Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-11-2010) 05-01-2011, n. 174 Omicidio colposo

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Lagonegro – Giudice monocratico -, con sentenza in data 15-3-2006, dichiarava M.R., primario della Divisione di Chirurgia Generale dell’Ospedale di (OMISSIS), A. A. e F.G., entrambi sanitari in servizio presso la suddetta divisione, colpevoli per il reato di omicidio colposo perpetrato a danno di B.D.. Concesse le circostanze attenuanti genetiche, li condannava ciascuno alla pena di mesi sei di reclusione, nonchè in solido al risarcimento dei danni in favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede, liquidando la provvisionale di Euro 8.000,00 in favore di ciascuna delle tre parti civili costituite.

2. In fatto, era avvenuto che B.D. era stato ricoverato in data (OMISSIS) presso l’Ospedale di (OMISSIS) – Divisione di chirurgia generale – con diagnosi d’ingresso di "dimagrimento in paziente con rettoragia"; era stato dimesso il (OMISSIS) e, poi, ricoverato di nuovo presso l’Ospedale di (OMISSIS) ove era deceduto il successivo (OMISSIS).

Secondo l’accusa, i sanitari che avevano avuto in cura il B. presso il nosocomio di (OMISSIS) avevano causato il decesso del predetto omettendo per colpa di effettuare tempestivamente i necessari accertamenti diagnostici (la colonscopia), avevano praticato una terapia farmacologica inidonea con l’utilizzo di dosaggi farmacologici del tutto Insufficienti rispetto alla gravità del quadro clinico, avevano omesso di adottare i presidi teraupetici atti a ristabilire il corretto equilibrio idroelettrolitico, avevano dimesso il paziente malgrado costui versasse in precarie condizioni generali. In particolare, il perito nominato nel dibattimento di primo grado accertava che la morte della parte offesa era da ricondurre, sotto il profilo del nesso causale, a due fattori patologici fondamentali, rappresentati dalla esistenza di una grave ipotensione arteriosa e dalla fibrillazione ventricolare. Detto quadro patologico era insorto a causa di grave ipopotassiemia e cioè per la ingravescente depiezione della concentrazione di potassio nel plasma, che nel periodo di venti giorni era diminuito sino a raggiungere valori allarmanti quale 2,04 mEq/L. Il grave deficit di potassio aveva determinato il disturbo da ritmo sino a creare fibrillazione e l’arresto cardiaco. Secondo l’avviso del perito era attribuibile agli imputati la colpa di avere trattato in modo inadeguato la ipopotassiemia, che non era stata opportunamente monitorata tramite l’espletamento di esami strumentali e di laboratorio necessari per verificare i livelli raggiunti, tanto che l’ultimo valore rilevato (appunto, 2,04 mEq/L) risaliva al (OMISSIS) e cioè diversi giorni prima delle dimissioni dell’ammalato.

3. Gli imputati M., A., F. proponevano impugnazione con appello. In dibattimento, rinunciavano formalmente alla prescrizione già decorsa.

La Corte di Appello di Potenza, con sentenza in data 15-5-2009, confermava la decisione di primo grado.

La Corte nel corso del dibattimento procedeva all’escussione a chiarimenti del perito. Questi confermava che la precisa diagnosi della patologia da cui era affetto il B. era una "rettocolite ulcerosa", ma il vero momento causale nel decesso del paziente era rappresentato dall’ipopotassiemia inadeguatamente monitorata e corretta. Escludeva che, sulla base dei dati acquisiti, potessero essere formulate ipotesi alternative nella individuazione dei fattori causali che avevano comportato l’evento letale, al di là delle spiegazioni legate al deficit di potassio ed al meccanismo eziopatogenico innescato dalla ipopotassiemia.

Il Collegio escludeva che il fatto, per cui il paziente dopo le dimissioni dall’Ospedale di (OMISSIS) non si fosse alimentato per due giorni provocando un ulteriore Indebolimento fisico generale, potesse essere idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e la morte del B.. Al più poteva essere considerata una concausa evidentemente non esclusiva dell’evento. Parimenti era da escludere che la decisione del Dr. D. C., gastroenterologo, il quale aveva visitato l’ammalato il giorno (OMISSIS) e lo aveva trovato "fragile" ma non in situazione precarie, di trasportarlo da (OMISSIS) presso l’ospedale di (OMISSIS) (ove era giunto in gravi condizioni) potesse ritenersi costituire la causa esclusiva del decesso con interruzione del precedente rapporto eziologico.

4. I prevenuti A.A. e F.G. proponevano ricorso per cassazione.

L’ A. esponeva i seguenti motivi.

Si doleva per la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, con l’espletamento di una nuova perizia medico-legale più approfondita, considerato che il perito nominato era pervenuto ad alcune conclusioni senza conoscere, peraltro, il decorso delle condizioni del B. dopo le sue dimissioni dal Nosocomio di (OMISSIS) ed i risultati delle visite effettuate da Dr. B., medico curante del predetto, e del gastoenterologo Dr. D.C. che aveva disposto il ricovero del paziente presso l’Ospedale di (OMISSIS).

Rilevava che non ricorrevano elementi attestanti che esso A. avesse condiviso l’iter sanitario predisposto all’interno della Divisione Chirurgica ove era ricoverato il B. nonchè fosse stato d’accordo sulle dimissioni dello stesso.

Contestava le deduzioni svolte dai Giudici di merito secondo cui causa della ipotensione e della fibrillazione che avevano condotto a morte la parte offesa fosse necessariamente la riscontrata carenza di potassio, mentre le cennate patologie potevano trovare origini in plurimi fattori causali.

Evidenziava che il decorso causale era stato condizionato dall’interferenza di fattori causali alternativi idonei di per sè a cagionare l’evento. Al riguardo, faceva riferimento alla mancata alimentazione dell’ammalato per due giorni dopo le dimissioni unitamente alla mancata assunzione degli integratori potassici prescritti appunto in sede di dimissioni. Altresì, non potevano sottovalutarsi gli effetti deleteri del gravoso viaggio fatto effettuare da Dr. D.C. per farlo ricoverare presso l’Ospedale di (OMISSIS).

Rilevava che il B. era giunto presso l’Ospedale di (OMISSIS) affetto da fibrillazione ventricolare che, tuttavia, non era stata oggetto di defibrillazione come dovuto ma trattata con massaggio cardiaco esterno, non adeguato nel caso di specie.

Rilevava che i Giudici avevano riconosciuto la ricorrenza di un comportamento colposo da parte del paziente, ma poi non ne avevano tenuto conto nella determinazione della pena e nella graduazione del concorso di colpa anche ai fini civilistici.

Censurava la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile, perchè indicate complessivamente e non in base alle singole voci.

5. F.G. faceva valere le seguenti ragioni di doglianza.

Si doleva per la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.

Osservava che non sussistevano elementi certi attestanti la causa delle patologie – grave ipotensione e fibrillazione – che avevano comportato a loro volta il decesso del B.. Nè al riguardo, poteva affermarsi con sicurezza che il paziente al momento delle dimissioni presentasse un basso livello di potassio, atteso che detto valore era stato controllato solo alcuni giorni prima di lasciare l’Ospedale di (OMISSIS).

Rilevava che il decorso causale era stato accompagnato dall’intervento di fattori alternativi pure idonei a produrre in modo esclusivo il fatto letale, tra cui la mancata alimentazione dell’ammalato nei giorni successivi alla dimissione dall’Ospedale.

Censurava l’omessa valutazione ad opera dei Giudici di merito del quadro di angiodisplasia, in ordine al quale anche il perito d’ufficio era stato alquanto vago.

Censurava la sottovalutazione delle gravi conseguenze che aveva comportato il lungo viaggio fatto fare alla parte offesa dal Dr. D. C., inducendo l’ammalato a farsi ricoverare presso un Ospedale alquanto lontano.

Rilevava che il B. non era stato correttamente curato presso il "pronto soccorso" del Nosocomio di (OMISSIS).

Si doleva per la mancata valutazione del concorso di colpa quantomeno attribuibile al soggetto passivo del reato.

Si doleva per l’erronea liquidazione delle spese giudiziali in favore delle parti civili, priva della indicazione delle singole voci riconosciute.

Motivi della decisione

1. I ricorsi debbono essere respinti perchè infondati.

Si osserva che i giudici di primo e secondo grado hanno correttamente ricostruito in fatto la vicenda processuale, argomentando sulla base di elementi probatori esaustivamente acquisiti, adeguatamente apprezzati anche in relazione alle deduzioni tecniche svolte dal perito nominato dal giudice del Tribunale di (OMISSIS).

Parimenti, correttamente applicati risultano i principi in tema di accertamento del rapporto di causalità, fondato sul criterio della "condicio sine qua non" integrato con il riferimento alla cd. legge scientifica di copertura, desumibile dalle indicazioni fornite dal perito. In particolare, si è tenuto conto delle emergenze ricavabili dai criteri scientifici applicabili in materia, in correlazione al caso concreto, onde, tenuto conto dell’esclusione di fattori alternativi, pervenire con elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica alla conclusione per cui, qualora l’azione doverosa omessa fosse stata invece compiuta (causalità omissiva), l’evento lesivo non si sarebbe verificato (v. Cass. S.U. 10-12-2002 Franzese; Cass. 6-11-2007 n. 840/2008; Cass. 14-11-2007 n. 10.795/2008).

Al riguardo, si evidenzia che, nei reati omissivi impropri, il meccanismo controfattuale, necessario per stabilire l’effettivo rilievo condizionante della condotta umana, e qui segnatamente l’effetto salvifico delle cure omesse, deve affidarsi su affidabili Informazioni scientifiche nonchè sulle contingenze significative del caso concreto. Appunto, occorre comprendere qual è solitamente l’andamento delle patologie, qual è normalmente l’efficacia delle terapie; quali sono i fattori che influenzano il successo degli sforzi teraupetici.

Sulla base di tali elementi di giudizio, l’esistenza del nesso causale può essere ritenuta quando l’ipotesi circa il sicuro effetto salvifico dei trattamenti terapeutici non compiuti è caratterizzata da elevata probabilità logica, ovvero è fortemente corroborata alla luce delle informazioni scientifiche e fattuali disponibili, (v.

Cass. 2-4-2007 n. 21597).

Nel caso in esame, il perito nominato dal giudice, tenendo conto di tutto l’iter di fatto avvenuto ed in considerazione di argomenti scientifici consolidati, ha ritenuto sicuramente errate le scelte dei sanitari che avevano in cura l’ammalato, i quali avevano inadeguatamente monitorato e corretto l’ipopotassiemia di cui era portatore il paziente, patologia questa che aveva rappresentato l’effettivo momento causale del decesso del B.. In specie, nella situazione clinica in cui versava la parte offesa, in presenza di un corretto approccio clinico teraupetico nei confronti della stessa non vi sarebbe stato con alta probabilità il decesso del paziente ovvero questo sarebbe sopravvenuto in un momento diverso della sua storia clinica. Al riguardo, il perito, interrogato nel dibattimento di appello in sede di rinnovazione istruttoria, ha ribadito il suo motivato avviso anche tenendo conto specificatamente degli ulteriori eventi intercorsi dopo le dimissioni del ricoverato.

2. D’altro canto, nel caso in esame le osservazioni di carattere scientifico acquisite consentono di ritenere che il processo causale innescato dalle omissioni in cui sono Incorsi I sanitari della divisione di chirurgia generale dell’Ospedale di (OMISSIS) abbia determinato l’evento esiziale, senza potere configurare la ricorrenza dell’intervento successivo di fattori eziologici nuovi ed eccezionali, idealmente separabili da quello originario. In particolare, non può dirsi che le determinazioni eventualmente inappropriate dei medici intervenuti successivamente ed il comportamento tenuto dal soggetto passivo del reato, il quale non si era alimentato per due giorni e non aveva assunto gli integratori potassici prescritti dai sanitari in sede di dimissioni dal Nosocomio di (OMISSIS), abbiano creato un rischio nuovo prima inesistente, ma la condotta dei predetti ha rappresentato, in caso, solo lo sviluppo ulteriore dell’originario iter eziologico.

3. In ordine agli ulteriori motivi di ricorso esposti dagli istanti, va detto che il giudice di appello risulta avere esercitato correttamente il potere discrezionale, nell’ambito dei criteri indicati nell’art. 603 cod. proc. pen., di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale limitandosi a disporre nuovo esame del perito.

Per quanto concerne la posizione del dott. A.A., i giudici di merito hanno adeguatamente affermato, facendo riferimento agli elementi probatori acquisiti tra cui le stesse dichiarazioni rese nel dibattimento di primo grado da parte del sanitario, che quest’ultimo ha ricevuto il paziente al suo arrivo in reparto, ha eseguito l’esplorazione rettale, ha condiviso l’"iter diagnostico" ed il trattamento di cura e di terapia del B. e la decisione di dimetterlo, unitamente agli altri medici curanti.

Parimenti incensurabile è la determinazione del trattamento sanzionatorio operato dai giudici di merito, i quali hanno pure tenuto conto dell’eventuale ricorrenza di un concorso di colpa a carico della parte offesa, (v., poi, in tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio civile ai fini del risarcimento dei danno, Cass. 3 sez. civile 28-9-2004 n 19387).

Pure infondata appare la doglianza in ordine alla modalità di liquidazione delle spese in favore della parte civile, essendo questa generica e priva dei necessari elementi di specificazione.

4. La reiezione dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali. I ricorrenti vanno condannati in solido a rifondere le spese sostenute dalle parti civili in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna i ricorrenti in solido a rimborsare le spese di questo grado in favore delle parti civili, liquidandole in complessivi Euro 3.000,00, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 25-01-2011, n. 512 Ricorso per revocazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che la ricorrente allega che la Sezione sarebbe incorsa in un errore di fatto, non avvedendosi dell’intervenuta stipulazione e successiva esecuzione del contratto fra le attuali parti resistenti;

che l’esistenza di tale errore dovrebbe, in tesi, desumersi, per implicito, dal periodo della decisione impugnata che recita: "la concreta possibilità di ottenere l’aggiudicazione della fornitura in contestazione rende improcedibile per difetto di interesse la domanda risarcitoria formulata dall’appellante";

Rilevato, tuttavia, che il periodo appena trascritto, lungi dal rivelare l’esistenza del supposto errore di fatto a base della presente impugnazione, si limitava a fare applicazione del principio giurisprudenziale che correla(va), di regola, all’annullamento dell’aggiudicazione, l’inefficacia del contratto stipulato nelle more;

Considerato che, per quanto precede, il ricorso per revocazione deve essere respinto, siccome infondato, con spese liquidate secondo soccombenza del seguente dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Pone a carico della parte ricorrente le spese processuali, liquidate per ciascuna delle parti aventi diritto nella misura di euro diecimila.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-01-2011) 14-02-2011, n. 5384

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 18 febbraio 2009, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli il 21 luglio 2000 alla pena di anni sei di reclusione e lire sei milioni di multa nei confronti di M.C., dichiarato colpevole di estorsione ai danni di L.M., di estorsione continuata ai danni di C.A. e di minaccia per costringere L.M. e P.A. a commettere un reato. Nei confronti dello stesso M. il Tribunale aveva dichiarato estinti per prescrizione tre reati di usura di cui due contestati come commessi ai danni dei predetti L. e C., a favore dei quali, costituitisi parti civili, l’imputato era stato condannato al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.

La Corte di Appello dichiarava inammissibile l’impugnazione dell’imputato relativamente alla richiesta di assoluzione dai delitti di usura, ai sensi della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 2, anche se riteneva di dovere esaminare le censure espresse dalla difesa appellante sulle condotte di usura, posto che tali vicende delittuose costituivano la premessa logica e fattuale per ritenere sussistenti le condotte di estorsione e l’azione di minaccia. Il giudice di appello, sulla base delle dichiarazioni rese dai testi, ritenuti attendibili, e della documentazione acquisita, concludeva nel senso della sussistenza delle usure contestate e dei conseguenti reati di estorsione e di minaccia.

Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo mancanza o manifesta illogicità della motivazione, nonchè violazione di legge in relazione all’art. 629 c.p.. Il ricorrente evidenzia l’esistenza di divergenze e contraddizioni nelle dichiarazioni delle persone offese C. e B. e lamenta che la sentenza impugnata abbia attribuito tali contraddizioni ad una generica difficoltà di espressione o di comprensione; si duole, ancora, che la sentenza abbia dato un significato "astruso dalla logica processuale" al dubbio del consulente tecnico circa l’improbabilità che a fronte di un prestito di lire 12.000.000 le parti offese abbiano versato 145.000.000. Per quanto concerne il ritenuto stato di indigenza delle persone offese, il ricorrente denuncia che la sentenza impugnata non ha tenuto in considerazione l’atto di compravendita di un immobile da parte della sig.ra B. per L. 60.000.000 nelle circostanze di tempo di cui all’imputazione. Con riferimento alla vicenda riguardante la parte offesa L., il ricorrente lamenta ancora la mancanza di argomentazioni da parte del giudice di appello in merito alle divergenze delle dichiarazioni testimoniali segnalate dalla difesa e, in generale, denuncia la mancanza di motivazione sulle deduzioni difensive contenute nell’atto di appello.

Altro difensore dell’imputato deduce: 1) illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost., della L. n. 46 del 2006, art. 10, nella parte in cui stabilisce l’inappellabilità da parte dell’imputato delle sentenze di proscioglimento.

Il difensore ricorrente osserva che la possibilità per il p.m. di appellare le sentenze di proscioglimento, riconosciuta con sentenza n. 26 del 2007, determina una disparita di trattamento a danno dell’imputato, il cui interesse è ravvisabile nelle conseguenze negative che la legge fa conseguire ad una sentenza di proscioglimento rispetto ad una di assoluzione piena.

2) assoluta mancanza di motivazione in ordine ai motivi concernenti le richieste di assoluzione dai delitti di usura, nonchè violazione di legge per aver dichiarato inammissibile l’appello in questione. In particolare, il ricorrente lamenta che la Corte si sia servita della valutazione negativa che del materiale probatorio relativo a tali capi di imputazione aveva fatto il primo giudice.

3) errata applicazione della legge penale in relazione al vecchio testo dell’art. 644 c.p., nonchè mancanza ed illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei delitti di usura.

Il ricorrente denuncia che la sentenza impugnata non abbia dato risposta alla doglianze difensive in merito alla sussistenza dello stato di bisogno della persona offesa e sia incorsa in errore, arrivando ad affermare che costituisce stato di bisogno l’accrescimento della partecipazione all’azienda, allo scopo di favorire maggiori guadagni.

Il ricorrente, inoltre, lamenta che la sentenza impugnata abbia spiegato le contraddizioni nelle dichiarazioni delle persone offese, segnalate dalla difesa, con l’avanzata età dei dichiaranti, indicando riscontri generici nella documentazione ritrovata, che, invece, sarebbero smentiti dalla ricostruzione tecnica offerta dalla difesa. In data 28 settembre 2010 sono stati depositati motivi aggiunti.

Con un primo motivo vengono indicate le prove che, secondo la difesa, non sarebbero state esaminate dalla Corte di Appello. Con riferimento all’usura ai danni di C. e B., il difensore indica la documentazione dalla quale risulterebbe che il M. aveva effettuato numerosi pagamenti mai a lui rimborsati, mentre la parti offese avevano effettuato un acquisto di immobile corrispondendo il pagamento in contanti. Con riferimento all’usura ai danni di L., il difensore afferma la "mostruosità logica" della sentenza nel punto in cui ritiene che lo stato di bisogno potesse individuarsi nella necessità di portare a termine una speculazione imprenditoriale; aggiunge che la Corte di Appello si sarebbe disinteressata di tutte le argomentazioni difensive, che dimostrerebbero l’inverosimiglianza della tesi accusatoria e la inconciliabilità di essa con la documentazione difensiva.

Con un altro motivo il difensore sostiene che la sentenza impugnata, con riferimento al delitto di estorsione avrebbe dovuto chiarire se la minaccia di mettere all’incasso il titolo della persona offesa riguardasse la somma prestata o la quota di interesse non pagato, poichè solo nel primo caso potrebbe configurarsi il delitto contestato.
Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono infondati e devono essere rigettati.

Deve essere preliminarmente esaminato il motivo di ricorso con il quale si solleva questione di illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost., della L. n. 46 del 2006, art. 10, nella parte in cui stabilisce l’inappellabilità da parte dell’imputato delle sentenze di proscioglimento. Sul punto la Corte Costituzionale si è già pronunciata con la sentenza n 85 del 2008, che ha dichiarato "l’illegittimità costituzionale della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 1 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 c.p.p., esclude che l’imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall’art. 603 c.p.p., comma 2, se la nuova prova è decisiva". Dalla motivazione della citata sentenza si desume, peraltro, che, se la limitazione dei poteri di appello dell’imputato avverso le sentenze di proscioglimento, sancita dal novellato art. 593 c.p.p., comma 2, debba essere rimossa, ciò non significa che l’appello non sia soggetto alla verifica di sussistenza del requisito di cui all’art. 568 c.p.p., comma 4, deve cioè essere configurabile un interesse all’impugnazione ovvero l’idoneità della pronuncia del giudice ad arrecare un "significativo pregiudizio" all’imputato. Nel caso di specie, tale pregiudizio non può ravvisarsi, poichè alla declaratoria di prescrizione dei reati di usura, pronunciata in primo grado, non è direttamente connessa alcuna responsabilità civile, la quale è conseguente alla condanna per il delitto di estorsione, la cui premessa logica e fattuale, come esattamente rileva la sentenza impugnata, certamente è consistita nei reati di usura dichiarati estinti per prescrizione, ma sul punto la difesa ha avuto modo di esplicarsi ampiamente anche in questa sede, come è dimostrato dai motivi di ricorso che concernono, proprio, la sussistenza di una usura che rende configurabile il delitto di estorsione per il quale il M. è stato condannato.

Gli altri motivi di ricorso sono manifestamente infondati per la parte in cui contestano l’esistenza o la illogicità di un apparato giustificativo della decisione, che invece esiste e non è manifestamente illogico; non consentiti per la parte in cui pretendono di valutare, o rivalutare, gli elementi probatori al fine di trarre proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione ampia ed esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, esaminando in modo specifico e puntuale tutte le deduzioni difensive. In particolare, la sentenza impugnata analizza le contraddizioni e le incongruenze rilevabili nelle dichiarazioni dei coniugi B. e C. per concludere che esse sono più apparenti che reali ovvero che sono giustificabili e che, comunque, non inficiano l’attendibilità degli stessi, considerati anche i riscontri documentali; mentre, per quanto riguarda la osservazione del consulente tecnico del P.M. che fosse "strano" che le persone offese avessero pagato L. 145.000.000 a fronte di un assegno originario di L. 12.000.000, la sentenza impugnata fornisce una giustificazione che emerge da una dettagliata ricostruzione dei fatti (pag. 10 della sentenza impugnata).

Per quanto riguarda le condotte poste in essere in danno di L. M. e P.A., la Corte di Appello, sulla base delle testimonianze assunte e dei riscontri documentali, conclude nel senso che "le dichiarazioni delle persone offese non presentano difformità, contrasti, incongruenze o carenze suscettibili di essere apprezzate per insinuare il minimo dubbio sull’attendibilità delle stesse".

Anche la censura di violazione di legge con riferimento alla sussistenza dello stato di bisogno è manifestamente infondata, poichè la sentenza impugnata chiarisce che "tanto i coniugi B. – C., gestori di un distributore di benzina, quanto l’imprenditore L.M., furono indotti a ricorrere al prestito del M. da gravi difficoltà economiche connesse alla rispettiva attività commerciale e/o imprenditoriale, non certo per ottenere il superfluo". Con riferimento al C. la sentenza impugnata fa riferimento alle "notevoli difficoltà economiche determinate dalla rilevante contrazione degli introiti del distributore di benzina per cause connesse al terremoto dell’80", mentre per quanto concerne il L., la stessa sentenza, in contrasto con quanto affermato dalla difesa circa la utilizzazione del prestito per una speculazione imprenditoriale, chiarisce che, attese le pessime condizioni della società LIMA, "la mancanza di un intervento, che doveva passare attraverso l’acquisto da parte del L. delle quote di maggioranza della LIMA, avrebbe, a dire del L. e del P., compromesso in modo irrimediabile gli investimenti fatti dal primo". D’altro canto, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha affermato in materia il seguente principio di diritto: "In tema di usura, lo stato di bisogno preso in considerazione dal precetto penale può essere indifferentemente determinato da cause incolpevoli oppure da vizi, prodigalità o altre colpe inescusabili, poichè la norma persegue la finalità di colpire l’usuraio quale persona socialmente nociva, che non cessa di essere tale quale che sia la natura o la causa del bisogno del creditore, e sussiste quand’anche l’offeso abbia inteso insistere negli affari al di fuori di ogni razionale criterio imprenditoriale" (Sez. 2, 23 gennaio 1997, n. 1311, Settineri, rv.

207122; Sez. 2, 12 novembre 2001, n. 4882, Maione, rv. 220658). Per quanto riguarda, infine, la sussistenza del delitto di estorsione, la Corte di Appello puntualizza in modo inequivocabile che "il M., in diverse occasioni, per poter incassare le rate di interessi, non esitava a minacciare di passare all’incasso i titoli di cui era in possesso". Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 01-02-2011) 02-03-2011, n. 8368

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Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 14-3-2007, con la quale il Tribunale di Santa Maria C.V., Sezione Distaccata di Aversa, ha dichiarato S.A. e Sa.Pa. colpevoli del reato di resistenza continuata loro ascritto al capo A) della rubrica e, esclusa la contestata aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 2, con le attenuanti generiche e la riduzione del rito abbreviato li ha condannati alla pena di mesi quattro di reclusione ciascuno (pena base mesi otto di reclusione, ridotta per le attenuanti generiche a mesi sei di reclusione, ulteriormente ridotta nella misura innanzi indicata per la scelta del rito).

Secondo l’ipotesi accusatoria, recepita dai giudici di merito, la S. spintonava ed ostacolava la marcia dei Carabinieri accorsi presso la sua abitazione e il Sa. li minacciava ("Se scendo, vi picchio"), per opporsi ai predetti pubblici ufficiali mentre compivano un atto del loro ufficio, rappresentato dalla cattura dell’evaso S.S..

Il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità del Sa.. Sostiene che dalla stessa ricostruzione fattuale della vicenda operata dai giudici di merito si evince che l’imputato (il quale si trovava, affetto da febbre, al piano superiore) era del tutto ignaro di quanto stava accadendo presso la propria abitazione, non essendo a conoscenza della condizione di "evaso" del cugino S. nè delle ragioni per le quali vi fossero così tanti appartenenti alle forze dell’ordine al piano inferiore. Nella specie, pertanto, difetta l’elemento soggettivo del reato contestato. Sul piano oggettivo, inoltre, la condotta del prevenuto, il quale si è limitato a manifestare dal piano superiore il proprio disappunto per quanto stava accadendo, non vale ad integrare il delitto di resistenza, non essendo idonea ad interrompere l’attività della Polizia Giudiziaria.

Con un secondo motivo il ricorrente lamenta, sempre con riferimento alla posizione del Sa., violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla mancata configurabilità dei reati cui agli artt. 56 e 610 c.p. o art. 612 c.p..

Con un terzo motivo viene dedotta violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità della S.. Si fa presente, in particolare, che nella specie difetta l’elemento soggettivo del reato contestato, emergendo dalle stesse considerazioni sviluppate nella sentenza di primo grado l’inconsapevolezza, da parte dell’imputata, dello status di evaso del nipote S.S.. La condotta della prevenuta, inoltre, non integra l’elemento oggettivo del delitto di resistenza, non essendo idonea a impedire l’intervento dei Carabinieri, che infatti riuscivano a bloccare e arrestare S.S..

Con un quarto motivo si deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla mancata configurabilità, nei confronti della S., dei reati cui agli artt. 56 e 610 c.p. o art. 612 c.p..

Con un quinto motivo, comune ad entrambi gli imputati, viene denunciata la mancata rinnovazione dibattimentale tesa ad acquisire la documentazione concernente l’arresto e, in generale, la posizione processuale di S.S..

Con un ulteriore motivo viene dedotta l’erronea applicazione dell’art. 62 bis c.p. e artt. 132, 133 e 175 c.p. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione ai prevenuti delle attenuanti generi che nella massima estensione, alla mancata irrogazione della pena nei minimi edittali e alla mancata concessione del beneficio della non menzione.

Con un ultimo motivo viene denunciata violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria, avanzata dagli appellanti con i motivi di gravame.
Motivi della decisione

1) I primi due motivi di ricorso proposti nell’interesse della S. sono infondati.

Dalla ricostruzione della vicenda operata dai giudici di merito si evince che l’imputata, in occasione delle operazioni di cattura del nipote S.S. ebbe a spintonare i Carabinieri e a frapporsi al loro ingresso nella sua abitazione, cosi determinando un ritardo nel loro operato.

Alla stregua di simili emergenze, correttamente la Corte di Appello ha ravvisato nella condotta tenuta dall’imputata l’elemento oggettivo del reato di resistenza a pubblico ufficiale, ritenendo irrilevante che i militari siano comunque riusciti a bloccare e arrestare S.S.. Per la configurabilità del delitto in esame, infatti, non è necessario che sia impedita in concreto la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente l’uso di violenza o minaccia per opporsi al compimento da parte dello stesso di un atto di ufficio o di servizio, indipendentemente dall’effetto positivo o meno di tale azione e dal concreto verificarsi di un impedimento che ostacoli il compimento di uno degli atti predetti (Cass. Sez. 6, 27-4-1998 n. 6392; Sez. 6, 13-1-2010 n. 3970).

I giudici di merito hanno altresì accertato che con la sua condotta violenta l’imputata mirava ad opporsi al controllo della sua abitazione da parte dei Carabinieri e, quindi, al compimento di un atto di ufficio. Tanto è sufficiente per ritenere integrato anche l’elemento soggettivo del reato contestato, a prescindere dalla consapevolezza o meno, da parte della prevenuta, della condizione di evaso del suo congiunto. In tema di resistenza a pubblico ufficiale, infatti, il dolo specifico si concreta nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto dell’ufficio, mentre sono del tutto estranei lo scopo mediato ed i motivi di fatto avuti di mira dall’agente (Cass. Sez. 6, 1-11-1996 n. 9119).

Per le considerazioni esposte, essendo stata la violenza usata durante il compimento di un atto di ufficio, per impedirlo o comunque ostacolarlo, si è in presenza di una condotta di resistenza ai sensi dell’art. 337 c.p.; sicchè rimane privo di pregio l’assunto della difesa, secondo cui il reato contestato andrebbe riqualificato nelle ipotesi più lievi previste dall’art. 610 c.p. o art. 612 c.p..

2) Le censure mosse dalla ricorrente in ordine alla mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello ai fini all’acquisizione della documentazione concernente l’arresto e la posizione processuale di S.S., non appaiono dotate di sufficiente specificità e sono, pertanto, inammissibili, non avendo l’interessata nemmeno dedotto la rilevanza di tale documentazione ai fini della decisione.

3) Le doglianze inerenti al trattamento sanzionatorio sono infondate, avendo la Corte di Appello dato atto della congruità della pena inflitta in primo grado alla S., peraltro calcolata partendo da una pena di poco superiore al minimo edittale e ridotta in misura prossima a quella massima di un terzo per le attenuanti generiche.

Nella specie, trova applicazione il principio affermato da questa Corte, secondo cui, nell’ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti di molto dai minimi edittali, il giudice ottempera all’obbligo motivazionale di cui all’art. 125 c.p.p., comma 3, adoperando espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congnio aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Cass. Sez. 1, 142-1997 n. 1059; Sez. 3, 3-9- 2007 n. 33773), mostrando in tal modo, sia pure implicitamente, di aver tenuto presenti gli elementi indicati dall’art. 133 c.p..

4) La sentenza impugnata risulta adeguatamente motivata anche in relazione alla mancata concessione del beneficio della non menzione, che è stata giustificata in ragione della natura e del contesto della condotta tenuta dalla S. e, quindi, in base alla valutazione di circostanze prese in considerazione dall’art. 133 c.p., richiamato dall’art. 175 c.p..

5) A diverse conclusioni deve invece pervenirsi in ordine alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria, avendo la Corte di Appello omesso di pronunciarsi sulla specifica richiesta avanzata dalla S. con i motivi di gravame.

L’omessa pronuncia del giudice d’appello sulla richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive esplicitamente avanzata dall’appellante integra il vizio di mancanza assoluta di motivazione, che impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nella parte de qua, per nuovo giudizio.

5) Il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse del Sa. è fondato.

E’ pacifico, in punto di fatto, che l’imputato, dal piano superiore della propria abitazione, ebbe a minacciare i Carabinieri impegnati nella cattura del nipote S.S., proferendo nei loro confronti le parole: "Se scendo vi picchio".

Tale condotta, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello, non può essere ricondotta nel paradigma del delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Ai fini della configurabilità di tale reato, infatti, è necessario che la violenza o minaccia si estrinsechino in un comportamento idoneo ad opporsi all’atto che il pubblico ufficiale sta legittimamente compiendo, in modo da ostacolarne la realizzazione. Orbene, la minaccia di scendere giù e di picchiare i militati, tenuto conto della distanza dalla quale veniva rivolta e del gran numero dei militari che, come risulta dallo stesso capo d’imputazione, si erano portati presso l’abitazione del prevenuto, non poteva ritenersi nemmeno potenzialmente idonea a coartare la volontà di pubblici ufficiali e ad impedire che gli stessi portassero a compimento l’attività di ufficio in corso.

Il tenore della frase pronunciata, al contrario, è espressione di una reazione rabbiosa e genericamente minacciosa verso i militari e deve essere, pertanto, qualificata come minaccia semplice. Come è noto, infatti, ciò che vale a contraddistinguere la fattispecie criminosa prevista dall’art. 337 c.p. da quella sanzionata dall’art. 612 c.p., è che in essa la violenza o la minaccia è usata per opporsi al pubblico ufficiale nel compimento di un atto del suo ufficio, mentre nel reato di minaccia il comportamento dell’agente costituisce espressione di un atteggiamento genericamente minaccioso, senza alcuna finalizzazione ad incidere sull’attività dell’ufficio.

Poichè il reato, per come riqualificato, è perseguibile a querela e non risulta essere stata presentata alcuna istanza di punizione, nei confronti del Sa. la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con la formula corrispondente.

Il carattere assorbente della pronuncia adottata esime dal prendere in esame le ulteriori censure dedotte dal ricorrente.
P.Q.M.

Riqualificato il fatto ascritto a Sa.Pa. come minaccia, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei suoi confronti per mancanza di querela.

Annulla la medesima sentenza nei confronti di S.A. limitatamente all’applicabilità della sanzione sostitutiva pecuniaria e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso della S..

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