Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-07-2011, n. 4493 Beni di interesse storico, artistico e ambientale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso in primo grado è stato impugnato il decreto con il quale il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell ~Umbria ha dichiarato di interesse storico artistico rurale ambientale ed etnoantropologico particolarmente importante, ai sensi dell ~art. 10, co. 1, co. 3, lett. a), d) ed e), co. 4, lett. l), d. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, un ~ampia area compresa nei territori dei Comuni di Perugia, Umbertide e Magione, denominata "Diverticolo degli olivetanì in località Paltracca, unitamente agli atti presupposti, tra i quali la comunicazione di avvio del procedimento.

Con le censure dedotte è stata lamentata, in specie, la violazione dell ~art. 19, d.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, sotto il profilo della mancata richiesta del parere del Comitato regionale di coordinamento e della mancata distinzione delle competenze tra la fase istruttoria e quella decisoria, il difetto di istruttoria, l’irragionevolezza e lo sviamento di potere.

Con la sentenza impugnata, il giudice di primo grado ha accolto sotto il primo profilo il ricorsi e per l ~effetto ha annullato i provvedimenti impugnati.

2. Propone appello il Ministero per i beni e le attività culturali, deducendo l’erroneità della sentenza e chiedendone l’annullamento.

Alla pubblica udienza del 7 giugno 2011 la causa è stata introitata per la decisione..

3. L’appello va accolto.

Come precisato in narrativa, i terreni in questione sono stati dichiarati di interesse storico artistico rurale ambientale ed etnoantropologico particolarmente importante, ai sensi dell ~art. 10, co. 1, co. 3, lett. a), d) ed e), co. 4, lett. l), d. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Ad avviso del giudice di primo grado, il procedimento ha riguardato beni suscettibili di tutela intersettoriale, sicché in seno allo stesso si sarebbe dovuto acquisire il parere del Comitato regionale di coordinamento, ai sensi dell ~art. 19, d.P.R. 26 novembre 2007, n. 233.

L ~assunto sarebbe dimostrato dal fatto che l ~atto di avvio del procedimento è stato sottoscritto insieme dal Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici e dal Soprintendente per i beni storici, artistici ed antropologici.

La tesi non può essere condivisa.

Il provvedimento impugnato è stato emanato ai sensi delle seguenti parti dell ~art. 10, d. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42:

– comma 1, ai sensi del quale: "sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico";

– comma 3, lett. a), ai sensi della quale (sono beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13): "a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

– comma 3, lett. d), ai sensi della quale (sono beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13): le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

– comma 3, lett. e), ai sensi della quale sono beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13: le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricompense fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica rivestano come complesso un eccezionale interesse;

– comma 4, lett. l), ai sensi della quale sono beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13: le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale tradizionale.

L ~Amministrazione ha quindi individuato l ~area in parola come bene meritevole di tutela in quanto bene culturale, di interesse pubblico sotto i profili appena evidenziati.

L ~art. 19 del d.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, per quanto ora interessa, dispone che:

"1. Il Comitato regionale di coordinamento è organo collegiale a competenza intersettoriale.

2. Il Comitato esprime pareri:

a) obbligatoriamente, in merito alle proposte di dichiarazione di interesse culturale o paesaggistico aventi ad oggetto beni od aree suscettibili di tutela intersettoriale, nonché in merito alle proposte di prescrizioni di tutela indiretta".

La lettera a), appena riportata, chiarisce in che cosa consiste l ~intersettorialità, individuata nella possibilità di tutelare un bene in quanto di interesse culturale e di interesse paesistico insieme.

La disciplina è coerente con quella del testo normativo di rango primario di riferimento, il più volte citato d. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il quale giustappunto distingue i beni ivi considerati in due categorie, delle quali la prima comprende i beni culturali, di cui alla parte seconda del decreto legislativo, e la seconda i beni paesaggistici, di cui alla parte terza del medesimo decreto.

Il medesimo decreto poi assoggetta a forme diverse di tutela le due categorie di beni, e da ciò nasce l ~esigenza di coordinamento, per la quale è stato istituito il comitato di cui si tratta.

E ~ evidente, peraltro, che l ~esigenza di coordinamento non si presenta quando si tratta di tutelare beni che appartengono ad una sola delle "classi" di interesse, irrilevante essendo che vi appartengano sotto profili plurimi, fra quelli che comportano il riconoscimento dell ~interesse pubblico e l ~assoggettamento a regime vincolistico.

Sostiene, in conclusione, il Collegio che l ~art. 19 del d.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, impone l ~acquisizione del parere del comitato di coordinamento nei soli procedimenti di tutela di un bene meritevole di interesse tanto sotto il profilo culturale quanto sotto il profilo paesistico.

Atteso che il bene di cui ora si discute è stato giudicato meritevole di tutela solo sotto il solo profilo culturale, il procedimento poteva prescindere dall ~acquisizione del parere di cui si discute.

Non può del resto condividersi l’assunto secondo cui l ~area in questione ha rilievo anche sotto il profilo paesaggistico: assunto a sostengo del quale si rimarca che l ~atto di avvio del procedimento è stato sottoscritto anche dal dirigente competente sotto tale profilo.

La difesa dell ~Amministrazione spiega che il fatto è dovuto all ~organizzazione della struttura amministrativa al tempo in cui è stato adottato l ~atto di avvio del procedimento.

Ritiene il Collegio comunque irrilevante la questione.

Invero, se nel corso del procedimento l ~Amministrazione abbandona l ~ipotesi di assoggettare a protezione il bene sotto una delle due categorie di tutela, viene meno anche l ~esigenza di sottoporre la pratica al comitato di coordinamento, il cui atto è obbligatorio, è bene ripeterlo, solo quando l’esigenza di tutela sia duplice.

In conclusione, le argomentazioni della parte appellante devono essere condivise.

4. A ciò si aggiunga che il Soprintendente competente ha dato impulso all ~apertura del procedimento con la comunicazione del suo avvio, nella quale sono, tra l ~altro, indicati gli estremi catastali dei terreni interessati, mentre il Direttore regionale lo ha concluso raccogliendo gli elementi emersi nella relazione conclusiva ed adottando il provvedimento finale, sicché non vi è stata violazione dell’ordine delle competenze.

L ~Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nell ~individuazione dei beni di interesse culturale, le sue scelte potendo essere contestate solo sotto il profilo dell’eccesso di potere, nelle diverse figure sintomatiche.

Nel caso di specie l ~Amministrazione, nella relazione di vincolo, ha dato atto dell ~individuazione di una storia comune dell ~area interessata, che ha mantenuto nei secoli una specifica individualità, con una forte continuità di vita e di attività nella zona con la presenza di una massa, ossia una struttura unitaria di produzione agricola, operante fin dalla tarda antichità.

Le riportate valutazioni non appaiono al Collegio sindacabili senza invadere l’area riservata al merito degli apprezzamenti dell’Amministrazione.

5. L’appello deve, in conclusione, essere accolto e, in riforma delle sentenze gravate, va respinto il ricorso di primo grado.

In considerazione della complessità delle questioni trattate, le spese dei due gradi devono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 10193 del 2010, come in epigrafe proposto, lo accoglie; per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa integralmente spese ed onorari dei due gradi del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-04-2011) 01-08-2011, n. 30398 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 15.6.2010, la corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza 3.12.08 del tribunale della stessa sede, con la quale V.C. è stato condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, compresa la recidiva, alla pena di 6 mesi di reclusione e Euro 200 di multa, per ciascuno dei reati tre contestati e quindi alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed Euro 600 di multa e precisamente per il reato di furto aggravato ex art. 625 c.p., nn. 2 e 6, per essersi impossessato, il 31.8. 2003, del denaro sottratto al bar della stazione ferroviaria di Ancona, in cui si era introdotto, forzando la porta d’ingresso; per il reato di furto aggravato ex art. 625 c.p., n. 7, per essersi impossessato, il 25.2.04 di un’auto, lasciata in sosta nella pubblica via, con le chiavi inserite nel quadro di accensione; per il reato di furto aggravato ex art. 625 c.p., n. 7, per essersi impossessato, il 26.11.04, in concorso di altra persona, di un orologio, sottraendolo da un armadietto posto nello spogliatoio nei locali di un’impresa, lasciato aperto dal proprietario, che lavorava in detta impresa.

Il difensore ha presentato ricorso per violazione di legge, in riferimento agli artt. 81 cpv c. e 671 c.p.p..

Secondo il ricorrente, la corte di merito non ha tenuto conto degli argomenti esposti nei motivi di appello in relazione alla richiesta di applicazione dell’istituto della continuazione ai reati contestati. La corte non ha quindi considerato sia lo stato di tossicodipendente del V., sia la cessazione di ogni attività delinquenziale, a partire dal 2005, a seguito dell’esito positivo del trattamento terapeutico. Questi dati dimostrano che la commissione dei reati fosse la conseguenza di una situazione di alterazione fisica e psichica, determinata dall’uso di stupefacenti.

Posto che, secondo un condivisibile orientamento interpretativo, il medesimo disegno criminoso ricorre allorchè i vari reati sono stati previamente previsti nei loro elementi peculiari e sono stati organizzati secondo un piano criminoso unitario, è assolutamente congruo ritenere che lo stato di tossicodipendenza possa assumere, al contempo, veste di movente e anche di consapevole organizzazione dei vari fatti-reato.

Il ricorso non merita accoglimento.

Secondo un condivisibile orientamento interpretativo, l’elemento caratterizzante l’istituto della continuazione va ravvisato nell’unicità del disegno criminoso, inteso quale scopo unitario dei singoli reati, i quali si presentano come realizzazione di un programma, delineato – sia pure a grandi linee – ab initio nella mente del soggetto.

Tale originaria preordinazione dei singoli episodi criminosi va intesa, quindi, nel senso che, da quando si commette la prima violazione, le altre siano già deliberate, per cui le singole manifestazioni della volontà violatrice della o delle norme esprimono l’attuazione, sia pur dilazionata nel tempo, di un unico intellettivo disegno criminoso.

In tal modo il legislatore ha attenuato il rigore sanzionatorio nei confronti di chi, cedendo una sola volta alla scelta trasgressiva, manifesti una minore capacità a delinquere.

Una concessione del trattamento sanzionatorio speciale, non fondata sul reale esame dei suddetti presupposti, si tradurrebbe in una spinta promozionale al crimine, non voluta dal legislatore e, prima ancora, dal buon senso.

Nel caso in esame, l’interessato ha riportato condanne per reati commessi tra il mese di agosto del 2003 e il mese di novembre del 2004.

Su questi reati di furto, i giudici di merito non hanno rilevato caratteristiche concernenti oggetto e modalità che consentano di inquadrarli in un’unica ideazione criminosa, ma le hanno considerate correttamente come scelte trasgressive autonome, che non consentono di ritenere che la persona condannata, quando ha commesso il primo reato, avesse già deliberato, sia pure in linea di massima, le successive violazioni della stessa specie.

Il ripetersi di lucrose azioni, da parte del ricorrente, in danno dell’altrui patrimonio è stato quindi ritenuto indicativo di un sistema di vita caratterizzato dall’abitualità trasgressiva, ininfluente agli effetti dell’applicazione dell’istituto della continuazione.

Nè è possibile rinvenire (ex art. 671 c.p.p., comma 1, modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 vicies, conv. in L. 21 febbraio 2006, n. 49) un fattore unificante nello stato di tossicodipendenza. Come giustamente è stato rilevato, lo stato di tossicodipendenza e la conseguente necessità di acquisire comunque il denaro necessario per l’acquisto della sostanza stupefacente costituiscono elementi indicativi del movente dei delitti commessi;

non costituiscono però prova dell’originaria ideazione e deliberazione delle varie trasgressioni (Cass. 5, n. 40349 del 7.11.2006, Bonaffini).

L’innovazione legislativa è espressione della volontà del legislatore di attenuare le conseguenze sanzionatorie delle condotte illecite, ove l’interprete sia in grado di individuare – attraverso l’accertamento dello status di tossicodipendenza e di altri fattori – l’unicità del disegno criminoso (Cass. 1, n. 7190 del 24.2.2007, Bernerdis). Nei consumatori delle sostanza stupefacenti, le individuali ed estemporanee scelte di acquisto e assunzione sono determinate da contingenze impreviste e imprevedibili di mercato, di risorse finanziarie illecitamente acquisite e di esigenze personali.

Ove le risultanze processuali lo consentano, è comunque possibile ricostruire una sia pur sommaria programmazione e azioni esecutive, tra esse collegate.

Nel caso in esame è stato impossibile per i giudici di merito la ricostruzione di uno specifico quadro fattuale e conseguentemente l’individuazione dell’unicità del disegno criminoso. I fatti commessi dal V. rimangono quindi di scelte trasgressive autonome, senza che sia stato dimostrato che, sia pure nel persistere dello stato di tossicodipendente, quando ha commesso il primo reato, avesse già deliberato, sia pure in linea di massima, le successive violazioni della stessa specie.

L’applicazione pertanto, dell’ istituto della continuazione e del trattamento sanzionatorio speciale nel caso in esame si tradurrebbe nella già indicata promozione al crimine, assolutamente da non praticare.

P.Q.M.

Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 30-09-2011, n. 7643

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con determinazione n. 150 del 7.6.2010 la Provincia di Rieti ha disposto la chiusura del procedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per il trasferimento dalla loc. Cupaello alla Via Molfatti – fraz. Vazia (Rieti) di un impianto di produzione di conglomerati bituminosi (con contestuale voltura della titolarità dell’atto autorizzativo dalla C. srl alla ditta P.- B. srl), con archiviazione dell’istanza rivolta dalla ditta P.- B. srl alla Provincia di Rieti in data 23.9.2009.

A fondamento della chiusura del procedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera del detto impianto, la Provincia ha rilevato che la società richiedente P.- B. srl non ha fornito la documentazione richiesta dall’Amministrazione, attestante l’effettiva volontà sociale della società C. srl di procedere al trasferimento dell’impianto alla società istante.

Avverso tale provvedimento la soc. P.- B. srl ha proposto ricorso a questo Tribunale deducendo quale unico motivo di illegittimità Eccesso di potere per illogicità, perplessità, manifesta ingiustizia in relazione a quanto sussistente nel terreno di che trattasi, contraddittorietà in relazione all’intervenuto ripensamento, violazione di legge in relazione alla motivazione totalmente errata, disparità di trattamento, contestando che il passaggio da una società all’altra si sarebbe verificato in modo corretto (risultando ciò anche nell’ambito di analogo ricorso RG n. 5452/2010 all’esame dell’odierna udienza) e che la documentazione sarebbe stata trasmessa, mentre il comportamento dell’Amministrazione risulterebbe contraddittorio avendo sospeso e archiviato l’intero procedimento, con una motivazione formale e inesistente.

Si è costituita in giudizio la Provincia di Rieti che ha contestato quanto sostenuto da parte ricorrente alla luce anche dei fatti intervenuti e del comportamento tenuto dalla parte e ha concluso per la reiezione del ricorso, in quanto infondato.

Anche il Comune di Rieti si è costituito in giudizio ed ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, attesa la propria estraneità, in quanto l’atto impugnato è stato adottato dalla Provincia di Rieti.

E’ intervenuto in giudizio il Comitato "L.R." chiedendo il rigetto del ricorso, attesa la legittimità dell’attività dell’ Amministrazione provinciale alla luce del contesto procedurale nell’ambito del quale è scaturito l’impugnato provvedimento. In particolare, sostiene il Comitato che l’Amministrazione provinciale, a fronte della mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini dell’accertamento di un presupposto essenziale del procedimento autorizzatorio, avrebbe legittimamente disposto la chiusura dello stesso, in considerazione anche dei gravi pregiudizi che potrebbero derivare alla collettività dal funzionamento di due impianti di bitume nell’ambito della stessa località.

Il Comune di Rieti e la Provincia di Rieti con successive memorie conclusionali hanno insistito sulle rispettive posizioni difensive, opponendosi entrambi al ricorso.

Alla pubblica udienza del 7 luglio 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.

2. Preliminarmente, osserva il Collegio che non può essere condivisa l’istanza di estromissione proposta dal Comune di Rieti per difetto di legittimazione passiva, poiché anche se l’atto impugnato è stato adottato da soggetto diverso (Provincia di Rieti), tuttavia il Comune è intervenuto nell’articolato procedimento in questione mediante il rilascio del permesso di costruire e la successiva sospensione dello stesso, partecipando in seguito anche della Conferenza di servizi all’uopo istituita, con un ruolo con rilevanza all’interno comunque del procedimento, configurandosi la conseguente individuazione della legittimazione passiva nel presente giudizio.

2. Nel merito il ricorso presenta profili di infondatezza per le seguenti ragioni.

Parte ricorrente contesta il comportamento dell’Amministrazione provinciale e denuncia la contraddittorietà della stessa, avendo sospeso e archiviato l’intero procedimento con una motivazione formale e inesistente, contestando altresì che il passaggio da una società all’altra si sarebbe verificato in modo corretto.

Dette eccezioni non appaiono fondate alla luce di quanto emerge dagli atti di causa e non smentite da parte ricorrente.

La determinazione n. 150/2010 impugnata ha determinato la chiusura del procedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera dell’impianto (impedendo il verificarsi dell’ulteriore condizione a cui era stata sottoposta l’efficacia del permesso di costruire) in quanto tra l’altro la società P.B. srl non ha fatto pervenire entro 15 giorni, come da nota della Provincia in data 7.5.2010, n. 21496, la richiesta documentale integrativa attestante la volontà sociale di trasferire l’autorizzazione e l’attività dalla C. alla P.B. srl.

La società ricorrente sostiene di aver effettuato il richiesto invio di documentazione e la sussistenza degli atti del corretto passaggio di attività tra società. Ciò però non trova adeguata conferma nella documentazione a supporto nonché dalla dichiarazionediffida del sig. S.Patacchiola, legale rappresentante della soc. C., nella quale ha dichiarato di non aver mai prestato consenso di trasferimento per l’autorizzazione e l’attività in favore della P.B. srl nonché della insussistenza di atti deliberativi in tal senso derivanti da idonei procedimenti assembleari.

Va aggiunto, inoltre che parte ricorrente non ha fornito adeguate e concrete prove giustificative della pretesa e le contestazioni avanzate non appaiono fondate anche con riferimento all’asserito difetto della motivazione dell’atto impugnato.

Al riguardo, deve rilevarsi che l’Amministrazione provinciale nella gravata deliberazione ha puntualmente rappresentato le circostanze di fatto e il susseguirsi delle vicende, evidenziando la mancanza di collaborazione procedimentale da parte del soggetto privato, attesa la sussistenza di un atto recettizio di richiesta di documentazione non riscontrato.

D’altra parte costituisce principio comune in materia di procedimento amministrativo quello secondo cui la partecipazione degli interessati alla fase istruttoria di un procedimento è riferibile alla normale attività di collaborazione tra privati e amministrazione. Ne consegue che in mancanza di un riscontro del privato della specifica richiesta di documentazione da parte dell’Amministrazione, se le risultanze istruttorie e le decisioni assunte in mancanza di specifiche risultanze non ottemperate siano diverse da quelle auspicate dal privato, deve ritenersi che la circostanza non configuri ipotesi di eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dei fatti (come nella specie denunciato), ma costituisca il risultato di obiettive valutazioni dell’Amministrazione derivanti anche dal comportamento omissivo del privato ad una collaborazione partecipativa alla fase istruttoria del procedimento.

In definitiva, dalla infondatezza delle contestazioni avanzate dalla parte ricorrente consegue la reiezione del ricorso.

L’andamento del giudizio e la questione trattata giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 25-10-2011, n. 2553 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto che la ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;

che il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato improcedibile;

che le spese possono restare compensate tra le parti in causa;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.