Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-07-2011) 13-10-2011, n. 36961

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza in data 26 gennaio 2010 la Corte di Appello di Lecce, sez, dist. Di Taranto, confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Taranto del 15.4.2009, con la quale P.C., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generi che dichiarate equivalenti alla contestate aggravante ed applicata la diminuente per la scelta del rito, era stato condannato alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione per i reati di cui agli artt. 81, 609 bis e ter, 609 septies, 605 c.p., in danno di F.L. di anni (OMISSIS), chierichetto della chiesa (OMISSIS), presso la quale il P. era diacono, nonchè al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

Rilevava la Corte territoriale che le censure in ordine alì attendibilità del minore erano, per un verso, aspecifiche in quanto prescindevano dalla sentenza impugnata e, per altro verso, meramente ripetitive di questioni già affrontate dal primo giudice, per cui era anche sufficiente rinviare per relationem alla sentenza impugnata.

In ogni caso, sottolineava la Corte, dagli atti emergevano ulteriori elementi a conferma della ritenuta attendibilità delle dichiarazioni del minore, che, pertanto, potevano da sole sorreggere il giudizio di responsabilità, anche a voler ritenere fondati i rilievi difensivi in relazione alla inutilizzabilità delle captazioni delle due conversazioni tra il minore medesimo e l’imputato.

Peraltro riteneva la Corte priva di fondamento l’eccezione di inutilizzabilità, già correttamente disattesa dal primo giudice, di tali captazioni.

Infine, secondo la Corte di merito, non poteva essere riconosciuta l’ipotesi di minore gravità, risultando piuttosto la condotta del P. particolarmente grave, avendo egli approfittato non solo dell’età della vittima, ma anche dalla soggezione di questa verso di lui, e l’abuso era stato reiterato e connotato anche dalla violenza.

2) Ricorre per cassazione P.C., a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all’art. 268 c.p.p., comma 3 e art. 266 c.p.p. a mente dell’art. 271 c.p.p., comma 1, nonchè agli artt. 188, 189, 191 e 192 c.p.p..

Pur assumendo che le captazioni non sono strettamente necessarie ai fini dell’affermazione di responsabilità, la Corte territoriale finisce per rimanerne influenzata. E’ necessario, pertanto, ribadire l’eccezione di inutilizzabilità delle stesse.

Secondo la ben nota sentenza Torcasio, la registrazione occulta di una conversazione, effettuata da un privato interlocutore di propria iniziativa, non configura intercettazione ma prova documentale.

Tale sentenza, però, presenta dei vuoti (soprattutto in relazione alla esatta natura della registrazione effettuata dalla p.g..) che hanno dato vita, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, a difformi approdi giurisprudenziali. Nel caso di specie il partecipante alla conversazione non si limitò a registrarla, ma adoperò strumenti tecnologici attraverso i Carabinieri di Statte che erano posti in condizioni di captare in tempo reale le conversazioni medesime. Si trattò quindi di una intercettazione, cui va applicata la disciplina prevista dall’art. 268 c.p.p. e ss..

Il decreto di intercettazione d’urgenza del 19.2.2008 e quello di richiesta di proroga del 26.3.2008 sono nullì perchè privi di adeguata motivazione in ordine alla inutilizzabilità degli impianti presso la Procura.

Risulta, poi, violato l’art. 266 c.p.p., n. 2, essendo le captazioni dei colloqui tra il minore ed il P. intervenute all’interno della sagrestia della chiesa del Sacro Cuore, (luogo quindi riservato) senza che nei decreti vi fosse motivazione in ordine allo svolgimento di attività criminosa.

Sono state, altresì, violate le garanzie difensive in danno della persona sottoposta ad indagini nel momento in cui rende dichiarazioni indizianti. Le registrazioni non possono che essere illegittime, essendosi aggirate le disposizioni di cui agli artt. 62 e 63 c.p.p..

Denuncia, ancora, con il secondo e terzo motivo, la violazione di legge e la mancanza o apparenza di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità del minore ed all’atteggiamento del parroco.

Con il quarto motivo denuncia la mancata assunzione di una prova decisiva e l’assenza di motivazione in relazione all’omesso esame, nonostante la richiesta della difesa, del minore F.L..

2) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

2.1) I Giudici di merito hanno fondato l’affermazione di responsabilità del P. sulle dichiarazioni della parte offesa.

E’ assolutamente pacifico che le dichiarazioni della persona offesa dal reato possano essere assunte quali fonti del convincimento senza necessità di riscontri esterni. Il giudice, tuttavia, non può sottrarsi ad un esame dell’attendibilità del dichiarante, che deve essere particolarmente rigoroso quando siano carenti dati oggettivi emergenti dagli atti, che confortino l’assunto accusatorio. E’ quindi necessario, stante l’interesse che ha la parte offesa verso l’esito del giudizio, vagliare le sue dichiarazioni con ogni cautela.

La Corte territoriale si è attenuta a tali consolidati principi, adottando pronuncia di condanna dopo aver esaminato, approfonditamente, l’attendibilità del minore F.L..

Pur rinviando, correttamente, per relationem alla sentenza di primo grado, essendo i motivi di appello, in punto di attendibilità, meramente ripetitivi ed aspecifici, ha comunque evidenziato "ulteriori emergenze fattuali e logiche che il processo offre a conferma della prova certa della responsabilità dell’appellante".

La stessa genesi dell’accusa era significativa, essendosi la parte offesa prima confidata con il fratello gemello e dopo, sotto la spinta di quest’ultimo, con i genitori; ne aveva quindi parlato con il parroco e solo alla fine era stata presentata la denuncia;

palesemente quindi non vi era alcuna volontà calunniatrice. Siffatta progressione era, piuttosto, rivelatrice di genuinità e sincerità del racconto.

Le dichiarazioni del minore si rivelavano precise, circostanziate, esenti da contraddizioni, misurate, prive di intenti malevoli nei confronti dell’imputato.

Ha quindi la Corte territoriale esaminato le specifiche doglianze contenute nell’atto di appello, disattendendo, con argomentazioni pertinenti e logiche, i rilievi in ordine al comportamento del minore dopo il primo episodio (pag.6) ed all’atteggiamento del parroco (pag.7).

Ha rilevato, infine, la Corte territoriale che la difesa dell’imputato era contraddittoria in ordine all’attribuzione dell’intento ritorsivo ed assolutamente inverosimile, al punto da costituire un’ulteriore conferma delle dichiarazioni dei minore.

Con i motivi di ricorso vengono riproposte censure attinenti al merito della decisione impugnata, che si risolvono in una diversa lettura e valutazione delle risultanze processuali. Tali censure non tengono conto, però, che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità di verificare se i risultati dell’interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. E’ necessario cioè accertare se nell’interpretazione delle prove siano state applicate le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove medesime, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

3.2) Non è censurabile la motivazione neppure in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.

La rinnovazione del dibattimento nella fase di appello ha carattere eccezionale, dovendo vincere la presunzione di completezza dell’indagine probatoria del giudizio di primo grado. Ad essa può, quindi, farsi ricorso solo quando il giudice la ritenga necessaria ai fini del decidere.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte "in tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito con i motivi di impugnazione di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda;

invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dar conto dell’uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità" (cfr.Cass. sez. 5 n.8891 del 16.5.2000; Cass.sez. 6 n.5782 del 18.12.2006). Per di più nella fattispecie in esame si verte in tema di giudizio abbreviato. Questa Corte ha costantemente affermato che "nel processo celebrato con il rito abbreviato, l’imputato rinunzia definitivamente al diritto di assumere prove diverse da quelle già acquisite agli atti o richieste come condizione a cui subordinare il giudizio allo stato degli atti ai sensi dell’art. 438 c.p.p., comma 5. I poteri del giudice di assumere gli elementi necessari ai fini della decisione ( art. 411 c.p.p., comma 5), di disporre in appello la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ( art. 603 c.p.p., comma 3) sono poteri officiosi, che prescindono dall’iniziativa dell’imputato, non presuppongono una facoltà processuale di quest’ultimo e vanno esercitati solo quando emerga un’assoluta esigenza probatoria" (cfr.

Cass. pen. sez. 3 n.12853 del 13.2.2003). E’ stato ribadito anche successivamente che "a seguito della nuova formulazione dell’art. 438 c.p.p., deve ritenersi possibile la richiesta di rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale da parte dell’imputato che abbia subordinato la richiesta di accedere al rito abbreviato ad una specifica integrazione probatoria, mentre chi abbia richiesto il rito abbreviato alla stato degli atti può solo sollecitare il giudice di appello all’esercizio del potere di ufficio di cui all’art. 603 c.p.p., comma 3" (cfr. Cass. pen. sez. 3 n.15296 del 2.3.2004;

conf.Cass.pen.sez.4 n.15573 del 20.12.2005).

Come risulta dalla sentenza di primo grado, inizialmente il P. aveva fatto richiesta di essere giudicato con rito abbreviato condizionato all’escussione dei testi C.C. e S.A., o, in subordine, di rito abbreviato semplice. Il GIP respingeva la richiesta principale (perchè non necessaria l’integrazione probatoria) ed ammetteva l’imputato al rito abbreviato semplice (pag. sent.GIP). Nel richiedere la rinnovazione del dibattimento in appello per la escussione del minore e del parroco (soggetti tra l’altro diversi da quelli al cui esame era stata subordinata inizialmente la richiesta di rito abbreviato) venivano, quindi, solo sollecitati i poteri officiosi della Corte.

La Corte territoriale ha ritenuto non solo non necessaria, ma addirittura inutile la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.

E dalla motivazione della sentenza risulta implicitamente tale inutilità, laddove i giudici di merito si soffermano sulla piena attendibilità del minore (giudizio cui pervengono sulla base delle complete, esaustive, dettagliate dichiarazioni già rese dallo stesso) e sul comportamento del parroco. 3.3) La Corte territoriale non ha utilizzato, quindi, le due conversazioni registrate per prevenire al giudizio di piena responsabilità dell’imputato in ordine ai reati ascritti.

Tanto risulta chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata, fondata come si è visto, sulla piena attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del minore parte offesa. Peraltro, in premessa, la stessa Corte ha esplicitamente affermato che dette dichiarazioni, da sole, costituivano "un fondamento probatorio sicuro e tranquillante.." (pag.5 sent.), tanto da concludere che "se anche fossero fondati i rilievi difensivi sulla inutilizzabilità delle captazioni, ciò non minerebbe la certezza della prova a carico del P.".

Tale mancata utilizzazione, di fatto, delle due conversazioni captate finisce per riconoscere lo stesso ricorrente, il quale, insistendo sulla eccezione di inutilizzabilità, non spiega in che modo la Corte territoriale sia rimasta, nella sua decisione, "influenzata" dalle stesse.

Solo per completezza la Corte territoriale, richiamando anche la motivazione della sentenza di primo grado, ha ritenuto, comunque, destituita di fondamento l’eccezione di inutilizzabilità, essendo congruamente motivato, con rinvio ricettizio ad altro provvedimento allegato, la inidoneità degli impianti dell’Ufficio di Procura e, sotto il profilo di cui all’art. 266 c.p.p., comma 2, sussistendo il "fondato motivo che l’inquisito reiterasse gli atti addebitatigli, come del resto motivato dal GIP" (pag.4 sent.GIP). Va infine ricordato che, come ribadito anche di recente da questa Corte, "Le dichiarazioni, captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto si autoaccusa della commissione di reati hanno integrale valenza probatoria, non trovando applicazione al riguardo gli artt. 62 e 63 c.p.p., giacchè l’ammissione di circostanze indizianti fatta spontaneamente dall’indagato nel corso di una conversazione legittimamente intercettata non sono assimilabili alle dichiarazioni da lui rese dinanzi all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, e le registrazioni e i verbali delle conversazioni non sono riconducibili alle testimonianze de relato su dichiarazioni dell’indagato, in quanto integrano la riproduzione fonica o scritta delle dichiarazioni stesse delle quali rendono in modo immediato e senza fraintendimenti il contenuto" (ex multis Cass.pen.sez. 4 n.34807 del 2.7. 2010;

conf.Cass.pen.sez. 6 n.31739 del 22.5.2003).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 02-12-2011, n. 979 Graduatoria

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Svolgimento del processo

Con ricorso al T.A.R. Palermo il sig. Bo.Pe. impugnava:

a) la graduatoria generale di merito del concorso per titoli a n. 66 posti (poi ridotti a 52) di Dirigente tecnico forestale, approvata con decreto del Direttore regionale delle Foreste n. 1772 del 18/11/1998, nella parte relativa all’attribuzione di nove posti agli articolisti ex art. 19, comma 2°, L.R. n. 25/1993;

b) le schede di valutazione dei titoli relative ai signori:

La.Gi., Ca.Fi., Li.An., Co.Gi., Di.Pr.Pi., To.Ma.Co., Ca.Gi., Di.Ma.Gi. e Ma.Al.;

c) tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenziali.

Ne chiedeva, quindi, l’annullamento (in parte qua), previa sospensione, vinte le spese, deducendo i seguenti motivi di censura:

1) Errata ammissione degli obiettori di coscienza, violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 7, L. n. 230/1998 e dell’art. 9 L. n. 772/1972.

I signori La.Gi., Ca.Fi., Di.Pr.Pi., Di.Ma.Gi. e Ma.Al. sono stati ammessi al concorso erroneamente, in quanto obiettori di coscienza;

2) Errata valutazione dell’abilitazione all’insegnamento in favore dei concorrenti Li.An. e Ca.Gi., in quanto in contrasto con quanto previsto dal D.A.EE.LL. del 3 febbraio 1992;

3) Errata valutazione della borsa di studio in favore dei concorrenti Co.Gi. e To.Ma.Co., per la stessa ragione di cui al precedente punto.

Le Amministrazioni regionali intimate non si costituivano in giudizio.

Si costituivano i controinteressati (Ca., Di.Ma. e La.) con memoria con cui eccepivano l’inammissibilità del ricorso, per mancata impugnativa del bando di concorso e, nel merito, contestavano la fondatezza del gravame, chiedendone comunque il rigetto, con vittoria di spese.

La controinteressata Li. si costituiva riservandosi di proporre difese, non più svolte. Con sentenza n. 4529/02, il Tribunale adito accoglieva il ricorso ritenendo fondata soltanto la seconda doglianza.

Con l’appello in epigrafe, l’Assessorato regionale ha impugnato la predetta sentenza deducendo l’inammissibilità del ricorso in prime cure, per originaria carenza di interesse del ricorrente, nonché la sua infondatezza nel merito.

Con memoria di costituzione l’appellato ha replicato per dedurre il suo concreto interesse al gravame e, quindi, per chiedere la reiezione dell’appello e, per l’effetto, la conferma dell’impugnata sentenza. Alla pubblica udienza del 28 settembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

L’appello è infondato e, pertanto, va respinto.

Preliminarmente, va esaminata l’eccezione di parte appellante, di inammissibilità del ricorso in prime cure per originaria carenza di interesse del ricorrente.

L’appellante deduce che, in ogni caso, il sig. Bo., a fronte dell’eventuale accoglimento delle sue lagnanze, verrebbe ad occupare una posizione in graduatoria che non gli consente in alcun caso di essere ricompreso nei nove posti riservati ai beneficiari di cui all’art. 19 L.R. n. 25/93; in quanto, se gli venisse valutato il servizio militare e fossero annullati i punteggi attribuiti ai signori Ca. e Li. relativamente all’abilitazione all’insegnamento, si verrebbe a trovare al 10° posto e, pertanto, in posizione non utile.

La censura non può essere accolta.

Invero, il sig. Bo. ha dedotto il suo concreto interesse al gravame avendo dimostrato di aver conseguito, a seguito della rinuncia della signora Ca. e della rideterminazione del punteggio della signora An.Li. per effetto delle sentenza di primo grado, ferma restando la posizione degli altri controinteressati, il nono posto in graduatoria e, pertanto, di trovarsi in posizione utile per essere dichiarato vincitore del concorso in argomento.

Va altresì respinto il motivo d’appello con cui l’Amministra-zione ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata laddove il T.A.R. ha accolto il rilievo del ricorrente in quella sede concernente l’errata valutazione dell’abilitazione all’insegnamento effettuata nei confronti dei concorrenti Li.An. e Ca.Gi. L’art. 4, lett. b), del decreto dell’Assessore regionale per gli enti locali del 3 febbraio 1992, prevede l’attribuzione di due punti per "abilitazioni all’esercizio professionale per professioni di livello almeno pari a quello del posto messo a concorso", specificando al riguardo che "Sono valutabili soltanto le abilitazioni conseguite per esame dopo il conseguimento del titolo di studio". Pare evidente che la norma suddetta, per "abilitazioni all’esercizio professionale per professioni", intende riferirsi esclusivamente all’esercizio di una libera professione, mentre l’abilitazione all’insegnamento costituisce notoriamente una categoria a sé stante, non ricompresa nell’ambito delle prime. Conclusivamente, l’appello va respinto per infondatezza.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Si ritiene che sia equo compensare tra le parti costituite le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-05-2012, n. 8655 Diritti e doveri del lavoratore

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Venezia, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, accoglieva in parte la domanda degli aventi causa di Br.Ma., ex dipendente della società Fincantieri deceduto per mesotelioma pleurico, avente ad oggetto il risarcimento jure hereditatis del danno biologico e morale sofferto in vita dal de cuius e tanto sul presupposto che il decesso era ascrivibile a responsabilità del datore di lavoro che non aveva rispettato le prescrizioni generali di cui all’art. 2087 c.c., e quelle specifiche poste dalla legislazione speciale. Con la predetta sentenza, inoltre, la Corte territoriale respingeva la domanda di manleva avanzata dalla società Fincantieri nei confronti terza chiamata Assicurazioni Generali S.p.A..

La Corte del merito, per quello che interessa in questa sede ed in via di estrema sintesi, rilevava, innanzitutto, che il giudice di primo grado aveva fondato la responsabilità della società, non sulla mancata eliminazione dell’amianto, bensì sulla omessa adozione di tutte le misure all’epoca dei fatti conosciute per rispettare la legge antinfortunistica. Precisava, poi, la Corte territoriale che una volta assodata, alla stregua dei rilievi di cui alla sentenza di primo grado, la consapevolezza fin dagli inizi del 1900 della dannosità per la salute umana dell’amianto e la sua correlazione con patologie tumorali non poteva ritenersi esente da responsabilità il datore di lavoro che non aveva approntato le tutele in chiave preventiva conosciute all’epoca di riferimento per il solo fatto che la patologia specifica (mesotelioma) non era compiutamente correlata all’amianto perchè, comunque, era conosciuta la pericolosità di detta sostanza indipendentemente dalla patologia che ne derivava.

Conseguentemente, rilevava la Corte di Appello, atteso che nella specie non risultava rispettata da parte datoriale la normativa – specificamente individuata – esistente all’epoca in termini di prevenzione rispetto alla patologia che aveva determinato la morte di Br.Ma. ne derivava la responsabilità della società anche se tali misure preventive avrebbero potuto solo ridurre il rischio di contrarre la patologia rivelatasi letale. Quanto alla criticata decisione del giudice di primo grado di aderire ad una teoria scientifica contrastante con le conclusioni del CTU, la Corte del merito, assumeva che detto giudice aveva adeguatamente motivato, nell’affrontare la teoria delle esposizioni successive o multistrato, la valutazione delle conclusioni del CTU e, quindi, ben poteva dalla stesse discostarsene. Rispetto, poi, alla riproposta questione del mancato superamento dei c.d. valori limiti la Corte territoriale, osservava che prima del D.Lgs. n. 277 del 1991 detti valori servivano per il pagamento del premio supplementare per asbestosi, ma non a far scattare l’obbligo di ottemperare a misure generali di prevenzione che riguardavano qualsiasi lavorazione a rischio polveri e, nella specie, era risultato che non erano state adottate nemmeno quelle misure minime richieste dalla legislazione all’epoca vigente.

Il rigetto della domanda di manleva, proposta dalla società Fincantirei nei confronti della società Assicurazioni Generali, veniva, poi, confermato dalla Corte veneziana sul rilievo che la polizza – ed anche il relativo rinnovo- era riferibile solo a malattie manifestatesi successivamente alla stipula dell’originario contratto e, comunque, in conseguenza di fatti avvenuti durante il periodo di assicurazione. Pertanto, trattandosi di malattia insorta antecedentemente alla stipula della polizza e per fatti avvenuti prima, la domanda in parola non poteva essere accolta.

La Corte territoriale, infine, relativamente al quantum del risarcimento, rilevato che bisognava tener conto della durata della malattia sofferta dal de cuius e di un dato rapportabile a tutte le voci del danno non patrimoniale considerate unitariamente, riteneva equo di valutare come importo unitario di liquidazione del complessivo danno non patrimoniale la somma di Euro 4.500,00 al mese in considerazione della estrema gravita e della afflittività della patologia e della consapevolezza del malato della ineludibile infausta conclusione della stessa.

Avverso questa sentenza la società Fincantieri ricorre in cassazione sulla base di otto motivi.

Resistono con controricorso gli aventi causa di Br.Ma. i quali impugnano in via incidentale con un unica censura la predetta sentenza. Si oppone all’impugnazione incidentale la Società Fincantieri con controricorso. La società Assicurazioni Generali non svolge attività difensiva.

La società Fincantieri deposita memoria illustrativa.

Motivi della decisione

Preliminarmente va respinta l’eccezione, sollevata dalla società Fincantieri, d’improcedibilità/inammissibilità del controricorso per non essere stato depositato nella cancelleria e, comunque nel termine perentorio di 20 giorni dall’avvenuta notifica (avvenuta il 23.12.2010) prescritto dall’art. 369 c.p.c..

Invero dal certificato a firma del Direttore della Cancelleria civile di questa Corte – Ufficio Depositi- agli atti e dal timbro del deposito apposto a margine del controricorso si evince che questo è stato depositato presso la Cancelleria di questa Corte in data 11 gennaio 2011 e, quindi, nel termine di cui al richiamato art. 369 c.p.c..

In ricorsi vanno riuniti riguardando l’impugnazione della stessa sentenza.

Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la estinzione e/o la sospensione del giudizio in ragione della sovrapposizione tra azione civile ed azione penale. Evidenzia al riguardo la società che, successivamente alla introduzione della presente causa civile, gli attuali resistenti hanno presentato al Tribunale penale di Venezia una costituzione di parte civile nei confronti di O. M., R.C.M., G.R., C. A., Bo.En., A.C. e Bi.Ma. che sono stati identificati nella sentenza del Tribunale ordinario di Venezia del 22 luglio 2008 per i rispettivi ruoli rivestiti, nei vari periodi, nell’ambito di essa società e che nel detto procedimento penale veniva citato anche il responsabile civile della Fincantieri che rimaneva però contumace. Il procedimento penale,prosegue la società ricorrente, è arrivato alla declaratoria di condanna dei predetti imputati al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili liquidando altresì un provvisionale relativa "tuttavia al diverso danno jure proprio", ed avverso la suddetta sentenza è stato proposto appello.

Tanto comporta, secondo la società ricorrente, che esistendo, tra le domande proposte dagli eredi di Br.Ma. nel presente processo e-quale parte civile- nell’ambito del processo penale, identità di petitum e causa petendi, trova applicazione l’art. 75 c.p.p., che impedisce il proseguimento del processo civile, ovvero l’art. 211 disp. att. c.p.p., che impone la sospensione del processo civile fino alla definizione del processo penale, facendo, nel presente procedimento stato la sentenza penale di condanna o di assoluzione degli imputati ex dirigenti ed amministratori della Fincantieri ai sensi degli artt. 651 e 652 c.p.p.. La società deposita a conforto delle su esposte osservazioni: dichiarazione di costituzione di parte civile degli attori datata 24 maggio 2005;

sentenza del Tribunale penale di Venezia n. 1196/2008; lettera 30.7.2008 e copia contabile bancaria attestante il pagamento della provvisionale del danno; atto di appello contenente impugnazione da parte di tutti gli imputati della sentenza n. 1196/2008; estratti ceni Dirigenti industria. La deduzione non è accoglibile.

Invero la società ricorrente fonda il proprio assunto -svolto per la prima volta solo in questa sede di legittimità- su documenti atti a comprovare la costituzione di parte civile degli attuali resistenti nel processo penale a carico degli indicati imputati (di cui prospetta per la carica di Dirigenti dagli stessi rivestita nel tempo la coincidenza con essa ricorrente), la pendenza del procedimento penale, l’identità del petitum e della causa pretendi dell’azione civile esercitata in sede penale con quella nella presente sede, ecc. – che devono ritenersi, in assenza di diversa specificazione, prodotti per la prima volta in sede di ricorso per cassazione e come tali vanno considerati inammissibili.

Infatti secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte non è consentito produrre nel giudizio di Cassazione documenti che non riguardino l’ammissibilità del ricorso o la nullità in senso formale della sentenza impugnata e, quindi, neppure quei provvedimenti del giudice penale in data posteriore a tale sentenza, intesi a corroborare ex post, con l’esito di un giudizio penale o di una fase o di un grado dello stesso, tanto una censura attinente alla mancata sospensione del giudizio civile di merito, quanto una censura attinente ad un preteso error in iudicando della decisione che lo abbia definito (V. per tutte Cass. 15 giugno 1981 n. 3894, 5 gennaio 1980 n. 38 cui adde Cass. 21 aprile 1975 n. 1524 secondo cui la sospensione necessaria del giudizio per la pendenza di processo penale, di cui all’art. 295 c.p.c. e art. 3 c.p.p., non può essere invocata e disposta in sede di legittimità, ove la dimostrazione della pendenza del processo penale debba essere fornita con la produzione di nuovi documenti, essendo questa preclusa dall’art. 372 c.p.c., salvo che per i documenti riguardanti la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso o del controricorso). Ciò naturalmente vale anche in ordine alla prospettazione concernente la pretesa estinzione del presente giudizio.

Con il secondo motivo del ricorso principale, denunciandosi illogicità ed omissioni nella motivazione, si assume che la Corte del merito nell’aderire alla teoria della dose-indipendenza non ha tenuto conto dei chiarimenti forniti dal CTU su tale punto secondo il quale la vera prevenzione del mesotelioma può passare solo attraverso l’abolizione dell’amianto. Richiama la società ricorrente, altresì, la sentenza di questa Corte n. 20142 del 2010 e la circostanza secondo la quale la Corte del merito avrebbe dedotto la rilevanza della dose dalla legislazione in materia di benefici contributivi che subordina i medesimi ad una esposizione decennale.

Con la terza censura del ricorso principale, allegandosi violazione dell’art. 421 c.p.c., art. 420 c.p.c., comma 6, art. 115 c.p.c. e art. 97 disp. att. c.p.c., si assume che la Corte di appello ha errato nel non rilevare che l’autonomia del giudice di dissentire rispetto al parere del CTU è limitata, per la salvaguardia del principio del contraddittorio, alla cultura medica espressa dal CTU o dalle parti.

Con il quarto motivo del ricorso principale, prospettandosi violazione degli artt. 1218, 1223, 1225, 2043, 2087 c.c., nonchè artt. 40 e 41 c.p.c., si critica la sentenza impugnata laddove "fa capire che la responsabilità del datore di lavoro deriverebbe dalla semplice omissione di misura di cautela che avrebbe potuto ridurre il rischio" senza quantificare la riduzione del rischio come se la responsabilità ex art. 2087 c.c., fosse di natura oggettiva.

Con la quinta critica del ricorso principale, si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul nesso di causalità e tanto sul presupposto che, come precisato dal CTU in sede di chiarimenti, l’abbattimento del rischio per il mesotelioma non è importante e, quindi, non rileva ai fini della sussistenza del nesso di causalità in mancanza anche di una indagine probabilistica. Con il sesto motivo del ricorso principale, si allega omessa motivazione in relazione all’asserita violazione di cautele rivolte alla riduzione della polverosità.

Con la settima censura del ricorso principale, deducendosi violazione del D.P.R. n. 303 del 1956, artt. 21, 4, 9, del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 387, artt. 2087, 1218, 2043, 125 e 1176 c.c., si assume l’erroneità della sentenza impugnata in relazione all’affermazione della colpa a prescindere dai limiti soglia ed alla non prevedibilità del rischio mesotelioma fino a tutto il 1960.

Le censure, che in quanto strettamente connesse dal punto di vista logico-giuridico vanno tratte unitariamente, sono infondate.

Preliminarmente occorre rilevare che costituisce principio di diritto nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice del merito il quale può legittimamente disattenderle semprechè fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio (V. per tutte Cass. 6 luglio 2007 n. 15263, Cass. 17 dicembre 2010 n. 25569 e Cass. 3 marzo 2011 n. 5148) Nella specie la motivazione della sentenza della Corte di Appello, che condivide le osservazioni critiche svolte dal giudice di primo grado alla tesi scientifica sostenuta dall’ausiliare, è congruamente e logicamente argomentata risultando indicati gli elementi di cui il Collegio si è avvalso per ritenere non condivisibili alcuni degli argomenti sui quali il consulente si è basato.

Del resto, e a confutazione di quanto sostenuto dalla società ricorrente secondo la quale il giudice di appello disattendendo le conclusioni del CTU avrebbe violato il principio del contraddittorio, mette conto annotare che, nella specie, la Corte del merito, nel dissentire da alcune teorie scientifiche esposte dal CTU, non elabora per così dire una terza via, ma quella alternativa le cui basì scientifiche sono tratte proprio, a contrario, dalle osservazioni tecniche dell’ausiliario e con riferimento a specifici autori della scienza medica.

D’altro canto lo stesso CTU, come ne da atto il Collegio di appello, non esclude del tutto la validità è l’incidenza, nel caso di specie, della teoria c.d. dose-indipendente. La Corte del merito, infatti, nel riportare quanto osservato sul punto dal giudice di primo grado, sottolinea che il CTU precisa che idonee misure preventive di tipo ambientale (aspiratori e separazione delle lavorazioni) e di tipo personale (dispositivi di protezione) sicuramente importanti per l’abbattimento del rischio soprattutto per le patologie fortemente dose dipendenti quali asbestosi e tumore polmonare, sono di qualche utilità anche per evitare l’insorgenza del mesotelioma.

Nè può in questa sede valutarsi la decisività dei chiarimenti del CTU essendosi la società ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, limitata a riportare di tali chiarimenti solo alcuni stralci che non consentono, come tali, un pieno sindacato di legittimità.

Il richiamo, poi, alla sentenza della Cassazione n. 20142 del 2010 non è dirimente in quanto in tale occasione questa Corte ha sì confermato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno proposta dagli eredi di un lavoratore, già addetto alla lavorazione dell’amianto, deceduto per mesotelioma ed esposto al rischio tra il 1953 ed il 1962, ma tanto in ragione esclusivamente della ritenuta congruità della motivazione posta a supporto del giudizio secondo il quale il rispetto delle limitate prescrizioni cautelative praticabili all’epoca dello svolgimento dell’attività lavorativa, non avrebbe impedito l’insorgere del mesotelioma in quanto malattia dose-dipendente.

Il riferimento, inoltre, contenuto nella sentenza di appello, alla normativa concernente i benefici contributivi è meramente rafforzativo dell’argomentazione fondamentale posta a base della motivazione sul punto in questione, sicchè lo stesso non riveste un ruolo decisivo ai fini della valutazione della congruità della motivazione della sentenza impugnata.

Neppure può fondatamente assumersi, contrariamente a quanto prospettato dalla società ricorrente, che la Corte del merito abbia fondato la propria decisione sull’affermazione, ex art. 2087 c.c., di una responsabilità oggettiva del datore di lavoro.

La Corte territoriale, invero, sul punto asserisce, con motivazione coerente ed adeguata, che una volta assodato che fin dagli inizi del 1900 vi era la consapevolezza della dannosità per la salute umana dell’amianto e la sua correlazione con le patologie tumorali non può ritenersi immune da responsabilità il datore di lavoro che non appronti tutte le cautele in chiave preventiva conosciute all’epoca di riferimento per il solo fatto che la patologia specifica (mesotelioma) non era stata ancora compiutamente correlata all’amianto perchè, comunque, era conosciuta la pericolosità di detta sostanza indipendentemente dalla patologia che ne è derivata.

Su tale premessa la Corte del merito accertato che nella specie, come asserito dal giudice di primo grado, l’ambiente di lavoro in cui il B. aveva svolto la propria attività non aveva i caratteri della salubrità necessari per garantire una piena tutela della salute ed accertato il mancato rispetto da parte datoriale della normativa -specificamente individuata- esistente all’epoca in termini di prevenzione rispetto alla patologia che aveva determinato la morte di Br.Ma., ritiene, anche in considerazione di quanto asserito dal CTU secondo il quale – come visto in precedenza- idonee misure preventive di tipo ambientale (aspiratori e separazione delle lavorazioni) e di tipo personale (dispositivi di protezione) sono di qualche utilità anche per evitare l’insorgenza del mesotelioma, la responsabilità della società Fincantieri.

Tanto da conto non solo della adeguatezza e coerenza della motivazione della sentenza impugnata, ma anche della sua correttezza giuridica. E’, infatti, giurisprudenza consolidata di questa Corte l’affermazione del principio secondo il quale la responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 c.c., pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l’omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio (Cass. 1 febbraio 2008 n. 2491-dove sulla base del richiamato principio questa Corte ha confermato la sentenza della Corte territoriale che, con completa e coerente motivazione, aveva affermato la responsabilità, ex art. 2087 c.c., del datore di lavoro, esattamente considerando come noto al tempo dei fatti di causa – 1975/1995 – il rischio da inalazione di polveri di amianto e rilevando l’insufficienza di un torrino d’aspirazione predisposto dall’imprenditore nonchè ravvisando il danno biologico nel semplice pericolo cagionato da un’alterazione anatomica pur non avente attuale incidenza funzionale"; Cass. 17 luglio 2011 n.15156 e, sostanzialmente nello stesso senso, Cass. 14 gennaio 2005 n. 644).

Nè può non rilevarsi che tutte le altre diffuse argomentazioni della società ricorrente tendono ad ottenere da questa Corte di legittimità una nuova, impossibile valutazione delle prove e dei fatti di causa.

Con l’ottavo motivo del ricorso principale, allegandosi violazione dell’art. 1362 c.c., e segg., in relazione alle all’interpretazione del contratto di assicurazione nonchè, sullo stesso punto, vizio di motivazione, si deduce, innanzitutto, che non è logicamente compatibile con l’affermazione relativa alla dose dipendenza la motivazione della sentenza impugnata secondo la quale la polizza sarebbe inoperante avendo preso effetti diversi anni dopo l’inizio dell’esposizione del B.. Si assume poi, che l’interpretazione fornita dalla Corte del merito della polizza è contraddetto dalla lettera dell’11 maggio 1992 che genericamente fa riferimento a tutti i danni e le malattie verificatesì antecedentemente alla riforma della polizza, senza limitazioni al periodo successivo al 1987.

La censura non è scrutinabile.

Invero la società ricorrente pur deducendo che l’interpretazione fornita dalla Corte del merito della polizza è contraddetta dalla lettera dell’11 maggio 1992, non trascrive, in violazione del principio di autosufficienza, nel ricorso il testo di tale missiva impedendo in tal modo qualsiasi sindacato di legittimità al riguardo.

Nè risultano riportato nel ricorso le clausole della polizza.

Sulla base delle esposte considerazioni, pertanto, il ricorso principale va rigettato.

Con il ricorso incidentale, denunciandosi violazione degli artt. 2043, 2056, 1223 e 1226 c.c., si allega l’inadeguatezza del quantum liquidato dalla Corte del merito a titolo di risarcimento del danno sottolineandosi che in siffatta quantificazione non si è tenuto conto della peculiarità del caso concreto ed in particolarità della gravita delle lesioni, degli eventuali postumi permanenti, dell’età, dell’attività espletata e delle condizioni familiari e sociali del danneggiato. Si richiamano al riguardo le tabelle indicative del Tribunale di Venezia.

La censura è infondata.

La Corte del merito,infatti, procedendo, alla stregua della sentenza Sezioni Unite civili di questa Corte dell’11 novembre 2008 n. 26972, alla liquidazione del danno non patrimoniale senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, ha adottato il criterio equitativo puro (art. 1226 c.c.) – ossia svincolato da tabelle standardizzate e criteri automatici – tenendo conto in particolare della estrema gravita ed afflittività della patologia e della consapevolezza da parte del malato della ineludibile conclusione infausta della stessa.

La sentenza della Corte del merito è, quindi, corretta in diritto essendo conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il giudice, nella liquidazione del danno, deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal punto di vista oggettivo e soggettivo ben potendo legittimamente far ricorso al richiamato criterio equitativo puro (cfr. per tutte Cass. 21 aprile 2011 n. 9238 e Cass. 14 settembre 2010 n. 19517).

La sostanziale soccombenza della società Fincantieri giustifica la sua condanna al pagamento in favore dei resistenti delle spese del giudizio di legittimità.

Nulla deve disporsi in relazione alla società Assicurazioni Generali non avendo questa società svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi li rigetta e condanna la società Fincantieri al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 40,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorario oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali. Nulla per le spese nei confronti della società Assicurazioni Generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 28-06-2012, n. 10948 Azioni a difesa della proprietà rivendicazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 29 aprile 2002 A.M. evocava, dinanzi al Tribunale di Ariano Irpino, C.C. ed i figli dello stesso, F., G. ed C.A., per sentire dichiarare che i fondi siti in agro (OMISSIS), di cui il primo assumeva essere proprietario per intervenuta usucapione e dallo stesso donati – con atto per notaio Luisa Romei del 17.12.2001 – al figlio F., quanto al terreno sito in (OMISSIS) (di are 64.20, censito al NCT foglio 101, particelle 144, 145 e 265), ed ai figli A. e G., quanto ai terreni siti in (OMISSIS) (rispettivamente di are 11,50, censito al NCT foglio 100, particella 145 e di are ha 1.79.10, censito al NCT foglio 100, particelle 121, 122, 123 e 264), erano di sua proprietà esclusiva, con conseguente inefficacia dell’atto di donazione, in quanto a lei pervenuti per effetto delle successioni del genitore A.G., deceduto il (OMISSIS), della germana A.C., deceduta il (OMISSIS), del germano A.G., deceduto il (OMISSIS), della germana A.L., deceduta il (OMISSIS) e della germana A.R., deceduta il (OMISSIS). Instauratosi il contraddittorio, nella resistenza dei convenuti, i quali eccepivano il difetto di legittimazione attiva dell’attrice, nonchè passiva di C.C. per non essere più proprietario dei terreni in contestazione, nel merito, assumendo l’intervenuto acquisto dei beni per usucapione in favore del genitore, il Tribunale adito, dichiarava il difetto di legittimazione passiva di C.C., rigettando, nel merito, la domanda di revindica quanto agli altri convenuti. In virtù di rituale appello interposto dalla A., con il quale deduceva l’erroneità della pronuncia sia quanto alla carenza di legittimazione passiva sia per difetto di assolvimento dell’onere probatorio in ordine all’azione di revindica in presenza della eccezione di usucapione rimasta indimostrata, dovendosi attenuare il rigore probatorio per l’attore, la Corte di appello di Napoli, nella resistenza degli appellati, in parziale accoglimento del gravame, dichiarava la legittimazione passiva di C.C., confermata per il resto la decisione del giudice di primo grado.

A sostegno della decisione la corte partenopea evidenziava – preliminarmente – l’inutilizzabilità dei documenti prodotti dall’appellante solo in appello, per non avere la stessa dimostrato la sussistenza di una causa non imputabile per la mancata produzione degli stessi in primo grado e non risultando chiaro ed incontrovertibile che i documenti stessi fossero di per sè soli decisivi al fine della risoluzione della controversia. In particolare dall’atto di divisione del 29.1.1988 – prodotta in primo grado la sola nota di trascrizione del 15.2.1988 – risultava l’attribuzione dei terreni de quibus non solo alla appellante, ma anche ai suoi germani, senza possibilità di certezza che le particelle rivendicate fossero state attribuire proprio alla A.. Del resto lo stesso giudice di prime cure aveva rilevato il non sicuro riferimento delle particelle rivendicate alla documentazione prodotta, tenuto conto anche della cronologia dei trasferimenti, nè l’invocata dichiarazione di C.C. di proprietà dei fondi per intervenuta usucapione, di cui all’atto di donazione, costituiva confessione ovvero riconoscimento del diritto dell’ A., non essendo in esso affermata l’identità degli originari proprietari.

Concludeva che andava affermata la legittimazione processuale di C.C. essendo la domanda dell’appellante diretta ad accertare la nullità e/o inefficacia dell’atto di donazione, di cui egli era parte, nonchè la declaratoria del suo diritto di proprietà sui beni donati e non già solo per la rivendica dei fondi.

Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione l’ A., che risulta articolato su tre motivi, al quale hanno resistito i C. con controricorso.

La ricorrente ha depositato istanza di prelievo L. n. 183 del 2011, ex art. 26, nonchè memoria illustrativa.

Venivano depositate repliche, ai sensi dell’art. 379 c.p.c., u.c., dai controricorrenti.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 345 c.p.c., nonchè degli artt. 948 e ss., 2697, 2700 e ss., 2729 c.c. e la nullità della sentenza e del procedimento, oltre al vizio di motivazione, per avere la corte di merito dichiarato l’inutilizzabilità dei documenti prodotti in secondo grado, conformemente al più recente orientamento espresso da questa corte (v. SS.UU. 20 aprile 2005 n. 8203), nonostante la prova documentale non sia da ricomprendere nel divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova e il requisito dell’indispensabilità del documento, richiesta come eccezione al divieto di proposizione del nuovo mezzo di prova in appello, non sia concepibile per i documenti, essendo del tutto astratto pensare che il giudice, alla presenza di un documento prodotto, possa ritenere non indispensabile l’acquisizione al giudizio del documento di cui abbia già – in punto di esame del requisito dell’indispensabilità – verificato "l’utilità" ai fini di una ricostruzione dei fatti controversi diversa da quella effettuata dalla sentenza appellata.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 345 c.p.c., nonchè degli artt. 948 e ss., 2697, 2700 e ss. e 2729 c.c. e la nullità della sentenza e del procedimento, oltre al vizio di motivazione, per avere la corte di merito ritenuto l’insussistenza delle due ipotesi alternative che l’art. 345 c.p.c., comma 3 pone come eccezioni al divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, reputando che, nel caso di specie, non era chiaro ed incontrovertibile che i documenti erano di per sè soli decisivi al fine della risoluzione della controversia. Il giudice del gravame non avrebbe considerato che la stessa A. sarebbe stata in ogni caso legittimata ad agire pur se ritenuta comproprietaria, in quanto coerede, dei fondi in questioni, dimostrando di non avere neppure letto i documenti prodotti che contenevano preciso riferimento ai tre fondi rivendicati e ciò trasparirebbe da una motivazione solo apparente. In altri termini, la corte di merito nel valutare l’indispensabilità dei documenti prodotti in sede di appello, non avrebbe neanche tenuto conto di quelli esibiti in primo grado, giacchè non poteva negare che la ricorrente aveva dimostrato di essere almeno comproprietaria dei beni in contestazione e, di conseguenza, doveva ritenere che tale sua qualità era più che sufficiente a legittimarla ad agire in rei vinciatio con riferimento al bene comune. Le censure – che risultano connesse, in quanto involgono entrambe la questione che attiene alla più generale problematica dell’estensione, nel giudizio a cognizione ordinaria, della normativa sul divieto di ammissione di "nuovi mezzi di prova" alle prove costituite, per cui vanno esaminate congiuntamente – appaiono prive di pregio.

Premesso che nella specie la problematica va valutata avendo riguardo all’art. 345 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, ossia antecedente alla riforma introdotta dalla L. n. 69 del 2009, per essere la sentenza di appello depositata il 6 luglio 2006, si osserva che dopo il risolutivo intervento delle Sezioni unite di questa corte (Cass. sez. un., 20 aprile 2005, n. 8203, n. 580936), in realtà, la giurisprudenza è ormai consolidata nel senso che la preclusione all’ammissione di nuove prove in appello, prevista dall’art. 345 c.p.c., comma 3, è riferibile anche alle prove documentali, in coerenza con la disciplina dettata degli artt. 184 c.p.c. e segg., che impone limiti di decadenza per la formulazione delle richieste istruttorie già nel giudizio di primo grado. Sicchè il divieto di ammissione di nuove prove in appello è conseguenza della preclusione derivante dall’omessa o intempestiva formulazione della richiesta istruttoria entro i termini stabiliti per il giudizio di primo grado.

Questo regime di preclusioni incontra peraltro un limite non solo nella dimostrata impossibilità di formulare tempestivamente la richiesta istruttoria, come riconosciuto già dall’art. 184 bis c.p.c., per il giudizio di primo grado, ma anche nella ritenuta indispensabilità della prova ai fini della decisione della causa. La citata sentenza delle Sezioni unite di questa corte ha chiaramente riconosciuto infatti che "il giudice, oltre a quelle prove che le parti dimostrino di non aver potuto proporre prima per cause ad esse non imputabili, è abilitato ad ammettere, nonostante le già verificatesi preclusioni, solo quelle prove che ritenga – nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite – indispensabili".

Questo il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento sulla questione. Nella specie, la corte di merito dopo l’affermazione di principio di cui sopra, ha vagliato la documentazione prodotta nella determinante prospettiva di stabilire quando una prova possa definirsi indispensabile ai fini della decisione. L’esame, giova ribadirlo, affrontato sotto il profilo di rito, rilevando ai fini dell’accertamento di una preclusione processuale all’ammissibilità di una richiesta istruttoria di parte (cfr Cass. 17 giugno 2009 n. 14098), ha comportato la decisione della medesima corte distrettuale di non considerare "indispensabili" le prove documentali prodotte, in quanto oltre ad essere relative ad atti già depositati in primo grado (atto di divisione del 29.1.1988 di cui la nota di trascrizione del 15.2.1988 era già in atti) ovvero riguardanti la cronologia dei trasferimenti che avrebbero dovuto portare nel 1988 i terreni rivendicati in proprietà della A., non offrivano "sufficiente chiarezza" e "sicuro riferimento alle particelle rivendicate". Ne consegue che nel caso in esame, l’avere la corte di merito rilevato la non indispensabilità della prova proprio sul presupposto della non certa identificazione nella documentazione prodotta dei terreni in ordine ai quali risultava esercitata l’azione de qua, non pare possa fare dubitare della correttezza di detto giudizio, peraltro non specificamente impugnato quanto alla decisività dei documenti proprio in relazione alla pretesa titolarità del diritto dominicale dei fondi.

Con il terzo ed ultimo mezzo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e ss., 1158 e ss., 2697 e ss. c.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre al vizio di motivazione, per avere in appello la A. censurato in linea gradata la sentenza di primo grado laddove aveva affermato che non poteva operare l’attenuazione del rigore probatorio in conseguenza dell’eccezione di usucapione proposta dai C., che non implicava riconoscimento della pregressa appartenenza dei beni all’attrice. La decisione del giudice di primo grado ha trovato conferma in appello, nonostante l’orientamento della suprema corte sia nel senso che l’onere probatorio gravante sull’attore in revindica è attenuato quando, allegato un valido titolo di acquisto, sia provato che il bene sia stato di proprietà dei suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a possedere. In altri termini, l’opposizione di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sarebbe successivo a quello del rivendicante comporta che l’onere probatorio del rivendicante sia assolto, nel fallimento dell’avversaria prova della usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo in base al quale il bene è stato trasmesso dal precedente titolare al rivendicante. Conclude la ricorrente che nella specie con la produzione dei documenti in primo grado – denunzie di successione, certificazioni catastali e nota di trascrizione dell’atto di divisione per notaio Delli Veneri del 1988 – ella ha ampiamente raggiunto tale prova.

Dalla condivisione della ratio della decisione del giudice del gravame circa la inutilizzabilità della ulteriore documentazione prodotta – tenuto conto che l’ulteriore iter argomentativo della sentenza non è risolutivo ai fini della definizione della controversia, essendo affrontati motivi subordinati rispetto alla questione della titolarità dei beni pretesi – discende che le altre doglianze di parte ricorrente debbono ritenersi superate, trattandosi di motivi necessariamente collegati alla questione pregiudiziale. In conclusione il ricorso va rigettato alla stregua delle precedenti considerazioni.

Al rigetto del ricorso consegue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta i ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 13 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.