Cons. Stato Sez. V, Sent., 23-05-2011, n. 3066 Contratto di appalto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il Comune di Nuoro ha bandito una procedura aperta per l’affidamento della "fornitura a noleggio di sistemi di controllo dei varchi di accesso alle zone a traffico limitato nel centro storico";

– con provvedimento 15/3/2010 n. 746, la gara è stata definitivamente aggiudicata alla B.E.E. Team s.p.a.;

con il ricorso di primo grado l’unica altra concorrente, la P. A. s.p.a., ha impugnato gli atti della procedura chiedendone l’annullamento e domandando, inoltre, il risarcimento del danno in forma specifica o, in via subordinata, per equivalente;

con la sentenza di prime cure i Primi Giudici hanno ritenuto fondata la censura con la quale la parte ricorrente aveva dedotto che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per aver comprovato, mediante il ricorso allo strumento dell’avvalimento, il possesso del requisito concernente la certificazione ISO 27001:2005 richiesto dalla lex specialis ai fini dell’ammissione alla procedura;

i Primi Giudici hanno, in particolare, ritenuto che la certificazione di qualità costituisca un requisito di natura soggettiva delle imprese per il quale non è possibile utilizzare l’istituto dell’avvalimento disciplinato dall’art. 49 del codice dei contratti pubblici;

Ritenuto che l’appello principale ed il gravame incidentale proposti avverso la sentenza di primo grado non sono meritevoli di positiva valutazione alla stregua delle considerazioni che seguono:

– l’assunto centrale, sostenuto dal Giudice di primo grado, circa l’astratta inammissibilità del ricorso all’avvalimento ai fini della dimostrazione del requisito del possesso della certificazione di qualità non merita condivisione in quanto l’ articolo 49 del codice dei contratti pubblici, nel disciplinare l’istituto dell’avvalimento, non contiene alcuno specifico divieto in ordine ai requisiti soggettivi che possono essere comprovati mediante tale strumento, che assume una portata generale (così Cons. Stato, sez. III, 18 aprile 2011, n. 2344, ove si osserva che, nell’ottica dell’ordinamento comunitario, l’avvalimento mira ad incentivare la concorrenza, nell’interesse delle imprese, agevolando l’ingresso nel mercato di nuovi soggetti, con la conseguenza che deve essere evitata ogni lettura aprioristicamente restrittiva dell’ambito di operatività della nuova disciplina);

– una volta ammessa l’astratta utilizzabilità dell’avvalimento, ai fini dell’operatività dell’istituto è tuttavia necessaria, alla luce del disposto letterale dell’art. 49, comma 2, lett. d) e g), del codice dei contratti pubblici e dalla ratio che lo permea, la prova che l’impresa ausiliaria non si è impegnata semplicemente a "prestare" il requisito soggettivo richiesto, quale mero valore astratto, ma ha assunto l’obbligazione di mettere in concreto a disposizione dell’impresa ausiliata, in relazione all’esecuzione dell’appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità (così ancora Cons. Stato, sez., III, 2344/2011);.

– nel caso di specie, come correttamente osservato dalla parte appellata in sede di riproposizione del motivo del ricorso di primo grado, il "contratto di avvalimento" esibito dalla società ricorrente si limita a prevedere la disponibilità (generica e astratta) della certificazione ISO posseduta dall’impresa ausiliaria, accompagnata dall’assunzione di responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante;

ne deriva che il contratto prodotto in sede di gara e la dichiarazione resa dall’impresa ausiliaria non sanciscono un chiaro impegno dell’impresa ausiliaria di fornire strutture, personale qualificato, tecniche operative, mezzi collegati alla qualità soggettiva "concessa", non potendosi ritenere che l’impegno relativo alla disponibilità del certificato comprenda, implicitamente, anche quello relativo alla concreta "cessione" dei mezzi organizzativi correlati al conseguimento della certificazione o che tale obbligo esecutivo derivi dall’assunzione di responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante;

– l’aggiudicazione impugnata in prime cure merita, quindi, l’annullamento in ragione della mancata dimostrazione, in concreto, dei presupposti necessari per l’utilizzo dell’avvalimento in subiecta materia;

Reputato che, alla luce della non avanzata esecuzione del contratto stipulato e della ponderazione comparativa degli interessi in rilievo, merita conferma la declaratoria di inefficacia del contratto alla quale è pervenuta la sentenza appellata;

Ritenuto, infine, che la discrezionale e non irragionevole statuizione sulle spese resa dal Primo Giudice sfugge alle doglianze svolte dall’appellante incidentale;

Ritenuto, in definitiva, che gli appelli, principale ed incidentale, meritano reiezione, con conseguente conferma, pur se sulla scorta di diversa motivazione, della sentenza appellata;

Reputato, infine, che la complessità della principale questione di diritto, oggetto di oscillazioni interpretative, giustifica la compensazione delle spese con riguardo al presente grado di giudizio;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello principale e sull’appello incidentale, li respinge e conferma, con diversa motivazione, la sentenza appellata.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita in via amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere, Estensore

Carlo Saltelli, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-01-2011) 01-06-2011, n. 22118

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Pe.Co. e P.F. propongono ricorso avverso la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Taranto, in funzione di giudice d’appello, del 1 marzo 2010, che ha confermato la sentenza del giudice di pace della stessa città, del 10 aprile 2009, che li ha ritenuti colpevoli del delitto di lesioni personali colpose in pregiudizio di C.N. e li ha condannati alle pene ritenute di giustizia, nonchè al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, in favore della parte civile costituita, alla quale ha assegnato una provvisionale di Euro 2.000,00.

Secondo l’accusa, condivisa dai giudici del merito, i due imputati, amministratori dello "Shooting Sport Club Diana s.r.l.", presso il quale insisteva una piscina con moto ondoso programmato, per negligenza, imprudenza ed imperizia, hanno causato lesioni personali alla C., avendo attivato, o fatto attivare, il moto ondoso della piscina senza darne preventiva comunicazione ai bagnanti; la C., sorpresa dall’improvviso movimento dell’acqua, aveva battuto la testa contro il bordo della piscina, in marmo e privo di protezioni idonee ad evitare conseguenze ai bagnanti in caso di urto.

Avverso tale sentenza propongono, dunque, ricorso i due imputati, che deducono:

1) P.F.:

a) Violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata per avere il tribunale omesso di sanzionare la decisione del giudice di pace di escludere prove in precedenza ammesse ed assunte; mancanza di motivazione sul punto; b) Violazione degli artt. 40 e 42 c.p., art. 27 Cost., in punto di affermazione della responsabilità, ribadita solo perchè l’imputato era, all’epoca dei fatti, amministratore della società, unitamente al fratello Co.;

2) Pe.Co.: a) Violazione dell’art. 468 c.p.p., in relazione all’esclusione, da parte del giudice di pace, della lista testi tempestivamente depositata ed inizialmente ammessa; sul punto, il tribunale avrebbe motivato in maniera incoerente, confondendo il tema della tempestività del deposito della lista, oggetto del motivo d’appello, con quello della rinnovazione del dibattimento a seguito del mutamento della persona del giudice; b) Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità, in relazione alla quale i giudici del merito non avrebbero tenuto conto delle dichiarazioni rese dall’addetto alla piscina, Ca.

P., il quale aveva sostenuto che, prima di avviare il moto ondoso, erano stati tempestivamente avvertiti i bagnanti e che tutte le cautele del caso erano state attuate; secondo il ricorrente, la C. si era provocata le lesioni perchè aveva avuto un malore.

2 – Ambedue i ricorsi sono infondati.

1) P.F.. a) Inammissibile, per genericità, è il primo dei motivi proposti.

Deduce, invero, il ricorrente l’abnormità di un provvedimento adottato dal giudice di pace, con il quale sarebbero state escluse prove precedentemente assunte e già acquisite, senza tuttavia indicare: le ragioni della ritenuta abnormità, i contenuti del provvedimento ritenuto abnorme, il tipo di prove assunte e poi escluse, il rilievo delle stesse ai fini della decisione. Genericità che si presenta ancor più rilevante, ove si consideri che, in linea di principio, nessuna abnormità può rinvenirsi nella decisione del giudice di revocare un’ordinanza ammissiva di prove.

2) Infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente segnala di essere da anni estraneo alla gestione della società e della piscina, affidata al fratello Co..

Giustamente, invero, i giudici del merito hanno ritenuto l’imputato responsabile dell’incidente occorso alla C., posto che la sua posizione di amministratore della società, unitamente al fratello Co., gli imponeva di adottare tutte le misure e precauzioni necessarie per prevenire incidenti del genere di quello occorso alla C.. Precauzioni del tutto assenti, benchè necessarie, specie allorchè l’attività ricreativa veniva svolta in piscina con il moto ondoso, cioè con modalità certamente più a rischio, che esigevano maggiore attenzione e la predisposizione di servizi di vigilanza e protezione degli utenti, tra cui nella sentenza impugnata sono stati ricordati, non solo il tempestivo avviso ai bagnanti, ma anche l’apposizione di barriere di respingimento e di assorbimento degli urti contro i bordi della piscina, certamente prevedibili, specie in presenza del moto ondoso.

2) Pe.Co.. a) Il primo motivo di ricorso è infondato.

Invero, a prescindere dai tempi di presentazione della lista testi da parte dell’imputato e dal silenzio dallo stesso tenuto all’udienza del 26 novembre 2007, allorchè, secondo quanto riportato nella sentenza di primo grado – presente inizialmente un difensore di ufficio, poi sostituito dal difensore di fiducia, successivamente intervenuto -, nulla è stato eccepito circa la decisione di escludere la lista testi dell’imputato per il ritardo nel deposito della stessa, deve rilevarsi che tale decisione non ha avuto alcun concreto rilievo.

In realtà, dei due testi indicati nella lista non ammessa ( Ca.Pa. e T.T.), il primo risulta in realtà regolarmente esaminato, mentre il mancato esame della seconda non ha avuto alcuna incidenza ai fini della decisione, poichè le circostanze sulle quali la teste avrebbe dovuto essere esaminata, specificate nel ricorso, attengono solo ad uno dei profili di colpa individuati a carico dell’imputato, cioè al mancato avviso dell’avvio del moto ondoso ed al malore che avrebbe accusato la C., non anche agli ulteriori profili, rappresentati dalla mancata adozione di tutte le misure e precauzioni necessarie per prevenire incidenti del genere di quello oggetto del processo. Ci si riferisce, in particolare, ai servizi di vigilanza e protezione degli utenti, come l’apposizione di barriere di respingimento e di assorbimento degli urti contro i bordi della piscina; argomenti che non risultano indicati nel capitolato testimoniale. b) Ugualmente infondato è il secondo dei motivi proposti, con il quale il ricorrente ritorna al tema degli avvertimenti rivolti ai bagnanti dell’avvio del moto ondoso, ma nulla rileva in ordine all’assenza di precauzioni specifiche, idonee ad evitare incidenti del tipo di quello occorso alla C., come l’apposizione delle richiamate barriere, sulle quali opportunamente il giudice del merito ha insistito con osservazioni ingiustamente tacciate dal ricorrente di astrattezza e nebulosità, laddove sembra evidente il ruolo decisamente positivo che avrebbero assunto tali protezioni che, se presenti, avrebbero evidentemente evitato il ruvido contatto della testa della parte offesa con il duro marmo che ricopriva il bordo della piscina.

In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali nonchè, in solido, alla rifusione, in favore della parte civile costituita, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di cassazione dalla parte civile, liquidate in Euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 28-10-2011, n. 22516 Professioni intellettuali

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Svolgimento del processo

1. – L’avv. C.G. propose opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa della Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.a., chiedendo l’ammissione al passivo, in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis c.c., n. 2, del maggior credito relativo al compenso per l’attività professionale prestata in centodieci cause civili, detratto l’importo per il quale era già stato ammesso al passivo dal commissario liquidatore.

1.1. – Con sentenza dell’8 luglio 2003, il Tribunale di Roma dichiarò la nullità del ricorso.

2. – L’impugnazione proposta dall’avv. C. è stata accolta dalla Corte d’Appello di Roma, che con sentenza dell’8 ottobre 2007 ha ammesso al passivo l’appellante per un importo complessivo di Euro 158.652,25. detratto l’importo di Euro 57.522,29 già ammesso, oltre agl’interessi legali sull’importo residuo di Euro 101.129,26, all’IVA ed agli accessori di legge.

Premesso che il commissario liquidatore non aveva contestato l’avvenuto conferimento degl’incarichi professionali, ma solo l’importo dovuto e la collocazione del credito, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ha rilevato che il ricorrente aveva specificamente indicato e documentalo le attività svolte, in ordine alle quali erano stati formulati soltanto generici rilievi, ed ha ritenuto infondate le eccezioni sollevate dal commissario relativamente alle tariffe applicate, osservando che gli onorari riportati nelle parcelle prodotte risultavano conformi alle tariffe vigenti e congrui rispetto all’attività svolta.

Ha inoltre disposto la collocazione in privilegio del credito relativo agli onorari ed ai diritti, ai sensi dell’art. 275 bis c.c., n. 2, e di quello per IVA, ai sensi dell’art. 2758 c.c., comma 2, e la collocazione in chirografo del credito per le spese e contributo cassa avvocati, escludendo che la collocazione privilegiata del primo credito dovesse essere limitata all’onorario dovuto per le attività svolte nel biennio anteriore all’apertura della liquidazione, in quanto le prestazioni rese dovevano essere valutate con riferimento al momento in cui era stato richiesto il compenso.

3. – Avverso la predetta sentenza il commissario liquidatore propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria. Il C. resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che, a fronte delle contestazioni da essa sollevate, la Corte d’Appello ha omesso di valutare la completezza della documentazione prodotta dall’opponente, in tal modo ponendo a carico dell’obbligato l’onere di provare di provare l’infondatezza della domanda.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

L’impugnazione ha infatti ad oggetto una sentenza pubblicata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ma anteriore all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, e ad essa si applica pertanto l’art. 366 bis c.p.c., il quale prescrive, nel primo periodo, che nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1 – 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto.

Il quesito, rispondendo alla duplice esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui e pervenuta la sentenza impugnata e di agevolare l’esercizio della funzione nomofilattica del Giudice di legittimità, deve costituire una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta all’esame di quest’ultimo, funzionale all’enunciazione del principio di diritto applicabile alla fattispecie, e quindi formulata in termini tali per cui dalla risposta, negativa od affermativa, che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto dell’impugnazione (cfr. Cass., Sez. Un., 12 marzo 2008, n. 6530; 11 marzo 2008, n. 6420; 28 settembre 2007, n. 20360).

Tali caratteristiche non si rinvengono nel quesito proposto dalla ricorrente, il quale non reca alcuna menzione della fattispecie presa in esame dalla sentenza impugnata, fatta eccezione per il riferimento della controversia ad un credito per prestazioni professionali, nè dell’errore di diritto che il ricorrente ascrive al giudice di merito, risolvendosi pertanto in un’enunciazione di carattere generale riguardante la ripartizione dell’onere della prova, tale da non consentire la formulazione di un principio di diritto diverso da quello applicato nella sentenza impugnata, e suscettibile di condurre al ribaltamento della decisione.

2. – E’ parimenti inammissibile il secondo motivo, con cui il ricorrente deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui si è limitata a richiamare le indicazioni fornite dall’opponente e la documentazione da lui prodotta, in tal modo ponendo a carico del commissario liquidatore l’onere di esplicitare le ragioni del proprio operato, laddove era l’opponente a dover dare conto delle voci e degli importi indicati nelle parcelle.

2.1. – La seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c., prescrive infatti, a pena d’inammissibilità, che nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Tali indicazioni risultano completamente assenti nel ricorso in esame, essendosi il ricorrente limitato a denunciare l’omissione, l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata con riferimento all’accertamento in essa contenuto, astenendosi però dal far precedere o seguire il motivo d’impugnazione da un momento di sintesi (omologo al quesito di diritto prescritto dal primo periodo dell’art. 366 bis cit.) idoneo a circoscrivere puntualmente i limiti delle ccnsure proposte, e ad evitare quindi che la formulazione del ricorso ingeneri incertezze in sede di valutazione della sua ammissibilità e fondatezza (cfr.

Cass., Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass., Sez. lav., 25 febbraio 2009, n. 4556; Cass., Sez. Ili, 7 aprile 2008, n. 8897).

L’indicazione prescritta dalla norma in esame, pur non essendo soggetta a rigidi canoni formali, postula che in una parte del motivo o comunque del ricorso a ciò specificamente e riassuntivamente destinata il ricorrente enuclei, dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno della censura, il fatto al cui accertamento la stessa si riferisce e le ragioni che la sorreggono, in modo da consentire di individuare ictu aculi la questione sottoposta all’esame del Giudice di legittimità (cfr. Cass., Sez. 3^, 30 dicembre 2009, n. 27680; Cass., Sez. lav., 25 febbraio 2009, n. 4556, cit.)- Quest’esigenza non può quindi ritenersi soddisfatta allorquando, come nella specie, tale individuazione non costituisca oggetto di un’opera di puntualizzazione compiuta dallo stesso ricorrente, ma sia possibile soltanto attraverso la lettura completa della complessiva illustrazione del motivo, configurandosi pertanto come il risultato di un’attività interpretativa rimessa al lettore.

3. – E’ altresì inammissibile il terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2751 bis c.c., sostenendo che erroneamente la Corte d’Appello ha ammesso al passivo in via privilegiata non solo l’intero credito per onorari, ma anche quello per diritti, senza distinguere a seconda che le relative prestazioni fossero state rese o meno nel biennio anteriore all’apertura della liquidazione.

3.1. – L’esclusione di qualsiasi limitazione di ordine temporale ai fini della collocazione in privilegio del credito per diritti è stata giustificata dalla Corte d’Appello con l’adesione all’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nell’applicazione del privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 2 cit., occorre valutare le prestazioni dell’avvocato nel loro complesso, ancorchè riferibili ad attività professionali poste in essere oltre il biennio (cfr. Cass., Sez. 1^, 3 settembre 2009, n. 19125; 10 agosto 2007. n. 17640; 27 febbraio 2001, n. 2838).

Nel contestare l’applicazione di tale principio, in ossequio al quale la sentenza impugnata ha ritenuto superfluo un distinto accertamento dell’entità dei diritti relativi prestazioni eventualmente rese negli ultimi due anni, la ricorrente si limita a richiamare un diverso orientamento, secondo cui i diritti, maturando con il compimento delle singole prestazioni, possono trovare collocazione in privilegio soltanto ove le stesse siano state rese nel periodo in questione (cfr. Cass., Sez. 1^, 3 aprile 2007, n. 8351; 30 dicembre 2005, n. 28876). Essa, tuttavia, si astiene dal precisare se nella specie fossero effettivamente individuabili prestazioni effettuate oltre il biennio e quale fosse l’importo dei relativi diritti, con la conseguenza che la censura risulta priva di autosufficienza, non consentendo di valutare la rilevanza della questione.

4. – E’ invece infondato il quarto motivo, con cui la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 98 e 209, e dell’art. 91 c.p.c. e ss., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha immotivatamente modificato l’importo delle spese processuali liquidate per il giudizio di primo grado, astenendosi inoltre dal disporre la compensazione quanto meno parziale delle spese del giudizio di primo grado, nonostante il credito fosse stato già parzialmente ammesso al passivo e l’opponente avesse prodotto la relativa documentazione solo nel corso della predetta fase.

4.1. – La modifica della statuizione in ordine alle spese processuali trova infatti giustificazione nella riforma della sentenza di primo grado, che impone al giudice di appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento, sulla base del principio della soccombenza, da valutarsi in relazione all’esito complessivo della lite (cfr. Cass., Sez. lav., 30 agosto 2010, n. 18837; 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. Sez. 3^, 11 giugno 2008, n. 15483). Nell’ambito di tale nuovo regolamento, la liquidazione in favore della parte vittoriosa di un importo diverso da quello riconosciuto alla parte soccombente dalla sentenza riformata non richiede una specifica motivazione, dovendo le competenze e le spese essere quantificale in relazione rispettivamente alle prestazioni rese nel corso del giudizio ed agli esborsi sostenuti, che possono ben risultare diversi per ciascuna parte, con la conseguenza che. ai fini dell’impugnazione della relativa statuizione, non può assumere rilievo tale diversità, ma solo la contestazione delle prestazioni e degli esborsi riconosciuti.

Quanto alla compensazione delle spese processuali, la valutazione dell’opportunità di disporla rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (cfr. Cass., Sez. Un., 15 luglio 2005. n. 14989; Cass., Sez. 3^, 31 marzo 2006, n. 7607; Cass., Sez. 1^, 22 dicembre 2005, n. 28492).

5. – Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 3.700,00, ivi compresi Euro 3.500.00 per onorario ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 08-07-2011, n. 6101 Pensioni privilegiate

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la ricorrente, in proprio e quale coniuge superstite del TEN. Col. Michele Saracco e quale esercente la patria potestà sui figli minori Saracco Nicola, Angelo e Francesca, ha chiesto l’annullamento del provvedimento in data 9 dicembre 2010, notificato il 24 gennaio 2011, con il quale è stata respinta l’istanza della ricorrente diretta ad ottenere la concessione della speciale elargizione prevista dalla legge n. 308/1981;

Considerato che la ricorrente contesta il gravato procedimento motivato dal fatto che l’evento mortale deve essere riconducibile all’espletamento di effettiva attività istituzionale in quanto l’elargizione è finalizzata a quell’area di rischi cui è esposto il personale militare nello svolgimento di compiti di servizio ad esso peculiari, deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili;

Ritenuto che l’incidente cui è stato vittima il marito della ricorrente, avvenuto in itinere, deve essere considerato come avvenuto in servizio, e tale è stato riconosciuto dall’Amministrazione sia ai fini della concessione dell’equo indennizzo che della pensione privilegiata;

Considerato che l’art. 6 della legge n. 308 del 1981 prevedeva la corresponsione di una speciale elargizione ai familiari dei militari di leva ed in s.p.e. "deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite e lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell’adempimento del servizio";

Considerato che la legge n. 280 del 1991, modificando l’art. 1 e l’art. 6 della suddetta legge n. 308 ha espressamente esteso tale provvidenza anche agli eventi verificatisi "durante il periodo di servizio" tra cui rientrano anche gli infortuni in itinere per cui può ragionevolmente affermarsi che l’evento dannoso che dà diritto ai benefici di legge non è più soltanto un fatto occorso per causa di servizio ma qualunque episodio intervenuto durante il periodo di servizio (cfr. T.A.R. LOMBARDIA – BRESCIA – n. 16 del 10 gennaio 2009);

Considerato che la morte del TEN. Col. Sarocco è avvenuta in data 6 marzo 2008 sotto la vigenza della disposizione di cui all’art. 6 della legge n. 308/1981 così come modificato dalla legge n. 286/91 che prevedeva la corresponsione del beneficio in questione per eventi verificatisi "durante il periodo di servizio" senza limitare il suddetto beneficio ai soli eventi collegati strettamente all’adempimento del servizio;

Conclusivamente il ricorso va accolto con il conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento attesa la spettanza in capo alla ricorrente della speciale elargizione di cui è causa.

Le spese di giudizio possono compensarsi tra le parti in considerazione della particolare natura della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionaledefinitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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