Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-03-2012, n. 4681

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 117/08/09, depositata il 30.10.09, e notificata il 17.11.09, la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla Immobiliareuropea s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti degli avvisi di accertamento, emessi dal Comune di Olbia ai fini ICI, per gli anni di imposta 1999 e 2000. 2. La CTR riteneva, invero, di accogliere la richiesta della società contribuente di non sottoporre a tassazione la superficie di mq.

14.737 ceduta allo stesso Comune di Olbia con atto del 23.5.91, e reputava, altresì, di fissare in Euro 103,29 al mq. il valore attribuibile all’area residua, in considerazione sia della finalità cui la stessa è destinata (Piano per l’Edilizia Economica e Popolare), sia del valore minimo a mq. delle aree fabbricabili, stabilito con delibera del Consiglio Comunale n. 116 del 23.12.99. 3. Avverso la sentenza n. 117/08/09 ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Olbia articolando due motivi, ai quali la Immobiliareuropea s.p.a. ha replicato con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Olbia deduce l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. 1.1. Assume, invero, il ricorrente che la CTR avrebbe valutato in Euro 103,29 al mq. l’area destinata al PEEP (Piano per l’Edilizia Economica e Popolare), in luogo dei valori accertati dall’ente impositore in Euro 165/175 al mq., senza dare adeguata motivazione sul punto controverso.

2. Con il secondo motivo di ricorso, il Comune di Olbia deduce, inoltre, l’omessa motivazione circa un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. 2.1. L’ente ricorrente non condivide, in proposito, la conclusione cui è pervenuto il giudice di appello nel ritenere non tassabile la superficie di mq. 14.737, ceduta dalla contribuente allo stesso Comune di Olbia, poichè – a suo dire – non corrisponderebbe a verità che su tale questione il Comune avesse prestato acquiescenza in giudizio. Ritiene, invero, il ricorrente che la CTR abbia del tutto omesso di indicare le ragioni per le quali ha ritenuto che l’ente non avesse contestato l’eccezione, riproposta in appello dalla società Immobiliareuropea s.p.a., circa la non tassabilità dell’area in questione, laddove tutte le eccezioni sollevate dalla società contribuente erano state contestate dal Comune di Olbia nelle controdeduzioni in appello.

3. Premesso quanto precede, osserva la Corte che entrambe le censure suindicate si palesano del tutto infondate e vanno, pertanto, disattese.

3.1. Va premesso, infatti, che la deduzione di un vizio di motivazione della decisione impugnata con ricorso per cassazione non conferisce alla Corte il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, al fine di rivedere il ragionamento decisorio poichè non conforme alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi presi in considerazione. E’, per vero, fin troppo evidente che, in siffatta ipotesi, il motivo di ricorso si tradurrebbe in un’ inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice stesso, volta ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione.

3.2. La denuncia del vizio di motivazione può comportare, dunque, soltanto una verifica, da parte del giudice di legittimità, della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale dell’iter argomentativo seguito dal giudice di merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, scegliendo – dopo avere valutato l’attendibilità e la concludenza delle prove assunte – tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a comprovare i fatti in discussione (cfr, ex plurimis, Cass. 2272/07, 27162/09, 6694/09, 6288/11).

4. Tanto premesso in via di principio, va rilevato, quanto al primo motivo di ricorso, che – contrariamente a quanto assume il Comune ricorrente – il giudice di appello ha espressamente indicato i criteri posti a fondamento della valutazione in Euro 103,29 del valore dell’area residua di mq. 14.751, risultante dalla differenza tra la superficie totale di mq. 29.488, destinata all’Edilizia Economica e Popolare, e quella di mq. 14,737, ceduta al Comune di Olbia. Ed invero, al suindicato valore la CTR è prevenuta, sia in considerazione della destinazione urbanistica dell’area in questione (PEEP), sia sulla scorta del valore minimo al mq., stabilito con Delib. Consiglio Comunale 23 dicembre 1999, n. 116. 4.1. Ne discende che, avendo il giudice di appello indicato le ragioni sulle quali si fonda la sua decisione sul punto controverso, e non potendo questa Corte – come dianzi detto – nè censurare la selezione del materiale probatorio operato dal giudice di secondo grado, nè -tanto meno – rivalutare il merito degli apprezzamenti operati al riguardo, solo perchè difformi dalle aspettative della parte ricorrente, non può in alcun modo ritenersi configurabile il vizio motivazionale dedotto dal Comune di Olbia.

5. Del pari, per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, attinente alla non tassabilità dell’area di mq 14.737, perchè trasferita allo stesso Comune di Olbia, va rilevato che la CTR ha indicato l’elemento sul quale ha fondato il proprio convincimento, rappresentato – per l’appunto – dalla cessione dell’area in discussione, avvenuta con atto notarile del 23.5.91, che aveva determinato la non assoggettabilità di tale superficie all’ICI. Per il che, è di palese evidenza che la mancata contestazione, da parte del Comune, dell’eccezione di non tassabilità di tale area, proposta dalla contribuente, assume, nell’economia dell’impugnata sentenza, un rilievo del tutto accessorio, quale ulteriore ragione sulla quale si fonda il convincimento del giudicante.

5.1. Ne discende la palese irrilevanza della deduzione dell’avvenuta contestazione di tale eccezione, operata dall’ente ricorrente, e la conseguente insussistenza del dedotto vizio di omessa motivazione, atteso che l’impugnata sentenza è adeguatamente sorretta, nel suo impianto motivazionale, dal rilievo dell’avvenuta cessione dell’area in questione, in epoca precedente (1991) le due annualità di imposta in discussione (1999 e 2000).

6. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso proposto dal Comune di Olbia deve essere rigettato, con conseguente condanna dell’amministrazione ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla società resistente.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.500,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-10-2011) 02-11-2011, n. 39314

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 19.10.2009, la Corte d’ Appello di Trieste, lA sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine appellata da G.N. e T.V., li assolveva dal delitto di ricettazione di un condizionatore portatile;

qualificava le ipotesi residue di ricettazione come attenuate ex art. 648 c.p., comma 2 e per l’effetto riduceva la pena; confermava nel resto la sentenza impugnata con la quale erano stati dichiarati colpevoli anche del delitto di furto di cui al capo 1).

Contro tale decisione hanno proposto tempestivo ricorso gli imputati, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – carenza e/o contraddittorietà della motivazione per mancata concessione delle attenuanti generiche a G. N.; – mancanza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, espressamente richiesto per entrambi gli imputati.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perchè la modesta gravità dei fatti è stata già presa in considerazione al fine di ritenere l’ipotesi attenuata di cui al capoverso dell’art. 648 c.p., sicchè correttamente non è stata valutata ancora per le attenuanti generiche, peraltro motivatamente escluse in ragione dei precedenti penali specifici.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, quanto a G., per manifesta infondatezza perchè (pur essendo stata, per lui, ridotta la pena entro limiti edittali compatibili con il beneficio) il giudizio prognostico negativo è stato espresso laddove la Corte territoriale ha dato rilievo ai precedenti penali specifici;

quanto alla T. per genericità della relativa richiesta formulata con l’appello senza la specifica indicazione dei motivi posti a fondamento dello stessa, in violazione quindi di quanto disposto dall’art. 581 c.p.p., lett. c) violazione sanzionata dal successivo art. 591, comma 1, lett. c) e rilevabile anche in questa sede.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e i ricorrenti vanno in conseguenza condannati al pagamento delle spese processuali e della somma, che in ragione dei profili di colpa rinvenibili nei motivi di inammissibilità, si stima equo liquidare in Euro 1000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 22-12-2011, n. 10049

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che con il ricorso ritualmente notificato e depositato parte ricorrente impugna le graduatorie in epigrafe nonché il D.M. n. 42/2009 che in tema di integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento consentono l’inserimento del personale docente in tre ulteriori province, rispetto a quella di provenienza, ma sempre "in posizione subordinata (in coda");

Considerato che il ricorso, sulla base del sottorichiamato orientamento giurisprudenziale (Cassazione e Consiglio di Stato) risulta inammissibile per difetto di giurisdizione;

Visto l’art. 74 c.p.a. che così dispone: "Nel caso in cui si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata" e che, quanto alla motivazione essa può consistere, "se del caso a un precedente conforme";

Considerato che tali precedenti sono da individuarsi nella decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n11 del 4 luglio 2011 (che ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale esistente in subiecta materia anche alla luce dei dubbi evidenziali al riguardo dal giudice costituzionale con decisione n. 09 febbraio 2011, n.41) uniformatasi al recente orientamento del giudice della giurisdizione ex sentenza Cassazione Sezioni Unite civili n.22805 del 12 ottobre 2010;

– che nel riferito contesto e nelle more del giudizio interveniva:

– il comma 4ter, adottato in sede di legge di conversione del decreto legge del 25 settembre 2009, n. 134 che avrebbereso inefficace, in quanto norma (asseritamente) interpretativa, l’indirizzo giurisprudenziale di cui alla sentenza di questa Sezione (Tar lazio Sez.III bis) n. 10809 in data 27 novembre 2008.

– l’ordinanza n. 00230/2010 di questa Sezione sollevante questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4ter del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, convertito nella l. 24 novembre 2009, n. 167, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 51, comma 1, 97, comma 1, 113, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione;

– l’accoglimento da parte della Corte costituzionale,con sentenza 09 febbraio 2011, n.41 della sollevata questione di legittimità costituzionale con declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4 ter d.l. 25 settembre 2009 n. 134, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009 n. 167, per violazione dell’art. 3 cost., " posto che introduce, con effetto temporale rigidamente circoscritto a un biennio, una disciplina eccentrica, rispetto alla regola dell’inserimento "a pettine" dei docenti nelle graduatorie, vigente non solo nel periodo anteriore, ma anche in quello posteriore all’esaurimento del biennio in questione..", evidenziando in via preliminare che il contrasto di giurisprudenza in merito alla giurisdizione in subiecta materia "….preclude una pronuncia di inammissibilità della questione perché sollevata da un giudice privo di giurisdizione, avendo questa Corte affermato che il relativo difetto per essere rilevabile deve emergere in modo macroscopico e manifesto, cioè ictu oculi (sentenze n. 81 del 2010 e n. 34 del 2010)….)…".

Tenuto conto che la suindicata decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n11 del 4 luglio 2011 ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale surrichiamato ed ha avuto modo di ribadire in via definitiva che:

– "la questione sottoposta…. va decisa confermando la tesi della giurisdizione del giudice ordinario, per le ragioni…. fondate sulla base della situazione giuridica protetta, della natura della attività esercitata dall’amministrazione e della assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto: si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti e deve ritenersi esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale…."

"Infatti, da un lato, si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico….; dall’altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo….".

Preso atto che dal richiamato orientamento giurisprudenziale emerge chiaramente che i D M disciplinanti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi ma di atti ".. che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato…….. di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione".

Va quindi declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

Alla dichiarazione di difetto di giurisdizione segue il rinvio della causa al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione tenuto conto del disposto di cui all’art.11 secondo comma del c.p.a.ex D.Lgs. 272010 n. 104 che "fa salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda medesima entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia che declina la giurisdizione".

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) decidendo il ricorso in epigrafe ai sensi dell’art. 74 del c.p.a. lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione con conservazione degli effetti sostanziali e processuali, secondo le modalità di cui in parte motiva ex art.11 secondo comma del c.p.a.ex D.Lgs. 272010 n. 104.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 11-01-2012, n. 98 Abilitazione all’insegnamento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. per il Friuli-Venezia-Giulia respingeva (a spese compensate) il ricorso n. 349 del 2007, proposto dalla signora M.E. avverso la nota n. 13612 del 17 maggio 2007, con la quale l’Università degli Studi di Udine le aveva comunicato la mancata ammissione agli esami finali del corso speciale presso la Facoltà di scienza della formazione per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. c-bis), D.L. 7 aprile 2004, n. 1997, convertito dalla L. 4 giugno 2004, n. 143, per il mancato superamento dell’esame curriculare nella disciplina "fondamenti e didattica della storia".

L’adito T.a.r. respingeva, segnatamente, le censure di eccesso di potere per disparità di trattamento e difetto di motivazione, nonché di violazione, sotto vari profili, della disciplina regolamentare degli esami in questione, contenuta nel "manifesto degli studi" e nel regolamento didattico dell’ateneo, dedotti dalla ricorrente a sostegno del ricorso.

2. Avverso tale sentenza interponeva appello la ricorrente soccombente, sostanzialmente riproponendo parte delle censure di primo grado, seppur adattate all’impianto motivazionale dell’impugnata sentenza, e chiedendo, in sua riforma, l’accoglimento del ricorso di primo grado.

3. Le Amministrazioni appellate si costituivano con comparsa di stile, resistendo.

4. All’udienza pubblica del 22 novembre 2011 la causa veniva assegnata a sentenza.

5. L’appello è infondato.

5.1. Giova premettere, in linea di fatto, che l’originaria ricorrente, dopo un primo esito negativo della prova scritta nella disciplina "fondamenti e didattica della storia" tenutasi il 28 ottobre 2006, non è riuscita a superare l’esame, questa volta svoltosi in forma orale, neanche nella seduta del 13 dicembre 2006 (senza che, peraltro, l’esito negativo fosse stato registrato, onde offrirle un’altra possibilità di sostenere la prova, tenuto conto che in base all’art. 6 del "manifesto degli studi" dell’ateneo le prove d’esame potevano essere ripetute una sola volta).

Convocata quindi per il giorno 13 febbraio 2007, la ricorrente non si presentava, giustificando l’assenza con la documentata impossibilità di sostituzione nel servizio presso la scuola di appartenenza. Convocata infine per il giorno 27 aprile 2007, ella non riusciva neppure questa volta a conseguire un giudizio positivo, con ciò vedendosi precluso definitivamente l’accesso agli esame finali del corso di abilitazione.

5.2. Ciò premesso in fatto, osserva il Collegio che il T.a.r. correttamente ha disatteso il primo motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta la disparità di trattamento determinata dalla circostanza che la prova affrontata (e superata) da altro candidato il 13 febbraio 2007, vertente su sei domande generiche con un tempo a disposizione di un’ora, era connotata da un grado di difficoltà alquanto inferiore rispetto alla prova affrontata dall’istante il 27 aprile 2007, vertente su trenta domande a risposta multipla con un tempo a disposizione di soli trenta minuti. Inoltre l’odierna deducente, ad ulteriore accentuazione della denunziata disparità di trattamento, aveva dedotto che la prova d’esame era stata fissata nel periodo delle concomitanti sessioni d’esame di chimica, fisica, scienze, di due esami di laboratorio e di presentazione della tesi finale.

Orbene, con riferimento a quest’ultimo profilo va rilevato che la fissazione della prova al 27 aprile 2007 era riconducibile alla mancata presentazione dell’istante alla precedente prova del 13 febbraio 2007, e che tale assenza, seppur giustificata da esigenze di servizio, resta pure sempre imputabile alla sfera di responsabilità della stessa istante e non certo dell’Amministrazione, la quale aveva offerto alla ricorrente una terza possibilità di recupero, in deroga alla disciplina regolamentare, riservandole un trattamento in melius rispetto alle previsioni regolamentari (v. sopra sub 5.1.).

Quanto invece al primo profilo della censura in esame, la diversa metodologia di conduzione dell’esame (un minor numero di domande generiche da affrontare in un arco temporale maggiore rispetto a un maggior numero di domande a risposta multipla da risolvere in un arco temporale minore) non è minimamente significativa del grado di difficoltà della prova d’esame. Costituendo entrambe le metodologie strumenti idonei di verifica della preparazione dei candidati, la diversità del metodo applicato non costituisce affatto indice di una disparità di trattamento nei termini prospettati dall’odierna appellante.

5.3. Parimenti consona alla natura della disciplina oggetto della prova de qua ("fondamenti e didattica della storia") appare la nomina, quale commissario d’esame, del prof. Tilatti Andrea, docente di storia ed esperto in storia medievale ed ecclesiastica, e dunque di certo a conoscenza delle materie storiografiche in una prospettiva didattica, sicché a ragione è stato disatteso il denunziato vizio di eccesso di potere sotto il profilo in questione, peraltro dedotto tardivamente (come pure puntualmente rilevato nell’impugnata sentenza).

5.4. A ragione sono state inoltre disattese le censure d’illegittimità per violazione della disciplina regolamentare delle prove d’esame in oggetto, in quanto:

– il mancato rispetto del termine di preavviso di quindici giorni (ex art. 121, comma 8, del regolamento didattico dell’ateneo) per la data del 27 aprile 2007, anche se in ipotesi ritenuto comprovato (la comunicazione dell’Università risulta datata al 4 aprile 2007, mentre l’istante assume di esserne venuta a conoscenza solo il 20 aprile 2007), nel caso di specie non può assumere natura invalidante, avendo l’Amministrazione in ogni caso provveduto al tempestivo invio della comunicazione, tenuto conto che la nuova data era stata fissata per esigenze riconducibili all’assenza della ricorrente alla sessione precedente, peraltro su istanza inoltrata dalla medesima solo il 21 marzo 2007 (v. doc. 14 del fasc. di parte ricorrente, mentre l’istanza del 10 febbraio 2007, prodotto sub doc. 13, ha ad oggetto la richiesta di posticipazione dell’esame del 13 febbraio 2007 al giorno successivo del 14 febbraio), sicché, in considerazione della ristrettezza dei termini (infatti, secondo previsione regolamentare l’esame in ogni caso doveva essere concluso entro il mese di aprile) e in applicazione del principio di leale collaborazione che deve improntare la condotta di tutte le parti (pubblica e privata) del rapporto di diritto amministrativo, il lamentato ricevimento della comunicazione oltre il termine di preavviso va ricondotto a forza maggiore, per gli effetti della citata disposizione regolamentare (che testualmente recita: "La data di un appello di esame non può essere anticipata e può essere posticipata solo per un grave e giustificato motivo. In ogni caso, deve esserne data comunicazione agli studenti mediante affissione all’Albo della struttura didattica 15 giorni prima della data prevista dal calendario, salvo i casi di forza maggiore"), a prescindere dal rilievo che detta norma non esige affatto la comunicazione individuale al singolo candidato, richiedendo per contro la sola pubblicazione sull’albo della struttura didattica;

– l’asserito mancato svolgimento pubblico dell’esame (in violazione dell’art. 121, comma 6, del regolamento didattico) non può essere desunto dalla circostanza meramente contingente della mancata presenza in concreto di pubblico all’esame, mentre risulta del tutto sfornita di prova l’eventuale impedimento a persone terze di accedere allo studio del titolare della disciplina, nel quale si era svolto l’esame, con conseguente corretta reiezione anche della censura de qua da parte del T.a.r.

5.5. Nei motivi d’appello non risulta, invece, specificamente censurata la statuizione di rigetto dei motivi di carenza di motivazione del giudizio negativo riportato dalla ricorrente nelle prove d’esame e di violazione del diritto a discutere con il presidente della commissione gli elaborati delle prove scritte, talché ogni relativa questione esula dal devolutum.

6. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.

Considerato l’esito del giudizio, le spese del grado come liquidate in parte dispositiva vanno poste a carico dell’appellante soccombente.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 8646 del 2009), lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; condanna l’appellante a rifondere alle Amministrazioni appellate le spese del grado, che si liquidano nell’importo complessivo di Euro 300,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Roberto Garofoli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.