Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-02-2011) 16-03-2011, n. 10711 Ricorso

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 7 ottobre 2010, il Tribunale di Roma, 1^ sezione penale, sull’accordo delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p., applicava nei confronti di C.C., in ordine ai reati di tentata rapina aggravata e lesioni personali aggravate, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva nonchè la continuazione, con la diminuente del rito, la pena di due anni di reclusione e Euro 600,00 di multa.

Contro tale decisione, la cui motivazione era letta contestualmente, ha proposto ricorso il 20 ottobre 2010, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento per omessa valutazione della capacità di intendere e di volere per l’assunzione massiccia di sostanze stupefacenti.
Motivi della decisione

Sulle conformi conclusioni del Procuratore Generale, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso perchè tardivamente proposto, oltre il termine di quindici giorni dalla lettura della sentenza contestualmente motivata, da parte di imputato da considerarsi presente in quanto detenuto rinunciante a comparire e perchè comunque sottopone in quanto detenuto rinunciante a comparire e perchè comunque sottopone questioni che attengono al merito, come tali non deducibili in questa sede.

Il ricorrente deve essere in conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, che in ragione dei motivi di inammissibilità, si stima equo liquidare in Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-06-2011, n. 13970 Espropriazione

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Svolgimento del processo

La società Avicola Alimentare Monteverde, proprietaria di un fondo costituito da terreno e fabbricato che il 25.5.1994 era stato, per mq. 1.190, espropriato dal Prefetto di Brescia, per la realizzazione dell’autostrada Bergamo-Brescia-Milano, convenne innanzi alla Corte di Appello di Brescia ANAS e soc. Autostrade Concessioni e Costruzioni per la determinazione delle dovute indennità e sull’assunto che esse dovessero computarsi sulla base della natura edificabile dell’area espropriata. Costituitesi le opposte – che escludevano che l’area potesse ritenersi munita di natura edificatoria dato che essa era solo area vincolata a rispetto autostradale, la Corte adita, espletata CTU, con sentenza 21.4.2005 ha determinato l’indennità di espropriazione dovuta in Euro 24.661,76 e quella di occupazione spettante in Euro 12.384,94. Nella motivazione della sentenza la Corte di Brescia ha affermato: che alla stregua degli accertamenti peritali l’area era dal PRG inserita nella zona D1 in parte ed in parte in area di rispetto stradale, che in particolare alcune particelle erano inserite in Zona industriale ed altre nell’area agricola E1, che il vincolo di rispetto stradale di cui alla L. n. 765 del 1967, art. 19 e L. n. 729 del 1961 art. 9 determinava fasce di inedificabilità senza indennizzo (trattandosi di limitazioni legali della proprietà) senza che su tal natura influisse la prevista commutabilità dell’area a fini edificatori, che nondimeno dovendosi applicare la L. n. 2359 del 1865, art. 40. trattandosi nella specie di espropriazione parziale, doveva rilevarsi che il predetto vincolo di inedificabilità dell’area per rispetto delle distanze stradali, che ricadeva nella parte espropriata, si spostava nella contigua area edificabile rendendola pertanto inedificabile e che pertanto doveva essere indennizzata secondo la sua natura originaria, che quindi doveva procedersi alla liquidazione del dovuto secondo il criterio della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis che le risultanze della CTU conducevano ad individuare un valore unitario di L. 80,000 a mq, che non andava sottoposto a decurtazione del 40%, che nella stessa logica andava calcolata l’indennità di occupazione legittima, indennità che si traduceva negli interessi legali sull’importo per indennità di esproprio dalla immissione in possesso alla data dell’esproprio. Per la cassazione di tale sentenza l’ANAS ha proposto ricorso con tre motivi notificandolo in data 11.10.2005 a soc. Avicola Alimentare Monteverde e soc. Autostrade: la prima ha notificato controricorso il 18.11.2005 e la seconda ha proposto ricorso incidentale il 15.11.2005, contenente due motivi, illustrati in memoria finale, al quale le intimate non hanno opposto difese.
Motivi della decisione

Riuniti i ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., essi, ad avviso del Collegio, devono essere rigettati.

Si espongono le censure articolate nelle due impugnazioni riunite.

Il ricorso dell’ANAS. Primo motivo: si lamenta violazione della L. n. 2359 del 1865, artt. 39 e 40, L. n. 865 del 1971, art. 19 e L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, per avere la Corte di Brescia calcolato l’indennità come se l’esproprio avesse inciso solo su area edificabile nel mentre esso esproprio aveva inciso sulla fascia di rispetto che si spostava in area contigua ma sempre di proprietà dell’espropriato: si sarebbe dovuto liquidare, anche in dissenso dai principi posti dalla giurisprudenza di legittimità, l’indennizzo sul valore agricolo dell’area ablata e computare il deprezzamento della porzione residua, che era divenuta inedificabile per slittamento della fascia di rispetto, e non determinare l’indennizzo su valore edificatorio dell’intera area.

Secondo motivo : si denunzia in subordine l’erronea applicazione dei criteri di cui all’art. 5 bis della legge 359 del 1992 avendo il CTU mediato tra criterio sintetico comparativo e criterio analitico deduttivo, solo il primo essendo applicabile.

Terzo motivo: si censura la conseguente indebita liquidazione della indennità di occupazione legittima, comunque errata nel calcolo degli interessi sull’indennizzo determinato al momento del’esproprio e non anno per anno.

Il ricorso di Autostrade per l’Italia.

Primo motivo; si censura la violazione degli artt. 39 e 40 e 5 bis (come sopra citati) per aver la sentenza ignorato che l’area ablata veniva a ricadere nella fascia di rispetto stradale insistente su aree in parte agricole ed in parte in zona D1 industriale, si che di nessuna di esse era ipotizzabile la edificabilità e neanche la riconduzione ad un tertium genus.

Secondo motivo: si denunzia la violazione delle norme sulla distanza di rispetto stradale, non essendosi compreso trattarsi di vero vincolo di inedificabilità di carattere assoluto e pertanto inducente una indennizzabilità a valore agricolo.

Le due impugnazioni, scandite negli esposti motivi, possono essere trattate congiuntamente esse ponendo le stesse questioni.

1) Con riguardo alla doglianza di falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 40, che sollecita espressamente, all’esito di articolato discorso, una rimeditazione dell’indirizzo di questa Corte, il Collegio ritiene di contro di dare piena continuità a tale indirizzo, come con puntuale e logica valutazione in fatto operato dalla Corte di Brescia. Ha infatti affermato questa Corte, con non recente pronunziato seguito da successive decisioni che " nell’ipotesi di espropriazione parziale di un fondo per l’ampliamento di una strada pubblica, il preesistente vincolo di inedificabilità (relativo all’obbligo di osservanza delle distanze previste per le costruzioni rispetto al ciglio stradale) gravante sull’area espropriata o su parte di essa, si sposta dall’area su cui gravava originariamente a quella contigua, che diviene perciò, nella stessa misura, inedificabile, con la conseguenza che, in questo caso, l’esproprio colpisce un’area edificatoria, resa inedificabile nella parte in cui va a sostituire quella precedentemente destinata a zona di rispetto stradale" (massima di Cass. n. 7303 del 1997, seguita da Cass. n. 14643 del 2001 e da Cass. n. 6518 del 2007). La Corte territoriale, infatti, ha esattamente asserito che, espropriata l’area soggetta a fascia di rispetto, dovendo il relativo vincolo di inedificabilità assoluta spostarsi sulla fascia contigua, che era alla stregua del PRG "fabbricabile" (accertamento di fatto non oggetto di specifiche contestazioni), ne discendeva la soggezione di questa al predetto vincolo di inedificabilità assoluta e la esigenza di applicare per il calcolo dell’indennizzo, nel quadro imposto dall’art. 40 citato, il criterio ratione temporis invocabile, quello di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis. Non ha dunque base normativa nè ragionevolezza l’ipotesi, suggerita nelle impugnazioni, di assorbire l’indennizzo dovuto a valore agricolo dell’area di rispetto espropriata nella valutazione della perdita di valore edificatorio della contigua area non espropriata ma sottoposta al vincolo per slittamento.

2) Inammissibili proposte di rivalutare i fatti sono, poi, le subordinate censure sulla tecnica di valutazione indennitaria applicata dal CTU e recepita "acriticamente" dalla Corte di Brescia:

la contestazione della scelta di mediare i valori rivenienti dai due criteri adottati non è infatti proponibile in sede di legittimità se non sia stata proposta alla Corte di merito in sede di osservazione critica all’elaborato peritale od in sede di difesa conclusiva. E non si afferma in alcun modo che detta censura sia stata mai proposta in sede di merito.

3) La infondatezza delle censure afferenti il criterio legale di determinazione dell’indennità di esproprio ed i parametri tecnici di valutazione del valore unitario comportano, automaticamente, la reiezione della censura relativa all’errore determinativo della indennità di occupazione legittima la cui base di calcolo, pertanto, resta esattamente determinata.

Quanto alla diversa ma correlata questione dell’errore commesso nella liquidazione dell’interesse legale anno per anno sulla indennità di esproprio quale calcolata, una sola volta, come dovuta al dì della espropriazione – dovendosi di contro, e come imposto da S.U. n. 493 del 1998, calcolare tante indennità di esproprio quanti sono stati gli anni di occupazione legittima – essa appare priva di alcuna consistenza.

La censura è priva di alcuna plausibilità ed è evidente frutto di travisamento della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte (cui adde Cass. 16908 del 2003 e n. 9410 del 2006) la quale, a composizione di contrasto, ha affermato, per quel che rileva, che ove l’occupazione di un’area sia preordinata ad una espropriazione la cui indennità dovrebbe essere calcolata secondo il criterio fissato dal D.L. 11 luglio n. 1992, art. 5 bis convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992 n. 359, l’indennità per detta occupazione deve essere fissata in misura pari ad una percentuale, per ciascun anno di occupazione, della somma risultante dall’applicazione del predetto criterio indennitario espropriativo, ma non ha certo affermato che la percentuale annua debba essere applicata … alla indennità di esproprio virtuale che per ciascun anno sia dovuta e quindi alle somme annualmente maturate.

La infondatezza delle censure conduce a gravare le società ricorrenti, principale ed incidentale, tra loro in solido, delle spese di giudizio sostenute da Avicola Alimentare Monteverde.
P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta; condanna le società ricorrenti in solido a corrispondere alla soc. Avicola Alimentare Monteverde le spese del giudizio che determina in Euro 2.700 (di cui Euro 200 per esborsi) oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-02-2011) 18-04-2011, n. 15496 Misure cautelari

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Svolgimento del processo

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – Con l’ordinanza qui impugnata, il Tribunale per il Riesame ha annullato il provvedimento cautelare emesso dal G.i.p. nei confronti dell’odierno indagato accusato di violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Detto in estrema, sintesi, i giudici di merito hanno sostenuto che il provvedimento impugnato fosse nullo perchè il potere integratorio – da parte del Tribunale per il Riesame -non può risolversi in una vera e propria stesura della motivazione quando ci si debba confrontare con un provvedimento – come si dice essere quello impugnato – nel quale la motivazione sia del tutto assente graficamente ovvero quando la "motivazione per relationem si risolva in una clausola di stile che non consenta di rendersi conto se il G.i.p. abbia o meno preso cognizione del contenuto e delle ragioni del provvedimento di riferimento, le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione".

Inoltre, secondo i giudici di merito, il provvedimento del G.i.p. sarebbe censurabile per il fatto di non avere indicato "gli elementi dai quali è stato tratto per ciascun indagato il concreto pericolo di reiterazione della condotta criminosa".

Avverso tale decisione, il P.M. ha proposto ricorso deducendo contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione della legge.

Il ricorrente fa notare che la pronuncia in oggetto ripropone la questione della idoneità e dei limiti della motivazione per relationem e dei rapporti tra il c.d. potere devolutivo del riesame e le carenze motivazionali.

Muovendo dal rilievo che il provvedimento impugnato si è fondato sul richiamo a talune decisioni di questa S.C. (Sez. 4, 8.7.04, Chisari, Rv. 230415; Sez. 4, 14.11.07, Benincasa, Rv. 238674; Sez. 3, 11.10.07, Rv. 237903), proprio attraverso il loro esame, il P.M. ricorrente sottolinea come, ad esempio, la stessa sentenza Benincasa (sez. 4 14.11.07, Rv. 238674) escluda che il semplice fatto di recepire – nell’ordinanza cautelare – la richiesta del P.M. possa costituire violazione del dovere motivazionale di cui all’art. 292 c.p.p..

Egli fa, poi, notare come le critiche che vengono mosse all’ordinanza siano ingiustificate in quanto il G.i.p., tanto ha fatto propria la richiesta del P.M., da allegarla al provvedimento cautelare emesso.

In tal modo – si sottolinea – sono state inglobate anche le schede per ciascun indagato, nè il fatto che esse fossero state predisposte dalla p.g. -come apparentemente stigmatizzato dai giudici del Tribunale per il Riesame che hanno evidenziato tra parentesi la circostanza – può attenuarne la valenza indiziaria.

Si argomenta, poi, da parte del ricorrente, che non può certo considerarsi prova di un mancato vaglio il fatto che la richiesta di misura sia stata accolta per tutti gli indagati.

Comunque, visto che, nella specie, non è possibile parlare di motivazione "inesistente" ma, al massimo, di motivazione insufficiente, "si imponeva al Tribunale per il Riesame la integrazione del provvedimento oggetto di impugnazione".

A tale proposito, però, si evidenzia come – anche a voler discutere della stringatezza del vaglio critico operato dal G.i.p. o della tecnica espositiva adottata – non si può eludere il dato che il richiamo da parte del G.i.p. alla richiesta del P.M. ed agli atti redatti dalla p.g. forniva "quella indicazione richiesta dal Tribunale per il Riesame dell’iter motivazionale seguito dal G.i.p." e si sottolinea, da ultimo, come la stessa sentenza Primavera (su.

21.6.00), a proposito dei rapporti tra mancanza di motivazione e difetto della stessa, ha chiarito che essa è emendabile.

Il ricorrente, infine, censura il provvedimento impugnato perchè – sebbene emesso da due distinte sezioni del Tribunale per il Riesame e redatto da sei giudici estensori differenti ed in diverse udienze – esso risulta del tutto identico nel definire le 36 posizioni esaminate a dimostrazione della adozione, da parte di quel Tribunale per il Riesame, di una tecnica di trasferimento dello "schema-tipo" di motivazione tra i vari giudici sì da incorrere "negli stessi, se non più gravi, vizi di stile che così aspramente (io stesso Tribunale per il Riesame n.d.r.) aveva criticato".

Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

2. – Il ricorso è fondato.

Innanzitutto, deve sottolinearsi che l’ordinanza cautelare qui in discussione consiste in sintetiche affermazioni di concordanza con la richiesta del P.M., che viene richiamata ed allegata integralmente in termini tali da rendere evidente che essa viene "fatta propria" dal G.i.p.. Al di là di possibili critiche di "ineleganza" circa un siffatto modo di procedere, è dunque chiaro che non si è in presenza nè di una motivazione "mancante" nè di mere "clausole di stile".

Già varie decisioni di questa S.C. hanno annesso piena validità alle ordinanze cautelari nelle quali il G.i.p. si riporti integralmente alla richiesta del P.M. (n,2.00 rv 216243; 4.12.06 Rv.

2356622; 21.11.06 Rv. 233499).

Pertanto, anche ammesso che la "motivazione" del provvedimento cautelare in discussione (intesa come quella parte del provvedimento promanante solo dal G.i.p.) possa essere considerata inadeguata per una sua eccessiva stringatezza e mancanza di approccio critico rispetto al materiale indiziario addotto dal P.M., di certo, non si sarebbe dovuto (nè potuto) prescindere tout court da quest’ultimo (peraltro copioso) materiale (quasi che esso, per il solo fatto di provenire da organi diversi – P.M. e polizia giudiziaria – non potessero essere preso in considerazione) posto che, in seguito al richiamo esplicito fatto dal G.i.p. ed al fatto di essere stato "inglobato" nell’ordinanza, era divenuto parte integrante della motivazione del provvedimento cautelare.

Il discorso si sposta, quindi, sul piano della valutazione della congruità e logicità motivazione "nella sua interezza".

Ma a fronte di ciò, questa S.C. ha già avuto occasione di affermare autorevolmente a Sezioni Unite (17.4.96 n. 7) che sarebbe stato preciso dovere del Tribunale per il Riesame integrare la motivazione in quanto "l’ordinanza applicativa della misura e quella che decide la richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari sicchè la motivazione del Tribunale del Riesame integra e completa l’eventuale carenza di motivazione del primo Giudice e viceversa" (su., 17.4.96, Moni, Rv. 205257).

Va soggiunto, altresì, che, di recente, a sezioni semplici è stato anche escluso che il Tribunale del Riesame possa annullare l’ordinanza cautelare del G.i.p. per difetto di motivazione atteso che tale potere è riservato al solo giudice di legittimità.

Ed infatti, ad escludere che l’ampiezza cognitoria del Collegio per il Riesame sia tale da includere la facoltà di annullare il provvedimento impugnato per difetto di motivazione ricorre l’affermazione di quella stessa pronuncia di questa S.C. (sez. 4, 8.7.04, Chisarì, Rv. 230415) – citata anche nell’ordinanza impugnata – secondo cui la dichiarazione di nullità dell’ordinanza impositiva deve essere relegata a ultima "ratio" delle determinazioni adottabili e, comunque, "tale nullità può essere dichiarata solo ove il provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in senso grafico ovvero, qualora, pur esistendo una motivazione, essa si risolva in una clausola di stile, onde non sia possibile, interpretando e valutando l’intero contesto, individuare le esigenze cautelari il cui soddisfacimento si persegue".

Come detto, ciò non era affermabile nella specie ove sia i gravi indizi che le esigenze cautelari erano stati ampiamente illustrati (anche partitamente per indagati) nella richiesta del P.M. e nelle relative schede personali.

Del resto, l’affermazione secondo la quale il Tribunale per il Riesame non può annullare il provvedimento impugnato per difetto di motivazione, è stata ripetuta più volte – a chiare lettere – (sez. 6, 14.6.04, Iuzzolino, Rv. 229763) anche attraverso la sottolineatura che un siffatto punto di vista è in linea con la parallela (ed anch’essa reiterata) asserzione secondo cui la motivazione del Tribunale del Riesame legittimamente integra e completa l’eventuale carenza di motivazione del primo giudice (ex plurimis, su 17.4.96, Moni, Rv. 205257; Sez. 3, 19.1.01, Senzadio, Rv. 218752; Sez. 6, 16.1.06, Pupuleku, Rv. 233499; Sez. 2, 4.12.06, Blasi, Rv. 235622).

Si può, forse, convenire con l’implicito rilievo "estetico-formale" secondo cui un’ordinanza cautelare concepita attraverso la trasposizione pressochè integrale della richiesta del P.M. (che a sua volta aveva recepito il lavoro della p.g.) possa non risultare soddisfacente sotto molti profili (essendo diverse le ottiche nelle quali operano, rispettivamente, le Forze dell’Ordine, il Pubblico Ministero ed, infine il Giudice). E’, quindi comprensibile la difficoltà per un organo – come quello del Riesame (costretto anche ad una decisione in termini di tempo particolarmente contenuti) – enucleare da un provvedimento tanto ampio (da sembrare di non averlo "filtrato" affatto) il complesso indiziario e le relative esigenze cautelari.

Pur tuttavia, questo è esattamente quanto il Tribunale per il Riesame è chiamato a fare, se non a rischio di abdicare alla funzione che gli è propria.

A tale stregua, è bene anche evidenziare anche alcune decisioni di questa S.C. che sostengono un punto di vista opposto (come la n. 5954/00 sez. 5, 7.12.99, Molinari, Rv. 215258) sono espressione di un indirizzo minoritario e risalente alquanto nel tempo tanto è vero che, in seguito, esso è stato smentito ripetutamente come dimostra anche la recente decisione di questa 6, Sez. 16.1.06 (Pupuleku, Rv.

233499) che, alienandosi con numerose altre dello stesso tenore, ha asserito che, atteso l’effetto interamente devolutivo che caratterizza il riesame delle ordinanze applicative di misure cautelari, deve ritenersi che il Tribunale del Riesame "possa sanare, con la propria motivazione, le carenze argomentative di detto provvedimento, pur quando esse siano tali da dar luogo alle nullità, rilevabili d’ufficio, previste dall’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e c bis)".

Del resto, ciò lo si desume con chiarezza anche dalla norma (art. 309, comma 9) che facoltizza il Tribunale a riformare, annullare o confermare "per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso" oltre che dalla costante interpretazione data da questa S.C. (v. anche sez. 2, 4.12.06, Biasi, Rv. 235622) che, ricalcando analoghe enunciazioni, asserisce testualmente che "deve ritenersi che il Tribunale del Riesame possa sopperire, con la propria motivazione, non solo all’insufficienza o contraddittorietà della motivazione del provvedimento genetico della misura, ma anche alla sua totale mancanza o mera apparenza, esplicitando, per la prima volta, le ragioni giustificative della misura cautelare adottata.

In realtà, è agevole comprendere che la censura maggiore mossa dal Tribunale per il Riesame all’ordinanza cautelare del G.i.p. è quella di avere operato una trasposizione "acritica" di tutto il materiale investigativo. Ma, anche ove ciò fosse esatto, non giustificherebbe il provvedimento di annullamento conseguente.

Di certo, poi, il Tribunale non sembra nemmeno avere ipotizzato che una siffatta tecnica "motivazionale" di trasfusione massiva del compendio investigativo potesse essere stata adottata in un’ottica di presunzione di "auto evidenza" (sul presupposto cioè che "in ciaris non fit interpretatio" e fosse, quindi, sufficiente il rinvio ai contenuti stessi delle conversazioni intercettate oltre che agli altri elementi portati all’attenzione dagli inquirenti).

L’ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame alla luce dei rilievi fin qui svolti.
P.Q.M.

Visti l’art. 615 c.p.p., e ss.;

annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-08-2011, n. 17440 Diritto comunitario

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Svolgimento del processo

Con decreto del 26 ottobre 2007 la corte d’appello di Campobasso ha accolto parzialmente la domanda di equo indennizzo per l’irragionevole durata di una procedura concorsuale proposta da D.F.d.C.A.D., in proprio e quale erede di D.F.d.C.A.M., condannando il Ministero della giustizia al pagamento di un equo indennizzo di Euro 16.000,00.

La corte territoriale, premesso che la procedura concorsuale, avente ad oggetto la situazione della s.n.c. Massimo Del Fante & f., di cui erano soci D.F.D., e suo padre M., aveva avuto una durata complessiva di oltre quaranta anni, comprensivi di circa quattro anni di durata dell’amministrazione controllata, e tenendo presente la dichiarazione di fallimento, della società e dei soci in proprio, pronunciata dal tribunale di Avezzano il 15 luglio 1969 e la sentenza di omologazione del concordato fallimentare pronunciata il 20 giugno 2006, ha affermato che: a) la durata di quattro anni della procedura di amministrazione controllata era ragionevole e andava detratta dalla durata complessiva; b) tenuto conto dell’entità dell’attivo e del passivo, del numero dei creditori (200) insinuati, del contenzioso in sede civile e davanti al Consiglio di Stato, della necessità di ripetere alcune perizie estimative e dei 28 faldoni di documenti cartacei da esaminare, la durata ragionevole del procedimento era di cinque anni; c) dalla durata complessiva dovevano essere però detratti, oltre ai 4 anni della durata dell’amministrazione controllata, c1) 10 anni per lo svolgimento ed esaurimento di numerose azioni revocatorie; c2) 5 anni per l’esame e la decisione di numerosi reclami presentati dai falliti, che, pur costituendo manifestazione del diritto di difesa, dimostravano la prevalenza del legittimo desiderio di puntualizzare i propri interessi su quello a una rapida conclusione della procedura.

Detraendo dalla durata complessiva di 40 anni 20 anni oltre alla durata dell’amministrazione controllata, il periodo eccedente quello ragionevole veniva determinato in 16 anni e l’indennizzo per il pregiudizio morale era determinato in 16.000,00 Euro. Era rigettata invece la domanda di risarcimento del pregiudizio patrimoniale. Per quanto attiene ai danni derivanti dal dedotto vizio del consenso nell’accettazione del concordato fallimentare, oltre alla mancanza di prova rigorosa e puntuale, la corte d’appello ha osservato che tale vizio doveva essere dedotto e valutato in altra sede così come esulava dall’ambito del giudizio ex L. n. 89 del 2001 l’accertamento dei danni derivanti dall’eventuale mala gestio degli organi fallimentari. Sfornito di prova era anche il pregiudizio da perdita di chances, mentre la durata della procedura aveva determinato un vantaggio per i falliti perchè mentre i debiti erano stati fissati ai valori nominali del 1970, il valore dei cespiti immobiliari era aumentato, anche grazie all’attività degli organi fallimentari.

D.F.d.C.A.D., in proprio e quale erede di D.F.M., ricorre per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati con memoria. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
Motivi della decisione

1. Deducendo la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e vizi di motivazione, il ricorrente lamenta che la corte territoriale abbia detratto dalla durata irragionevole, fissata in quella superiore ai cinque anni, i tempi necessari per la definizione delle azioni revocatorie e del giudizio davanti al Consiglio di Stato e quelli utilizzati per la decisione dei reclami proposti dai falliti.

Con il secondo motivo il ricorrente critica la sentenza impugnata per non aver distinto l’equo indennizzo a lui spettante iure proprio da quello spettante iure hereditatiSr e per liquidato l’equo indennizzo in soli 1.000,00 Euro l’anno e per la sola durata ritenuta irragionevole omettendo anche di liquidare il bonus di Euro 2.000,00.

Con il terzo motivo, infine si censura il rigetto della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, osservando che, se la procedura fosse stata definita in termini ragionevoli, avrebbe potuto sfruttare l’idoneità edificatoria dei beni acquisiti al fallimento, sarebbero stati minori gli interessi passivi sui crediti ammessi posti a carico del fallimento e anzi avrebbero potuto essere ottenuti maggiori interessi attivi. Lamenta infine che l’eccessiva durata della procedura fallimentare avrebbe condizionato la volontà di accettare il concordato fallimentare.

2. Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità dei motivi sollevata dalla difesa erariale in relazione al fatto che ogni motivo si conclude con la formulazione di una pluralità di quesiti di diritto.

Come è stato già osservato (Cass. n. 13868/2010), la formulazione di distinti e plurimi quesiti di diritto, in esito all’illustrazione di un unico motivo di ricorso per cassazione, non può ritenersi contrastante, di per sè, con la disposizione dell’art. 366 bis c.p.c., per il solo fatto che questa esige che il motivo sì concluda, a pena di inammissibilità, con "un quesito", potendo il motivo di ricorso essere articolato con riferimento a diverse e concorrenti violazioni di legge e quindi dovendo il quesito rispecchiare ciascuna di tali articolazioni.

3. Il primo motivo è fondato nei limiti in seguito precisati.

La corte territoriale, dopo aver determinato, con valutazione non censurata dal ricorrente e quindi ormai divenuta definitiva, in cinque anni la durata ragionevole del procedimento ha detratto dalla durata complessiva di 36 anni (accertata sulla base del rilievo che dalla durata di 40 anni dell’intera procedura deve essere detratto il periodo di 4 anni della procedura di amministrazione controllata ritenuto ragionevole e comunque impiegata nell’interesse della parte sottoposta a tale procedura) il periodo di dieci anni "per lo svolgimento e l’esaurimento di numerose azioni revocatorie, sia perchè svolte in favore dei falliti sia perchè la durata è dipesa da altre autorità giudiziarie indipendenti da quella fallimentare", l’ulteriore periodo di cinque anni per l’esame e la decisione dei numerosissimi reclami presentati dai falliti perchè il ritardo non aveva inciso negativamente sulla psiche dei falliti avendo gli stessi fatto prevalere il pur legittimo desiderio di puntualizzare i propri interessi su quello alla rapida conclusione della procedura.

In realtà, come è stato più volte affermato (Cass. n. 8497/2008, 24040/2006) nell’accertare la violazione della garanzia della ragionevole durata del processo in materia fallimentare il giudice deve considerare la complessità del caso attraverso un esame analitico e non con la mera enunciazione dei vari sub-procedimenti o di altre evenienze processuali per accertare analiticamente quale sia stato il tempo impiegato per portare a conclusione ciascuno dei detti sub-procedimenti, se – in considerazione della obiettiva difficoltà ed alla mole dei necessari incombenti – la durata di ciascun subprocedimento sia stata ragionevole o meno e nella ipotesi di durata da ritenersi eccessiva, quanta parte sia imputabile al comportamento delle parti e quanta al comportamento del giudice o di altri organi della procedura o a disfunzioni dell’apparato giudiziario. La corte territoriale, invece, ha del tutto omesso tali valutazioni considerando che la durata dei giudizi aventi ad oggetto le azioni revocatorie di per sè non è imputabile all’amministrazione della giustizia.

Anche per quanto riguarda la durata dei procedimenti iniziati su reclamo del fallito la detrazione dalla durata complessiva della procedura fallimentare non può dipendere dalla mera considerazione della circostanza fattuale dell’avvenuta presentazione dei reclami, dovendo accertarsi se la definizione dei procedimenti sia dipesa da inerzie o intenti dilatori dei falliti, mentre la circostanza che si tratta di comportamenti che costituiscono attuazione del diritto di azione e di difesa a tutela degli interessi del fallito non è idonea a giustificare tale automatica detrazione, potendo solo influire, eventualmente, sulla quantificazione dell’indennizzo.

Infondata è invece la censura relativa alla detrazione del periodo corrispondente alla durata del giudizio davanti al Consiglio di Stato perchè tale detrazione non è stata operata dalla corte d’appello.

4. Il secondo motivo è infondato per la parte in cui lamenta: a) un’insufficiente liquidazione del pregiudizio morale, essendosi la corte d’appello attenuta ai criteri normalmente seguiti dalla Corte di Strasburgo; b) la mancata liquidazione del bonus di Euro 2.000,00, trattandosi di esercizio di potere discrezionale incensurabile in questa sede; c) la mancata liquidazione dell’indennizzo in misura corrispondente alìintera durata della procedura, invece che a quella ritenuta irragionevole perchè il rispetto della CEDU, per come è interpretata dalla corte di Strasburgo, non concerne anche il profilo relativo al moltiplicatore della base di calcolo dell’indennizzo, essendo peraltro il giudice nazionale vincolato al rispetto della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole e non toccando tale diversità di calcolo la complessiva attitudine della citata L. n. 89 del 2001, ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo.

E’ fondato invece nella parte in cui il ricorrente lamenta che non sia stato valutato il pregiudizio subito dal padre defunto e quindi non sia stato liquidato anche il relativo indennizzo a lui spettante come erede.

5. Il terzo motivo è inammissibile perchè censura un accertamento di fatto. Adeguatamente motivato, sulla base del quale la corte territoriale ha escluso l’indennizzibilità del pregiudizio patrimoniale e la deducibilità, in sede di azione ai sensi della L:

n. 89 del 2001, di ragioni che attengono alla formazione della volontà di acconsentire al concordato fallimentare.

In conclusione la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione ai profili del primo e secondo motivo accolti, con rinvio alla corte d’appello di Campobasso in diversa composizione anche per le spese di questo giudizio.
P.Q.M.

La corte accoglie il primo motivo e il secondo motivo, nei limiti di cui in motivazione e dichiara inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai profili accolti e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla corte d’appello di Campobasso in diversa composizione.

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