Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-01-2013) 08-02-2013, n. 6258

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo – Motivi della decisione
B.C., imputato e già condannato con sentenza di primo grado in sede penale anche al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, XXXs.p.a. da determinasi in separata sede, con riconoscimento comunque di una provvisionale di Euro 400.000,00, ricorre avverso l’ordinanza 18/29.5.2012 del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, in sede di riesame della pregressa ordinanza dello stesso tribunale in data 17.4.2012, confermava il sequestro conservativo di denaro,quote societarie e di beni riferibili all’esclusiva disponibilità dell’imputato per un valore corrispondente alla provvisionale come sopra quantificata. Con unico motivo di ricorso la difesa dell’imputato, richiamandosi all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), segnala la carenza, anche in punto di motivazione, del periculum in mora, per essere a sua volta la parte civile debitrice e nei confronti della Oleodinamica s.a.s., di cui l’imputato è amministratore e socio accomandatario, della somma di Euro 254.200,00 s.s.a., oltre interessi e spese legali, giusto decreto ingiuntivo agli atti, con la conseguenza che, in forza della disposta restituzione, nel procedimento penale contro il ricorrente, a quest’ ultimo di denaro e titoli in precedenza sequestrati, per un valore di 450.000,00, sarebbe venuta meno l’inadeguatezza del patrimonio del debitore rispetto all’ammontare complessivo delle pretese risarcitorie.
Il ricorso non merita accoglimento perchè infondato.
Questa stessa Sezione – Sez. 2, 26.1/23.2.2011, Grossi, Rv 249663 – ha già ritenuto che l’applicazione del sequestro conservativo presuppone un giudizio prognostico che faccia fondatamente ritenere che le garanzie possano venire a mancare o essere disperse, sia per fatti indipendenti dalla volontà e, quindi, dal comportamento del debitore (garanzie che manchino), sia per comportamenti addebitabili più strettamente al debitore (garanzie che si disperdano), atteso che il legislatore ha voluto coprire tutta la possibile gamma delle ipotesi che, in astratto, potrebbero portare alla perdita delle garanzie, avendo avuto l’obiettivo primario di garantire e proteggere comunque il credito (dell’erario e/o dei privati). Ne consegue che deve ritenersi ricorrere il periculum in mora, presupposto del sequestro conservativo, laddove il rischio di perdita delle garanzie del credito sia apprezzabile in relazione a concreti e specifici elementi riguardanti, da un lato, l’entità del credito e la natura del bene oggetto del sequestro e, dall’altro, la situazione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l’atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo. Ne consegue che, quel pericolo deve ritenersi sussistente a fronte di un patrimonio incapiente del debitore in relazione alla somma dovuta al creditore ed in presenza di un comportamento del debitore volto alla dispersione della garanzia costituita dalle proprie disponibilità (Sez. 6 15.3/30.5.2012, Lombardi, Rv 252865).
I motivi di ricorso si concentrano, e solo, sull’eventuale arricchimento del patrimonio personale e dell’imputato in forza del credito vantato dall’accomandita nei confronti della parte civile ECO 4.
Ma è ben possibile contestare l’insussistenza delle situazioni di debito e di credito, peraltro disomogenei nel valore, tra i medesimi soggetti – il B. da un parte e la parte civile, la Eco 4 s.p.a. dall’altra – per vantare non il B., ma la Oleodinamica s.a.s., di cui il ricorrente è amministratore unico e socio accomandatario, un credito nei confronti della società, costituita parte civile. Ed il ricorrente nulla segnala sulle situazione patrimoniale della società di cui è amministratore, dalla quale sia possibile dedurre in che misura le somme ad essa dovute possano ripartirsi tra il socio accomandatario, i soci accomandanti e gli eventuali creditori verso la società in accomandita, all’esito della sola quale operazione sarebbe possibile realisticamente valutare, e di che entità, il patrimonio del imputato. Allo stato una tale operazione non risulta per nulla considerata dalla difesa del ricorrente. Si impone, di conseguenza, il rigetto del ricorso, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2013




Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-10-2013) 23-01-2014, n. 3254

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Svolgimento del processo
xxx ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 27 marzo 2013 del Tribunale del Riesame di Ancona, con la quale, è stato rigettato il ricorso avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Ancona in data 26 febbraio 2013, con cui è stata applicata nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di ricettazione e riciclaggio e in ordine a singoli reati fine.
A sostegno dell’impugnazione xxx ha dedotto:
a) Violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 125, 294, 273 e 309 c.p.p., artt. 416 e 648 bis c.p. e L. n. 264 del 1991, art. 6.
Il ricorrente censura la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ritenuti sussistenti dal TDL, anche in considerazione della acquisizione alla pratica da sottoporre poi al controllo dell’U.M.C. di documentazione apocrifa secondo l’accusa, finalizzata ad eludere il controllo delle pratiche grazie poi alla collaborazione del C.; in realtà anche le anomalie contestate nel corso delle indagini relative alla disinvoltura con cui venivano rilevati i dati identificativi del cliente, sarebbe smentita dalla annotazioni effettuati sui registri di sua competenza. Inoltre le pratiche falsificate relative ad autovetture oggetto di riciclaggio sono state evase anche presso altri uffici della M.C. senza che venissero riscontrate anomalie. Infine le pratiche falsificate riguarderebbero un numero talmente esiguo di autovetture, rispetto a quelle complessivamente oggetto della procedura contestata, che non sarebbe significativo per dimostrare la responsabilità del ricorrente e dell’Agenzia collegata di (OMISSIS) del coimputato D.C.. In realtà non vi era alcun specifico interesse che avrebbe spinto il ricorrente ad acquisire le pratiche dalla Mau Service e da inoltrare presso l’U.M.C. di (OMISSIS); non vi era alcun legame preferenziale e la ragione per cui la sua agenzia venne scelta dalla MAU, come da altre agenzie non di (OMISSIS), sarebbe stata quello della velocità dell’espletamento della pratica di nazionalizzazione dell’autovettura rispetto ad altri U.M.C..
Contesta infine che la collaborazione con il C. possa essere elemento individualizzante la consapevolezza dell’esecuzione di un’operazione illecita e dell’appartenenza al medesimo sodalizio criminale. Le riprese video all’interno della stanza occupata e le intercettazioni non farebbero emerge elementi significativi in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di responsabilità. In ogni caso il ritenuto negligente controllo delle pratiche da parte del D.C. non troverebbe elementi significativi nella contestata esecuzione dell’attività di riciclaggio.
b) Violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 125, 294, 273 e 309 c.p.p., artt. 416 e 648 bis c.p. con riferimento alla dedotta inutilizzabilità degli esiti d elle intercettazioni audio e video di cui ai decreti autorizzativi n. 665/11, n. 939/11, 1102/11 e 119/111 emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo relativamente al proc. pen. n. 18072/10.
Il ricorrente deduce l’inutilizzabilità dell’esito delle intercettazioni disposte nel diverso procedimento pendente presso la Procura di Palermo e indicato in epigrafe, concernente il reato di cui all’art. 479 c.p., commesso in concorso da più persone, in (OMISSIS), non connesso o collegato a quello in esame.
c) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione all’art. 125 c.p.p., art. 309 c.p.p., comma 5 e art. 10 c.p.p., artt. 15 e 24 Cost..
Il ricorrente lamenta l’inutilizzabilità delle suddette intercettazioni in quanto non sarebbero stati trasmessi i decreti autorizzativi al TDL, ed erroneamente il TDL avrebbe messo a carico del ricorrente l’onere di tale adempimento.
d) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all’art. 125 Cost. e artt. 8 e 9 c.p.p..
Il ricorrente contesta le motivazioni del TDL con cui è stata ritenuta corretta l’attribuzione della competenza al Tribunale di Ancona, in forza della residenza del presunto capo dell’associazione tale A. in (OMISSIS). La competenza doveva essere determinata in base al luogo dove sono stati commessi i reati fine, (OMISSIS) e eventualmente (OMISSIS).
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato.
2. Preliminarmente la Corte osserva che, nonostante l’intervenuta scarcerazione del ricorrente permane l’interesse dello stesso alla decisione in applicazione del principio giurisprudenziale in base al quale nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza – a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti – ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (v. Cass, Sez. Un., 27/10/2011, n. 6624, CED 251693). Pertanto in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata, come nella fattispecie in esame permane l’interesse a coltivare l’impugnazione ove la parte intenda servirsi, come dichiarato a verbale, dell’eventuale pronuncia favorevole ai fini della richiesta di riparazione dell’ingiusta detenzione (Cass., Sez. 6, 21/03/2013, n. 19217, CED 255135).
3. Per quanto riguarda l’eccezione di incompetenza territoriale rileva la Corte che la stessa deve essere disattesa, condividendo la valutazione del Tribunale del riesame. Allo stato degli atti il TDL ha ritenuto corretta la competenza del Tribunale di Ancona proprio perchè il capo dell’associazione risiede a (OMISSIS), dove non solo si è radicato il pactum sceleris, ma da dove sono partite le concrete direttive e si è effettivamente manifestata e realizzata l’operatività della struttura (V. Cass., sez. 2^, 16 maggio 2012, n. 22953, CED 253189).
4. Per quanto riguarda l’inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni telefoniche osserva la Corte che anche in questo caso il ragionamento del TDL è condivisibile. Preliminarmente deve essere sottolineato che in tema di intercettazioni di conversazioni, seppur la riunione di procedimenti non è di per sè condizione sufficiente ad escluderne la diversità, in quanto, ai fini del divieto di utilizzazione ex art. 270 cod. proc. pen., occorre far riferimento ad una nozione sostanziale di "diversità", quest’ultima può essere esclusa in presenza di indagini strettamente connesse o collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico. (Sez. 6, 15/03/2012, n. 20910 Avena, CED. 252863). Pertanto la nozione di identico procedimento, che esclude l’operatività del divieto di utilizzazione previsto dall’art. 270 cod. proc. pen., può prescindere da elementi formali come il numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato ed impone una valutazione sostanziale, con la conseguenza che il procedimento è considerato identico quando tra il contenuto dell’originaria notizia di reato, alla base dell’autorizzazione, e quello dei reati per cui si procede vi sia una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico (v. anche Sez. 6, 15/11/2012, n. 46244 del P.G., xxx e altri, CED 254285). In sostanza, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall’art. 270 c.p.p., comma 1, il concetto di "diverso procedimento" va collegato al dato della alterità o non uguaglianza del procedimento, in quanto instaurato in relazione ad una notizia di reato che deriva da un fatto storicamente diverso da quello oggetto di indagine nell’ambito di altro, differente, anche se connesso, procedimento. (Sez. 2, n. 49930 del 11/12/2012 – dep. 28/12/2012, Perri e altro, Rv. 253916), e non quindi dal medesimo filone investigativo, da cui traggono origine procedimenti connessi, relativi alla medesima fattispecie criminosa, come è avvenuto nel caso in esame. Ciò premesso devono ritenersi utilizzabili, ai fini cautelari, i risultati delle intercettazioni telefoniche, disposte a seguito di captazione eseguita in diverso procedimento, di cui non sia stato acquisito l’originario provvedimento autorizzativo nè sia stato effettuato alcun deposito ex art. 270 cod. proc. pen., in quanto le risultanze dell’intercettazione del procedimento a quo influiscono sulle autorizzazioni relative al procedimento "ad quem" come mero presupposto di fatto, incidente sulla motivazione dei successivi, autonomi provvedimenti autorizzativi solo sotto il profilo della loro rilevanza ai fini della verifica dei "gravi indizi di reato", richiesta dall’art. 267 c.p.p., comma 1, mentre il deposito di cui all’art. 270 c.p.p., comma 2, – da effettuarsi con le modalità previste dall’art. 268 c.p.p., commi 6 e 8, – non rileva, a pena di inutilizzabilità, nel corso delle indagini preliminari, trattandosi di adempimento che può essere legittimamente procrastinato per esigenze investigative, non oltre il termine delle indagini stesse, ex art. 268 c.p.p., comma 5. In ogni caso le esigenze della difesa risultano salvaguardate anche attraverso il deposito nel procedimento "diverso" degli atti concernenti le intercettazioni, anche perchè la parte che eccepisce nel procedimento "ad quem" la mancanza o l’illegittimità dell’autorizzazione per opporsi all’utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in un procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, ha l’onere di produrre il decreto autorizzativo (se del caso, richiedendone copia ex art. 116 c.p.p.), in modo da porre il giudice in grado di verificare l’effettiva inesistenza nel procedimento "a quo" del controllo giurisdizionale prescritto dall’art. 15 Cost.. (Sez. 6, n. 6875 del 15/01/2009 – dep. 17/02/2009, Pagano, Rv. 243671).
5. Per quanto riguarda la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non vengono sostanzialmente sollevate censure se non relative ad elementi di fatto, tese a sminuire il ruolo avuto dal C. nella vicenda; la versione alternativa fornita dal ricorrente non può trovare ingresso in questa sede in quanto il ragionamento dei giudici del riesame non è assolutamente abnorme; al contrario lo stesso fa riferimento ad elementi oggettivi, riconosciuti dallo stesso r. gip con riferimento alla gravità degli indizi di colpevolezza, (l’accertato collegamento sistematico C. – D. C., la finalizzazione della loro collaborazione nell’opera di nazionalizzazione delle autovetture di provenienza illecita, l’"evasione di pratiche" automobilistiche, senza l’esecuzione di alcun effettivo controllo dal soggetto preposto ( C.) rispetto a documentazione prodotta dal D.C., secondo scadenze temporali predefinite,in assenza di qualsiasi prassi al riguardo, oltre che in contrasto con la disciplina vigente (v. in particolare pagg. 9 e 10 dell’ordinanza del TDL); il ruolo svolto nella commercializzazione delle autovetture proprio grazie all’interveto dell’Agenzia di (OMISSIS) e della collaborazione del C., a prescindere dal contenuto delle intercettazioni telefoniche). Anche sotto quest’ultimo profilo il ragionamento del Tribunale del riesame appare esente da censure logico giuridiche, proprio perchè valorizza una analisi altamente probabilistica, saldamente ancorata allo svolgimento dei fatti in esame.
6. Con riferimento alle esigenze cautelari la scelta della misura, peraltro, è stata rapportata dal TDL al ruolo assunto dall’indagato nell’organizzazione, dal pericolo della reiterazione criminosa.
7. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condannati ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2014

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 620/09

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Vincenzo Antonio Borea – Presidente

Riccardo Savoia – Consigliere

Alessandra Farina – Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 899/2008 proposto da Arciconfraternita di San Cristoforo e della Misericordia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Maria Tedeschi, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Mestre-Venezia, Piazza XXVII Ottobre 29,

contro

la Regione Veneto in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dagli avv. Ezio Zanon e Maria Margherita Fabris, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura regionale in Venezia, San Polo 1429/b,

per l’annullamento

del decreto in data 29.2.2008 n. 24, comunicato con lettera in data 27.3.2008 e protocollato al n. 158586, recante cancellazione della parte ricorrente dal Registro regionale del volontariato; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente.

Visto il ricorso, notificato il 28.4.2008 e depositato presso la segreteria il 14.5.2008 con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione della Regione Veneto, depositato in Segreteria il 30.5.2008 con i relativi allegati;

visti gli atti tutti della causa;

uditi alla pubblica udienza del 15 gennaio 2009 (relatore il Consigliere Alessandra Farina) gli avvocati: Tedeschi per la parte ricorrente e Fabris per la Regione Veneto;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Fatto

La ricorrente, Associazione appartenente sin dal 1899, in qualità di fondatrice, alla Confederazione nazionale Misericordie d’Italia, già iscritta nel Registro regionale del Veneto delle Organizzazioni di Volontariato con decreto n. 2 del 1.2.2000, successivamente confermata con decreto n. 35 del 21.2.2003, riceveva comunicazione da parte dei competenti uffici regionali che la procedura per il rinnovo dell’iscrizione era stata modificata.

A tal fine la ricorrente provvedeva alla trasmissione di tutta la documentazione pertinente la propria struttura e le attività svolte.

Con una prima nota dell’8.8.2006 la Direzione Regionale per i Servizi Sociali della Regione Veneto faceva presente che la richiesta di conferma non poteva trovare ancora evasione per carenza di documentazione.

A seguito di tale ulteriore invito ad integrare la documentazione necessaria, la Regione rilevava che sussistevano impedimenti al mantenimento dell’iscrizione al Registro delle Organizzazioni di volontariato e che risultava preferibile orientarsi verso l’iscrizione nel Registro delle Associazioni di promozione sociale ex L. n. 383/2000.

Stante l’opposizione espressa dalla ricorrente, seguiva l’invito a rivedere il contenuto dello statuto dell’associazione, onde adeguarlo ai canoni stabiliti dalla normativa sulle organizzazioni di volontariato.

Nonostante le integrazioni apportate allo statuto e alla ulteriore documentazione prodotta, la Regione disponeva la cancellazione della ricorrente dal Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, per le ragioni indicate nel decreto n. 24/2008, così come riportate nella lettera di comunicazione del 25.3.2008.

Le ragioni, ivi individuate, quali ostative al rinnovo dell’iscrizione investono in primo luogo il contenuto dello statuto dell’organizzazione, che nonostante le modifiche apportate, ad avviso della Regione, non consente il rispetto della “…previsione del principio della democraticità della struttura (trattasi infatti di un’organizzazione soggetta alla giurisdizione del Patriarca di Venezia) e l’esclusione di ogni interesse da parte dei soci iscritti (l’iscrizione consente di fruire della sepoltura nelle tombe, nei loculi, negli ossari e nelle aree di Sodalizio e la finalità precipua è quella di provvedere a speciali sepolture per gli iscritti)”.

Ad ulteriore conferma della decisione assunta e della ritenuta riconducibilità dell’operato della ricorrente ad attività di solidarietà e non di volontariato, nella nota di comunicazione viene altresì sottolineato che “…l’esercizio del culto, la gestione del cimitero e degli appartamenti, risultano essere attività prevalenti e non possono considerarsi ‘prestazioni personali effettuate in modo diretto, spontaneo e gratuito dai volontari associati’ ”.

Avverso la disposta cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato insorge l’odierna ricorrente, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 266/91, denunciando le seguenti censure:

– Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.

Attese le ragioni esternate nel provvedimento impugnato, parte ricorrente osserva, in primo luogo, che la giurisdizione del Patriarca non influisce né altera in alcun modo il principio democratico posto a fondamento della struttura.

Invero, la giurisdizione del Patriarca ha unicamente valenza morale, spirituale ed ecclesiastica, senza incidere in senso tecnico sul perseguimento dei fini e sull’organizzazione interna dell’associazione.

Al contrario di quanto ritenuto dalla Regione, visto quanto previsto dagli articoli dello statuto, l’associazione risulta rispettare appieno i requisiti dell’art. 3 della legge quadro sul volontariato ( L. n. 266/91), quali sono l’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite agli aderenti, i criteri di ammissione ed esclusione degli stessi, i relativi obblighi e diritti.

Anche con riguardo alla seconda contestazione mossa nel provvedimento impugnato circa la fruizione da parte degli iscritti, in misura prevalente rispetto alle attività di volontariato, dei servizi di sepoltura, parte istante ne denuncia l’illegittimità per difetto di istruttoria e travisamento, osservando che solo a seguito di una corretta e compiuta analisi della documentazione prodotta sarebbe stato possibile giungere a conclusioni opposte.

In particolare viene evidenziata la mancata corretta valutazione dell’attività di volontariato, così come documentata, svolta dalle tre sezioni, a ciò dedicate, che compongono l’associazione.

– Violazione di legge (art. 3 della L. n. 241/90) per carenza assoluta di motivazione e/o eccesso di potere per motivazione carente ed apodittica.

Parte ricorrente ribadisce ulteriormente quanto già esposto con il motivo che precede, evidenziando come dal provvedimento impugnato non sia desumibile il processo logico-giuridico che ha condotto l’amministrazione regionale a disporre la cancellazione della ricorrente dal Registro regionale.

La Regione Veneto si è costituita in giudizio, contestando sotto ogni profilo le censure svolte in ricorso, sottolineando le ragioni della disposta cancellazione, così come debitamente supportate dall’istruttoria svolta e dalle risultanze emerse circa la struttura e le finalità proprie dell’associazione.

In modo particolare viene evidenziato che quella di volontariato rappresenta solo un’attività marginale rispetto a quella principale dell’associazione, così come rilevabile dallo statuto e confermato dai dati di bilancio.

Inoltre, viene sottolineato come le finalità e le attività svolte in prevalenza siano rivolte agli iscritti e non a soggetti terzi, in palese contrasto con il dettato normativo della legge quadro che esclude ogni vantaggio, anche indiretto, per gli aderenti alle associazioni di volontariato.

All’udienza del 15 gennaio 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Diritto

Con il ricorso in esame l’associazione ricorrente, Arciconfraternita di San Cristoforo e della Misericordia, chiede l’annullamento del provvedimento (decreto dirigenziale n. 24/2008) assunto dalla Direzione Regionale Servizi Sociali, di cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato.

Nel provvedimento impugnato, a sostegno della disposta cancellazione, viene disconosciuta l’attribuibilità alla ricorrente della qualifica di organizzazione di volontariato ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 266/91 (legge quadro) ed alla L.r. n. 40/93.

Invero, in sede di rinnovo dell’iscrizione, nonostante le modifiche apportate allo statuto, non è stata rilevata l’osservanza del principio di democraticità (con riguardo alla giurisdizione del Patriarca di Venezia) e l’esclusione di ogni interesse da parte dei soci iscritti.

In particolare, sotto tale secondo aspetto, viene evidenziato come le attività, espressamente previste dallo statuto, di esercizio del culto, della gestione del cimitero e della sepoltura degli aderenti risultano essere attività prevalenti rispetto alle ulteriori attività che l’associazione “potrà promuovere” a fini di volontariato, ai sensi della L. n. 266/91.

Parte ricorrente contesta entrambi tali assunti, rilevando il difetto di motivazione e di adeguata istruttoria.

Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato.

Quanto al primo aspetto (assenza di democraticità) evidenziato nel provvedimento di cancellazione come ostativo al rinnovo dell’iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato, tenuto conto che il rispetto di tale principio implica la possibilità per i soci di partecipare liberamente e senza condizionamenti alle scelte operative ed alla gestione dell’attività dell’associazione, senza incorrere in alcun tipo di ostacolo, si osserva come l’attribuzione della giurisdizione al Patriarca, cui spetta di approvare lo statuto, i regolamenti e loro modifiche, appaia in contrasto con l’osservanza di tale requisito.

Proprio la disamina dei singoli articoli dello statuto dimostra che tale giurisdizione è in grado di incidere sullo svolgimento dell’organizzazione, in quanto al Patriarca, a mezzo di un suo delegato, spetta di approvare lo statuto, i regolamenti e relative modifiche, la nomina di un eventuale commissario ad acta in caso di necessità ed al Patriarca sarà devoluta, in caso di scioglimento, una parte cospicua del patrimonio dell’associazione (75%), mentre solo il rimanente 25% sarà devoluta ad associazioni affini iscritte al Registro.

Ma è soprattutto con riferimento al secondo profilo stigmatizzato nel provvedimento impugnato (assenza dei caratteri distintivi delle associazioni di volontariato quanto ad assenza di alcun vantaggio personale, anche indiretto, a favore degli aderenti), che risulta correttamente evidenziata la ragione per cui, in applicazione della normativa di settore, nazionale e regionale, l’associazione ricorrente non può essere annoverata fra quelle di volontariato, ma semmai (come in precedenza suggerito dagli stessi uffici regionali) fra quelle di solidarietà.

Va al riguardo ricordato il dettato normativo di cui all’art. 2 della legge regionale, il quale prescrive che l’attività di volontariato sia quella “svolta per soli fini di solidarietà e verso terzi con esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti. Tale attività deve essere prestata in modo diretto….mediante prestazioni personali a favore di altri soggetti ovvero di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità”.

Proprio dall’esame delle previsioni statutarie, in rapporto alla disciplina di legge, emerge il dato rilevato dalla Direzione regionale per cui non viene escluso ogni interesse, anche indiretto, da parte degli iscritti alle attività dell’associazione, che, al contrario, quale finalità principale, prevede – all’art 2 dello statuto – che gli aderenti saranno i destinatari dell’attività della Confraternita per la sepoltura e l’accompagnamento funebre.

Tale attività risulta prevalente rispetto a quella di volontariato ed è connessa ai contributi a tal fine versati annualmente dagli iscritti, che, se non in regola, non potranno avvalersene.

Tale configurazione risulta in palese contrasto con la previsione normativa regionale, di cui all’art. 2 della L.r. n. 40/93, coerentemente con la legge quadro n. 266/91, sopra riportata, ove è prescritto che le associazioni di volontariato debbono rivolgersi esclusivamente a fini di solidarietà verso terzi.

Ancora una volta il richiamo all’art. 2 dello Statuto, così come articolato nell’elencazione degli scopi dell’Arciconfraternita, conferma tale conclusione.

Si legge infatti, secondo l’ordine ivi seguito, che compito dell’associazione è :

“Aiutare i defunti con preghiere, indulgenze, opere benefiche e soprattutto con l’offerta del sacrificio della Messa;

Provvedere speciali sepolture per gli iscritti nel cimitero di Venezia, sia nell’Oratorio di S. Cristoforo,….sia nei campi di inumazione successivamente concessi alla stessa e nei manufatti di proprietà del sodalizio;

Curare un conveniente accompagnamento funebre degli iscritti defunti;

Essa potrà promuovere ed esercitare opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze, contribuendo così alla rimozione delle causa di emarginazione e di abbandono dei sofferenti ed attuando possibili interventi di promozione di diritti alla vita, alla salute ed alla dignità umana.”

Risulta evidente, proprio dall’ordine in cui le attività vengono elencate dall’art.2 (peraltro rimasto invariato a seguito delle modifiche apportate dallo statuto) che l’attività di volontariato succede in ordine gradato rispetto alle attività principali, di cui si avvantaggiano gli iscritti.

I dati di bilancio, cui ha fatto riferimento la difesa regionale, relativamente alle attività svolte dalle tre sezioni dedicate ad opere di volontariato, avallano ulteriormente il giudizio di residualità di tali impegni rispetto a quelli prevalenti, anche sotto il profilo economico-contabile, dedicati al culto ed alla gestione del cimitero.

Alla luce delle ragioni sin qui esposte, il ricorso avverso il provvedimento regionale di cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato è infondato e va pertanto respinto

Si ritiene equo disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni altra domanda o eccezione, lo respinge.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, addì 15 gennaio 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 899/08

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Corte Suprema di Cassazione – Penale Sentenza n. 21059 del 2006 deposito del 28 settembre 2006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 26.11/1012.01 il GdP di Pesaro rigettava la opposizione proposta da P. A. avverso il p.v.c. elevato a suo carico dalla polizia municipale di Pesaro, a seguito della collisione avvenuta tra l’autovettura condotta dal P. ed il ciclomotore condotto da S. M. che, nell’urto, aveva riportato lesioni. Rilevava la sentenza che la ricostruzione dell’incidente da parte dei vigili accertatori era supportata dalle foto del sinistro in atti, oltre che dalla testimonianza dei vigili stessi. Invece il P. – assunto in libero interrogatorio – ed il suo passeggero G. erano incorsi in "difformità" che ne rendeva non accettabile la ricostruzione dell’incidente. Poiché l’incidente era avvenuto mentre l’autovettura effettuava la retromarcia, poiché tale manovra è di indubbia pericolosità e richiedeva la massima cautela, doveva ritenersi sussistente la violazione dell’art. 154.3 e 154.8 CdS contestata dai vigili urbani. Ricorre, con atto notificato il 3.12.02 al Comune di Pesaro presso i procuratori costituiti in primo grado, P. A., proponendo due motivi di censura. La controparte non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Sostiene il ricorrente col primo motivo che la sentenza impugnata è incorsa in violazione dell’art. 154.3 lett. c e 148.11 CdS perché, una volta ricostruito l’incidente nel senso precisato dal teste G. (e cioè che il P. aveva già ultimato la manovra quando, superando da destra, in violazione dell’art. 148.11 CdS, le auto che si erano fermate per consentire la manovra di retromarcia, era sopraggiunto a velocità sostenuta il ciclomotore) la colpa del ciclomotorista costituiva la causa unica ed assorbente del sinistro. Col secondo motivo il ricorrente sostiene che la sentenza è incorsa in vizio della motivazione e travisamento dei fatti quando ha disatteso la deposizione G., unico teste oculare, a favore di un rapporto privo di riferimento alcuno a dati oggettivi, redatto da agenti sopravvenuti quando i veicoli erano stati rimossi, basato solo sulle dichiarazioni della parte offesa e di un teste interpellato, per telefono, alcuni giorni dopo il fatto. Il ricorso va rigettato.

Tenuto conto della trasgressione contestata (l’art. 154.3 CdS impone ai conducenti "c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, [di] dare la precedenza ai veicoli in marcia normale") spettava al P. dimostrare che il ciclomotore non era in marcia normale o che era stato impedito a concedere la precedenza da cause di forza maggiore.

Il GdP ha basato il proprio giudizio di fatto – ed è solo il giudizio di fatto che il ricorso, in ultima analisi, vuole censurare – su due rilievi, attinenti alla presenza di foto che avvalorano la ricostruzione operata dai verbalizzanti ed alle contraddizioni nelle quali sono incorsi sia il trasgressore sia il suo passeggero, nel presentare la versione della difesa. Su tali ragioni del decidere, entrambe idonee a supportare la soluzione accolta, il ricorrente tace, pur insistendo su altri argomenti, in parte apodittici (il passeggero G. sarebbe stato l’unico testimone oculare; il ciclomotore sarebbe sopraggiunto a grande velocità dopo aver superato da destra gli altri veicoli) in parte supposti e comunque opinabili (i vigili urbani non potevano ricostruire l’incidente perché non v’erano tracce materiali e perché sopraggiunti a mezzi rimossi; la ricostruzione si baserebbe sulle sole dichiarazioni della parte offesa). Conseguentemente, risultando la motivazione in fatto esente da errori logici e giuridici, non possono prendersi in esame le censure di violazione di legge che presuppongono che l’incidente venga ricostruito come sostiene, ma non dimostra, la difesa. Non luogo a provvedere sulle spese perché la controparte non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.