T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 14-11-2011, n. 8840 Legittimazione processuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che, con il ricorso introduttivo del giudizio, la parte ricorrente, nella sua qualità di primo acquirente nell’ambito del sistema nazionale delle c.d. "quote latte", ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti emessi da AIMA (ora AGEA) relativi alla procedura di compensazione del prelievo supplementare (effettuata nei confronti dei produttori conferenti) inerenti le consegne del periodo 1995/1996 e 1996/1997 ex art. 1 del D.L. n. 43 del 1999 nonché gli atti a questi consequenziali e connessi;

– che, con ordinanza n. 3312/1999, la Sezione ha accolto la domanda di sospensione cautelare;

– che AIMA (ora AGEA) si è costituita in giudizio per resistere al ricorso;

– che, alla pubblica udienza del 2 novembre 2011, il Collegio, dopo aver eccepito d’ufficio l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, dell’allegato 1 del D.lgs n. 104 del 2010, per mancanza di legittimazione della ricorrente, ha trattenuto la causa in decisione;

– che la questione relativa alla legittimazione del primo acquirente ad impugnare le richieste di prelievo supplementare è stata già affrontata dalla Sezione e dal Consiglio di Stato, tanto che sussistono i presupposti per l’adozione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del codice del processo amministrativo, attraverso il richiamo a precedenti giurisprudenziali conformi;

– che il Collegio, al riguardo, non ha motivi per discostarsi da quanto già espresso sul punto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St., sez. VI, 19 gennaio 2010, n. 176; 19 giugno 2009, n. 4134; TAR Lazio, sez. II Ter, 22 gennaio 2004, n. 610 e, da ultimo, 7 luglio 2011 nn. 6027 e 6028), che ha ritenuto i soggetti primi acquirenti dei prodotti lattierocaseari privi di legittimazione ed interesse ad impugnare gli atti applicativi del complesso meccanismo del prelievo supplementare, nell’ambito del mercato regolamentato di tale settore;

– che a nulla vale l’art. 1, comma 15, del D.L. n. 43 del 1999 (convertito, con modificazioni, in legge n. 118 del 1999) in quanto la norma collega la responsabilità dell’acquirente (in proprio ed) in solido con il produttore nel solo caso in cui il primo abbia omesso di comunicare ad AGEA il mancato pagamento della quota di prelievo non versato da parte del secondo;

– che la questione relativa alla facoltà (e non obbligo) del primo acquirente di trattenere le somme a titolo di prelievo è stata allo stesso modo vagliata dalla giurisprudenza amministrativa (per tutte, Cons. St, sez. VI, 9 giugno 2009, n. 4125) ma ciò non ha comunque evitato la declaratoria di mancanza di legittimazione ad agire;

– che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile mentre le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, anche in ragione dell’esito della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-05-2012, n. 6765 Riduzione di donazioni e di disposizioni testamentarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso L. n. 794 del 1942, ex artt. 28 e 29, l’Avv. C. F. esponeva che G.S.T.E. aveva omesso il pagamento della parcella, da lui inviata in data 18.6.09, in relazione a prestazioni professionali svolte innanzi al Tribunale di Milano, nelle cause riunite R.G. nn. 58374/06 e 60428/06, aventi ad oggetto questioni ereditarie tra vari eredi per la divisione del patrimonio ereditario relitto da S.P. (padre naturale della G.S.) e concluse con sentenza parziale del 22.5.09.

Chiedeva, pertanto, che fosse ordinato alla G.S. il pagamento della somma di Euro 650.886,00 oltre accessori di legge, considerato il raddoppio degli onorari massimi, D.M. n. 127 del 2004, ex art. 5, comma 2, avuto riguardo ai risultati del giudizio ed agli "indubbi vantaggi" conseguiti dalla propria assistita.

Assumeva che il valore della controversia era stato rapportato a quello dell’asse ereditario oggetto di detti giudizi, stimato in Euro 50.000,00, a fronte di un "valore effettivo" di Euro 100.000,00.

A proposito di dette cause l’Avv. C. esponeva che S. P. era deceduto senza testamento ed alla successione legittima erano stati chiamati, oltre alla figlia naturale, la moglie Sc. L., L. e G., nati dalla loro unione, nonchè le due figlie di primo letto, D. ed E..

La prima, in ordine di tempo, delle due cause riunite, era stata quella promossa dalle sorellastre, D. ed S.E. contro Sc.Lu. e S.L. ed era stata convenuta in giudizio anche G.S.T.,litisconsorte. Con tale causa le sorelle deducevano di essere state lese nei loro diritti di legittimarie per avere il padre lasciato, alla moglie ed ai figli maschi, L. e S.G., tramite una fondazione del Liechtenstein, denominata Fondazione (OMISSIS), una tenuta agricola di 9.000 ettari, sita in Argentina. A sua volta G.S. T., con il patrocinio di esso avvocato C., con la seconda causa, aveva convenuto, innanzi al Tribunale di Milano, la Fondazione (OMISSIS) del Liechtenstein, l’avvocato P.M., principale fiduciario di S.P., residente a (OMISSIS), nonchè la Sig.ra Sc. ved. S. e S.L., svolgendo una domanda di petizione ereditaria relativamente alla suddetta tenuta agricola argentina, e comunque domanda di inclusione, ex art. 556 c.c., della tenuta argentina fra i beni ereditari. Tale causa era stata riunita alla precedente. La convenuta Sig.ra Sc. D.A. si costituiva in entrambe le cause sostenendo che la tenuta argentina non poteva essere inclusa nei beni ereditari neppure ai fini della riunione fittizia perchè tali beni erano stati attribuiti a lei ed ai figli maschi, ancorchè maggiorenni, a titolo di mantenimento,in occasione della separazione dal marito. Inoltre, la Sig.ra Sc. chiedeva, in via rinconvenzionale, l’accertamento della lesione dei suoi diritti di legittimarla per effetto delle donazioni indirette, riconducibili al de cuius, effettuate tramite altre due fondazioni del Liechtenstein, la Fondazione Halloro e la Fondazione Pagan, il cui regolamento contemplava solo i figli maschi per il 18/30 e le figlie femmine per il 12/30, e, dunque, per 4/30 cadauna.

Chiedeva, quindi, che le sorelle S. fossero condannate a reintegrarla nella quota di legittima per la parte su di esse gravanti, ma con esclusione dei figli maschi nei cui confronti dichiarava di rinunciare a pretendere alcunchè.

Il Tribunale di Milano aveva emesso una sentenza parziale, dopo la quale esso Avv. C. aveva rinunciato al mandato presentando la parcella per il lavoro svolto. Nel giudizio promosso dall’Avv. C. si costituiva G.S.T. e, senza contestare le prestazioni indicate in detta parcella, assumeva:

che la causa doveva ritenersi di valore indeterminabile, sia perchè così dichiarato all’atto di iscrizione a ruolo della causa e sia per la complessità di valutare l’asse ereditario, tanto che il Tribunale, a tal fine, aveva nominato quattro esperti;

che l’importo della parcella era eccessivo, non ricorrendo, peraltro, i presupposti per il raddoppio del massimo dell’onorario, considerato che, con la sentenza parziale, erano state rigettate tutte le sue domande. Con ordinanza 6.7.2010, L. n. 794 del 1942, ex art. 29, comma 6, il Tribunale di Milano liquidava all’avv. C. F., per l’opera professionale prestata in favore della resistente, la somma complessiva di Euro 31.052,00 di cui Euro 2.930,00 per spese, Euro 6.977,00 per diritti ed Euro 21.145,00 per onorari, oltre accessori di legge; compensava interamente fra le parti le spese del procedimento. Rilevava il Tribunale che la causa era da ritenersi di valore indeterminabile, tenuto conto, soprattutto, dell’impossibilità di stimare, anche solo presuntivamente ex ante, il patrimonio relitto da S.P., stante la "compresenza e l’interazione nella causa…. di varie domande (proposte dai vari coeredi, figli legittimi e vedova del de cuius) di petizione ereditaria, di accertamento della natura donativa di atti dispositivi compiuti in vita dal de cuius e di conseguente loro riduzione per lesione della legittima nonchè di nullità ed inefficacia dei negozi costitutivi della Fondazione (OMISSIS)";

escludeva il raddoppio degli onorari essendo state rigettate tutte le domande proposte dalla G.S. nei confronti di detta Fondazione e considerato che nessuno degli avvocati delle altre parti processuali aveva proposto,nelle rispettive note spese,il raddoppio degli onorari. Avverso tale ordinanza l’Avv. C. propone ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., comma 7, sulla base di un unico motivo illustrato da memoria.

Resiste con controricorso e successiva memoria G.S. T.E..

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce, citando giurisprudenza di questa Corte a sostegno della sua tesi:

"violazione del D.M. 8 aprile 2004, artt. 4, 5 e 6 e dell’allegata tabella A e B, interpretati alla luce dell’art. 2033 c.c. e dell’art. 36 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa ed insufficiente motivazione su punti decisivi";

in particolare, il Tribunale aveva erroneamente ritenuto la causa di valore indeterminabile, facendo riferimento, sopratutto, alla dichiarazione resa ai fini del pagamento del contributo unificato, dichiarazione che, in quanto indirizzata al funzionario di cancelleria, doveva considerarsi estranea alle conclusioni dell’atto di citazione cui si riferiva l’art. 163 c.p.c., n. 4;

il valore indeterminabile della causa non era, peraltro, desumibile dalla compresenza in giudizio di diverse domande confliggenti, dovendosi cumulare il valore delle domande proposte da ciascuna parte ed, in caso di domanda riconvenzionale di maggior valore, farsi riferimento al valore di questa (o della somma dei valori ove fossero state formulate più domande riconvenzionali dalla stessa parte);

nella specie si era verificato che, alla domanda della G. S. (il cui valore era determinato per relationem dalla perizia di stima dei titoli azionari redatta dalla KPMG: doc.13 inserito nel falcone A allegato al ricorso L. n. 794 del 1942, ex art. 28), si erano contrapposte le domande riconvenzionali della Sig. Sc. di maggior valore, in relazione alle quali la prima domanda riconvenzionale (come del resto la domanda dell’attrice) era determinata nel valore, per effetto del richiamo alla perizia effettuata dalla KGMP, prodotta in causa dalle sorelle D. ed S.E. (allegata al ricorso di liquidazione dell’onorario sub doc. 13 inserita nel faldone A); per quanto atteneva al donatum, la Sig. Sc., a pag. 23 della comparsa di risposta (faldone B sotto fascicolo "comparse di risposta"), dichiarava che la Fondazione Pagan, alla data della morte di S.P., aveva un patrimonio di 47 milioni di franchi svizzeri e di 20 milioni la Fondazione Halloro: valori che erano stati accettati da G.S.T. che, all’uopo, aveva prodotto in causa gli attestati del Consiglio di Amministrazione delle due Fondazioni(sub doc. 44 e 45 del fascicolo della causa prodotto in copia con il ricorso, distinto con il n. 7 ed inserito nel faldone A);

parimente determinato era il valore dei beni relitti descritti nell’inventario redatto dal notaio Silocchi, prodotto in causa da altre parti, menzionato dalla Sig.ra Sc. nella sua comparsa di risposta e allegato all’istanza di liquidazione del compenso sub doc. 14 nel faldone A; dal complesso di tali documenti risultavano i seguenti valori: la Fondazione (OMISSIS) (47 milioni di USA Dollari);

la Fondazione Halloro (20 milioni di Franchi Svizzeri) la Fondazione Pagan (47 milioni di Franchi Svizzeri) oltre a 30.000.000 (beni inventario) = 116.913,761; ai sensi delle norme del codice di procedura civile, nelle cause ereditarie, il valore deve determinarsi in funzione del valore complessivo dell’asse qualora la contestazione riguardi l’intero asse e non una o più quote di esso;

le "oscillazioni" dell’Avv. C., sulla indicazione di diversi valori della causa, contrariamente a quanto affermato nell’ordinanza impugnata, erano inidonee a declassare "una causa del valore di oltre Euro 100 milioni ad un valore compreso tra 200.000 e 516.000 Euro";

il Tribunale, nell’escludere il raddoppio dell’onorario massimo,non aveva considerato nè l’esito positivo della causa, "relativamente all’inclusione dei beni argentini nella riunione fittizia, statuizione passata in giudicato" nè che il capo della domanda, concernente la nullità della Fondazione (OMISSIS), era stata oggetto di appello differito da parte di G.S.;

dalla ragionevole "previsione" della soccombenza della Sc. e del figlio L. nonchè della Fondazione (OMISSIS) e dell’avv. P.M., conseguiva che il valore effettivo della causa, stante anche la sua "straordinaria importanza", doveva rapportarsi ad un importo di oltre cento milioni di Euro, nè rilevava, ex art. 6 della tariffa professionale, l’onorario richiesto dagli altri difensori; la somma liquidata dal Tribunale, nell’importo di Euro 21.145,00, era inferiore ai minimi tabellari stabiliti dalla tariffa forense, sia pure considerando il valore della controversia in Euro 50.000,00; ne conseguiva la violazione del D.M. n. 127 del 2004, dell’art. 2233 c.c. e dell’art. 36 Cost. nonchè dell’art. 5, comma 4 della tariffa, trattandosi di causa contro quattro persone "ognuna delle quali con posizione differenziata".

Osserva il Collegio che le eccezioni d’inammissibilità del ricorso, prospettate dalla controricorrente, sono infondate, rispondendo esso ai requisiti stabiliti dall’art. 360 bis c.p.c., secondo quanto risulterà dal suo esame. Il Tribunale ha ritenuto di valore indeterminabile la controversia relativa alla divisione di beni ereditari, con riferimento:

alla impossibilità di stimare, ex ante, il patrimonio relitto dal de cuius;

al carattere autonomo e configgente delle domande dei coeredi;

alla dichiarazione del difensore sul valore indeterminabile della causa, ai fini del pagamento del contributo unificato;

alle "oscillazioni" del valore della causa, secondo le indicazione dell’avv. C.F. (Cfr. nota 2 dell’ordinanza imp.).

Quanto al riferimento alla dichiarazione del difensore sul valore indeterminabile della causa, ai fini del contributo unificato, va osservato che la decisione impugnata è errata, ponendosi innanzitutto in contrasto con il principio secondo il quale la dichiarazione del difensore attinente alla determinazione del contributo unificato è indirizzata al funzionario di cancelleria al quale compete il relativo controllo ed è ininfluente sul valore della domanda (Cass. n. 4994/2008; n. 5714/2007). Nè assumono alcun valore le "oscillazioni" del valore della causa ravvisabili nelle prospettazioni dell’avv. C. anteriormente alla proposizione della domanda. Quanto al carattere autonomo e confliggente delle domande, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, esso non comporta il valore indeterminabile delle cause.

Deve considerarsi in proposito che, secondo la regola stabilita dal D.M. n. 127 del 2004, art. 6, comma 1, espressamente enunciata per gli onorari a carico del soccombente, ma espressione di un principio generale valido anche per la liquidazione a carico del cliente, di regola la determinazione del valore della causa va rapportata ai criterì stabiliti dal codice di procedura civile, con la particolarità che, per la liquidazione degli onorari a carico del cliente, deve farsi riferimento anche alla statuizione dell’art. 6, comma 2, a norma del quale "può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando risulti manifestamente diverso" nonchè dell’art. 6, comma 4, a norma del quale "per la determinazione del valore effettivo della controversia deve farsi riferimento al valore dei diversi interessi perseguiti dalle parti". Va ancora considerato:

ai sensi dell’art. 15 c.p.c., u.c., per la cause relative a beni immobili, ove non risultino i valori catastali, la causa va ritenuta di valore indeterminato solo ove il valore non emerga dagli atti;

l’art. 10 c.p.c. prevede la determinazione del valore della causa in base alla domanda e, tuttavia, qualora il convenuto abbia proposto una domanda riconvenzionale, occorre fare riferimento a quest’ultima se di valore superiore(Cass. n. 10758/2008) senza procedersi al cumulo con le altre domande(Cass. n. 19065/2006; n. 7239/2005; n. 1202/2003), nè di queste fra loro, in caso di riunione di procedimenti se provenienti da soggetti diversi (Cass. n. 11150/2003;

n. 6236/1983). Nell’ambito di ciascuna domanda i capi che non siano alternativi o subordinati vanno, invece, sommati fra loro, se proposti contro la medesima parte, attribuendo al capo (o ai capi) di domanda di valore indeterminabile il valore secondo quanto prescritto dall’art. 6, comma 5 del suddetto D.M. e applicando lo scaglione tabellare corrispondente alla somma fra lo stesso e quello degli altri capi sommati secondo quanto sopra specificato (Cass. n. 10758/2008).

La diversa tesi, secondo la quale, ove un capo di domanda sia di valore indeterminabile l’intera causa, ai fini della liquidazione del compenso professionale, deve ritenersi di valore indeterminabile, si pone infatti in contrasto con il principio ispiratore della tariffa forense, secondo il quale i compensi debbono essere proporzionati al lavoro ed all’impegno che la causa nel suo complesso richiede, così da non potersi interpretare la relativa disciplina in modo tale da poter comportare, in caso di cumulo di una domanda di valore indeterminabile con una domanda di valore determinato di grandissimo valore, la liquidazione di un onorario inferiore a quello liquidabile in relazione a quest’ultima.

Quanto al profilo del ricorso, secondo il quale il valore della causa al quale andrebbero ragguagliati gli onorari, sarebbe quello dell’asse, trattandosi di cause ereditarie cui si applica, ai fini della determinazione del valore, l’art. 12 c.p.c., comma 2, in tema di divisioni, salvo quanto appresso si dirà in ordine alla individuazione e determinazione delle domande che il giudice del rinvio dovrà compiere, l’assunto non può essere condiviso. Deve, infatti, ritenersi, contrariamente a quanto affermato nelle decisioni menzionate dal ricorrente, che, ai fini degli onorari, il valore delle cause di divisione non vada stabilito a norma dell’art. 12 c.p.c., u.c., per il riferimento fatto in via generale dal D.M. n. 127 del 2004, art. 6, comma 1 a detto codice per la determinazione del valore della causa, tenuto conto che lo stesso art. 6, comma 1, deroga espressamente al suddetto rinvio in materia di giudizi divisori, in relazione ai quali stabilisce, con statuizione avente valore di principio ed applicabile anche agli onorari dovuti dal cliente, che in tali giudizi il valore va determinato in relazione al valore della "quota o dei supplementi di quota in contestazione" (in tal senso Cass. n. 3657/1975; n. 616/1980).

Tale interpretazione è aderente alla lettera ed alla ratio della norma, posto che l’opposta interpretazione viene a disancorare, irragionevolmente, il valore della causa da quella dell’interesse in concreto perseguito dalla parte.

Va rammentato, poi, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, che l’azione di riduzione è azione diversa e prodromica rispetto all’azione di divisione, essendo la prima diretta a ricostituire l’asse ereditario, di regola attraverso la dichiarazione d’inefficacia di determinati atti (disposizioni testamentarie o donazioni) mentre la seconda è diretta allo scioglimento della comunione ereditaria.

Tuttavia, in mancanza di normativa espressa sul modo di determinare il valore della causa in relazione a detta azione, ai fini della liquidazione degli onorari, deve ritenersi applicabile, per analogia, la disciplina relativa alle cause di divisione.

In ordine, poi, alla violazione del D.M. n. 127 del 2004, art. 5 da cui sarebbe inficiato il decreto impugnato, va considerato che detto articolo prevede (commi 2 e 3) la possibilità di una maggiorazione, da correlarsi ad una valutazione, del tutto facoltativa e discrezionale, di congruità dell’onorario, liquidabile in base al comma 1, in relazione ai vantaggi conseguiti nonchè alla particolare o straordinaria importanza della causa. Ai riguardo va considerato che, in ordine alla particolare importanza della causa ed ai risultati e vantaggi derivatine alla cliente, negati dal provvedimento impugnato – da ritenersi nell’impostazione complessiva del motivo censurato anche sotto il profilo motivazionale – il Tribunale ha escluso l’applicabilità del D.M. n. 127 del 2004, art. 5, comma 2, con riferimento al rigetto delle domande della G. S. inerenti alla nullità della fondazione (OMISSIS), non motivando su altri possibili vantaggi conseguiti dalla stessa, rapportati dal ricorrente alla inclusione dei beni argentini nella riunione fittizia, omettendo,inoltre, di prendere in esame, in relazione al disposto dell’art. 5, comma 3, le numerose questioni giuridiche trattate (indicate alle pagg. 9-11 del ricorso L. n. 794 del 1942, ex art. 28 e 29 ed a pag. 21 del ricorso in esame), con conseguente vizio motivazionale.

In particolare,del tutto genericamente il Tribunale ha affermato che trattatasi di una "comune causa ereditaria" e che i difensori delle altre parti non avevano chiesto il raddoppio dell’onorario nelle rispettive note spese, riconoscendo, tuttavia, contraddittoriamente, che la cause riunite erano "complesse", che l’avvocato aveva "profuso notevole impegno professionale".

Dalle considerazioni che precedono deriva l’accoglimento del ricorso, nei limiti in cui i motivi prospettati risultano accolti, essendo la motivazione del Tribunale errata nei sensi sopra indicati, laddove ha omesso di verificare, previa compiuta individuazione e qualificazione delle domande, se dalla documentazione in atti emergesse la determinabilità del valore alla stregua dei suddetti principi, potendo la causa essere ritenuta di valore indeterminabile solo ove la determinabilità stessa non risultasse possibile.

Consegue la cassazione del provvedimento impugnato ed il rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Milano in diversa composizione, il quale farà applicazione dei suddetti principi di diritto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-10-2011) 18-11-2011, n. 42704

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto da M.C.G.A. avverso la sentenza del Tribunale di Milano in data 17-01-2006 che lo aveva dichiarato colpevole del reato di illecita importazione a fine di spaccio di Kg. 13 di cocaina, aggravato dal numero di pensane in concorso tra loro e dall’ingente quantità dello stupefacente e lo aveva condannato alla pena di anni dodici e mesi sei di reclusione ed Euro 60.000 di multa, la Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 4-12-07 confermava il giudizio di 1^ grado.

Avverso il relativo ordine di esecuzione della pena il predetto M. ha proposto incidente di esecuzione, invocando la non esecutività dell’ordine di esecuzione della PG di Milano, la sospensione della esecuzione ex art. 670 c.p.p., con conseguente scarcerazione dell’istante e la dichiarazione di nullità di tutti gli atti successivi alla convalida del fermo con restituzione degli atti al Pm. per il prosieguo e contestualmente la restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. del condannato in contumacia per proporre ricorso per cassazione avverso detta sentenza della Corte territoriale meneghina.

A seguito di relativa ordinanza in data 15-12-2010 della stessa Corte di Appello veniva dichiarata la non esecutività della sentenza 4-12- 07 con sospensione di detta esecuzione,stante l’erronea notifica degli avvisi tutti, già in sede di giudizio di 1^ grado, non già ai difensori di fiducia nominati dal M., fin all’atto del suo fermo di p.g. ed in sede di relativa convalida, nelle persone degli avv. Fanfani Giuseppe del foro di Arezzo e D.D. del foro di Napoli ma a difensore di ufficio nominato in persona dell’Avv. Coluzzi Donata in sede di decreto di latitanza emesso dal GIP di Milano il 30-5-05 e veniva disposta la rinnovazione delle notifiche dell’avviso di deposito della sentenza di appello n. 4071/07 del 4-12- 07 al fine della decorrenza del termini per la proposizione del ricorso in case azione, avvisi da notificarsi all’imputato ed ai predetti difensori di fiducia.

Con il conseguente ricorso per cassazione avverso detta sentenza della Corte di Appello di Milano si e dedotto a motivi del gravame l’inossorvanza di nome processuali stabilite a pena di nullità in violazione dello art. 606, lett. c) in relazione all’art. 178, lett. c), art. 179, comma 1, art. 96, comma 1, art. 97, comma 1, artt. 296, 415 bis, art. 419, 420 e 484 c.p.p. nonchè per violazione degli artt. 157, 159, 161, 163, 164, 165 c.p.p., puntualizzandosi (con relativa allegazione di atti) che:

1) Il 27-9-200 il ricorrente veniva sottoposte a fermo di indiziato di delitto da parte della Polizia stradale di Arezzo ed al momento di tale fino nominava quale difensore di fiducia l’Avv. Domenico Ducci del foro di Napoli, come da relativi verbali di fermo e di avviso del diritto di nomina del difensore di fiducia;

2) Associato alla Casa Cicondariale di Arezzo il predetto imputato in data 28-9-2000 nominava quale difensore di fiducia anche l’avv. Giuseppe Fanfani del foro di Arezzo, come da estratto del registro IP I;

3) In sede di udienza di convalida del fermo in data 29-9-2000,a cui partecipava l’Avv. Fanfani di persona e l’Avv. Ducci a mezzo di sostituto, il GIP convalidava il fermo ma respingeva la domanda di custodia cautelare in carcere, ordinando l’immediata liberazione del fermato;

4) All’atto della dimissione dalla Casa Circondariale di Arezzo, il M. eleggeva domicilio presso lo studio legale dell’avv. Fanfani del foro di Arezzo, come da verbale in data 29-9-2000, redatto presso detta Casa circ.le;

5) Il procedimento n. 6510/00 N.R. della Procura della Repubblica di Arezzo, relativo a detto fermo, veniva quindi trasmesso per competenza alla Procura della Repubblica di Milano il 30-11-2000 e registrato presso detto Ufficio il 18-12-2000, poi riunito al procedimento N.R.G. n. 11155/99 N.R;

6) A seguito di ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Milano in data 6-4-05, con riferimento, tra gli altri, a detto procedimento n. 11155/99, il GIP procedente emetteva decreto di latitanza dell’imputato, con contestuale nomina al predetto di un difensore di ufficio in persona dell’Avv. Donata Coluzzi del foro di Milano, come da provvedimento del 30-5-05, con relativo avviso di deposito a tale difensore;

7) All’avv. Coluzzi, quale difensore di ufficio del ricorrente e pressa tale legale ex art. 165 c.p.p., al predetto M. venivano notificati gli atti successivi del procedimento, a partire dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. e fino al decreto che dispone il giudizio innanzi al giudice di 1^ grado, omettendosi la notifica di tali avvisi ai difensori di fiducia dell’imputato e, presso il domicilio eletto da costui;

7) Tali omissioni comportano la nullità assoluta ed insanabile delle e cenate notifiche di detti atti, con conseguente compromissione del diritto di difesa attinenti la conoscenza degli atti invalidamente notificati.

Il ricorso e fondato e va accolto,con conseguente annullamento della sentenza impugnata nonchè di quella di 1^ grado e conseguente rinvio al Tribunale di Milano per il giudizio.

Ed invero, come puntualmente dedotto e documentato dalla difesa secondo l’anzidetto tracciato dei motivi di ricorso, la cui fondatezza, anche documentale, è stata direttamente verificata in atti da questo giudice di legittimità, come da dovuto controllo per la natura della eccezione preliminare in rito, l’omessa notifica di avviso degli atti predetti sia al M. sia ai suoi difensori di fiducia, ritualmente e tempestivamente nominati, comporta un’evidente compromissione del diritto di difesa dell’imputato in proprio e come soggetto patrocinato da difensori di fiducia, con conseguente nullità assoluta ed insanabile ex art. 179 c.p.p., anche in armonia con le garanzie a tutela del giusto processo.

Di qui la necessaria pronuncia di annullamento con rinvio sia della sentenza di 1^ grado che di quella di appello nei termini richiesti con il ricorso in esame.

P.Q.M.

ANNULLA la sentenza impugnata nonchè quella di 1^ grado e RINVIA al Tribunale di Milano per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-10-2011) 07-12-2011, n. 45693

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 27.09.2010 la Corte d’Appello di Torino, concesse le attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulla contestata aggravante, rideterminava in anni 4 di reclusione la pena inflitta nel giudizio abbreviato di primo grado a C. F. quale colpevole dei reati di cui all’art. 81 cpv. e art. 609 bis c.p., comma 1, n. 1; art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1; art. 609 quater c.p., comma 1, per avere, con violenza e minacce, costretto il nipote Ca.Al., nato il (OMISSIS), a compiere e a subire atti sessuali (rapporti sessuali anali e orali, masturbazione) (in (OMISSIS)).

La Corte territoriale confermava l’affermazione di responsabilità e le statuizioni in favore del Ca. costituitosi parte civile facendo proprie le argomentazioni della sentenza di primo grado.

Attribuiva credibilità alla persona offesa, capace di testimoniare sebbene affetta da lieve ritardo mentale, le cui dichiarazioni, rese nell’incidente probatorio, erano, sul nucleo essenziale dei fatti, coerenti, dettagliate e persistenti e pure confortate dalla parziale ammissione dell’imputato di avere consumato rapporti sessuali col nipote su esplicite richieste di costui e a partire dall’anno 2005.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione che non aveva qualificato i fatti quali rapporti omosessuali consensuali e che aveva fondato la conferma dell’affermazione di responsabilità sull’abuso dell’inferiorità psichica del Ca. (emersa a seguito dell’espletata perizia, ma non contestata ali1 imputato).

Vano era lo sforzo dei giudici dell’appello di estendere l’arco temporale della commissione dei fatti e di ritenere provate la violenza e le minacce perchè dalla trascrizione delle dichiarazioni rese da Ca. nell’incidente probatorio si ricava che lo stesso è incorso in contraddizioni, confusioni e reticenze che minano in radice l’accusa, donde la maggiore attendibilità della versione dell’imputato.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con le conseguenze di legge.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, in tema di valutazione probatoria:

– la deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest’ultima non è equiparabile al testimone estraneo, può tuttavia essere da sola assunta come fonte di prova, ove sia sottoposta a un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva e oggetti va (ex pluribus. Cassazione Sezione m n. 30422/2005; n. 3348/2004; Sezione 4 n. 16860/2004);

– la valutazione del contenuto delle dichiarazioni del minore, parte offesa in materia di reati sessuali, in considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta, deve contenere un esame sia dell’attitudine psicofisica del teste a esporre le vicende in modo utile ed esatto sia della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esteme (Cassazione Sezione 3, n. 35397/2007, Tranchida, RV 237539; n. 8962/1997, RV. 208447);

– nel caso di accuse provenienti da minori, il giudice ha l’obbligo, al fine di escludere ogni possibilità di dubbio o di sospetto che esse siano conseguenti a un processo di auto o etero-suggestione oppure di esaltazione o fantasia – di sottoporre le accuse medesime ad attenta verifica onde accertare se le dichiarazioni o parti di esse trovino obiettivo riscontro tra di loro o con altri elementi di convalida già acquisiti, sì da potere escludere che esse possano derivare dall’immaturità psichica ovvero da facile suggestionabilità (Cassazione Sezione 1 n. 3102/1984, RV. 163510).

I giudici del merito, nella fattispecie in esame, si sono attenuti agli anzidetti principi, poichè hanno sottoposto a un controllo adeguato le dichiarazioni accusatorie, provenienti da un quindicenne al momento della denuncia, la cui capacità di comprendere e riferire i fatti è stata acciaiata con una consulenza specialistica, ed hanno verificato, motivando adeguatamente, la totale assenza di fattori inquinanti o di atteggiamenti intrusivi che possano avere influito negativamente sulla credibilità del dichiarante.

Hanno, poi, valutato il contenuto delle dichiarazioni del Ca., evidenziando la genesi occasionale delle rivelazioni dei fatti; la plausibile descrizione dei fatti percepiti come sopraffazione e tali da arrecare acquiescenza nei confronti dell’autore; la ragionevole struttura logica dei racconti; le caratteristiche peculiari di spontaneità e coerenza degli stessi.

In tale contesto valutativo nessuna emergenza deponeva a favore dell’ipotesi che l’accusa fosse ricollegabile a motivi psicologici connessi alla struttura della personalità oppure all’altra ipotesi che la consistenza degli abusi fosse stata enfatizzata anticipando il tempo del loro reale compimento ovvero, ancora, dell’ipotesi che la sussistenza delle violenze e delle minacce fosse frutto di mere illazioni.

In sede di merito, contrariamente al dedotto, i giudici hanno esaminato gli elementi disponibili e considerato le obiezioni formulate dalla difesa, sostanzialmente incentrate sulla labilità dell’assunto accusatorio che sarebbe privo di seri elementi di sostegno, con esaurienti e convincenti risposte.

Le censure del P., quindi, infondatamente sminuiscono la sostanza del provvedimento impugnato che possiede un logico apparato argomentativo del tutto rispondente alle utilizzate acquisizioni processuali.

In conclusione, non è ravvisabile il dedotto vizio di motivazione poichè questo sussiste, secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte, allorquando l’iter argomentativo che ha condotto alla decisione si dimostri incompleto, avulso dalle risultanze di causa, privo del necessario rigore, non già quando il giudice ha valutato gli elementi probatori in difformità alla ricostruzione dei fatti proposta dalla parte, alla quale non è consentito trasformare in maniera surrettizia il controllo di legittimità sul provvedimento impugnato in un giudizio di merito.

Per il rigetto del ricorso grava sul ricorrente l’onere delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

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