Cons. Stato Sez. V, Sent., 23-05-2011, n. 3071 Mansioni e funzioni Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sez. II, con la sentenza n. 1490 del 4 ottobre 2007 ha respinto il ricorso proposto dal sig. I. C., in servizio presso gli uffici del Comitato Regionale di Controllo presso la Regione Calabria, sezione decentrata di Catanzaro, in qualità di agente tecnico, per l’annullamento del silenzio diniego formatosi sulla diffida stragiudiziale notificata il 21 marzo 1996, nonché per l’accertamento delle mansioni superiori svolte e per il pagamento del relativo trattamento economico.

Secondo il tribunale era infatti priva di fondamento la tesi propugnata dal ricorrente circa l’asserita erronea applicazione dell’articolo 72 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, e della interpretazione datane dalla legge regionale 13 giugno 1983, n. 19, sia con riferimento al consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi sul punto, sia per la irrilevanza della documentazione prodotta a supporto della domanda, tanto più che l’invocata delibera della giunta regionale n. 2955 del 17 maggio 1996, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non conteneva alcun riconoscimento in favore di quest’ultimo delle mansioni superiori svolte, neppure ai solo fini economici, e non conteneva alcuna indicazione circa la vacanza del posto di collaboratore nell’organico del Comitato Regionale di Controllo (posto in relazione al quale il ricorrente aveva dedotto lo svolgimento delle asserite mansioni superiori).

2. Con atto di appello notificato a mezzo del servizio postale il 4 aprile 2008 il signor I. C. ha chiesto la riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua di due motivi di gravame, rubricati rispettivamente, il primo "Illegittimità del silenzio rifiuto formatosi a seguito dell’inerzia della P.A. procedente " ed il secondo "Assenza di motivazione nella sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia".

In sintesi, secondo l’appellante, erroneamente i primi giudici avevano ancorato l’infondatezza della pretesa azionata (e la conseguente legittimità del silenzio serbato dall’amministrazione regionale sullo specifico atto di diffida stragiudiziale del 21 marzo 1996) sulla irrilevanza dell’attestazione prodotta, in quanto asseritamente priva di valore di pubblica fede e sulla mancata prova della vacanza organica del posto di collaboratore, senza tener conto che la stessa amministrazione regionale, con la delibera di giunta n. 2955 del 17 maggio 1996 gli aveva già riconosciuto il trattamento economico per le mansioni superiori svolte, in tal senso essendo espressa nei confronti di tutti i dipendenti che effettivamente le avessero svolte: non essendo più contestabile tale circostanza di fatto la domanda era stata erroneamente respinta, tanto più che anche eventuali vizi di legittimità di quella delibera erano irrilevanti ai fini dell’ormai accertato diritto alla liquidazione del trattamento economico, come del resto più volte precisato dalla Suprema Corte di Cassazione con riferimento ai principi fissati dall’articolo 36 Cost. e 2126 C.C.; ciò senza contare che, per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 25 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dall’art. 15 del D. Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, non poteva neppure più dubitarsi della retribuibilità anche nel pubblico impiego delle mansioni superiori svolte, senza alcun limite temporale.

3. Ha resistito al gravame la Regione Calabria, senza tuttavia svolgere alcuna specifica attività difensiva.

4. All’udienza pubblica del 3 maggio 2011, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

5. L’appello è infondato e deve essere respinto, non meritando la sentenza impugnata le critiche che le sono state rivolte, critiche che, per la loro intima connessione, possono essere esaminate congiuntamente.

5.1. Occorre innanzitutto rilevare la legge regionale della Calabria 28 marzo 1975, n. 9 (recante "Norme sullo stato giuridico ed economico e sull’inquadramento del personale regionale") all’articolo 72, rubricato "Conferimento di mansioni superiori", lungi dal prevedere un generico riconoscimento delle mansioni superiori svolte di fatto dai dipendenti regionali, ha ancorato il riconoscimento delle stesse, che si siano protratte almeno per un anno, oltre che ad una espressa richiesta dell’interessato (ed alla successiva proposta della commissione paritetica di cui al successivo articolo 73), anche (e soprattutto) all’accertamento "dell’attività svolta e sul servizio reso alla Regione" e "sempre che le mansioni siano state previamente affidate con atto formale o risultino da atti amministrativi regionali aventi valore di fede pubblica".

La successiva legge regionale 13 giugno 1983, n. 19 ("Interpretazione autentica dell’art. 72 della L.R. 28 marzo 1975, n. 9") ha precisato che "l’espressione "per almeno un anno" contenuta nell’art. 72 della L.R. 28 marzo 1975 n. 9, è da intendersi riferita a mansioni superiori svolte presso la Regione purché, da atti amministrativi regionali aventi valore di fede pubblica, risulti che il loro esercizio abbia avuto inizio da data anteriore all’entrata in vigore della predetta legge".

Sulla scorta di tale quadro normativo i primi giudici hanno correttamente respinto la pretesa del ricorrente, atteso che, a prescindere da qualsivoglia ulteriore considerazione, non è mai stato prodotto un atto amministrativo regionale da cui sia risultato il formale affidamento delle mansioni superiori e/o che il loro esercizio abbia avuto inizio prima dell’entrata in vigore della legge 18 marzo 1975, n. 9.

Non è sufficiente a tal fine l’attestato (prot. 14740 del 23 marzo 1977) del segretario della Sezione decentrata di Catanzaro del Comitato Regionale di Controllo atteso che esso, indipendentemente da ogni rilievo sulla sua stessa natura giuridica e sul suo contenuto, non può essere considerato l’atto formale di conferimento delle asserite mansioni superiori, né contiene indicazioni circa l’esistenza di un simile atto, limitandosi a dare atto delle mansioni svolte dall’appellante senza che sia neppure possibile stabilire se le stesse siano effettivamente superiori a quelle corrispondenti alla qualifica dell’interessato ed anzi potendosi ragionevolmente desumersi che le stesse non sono state neppure svolte in modo prevalente, esclusivo o assoluto (rispetto a quelle proprie della qualifica di appartenenza).

Inoltre, quanto al preteso già intervenuto riconoscimento delle mansioni superiori svolte da parte dell’amministrazioni regionale, giusta delibera giuntale n. 2955 del 17 maggio 1996, deve rilevarsi che non è stata adeguatamente smentita l’interpretazione della stessa resa dai primi giudici, secondo cui essa non conteneva alcun riconoscimento delle mansioni superiori svolte dall’appellante, ma solo una generica dichiarazione di intenti in ordine al riconoscimento delle mansioni superiori svolte dal personale dipendente, da accertare poi in concreto, nel rispetto della relativa normativa di riferimento.

5.2. Giova peraltro aggiungere che, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, la giurisprudenza del Consiglio di Stato è del tutto consolidata nel senso di ritenere non suscettibile di favorevole considerazione le istanze dei dipendenti pubblici tese al riconoscimento delle differenze retributive legate allo svolgimento delle mansioni superiori, asseritamente svolte (tra le più recenti, sez. V, 25 maggio 2010, n. 3314; 17 settembre 2010, n. 6949; sez.VI, 20 ottobre 2010, n. 7584; sez. IV, 16 luglio 2010, n. 4596; 9 luglio 2010, n. 4465; 30 giugno 2010, n. 4165).

E’ stato infatti rilevato che:

a) salvo che non sussista una specifica disposizione di legge che disponga altrimenti, lo svolgimento in via di mero fatto da parte di un pubblico dipendente di mansioni superiori rispetto a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina o di inquadramento, costituisce circostanza irrilevante sia ai fini della progressione in carriera che ai fini economici (non essendo sotto tale aspetto il rapporto di pubblico impiego assimilabile al rapporto di lavoro privato ed essendo di natura indisponibile gli interessi pubblici coinvolti), sia, comunque, perché l’attribuzione di mansioni superiori e del correlativo trattamento economico devono avere il loro presupposto indefettibile nel provvedimento di inquadramento.(ex multis, Sez. VI, 8.1.2003, n. 17; 19.9.2000, n. 4871; 22.8.2000, n. 4553; 11.7.2000, n. 3882; A. P. 23.2.2000 n. 11);

b) la domanda volta ad ottenere una retribuzione superiore a quella riconosciuta dalla normativa applicabile non può fondarsi sull’art. 36 Cost., che afferma il principio di corrispondenza della retribuzione dei lavoratori alla qualità e quantità del lavoro prestato; tale norma, infatti, non può trovare incondizionata applicazione nel rapporto di pubblico impiego, concorrendo in detto ambito altri principi di pari rilevanza costituzionale, quali quelli previsti dall’art. 98 Cost. (che, nel disporre che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione, vieta che la valutazione del rapporto di pubblico impiego sia ridotta alla pura logica del rapporto di scambio) e quali quelli previsti dall’art. 97 Cost., contrastando l’esercizio di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita, con il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione, nonché con la rigida determinazione delle sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità dei funzionari (C.d.S., Sez. VI, 19.9.2000, n. 4871; Sez. VI, 11.7.2000, n. 3882; Sez. VI, 15.5. 2000, n. 2785; A. P. 18.11.1999, n. 22);

c) per effetto degli artt. 51 e 97 Cost. le attribuzioni delle mansioni e del relativo trattamento economico non possono essere oggetto di libere determinazioni dei funzionari amministrativi (C.d.S., Sez. VI, 8.1.2003, n. 17; 19.9.2000, n. 4871; Sez. VI, 11.7. 2000, n. 3882; A. P. 23.2.2000, n. 11);

d) il diritto alle differenze retributive per lo svolgimento delle mansioni superiori da parte dei pubblici dipendenti ha trovato riconoscimento con carattere di generalità soltanto a decorrere dall’entrata in vigore del D.Lgs. 29.10.1998, n. 387, il cui art. 15 ha reso anticipatamente operativa la disciplina dell’art. 56 D.lgs. 3.2.1993 n. 29, laddove prima di tale data nel settore del pubblico impiego, salvo diversa disposizione di legge, le mansioni svolte da un pubblico dipendente erano del tutto irrilevanti ai fini della progressione di carriera ovvero agli effetti economici di un provvedimento di preposizione ad un ufficio di livello superiore.(cfr. giurisprudenza già citata in precedenza).

Non può poi sottacersi che con la decisione 25 maggio 2010, n. 3314, questa stessa Sezione ha osservato che il principio, favorevole al dipendente pubblico, espresso dalla Suprema Corte di Cassazione (SS.UU. 11 dicembre 2007, n. 25837, espressamente richiamato dall’appellante), secondo cui "in materia di pubblico impiego – come si evince anche dalla lettura del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, art. 56, comma 6, (nel testo sostituito dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 25, così come successivamente modificato dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, art. 15) – l’impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori, anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento, ha diritto, in conformità della giurisprudenza della Corte Costituzionale, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost.. Norma questa che deve, quindi, trovare integrale applicazione – senza sbarramenti temporali di alcun genere – pure nel settore del pubblico impiego privatizzato, sempre che le superiori mansioni assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che in relazione all’attività spiegata siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni.", non è sufficiente a mutare il precedente pacifico orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui il diritto del dipendente pubblico alle differenze retributive spettanti per lo svolgimento di mansioni superiori può essere riconosciuto in via generale solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del D. L.vo n. 387/1998 (22 novembre 1998), in quanto detto decreto possiede evidente carattere innovativo rispetto alla normativa precedente e non riverbera in alcun modo la propria efficacia su situazioni pregresse (C.d.S., A.P. n. 3/2006).

In conclusione, per il periodo antecedente il 30 giugno 1998, cui si riferisce la presente controversia, non può essere riconosciuto il diritto alle predette differenze retributive (C.d.S., sez. V, 29 aprile 2009, n. 2740).

6. L’appello in esame deve quindi, essere respinto, potendosi tuttavia compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio, tenendo conto della risalenza nel tempo della vicenda controversa e della attività difensiva effettivamente svolta dall’amministrazione appellata.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal signor I. C. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sez. II ter, n. 1490 del 4 ottobre 2007, lo respinge.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 07-06-2011, n. 475 Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo

1 Con atto notificato il 27 ottobre 2005 – depositato il 3 novembre 2005 -, i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza n. 97 del 29 luglio 2005 con la quale, il comune di Itri ha annullato la concessione edilizia n. 8551 del 25 luglio 2003, relativa alla realizzazione di una casa di campagna in località "Valle Quercia", particelle 509, 511, 512 e 250, foglio 58 ed ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi. Hanno dedotto: violazione degli artt. 3 e 6 della legge 7.8.1990, n. 241 – omessa istruttoria e/o inidoneità di motivazione nell’adozione del provvedimento definitivo – violazione degli articoli 7, 8 e 10 della legge 241/1990 – mancata comunicazione e violazione delle garanzie partecipative.

2 Con atto depositato il 18 novembre 2005 si è costituito il comune di Itri, che ha prodotto documentazione ed opposto l’infondatezza.

3 Con ordinanza n. 901 del 9 dicembre 2005, la Sezione ha disposto "… verificazione tecnica da eseguirsi in contraddittorio tra le parti mediante la quale appurare: – l’origine e l’evoluzione delle particelle catastali 509 – 511 – 512 – 250 del foglio di mappa n. 58 del Comune di Itri e più precisamente di tutte le particelle che sono state asservite alle concessioni edilizie n. 19187 del 20/12/2001 e n. 8551 del 25/7/2003; – se esista o meno coincidenza delle particelle asservite alla concessione n. 19187/01 con quelle asservite alla concessione n. 8551/03 ovvero quali siano le differenze.". Il responsabile del competente ufficio comunale ha versato, il 13 gennaio 2006, relazione conclusiva e documentazione.

4 Con successiva ordinanza n. 130 del 13 febbraio 2006 la Sezione, ha poi disposto "… un supplemento istruttorio…" incaricando "… l’ingegnere che sarà designato dal Presidente del relativo Ordine… (che)… dovrà procedere in contraddittorio…, rimettendo dettagliata relazione esplicativa… (nonché)… documentati chiarimenti… se esista corrispondenza tra le particelle asservite con atto notarile n. 55772 dell’11 luglio 2003 (foglio 58, part. 509 – 511 – 512 – 250) e quelle che il S.V. ha dichiarato (cfr nota acquisita al protocollo comunale n. 19187 del 12 dicembre 2001) di voler asservire alla concessione edilizia rilasciata nel 2001 (foglio 58, part. 337 – 340 – 339 – 338 – 105 – 208)….". Il tecnico incaricato ha depositato, il 9/10 maggio 2006, relazione conclusiva corredata da documentazione con dettagliata richiesta di liquidazione dei compensi per l’attività effettuata.

4 Con atto depositato il 20 giugno 2006, il resistente ha prodotto nota n. 23 del 22 maggio 2006 del responsabile dell’U.T.C. recante osservazioni sugli esiti rassegnati dal consulente. La Sezione pertanto ha ordinato "… al consulente d’ufficio una integrazione della verificazione tecnica fornendo ulteriori e definitivi chiarimenti in ordine alle controdeduzioni avanzate dal Comune nella sua memoria depositata il 20 giugno 2006;" (ordinanza n. 482 del 26 giugno 2006). Il consulente ha depositato, il 31 agosto 2006, elaborato peritale integrativo ed istanza di liquidazione dei compensi, sostitutiva di quella già versata.

5 Con ordinanza n. 737 del 7 ottobre 2006, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare.

6 Le parti hanno quindi prodotto memorie a sostegno delle rispettive argomentazioni.

7 Alla pubblica udienza del 7 aprile 2011 il ricorso è stato chiamato e dopo la discussione è stato introdotto per la decisione.
Motivi della decisione

1 La vicenda verte sull’annullamento della concessione edilizia relativa alla realizzazione di una casa di campagna in località "Valle Quercia" del comune di Itri, interessante le particelle nn. 509, 511, 512 e 250, foglio n. 58, nonché il contestuale ordine di ripristino dello stato dei luoghi con abbattimento delle opere realizzate.

2 Per ragioni di carattere logico, va esaminato in primo luogo l’ultimo motivo oggetto di una consistente attività istruttoria. Ivi i ricorrenti affermano che: (a) parte del terreno della concessione annullata (8551/2003) era di proprietà del padre che con duplice atto, stipulato l’11 luglio 2003, lo ha donato ed asservito (particelle 509 – 511 – 512 e 250, foglio 58); (b) tale area non era stata interessata dalla precedente concessione (19817/2001) intestata al dante causa che aveva presentato istanza spendendo la titolarità, in forza di scrittura privata del 15 novembre 2001, di quella di cui al foglio 58, particelle 337 – 340 – 338 – 339 – 208 e 105, riservandosi di produrre l’atto pubblico di acquisto; (c) quindi, non vi sarebbe stato alcun duplice asservimento perché, ai fini del rilascio della concessione edilizia n. 19817/2001 al dante causa, sarebbero state spese le capacità edificatorie del terreno di cui al foglio 58, particelle 337 – 340 – 338 – 339 – 208 e 105, non di quelle riferibili alle particelle 509 – 511 – 512 e 250, dello stesso foglio, donato ed asservito appunto alla concessione n. 8551/2003, annullata.

3 La verifica della fondatezza dell’assunto, impone la ricostruzione delle iniziative edificatorie assentite.

3.1 Con atto prot. n. 1670 del 15 giugno 1998 il comune ha concesso, al padre dei ricorrenti, la possibilità di edificare un "deposito agricolo" in località "Valle Quercia" sul terreno di cui al foglio 58, particelle 106 – 250.

3.2 Il 23 aprile 2001 prot. 7009, quest’ultimo ha depositato un progetto per il cambio di destinazione d’uso del "deposito agricolo"; a detta istanza si riferisce la concessione edilizia n. 7056 del 23 aprile 2001, interessante il terreno di cui alle particelle 250, 106/b e 249/b pari a mq. 6.241 (cfr relazione tecnica allegata e scheda istruttoria comunale).

3.3 Con successiva domanda del 12 dicembre 2001 acquisita al prot. n. 19187, sempre il padre dei ricorrenti, ha chiesto l’ampliamento del "deposito agricolo" (concessione 1670/1988) con cambio di destinazione a "casa di campagna" (concessione 7056/2001) connesso alle particelle 250, 106/b e 249/b per mq. 6.241, (cfr tavola depositata al comune il 22 novembre 2002 e scheda istruttoria del 18 dicembre 2001); a detta richiesta si riferisce la concessione 19187 del 20 dicembre 2001.

3.4 Infine con domanda, presentata ancora una volta dal padre dei ricorrenti, il 12 dicembre 2001 ed acquisita al prot. n. 19187, è stata richiesta la concessione per "la realizzazione di un fabbricato a carattere agricolo – residenziale" in località "Masseria Valle Quercia" particelle 509 – 511 – 512 e 250, del foglio 58 con superficie del lotto pari a mq. 6261 (cfr. elaborato allegato alla relazione del ctu depositata il 9 maggio 2006); a detta richiesta si riferisce la concessione 8551 del 25 luglio 2003 annullata e che, nel richiamare l’istanza de qua, è stata rilasciata ai ricorrenti.

4 Deve ora farsi menzione degli esiti istruttori.

4.1 Dalla prima, documentata, verificazione (depositata in data 13 gennaio 2006) emerge che, le particelle interessate dai citati interventi, sono state frazionate e/o soppresse. Tali vicende sono state rappresentate nello specchietto indicante quelle riferibili alla concessione edilizia n. 19817/2001 (ampliamento della casa di campagna, ab origine "deposito agricolo") ed alla n. 8551/2003 (annullata); da tale rappresentazione emerge poi l’identità degli identificativi catastali che sorregge la conclusione per la quale, "… dalla verifica effettuata, mediante visure catastali (…), risulta che le particelle 509, 511, 512 e 250 risultano asservite, anche se con numerazione differente ad entrambe le concessioni.".

4.2 Tali esiti sono stati condivisi anche dal ctu (pagina 4 dell’elaborato depositato il 9 maggio 2006). Per il ctu tuttavia, detta coincidenza non sussisterebbe per le aree interessanti le concessioni perché (cfr pagina 8 sempre dell’elaborato depositato il 9 maggio 2006) rileverebbe anche quella di cui alla scrittura privata (foglio 58, particelle 337 – 340 – 338 – 339 – 208 e 105) asservita alla concessione 19187 del 20 dicembre 2001 di ampliamento della casa di campagna.

4.3 Tali ultime conclusioni sono state contrastate dal comune; sulle osservazioni il ctu ha reso i richiesti chiarimenti.

5 Ciò premesso il motivo in esame deve ritenersi infondato; lo stesso va pertanto respinto.

5.1 E’ decisivo rilevare che la questione verte sull’accertamento del presupposto esaurimento delle capacità edificatorie delle particelle che gli ausiliari hanno concordemente ritenuto esser state oggetto di frazionamento e soppressione; il punto sul quale gli stessi non concordano è, nella sostanza, riferibile alla spendibilità o meno ai fini della concessione ora annullata delle particelle ivi richiamate l’identità delle quali non può esser revocata in dubbio perché alle stesse, pur se con diversa numerazione ed allitterazione, fanno riferimento tutte le istanze relative ai quattro titoli edilizi di cui, tre assentiti al padre dei ricorrenti (deposito agricolo; mutamento di destinazione; ampliamento), il quarto a questi ultimi ma su istanza del primo.

5.2 Come anticipato il ctu ha assegnato rilievo all’area di cui alla citata scrittura privata; ma un tale esito avrebbe implicato la prova che le relative particelle siano state non solo rappresentate ma effettivamente spese e come tali considerate dal comune ai fini del rilascio della concessione per ampliamento (19187/2001), con conseguente erroneità del presupposto che sostiene l’intervento ora contestato. Ora una tale dimostrazione non emerge dagli atti di giudizio ove si consideri che: (*) la scheda istruttoria redatta dal funzionario il 18 dicembre 2001 ai fini dell’esame della domanda di ampliamento richiama le particelle 250, 106b e 249/b relative ad un lotto di mq. 6261, quindi un’area che negli identificativi catastali sostanzialmente coincide e corrisponde a quella oggetto della concessione annullata (8551/2003); (*) se risulta agli atti del comune (12 dicembre 2001 prot. n. 19187) una dichiarazione di asservimento a detto ampliamento delle particelle di cui alla scrittura privata (foglio 58, 337 – 340 – 338 – 339 – 208 e 105) lo stesso non può dirsi per il deposito di tale ultimo titolo e ciò in quanto quello versato dai ricorrenti non reca alcun timbro di acquisizione al comune; (*) che il difetto di elementi rilevanti sul punto è confermato dagli esiti dell’accertamento interno rassegnati con nota 7067 del 4 luglio 2005 di relazione sul parere favorevole espresso sulla concessione 8551/2003.

6 Il motivo va quindi respinto ed in ragione dei divergenti esiti istruttori deve ribadirsi che: (a) dagli atti di causa è evidente che il comune non ha accordato rilievo alcuno a detta scrittura privata, deponendo soprattutto le indicate schede istruttorie; (b) le conclusioni alle quali è pervenuto il ctu, nell’ambito comunque di una attività completa, non sono condivisibili perché l’aspetto da valutare, nei limiti dei motivi dedotti, interessa il rapporto tra l’intervento in autotutela e la presupposizione sottesa alla concessione annullata; (c) in relazione a tanto va pertanto condivisa la tesi del comune (cfr osservazioni di cui alla nota del 22 maggio 2006 da combinare ai risultati della prima verificazione) sull’esaurimento delle capacità delle particelle (509, 511, 512 e 250) interessanti la concessione edilizia annullata in quanto spese per quelle già assentite al padre dei ricorrenti, anche per l’ampliamento della casa di campagna nel quale non ha assunto rilievo l’area di cui al foglio 58 – particelle 337 – 340 – 338 – 339 – 208 e 105.

7 Può ora passarsi allo scrutinio delle restanti censure, con le quali i ricorrenti deducono che: (a) il provvedimento nel recepire acriticamente il verbale di sopralluogo dei carabinieri, difetterebbe di autonoma istruttoria e della comunicazione degli esiti, il tutto in violazione della legge 241 del 1990, disattesa anche per via della mancata esplicitazione di come l’amministrazione abbia potuto rilasciare una concessione per area già asservita ad altro titolo edilizio; (2) sarebbero state disattese le garanzie partecipative, profilo questo da rapportare, da un lato, alla mancata comunicazione della citata relazione, dall’altro, alla circostanza per la quale quella recapitata interesserebbe solo le opere difformi, ragion per cui il comune avrebbe potuto disporre solo la demolizione di queste ultime, demolizione invece che, ove conseguente all’annullamento della concessione, avrebbe richiesto l’attivazione di un distinto procedimento nel rispetto degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990.

7.1 Gli esposti motivi vanno disattesi potendosi ad essi sinteticamente opporre, condividendo anche in tal caso le argomentazioni del resistente, che: (a) il sopralluogo è stato condotto con la partecipazione di un tecnico del comune ed alla presenza del soggetto che aveva presentato l’istanza di cui al titolo annullato; il che esclude la necessità di un altro segmento istruttorio sulla vicenda, ormai compiutamente acquisita anche per gli "ulteriori accertamenti esperiti presso l’U.T.C."; (b) che, diversamente da quanto prospettato, i contenuti della nota del 28 giugno 2005 della Stazione dei Carabinieri, sono stati nel complesso partecipati deponendo il riquadro che riassume i lavori difformi nonché l’espressa indicazione per la quale, "… in detta relazione viene altresì evidenziato che l’area in questione era già stata asservita ai fini del rilascio di una precedente C.E. n° 19187 del 20/12/2001;" (nota di avvio del 4 luglio 2005); (c) le ragioni che supportano l’annullamento sono quelle che hanno indotto, erroneamente, al rilascio del titolo annullato; (d) la contestuale partecipazione di entrambe le evenienze – difformità dei lavori ed incapacità edificatoria – logicamente prelude all’applicazione delle misure di legge, il che esclude la necessità di una ulteriore comunicazione di avvio per la sanzione connessa, nel caso, e all’esaurimento della capacità del lotto interessato e, alla riscontrata insanabilità delle opere.

8 Il ricorso va quindi respinto. Le spese seguono, come di regola, la soccombenza anche per quanto concerne la liquidazione del compenso al ctu, per gli importi di cui alla richiesta sostitutiva depositata il 31 agosto 2006 dall’ingegnere designato.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio per complessivi Euro 2.000,00 (duemila,00) in favore del comune di Itri e di Euro 2.879,68 (duemilaottocentosettantanove,68) ai quali andranno aggiunti gli oneri di legge (4 % per Inarcassa, più 20 % di IVA), a favore dell’ing. Angelo Molon consulente designato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 01-03-2011) 20-06-2011, n. 24551 Riparazione per ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 23 ottobre 2008, la Corte d’appello di Reggio Calabria, pronunziando sulla domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione avanzata da L.G.D. in data 19 settembre 2006, ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di Euro 43.000,00 (facendo applicazione del cd. criterio aritmetico) oltre ad interessi legali dalla data di irrevocabilità della pronunzia di assoluzione fino al saldo, avuto riguardo al periodo di carcerazione preventiva subita per giorni 182, dal 24 maggio 2002 fino al 21 novembre 2002, in ordine alla quale non si configurava alcuna condotta dell’istante, connotata da colpa grave.

Ha escluso invece la Corte distrettuale il riconoscimento del suddetto diritto all’equa riparazione, in relazione all’altro periodo di detenzione cautelare sofferta in carcere, dal L.G. tra il 1 aprile 1987 ed il 18 febbraio 1988 quale indagato del delitto di cui all’art. 416 – bis c.p.p., comma 1 contestato fino al 24 marzo 1987. Si è osservato invero nell’ordinanza che,con la sentenza di condanna emessa in data 11 gennaio 1994 dalla Corte d’appello di Reggio Calabria, passata in giudicato il 13 febbraio 1995 e posta in esecuzione – l’unica rimasta in vigore a seguito della successiva revoca, ex art. 669 cod. proc. pen., della sentenza pronunziata in data 21 febbraio 2001 dalla stessa Corte d’appello sul presupposto della ritenuta identità tra i fatti associativi giudicati – il L. G. era stato definitivamente ritenuto colpevole dell’appartenenza all’associazione mafiosa ex art. 416 bis cod. pen. sia per il primo periodo, contestato fino al marzo 1987 che per il secondo, contestato fino al luglio 1991 oltrechè di altri reati satellite: delitti oggetto di due distinti procedimenti penali conclusi con le due richiamate pronunzie di condanna. Il periodo di custodia cautelare sofferto tra il 1 aprile 1987 ed il 18 febbraio 1988 – ad avviso della Corte d’appello reggina – non costituiva "ingiusta detenzione" nè ex art. 314, comma 1 nè ex art. 314 c.p.p., comma 2, essendo stato il L.G. raggiunto da due successivi provvedimenti cautelari per fatti distinti e sempre in presenza dei necessari presupposti e condizioni di legge ed avendo peraltro lo stesso espiato la condanna a pena detentiva inflittagli dall’11 agosto 1991 fino al 14 gennaio 1997.

Ricorre per cassazione avverso l’ordinanza de qua, il L.G., per tramite del difensore, deducendo un’unica censura, per violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all’art. 314 c.p.p..

Secondo il ricorrente, la Corte d’appello di Reggio Calabria non avrebbe potuto escludere il diritto all’equa riparazione in relazione al periodo di custodia cautelare compreso tra il 1 aprile 1987 ed il 18 febbraio 1988, subita dal L.G. nel procedimento conclusosi con sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria del 21 febbraio 2001, successivamente revocata dalla stessa Corte d’appello con ordinanza in data 12 luglio 2004, ex art. 669 cod. proc. pen., attesa la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui condiziona, in ogni caso, il diritto all’equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni, secondo quanto precisato nella motivazione della sentenza n. 219 di 2008, a prescindere quindi dalla circostanza che comunque, per il fatto contestato, vi sia stata pronunzia di penale responsabilità, in un diverso procedimento. Sicchè, in caso di revoca di una delle due condanne, la custodia cautelare patita, diversa da quella riferibile alla esecuzione della sentenza rimasta in vigore relativa a condanna a pena già interamente espiata e non imputabile a fungibilità ex art. 657 cod. proc. pen., deve esser indennizzata in quanto integrante comunque una oggettiva lesione della libertà.

Chiede quindi conclusivamente il ricorrente l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Con requisitoria scritta in atti il Procuratore Generale conclude per la reiezione del ricorso.

Con memoria di replica depositata in cancelleria il 12 febbraio 2011, l’Amministrazione resistente insta per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va respinto con il conseguente onere del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., del pagamento delle spese del procedimento e di quelle del presente giudizio in favore del Ministero resistente, come liquidate in dispositivo.

Come rilevato dal Procuratore Generale, la Corte distrettuale è pervenuta ad escludere l’indennizzabilità dell’ulteriore periodo di carcerazione preventiva subita dal 1 aprile 1987 fino al 18 febbraio 1988, con congrue e condivisibili argomentazioni, non sussistendone i presupposti richiesti dalla legge, giusta anche l’interpretazione della norma indicata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 230 del 2004.

Ha osservato infatti la Corte d’appello che il L.G. – dichiarato colpevole del delitto previsto dall’art. 416 – bis cod. pen. – commesso fino al 24 marzo 1987 e fino al luglio 1991 – nonchè in ordine ad altri reati satellite di cui agli artt. 640, 629 e 611 cod. pen. con l’unica sentenza rimasta in vigore (posta poi in esecuzione) emessa dalla Corte d’appello di Reggio Calabria in data 11 gennaio 1994 divenuta irrevocabile il 13 febbraio 1995 era stato legittimamente sottoposto al suddetto titolo cautelare custodiale.

Nè, come ancora ineccepibilmente sottolineato dalla Corte distrettuale, ricorre il diverso caso oggetto della testè citata pronunzia della Corte Costituzionale che ha giudicato non fondata l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 314 c.p., comma 2, qualora un soggetto sia sottoposto a provvedimento custodiale per reati in ordine ai quali era intervenuta una precedente condanna definitiva a pena detentiva già scontata, precisando che "pur se non espressamente previsto, appare indubitabile che, ove dopo l’adozione della misura emerga che per lo stesso fatto l’indagato è stato già giudicato, la forza espansiva del ne bis in idem operi anche agli effetti cautelari".

Nel caso di specie, al contrario, il L.G. era stato colpito da due successivi provvedimenti cautelari per fatti diversi e nella concorrenza dei necessari requisiti previsti dalla legge: nel primo caso, per la partecipazione all’associazione mafiosa fino al marzo 1987; nel secondo, per la partecipazione alla medesima associazione fino al luglio 1991. Con la sentenza rimasta in vigore ne veniva affermata la penale responsabilità per entrambi, altrimenti il G.E. non avrebbe potuto ritenere l’identità o meglio la continenza dei fatti oggetto delle due pronunzie, facendo applicazione dell’art. 669 cod. proc. pen.. Va da ultimo rilevato che tantomeno rileva il dictum della Corte Costituzionale, di cui all’altra sentenza n. 219 del 2008, pure citata dal ricorrente, con cui veniva dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui condiziona in diritto all’equa riparazione al proscioglimento nel merito dall’imputazione penale, qualora la durata della custodia cautelare abbia ecceduto quella della pena successivamente irrogata in via definitiva.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione in favore del Ministero resistente delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 750,00.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-11-2011, n. 24567 Licenziamento disciplinare Sanzioni disciplinari

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 11.3/8.4.2009 la Corte di appello di Milano confermava la decisione resa in primo grado, che aveva rigettato la domanda proposta da G.C. per far dichiarare l’illegittimità del licenziamento intimatogli il 27.9.2007 dalla società AMSA (Azienda Milanese Servizi Ambientali) spa, della quale era stato dipendente.

Osservava in sintesi la corte territoriale che la lettera di contestazione degli addebiti appariva idonea ad esporre le ragioni del rimprovero disciplinare, dal momento che la stessa, nonostante alcune imprecisioni circa la denominazione del locale ove si era ripetutamente recato il dipendente durante l’orario di servizio e per svolgere incombenze estranee allo stesso, descriveva puntualmente il comportamento tenuto e richiamava la contestazione verbale che, nell’immediatezza dei fatti, era stata operata da suoi superiori, sicchè nessuna compressione del diritto di difesa era constatabile, stante la complessiva sufficienza della motivazione, che era stata sol corretta, per aspetti non essenziali, con successiva comunicazione, inoltrata pur dopo il licenziamento.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso G.C. con cinque motivi. Resiste con controricorso, illustrato con memoria, l’AMSA spa.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 il ricorrente lamenta violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 ed, al riguardo, osserva che la corte territoriale aveva trascurato di considerare che, dovendo la contestazione dell’ addebito disciplinare rivestire i caratteri della chiarezza, completezza ed inquivocabilità, doveva ritenersi lesivo di tali principi l’invio, a procedimento disciplinare già concluso, di una lettera di integrazione della contestazione, basata su verifiche del contenuto delle difese del lavoratore effettuate dopo l’irrogazione del licenziamento stesso.

Con il secondo motivo, prospettando violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 36 c.c. e art. 418 c.p.c.) e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), il ricorrente rileva che la corte territoriale, pur dando atto che l’impugnazione non investiva il merito degli addebiti, aveva ritenuto di poter accertare la legittimità del recesso nonostante l’assenza di una domanda riconvenzionale in tal senso avanzata dal datore di lavoro, e sebbene il rigetto della domanda del lavoratore licenziato per la riconosciuta sussistenza di vizi formali non precludesse una successiva impugnazione per difetto di idonee ragioni giustificative, che risultavano, invece, accertabili, nel corso del processo, solo in presenza di una espressa iniziativa del datore di lavoro, intesa ad ampliare l’originario thema decidendum.

Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente lamenta che la corte territoriale, in violazione del principio delle distinzioni tra le azioni e dell’art. 24 Cost., aveva erroneamente ritenuto che l’impugnazione del licenziamento non potesse essere frazionata in una pluralità di ricorsi, pur riconducibili e giustificati da distinte causae petendi.

Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando ancora violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione alla L. n. 604 del 1966, art. 5) e vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale aveva supposto come sussistenti i fatti addebitati senza dar corso ad alcuna attività istruttoria idonea a giustificare la decisione. Con l’ultimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 2106 e 2109 c.c. e alla L. n. 604 del 1966, art. 1il ricorrente lamenta, infine, che i giudici di merito avevano omesso alcuna valutazione in ordine alla, pur doverosa, proporzionalità della sanzione applicata.

2. Il primo motivo è infondato.

Costituisce giurisprudenza acquisita di questa Suprema Corte, in punto di sanzioni disciplinari, che la previa contestazione dell’addebito, necessaria in funzione di tutte le sanzioni disciplinari, è volta a consentire al lavoratore l’immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella loro materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di diligenza e fedeltà. Il relativo accertamento costituisce oggetto di un indagine fattuale, incensurabile in sede di legittimità, ove la verifica di logicità e congruità delle ragioni esposte dal giudice di merito resti indenne da censure.

Nel caso, la corte territoriale ha accertato "che ancorchè contenga una imprecisione circa l’esatta denominazione della pizzeria e del numero civico del locale in cui era stato trovato ripetutamente il dipendente … dopo aver abbandonato il veicolo di servizio … la lettera descrive puntualmente il comportamento tenuto e richiama la contestazione verbale che evidentemente gli era stata fatta da un superiore e dai suoi aiuti nell’immediatezza dei fatti e sul luogo esatto ove erano stati commessi, così da richiamare circostanze note al lavoratore e da rendere inequivoche le indicazioni fornite dalla contestazione".

Nè rispetto a tale accertamento risulta incoerente la considerazione assegnata alla successiva comunicazione integrativa, venuta, peraltro, a conoscenza del lavoratore quando lo stesso era stato già licenziato, avendo i giudici di appello considerato determinante la "complessiva sufficienza" dell’originaria contestazione e valutato quella successiva come volta a correggere imprecisioni di portata non essenziale rispetto alla esatta individuazione dei fatti addebitati e tale, pertanto, da non determinare alcuna lesione del diritto alla difesa e al contraddittorio. Ne discende che tali considerazioni, in quanto immuni da vizi interpretativi, forniscono, nel loro complesso, adeguata giustificazione alla decisione impugnata, alla luce del principio, che in questa sede merita di essere ribadito, che, ai fini della tempestività della contestazione dell’addebito, la integrazione dell’ originaria formulazione delle censure non determina una immutazione della contestazione allorchè le circostanze nuove addotte dal datore di lavoro non risultino determinanti per l’esatta individuazione e comprensione dei fatti oggetto di censura, ma riguardano allegazioni volte a fornire precisazioni e chiarimenti a tal scopo non essenziali, dovendosi, invece, qualificare come nuova contestazione quella che, in realtà, incide sul nucleo essenziale dell’addebito.

Per come correttamente è stato escluso nel caso in esame, riguardando, per come si è già detto, le informazioni successivamente fornite dal datore di lavoro l’esatta denominazione del locale ove il dipendente è stato rinvenuto a lavorare durante l’orario di servizio e il relativo numero civico, ma senza che sussistesse già per l’innanzi alcun dubbio circa le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti erano avvenuti e circa la ricostruzione dei comportamenti attinti da rilievo disciplinare.

Fermo resta, per il resto,che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, il controllo del giudizio di fatto non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice di merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe, in realtà, che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità, risultando del tutto estranea ai compiti della Suprema Corte la possibilità di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (cfr. ad esempio Cass. n. 11789/2005; Cass. n. 4766/2006; SU n. 5802/1998), per non incontrare, al riguardo, il giudice di merito alcun limite che quello di indicare le fonti e le ragioni del proprio convincimento.

3. Il secondo motivo è, invece, inammissibile.

Deve, infatti, ribadirsi, in conformità all’insegnamento di questa Suprema Corte, che il principio di diritto che la parte ha l’onere di formulare espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilità deve consistere in una chiara sintesi logico- giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali che dalla risposta negativa o affermativa che ad essa si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile non solo il ricorso nel quale il quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto all’illustrazione dei motivi di impugnazione (cfr. ad es. SU n. 20360/2007; Cass. n. 14385/2007), ovvero ove non vi sia corrispondenza (o vi sia solo parziale corrispondenza) fra quesito e motivo, sicchè il primo non sia esaustivamente riferibile alla questione controversa posta col motivo di impugnazione, rappresentandone la sintesi logico – giuridica. Ne resta confermato, quindi, che il rispetto della imprescindibile attinenza dei quesiti al decisum è condizione indispensabile per la valida proposizione del quesito medesimo, sotto pena della sua genericità e della conseguente equiparazione, per difetto di rilevanza, alla mancanza stessa di un quesito. Il quesito posto dal ricorrente ("Dica la Corte se, introdotta dal ricorrente causa volta ad ottenere pronuncia di nullità del licenziamento per violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 il convenuto può sostenere la legittimità del licenziamento per la sussistenza, nel merito, di giusta causa … senza avanzare domanda riconvenzionale, o se ciò non costituisca violazione dell’art. 36 c.c. (rectius c.p.c.), art. 418 c.p.c. e dei principi in tema di identificazione dell’azione" ) non risulta conforme ai canoni interpretativi indicati.

Lo stesso, infatti, da un lato, non contiene alcun riferimento al vizio di motivazione, pur contestualmente denunciato, sebbene l’onere imposto in parte qua dall’art. 366 bis c.p.c. debba essere adempiuto non solo illustrando il motivo, ma anche formulando, al termine di esso e , comunque, in una parte del motivo a ciò espressamente dedicata, una indicazione riassuntiva e sintetica che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del ricorso e valga ad evidenziare, in termini immediatamente percepibili, il vizio motivazionale prospettato, e quindi l’ammissibilità del ricorso stesso (cfr. ad es. Cass. ord. n. 8897/2008; Cass. ord. n. 20603/2007; Cass. ord. n. 16002/2007), dall’altro non risulta esaustivamente riferibile alle ragioni espresse nell’articolazione del motivo, che si incentra essenzialmente sul vizio di ultrapetizione ,con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c., neppur esso richiamato. A ciò si aggiunga che il motivo appare inammissibile anche sotto altro, ma collegato, aspetto, dal momento che il vizio di ultrapetizione, traducendosi in una violazione dell’art. 112 c.p.c., deve esser fatto valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e non con la violazione di norme di diritto sostanziale , ovvero ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, trattandosi di specifico error in procedendo e riguardando, invece, il vizio di motivazione l’erroneo apprezzamento da parte del giudice di merito delle questioni prospettate dalla parte e dal primo esaminate (per come è da costante insegnamento di questa Corte: v. ad es. Cass. n. 15882/2007).

4. La statuizione di inammissibilità adottata assorbe l’esame del terzo, connesso, motivo.

5. Quanto, infine, agli ultimi due, deve constatarsi che gli stessi introducono contestazioni e difese non svolte nella fase di merito, in contrasto con la regola che il controllo di legittimità non può estendersi all’esame di censure nuove, e cioè di temi di contestazione diversi da quelli proposti nei precedenti gradi di merito ed anche di nuove questioni di diritto, ancorchè rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando essi presuppongono o richiedono nuovi accertamenti e apprezzamenti di fatto, preclusi alla Suprema Corte (cft. ad es. Cass. n. 16742/2005;

Cass. n. 15180/2003; Cass. n. 3737/1999). Sicchè anche per tal parte il gravame deve dichiararsi inammissibile.

6. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 40,00 per esborsi ed in Euro 2500,00 per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011

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