Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-12-2011, n. 26544

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 21.7.2008 il Tribunale di Roma respingeva l’appello proposto da R.A. avverso la decisione con la quale il Giudice di Pace di Roma, nell’accogliere la sua domanda di restituzione di Euro 154,94 formulata nei confronti dell’Università di Tor Vergata, aveva compensato le spese di giudizio. Avverso la decisione, incentrata sull’assunto che non sarebbe necessaria una esplicitazione dei giusti motivi di compensazione potendo questi essere desunti dalla motivazione della sentenza, R. proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui faceva seguito memoria, al quale resisteva l’Università di Tor Vergata con controricorso, contenente fra l’altro eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell’impugnazione, per mancata formulazione del quesito di diritto.

Osserva il Collegio che l’eccezione è fondata ed il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile per violazione del disposto dell’art. 366 bis c.p.c. applicabile "ratione temporis" (la sentenza impugnata risale infatti al 21.7.2008), secondo il quale nel caso di denuncia di violazione di legge, come verificatosi nella specie, il motivo di impugnazione deve essere corredato del quesito di diritto, quesito che viceversa risulta omesso.

In proposito si rileva che il R. ha sostenuto con la memoria che il detto requisito sarebbe stato soddisfatto, essendo a suo dire sufficiente l’enunciazione della "regola iuris" ritenuta applicabile, regola che nella specie sarebbe stata indicata.

Il rilievo tuttavia è privo di pregio, poichè il quesito deve essere esplicito ed inserito in una parte del ricorso a ciò deputata e non può desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo di impugnazione (C. 08/16941, C. 08/4646, C. 07/23153, C. 07/7528).

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 300,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 08-09-2011, n. 2179

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe indicato con il quale il Prefetto della Provincia di Pavia gli vieta di detenere qualsiasi tipo di armi, munizioni e materie esplodenti;

si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per opporsi all’accoglimento del gravame;

il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio tenutasi in data 24 agosto 2011 per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità;

Rilevato che

il Prefetto della Provincia di Pavia aveva già emanato, in data 13 gennaio 2009, provvedimento di divieto di detenzione armi nei confronti del ricorrente;

che tale provvedimento era stato sospeso da questo Tribunale con ordinanza n. 579/09 dell’8 maggio 2009;

che a seguito di tale ordinanza, con provvedimento dell’8 giugno 2009, il Prefetto della Provincia di Pavia ha disposto la restituzione delle armi in favore dell’interssato;

che con sentenza n. 887 del 5 aprile 2011, questo Tribunale ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente avverso il suindicato atto;

che a seguito della sentenza di rigetto del ricorso il Prefetto della Provincia di Pavia ha emanato altro provvedimento di divieto di detenzione armi, richiamando i medesimi fatti già considerati nel precedente atto, senza formulare alcuna nuova valutazione; e che tale nuovo atto viene impugnato in questa sede;

Ritenuto che il presente ricorso sia inammissibile in quanto rivolto contro un atto meramente confermativo di altro provvedimento la cui efficacia non è più attualmente sospesa;

Le spese possono essere compensate essendosi l’Avvocatura dello Stato costituita in giudizio con memoria meramente formale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-01-2012, n. 576 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il giudice di pace di Foggia, con sentenza 29 maggio 2008, respingeva l’opposizione proposta da D.A. avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal prefetto del capoluogo il 18 giugno 2007, relativa a violazione in materia di emissione di assegni senza provvista.

L’appello della D. veniva accolto dal tribunale di Foggia, nella contumacia dell’amministrazione, con sentenza 11 febbraio 2009.

Il Prefetto di Foggia ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la omessa notifica dell’atto di appello. La D. è rimasta intimata.

Trattata inizialmente in camera di consiglio, la causa è stata rinviata in attesa della decisione delle Sezioni Unite sul rito applicabile in appello, nelle controversie in materia di opposizione a sanzioni amministrative.

Il Collegio ha disposto che la sentenza sia redatta in forma semplificata.

L’unico motivo di ricorso denuncia nullità del procedimento per mancata instaurazione del contraddittorio in appello, in violazione dell’art. 101 c.p.c..

Il rituale quesito chiede alla Corte se a tale declaratoria di nullità si debba addivenire perchè l’appello, con pedissequo decreto di fissazione di udienza – che onerava la parte appellante della notifica -, non è stato notificato all’appellato Prefetto di Foggia, mai chiamato a contraddire in alcun modo.

Il ricorso è fondato.

L’esame degli atti consente di verificare che il gravame è stato proposto mediante ricorso depositato nella cancelleria del giudice adito e che questi ha disposto la notifica del decreto di comparizione delle parti alla amministrazione appellata.

Non risulta in atti che tale adempimento sia stato effettuato, mancando prova della verifica di esso in udienza.

Va ricordato che secondo recente pronuncia (SU 23285/10), in tema di opposizione a sanzioni amministrative, le regole speciali dettate per il giudizio di primo grado non possono ritenersi automaticamente estensibili anche a quello d’appello, in mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso.

L’appello deve essere quindi proposto con citazione notificata dall’appellante. Ove invece la parte abbia proposto l’impugnazione nella forma irrituale del ricorso, per ottenere l’effetto dell’utile radicamento del contraddittorio, è tenuta a notificare alla controparte l’improprio atto introduttivo e il decreto di fissazione d’udienza (Cass. 5826/11).

L’omissione della notifica dell’atto con cui è stato proposto l’appello cagiona la mancata formazione del contraddittorio.

Le Sezioni Unite (SU 20604/08) hanno anche precisato, con riferimento al rito del lavoro, che contempla passaggi processuali analoghi a quelli qui esaminati, che l’appello è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo "ex" art. 111 Cost., comma 2, – al giudice di assegnare, "ex" art. 421 cod. proc. civ., all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 cod. proc. civ..

L’appello doveva quindi essere dichiarato improcedibile.

L’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello non dichiarata dal giudice di secondo grado comporta, ove il vizio sia rilevato in sede di legittimità, la cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado ai sensi dell’art. 382 cod. proc. civ., trattandosi di ipotesi in cui il processo non poteva essere proseguito (v. Cass. 1505/07; 17026/04).

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa senza rinvio la sentenza impugnata.

Condanna parte intimata alla refusione all’appellante amministrazione delle spese di lite, liquidate in Euro 1000 per onorari, oltre rimborso delle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-02-2012, n. 2520 Lavoro straordinario e notturno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 21.5/20.8.2009 la Corte di appello di Brescia, in riforma delle decisioni di primo grado, accoglieva la domanda proposta da M.G. e C.G. nei confronti della Fonderia Officina Pietro Pilenga spa, datore di lavoro degli stessi, al fine di ottenerne la condanna al pagamento delle differenze retributive conseguenti alla inclusione delle maggiorazioni retributive percepite per il lavoro notturno prestato in regolari turni periodici nel calcolo dei trattamenti retributivi indiretti (ferie, festività, malattia, permessi sindacali, tredicesima). Osservava in sintesi la corte territoriale che l’accordo aziendale del marzo 2006, cui, ad avviso dell’azienda, doveva attribuirsi valore ricognitivo della preesistente volontà delle parti di ritenere omnicomprensive le maggiorazioni per il lavoro straordinario, non era sufficiente a provare, stante il suo tenore letterale, che vi fosse una volontà delle parti in tal senso orientata.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la Fonderia Officina Pietro Pilenga con quattro motivi, illustrati con memoria. Resistono con controricorso M.G. e C.G..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta vizio di motivazione per non avere la corte territoriale fornito alcuna motivazione in ordine alle ragioni per le quali non aveva preso in considerazione l’accordo aziendale stipulato in forma scritta fra la stessa e le RSU nel 1995, prodotto in causa, e sebbene avesse ritenuto che fosse onere del datore di lavoro provare l’omnicomprensività degli importi pattuiti.

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 in relazione all’art. 1325 c.c., n. 4, art. 1352 c.c. e art. 1362 c.c., commi 1 e 2, la ricorrente si duole che la corte di merito aveva omesso di considerare che, nell’interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, deve ricercarsi la comune intenzione delle parti, valutando il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto collettivo, che, nel caso, testimoniava per la corresponsione ai dipendenti, per oltre un decennio e senza contestazione alcuna, delle maggiorazioni in questione senza alcuna incidenza sugli istituti indiretti, e della conclusione di un ulteriore accordo solo a seguito delle azioni giudiziarie intraprese dai ricorrenti, cui doveva, pertanto, attribuirsi valore ricognitivo dei precedenti contenuti convenzionali, nel loro complesso; e ciò anche a non considerare che la corte territoriale aveva omesso di dar corso alla prova testimoniale volta a dimostrare l’esistenza di un conforme accordo orale.

Con il terzo motivo la ricorrente prospetta ancora violazione di legge ( art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c.), nonchè vizio di motivazione, rilevando che la corte di merito aveva illegittimamente escluso che si potesse far ricorso ad un accordo ricognitivo per dirimere una situazione di preesistente incertezza e che l’accordo, comunque, avesse un significato univoco, stante l’inadeguatezza delle espressioni utilizzate al fine di confermare l’omnicomprensività delle maggiorazioni per il lavoro notturno, e sebbene il linguaggio delle parti sociali non sia sempre un linguaggio specializzato e, nell’interpretazione del contratto collettivo, debba assegnarsi valore preminente alla regola dell’art. 1363 c.c..

Con l’ultimo motivo, infine, osserva, in via subordinata, che, a prescindere dalla sussistenza dell’accordo del 1995, le maggiorazioni salariali previste ai fini del lavoro notturno non potevano, in ogni caso, computarsi ai fini del calcolo degli istituti retributivi indiretti in ragione di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva di settore.

2. Il primo motivo è infondato.

Emerge dalla sentenza impugnata che, nelle precedenti fasi del giudizio, la società ricorrente ha esclusivamente sostenuto che fra le parti era intervenuto, nel luglio del 1995, un accordo aziendale verbale che prevedeva il carattere omnicomprensivo della maggiorazione convenuta per il lavoro notturno e che, a dimostrazione di tale assunto, la stessa ha prodotto un ulteriore accordo aziendale, stipulato nel marzo del 2006, che, secondo la stessa, ha valore ricognitivo della precedente convenzione, nel senso che era diretto a confermare che le maggiorazioni per il lavoro notturno si dovevano intendere come omnicomprensive, con conseguente esclusione della loro computabilità sugli istituti retributivi indiretti.

Non è stato documentato, invece, quali difese la società ricorrente abbia svolto a seguito della produzione, sin dal giudizio di primo grado, da parte della difesa dei lavoratori, di una copia scritta dell’accordo del 1995; produzione, in realtà, intesa a denunciare "una pretestuosa manovra aziendale" volta a "precostituirsi la prova del predetto accordo" attraverso la allegazione di un documento che non era stato sottoscritto dai rappresentanti sindacali.

Ne deriva che le censure articolate sul punto dalla società ricorrente in seno al ricorso per cassazione, che, per il principio della sua autosufficienza, doveva dar riscontro ex se al contenuto che le stesse avevano assunto nelle precedenti fasi del giudizio, devono ritenersi come nuove e, quindi, inammissibili in questa sede di legittimità. 3. Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione sul piano logico e giuridico, sono non solo procedibili, ma anche meritevoli di accoglimento.

3.1 Sotto il primo aspetto, è da rilevare che la società ricorrente, non solo ha descritto il contenuto dell’accordo del 20 marzo 2006 (in conformità a quanto, peraltro, risulta dal testo stesso della sentenza impugnata, che la produzione della società medesima richiama), ma ha anche provveduto a indicarlo nella sua esatta collocazione fra i documenti di causa, così soddisfacendo gli oneri documentali prescritti dal combinato disposto degli artt. 366 e 369 c.p.c..

Ed, al riguardo, deve, infatti, ribadirsi che, in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso (e, quindi, la descrizione specifica di tali atti secondo il canone dell’autosufficienza del ricorso per cassazione: cfr. ad es.

Cass. n. 18854/2010), esige, altresì, che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta, qualora il documento sia stato prodotto, nella fase di merito, dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo dello stesso, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; ovvero, qualora il documento sia stato prodotto dalla controparte, mediante indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di tale parte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento in copia, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o il documento; infine, qualora si tratti di documento non prodotto nella fase di merito relativo alla nullità della sentenza o all’ammissibilità del ricorso ( art. 372 c.p.c.) oppure di documento inerente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione ed indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso (cfr. SU ord. n. 7161/2010).

3.2 Quanto, poi, al merito, si legge nell’accordo del 20 marzo 2006 (che qui conviene testualmente riportare) che "l’accordo verbale stipulato nel luglio 1995 che riguardava l’aumento delle maggiorazioni sul lavoro notturno al 40% e l’aumento al 60% delle maggiorazioni per lo straordinario del sabato viene prorogato fino al 31.12.2006", che prima di quella data le parti si impegnavano ad incontrarsi per verificare eventuali modifiche all’accordo stesso ed, infine, che "le maggiorazioni di cui sopra si intendono omnicomprensive ed includono tutte le incidenze sugli istituti contrattuali".

Sostiene la corte territoriale che tale testo non sia affatto univoco per ciò che riguarda il suo carattere ricognitivo, dal momento che "per dar conto della volontà delle parti di darsi atto che fin dal 1995 l’accordo tra loro stipulato era nel senso della omnicomprensività, altre espressioni avrebbero dovuto essere usate:

quanto meno avrebbe dovuto affermarsi che le maggiorazioni"includono come già includevano" o altre di analogo significato che dessero conto, ora per allora, del vero contenuto del patto intervenuto fra le parti nel 1995".

Tali affermazioni, in cui si compendia il nucleo essenziale del decisum, contrastano, tuttavia, con le regole che presiedono all’interpretazione dei contratti collettivi, ed, in particolare, con i canoni prescritti dall’art. 1362 c.c., comma 2 e dall’art. 1363 c.c..

Non si può, infatti, non osservare come, alla luce del costante insegnamento di questa Suprema Corte, ai fini dell’interpretazione dei contratti collettivi, è necessario, innanzi tutto, che il giudice di merito proceda al coordinamento delle varie clausole contrattuali, prescritto dall’art. 1363 c.c., anche quando l’interpretazione possa essere compiuta sulla base del senso letterale delle parole, senza residui di incertezza, poichè l’espressione "senso letterale delle parole" deve intendersi come riferita all’intera formulazione letterale della dichiarazione negoziale in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già limitata ad una parte soltanto, qual è la singola clausola del contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e confrontare fra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (v. ex multis ad es Cass. n. 6641/2004; Cass. n. 16287/2004; Cass. n. 7/2002; Cass. n. 2554/1980). E che, in ogni caso, il giudice del merito può limitarsi a ricercare la comune intenzione delle parti sulla base del mero tenore letterale della clausola da interpretare soltanto se questo riveli l’intenzione delle parti con evidenza tale da non lasciare alcuna perplessità sull’effettiva portata della clausola stessa, dovendo far ricorso, in caso contrario, alla valutazione del comportamento successivo delle parti nell’applicazione della clausola ed alla considerazione di tutti gli altri criteri ermeneutici indicati dagli artt. 1362 ss c.c. (cfr. ad es Cass. n. 6366/2008). Nel caso in esame, i giudici di appello, disattendendo tali criteri, non solo non hanno chiarito le ragioni per le quali (il riferimento al) la "proroga" dell’efficacia dell’accordo del 1995 non consentisse di affermare la natura ricognitiva dell’accordo, ma, al tempo stesso, omettendo una interpretazione coordinata delle varie clausole contrattuali, non hanno dato conto del perchè la conferma della vigenza dell’accordo del 1995 non si estendesse anche alla omnicomprensività dei trattamenti retributivi ivi richiamati ("le maggiorazioni di cui sopra…").

Ma sopra tutto, quel che va rilevato è come, a fronte della asserita mancanza di univocità del testo contrattuale, e, quindi, dell’insufficienza del mero dato letterale a cogliere la comune intenzione dei contraenti, la corte territoriale non abbia dato alcun rilievo al comportamento successivo delle parti, e cioè alle modalità con cui avevano dato attuazione all’accordo del 1995 e sebbene il comportamento delle stesse confermasse la rilevante ed incontroversa circostanza che, per oltre dieci anni, l’accordo aziendale fosse stato interpretato nel senso della omnicomprensività delle maggiorazioni previste per il lavoro notturno.

Tanto che all’accordo del 2006 si pervenne (per come aveva già constatato il giudice di primo grado: v. ricorso) solo a seguito delle azioni promosse dagli attuali controricorrenti: il che non risulta certo privo di influenza anche ai fini della valutazione (pure per tal parte omessa dai giudici di appello) della natura ricognitiva dell’accordo, in quanto appunto inteso a dar certezza alla regolamentazione contrattuale preesistente, ribadendone la vigenza.

Il che conferma come la sentenza impugnata non solo non ha fatto corretta applicazione del criterio dell’interpretazione letterale e sistematica, ma neppure ha dato alcun rilievo, come nel caso era necessario, alla funzione ermeneutica che rivela il comportamento delle parti, al fine di verificare la coerenza fra la lettera della dichiarazione e la volontà delle parti e la conseguente effettiva capacità della prima di cogliere la comune intenzione dei contraenti.

4. Il ricorso – assorbite le ulteriori censure – va, pertanto, accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata ad altro giudice di pari grado, il quale provvedere a nuovo esame alla luce dei criteri di interpretazione indicati, regolando anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo ed il terzo, dichiara assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Venezia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.