Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 14-03-2011, n. 213 Istanze e domande del privato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con istanza prodotta in data 6 ottobre 2008, la Pan Electric s.r.l. chiedeva all’Assessorato dell’Industria della Regione Siciliana il rilascio dell’autorizzazione unica, prevista dall’art. 12 del Decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 999,99 Kw da costruire nel territorio del Comune di Belpasso (CT).

Poiché non era convocata dall’Assessorato regionale la Conferenza di servizi, né era adottato alcun atto della procedura, la suddetta società proponeva ricorso al T.A.R. della Sicilia, sede di Palermo, chiedendo che fosse dichiarata l’illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza nonché l’ordine per l’Amministrazione di provvedere.

2) Con sentenza n. 6696 del 12 maggio 2010, il giudice adito accoglieva il ricorso.

Ad avviso del T.A.R., dal testo di cui alla norma sopra richiamata – rubricata "Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative" – si desumeva l’intento del legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti in questione, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l’apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella "conferenza di servizi" ai fini del rilascio di una "autorizzazione unica". A siffatto "favor legis" non poteva non conseguire l’obbligo della Regione di adottare le relative determinazioni, positive o negative, entro quel termine massimo di 180 giorni avente un evidente intento acceleratorio del procedimento e posto come limite temporale massimo per l’adozione della determinazione conclusiva, qualunque essa fosse.

Né poteva escludere l’inadempimento dell’Amministrazione la nota interlocutoria a cui faceva riferimento l’Avvocatura distrettuale dello Stato, con la quale si chiedevano alla ricorrente integrazioni documentali e progettuali, poiché detta nota recava la data del 3 agosto 2009 ed era, quindi, ampiamente successiva allo scadere del termine di 180 giorni previsto per la conclusione del procedimento.

3) L’Amministrazione regionale ha proposto appello contro la summenzionata sentenza.

L’Avvocatura distrettuale dello Stato ha posto in rilievo che nel procedimento autorizzatorio in questione occorre tener conto delle Linee guida per l’attuazione del PEARS (Piano energetico ambientale regionale siciliano), approvate dalla Giunta regionale nel febbraio 2009, e quindi già in vigore alla data di maturazione del termine di 180 giorni previsto dal citato art. 12, le quali espressamente dispongono che non possa procedersi alla convocazione della Conferenza di Servizi ove non risultino acquisite le dichiarazioni responsabili che le stesse linee guida richiedono.

Nel caso di specie, come prosegue l’Avvocatura distrettuale dello Stato, l’Amministrazione, con la summenzionata nota del 3 settembre 2009, aveva invitato la società ricorrente a integrare la propria istanza con quanto richiesto dall’art. 2 della deliberazione della Giunta regionale, nonché ad adeguare il progetto, producendo apposite tavole relative al tracciato del cavidotto di connessione dell’impianto alla rete elettrica.

Non vi sarebbero, quindi i presupposti per il verificarsi del silenzio rifiuto.

Resiste al gravame la società appellata.

4) L’appello è fondato.

Sulla natura del termine di 180 giorni previsto dall’art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, si è già pronunciata la Sezione V del Consiglio di Stato nella sentenza n. 2825 dell’11 maggio 2010.

Detto Consesso ha rilevato che, in mancanza delle indispensabili specificazioni da parte della norma in ordine agli effetti ed alle conseguenze dell’inerzia, il termine in questione riveste carattere acceleratorio, con la conseguenza che il suo superamento non priva la Regione procedente del potere di adottare il provvedimento finale, abilitando soltanto il soggetto richiedente a sollecitare, anche giudizialmente, la conclusione del procedimento.

Ad avviso di questo Consiglio, non vi sono ragioni per discostarsi dal suesposto principio giurisprudenziale.

Ne consegue che il superamento del termine dei 180 giorni non rende illegittimo il silenzio serbato dall’Amministrazione in ordine all’istanza della ricorrente, posto che l’Amministrazione medesima ha, sia pure successivamente, indicato le ragioni per le quali non poteva procedere alla convocazione della Conferenza di servizi.

5) In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado dalla società ricorrente.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Si ravvisano, comunque, giustificati motivi per compensare tra le parti le spese e gli altri oneri del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado dalla Pan Electric s.r.l.

Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari dei due gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 13 ottobre 2010, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Filoreto D’Agostino, Guido Salemi, estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 14 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-01-2011) 30-03-2011, n. 13283 Misure cautelari

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Svolgimento del processo

Con l’ordinanza impugnata veniva applicata nei confronti del P. la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di furto aggravato commessi il (OMISSIS) sottraendo un telefono cellulare, la somma di Euro 120 e le chiavi di tre autovetture dall’abitazione di C.F., ove si era introdotto previa effrazione di una finestra, un’autovettura asportata dal piazzale antistante la predetta abitazione con uso di una delle chiavi di cui sopra e la somma di Euro 1.273 dal bar (OMISSIS) previa effrazione.

Il ricorrente lamenta violazione degli artt. 274, 275 e 292 c.p.p. nella valutazione sulla sussistenza e l’attualità delle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della misura applicata.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Con l’ordinanza impugnata si riteneva sussistente il pericolo di commissione di ulteriori reati in base alla professionalità dimostrata nella commissione dei furti, all’allarme sociale derivante dagli stessi, alla mancanza di attività lavorativa dell’indagato ed al precedente penale dello stesso per un reato analogo, e si osservava come siffatta pericolosità potesse essere contenuta unicamente con la misura carceraria.

Il ricorrente, premesso che l’indagato, fermato a seguito della commissione del reati di furto in oggetto, veniva tratto in arresto in flagranza del reato di resistenza a pubblico ufficiale, e che per detto reato il Tribunale di Bologna in data 5.11.2010 applicava nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, alle cui prescrizioni il P. adempiva puntualmente per dodici giorni finchè veniva arrestato in esecuzione dell’ordinanza qui impugnata, rileva che il Giudice per le indagini preliminari ometteva di considerare tale circostanza nelle sue valutazioni sulla permanenza delle esigenze cautelari e l’adeguatezza della misura applicata per i reati di furto; che in tal modo si veniva a creare una contraddizione con il provvedimento assunto dal Tribunale, nel quale si era tenuto necessariamente conto della commissione dei due furti precedentemente a quella della condotta di resistenza; e che per altro verso si ometteva altresì di esaminare l’elemento dell’autodisciplina mostrata dall’indagato unitamente a quelli della confessione resa da quest’ultimo e della sua incensuratezza, applicandosi pertanto la misura al di fuori dei casi consentiti.

Il ricorso immediato per cassazione avverso un’ordinanza applicativa di una misura cautelare è consentito, ai sensi dell’art. 311 c.p.p., unicamente per violazione di legge. Tale può essere considerata, relativamente alla motivazione del provvedimento impugnato, unicamente la mancanza della stessa (Sez. U, n. 5 del 26.2.1991, imp. Bruno, Rv. 186999; Sez. 6, n. 41123 del 28.10.2008, imp. Melechì, Rv. 241363) nei suoi requisiti minimi di esistenza e di completezza (Sez. 6, n. 44996 del 13.11.2008, imp. Guadalupi, Rv. 241664);

esorbitano pertanto dalla nozione i vizi di illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Il ricorso in oggetto, al di là della testuale intitolazione del motivo ad una lamentata violazione di legge, deduce nella sostanza vizi di contraddittorietà ed illogicità della motivazione dell’ordinanza cautelare; motivazione peraltro indubbiamente esistente con riguardo sia all’esistenza delle esigenze cautelari che all’adeguatezza della misura. Il ricorso risulta pertanto proposto al di fuori dei casi consentiti.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, Sent., 14-04-2011, n. 927 Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I. Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente chiede che le venga riconosciuto il diritto al risarcimento del danno derivante dal diniego di rilascio di una concessione edilizia, volta alla realizzazione di un manufatto interrato per il ricovero e il rimessaggio delle imbarcazioni, richiesta in data 27.9.2001.

Il diniego è stato ritenuto illegittimo da questo Tribunale con sentenza n. 201/2004.

Ai fini della quantificazione del danno, parte ricorrente si è affidata a uno studio redatto dalla G. s.r.l..

Il Comune resistente ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione di questo Tribunale, trattandosi di azione proposta al di fuori del contesto di un gravame volto ad esaminare la legittimità o meno di un provvedimento amministrativo.

Nel merito, ha ritenuto che il procedimento, dopo la sentenza n. 201/2004, si è arrestato per non avere la ricorrente riscontrato le note prot. n. 4594 e prot. U.T. n. 1580 del 16 luglio 2004, con le quali quest’ultima era stata invitata, tra l’altro, a completare la documentazione con il titolo di proprietà, posto che questa risultava essere per 1/2 di Salvatore D’Amico, che aveva rilasciato una dichiarazione di intenti alla vendita dell’immobile condizionato dall’ottenimento della concessione edilizia, e per la restante parte dei Sigg. Favaloro Antonino, Favaloro Bartolomeo, Favaloro Caterina, Favaloro Domenico, Favaloro Giuseppa e Favaloro Maria.

Parte ricorrente si è doluta, in somma sintesi, di non aver potuto ottenere il rilascio della concessione edilizia, poiché la dichiarazione di intenti non sarebbe più stata possibile proprio per effetto del notevole decorso del tempo, a causa del quale il promittente non ha ritenuto di poter mantenere ferma la proposta in attesa della risoluzione della controversia in sede amministrativa definita dalla citata decisione n. 201/2004 di questo Tribunale.

Nulla è stato chiarito in ordine alla proprietà della ulteriore metà del lotto interessato dal progetto del quale è stata denegata la concessione, né è stato sostenuto che la stessa sia ininfluente rispetto alla relativa domanda.

All’Udienza pubblica del 10.2.2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

II. Preliminarmente va ritenuta l’infondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione di questo Giudice.

Ed invero (cfr. Cassazione civile, sez. un., 10 novembre 2010, n. 22809), nell’ambito della sua giurisdizione, il giudice amministrativo conosce anche di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno (D.Lgs n. 80 del 1998, art. 35 e L. n. 205 del 2000, art. 7).

Secondo il Giudice della giurisdizione, del tutto ininfluente risulta in proposito la circostanza che si tratti di domanda proposta separatamente da quella di annullamento, perché la giurisdizione del giudice amministrativo non dipende dalla contemporaneità della richiesta, ma dalla riconducibilità del danno ad un provvedimento, per cui sussiste anche nel caso di domande avanzate prima o dopo o, addirittura, senza l’instaurazione di un giudizio di tipo demolitorio.

Rileva il Collegio che la circostanza viene ulteriormente avvalorata dall’art. 30. comma 1, del c.p.a., a mente del quale, nei casi di giurisdizione esclusiva è possibile l’azione di condanna disgiunta da quella di accertamento.

Trattandosi di fattispecie di edilizia e urbanistica, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), si versa in ipotesi, appunto, di giurisdizione esclusiva.

Sicché, in applicazione dei principi sopra indicati, va riconosciuta la giurisdizione di questo Tribunale sulla richiesta di risarcimento dei danni derivati dal provvedimento illegittimamente denegato e tale ritenuto in diverso processo.

III. Nel merito, la domanda non può essere accolta.

Come ritenuto in premessa, a prescindere dalla riconducibilità del danno al fatto del Comune, che, costringendo ad un contenzioso parte ricorrente avrebbe indotto il promittente dell’area interessata al progetto da assentire a ritirare, in quanto scaduta, la propria offerta di cessione dell’immobile, emerge che il restante 50% dell’area in questione appartiene ad altri proprietari, che nulla hanno assentito in merito alla progettualità rimasta inespressa.

Come chiarito sub I, parte ricorrente nulla dice in ricorso rispetto alla richiesta da parte del Comune del 16.7.2004 del titolo di proprietà e non confuta affatto la specifica eccezione in tal senso trasfusa sia nel controricorso che nelle successive memorie del 10.1.2010, secondo la quale la metà dell’area appartiene a soggetti (i sigg. Favoloro) diversi dal promittente.

Ne deriva che può ritenersi dimostrato che almeno il 50% dell’area non fosse ab origine nella disponibilità, neanche indiretta, di parte ricorrente.

Né vi è alcuna considerazione con la quale venga riaffermato che detta parte non sia di interesse rispetto al progetto denegato.

Consegue che il Comune né al momento della richiesta, né in quello successivo alla decisione resa da questo stesso Tribunale avrebbe, come in effetti sostenuto in controricorso, potuto rilasciare la concessione edilizia a favore della ricorrente.

Ed invero (cfr. TAR Catania, I, 8.7.2010, 2911), la Giurisprudenza del Giudice d’appello, sul punto, ha avuto modo di chiarire che, in Sicilia, ai sensi dell’art. 36 l. reg. 27 dicembre 1978 n. 71, possono richiedere la concessione edilizia anche coloro che, pur non essendo proprietari, dimostrino di avere un valido titolo che consenta l’uso del bene in relazione alla concessione richiesta; pertanto, la disponibilità effettiva dell’area costituisce non soltanto presupposto di legittimità per il rilascio del provvedimento di concessione, ma anche presupposto di liceità dell’attività edilizia da compiere in esecuzione della concessione, non potendo essere realizzato un manufatto su un determinato fondo senza il consenso del proprietario, consenso che deve sussistere per tutto il tempo del rapporto concessionale (cr. CGA per la Sicilia, 14.6.1986, n. 81).

In particolare (cfr. TAR Catania, I, 14.1.2011, n. 56), questo stessa Sezione si è posta il problema se rilevi una questione afferente ad una concessione edilizia, condizionata, però, dalla regolamentazione di interessi privati.

In altri termini (cfr. T.A.R. Catania, I, 28.4.2009, n. 803), si è posta "la questione di stabilire se e fino a che punto il comune, nel valutare la legittimità delle dichiarazioni di inizio attività e delle istanze di autorizzazione di interventi edilizi, debba spingersi nell’apprezzamento della sussistenza dal punto di vista civilistico dei titoli di legittimazione (titolarità dei diritti reali sul bene, assenza di vincoli di natura reale, servitù, consenso dei comproprietari, ecc.) e quindi dell’assenza di lesioni dei diritti reali dei terzi".

A questo proposito, ha ritenuto questo Tribunale "di dover aderire all’orientamento giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 19 giugno 2008, n. 6027) secondo il quale "grava sull’amministrazione l’obbligo di effettuare una sia pur non approfondita istruttoria per verificare la sussistenza di tutte le condizioni che realizzano un qualificato collegamento soggettivo tra chi propone l’istanza e il bene oggetto dell’autorizzazione. In sostanza, essendo possibile che un determinato intervento edilizio, pur se astrattamente conforme alle norme urbanistico – edilizie, si ponga in contrasto con diritti reali di godimento o con altre facoltà di terzi, la p.a., in sede di rilascio del titolo autorizzatorio edilizio, è tenuta a verificare l’esistenza, in capo al richiedente, di un idoneo titolo di godimento sull’area in questione, attività istruttoria, questa, rivolta non già a risolvere i conflitti tra le parti private in ordine all’assetto dominicale dell’area stessa, bensì ad accertare il requisito della legittimazione soggettiva del richiedente, sia per la notevole incidenza della concessione edilizia sugli interessi pubblici e privati coinvolti, sia per evitare il grave contenzioso che deriverebbe dall’incauto rilascio di quest’ultima a soggetti non idoneamente legittimati. (Consiglio Stato, sez. V, 22 giugno 2000, n. 3525)".

La sentenza 803/2009 di questo Tribunale ha chiarito che "l’art. 36 della l.r. 27/12/1978 n. 71, al comma 3, stabilisce che "la qualità di proprietario o di avente titolo deve essere documentata", con il che conclamando, per argomento a contrario, che una qualsiasi limitazione della disponibilità dell’area da occupare con la costruzione incide sul presupposto stesso richiesto per ottenere la concessione".

Facendo uso dei predetti argomenti, deve il Collegio concludere, coerentemente alla decisone n. 56/11 citata, "che la sussistenza di un’area di sovrapposizione progettuale rispetto ad un diritto reale altrui, impedisce la formazione di un titolo concessorio legittimo.

Deve, però, precisare la Sezione che il peso sull’altrui proprietà deve assumere il carattere della incontestabilità".

Ebbene, avuto riguardo al caso in esame, si ribadisce, non è stata dimostrata la disponibilità almeno della metà dell’area in questione, sicché l’arresto procedimentale, in sede di riesame della domanda di seguito alla decisione di questo Tribunale n. 201/04, appare del tutto legittimo, sicché non può derivare alcun danno risarcibile.

La medesima declaratoria va riferita al periodo antecedente, compreso tra la domanda di concessione edilizia e la decisione di annullamento dell’illegittima negazione della concessione edilizia, posto che, invero, come chiarito, mancava in capo alla ricorrente un presupposto indefettibile per il rilascio del titolo, appunto la dimostrazione della disponibilità dell’area.

Ed invero, parte ricorrente avrebbe potuto evitare il prodursi dei danni soltanto che avesse compiutamente avuto tutti i requisiti per il rilascio della concessione edilizia, in mancanza dei quali, ad avviso del Collegio, non si configura neanche uno dei presupposti della riconoscibilità del diritto al risarcimento, vale a dire il danno "ingiusto", posto che, seppur il diniego "per motivi non attinenti alla disponibilità dell’area" sia stato dichiarato illegittimo, comunque vi era una causa ostativa al conseguimento del bene della vita (dopo evidenziatosi), tale da impedire comunque il legittimo rilascio della concessione edilizia.

In somma sintesi, posto che l’Amministrazione comunale, una volta riconosciuta la teorica sussistenza in sede giudiziale del diritto del privato ad ottenere una concessione edilizia, in quanto conforme ai provvedimenti di pianificazione urbanistica, non perde il potere di diniego nella successiva fase procedimentale del riscontro dei concreti presupposti necessari per il rilascio del titolo abilitativo (tra i quali, come chiarito, rientra certamente la disponibilità dell’area sulla quale assentire l’insediamento urbanistico), non può considerarsi "ingiusta" la successiva attività pur dannosa in dipendenza della quale non venga rinosciuta la possibilità del rilascio del titolo edilizio.

Per altro, in tema di risarcimento del danno, incombe sul richiedente l’onere di provare la sussistenza di tutti i requisiti per il conseguimento del bene della vita, mancando i quali, non può dirsi sussistere l’obbligo amministrativo di consentirne il raggiungimento.

L’impostazione appare del tutto in linea con la consolidata giurisprudenza anche di questo Tribunale, a mente della quale (cfr. Consiglio di stato, sez. V, 08 febbraio 2011, n. 854), "la domanda di risarcimento dei danni è regolata dal principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., sicché grava sul danneggiato l’onere di provare, ai sensi del citato articolo, tutti gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno per fatto illecito (danno, nesso causale e colpa).

Il risarcimento del danno non è quindi una conseguenza automatica e costante dell’annullamento giurisdizionale, richiedendo la positiva verifica, oltre che della lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall’ordinamento, della sussistenza della colpa o del dolo dell’Amministrazione e del nesso causale tra l’illecito e il danno subito.

Il risarcimento del danno conseguente a lesione di interesse legittimo pretensivo è subordinato, pur in presenza di tutti i requisiti dell’illecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso), alla dimostrazione, secondo un giudizio di prognosi formulato ex ante, che l’aspirazione al provvedimento fosse destinata nel caso di specie ad esito favorevole, quindi alla dimostrazione, ancorché fondata con il ricorso a presunzioni, della spettanza definitiva del bene collegato a tale interesse, ma siffatto giudizio prognostico non può essere consentito allorché detta spettanza sia caratterizzata da consistenti margini di aleatorietà (Consiglio Stato, sez. V, 15 settembre 2010, n. 6797).

Deve quindi escludersi che l’annullamento di un atto illegittimo per difetto di motivazione possa ex se comportare il diritto al risarcimento dei danni subiti, in quanto tale vizio non esclude (ma, anzi, consente) il riesercizio del potere, con la conseguenza che la domanda di risarcimento non può essere valutata che all’esito nel nuovo eventuale esercizio del potere".

Come premesso, analogo principio deve derivarsi nell’ipotesi in cui, non essendo consumato il potere amministrativo, appaia dimostrata l’originaria insussistenza di requisiti non indagati in sede di diniego illegittimo, in quanto, secondo la sequenza logica del procedimento, scrutinabili solo successivamente alla ritenuta accoglibilità della domanda di rilascio del titolo edilizio.

Consegue il rigetto della domanda risarcitoria.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune resistente delle spese di giudizio che liquida in Euro millecinquecento/00, oltre IVA E CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-08-2011, n. 17451 Revocatoria fallimentare

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Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 10.2.05, ha respinto l’appello proposto dal Fallimento della Guado Impianti s.r.l.

(dichiarato il 17.1.92), alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 30.0.03, che aveva a sua volta respinto la domanda di revoca di rimesse solutorie avanzata dal Fallimento, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, nei confronti della locale Banca di Sconto e Conti Correnti s.p.a..

La Corte di merito, conformemente a quanto già affermato dal Tribunale, ha ritenuto inidonea a provare la scientia decoctionis della Banca la documentazione prodotta dal Fallimento nel giudizio di primo grado ed ha escluso l’ammissibilità dei nuovi documenti allegati dall’appellante in sede di gravame, in quanto privi del requisito dell’indispensabilità.

Il Fallimento della Guado Impianti ha chiesto la cassazione della sentenza sulla base di cinque motivi di ricorso.

La Banca di Sconto e Conti Correnti di S.Maria C.V. s.p.a. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

1) Con il primo motivo di ricorso, il Fallimento della Guado Impianti, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., nonchè vizio di insufficiente motivazione della sentenza impugnata, lamenta che la Corte di merito abbia dichiarato d’ufficio l’inammissibilità dei documenti da esso prodotti per la prima volta in grado d’appello, trascurando di considerare che la Banca appellata non aveva sollevato la relativa eccezione ma aveva, al contrario, svolto difese per contrastarne la rilevanza probatoria.

Il motivo è infondato.

Nel rito introdotto dalla L. n. 353 del 1990, cui è soggetto il giudizio introdotto dal Fallimento, l’attività difensiva delle parti volta alla definizione del thema probandum è sottoposta a preclusioni.

L’art. 184 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis al caso di specie, non si limita, infatti, a prevedere l’eventuale assegnazione alle parti di un termine entro il quale produrre documenti o dedurre nuovi mezzi di prova, ma stabilisce espressamente il carattere perentorio di detto termine.

Il termine è pertanto sottratto alla disponibilità delle parti (atteso il disposto dell’art. 153 c.p.c.) e la decadenza che deriva dalla sua inosservanza è rilevabile dal giudice d’ufficio e non può ritenersi sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione (Cass. nn. 16026/08, 24606/06, 5539/04, 4376/00).

Il principio trova, a maggior ragione, applicazione anche nel giudizio d’appello, in cui, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, proprio in conseguenza della preclusione derivante dall’omessa o intempestiva formulazione della richiesta istruttoria entro i termini stabiliti per il giudizio di primo grado, opera in via generale il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova, ivi compresi quelli documentali (Cass. S.U. n. 8203/05), salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero che la parte non dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per cause ad essa non imputabili.

La norma, dunque, ammette due sole deroghe al divieto di nuove prove in appello e, riservando espressamente al giudice la valutazione della ricorrenza dell’uno o dell’altro presupposto di ammissibilità, esclude per ciò stesso che sia rimesso alla disponibilità delle parti il superamento delle preclusioni istruttorie formatesi in primo grado.

2) Col fecondo ed il terzo motivo, il ricorrente, denunciando ancora violazione dell’art. 345 c.p.c., ed ulteriori vizi di motivazione della sentenza impugnata, lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto inammissibili, in quanto non indispensabili alla decisione, i documenti da esso prodotti per la prima volta in appello (tabulati della Centrale Rischi e bilancio della fallita relativo all’esercizio 1990) ed evidenzia gli errori a suo dire commessi dal giudice del gravame nel giungere a tale conclusione.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati e devono essere respinti.

Come correttamente rilevato dalla Corte di merito, per prove indispensabili, ammissibili per la prima volta in grado d’appello, devono intendersi le prove connotate da un’ influenza causale più incisiva rispetto a quella che le prove definite rilevanti hanno sulla decisione finale della controversia (Cass. S.U. n. 8203/05), ovvero quelle prove idonee ad orientare in modo determinante il convincimento del giudice circa la conferma o la riforma della sentenza.

Il giudizio di indispensabilità si sostanzia, dunque, in un giudizio sulla necessarietà e sulla decisività della nuova prova.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto non indispensabili i nuovi documenti allegati dal Fallimento in sede di gravame, rilevando (fra l’altro) – quanto ai tabulati della Centrale Rischi- "…che la Guado Impianti, sino al novembre del 91, non ha superato l’accordato per rilevanti cifre, arrivando nel settembre 91 ad ottenere addirittura dalla banca appellata un aumento dell’affidamento" e – quanto al bilancio dell’ esercizio 90 della fallita – "..che dallo stesso, oltre a poste passive, emergono rilevanti crediti (L. 967.085.072) ed immobilizzi materiali (L. 427.860.140) ed un utile di esercizio sia pur non rilevantissimo (Euro 39.342.361)".

Il ricorrente non contesta la veridicità delle circostanze evidenziate dal giudice d’appello, ma contrappone ad esse circostanze di segno opposto desumibili dai medesimi documenti, in tal modo riconoscendo natura equivoca alle loro risultanze. Deve dunque escludersi che dai documenti in questione potesse trarsi prova decisiva della conoscenza dello stato di insolvenza della Guado Impianti, e il ricorrente non può pretendere di sostituire al giudizio della loro "non indispensabilità" operato dalla Corte territoriale, nel quale non si rinviene alcuna violazione della norma di diritto applicata e che risulta logicamente motivato (e che pertanto non appare censurabile neppure sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5), il suo diverso e personale convincimento.

3) Con il quarto motivo, il Fallimento, lamentando violazione della L. Fall., art. 67, comma 2, e vizio di motivazione, deduce che la Corte di merito ha errato nel ritenere che l’avvenuto protesto di un assegno emesso dalla fallita (tempestivamente documentato nel giudizio di primo grado) non costituisse elemento idoneo a provare in via presuntiva la scientia decoctionis della banca e sostiene che la domanda di revoca avrebbe dovuto essere accolta quantomeno in relazione alle rimesse solutorie effettuate sul c/c in data successiva al protesto.

Il motivo è inammissibile in quanto, lungi dall’individuare vizi logici nel complessivo ragionamento sul quale si fonda la decisione, si risolve nella pretesa di conferire alla levata del protesto valenza sintomatica univoca non solo dello stato di insolvenza della debitrice, ma anche della conoscenza di tale stato da parte della banca e si sostanzia, pertanto, nella sollecitazione di una diversa interpretazione delle risultanze processuali, non consentita nella presente sede di legittimità. 4) E’, infine, infondato il quinto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e vizio di motivazione e deduce che la Corte di merito ha completamente omesso di valutare gli ulteriori elementi di prova da esso forniti in via documentale (istanza di fallimento presentata da terzi nei confronti della Guado Impianti; una certificazione del 1996, attestante la pendenza, nel 1991, di procedure esecutive mobiliari a carico della società; effetti cambiari dalla stessa presentati per lo sconto alla Banca convenuta, tornati insoluti e protestati).

Va ricordato che spetta al giudice del merito di individuare le fonti del proprio convincimento e, pertanto, di valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e di scegliere – tra le risultanze istruttorie – quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia. Al detto giudice, quindi, non può imputarsi l’omesso esame di elementi di fatto che avrebbero reso solo possibile o probabile una diversa conclusione del giudizio, ma solo quel difetto di attività che si verifica tutte le volte in cui egli abbia trascurato una circostanza idonea di per sè, qualora fosse stata presa in considerazione, a condurre con certezza ad una diversa decisione (cfr. fra molte, Cass. n. 6832/08, 15489/07, 13082/07, nonchè Cass. SS.UU. n. 13045/97).

Il ricorrente non ha dedotto di aver chiarito attraverso quali modalità, nel c.d. periodo sospetto, la Banca di Sconto era venuta a conoscenza della presentazione dell’istanza di fallimento che, come è noto, non riceve alcuna forma di pubblicità, nè perchè, nello stesso periodo, la stessa avrebbe dovuto assumere informazioni in ordine all’eventuale pendenza di procedure esecutive mobiliari a carico della correntista; l’avvenuto protesto di titoli cambiari è poi, di per sè, sintomo dell’insolvenza del debitore e non del creditore che li ha presentati allo sconto. Deve pertanto escludersi che gli elementi di prova documentale asseritamente non esaminati dalla Corte territoriale (che ha in realtà condiviso il giudizio di loro irrilevanza già espresso dal primo giudice) rivestano carattere di decisività ai fini del raggiungimento della prova del presupposto soggettivo dell’azione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Fallimento della Guado Impianti s.r.l. a pagare alla s.p.a. Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria Capua Vetere le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

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