2006), n. 32542 BELLEZZE NATURALI – Zone di rimboschimento – Tutela – Condizionata alla esistenza dei requisiti di bosco

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 7 gennaio 2003 il giudice del tribunale di Teramo dichiarò D? N? F? colpevole del reato di cui agli artt. 146, lett. c) e g), 151 e 163 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, in relazione agli artt. 2, comma 6, e 4, commi 1 e 2, d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, per avere, quale proprietario, proceduto all’aratura di un terreno di circa 5.000 mq. precedentemente rimboschito con piantine di roverella in esecuzione di un progetto ripristino cava, provocando l’estirpazione completa delle essenze e così effettuando la trasformazione della destinazione d’uso del suolo in zona sottoposta a vincolo paesaggistico senza autorizzazione, e lo condannò alla pena di mesi uno e giorni 15 di arresto ed ? 5.000,00 di ammenda, con i doppi benefici e la condanna al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile comune di Campli.

La corte d’appello de L’Aquila, con la sentenza in epigrafe, confermò la sentenza di primo grado.

L’ imputato propone ricorso per cassazione deducendo:

a) mancanza della motivazione per non avere la corte d’appello esaminato la questione riguardante l’applicazione al caso di specie degli artt. 26 r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267 e 1 legge 9 ottobre 1967, n. 950;

b) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale non avendo la corte d’appello applicato al caso di specie gli artt. 26 e 54 r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267 e 1 legge 9 ottobre 1967, n. 950, che per le infrazioni alle prescrizioni concernenti i terreni rimboschiti (come nella specie) prevedono la sanzione amministrativa;

c) inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 146, lett. c) e g) d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490; insussistenza del vincolo paesaggistico; difetto di motivazione per non avere la corte d’appello giustificato la riconducibilità della fattispecie sub art. 146, lett. g) d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490. Lamenta che la corte d’appello, dopo aver omesso qualsiasi esame sulla presunta violazione dell’art. 146, lett. c), cit., si è limitata ad affermare che la fattispecie rientra certamente tra quelle previste dalla lett. g), ma senza fornire sul punto alcuna motivazione. Nella specie, infatti, le piccole piantine di roverella, alte non più di 20 cm., e del costo di 200 lire ciascuna, non potevano integrare concetto di bosco, sia ai sensi dell’art. 2 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, sia ai sensi degli artt. 423 e 425 cod. pen.;

d) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale non avendo la corte d’appello esaminato la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2 d.lgs. 227/2001, che trovavano applicazione non avendo la regione Abruzzo definito normativamente la nozione di bosco;

e) mancanza o manifesta illogicità della motivazione; travisamento del fatto per non avere la corte d’appello considerato che l’estirpazione delle piantine era stata determinata da un gregge di pecore e non dalle operazioni di aratura del terreno su cui le piantine insistevano; violazione dell’art. 42 cod. pen. in ordine alla affermazione di responsabilità non sussistendo lo elemento psicologico del reato.

Motivi della decisione

Va preliminarmente osservato che il ricorso non può ritenersi manifestamente infondato ed è quindi ammissibile, con la conseguenza che il rapporto processuale di impugnazione in questo grado si è validamente instaurato e che questa Corte può quindi rilevare e dichiarare le cause di estinzione del reato verificatesi successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata.

Nella specie il reato è stato contestato come commesso il 17 settembre 2001 e si è pertanto prescritto (in mancanza di sospensioni) il 17 marzo 2006.

Poiché dagli atti non emergono in modo evidente cause di proscioglimento nel merito, la sentenza impugnata, per quanto concerne le statuizioni penali, deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

Essendovi però stata condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, il ricorso deve essere ugualmente esaminato nel merito al solo fine della decisione sulle statuizioni civili ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen.

Ciò posto, il primo motivo è inammissibile perché, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, non sono denunciabili in cassazione i vizi della motivazione nelle questioni di diritto affrontate dal giudice di merito allorquando sia corretta la soluzione sotto il profilo strettamente giuridico, poiché l’interesse alla impugnazione nasce solo dall’errata soluzione della detta questione (Sez. V, 22 febbraio 1994, Marzola, m. 197.993). Il primo motivo è appunto relativo ad una questione di diritto (concernente la sussistenza o meno di un rapporto di specialità tra una norma che prevede una sanzione penale ed altra che prevede una sanzione amministrativa), questione che, come subito si vedrà, la corte d’appello ha risolto esattamente, di modo che sono irrilevanti i vizi o le carenze della motivazione, che ben può essere corretta o integrata da questa Corte.

II secondo motivo è infondato. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, per valutare la «medesimezza» del fatto ai sensi dell’art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, occorre considerare l’astratto profilo di una possibile uguaglianza tra le diverse fattispecie e, quindi, l’identità dei beni giuridici tutelati e degli elementi strutturali di tipo oggettivo, quali la condotta e l’oggetto materiale. Si è inoltre sottolineata la necessità di considerare anche il bene giuridico tutelato nelle fattispecie specifiche, la diversità del quale consentirebbe di escludere la sussistenza del rapporto di specialità (cfr. Sez. I, 31 gennaio 2002, Fantasia, m. 221.610). In particolare, si osserva che il concorso c.d. apparente di norme, che è previsto dall’art. 9 cit. e che è soggetto al principio di specialità, presuppone che le norme prendano in considerazione lo «stesso fatto», di modo che, in presenza di fattispecie che presentino un elemento di diversità, ancorché coincidenti in tutto o in parte con riguardo alla condotta del trasgressore, si deve ravvisare un concorso effettivo, e non apparente (Cass. civ., Sez. I, 10 settembre 1991, n. 9494, m. 473.801). In altre parole, l’operatività del principio di specialità postula che la violazione amministrativa in astratto contestabile costituisca un elemento del fatto-reato, essendone parte integrante (Cass. Civ., Sez. I, 10 dicembre 2003, n. 18811, m. 568.742; Cass. Civ., Sez. I, 6 aprile 2004, n. 6769, m. 571.896).

Ciò posto, è evidente come, in relazione al caso in esame, non sia ravvisabile alcun concorso apparente di norme tra la disposizione di cui all’art. 163 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, esattamente applicata, e le altre disposizioni invocate dal ricorrente, soprattutto perché nessuna di queste sembra in astratto applicabile nella specie.

Quanto alla disposizione di cui all’art. 26 del d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267, può osservarsi che essa è dettata a protezione del vincolo idrogeologico e di altri simili interessi (difesa dalla caduta di valanghe, sassi, furia dei venti, oltre che difesa delle condizioni igieniche locali e difesa militare) e sanziona il fatto di chi danneggi piante o comunque arrechi altri danni nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli altri scopi indicati e ciò in violazione delle prescrizioni impartite dalle competenti autorità.

L’art. 163 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (ora art. 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), invece, è dettato a tutela degli interessi paesaggistici ed ambientali, e segnatamente alla salvaguardia del bosco nel suo valore estetico-ambientale, e sanziona il fatto di chi esegua lavori di qualsiasi genere su beni ambientali senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, a prescindere dal fatto che arrechi o meno un danno o un pregiudizio.

Quanto all’art. 54 del d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267, anch’esso persegue la finalità di salvaguardare il vincolo idrogeologico (o gli altri interessi indicati) e sanziona proprietario dei terreni rimboschiti per effetto dello stesso decreto legge che effettui sugli stessi la coltura agraria o effettui il pascolo secondo modalità diverse da quelle previste o comunque compia le operazioni di governo boschivo in difformità del piano di coltura e conservazione approvato.

Quanto all’art. 1 della legge 9 ottobre 1956, n. 950, infine, esso sanziona la violazione delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all’art. 10 del d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267.

Pertanto, almeno secondo quanto risulta dalle sentenze di merito, non si ravvisano nel fatto come contestato gli elementi per sussumerlo nelle fattispecie di cui agli artt. 26 o 54 d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267, o all’art. 1 legge 9 ottobre 1956, n. 950.

E’ quindi esclusa ogni possibilità di concorso apparente di norme e di applicazione del principio di specialità.

Il terzo ed il quarto motivo – che possono essere congiuntamente esaminati – sono anch’essi infondati. Va innanzitutto osservato che sono irrilevanti tutte le considerazioni relative alla nozione naturalistica o normativa di bosco, alla sua mancata definizione legislativa da parte della regione Abruzzo, e alla qualificabilità come bosco del terreno in questione. Nel caso di specie, infatti, i giudici del merito hanno ravvisato la sussistenza del vincolo ambientale non perché si trattasse di un bosco bensì perché si trattava di terreno sottoposto a vincolo di rimboschimento. L’art. 146 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (ora art. 142 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), infatti, alla lett. G), inserisce tra i beni ambientali tutelati per legge, oltre i territori coperti da foreste e da boschi, anche quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento. L’art. 142 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, specifica ora alla lett. G) che sono soggetti a tutela ambientale «i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227». L’art. 2 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, poi, prevede nel comma 2 che entro dodici mesi le regioni stabiliscano per il territorio di loro competenza la definizione di bosco (ed in particolare i valori minimi di larghezza, estensione e copertura), e nel comma 3 che sono assimilati al bosco, tra gli altri, «i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale». Il successivo comma 6 del medesimo art. 2, peraltro, stabilisce quali sono le caratteristiche che devono presentare i terreni per essere qualificati come bosco nelle more della emanazione delle norme regionali di cui al comma 2, e ribadisce che «sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale».

Ora i giudici del merito, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, hanno accertato che terreno in questione era appunto gravato dall’obbligo di rimboschimento per le finalità di protezione dell’ambiente e del paesaggio in generale (ripristino cava). Del tutto esattamente, quindi, è stato ritenuto che il terreno in questione, in quanto gravato dal detto vincolo, rientrasse tra i beni soggetti a tutela ambientale di cui agli artt. 146 dlgs. 29 ottobre 1999, n. 490, e 142 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Nemmeno ha pregio la censura secondo cui il terreno de quo non potrebbe ritenersi soggetto a vincolo di rimboschimento a norma delle disposizioni citate perché non presenterebbe i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché un’area sia considerata come bosco ai sensi del citato art. 2, comma 6, del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, ed in particolare non avrebbe una «estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti». E ciò per due ragioni. Innanzitutto, perché la disposizione in esame riferisce questi requisiti soltanto alle formazioni vegetali ed ai terreni su cui esse sorgono al fine della loro qualificazione come boschi e non anche ai fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento, per la cui assimilazione ai boschi non occorre anche la presenza dei detti requisiti, essendo sufficiente la presenza del provvedimento amministrativo o della disposizione normativa che abbia imposto il vincolo di rimboschimento per una delle finalità indicate. In secondo luogo, perché, quand’anche dovesse ritenersi che i detti requisiti siano necessari anche per i terreni soggetti a vincolo di rimboschimento, i giudici del merito, anche qui con apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, hanno accertato che i requisiti stessi nella specie erano presenti dal momento che il terreno aveva una superficie di circa 5.000 mq. ed una larghezza di 20 m.

II quinto motivo si risolve in una censura in punto di fatto della decisione impugnata, con la quale si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito e non consentita in questa sede di legittimità, ed è comunque infondato perché la corte d’appello ha fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione, scevra da errori giuridici o salti logici, sulle ragioni per le quali ha ritenuto sussistente l’elemento psicologico del reato (essendo l’imputato ben consapevole del vincolo esistente sul terreno ed avendo egli ordinato l’aratura del terreno) ed ha ritenuto inverosimile la tesi difensiva secondo cui l’estirpazione delle piantine sarebbe stata determinata da un gregge di pecore e non dalle operazioni di aratura. Ha invero osservato la corte d’appello, da un lato, che in realtà non era stata acquisita nessuna prova concreta sulla effettiva preventiva distruzione delle piantine e, da un altro lato, che appare assolutamente inverosimile ed illogico il comportamento del proprietario di un terreno che, avvertito delle distruzione delle piantine di sua proprietà e pur a conoscenza del vincolo gravante sul terreno, non sporga immediatamente denuncia all’organo competente al quale sa bene di dover rendere conto della piantagione, così come era inverosimile che l’imputato (come accertato) non si fosse recato sui luoghi per accertare il danno o comunque nemmeno avesse inviato un suo incaricato rimanendo nella totale ignoranza dello stato dei luoghi.

In conclusione, sulla base delle considerazioni svolte, le statuizioni civili della sentenza impugnata devono essere confermate con condanna del ricorrente al rimborso delle spese processuali del grado in favore della parte civile, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Conferma le statuizioni civili e condanna il ricorrente alla refusione in favore della parte civile delle spese del grado, che liquida in complessivi ? 1.700,00, di cui 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di Legge.

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