Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-04-2011) 20-07-2011, n. 28903 Frodi alimentari

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Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Avezzano dichiarò C.N. colpevole del reato di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b), per avere detenuto, nella sua azienda per impiegarlo nella produzione di dolci, olio di semi di soia in tre serbatoi di circa 1.000 litri privi della dicitura "per alimenti", condannandolo alla pena dell’ammenda ritenuta di giustizia. Il giudice accertò che sui serbatoi era apposta solo una etichetta con l’indicazione di 5 litri, che non era stata constatata alcuna avaria dell’olio nè alcuna inidoneità dei serbatoi alla conservazione di sostanze alimentari. Ritenne tuttavia che la mancanza della dicitura "per alimenti" integrava il reato, stante la sua natura di reato di pericolo presunto.

L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo:

1) violazione ed erronea applicazione della L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b), in riferimento al D.Lgs. n. 108 del 1992, art. 4, comma 3. Osserva che il giudice non ha tenuto conto dell’art. 4 cit., che al comma 1 prevede l’apposizione della dicitura "per alimenti", ma al comma 3 precisa che la indicazione non è obbligatoria se il materiale o l’oggetto è per la sua natura destinato a venire in contatto con gli alimenti. Nella specie è stato accertato che i contenitori erano forniti insieme all’olio dalla Soc. Mira Sud e che i recipienti erano comunque forniti di etichettatura (5 litri), seppure non conforme per la quantità ma non per la qualità. La fornitura dell’olio avveniva sempre in questo modo ed era la ditta fornitrice ad imprimere l’etichettatura. In ogni modo la dicitura apposta qualificava il contenitore come per alimenti.

2) difetto di motivazione; contrasto con le risultanze processuali, in particolare verbale ispettivo, etichettatura, deposizione testi a discarico. Osserva che è stato accertato che il prodotto non era in cattivo stato di conservazione, che i contenitori erano in PVC e che l’olio di semi era fornito dalla ditta Mira Sud sempre dentro tali contenitori. E’ poi noto che il PVC è materiale idoneo a venire in contatto con prodotti alimentari. Il criterio del pericolo presunto è stato quindi superato dalla prova che in concreto non vi era alcun pericolo e che il prodotto non era in cattivo stato di conservazione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Innanzitutto, deve ricordarsi che la giurisprudenza di questa Corte ritiene che "ai fini della configurabilità del reato di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b) vendita o detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, non è necessario accertare la sussistenza di un concreto danno per la salute o un concreto deterioramento del prodotto, in quanto, trattandosi di un reato di pericolo, è sufficiente che le modalità di conservazione possano determinare il pericolo di un tale danno o deterioramento", precisando tuttavia che "peraltro è necessario accertare che le modalità di conservazione siano in concreto idonee a determinare un tale pericolo" (Sez. 3, 9.1.2007, n. 15049, Bestini, m. 236332). Nella specie, invece, non solo il giudice si è limitato a constatare una violazione puramente formale, quale la mancanza della dicitura "per alimenti", senza accertare se le modalità di conservazione fossero state in concreto idonee a determinare un pericolo di danno per la salute o di deterioramento del prodotto, ma ha anzi accertato elementi tali che escludevano nel caso concreto questo pericolo, in quanto la sentenza impugnata da atto che non risultava la concreta avaria dell’olio contenuto nei serbatoi o l’inidoneità, a causa del materiale di costruzione, alla conservazione di sostanze alimentari o a garantire l’igiene.

Ma, anche a prescindere da questo rilievo, nella specie non sussiste nemmeno la violazione formale ritenuta dal giudice, la quale, peraltro, in mancanza degli elementi integrativi del reato di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b), (per la inidoneità in concreto delle modalità di conservazione a determinare anche un mero pericolo di danno o di deterioramento), integrerebbe solo l’illecito amministrativo previsto dal D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777, art. 4, comma 9, (recante Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari).

Ciò perchè, come eccepisce il ricorrente, il citato art. 4 al comma 3 dispone che "Le indicazioni previste al comma 1, lett. a), non sono obbligatorie per i materiali e per gli oggetti che, per la loro stessa natura, sono chiaramente destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari". Nella specie è pacifico che si trattava di serbatoi in PVC; che l’olio di semi era stato sempre fornito dalla ditta Mira Sud in tali serbatoi; che gli stessi erano dotati di una etichettatura indicante la capacità (sia pure inferiore a quella reale) dal che derivava che essi erano per loro natura chiaramente destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Ma, anche a non condividere questa osservazione, deve osservarsi che dalla sentenza impugnata risulta altresì che la ditta dell’imputato non commercializzava l’olio di semi di soia contenuto nei tre serbatoi depositati nel magazzino dell’azienda, ma lo utilizzava per la produzione dei dolciumi. E’ anche pacifico che l’imputato acquistava l’olio di semi di soia dalla società Mira Sud, la quale lo produceva e glielo aveva sempre fornito in serbatoi in serbatoi come quelli in esame.

Ora, il citato D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777, art. 4, comma 1, prescrive che "i materiali e gli oggetti non ancora venuti a contatto con i prodotti alimentari, devono riportare, all’atto della loro immissione in commercio, le seguenti indicazioni: a) la dicitura "per alimenti" ovvero "può venire a contatto con gli alimenti" …; b) le condizioni particolari che devono essere osservate al momento del loro impiego, qualora tali indicazioni si rendano necessarie; c) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo o la sede sociale, oppure il marchio depositato, del fabbricante o del trasformatore o di un venditore …". La norma quindi impone l’obbligo di apporre le indicazioni in essa previste ai materiali ed agli oggetti non ancora venuti a contatto con i prodotti alimentari ed all’atto della loro immissione in commercio. Nella specie, non risulta che l’imputato avesse messo in commercio i contenitori con l’olio di semi dal momento che si limitava a detenerli nel suo deposito utilizzando l’olio nella sua azienda per la produzione di dolciume. Chi aveva messo in commercio i detti serbatoi con l’olio senza la dicitura "per alimenti" era stata invece la società Mira Sud, alla quale pertanto si sarebbe dovuta semmai far risalire la responsabilità per la mancata apposizione delle indicazioni prescritte. Al contrario l’imputato, essendosi limitato ad utilizzare il prodotto alimentare, non avrebbe dovuto apporre alcuna autonoma indicazione, restando ovviamente responsabile per il caso (non riscontrabile nella specie) che i contenitori fossero stati in concreto non idonei ad evitare un pericolo di danno alla salute o di deterioramento dell’alimento.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-12-2011, n. 28667 Distanze legali tra costruzioni

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 13.1.1997 R.A. e Ra.Ro. convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, V.F., quale titolare dell’impresa denominata "Centro Botanico Barese", con sede in (OMISSIS), esponendo:

sul suolo frontistante l’affaccio di un balcone di pertinenza del loro appartamento, sito in Bari, al primo piano, il convenuto aveva realizzato, senza concessione, un capannone adibito a vivaio, in violazione delle distanze fra fabbricati di cui agli artt. 872-873 c.c., come integrati dalla normativa del P.R.G..

Chiedevano, pertanto, la condanna del V. all’abbattimento e/o arretramento del proprio edificio, oltre al risarcimento del danno.

Il convenuto si costituiva in giudizio, negando che il suolo su cui egli aveva edificato fosse gravato divincolo di inedificabilità assoluta.

Espletata C.T.U., il Tribunale rigettava la domanda con compensazione totale delle spese processuali.

Avverso tale sentenza i coniugi R. – Ra. proponevano appello cui resisteva il V..

Con sentenza 28.4.2006 la Corte d’Appello di Bari, in totale riforma della sentenza di primo grado,dichiarava che il capannone realizzato dal convenuto era posto a distanza non regolamentare dalla fronteggiante proprietà degli appellanti, ai sensi dell’art. 872 c.c., comma 2 e art. 873 c.c., come integrati dagli artt. 63 e 34 delle norme tecniche di attuazione collegate al P.R.G. barese;

condannava, quindi, l’appellato ad arretrare la propria costruzione, rispetto a quella degli appellanti, per una distanza di m. 10 dal confine comune e per una distanza, tra le facciate fronteggianti dei due edifici, non inferiore alla somma delle loro altezze; condannava, inoltre, l’appellato al risarcimento del danno, in favore degli appellanti, liquidato, in via equitativa, in Euro 3.000,00, oltre al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio e di quelle di C.T.U..

Rilevava la Corte territoriale che la particella 525, ove il convenuto aveva edificato il capannone, costituiva area di servizi per la residenza, destinata in forza dell’art. 40, comma 3 – artt. 43 e 52 NTA del PRG barese ad opere pubbliche, con vincolo sottoposto al termine di efficacia quinquennale di cui alla L. n. 1187 del 1968, art. 2, comma 1; venuto meno tale vincolo nel 1981, ai sensi del combinato disposto degli artt. 63 e 34 N.T.A., occorreva osservare, fra i fabbricati adiacenti, una distanza dal confine di ml. 10 e, fra le facciate che si fronteggiano, una distanza pari alla somma della loro altezza, nella specie determinata dal C.T.U., in m. 19,90; il C.T.U. aveva, invece, accertato che la costruzione del convenuto distava dal confine m. 4,90 e che gli edifici delle parti si fronteggiavano ad una distanza variabile da m. 7,10 a m. 9,40.

Tale sentenza è impugnata con ricorso per cassazione da V. F., quale titolare della Ditta suddetta, con un unico motivo di ricorso. Resistono con controricorso e successiva memoria R. A. e Ra.Ro.. Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce:

insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione circa i presupposti di diritto relativi a punti decisivi della controversia, afferenti la natura del vincolo di inedificabilità; "non motivato esame della sentenza di primo grado"; violazione e falsa applicazione della L. n. 1187 del 1968, art. 2 e dell’art. 872 c.c., comma 2 e art. 873 c.c., come integrati dagli artt. 63 e 64 della norme tecniche di attuazione collegate al PRG del Comune di Bari, in relazione all’art. 360 c.p.p., nn. 3 e 5;

in particolare, la Corte territoriale era incorsa in errore dal momento che l’area di proprietà del Valenzano su cui era stata realizzata l’opera per cui è causa, "è area destinata a servizi di residenza e, come tale, trattandosi di mera destinazione urbanistica, rientrante in una determinata tipologica urbanistica prevista nel piano regolatore, non era caratterizzata da un vincolo di inedificabilità o, comunque, da un vincolo preordinato all’esproprio sicchè non era neppure soggetta alla decadenza quinquennale L. 19 novembre 1968, n. 1187, ex art. 2"; nella specie, quindi, la previsione urbanistica consentiva, anche su iniziativa del privato, la realizzazione di scuole e altre opere di interesse pubblico con la conseguenza che non si verteva in ipotesi di vincolo preordinato all’espropriazione bensì di esercizio della potestà conformativa, normalmente inerente alla pianificazione urbanistica.

Preliminarmente si osserva che l’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c. (intervenuta ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 47) è divenga efficace, in forza della disposizione transitoria contenuta nell’art. 58, co. 5, della stessa legge) per i ricorsi proposti con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla data del 4.7.2009.

Conseguentemente per quelli relativi a provvedimenti pubblicati anteriormente, come quello in esame, tale norma è da ritenersi ancora applicabile. (Cfr. Cass. n. 7119/10).

La censura svolta dal ricorrente, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, non è in alcun modo correlata alla formulazione del quesito di diritto, indispensabilmente previsto ex art. 366 bis c.p.c., a pena di inammissibilità e, pertanto, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-07-2011) 15-09-2011, n. 34143

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, con sentenza in data 8 aprile 2010, confermava la condanna pronunciata il 6 giugno 2008 dal G.I.P. del Tribunale di Sassari alla pena di anni cinque mesi sei di reclusione ed Euro 1.800 di multa nei confronti di I.R., dichiarato colpevole di tre ipotesi di tentata estorsione, dirette ad ottenere somme di denaro non quantificate da Gi.Gi. e da suo figlio G.R., nonchè di altrettante ipotesi di porto illegale di arma.

I giudici di merito valorizzavano la sequenza cronologica degli avvenimenti, che manifestavano il rancore dell’imputato per la testimonianza a suo carico di G.R., nell’ambito di un processo per minaccia a pubblico ufficiale, e, inoltre, il suo intento di ottenere dallo stesso G.R. e dal padre di questi, Gi., un’elevata somma di denaro, quale preteso risarcimento economico per i danni patiti in conseguenza della custodia in carcere e della condanna penale. Inoltre, gli stessi giudici si basavano sulla testimonianza di C.P.P., che aveva riferito il contenuto di confidenze fattegli dallo I., nonchè sull’esito di una perizia balistica, che aveva attribuito alla stessa arma i colpi che in due distinte occasioni avevano raggiunto l’autovettura di G.R..

Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo i seguenti motivi:

1) erronea interpretazione ed applicazione della legge penale sulla qualificazione giuridica del fatto.

Il ricorrente afferma che le azioni intimidatorie ascritte all’imputato devono ricondursi ad una finalità ritorsiva, con la configurabilità al più della violenza privata; rileva che l’unica richiesta economica esplicita attribuita all’imputato, datata 29 gennaio 2004, non sarebbe definita e nessuna richiesta ulteriore pervenne alle vittime delle intimidazioni.

2) manifesta illogicità della motivazione e travisamento del fatto con riferimento alla sequenza cronologica degli avvenimenti e all’interpretazione in chiave estorsiva del posizionamento di 30 Euro accanto al simulacro di un ordigno esplosivo, laddove sarebbe chiaro il riferimento metaforico ad un affermato tradimento.

3) le condotte minatorie sarebbero riconducibili ad un’unica richiesta estorsiva, con la conseguenza che sarebbe configurabile un unico tentativo di estorsione, poichè ciò che determina la unicità o la pluralità delle violazioni è la unicità o pluralità delle richieste economiche e non la pluralità delle azioni intimidatorie.

4) il contenuto della perizia balistica sarebbe stato travisato, poichè essa in realtà contraddice la tesi accusatoria.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati ovvero non consentiti nel giudizio di legittimità e devono essere dichiarati inammissibili. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati per la parte in cui contestano l’esistenza di logico apparato giustificativo della decisione, che invece non è "manifestamente" (ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)) contrastante con i principi della logica argomentativa; non consentiti per la parte in cui pretendono di valutare, o rivalutare, gli elementi probatori al fine di trarre proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione ampia ed esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, chiarendo, in particolare: 1) che il risentimento dell’imputato per le dichiarazioni accusatorie di G.R. non esclude affatto una concorrente volontà estorsiva, "palesata dalle coerenti e attendibili dichiarazioni delle pp.oo., dalla credibile testimonianza di C. e dalle stesse eloquenti dichiarazioni dell’imputato, che ha ammesso anche nel corso dell’udienza odierna di avere contattato Gi.Gi. per essere risarcito per la custodia in carcere e per la condanna penale"; 2) che, pertanto, la qualificazione giuridica dei fatti in termini di tentata estorsione appare corretta; 3) che la perizia balistica non contraddice affatto la tesi accusatoria, ma anzi sostanzialmente la conforta; 4) che la condotta estorsiva non può ritenersi unitaria, per la molteplicità di richieste economiche (a Gi.Gi. il 29 gennaio 2004 e a G.R. il 24 novembre 2005) e la pluralità dei connessi atti intimidatori contro le vittime.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-07-2011) 30-09-2011, n. 35579 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo

Nell’ambito del procedimento penale a carico di: V.M. A. indagata unitamente a: D.L.C., V.A. F., I.I.; il GIP presso il Tribunale di Palmi, in data 28.07.2010, emetteva il decreto di sequestro preventivo sui beni degli indagati , finalizzato anche alla confisca per equivalente, in quanto indiziati del delitto di cui all’art. 640 bis c.p. in ordine alla contestazione di truffe finalizzate all’ottenimento illecito dalla Regione Calabria di finanziamenti per la ristrutturazione di un fabbricato in muratura e la realizzazione del B&B "Zerbi", a fronte di lavori risultati in buona parte mai compiuti, conseguendo dal competente Assessorato Regionale l’indebita erogazione di somme pari ad Euro 91.077;

l’indagata proponeva impugnazione ma il Tribunale per il riesame di Reggio Calabria respingeva il ricorso;

ricorre per cassazione V.M. a mezzo del Difensore di fiducia, deducendo:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e).

1) – la ricorrente censura l’ordinanza per omessa ed illogica motivazione riguardo agli elementi oggettivi e soggettivi del reato addebitato;

– mancherebbe ogni motivazione sul "fumus", essendosi limitato il Tribunale a ritenere le ipotesi di reato contestate con frasi genetiche e prive di riferimenti fattuali;

2) – il sequestro risultava inoltre privo del requisito dell’indispensabilità;

CHIEDE l’annullamento del provvedimento impugnato.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono palesemente infondati.

Quanto ai motivi sul merito del sequestro preventivo va subito evidenziato che lo stesso appare emesso nell’ambito dei criteri dettati dall’art. 321 c.p.p., atteso che il GIP ha motivato in ordine al "fumus" del reato di cui all’art. 640 bis c.p., richiamando i dati fattuali su cui si fondava l’imputazione e la necessità di assicurare la futura eventuale confisca.

Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il Tribunale per il riesame ha motivato ampiamente in ordine alla prova sulla fittizietà dei pagamenti effettuati alla ditta apparentemente incaricata dei lavori di ristrutturazione, con un’ampia ed analitica disamina di ciascuno dei conti correnti bancari (C/c nr. (OMISSIS) – presso Poste Italiane – C/c nr. 65430/45-presso B.C.C,- pagg. 5-6-7-) da cui emerge la condotta fraudolenta "articolata nell’effettuazione di pagamenti per i lavori eseguiti risultati per la maggior parte fittizi" in quanto l’importo di buona parte dei bonifici era rientrato nella disponibilità della stessa indagata, attraverso un’artificiosa "triangolazione"; (pag. 8 motivaz.) Il ricorrente censura tale motivazione con i motivi sopra sintetizzati, evidenziando come si tratti mere congetture e supposizioni, svincolate dai dati fattuali effettivamente emersi, ma le argomentazioni del ricorrente non colgono nel segno posto che tra i presupposti di ammissibilità del sequestro preventivo non c’è nè la fondatezza dell’accusa nè la colpevolezza dell’imputato, ma l’astratta configurabilità di un’ipotesi di reato, sicchè l’indagine che il GIP deve compiere sulla "gravità indiziaria" è circoscritta alle cautele rese necessarie allo stato delle indagini, valutabili in termini complessivi all’esito della conclusione dell’attività investigativa. (Cassazione penale, sez. 2^15 ottobre 2008, n. 40425).

Sulla scorta di tali principi , la verifica del Tribunale del riesame sulle condizioni di legittimità della misura cautelare non deve tradursi in un’anticipata decisione della questione di merito riguardante la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi.

(Cassazione penale, sez. 4^, 06 novembre 2008, n. 47032).

Nella specie il Tribunale per il riesame si è spinto ad una accurata disamina di tutte le emergenze fattuali, rilevando come dalle stesse emergesse il "fumus" richiesto per la configurazione -in astratto- dell’imputazione di truffa, richiamando e sottolineando gli aspetti contabili sopra richiamati;

Si tratta di valutazioni, nel merito, supportate da congrua motivazione, esenti da illogicità evidenti e pertanto incensurabili in questa sede di legittimità.

La Giurisprudenza è consolidata nel ritenere che le questioni relative al merito della fondatezza dell’accusa ovvero della sussistenza dei criteri costitutivi degli istituti, quali la proporzionalità tra il valore dei beni in sequestro ed il reddito degli indagati, non possono formare oggetto di ricorso per cassazione, "non essendo possibile surrettiziamente introdurre in sede di legittimità un controllo che investa, sia pure in via incidentale, il merito dell’imputazione" (Cass. Pen. Sez. 5^, 07.07.1993).

Parimenti infondato il motivo sull’indispensabilità del sequestro giacchè, per la natura sanzionatoria della confisca per equivalente (Cass. pen. Sez. 2^, 13.05.2010 n. 21027), l’accertamento del "fumus" rende evidente il requisito della indispensabilità.

Consegue il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.