Cass. civ. Sez. V, Ord., 24-01-2011, n. 1603 Dogana

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis; nei termini che di seguito si trascrivono:

"La S.p.A. Adriano Corsi propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli – Venezia Giulia che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato il ricorso avverso un avviso di accertamento suppletivo e rettifica dell’Agenzia delle Dogane.

L’Agenzia delle Dogane resiste con controricorso.

Il ricorso contiene tre motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza dei primi due motivi, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con i primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente, la società, sotto diversi profili di violazione di legge, censura la sentenza impugnata per essersi pronunciata ultra petita, rilevando il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado, pur in assenza di appello sul punto da parte dell’Agenzia delle Dogane.

I due motivi, ammissibili ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., sono fondati.

E’ infatti pacifico che l’Agenzia delle Dogane non avesse proposto appello sotto il profilo della ultrapetizione. Il giudice di appello non aveva pertanto il potere di rilevarla d’ufficio nè, in senso contrario, può giovare la giurisprudenza citata dalla controricorrcnte, non vertendosi nella specie in tema di eccezioni in senso stretto bensì di motivi di appello.

Resta assorbito, in quanto la questione deve essere rimessa al giudice del rinvio, il terzo motivo, relativo all’omessa pronuncia nel mento";

che le parti non hanno presentato memorie; che il collegio non condivide del tutto la proposta del relatore; che, infatti, il primo motivo va dichiarato inammissibile, concludendosi con un quesito multiplo, in quanto tale inidoneo a consentire alla Corte di risolvere la controversia con una singola risposta;

che è invece ammissibile il secondo motivo in quanto, pur lamentadosi la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, soccorre la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la configurazione formale della rubrica del motivo di gravame non ha contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato, poichè è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. 7882/06, 23621/06, 7981/07);

che il motivo è fondato, per le ragioni esposte nella relazione, tenuto conto del principio di cui all’art. 161 cod. proc. civ. e del fatto che la giurisprudenza invocata dall’Agenzia controricorrente si riferisce alla diversa problematica concernente l’ampliamento del thema decidendum;

che, per le ragioni ancora esposte in relazione, va dichiarato assorbito il terzo motivo;

che, conclusivamente, accolto il secondo motivo, dichiarato inammissibile il primo ed assorbito il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della (Commissione tributaria regionale del Friuli – Venezia Giulia.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo ed assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Friuli – Venezia Giulia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-11-2010) 27-01-2011, n. 2979

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Trieste con sentenza del 7.12.2009 confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Pordenone in data 26.1.2005 di condanna del ricorrente alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 600,00 di multa per il reato di truffa aggravata.

Il B. noleggiava inizialmente una vettura Opel Zafira corrispondendo una prima rata in contanti, successivamente si ripresentava asserendo di voler espandere la propria attività nel mercato tedesco e noleggiava altre 4 vetture identiche corrispondendo come rata un assegno caduto poi in protesto.

Le 5 vetture non venivano poi recuperate.

La Corte territoriale riteneva la sussistenza del reato di truffa in quanto l’imputato aveva carpito la buonafede delle parti lese onorando il primo impegno rateale e così dando l’impressione di essere solvibile ed asserendo di voler espandere la propria attività all’estero la seconda volta, mentre ben sapeva che la propria azienda era decotta e consegnando un titolo che ben sapeva privo di copertura.

Ricorre l’imputato che allega la carenza motivazionale della sentenza impugnata in ordine alla contestata aggravante ex art. 61 c.p., n. 7.

Con il secondo e terzo motivo si allega che sussistevano solo gli estremi dell’appropriazione indebita in quanto eventualmente l’imputato si sarebbe appropriato di beni contrattualmente già acquisiti e che comunque nessun artificio o raggiro era stato posto in essere per carpire la buona fede della parte offesa.
Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Il primo motivo non è stato previamente sollevato con il ricorso in appello e quindi è inammissibile in questa sede. Circa gli altri motivi con i quali si contesta la ritenuta "truffa contrattuale" la Corte territoriale ha già richiamato gli artifici e raggiri posti in essere per carpire la fiducia della parte offesa: il ricorrente ha onorato il primo impegno rateale pagando in contanti e così dando l’impressione di essere solvibile e la seconda volta ha dichiarato di voler espandere la propria attività all’estero corrispondendo un titolo non solvibile, mentre ben sapeva che la propria azienda era decotta ed ovviamente che il titolo era privo di copertura. Senza tali raggiri il ricorrente non avrebbe avuto in consegna le autovetture che poi non ha riconsegnato. La motivazione appare congrua e logicamente coerente, le censure ripropongono negli identici termini dell’atto di appello la tesi della mera appropriazione indebita che non può essere seguita essendo emerso un quid pluris nella condotta dell’imputato, prima ricordato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. La parte civile non ha depositato alcuna nota spese, come da verbale.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-03-2011, n. 6911 Notificazione a mezzo posta Relata di notifica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, basato su due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della GEN.CO s.r.L, in liquidazione, ai fini dell’IRPEG e dell’ILOR relative al 1987. che la contribuente non si è costituita.

Considerato che il ricorso è stato notificato a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., e che la ricorrente non ha provveduto al deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata;

che ciò determina, in mancanza della costituzione in giudizio dell’intimata, l’inammissibilità del ricorso, per assenza di prova della instaurazione del contraddittorio (Cass., Sez. un., n. 627 del 2008);

che non v’è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 26-04-2011, n. 9326 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

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Svolgimento del processo

Con atto notificato il 23 giugno 2005, D.M. e P. E. ricorrono, sulla base di quattro motivi, illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Alessandria, depositata il 4 dicembre 2004, che aveva respinto la loro opposizione all’ordinanza ingiunzione che applicava loro la sanzione amministrativa per violazione del R.D. n. 1265 del 1934, art. 221 per avere adibito ed utilizzato, quali proprietari, un appartamento sito nel territorio del Comune di Alessandria senza avere richiesto ed ottenuto il prescritto certificato di abitabilità. In particolare, il Tribunale motivò la sua decisione affermando che il provvedimento era stato legittimamente emesso dal dirigente del Corpo della Polizia municipale, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 107 e che era infondata l’eccezione dei ricorrenti in ordine alla violazione dei termini per la trasmissione degli atti dall’Autorità giudiziaria all’Autorità competente in via amministrativa ai fini della notificazione della contestazione agli interessati, atteso che, nel caso di specie, essendosi il procedimento giudiziario concluso con un decreto penale di condanna, tale notificazione non era necessaria, aggiungendo che, comunque, il comune procedente aveva agito nel termine di legge decorrente dalla ricezione degli atti. Il Comune di Alessandria resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 107 e del D.L. n. 507 del 1999, art. 23, art. 27 tu. n. 320 del 2001 e 24 Reg. Corpo di Polizia municipale del comune di Alessandria, assumendo l’erroneità della decisione impugnata per non avere identificato il dirigente comunale competente in quello preposto al settore Territorio e Ambiente e per avere ritenuto irrilevante, a tal fine, la ripartizione interna delle competenze. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già più volte chiarito che, a seguito dell’entrata in vigore del testo unico delle disposizioni sugli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 2000, la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative, che sono tipici provvedimenti amministrativi, trattandosi di atti autoritativi posti essere da una pubblica amministrazione nell’esplicazione di una potestà amministrativa ed aventi rilevanza esterna, è stata devoluta ai dirigenti degli enti locali dall’art. 107 del suddetto decreto (Cass. n. 21631 del 2006; Cass. n. 6362 de 2004). Ora, nel caso di specie questa regola risulta osservata, atteso che, com’è pacifico, il provvedimento impugnato risulta emesso dal dirigente de Corpo della polizia municipale. Nè si riviene, sulla base delle censure formulate sul punto dai ricorrenti, alcuna violazione delle norme in tema di riparto interno di competenze tra i vari dirigenti comunali, atteso che il Corpo della Polizia municipale, come dedotto nel controricorso, ha competenze in materia di vigilanza sul territorio ai fini anche dell’accertamento e della repressione degli illeciti in materia edilizia ed urbanistica.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e della L. n. 689 del 1981, art. 14 censurando la sentenza impugnata per non avere rilevato che l’ordinanza ingiunzione opposta era affetta da evidente nullità in quanto emessa dal dirigente dello stesso corpo di polizia municipale che aveva accertato l’infrazione e, quindi, in palese conflitto tra autorità emanante ed organo accertatore.

Il mezzo è manifestamente infondato, non rinvenendosi nell’ordinamento alcuna incompatibilità tra l’autorità che accerta la violazione e quella competente a provvedere sulla sanzione. Nè si vede in quale modo tale coincidenza possa ledere il diritto di difesa della parte in giudizio garantito dall’art. 24 Cost..

Il terzo motivo di ricorso denunzia falsa e errata applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 1, comma 2, e art. 2 lamentando che la sentenza impugnata non abbia rilevato, quale causa di annullamento dell’atto opposto, che nel corso del procedimento non era stato rispettato il termine di 90 giorni previsto per la trasmissione degli atti dall’autorità giudiziaria a quella amministrativa, tenuto conto che gli atti erano stati trasmessi per errore alla ASL e solo successivamente al Comune, il quale aveva provveduto alla loro notifica dopo 10 mesi dalla adozione della sentenza che disponeva la trasmissione.

Il mezzo è inammissibile ed anche infondato.

Inammissibile perchè esso non investe l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha affermato che la notificazione della contestazione agli interessati non era nella specie necessaria, per essere i ricorrenti già stati edotti del fatto in quanto destinatari di un decreto penale di condanna.

Infondato in quanto è del tutto pacifico l’indirizzo della giurisprudenza secondo cui, qualora gli elementi integranti un illecito amministrativo emergano dagli atti di un procedimento penale, il termine stabilito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, comma 2, per la contestazione della violazione decorre dalla ricezione, da parte dell’autorità amministrativa degli atti trasmessi dall’autorità giudiziaria (Cass. n. 7754 del 2010; Cass. n. 23477 del 2009).

Il quarto motivo di ricorso assume che il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa era precluso in quanto i ricorrenti erano stati assolti in sede penale.

Il mezzo è inammissibile in quanto propone un’eccezione nuova, non risultando, nè il ricorso lo specifica, che tale argomentazione sia stata avanzata con il ricorso introduttivo.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dei ricorrenti.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

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